11.2015.104
Grado di precisione delle richieste di giudizio
24 gennaio 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.104
Lugano
24 gennaio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Pontarolo, giudice supplente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2015.8 (proprietà per piani: azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 24 novembre
2014 da
Comunione
dei comproprietari
del
‟CONDOMINIO
AP 1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 3)
contro
AO 1 già in
alla quale è subentrata
in qualità di erede
__________ Z__________,
__________ (A)
(con recapito nello studio legale __________ __________),
giudicando sull'appello 20
novembre 2015 presentato dalla Comunione dei
comproprietari
del ‟Condominio AP
1ˮ contro la decisione emessa dal Pretore il 22 ottobre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla
particella n. 417 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (‟Condominio
AP 1”). Il 22 febbraio 2010 __________ S__________, proprietario dell'unità n. 581
(21/1000 del fondo base) con diritto esclusivo sull'appartamento n. 46 e
dell'unità n. 582 (20/1000 del fondo base) con diritto esclusivo sull'appartamento n. 47),
ha ottenuto dall'amministrazione del condominio (la T__________ SA) l'autorizzazione
di eseguire lavori di ristrutturazione nell'unità n. 46. Accertate difformità
nella posa delle nuove finestre (più arretrate delle altre rispetto al filo
della facciata), opera per altro non prevista inizialmente, il 21 luglio 2001 l'amministrazione
ha chiesto al comproprietario di rimettere i serramenti com'erano prima. __________
S__________ ha assicurato il 23 agosto 2011 all'amministrazione che avrebbe
ottemperato, ciò che tuttavia non ha fatto. Nel corso del 2013 egli ha poi venduto
le due proprietà per piani a AO 1, cui l'amministrazione del condominio ha
ricordato il 28 marzo 2013 l'impegno assunto dal suo predecessore, invitandola
a rimettere i serramenti nello stato originale e avvertendola he in caso contrario
sarebbe stato avviato un procedimento giudiziario. L'interessata non ha reagito.
B. Decaduto infruttuoso il 29 agosto 2014 il tentativo di conciliazione (inc.
CM.2014.39), il 24 novembre successivo la Comunione dei comproprietari del ‟Condominio
AP 1ˮ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo
che a AO 1 fosse impartito un termine di 60 giorni “per ripristinare i
serramenti delle finestre degli appartamenti 46 e 47 del Condominio AP 1 nella
posizione originaria” sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Subordinatamente
essa ha instato perché l'amministrazione fosse autorizzata essa medesima “a
ripristinare i serramenti delle finestre degli appartamenti 46 e 47 del
Condominio AP 1 a spese della proprietaria, signora AO 1”. AO 1 ha proposto il
9 gennaio 2015 di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel
merito. L'attrice ha replicato il 2 febbraio 2015,
ribadendo le proprie domande. In duplica la convenuta ha riaffermato il 26 febbraio 2015 il proprio punto di vista.
C. Alle prime arringhe del
30 marzo 2015 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni. L'istruttoria è
cominciata seduta stante e si è chiusa il 15 giugno 2015. Alle arringhe finali
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 6 e del 20
agosto 2015 in cui ognuno ha mantenuto le proprie conclusioni, l'attrice ribadendo
testualmente le richieste di giudizio formulate con la petizione. Statuendo il
22 ottobre 2015, il Pretore ha respinto la petizione in ordine e ha posto le
spese processuali di complessivi fr. 1400.– (comprese quelle della procedura
di conciliazione) a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr.
3500.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata la Comunione dei comproprietari del ‟Condominio AP 1” è
insorta a questa Camera con un appello del 20 novembre 2015 per ottenere l'annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore affinché statuisca
nel merito. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2015 la convenuta postula il
rigetto dell'appello. AO 1 è deceduta il 25 gennaio 2017 e nel procedimento le
subentra la madre __________ Z__________, unica erede ad avere accettato il 6
gennaio 2018 la successione con beneficio d'inventario accordato il 20 marzo
2017 dal giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht
Zürich, Einzelgericht Erbschaftssachen).
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, il Pretore avendo fissato in fr. 50 000.– il valore litigioso, cifra che le
parti medesime hanno indicato e che non può dirsi inverosimile. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'attrice il 23 ottobre 2015. Presentato il 20 novembre 2015,
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
L'appellante chiede a
questa Camera di sentire il suo praticante legale, MLaw __________ P__________,
e di interrogare nuovamente l'arch. __________ A__________ per accertare
quanto accaduto durante il sopralluogo del 5 maggio 2015. La richiesta potrebbe
di per sé essere ammissibile (art. 316 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC), ma tali prove
non gioverebbero all'esito del giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 7).
Conviene dunque procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto che ove un'azione tenda a ottenere
la condanna della parte convenuta a eseguire una determinata prestazione, la
domanda dev'essere descritta in modo chiaro, preciso e specifico sia per quanto
riguarda il tipo di intervento richiesto sia per quanto attiene all'estensione
portata dello stesso, anche perché la parte convenuta deve potersi difendere
con cognizione di causa. Premesso ciò, egli ha ritenuto che le richieste di
giudizio formulate dall'attrice non siano sufficientemente precise neppure rinviando
alle motivazioni della petizione, l'attrice limitandosi ad affermare che le
finestre risultano arretrate di “almeno 10–12 cm rispetto a quelle preesistenti”.
A suo parere, l'attrice avrebbe dovuto precisare invece “di quanto le singole
finestre andavano spostate per ritrovare la posizione di quelle preesistenti”,
e ciò a maggior ragione ove si consideri che secondo le risultanze istruttorie
“le finestre dei due appartamenti non sono state spostate tutte in egual misura”.
Per di più, ha soggiunto il primo giudice, la difficoltà di indicare all'inizio
del processo le misure precise di ogni arretramento “avrebbe potuto essere
facilmente aggirata riservandosi la possibilità di specificare in maniera
dettagliata la propria richiesta di causa una volta esperita l'istruttoria”. Onde,
per finire, il rigetto della petizione in ordine.
4.
L'appellante si
duole che solo il Pretore non ha capito quanto essa chiede, l'istruttoria
avendo confermato che tutte le finestre dell'appartamento della convenuta “erano
state arretrate rispetto alla posizione originale”, ovvero rispetto a quella in
cui si trovano tutti gli altri serramenti del condominio. La domanda volta al
riposizionamento degli infissi nelle loro situazione originaria era pertanto
chiara anche in relazione al divieto di modificare l'aspetto esteriore della
facciata dell'immobile. Tanto più, essa prosegue, che al sopralluogo del 5
maggio 2015 il Pretore ha misurato l'arretramento di un serramento della
convenuta usando come termine di paragone la finestra dell'appartamento
sottostante. A suo parere, la formulazione delle proprie richieste di giudizio
“ha il merito di semplificare il dispositivo, evitando che questo assuma
dimensioni inutilmente eccessive”. Anzi, la richiesta di “ripristinare il
serramento della cucina posizionato ad est, avanzandolo di x cm rispetto
alla posizione attuale” sarebbe stata poco pratica e non meglio comprensibile. L'appellante
rimprovera così al Pretore di essere incorso in un formalismo eccessivo, poiché
egli avrebbe potuto applicare per analogia la giurisprudenza secondo cui nelle
azioni rette dall'art. 679 e 684 CC le domande possono anche essere generiche.
Per l'appellante il Pretore ha disatteso altresì il principio della buona fede,
ove si pensi che da un canto egli ha “chiaramente compreso la portata della
richiesta da lei formulata” e dall'altro ha “influito sulla decisione di non
misurare l'effettivo arretramento di ogni singola finestra nel corso del sopralluogo
del 5 maggio 2015”.
5.
Secondo l'art. 221
cpv. 1 lett. b CPC una petizione deve contenere “la domanda”, intendendosi con
ciò una richiesta precisa e univoca. La domanda va quindi formulata in modo
che, dandosi un accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita
senza la necessità di ulteriori chiarimenti (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con
rimandi; v. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 5 ad art. 58; Willisegger
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 e 18 ad art. 221; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 28 segg. ad art.
221; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 7 ad art.
221). Trattandosi di un'azione di condanna (art. 84 cpv. 1 CPC), in particolare,
la prestazione richiesta dev'essere descritta in modo preciso (Füllemann in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], op. cit., vol. I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 84; Dorschner in: Basler Kommentar, ZPO,
op. cit., n. 2 ad art. 84; Markus
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 4 ad art. 84).
Tale requisito è un elemento essenziale nella procedura giudiziaria non solo
per la controparte (art. 53 CPC), ma anche per il giudice, il quale non può assegnare
a una parte più di quanto l'attore abbia chiesto, né altra cosa (art. 58 cpv. 1
CPC). Azioni con domande di giudizio non chiare, incomplete o indeterminate
sono perciò inammissibili e il giudice non entra nel merito della lite (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 58
CPC; Willisegger, op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPC; Leuenberger, op.
cit., n. 40 ad art. 221 CPC; Pahud,
op. cit., n. 9 ad art. 221 CPC).
L'esigenza
di univocità e precisione non deve evidentemente trascendere nell'eccesso di
formalismo. Una richiesta di giudizio va interpretata in
maniera oggettiva, dandole il senso che i destinatari potevano e dovevano
ragionevolmente attribuirle in buona fede (principio dell'affidamento: sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15 maggio 2017 consid. 4.2
con vari riferimenti). Il giudice non
è vincolato dunque alla lettera di una richiesta, ma entra nel merito di una
petizione, anche ove essa presenti conclusioni formalmente viziate, se dalla
motivazione del memoriale si desume che cosa e quanto l'attore intenda ottenere
(sentenza del Tribunale federale 5A_408/2016 del 21 luglio 2017 consid.
4.
; Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 58 CPC; Leuenberger,
op. cit., n. 38 ad art. 221 CPC; Killias
in: Berner Kommentar, op. cit., vol. II, n. 15 ad art. 221 CPC).
6.
Nella fattispecie la
domanda formulata in via principale dall'attrice con la petizione, ribadita in
tutti gli altri suoi memoriali, è la seguente:
La petizione è accolta, di conseguenza alla signora AO
1, __________, è impartito un termine di 60 giorni per ripristinare i
serramenti delle finestre degli appartamenti 46 e 47 del Condominio AP 1 nella
posizione originaria.
a) Di
per sé la formulazione della richiesta può anche sembrare chiara, l'azione mirando
al ripristino di uno stato di fatto preesistente, in particolare allo spostamento
delle finestre nella posizione originale. Il problema è che essa manca di qualsiasi
precisione, mal comprendendosi di quanto ogni finestra dovrebbe essere spostata
per ritrovare la posizione originaria. Misure precise mancano. Piani esecutivi
cui riferirsi non ve ne sono. Né la richiesta di giudizio poteva interpretarsi alla
luce degli atti di causa, l'attrice essendosi limitata ad affermare che le
finestre erano state arretrate di “almeno 10–12 cm rispetto a quelle
preesistenti” (petizione, pag. 7 in alto), mentre l'arch. __________ A__________
ha stimato l'arretramento in misura variabile “tra i 4 e 10 cm” (deposizione del
5.
maggio 2015: verbali, pag. 2).
b) La
necessità di indicare misure precise è dovuta anche alla circostanza che nel
Dispositivo
dispositivo della decisione il giudice dev'essere altrettanto preciso e non può
rimettere un'eventuale esegesi al giudice dell'esecuzione. La giurisprudenza di
questa Camera ha avuto modo di rammentare, già sotto l'egida del vecchio Codice
di procedura civile, che una prestazione di cui è chiesta l'esecuzione
deve non solo corrispondere al titolo su cui si fonda, ma essere anche
sufficientemente definita, il giudice dell'esecuzione non potendo ricorrere a elementi estrinseci al titolo per interpretarla
(RtiD I-2005 pag. 742
consid. 4 e pag. 743 consid. 6 in fine con rinvii). O sulla prestazione
richiesta il titolo è chiaro, formale ed esplicito o la prestazione non è
eseguibile. Analogo principio si applica all'attuale art. 336 CPC
(sentenza del Tribunale federale 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid.
2.2). Ordini e divieti devono essere determinati in modo tale da
formare oggetto di esecuzione diretta. A maggior ragione ove essi siano muniti
di comminatorie penali, il giudice civile non potendo emanare generiche diffide
e lasciare all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento
violi o no l'art. 292 CP (I CCA, sentenza inc. 11.2015.75 del 17 marzo
2017, consid. 6 con rinvii).
c) In
concerto la richiesta di “ripristinare le finestre nella posizione
originaria”, del tutto indeterminata, non
adempirebbe manifestamente le condizioni poste dalla giurisprudenza in materia
di esecuzione civile e non potrebbe pertanto essere eseguita, non essendo dato di sapere a quale distanza effettiva i vari
serramenti dovrebbero essere spostati. La situazione è analoga a quella di un
attore che chieda in via giudiziaria alla controparte di “mettere a punto/ripristinare
immediatamente la servitù di passo”. Come questa Camera ha già spiegato, una
domanda tanto vaga e generica non è ammissibile (I CCA, sentenza inc.
11.2004.81 del 15 novembre 2005, consid. 4).
d) Poco
giova il fatto che le azioni fondate sull'art. 679 e sull'art. 684 cpv. 2 CC non richiedano – per loro indole – una formulazione
precisa delle domande, l'attore potendosi limitare a descrivere le cause e gli
effetti della molestia, spettando poi al giudice determinare, caso per caso, i
provvedimenti più opportuni (RtiD I-2008 pag. 1030 n. 29c; I CCA,
sentenza inc. 11.2007.130 dell'11 ottobre 2011, consid. 6, con richiamo a DTF 102 Ia 96). Simile agevolazione costituisce un'eccezione
al principio dispositivo (Trezzini,
op. cit., n. 30 e 34 ad art. 58 CPC) giustificata dal fatto che in quelle
azioni spetta al giudice apprezzare liberamente gli interessi in gioco,
evitando sproporzioni tra i vantaggi che derivano all'attore e gli inconvenienti
che deve sopportare il proprietario responsabile dell'eccesso pregiudizievole
(I CCA, sentenza inc. 11.2008.57 del 15 marzo 2010, consid. 5 con richiamo a DTF 111 II 445 consid. 15b; v. anche Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª
edizione, pag. 265 n. 1922a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 124 ad art. 679 CC). Ma tale facilitazione non vale già più trattandosi
di un'azione negatoria fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC. L'eccezione,
in altri termini, non può diventare la regola.
e) Non
si disconosce che nella fattispecie l'istruttoria ha accertato un arretramento
dei serramenti negli appartamenti della convenuta (deposizione di __________ A__________,
del 5 maggio 2015: verbali, pag. 2; deposizione di __________ S__________, del
9 giugno 2015: verbali, pag. 2; deposizione di __________ R__________, del 9
giugno 2015: verbali, pag. 3; deposizione di __________ T__________, del 15
giugno 2015: verbali, pag. 3). Nessun testimone però ha fornito un elenco di
misure riferibile a ogni singola finestra. Ciò non permette di interpretare la richiesta
di giudizio nemmeno alla luce delle risultanze istruttorie. Quanto al fatto che
un comproprietario non possa modificare l'aspetto esteriore dell'immobile (art.
712a cpv. 2 CC), l'argomentazione attiene al merito della lite e non all'ammissibilità
della domanda.
f) Al
Pretore non può nemmeno essere rimproverato di non avere fatto uso
dell'interpello. Intanto l'art. 56 CPC non permette al
giudice né di rendere le parti attente su fatti ch'esse non hanno considerato,
né di aiutarle a impostare meglio la causa o a suggerire loro quali argomenti
allegare per vincerla (DTF 142 III 465 consid. 4.3 con rinvii). Inoltre,
trattandosi di una parte patrocinata professionalmente, la portata dell'interpello è limitata (sentenza del
Tribunale federale 4A_171/2017 del 26 settembre 2017 consid. 4 con rinvii).
Per di più, in concreto l'attrice è stata resa attenta sin dall'inizio circa l'esigenza
di precisare la richiesta di giudizio, la convenuta avendo eccepito subito il
vizio di forma (risposta del 9 gennaio 2015, pag. 4) e avendolo ribadito ancora
in seguito (duplica del 26 febbraio 2015, pag. 4; memoriale conclusivo del
6 agosto 2015, pag. 11). Ciò nonostante, l'attrice ha mantenuto invariate la domanda,
ritenendo che la prestazione da lei pretesa fosse “oltre che evidente,
conosciuta esattamente da controparte” (replica del 2 febbraio 2015). Essa deve
assumere quindi la responsabilità della propria scelta processuale.
g) In
definitiva, dichiarando irricevibile la domanda (principale e subordinata)
formulata dall'attrice, il Pretore ha applicato correttamente la legge, senza incorrere
in vani formalismi né in rigori ingiustificati. Su questo punto l'appello è
manifestamente privo di consistenza.
7. L'appellante si
duole che il Pretore è venuto meno al precetto della buona fede per averla indotta
a “non misurare l'effettivo arretramento di ogni singola finestra nel corso del
sopralluogo del 5 maggio 2015, bastando le dichiarazioni dell'architetto __________
A__________ a conferma dell'arretramento”. Essa non pretende però di avere
ricevuto dal primo giudice assicurazioni circa l'ammissibilità della domanda, contestata
dalla convenuta, nel senso che la questione fosse ormai superata. Tanto meno essa
fa valere che ciò l'ha indotta a non precisare le richieste di giudizio nel
memoriale conclusivo. D'altro lato l'attrice non poteva ragionevolmente
aspettarsi che il Pretore le anticipasse l'esito della decisione. E il primo
giudice ha respinto la petizione non perché l'attrice non avesse dimostrato
l'arretramento delle finestre, ma perché le richieste di giudizio erano indeterminate.
Nelle circostanze illustrate, pertanto, non avrebbe senso esperire le prove offerte
a questa Camera. Destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.
8. Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
9. Circa i
rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).