11.2015.103
Azioni possessorie: legittimazione a procedere e nozione di “atto di illecita violenza”
30 dicembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.103
Lugano,
30 dicembre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2015.461 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 3 giugno 2015 dalla
AP
1, e da
AP 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 19 novembre 2015 presentato dalla AP 1 e da AP 2 contro la sentenza emanata
dal Pretore il 5 novembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Il Consorzio “Residenza T__________”,
AP 2 e la AP 1 hanno stipulato il 26 febbraio 2013 con la AO 1 un contratto
d'appalto riguardante opere da impresario costruttore destinate all'edificazione
di una proprietà per piani sulla particella n. 1759 RFD di __________. In corso
d'opera, il 23 dicembre 2014, l'avv. PA 1 ha scritto alla AO 1, comunicandole
“a nome e per conto dei suoi mandanti” di recedere dal contratto e diffidando
l'impresa a liberare il cantiere entro il 7 gennaio 2015. La AO 1 ha contestato
il
30 dicembre 2014 la validità della rescissione contrattuale. L'avvocato PA 1
ha ribadito l'8 gennaio 2015 la regolarità della disdetta e ha preteso lo
sgombero dei luoghi entro il 14 gennaio successivo. La AO 1 ha rifiutato, esigendo prima di essere pagata.
B. Il 3 giugno 2015 la AP 1 e AP
2 hanno promosso con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
un'azione di manutenzione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
per ottenere che fosse ordinato alla AO 1 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di sgomberare immediatamente
“tutto il materiale e la gru depositati sul cantiere”. Invitata a esprimersi
per scritto, il 19 giugno 2015 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
La AP 1 e AP 2 hanno replicato il 20 luglio 2015, ribadendo la loro domanda. La
AO 1 ha duplicato il 3 agosto 2015, postulando la reiezione dell'istanza in
ordine, subordinatamente nel merito. Agli atti sono state acquisite soltanto prove
documentali. Non si sono tenute udienze né sono stati introdotti memoriali conclusivi.
C. Statuendo con decisione del
5 novembre 2015, il Pretore ha respinto l'istanza, reputando – per l'essenziale
– che la convenuta fosse in diritto di rifiutare lo sgombero del cantiere fino
all'adempimento del contratto da parte dei committenti, i quali non avevano
onorato tutte le richieste di acconto. Le spese processuali di fr. 500.–
sono state poste solidalmente a carico della AP 1 e di AP 2, tenuti a rifondere
alla AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata la AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 19
novembre 2015 per vedere riformata la sentenza del Pretore nel senso di ordinare
alla AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere dal cantiere una
gru, due baracche, recinzioni, pannelli in legno, pozzetti in cemento armato,
tubi in PVC, puntelli, un quadro elettrico, legname, palette in legno, una bombola
del gas, staggi e una caldaia per il bitume. L'appello non è stato intimato
alla AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze in materia di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,
trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo accertato
il valore litigioso in fr. 15 000.–
(sentenza, pag. 5 in fondo), somma che di per sé non appare inverosimile.
Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è giunta al
patrocinatore dell'istante il 9 novembre 2015, di modo che il termine di 10
giorni per appellare è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 19
novembre seguente. Introdotto l'ultimo giorno utile, il memoriale in esame è
pertanto tempestivo.
2.
Nella fattispecie la AP 1 e
AP 2 hanno promosso un'“azione di manutenzione” (art. 928 CC), come essi
medesimi hanno indicato esplicitamente sul frontespizio dell'istanza. Ora, l'art.
928.
CC dispone che “quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un
atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro
l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv.
1).
L'azione ha per oggetto la
cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento
del danno (cpv. 2). Diversamente dall'altra azione possessoria (l'“azione di
reintegra”, che tende a ottenere la restituzione di una cosa sottratta con un
atto di illecita violenza), nell'ambito di un'azione di manutenzione il
convenuto non ha la possibilità di far valere un suo diritto prevalente
(art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta così ogni qual volta si ravvisi
una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365).
3.
Un'azione di manutenzione o
un'azione di reintegra compete anche a un possessore indiretto che intenda
procedere contro un possessore diretto (per esempio al proprietario di un bene
mobile o immobile che lamenti un atto di illecita violenza da parte di un
conduttore, un affittuario, un comodatario, un usufruttuario o un depositario),
come questa Camera ha già avuto modo di precisare anni addietro (sentenza inc.
100/94 del 4 ottobre 1994, consid. 3, confermata con sentenza inc. 11.1996.13
del 27 febbraio 1996, consid. 2). Aggiornati, i riferimenti dottrinali di
allora rimangono validi (Stark in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 56 segg. alle note preliminari degli art. 926–929 CC; Steinauer, op. cit., pag. 145 n.
367a; v. anche Ernst in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 22 alle note preliminari degli art. 926–929).
Contitolari metà ciascuno di tutte le proprietà per piani costituite sulla
particella n. 1759, nella fattispecie gli istanti erano dunque legittimati a
procedere, come possessori indiretti dell'immobile, nei confronti
dell'appaltatore dell'opera, possessore diretto. La questione è di sapere se quest'ultimo
turbi il possesso indiretto dei proprietari con un atto di illecita violenza.
4.
Un atto di illecita
violenza può consistere in un intervento di carattere materiale o immateriale (Steinauer, op. cit., pag. 145
n. 367), purché comporti una modifica della situazione di fatto (Stark, op. cit., n. 60 in fine alle note
preliminari degli art. 926–929 CC). Trattandosi di una turbativa, l'atto di
illecita violenza può anche consistere – al limite – in un'omissione, sempre
che l'interessato fosse tenuto ad agire (Stark,
op. cit., n. 23 ad art. 928 CC), Tale potrebbe essere il caso – ad
esempio – di un vicino che lasci sussistere una situazione di pericolo sul
proprio fondo (Waldis, Das
Nachbarrecht, 4ª edizione, pag. 39 in alto). Non basta a configurare un atto di
illecita violenza, per contro, l'eventualità che a partire da un certo momento
il possesso del convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico senza
che alcun mutamento della situazione di fatto sia intervenuto nel frattempo.
Non commette un atto di illecita violenza, pertanto, un possessore diretto che non
restituisca l'oggetto alla scadenza
del contratto stipulato
con il possessore indiretto. In circostanze del genere non è proponibile né un'azione
di manutenzione né un'azione di reintegra (I CCA, sentenza inc. 100/94 del 4
ottobre 1994, consid. 5; inc. 11.1996.13 del 27 febbraio 1996, consid. 2; Stark, op. cit., n. 16 ad art. 927 CC e
nota 35 ad art. 928 CC).
5.
La giurisprudenza ha già
avuto occasione di rilevare altresì, nel solco di quanto precede, che il
problema di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non deve
implicare la soluzione di problemi di diritto legati a un eventuale rapporto giuridico
instauratosi fra le parti (Rep. 1996 pag. 189 consid. 2 con richiami). Mentre
la proponibilità di un'azione possessoria non crea difficoltà se le parti non
sono legate contrattualmente (per un'azione di reintegra v. Rep. 1996 pag. 189
consid. 2), le azioni possessorie non sono date nei casi in cui
l'esistenza di un “atto di illecita violenza” dipenda dall'interpretazione giuridica
di un contratto sorto fra le parti (sentenza inc. 100/94 del 4 ottobre 1994,
consid. 5; inc. 11.1996.13 del 27 febbraio 1996, consid. 2). Le azioni possessorie
sono intese unicamente, per principio, a ripristinare o a conservare uno stato
di fatto. Eccettuato l'art. 927 cpv. 2 CC che permette al convenuto di invocare
un diritto prevalente (purché lo giustifichi subito), tali azioni non sono destinate
a chiarire se un determinato stato di fatto sia o non sia conforme al diritto, ma
si limitano ad assicurare una tutela
provvisoria (RtiD II-2011 pag. 708 n. 24c). Del resto, un'azione
possessoria non pregiudica l'esito di un'azione petitoria (DTF 113 II 244 in alto).
6.
In concreto gli appellanti
si dolgono – in sintesi – che la convenuta non sgomberi il cantiere nonostante
essi abbiano dichiarato di recedere dal contratto di appalto. Come si è appena
spiegato, nondimeno, la sola circostanza che a partire da un determinato
momento il possesso di un convenuto non sia più sorretto da un valido titolo
giuridico, senza che alcun mutamento della situazione di fatto sia intervenuto,
non connota un “atto di illecita violenza”. E in concreto lo stato di fatto risulta
essere rimasto lo stesso prima e dopo la disdetta dell'appalto: materiali e
macchinari erano sul cantiere prima della rescissione contrattuale e sono sul
cantiere adesso, senza che la convenuta abbia intrapreso alcunché. Ciò non
lascia spazio ad azioni possessorie. Per di più, chiarire se nel caso specifico
la convenuta trascenda in un “atto di illecita violenza” lasciando sul posto infrastrutture
di cantiere dipende dal problema di sapere se nella fattispecie il contratto di
appalto sia stato rescisso da un
rappresentante validamente autorizzato (art. 32 cpv. 1 CO),
rispettivamente se la convenuta possa lecitamente rifiutare ogni prestazione
finché gli istanti non abbiano onorato il pagamento degli anticipi richiesti (art.
82.
CO). Si tratta di questioni squisitamente giuridiche che esulano con ogni
evidenza dall'ambito possessorio e che vanno risolte nel quadro di un'azione
petitoria. L'appello degli istanti cade pertanto nel vuoto.
7.
Non si disconosce che nella
sentenza impugnata il Pretore è entrato nel merito della controversia sia per
quanto attiene al potere di rappresentanza del legale degli istanti intenzionato
a sciogliere il contratto (accertando la valida rescissione) sia per quanto
attiene al contenzioso circa la resistenza della convenuta allo sgombero del cantiere
in mancanza di adeguati pagamenti (accertando il diritto dell'impresa ad agire
in tal modo, onde il rigetto dell'azione). Così facendo, tuttavia, egli ha
travalicato manifestamente i limiti di un'azione possessoria. Poco importa che
simili questioni fossero risolvibili già in una procedura a tutela giurisdizionale
nei casi manifesti. Sapere se un determinato negozio giuridico sussista o sia
stato validamente disdetto, rispettivamente se un contratto sinallagmatico sia
stato o non sia stato correttamente adempiuto da una parte o dall'altra non è una
questione correlata al possesso. Per tacere della circostanza che nella fattispecie
non è intervenuto – come detto – alcun mutamento nella situazione di fatto suscettibile
di integrare un “atto di illecita violenza” (cfr., una volta ancora: Stark, op. cit., n. 60 all'introduzione
degli art. 926–929 CC). Se ne conclude che, precorrendo argomenti di indole contrattuale
in un contesto meramente possessorio, il Pretore si è sospinto fuori tema.
8.
Quanto si è appena spiegato
nulla toglie alla circostanza che nel risultato (ancorché non nelle
motivazioni) la sentenza impugnata resista alla critica, l'azione di
manutenzione rivelandosi destinata all'insuccesso. D'ufficio va rilevato nondimeno
che una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può portare al
rigetto della pretesa con autorità di cosa giudicata. Se l'attore non riesce a ottenere
causa vinta in quella sede, pertanto, l'istanza non va respinta, bensì dichiarata
inammissibile (art. 257 cpv. 3 CPC; DTF 140 III 315). Ne segue che la decisione
del Pretore va confermata nel senso che l'istanza a tutela giurisdizionale nei
casi manifesti va dichiarata irricevibile, l'attore conservando la possibilità
di procedere nelle vie ordinarie (FF 2006 pag. 6724 verso il basso). Beninteso –
nel caso in esame – con un'azione petitoria e non più con un'azione volta alla
protezione del possesso.
9.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
giustifica invece l'attribuzione di ripetibili alla convenuta, cui l'appello
non è stato comunicato per osservazioni.
10.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata, nel senso che l'istanza del 3 giugno 2015 è
dichiarata irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 750.–
sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).