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Decisione

11.2015.103

Azioni possessorie: legittimazione a procedere e nozione di “atto di illecita violenza”

30 dicembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Jaques

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2015.461 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:

azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 3 giugno 2015 dalla

AP

1, e da

AP 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello

del 19 novembre 2015 presentato dalla AP 1 e da AP 2 contro la sentenza emanata

dal Pretore il 5 novembre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Il Consorzio “Residenza T__________”,

AP 2 e la AP 1 hanno stipulato il 26 febbraio 2013 con la AO 1 un contratto

d'appalto riguardante opere da impresario costruttore destinate all'edificazione

di una proprietà per piani sulla particella n. 1759 RFD di __________. In corso

d'opera, il 23 dicembre 2014, l'avv. PA 1 ha scritto alla AO 1, comunicandole

“a nome e per conto dei suoi mandanti” di recedere dal contratto e diffidando

l'impresa a liberare il cantiere entro il 7 gennaio 2015. La AO 1 ha contestato

il

30 di­cembre 2014 la validità della rescissione contrattuale. L'avvocato PA 1

ha ribadito l'8 gennaio 2015 la regolarità della disdetta e ha preteso lo

sgombero dei luoghi entro il 14 gennaio successivo. La AO 1 ha rifiutato, esigendo prima di essere pagata.

B. Il 3 giugno 2015 la AP 1 e AP

2 hanno promosso con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

un'azione di manutenzione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

per ottenere che fosse ordinato alla AO 1 –

sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – di sgomberare immediatamente

“tutto il materiale e la gru depositati sul cantiere”. Invitata a esprimersi

per scritto, il 19 giugno 2015 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

La AP 1 e AP 2 hanno replicato il 20 luglio 2015, ribadendo la loro domanda. La

AO 1 ha duplicato il 3 agosto 2015, postulando la reiezione dell'istanza in

ordine, subordinatamente nel merito. Agli atti sono state acquisite soltanto prove

documentali. Non si sono tenute udienze né sono stati introdotti memoriali conclusivi.

C. Statuendo con decisione del

5 novembre 2015, il Pretore ha respinto l'istanza, reputando – per l'essenziale

– che la convenuta fosse in diritto di rifiutare lo sgombero del cantiere fino

all'adempimento del contratto da parte dei committenti, i quali non avevano

onorato tutte le richieste di acconto. Le spese processuali di fr. 500.–

sono state poste solidalmente a carico della AP 1 e di AP 2, tenuti a rifondere

alla AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata la AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 19

novembre 2015 per vedere riformata la sentenza del Pretore nel senso di ordinare

alla AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere dal cantiere una

gru, due baracche, recinzioni, pannelli in legno, pozzetti in cemento armato,

tubi in PVC, puntelli, un quadro elettrico, legname, palette in legno, una bombola

del gas, staggi e una caldaia per il bitume. L'appello non è stato intimato

alla AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze in materia di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,

trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo accertato

il valore litigioso in fr. 15 000.–

(sentenza, pag. 5 in fondo), somma che di per sé non appare inverosimile.

Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è giunta al

patrocinatore del­l'istante il 9 novembre 2015, di modo che il termine di 10

giorni per appellare è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 19

novembre seguente. Introdotto l'ultimo giorno utile, il memoriale in esame è

pertanto tempestivo.

2.

Nella fattispecie la AP 1 e

AP 2 hanno promosso un'“azione di manutenzione” (art. 928 CC), come essi

medesimi hanno indicato esplicitamente sul frontespizio dell'istanza. Ora, l'art.

928.

CC dispone che “quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un

atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro

l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv.

1).

L'azione ha per oggetto la

cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento

del danno (cpv. 2). Diver­sa­mente dall'altra azione possessoria (l'“azione di

reintegra”, che tende a ottenere la restituzione di una cosa sottratta con un

atto di illecita violenza), nell'ambito di un'azione di manutenzione il

convenuto non ha la possibilità di far valere un suo diritto prevalente

(art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta così ogni qual volta si ravvisi

una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les

droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365).

3.

Un'azione di manutenzione o

un'azione di reintegra compete anche a un possessore indiretto che intenda

procedere contro un possessore diretto (per esempio al proprietario di un bene

mobile o immobile che lamenti un atto di illecita violenza da parte di un

conduttore, un affittuario, un comodatario, un usufruttuario o un depositario),

come questa Camera ha già avuto modo di precisare anni addietro (sentenza inc.

100/94 del 4 ottobre 1994, consid. 3, confermata con sentenza inc. 11.1996.13

del 27 feb­braio 1996, consid. 2). Aggiornati, i riferimenti dottrinali di

allora rimangono validi (Stark in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 56 segg. alle note preliminari degli art. 926–929 CC; Steinauer, op. cit., pag. 145 n.

367a; v. anche Ernst in: Basler

Kommentar, ZGB II, 5ª edizio­ne, n. 22 alle note preliminari degli art. 926–929).

Contitolari metà ciascuno di tutte le proprietà per piani costituite sulla

particella n. 1759, nella fattispecie gli istanti erano dunque legittimati a

procedere, come possessori indiretti dell'im­mobile, nei confronti

dell'appaltatore dell'opera, possessore diretto. La questione è di sapere se quest'ultimo

turbi il possesso indiretto dei proprietari con un atto di illecita violenza.

4.

Un atto di illecita

violenza può consistere in un intervento di carattere materiale o immateriale (Steinauer, op. cit., pag. 145

n. 367), purché comporti una modifica della situazione di fatto (Stark, op. cit., n. 60 in fine alle note

preliminari degli art. 926–929 CC). Trattandosi di una turbativa, l'atto di

illecita violenza può anche consistere – al limite – in un'omissione, sempre

che l'interessato fosse tenuto ad agire (Stark,

op. cit., n. 23 ad art. 928 CC), Tale potrebbe essere il caso – ad

esempio – di un vicino che lasci sussistere una situazione di pericolo sul

proprio fondo (Waldis, Das

Nachbarrecht, 4ª edizione, pag. 39 in alto). Non basta a configurare un atto di

illecita violenza, per contro, l'eventualità che a partire da un certo momento

il possesso del convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico senza

che alcun mutamento della situazione di fatto sia intervenuto nel frattempo.

Non commette un atto di illecita violenza, pertanto, un possessore diretto che non

restituisca l'oggetto alla scadenza

del contratto stipulato

con il possessore indiretto. In circostanze del genere non è proponibile né un'azione

di manutenzione né un'azio­­ne di reintegra (I CCA, sentenza inc. 100/94 del 4

ottobre 1994, consid. 5; inc. 11.1996.13 del 27 febbraio 1996, consid. 2; Stark, op. cit., n. 16 ad art. 927 CC e

nota 35 ad art. 928 CC).

5.

La giurisprudenza ha già

avuto occasione di rilevare altresì, nel solco di quanto precede, che il

problema di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non deve

implicare la soluzione di problemi di diritto legati a un eventuale rapporto giuridico

instauratosi fra le parti (Rep. 1996 pag. 189 consid. 2 con richiami). Mentre

la proponibilità di un'azione possessoria non crea difficoltà se le parti non

sono legate contrattualmente (per un'azione di reintegra v. Rep. 1996 pag. 189

consid. 2), le azioni possessorie non sono date nei casi in cui

l'esistenza di un “atto di illecita violenza” dipenda dall'interpretazione giuridica

di un contratto sorto fra le parti (sentenza inc. 100/94 del 4 ottobre 1994,

consid. 5; inc. 11.1996.13 del 27 febbraio 1996, consid. 2). Le azioni possessorie

sono intese unicamente, per principio, a ripristinare o a conservare uno stato

di fatto. Eccettuato l'art. 927 cpv. 2 CC che permette al convenuto di invocare

un diritto prevalente (purché lo giustifichi subito), tali azioni non sono destinate

a chiarire se un determinato stato di fatto sia o non sia conforme al diritto, ma

si limitano ad assicurare una tutela

provvisoria (RtiD II-2011 pag. 708 n. 24c). Del resto, un'azione

possessoria non pregiudica l'esito di un'azione petitoria (DTF 113 II 244 in alto).

6.

In concreto gli appellanti

si dolgono – in sintesi – che la convenuta non sgomberi il cantiere nonostante

essi abbiano dichiarato di recedere dal contratto di appalto. Come si è appena

spiegato, nondimeno, la sola circostanza che a partire da un determinato

momento il possesso di un convenuto non sia più sorretto da un valido titolo

giuridico, senza che alcun mutamento della situazione di fatto sia intervenuto,

non connota un “atto di illecita violenza”. E in concreto lo stato di fatto risulta

essere rimasto lo stesso prima e dopo la disdetta dell'appalto: materiali e

macchinari erano sul cantiere prima della rescissione contrattuale e sono sul

cantiere adesso, senza che la convenuta abbia intrapreso alcunché. Ciò non

lascia spazio ad azioni possessorie. Per di più, chiarire se nel caso specifico

la convenuta trascenda in un “atto di illecita violenza” lasciando sul posto infrastrutture

di cantiere dipende dal problema di sapere se nella fattispecie il contratto di

appalto sia stato rescisso da un

rappresentante validamente autorizzato (art. 32 cpv. 1 CO),

rispettivamente se la convenuta possa lecitamente rifiutare ogni prestazione

finché gli istanti non abbiano onorato il pagamento degli anticipi richiesti (art.

82.

CO). Si tratta di questioni squisitamente giuridiche che esulano con ogni

evidenza dall'ambito possessorio e che vanno risolte nel quadro di un'azione

petitoria. L'appello degli istanti cade pertanto nel vuoto.

7.

Non si disconosce che nella

sentenza impugnata il Pretore è entrato nel merito della controversia sia per

quanto attiene al potere di rappresentanza del legale degli istanti intenzionato

a sciogliere il contratto (accertando la valida rescissione) sia per quanto

attiene al contenzioso circa la resistenza della convenuta allo sgombero del cantiere

in mancanza di adeguati pagamenti (accertando il diritto dell'impresa ad agire

in tal modo, onde il rigetto dell'azione). Così facendo, tuttavia, egli ha

travalicato manifesta­mente i limiti di un'azione possessoria. Poco importa che

simili questioni fossero risolvibili già in una procedura a tutela giurisdizionale

nei casi manifesti. Sapere se un determinato negozio giuridico sussista o sia

stato validamente disdetto, rispettivamente se un contratto sinallagmatico sia

stato o non sia stato correttamente adempiuto da una parte o dall'altra non è una

questione correlata al possesso. Per tacere della circostanza che nella fattispecie

non è intervenuto – come detto – alcun mutamento nella situazione di fatto suscettibile

di integrare un “atto di illecita violenza” (cfr., una volta ancora: Stark, op. cit., n. 60 all'introduzione

degli art. 926–929 CC). Se ne conclude che, precorrendo argomenti di indole contrattuale

in un contesto meramente possessorio, il Pretore si è sospinto fuori tema.

8.

Quanto si è appena spiegato

nulla toglie alla circostanza che nel risultato (ancorché non nelle

motivazioni) la sentenza impugnata resista alla critica, l'azione di

manutenzione rivelandosi destinata all'insuccesso. D'ufficio va rilevato nondimeno

che una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può portare al

rigetto della pretesa con autorità di cosa giudicata. Se l'attore non riesce a ottenere

causa vinta in quella sede, pertanto, l'istanza non va respinta, bensì dichiarata

inammissibile (art. 257 cpv. 3 CPC; DTF 140 III 315). Ne segue che la decisione

del Pretore va confermata nel senso che l'istanza a tutela giurisdizionale nei

casi manifesti va dichiarata irricevibile, l'attore conservando la possibilità

di procedere nelle vie ordinarie (FF 2006 pag. 6724 verso il basso). Beninteso –

nel caso in esame – con un'azione petitoria e non più con un'azione volta alla

protezione del possesso.

9.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

giustifica invece l'attribuzione di ripetibili alla convenuta, cui l'appello

non è stato comunicato per osservazioni.

10.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata, nel senso che l'istanza del 3 giugno 2015 è

dichiarata irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 750.–

sono poste a carico degli appellanti in solido.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).