11.2015.105
Misure a protezione dell'unione coniugale
14 agosto 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.105
Lugano
14 agosto 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2015.1200 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 13 marzo 2015 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 23 novembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
l'11 novembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e AO 1 (1965),
di origini iraniane, si sono sposati a __________ il 6 ottobre 2005. Dal matrimonio
non sono nati figli. Nel gennaio del 2014 i coniugi si sono stabiliti a __________,
provenienti da __________, in un'abitazione appartenente alla madre del
marito. AP 1, ingegnere, lavora per il __________. La moglie, già attrice cinematografica
in __________ e venditrice in una gioielleria nel __________, si è diplomata in
gemmologia in costanza di matrimonio, ma non ha esercitato attività lucrativa
durante la vita in comune.
B. Il 13 marzo 2015 AP 1
si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere
separata (con assegnazione dell'alloggio coniugale al marito), il versamento di
fr. 15 000.– per un deposito in garanzia
destinato alla locazione di un appartamento e per le spese di trasloco, come
pure un contributo alimentare di fr. 7487.60 mensili e la condanna del
marito a fornire tutte le informazioni sui redditi dei beni propri e sugli investimenti
eseguiti con i redditi dei beni propri. Al dibattimento del 16 aprile 2015 l'istante
ha confermato le domande iniziali, salvo ridurre la pretesa di contributo
alimentare a fr. 6990.– mensili. AP 1 ha sostanzialmente aderito alle richieste
della moglie, ma ha limitato l'offerta di contributo alimentare a fr. 5000.–
mensili e ha postulato la separazione dei beni. L'istante ha replicato e il convenuto
ha duplicato. Per finire i coniugi si sono dati atto della vita separata e hanno
pattuito l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito. Con decreto
cautelare emanato seduta stante il Pretore ha obbligato inoltre AP 1 a versare alla
moglie, pendente causa, un contributo alimentare di fr. 4620.– mensili. Il
24 aprile 2015 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un
appartamento a __________.
C. L'istruttoria è
terminata il 9 settembre 2015 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 12 ottobre 2015 AO 1 ha ribadito
le sue domande, precisando in fr. 6883.80 mensili la richiesta di contributo
alimentare dal marzo del 2015 in poi. Nel proprio allegato conclusivo del 7
ottobre 2015 AP 1 ha riaffermato il suo punto di
vista, offrendo alla moglie un contributo alimentare di
fr. 4370.– mensili fino al 31 marzo 2016.
D. Statuendo con
sentenza dell'11 novembre 2015, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere
separate, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha pronunciato la separazione
dei beni dal 13 marzo 2015 e ha obbligato AP 1 a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 4517.– mensili per il marzo e l'aprile del 2015, portato a
fr. 5367.– mensili in seguito. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state
poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 novembre
2015 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato riducendo il
contributo alimentare litigioso a fr. 3453.– mensili per il marzo e l'aprile del
2015 e a fr. 4303.– mensili dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016 o, in subordine,
a fr. 3668.– mensili per il marzo e l'aprile del 2015 e a fr. 4518.– mensili
dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016. Nelle sue osservazioni del 31 dicembre 2015
AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure a
protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la
differenza tra i contributi alimentari chiesti dall'istante dinanzi al Pretore
e l'offerta del convenuto (sopra, lett. C), contributi di durata incerta e
quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art.
92 cpv. 2 CPC; sentenza del
Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata
notificata al patrocinatore del convenuto il 12 novembre 2015. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto
così la domenica 22 novembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in
virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 23 novembre 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza
ricevibile.
2. Litigioso rimane, in
questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha
accertato il reddito del marito in fr. 9974.– mensili (fr. 7915.– da
attività dipendente, fr. 1859.– dalla sostanza) a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 3646.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pasti fuori casa fr. 200.–, costo dell'alloggio fr. 370.–, parcheggio fr. 110.–,
premio della cassa malati fr. 196.90, assicurazione dell'economia domestica e
contro la responsabilità civile fr. 37.60, assicurazione dell'automobile
fr. 73.70, imposta di circolazione fr. 58.20, spese di trasferta fr. 800.–,
onere fiscale fr. 600.–), ridotto nel marzo e nell'aprile del 2015 a fr. 3276.–
mensili, “ritenuto il persistere della comunione domestica e il risparmio sulle
spese di alloggio”. Quanto alla moglie, egli ha rinunciato a imputarle un reddito ipotetico, calcolandone il fabbisogno
minimo in fr. 4407.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, pigione e spese accessorie
fr. 2070.–, premio della cassa malati fr. 299.60, assicurazione dell'economia
domestica fr. 40.–, assicurazione dell'automobile fr. 137.90, imposta di circolazione
fr. 60.25, onere fiscale fr. 600.–), ridotto nel marzo e nell'aprile del 2015
a fr. 2337.70 mensili, periodo durante il quale essa “non ha sostenuto nessuna
spesa di alloggio”. Ciò posto, constatata nel bilancio familiare un'eccedenza
di fr. 4360.– mensili nel marzo e nell'aprile del 2015, ridotta a fr. 1919.90
mensili in seguito, il Pretore ha condannato il marito a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 4517.– mensili per il marzo e l'aprile del 2015, portato
a fr. 5367.– mensili dopo di allora.
3. Controverso è anzitutto,
nel caso in esame, il costo dell'alloggio riconosciuto dal Pretore nel fabbisogno
minimo di AP 1. Al riguardo il primo giudice non ha ritenuto ragionevole che il
marito continui ad alloggiare in un immobile messo gratuitamente a disposizione
dalla madre, dovendosi evitare “che la moglie, dopo la sospensione della
comunione domestica, continui indirettamente ad approfittare della generosità
della suocera”. D'altro lato egli non ha reputato opportuno riconoscere al marito
Fatti
i costi di un alloggio “del quale l'interessato non ha reso verosimile né la ricerca
già durante il matrimonio né l'entità della spesa nella zona del __________,
dove avrebbe voluto trasferirsi”. Egli ha inserito così nel fabbisogno minimo
del convenuto una spesa di fr. 370.– mensili, “importo stimato equivalente alla
quota (…) di spese accessorie sostenute attualmente dalla moglie”.
a) L'appellante
non contesta che nel fabbisogno minimo di un coniuge vadano ammessi solo costi dell'alloggio
effettivi, ma ricorda che secondo giurisprudenza gli va riconosciuto l'equivalente
della pigione cui egli dovrebbe far fronte se vivesse in un appartamento. Egli ricorda
che nel gennaio del 1994, provenienti da __________, lui e la moglie sono
stabiliti a __________ nell'abitazione – a quel tempo sfitta – appartenente a
sua madre, ma che tale sistemazione era meramente temporanea. Chiede così di
riconoscergli una spesa di fr. 2500.– mensili, la stessa che egli sopportava
quando i coniugi abitavano nel Canton Uri, o almeno di fr. 2070.– mensili, lo
stesso importo riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie.
b) Nella
fattispecie è pacifico che nel gennaio del 2014 i coniugi si sono insediati a __________
in un immobile messo gratuitamente a loro disposizione da E__________, madre
del marito. Altrettanto indiscusso è che, dalla separazione, AP 1 continua ad
abitare in quello stabile gratuitamente. In simili circostanze egli non può
pretendere di vedersi inserire nel fabbisogno minimo una spesa inesistente,
poiché ciò offenderebbe la giurisprudenza del Tribunale federale (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017,
consid. 7b; sentenze del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre
2015, consid. 3.3 con rinvii e 5A_403/2016 del 24 febbraio 2017, consid.
5.4.3). Certo, dopo la separazione di fatto
ogni coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere nel
fabbisogno minimo il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente
sopportare qualora abitasse da sé solo (RtiD
II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii e pag. 583 consid.
5a, I-2005 pag. 764 consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: I CCA sentenza inc.
11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 10a). Tale principio si applica tuttavia
ai casi in cui un coniuge abiti con un terzo, sicché occorra stimare quanto
egli avrebbe diritto di spendere se alloggiasse da sé solo. L'appellante vive già
oggi da sé solo e il godimento dell'alloggio messo a disposizione da sua madre
non comporta per lui alcuna spesa. Che tale alloggio sia precario o inadeguato
(come nel precedente pubblicato in: Rep. 1995 pag. 142 in alto) non
risulta. Che si tratti di una soluzione puramente transitoria nemmeno,
l'interessato non contestando il rimprovero mossogli dal primo giudice di non
avere reso verosimile la ricerca di un alloggio nel Bellinzonese. Sotto questo
profilo la decisione impugnata resiste perciò alla critica.
c) Quanto
al costo dell'alloggio stimato dal Pretore in fr. 370.– mensili, l'appellante
lo definisce arbitrario anche perché “non è dato di sapere a quanto ammontino le spese accessorie
sostenute dalla moglie”. Egli non pretende però che il costo dell'alloggio
inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie (fr. 2070.– mensili
onnicomprensivi) includa spese accessorie di minore entità, né asserisce che in
fatto di spese l'alloggio a lui messo gratuitamente a disposizione dalla madre
costi di più. In proposito l'appello manca perciò di consistenza.
4. L'appellante si
duole che alla moglie non sia stato imputato un reddito potenziale. Riassunte
le condizioni per scostarsi dal reddito effettivamente ritratto da un coniuge, il
Pretore ha accertato che in concreto le parti avevano scelto di organizzare la
vita in comune secondo il “modello classico, quindi con il marito responsabile
del mantenimento e la moglie dedita alla gestione dell'economia domestica”.
Egli ha rilevato altresì che AO 1, cinquantenne in buona salute, dispone di un
diploma in gemmologia e di esperienza (seppure datata) nel settore commerciale
dei gioielli, parla almeno tre lingue (inglese, italiano, farsi) e non è
gravata di compiti educativi. Non ha escluso così che, “a priori, [questa]
possa idealmente attivarsi per trovare un lavoro”. Egli ha rinunciato tuttavia
ad ascriverle un reddito ipotetico, il marito non essendosi “adoperato per
rendere verosimile sia la situazione del mercato del lavoro nel quale
opererebbe la moglie sia le concrete opportunità per la consorte di essere
assunta a tempo pieno e quale primo impiego”. Ciò nondimeno, egli ha invitato
l'interessata ad “affrancarsi
economicamente dal marito, vagliando seriamente ogni proposta professionale le
si presentasse, come pure ad attivarsi in tal senso”, soggiungendo che, tenuto
conto dell'età, il suo impegno sarebbe dovuto essere “tanto maggiore quanto
orientato a impiegarsi il più velocemente possibile”.
a)
Il convenuto sostiene che la scelta dei coniugi era
indirizzata a far rientrare la moglie nel mondo del lavoro, tant'è che “grazie al matrimonio” costei ha potuto
formarsi in gemmologia ed è quindi in grado di “darsi da fare per affrancarsi economicamente dal marito”. A mente sua, l'invito alla
moglie ad attivarsi per trovare un lavoro è infruttuoso, poiché difetta di
precise indicazioni sulle modalità, sui tempi e sull'ambito professionale, ciò
che di fatto permette all'istante di restare disoccupata sine die. Rammentato
che la moglie gode di buona salute e non ha compiti educativi, l'appellante riafferma
che, con le conoscenze da lei acquisite, questa avrebbe potuto trovare un
impiego a tempo pieno sin dall'aprile del 2016 e guadagnare il necessario per
coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 4407.70 mensili.
b) Così
argomentando, l'appellante perde di vista che un guadagno ipotetico non va
determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessata, poiché
la fissazione di un reddito potenziale non ha carattere di penalità. Il giudice
deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal
coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o che la estenda,
tenendo conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute.
In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare
simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre
dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della
situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109
consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.3 del 28 febbraio 2017 consid. 6b). Dandosi tuttavia
un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa,
vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione di
un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45
anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in
fine; I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016, consid. 5b). La presunzione in
ogni modo è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, poi, trova solo parziale
applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma solo di estendere
un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2).
c) Nella
fattispecie la vita in comune è durata quasi un decennio e in quel periodo la
moglie non ha esercitato alcuna attività lucrativa. Al momento della
separazione inoltre essa aveva quasi cinquant'anni. Per di più, quando i mezzi
a disposizione della famiglia sono sufficienti per finanziare due economie
domestiche separate, appare dubbio che in una procedura a tutela dell'unione
coniugale si possa pretendere subito la ripresa di un'attività lucrativa da
parte di un coniuge (RtiD II-2014 pag. 794 consid. 2), tanto meno se quel
coniuge è rimasto lontano per molto tempo dal mondo del lavoro (I CCA,
sentenza inc. 11.2012.54 del 19 agosto 2014 consid. 4c). A prescindere da
tutto ciò, spettava all'appellante rendere verosimile in che modo la moglie potesse
mettere a frutto la sua capacità lucrativa nel caso specifico. Al riguardo non
bastava asserire in modo generico che essa può impiegarsi come venditrice per
rendere automaticamente verosimile un reddito di fr. 4400.– mensili. Né è
sufficiente rinviare a salari estrapolati da altre decisioni o evocare il salario
minimo dell'uno o dell'altro settore commerciale per desumere che un coniuge
sia in grado di conseguirlo. Occorre indicare quali possibilità d'impiego si
prospettino concretamente nel settore della vendita al dettaglio a un'impiegata
di oltre 50 anni, ancorché diplomata in gemmologia. Invano si cercherebbe un
accenno in tal senso nell'appello, l'interessato limitandosi in definitiva a
meri enunciati teorici. Ne segue che, anche sul preteso reddito potenziale dell'istante,
l'appello cade nel vuoto.
5. Le spese
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
6. Per quanto attiene
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), l'entità del contributo alimentare litigioso davanti a questa
Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
Considerandi
2.
Le spese processuali di fr.
1500.
– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per
ripetibili.
3.
Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie
giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).