Lexipedia

Decisione

11.2015.104

Grado di precisione delle richieste di giudizio

24 gennaio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Pontarolo, giudice supplente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2015.8 (proprietà per piani: azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con petizione del 24 novembre

2014 da

Comunione

dei comproprietari

del

‟CONDOMINIO

AP 1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 3)

contro

AO 1 già in

alla quale è subentrata

in qualità di erede

__________ Z__________,

__________ (A)

(con recapito nello studio legale __________ __________),

giudicando sull'appello 20

novembre 2015 presentato dalla Comunione dei

comproprietari

del ‟Condominio AP

1ˮ contro la decisione emessa dal Pretore il 22 ottobre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla

particella n. 417 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (‟Condominio

AP 1”). Il 22 febbraio 2010 __________ S__________, proprietario dell'unità n. 581

(21/1000 del fondo base) con diritto esclusivo sull'appartamento n. 46 e

dell'unità n. 582 (20/1000 del fondo base) con diritto esclusivo sull'appartamento n. 47),

ha ottenuto dall'amministrazione del condominio (la T__________ SA) l'autorizzazione

di eseguire lavori di ristrutturazione nell'unità n. 46. Accertate difformità

nella posa delle nuove finestre (più arretrate delle altre rispetto al filo

della facciata), opera per altro non prevista inizialmente, il 21 luglio 2001 l'amministrazione

ha chiesto al comproprietario di rimettere i serramenti com'erano prima. __________

S__________ ha assicurato il 23 agosto 2011 all'amministrazione che avrebbe

ottemperato, ciò che tuttavia non ha fatto. Nel corso del 2013 egli ha poi venduto

le due proprietà per piani a AO 1, cui l'amministrazione del condominio ha

ricordato il 28 marzo 2013 l'impegno assunto dal suo predecessore, invitandola

a rimettere i serramenti nello stato originale e avvertendola he in caso contrario

sarebbe stato avviato un procedimento giudiziario. L'interessata non ha reagito.

B. Decaduto infruttuoso il 29 agosto 2014 il tentativo di conciliazione (inc.

CM.2014.39), il 24 novembre successivo la Comunione dei comproprietari del ‟Condominio

AP 1ˮ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo

che a AO 1 fosse impartito un termine di 60 giorni “per ripristinare i

serramenti delle finestre degli appartamenti 46 e 47 del Condominio AP 1 nella

posizione originaria” sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Subordinatamente

essa ha instato perché l'amministrazione fosse autorizzata essa medesima “a

ripristinare i serramenti delle finestre degli appartamenti 46 e 47 del

Condominio AP 1 a spese della proprietaria, signora AO 1”. AO 1 ha proposto il

9 gen­naio 2015 di respingere la petizio­ne in ordine, subordinatamente nel

merito. L'attrice ha replicato il 2 febbraio 2015,

ribadendo le proprie domande. In duplica la convenuta ha riaffermato il 26 febbraio 2015 il proprio punto di vista.

C. Alle prime arringhe del

30 marzo 2015 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni. L'istruttoria è

cominciata seduta stante e si è chiusa il 15 giugno 2015. Alle arringhe finali

le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 6 e del 20

agosto 2015 in cui ognuno ha mantenuto le proprie conclusioni, l'attrice ribadendo

testualmente le richieste di giudizio formulate con la petizione. Statuendo il

22 ottobre 2015, il Pretore ha respinto la petizione in ordine e ha posto le

spese processuali di complessivi fr. 1400.– (comprese quelle della procedura

di conciliazione) a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr.

3500.– per ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata la Comunione dei comproprietari del ‟Condominio AP 1” è

insorta a questa Camera con un appello del 20 novembre 2015 per ottenere l'annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore affinché statuisca

nel merito. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2015 la convenuta postula il

rigetto dell'appello. AO 1 è deceduta il 25 gennaio 2017 e nel procedimento le

subentra la madre __________ Z__________, unica erede ad avere accettato il 6

gennaio 2018 la successione con beneficio d'inventario accordato il 20 marzo

2017 dal giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht

Zürich, Einzelgericht Erbschaftssachen).

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, il Pretore avendo fissato in fr. 50 000.– il valore litigioso, cifra che le

parti medesime hanno indicato e che non può dirsi inverosimile. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore dell'attrice il 23 ottobre 2015. Presentato il 20 novembre 2015,

l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

L'appellante chiede a

questa Camera di sentire il suo praticante legale, MLaw __________ P__________,

e di interrogare nuovamente l'arch. __________ A__________ per accertare

quanto accaduto durante il sopralluogo del 5 maggio 2015. La richiesta potrebbe

di per sé essere ammissibile (art. 316 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC), ma tali prove

non gioverebbero all'esito del giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 7).

Conviene dunque procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto che ove un'azione tenda a ottenere

la condanna della parte convenuta a eseguire una determinata prestazione, la

domanda dev'essere descritta in modo chiaro, preciso e specifico sia per quanto

riguarda il tipo di intervento richiesto sia per quanto attiene al­l'estensione

portata dello stesso, anche perché la parte convenuta deve potersi difendere

con cognizione di causa. Premesso ciò, egli ha ritenuto che le richieste di

giudizio formulate dall'attrice non siano sufficientemente precise neppure rinviando

alle motivazioni della petizione, l'attrice limitandosi ad affermare che le

finestre risultano arretrate di “almeno 10–12 cm rispetto a quelle preesistenti”.

A suo parere, l'attrice avrebbe dovuto precisare invece “di quanto le singole

finestre andavano spostate per ritrovare la posizione di quelle preesistenti”,

e ciò a maggior ragione ove si consideri che secondo le risultanze istruttorie

“le finestre dei due appartamenti non sono state spostate tutte in egual misura”.

Per di più, ha soggiunto il primo giudice, la difficoltà di indicare all'inizio

del pro­cesso le misure precise di ogni arretramento “avrebbe potuto essere

facilmente aggirata riservandosi la possibilità di specificare in maniera

dettagliata la propria richiesta di causa una volta esperita l'istruttoria”. Onde,

per finire, il rigetto della petizione in ordine.

4.

L'appellante si

duole che solo il Pretore non ha capito quanto essa chiede, l'istruttoria

avendo confermato che tutte le finestre dell'appartamento della convenuta “erano

state arretrate rispetto alla posizione originale”, ovvero rispetto a quella in

cui si trovano tutti gli altri serramenti del condominio. La domanda volta al

riposizionamento degli infissi nelle loro situazione originaria era pertanto

chiara anche in relazione al divieto di modificare l'aspetto esteriore della

facciata dell'immobile. Tanto più, essa prosegue, che al sopralluogo del 5

maggio 2015 il Pretore ha misurato l'arretramento di un serramento della

convenuta usando come termine di paragone la finestra dell'appartamento

sottostante. A suo parere, la formulazione delle proprie richieste di giudizio

“ha il merito di semplificare il dispositivo, evitando che questo assuma

dimensioni inutilmente eccessive”. Anzi, la richiesta di “ripristinare il

serramento della cucina posizionato ad est, avanzandolo di x cm rispetto

alla posizione attuale” sarebbe stata poco pratica e non meglio comprensibile. L'appellante

rimprovera così al Pretore di essere incorso in un formalismo eccessivo, poiché

egli avrebbe potuto applicare per analogia la giurisprudenza secondo cui nelle

azioni rette dal­l'art. 679 e 684 CC le domande possono anche essere generiche.

Per l'appellante il Pretore ha disatteso altresì il principio della buona fede,

ove si pensi che da un canto egli ha “chiaramente compreso la portata della

richiesta da lei formulata” e dall'altro ha “influito sulla decisione di non

misurare l'effettivo arretramento di ogni singola finestra nel corso del sopralluogo

del 5 maggio 2015”.

5.

Secondo l'art. 221

cpv. 1 lett. b CPC una petizione deve contenere “la domanda”, intendendosi con

ciò una richiesta precisa e univoca. La domanda va quindi formulata in modo

che, dandosi un accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita

senza la neces­sità di ulteriori chiarimenti (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con

rimandi; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 5 ad art. 58; Willisegger

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 e 18 ad art. 221; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 28 segg. ad art.

221; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 7 ad art.

221). Trattandosi di un'azione di condanna (art. 84 cpv. 1 CPC), in particolare,

la prestazione richiesta dev'essere descritta in modo preciso (Füllemann in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], op. cit., vol. I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 84; Dorschner in: Basler Kommentar, ZPO,

op. cit., n. 2 ad art. 84; Markus

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 4 ad art. 84).

Tale requisito è un elemento essenziale nella procedura giudiziaria non solo

per la controparte (art. 53 CPC), ma anche per il giudice, il quale non può assegnare

a una parte più di quanto l'attore abbia chiesto, né altra cosa (art. 58 cpv. 1

CPC). Azioni con domande di giudizio non chiare, incomplete o indeter­minate

sono perciò inammissibili e il giudice non entra nel merito della lite (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 58

CPC; Willisegger, op. cit., n. 20 ad

art. 221 CPC; Leuenberger, op.

cit., n. 40 ad art. 221 CPC; Pahud,

op. cit., n. 9 ad art. 221 CPC).

L'esigenza

di univocità e precisione non deve evidentemente trascendere nell'eccesso di

formalismo. Una richiesta di giudizio va interpretata in

maniera oggettiva, dandole il senso che i destinatari potevano e dovevano

ragionevolmente attribuirle in buona fede (principio dell'affidamento: sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15 maggio 2017 consid. 4.2

con vari riferimenti). Il giudice non

è vincolato dunque alla lettera di una richiesta, ma entra nel merito di una

petizione, anche ove essa presenti conclusioni formalmente viziate, se dalla

motivazione del memoriale si desume che cosa e quanto l'attore intenda ottenere

(sentenza del Tribunale federale 5A_408/2016 del 21 luglio 2017 consid.

4.

; Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 58 CPC; Leuenberger,

op. cit., n. 38 ad art. 221 CPC; Killias

in: Berner Kommentar, op. cit., vol. II, n. 15 ad art. 221 CPC).

6.

Nella fattispecie la

domanda formulata in via principale dall'attrice con la petizione, ribadita in

tutti gli altri suoi memoriali, è la seguente:

La petizione è accolta, di conseguenza alla signora AO

1, __________, è impartito un termine di 60 giorni per ripristinare i

serramenti delle finestre degli appartamenti 46 e 47 del Condominio AP 1 nella

posizione originaria.

a) Di

per sé la formulazione della richiesta può anche sembrare chiara, l'azione mirando

al ripristino di uno stato di fatto preesistente, in particolare allo spostamento

delle finestre nella posizione originale. Il problema è che essa manca di qualsiasi

precisione, mal comprendendosi di quanto ogni finestra dovrebbe essere spostata

per ritrovare la posizione originaria. Misure precise mancano. Piani esecutivi

cui riferirsi non ve ne sono. Né la richiesta di giudizio poteva interpretarsi alla

luce degli atti di causa, l'attrice essendosi limitata ad affermare che le

finestre erano state arretrate di “almeno 10–12 cm rispetto a quelle

preesistenti” (petizione, pag. 7 in alto), mentre l'arch. __________ A__________

ha stimato l'arretramento in misura variabile “tra i 4 e 10 cm” (deposizione del

5.

maggio 2015: verbali, pag. 2).

b) La

necessità di indicare misure precise è dovuta anche alla circostanza che nel

Dispositivo

dispositivo della decisione il giudice dev'essere altrettanto preciso e non può

rimettere un'eventuale esegesi al giudice dell'esecuzione. La giurisprudenza di

questa Camera ha avuto modo di rammentare, già sotto l'egi­da del vecchio Codice

di procedura civile, che una prestazione di cui è chiesta l'esecuzione

deve non solo corrispondere al titolo su cui si fonda, ma essere anche

sufficientemente definita, il giudice dell'esecuzione non potendo ricorrere a ele­menti estrinseci al titolo per interpretarla

(RtiD I-2005 pag. 742

consid. 4 e pag. 743 consid. 6 in fine con rinvii). O sulla prestazione

richiesta il titolo è chiaro, formale ed esplicito o la prestazione non è

eseguibile. Analogo principio si applica all'attuale art. 336 CPC

(sentenza del Tribunale federale 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid.

2.2). Ordini e divieti devono essere determinati in modo tale da

formare oggetto di esecuzione diretta. A maggior ragione ove essi siano muniti

di comminatorie penali, il giudice civile non potendo emanare generiche diffide

e lasciare all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento

violi o no l'art. 292 CP (I CCA, sentenza inc. 11.2015.75 del 17 marzo

2017, consid. 6 con rinvii).

c) In

concerto la richiesta di “ripristinare le finestre nella posizio­ne

originaria”, del tutto indeterminata, non

adempirebbe manifestamente le condizioni poste dalla giurisprudenza in materia

di esecuzione civile e non potrebbe pertanto essere eseguita, non essendo dato di sapere a quale distanza effettiva i vari

serramenti dovrebbero essere spostati. La situazio­ne è analoga a quella di un

attore che chieda in via giudiziaria alla controparte di “mettere a punto/ripristinare

immediatamente la servitù di passo”. Come questa Camera ha già spiegato, una

domanda tanto vaga e generica non è ammissibile (I CCA, sentenza inc.

11.2004.81 del 15 novembre 2005, consid. 4).

d) Poco

giova il fatto che le azioni fondate sul­l'art. 679 e sul­l'art. 684 cpv. 2 CC non richiedano – per loro indole – una formulazione

precisa delle domande, l'attore potendosi limitare a descrivere le cause e gli

effetti della molestia, spettando poi al giudice determinare, caso per caso, i

provve­dimenti più opportuni (RtiD I-2008 pag. 1030 n. 29c; I CCA,

sentenza inc. 11.2007.130 dell'11 ottobre 2011, consid. 6, con richiamo a DTF 102 Ia 96). Simile agevolazione costituisce un'ec­cezione

al principio dispositivo (Trezzini,

op. cit., n. 30 e 34 ad art. 58 CPC) giustificata dal fatto che in quelle

azioni spetta al giudice apprezzare liberamente gli interessi in gioco,

evitando sproporzioni tra i vantaggi che derivano all'attore e gli inconvenienti

che deve sopportare il proprietario responsabile dell'eccesso pregiudizievole

(I CCA, sentenza inc. 11.2008.57 del 15 marzo 2010, consid. 5 con richiamo a DTF 111 II 445 consid. 15b; v. anche Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª

edizione, pag. 265 n. 1922a; Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 124 ad art. 679 CC). Ma tale facilitazione non vale già più trattandosi

di un'azione negatoria fondata sul­l'art. 641 cpv. 2 CC. L'eccezione,

in altri termini, non può diventare la regola.

e) Non

si disconosce che nella fattispecie l'istruttoria ha accertato un arretramento

dei serramenti negli appartamenti della convenuta (deposizione di __________ A__________,

del 5 maggio 2015: verbali, pag. 2; deposizione di __________ S__________, del

9 giugno 2015: verbali, pag. 2; deposizione di __________ R__________, del 9

giugno 2015: verbali, pag. 3; deposizione di __________ T__________, del 15

giugno 2015: verbali, pag. 3). Nessun testimone però ha fornito un elenco di

misure riferibile a ogni singola finestra. Ciò non permette di interpretare la richiesta

di giudizio nemmeno alla luce delle risultanze istruttorie. Quanto al fatto che

un comproprietario non possa modificare l'aspetto esteriore dell'immobile (art.

712a cpv. 2 CC), l'argomentazione attiene al merito della lite e non all'ammissibilità

della domanda.

f) Al

Pretore non può nemmeno essere rimproverato di non avere fatto uso

dell'interpello. Intanto l'art. 56 CPC non permette al

giudice né di rendere le parti attente su fatti ch'esse non hanno considerato,

né di aiutarle a impostare meglio la causa o a suggerire loro quali argomenti

allegare per vincerla (DTF 142 III 465 consid. 4.3 con rinvii). Inoltre,

trattandosi di una parte patrocinata professionalmente, la portata dell'interpello è limitata (sentenza del

Tribunale federale 4A_171/2017 del 26 settembre 2017 consid. 4 con rinvii).

Per di più, in con­creto l'attrice è stata resa attenta sin dall'inizio circa l'esigenza

di precisare la richiesta di giudizio, la convenuta aven­do eccepito subito il

vizio di forma (risposta del 9 gennaio 2015, pag. 4) e avendolo ribadito ancora

in seguito (duplica del 26 febbraio 2015, pag. 4; memoriale conclusivo del

6 agosto 2015, pag. 11). Ciò nonostante, l'attrice ha mantenuto invariate la domanda,

ritenendo che la prestazione da lei pretesa fosse “oltre che evidente,

conosciuta esattamente da controparte” (replica del 2 febbraio 2015). Essa deve

assumere quindi la responsabilità della propria scelta processuale.

g) In

definitiva, dichiarando irricevibile la domanda (principale e subordinata)

formulata dall'attrice, il Pretore ha applicato correttamente la legge, senza incorrere

in vani formalismi né in rigori ingiustificati. Su questo punto l'appello è

manifestamente privo di consistenza.

7. L'appellante si

duole che il Pretore è venuto meno al precetto della buona fede per averla indotta

a “non misurare l'effettivo arretramento di ogni singola finestra nel corso del

sopralluogo del 5 maggio 2015, bastando le dichiarazioni dell'architetto __________

A__________ a conferma dell'arretramento”. Essa non pretende però di avere

ricevuto dal primo giudice assicurazioni circa l'ammissibilità della domanda, contestata

dalla convenuta, nel senso che la questione fosse ormai superata. Tanto meno essa

fa valere che ciò l'ha indotta a non precisare le richieste di giudizio nel

memoriale conclusivo. D'altro lato l'attrice non poteva ragionevolmente

aspettarsi che il Pretore le anticipasse l'esito della decisione. E il primo

giudice ha respinto la petizione non perché l'attrice non avesse dimostrato

l'arretramento delle finestre, ma perché le richieste di giudizio erano indeterminate.

Nelle circostanze illustrate, pertanto, non avrebbe senso esperire le prove offerte

a questa Camera. Destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.

8. Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice

rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

9. Circa i

rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).