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Decisione

11.2015.105

Misure a protezione dell'unione coniugale

14 agosto 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di un alloggio “del quale l'interessato non ha reso verosimile né la ricerca

già durante il matrimonio né l'entità della spesa nella zona del __________,

dove avrebbe voluto trasferirsi”. Egli ha inserito così nel fabbisogno minimo

del convenuto una spesa di fr. 370.– mensili, “importo stimato equivalente alla

quota (…) di spese acces­sorie sostenute attualmente dalla moglie”.

a) L'appellante

non contesta che nel fabbisogno minimo di un coniuge vadano ammessi solo costi dell'alloggio

effettivi, ma ricorda che secondo giurisprudenza gli va riconosciuto l'equivalente

della pigione cui egli dovrebbe far fronte se vivesse in un appartamento. Egli ricorda

che nel gennaio del 1994, provenienti da __________, lui e la moglie sono

stabiliti a __________ nell'abitazione – a quel tempo sfitta – appartenente a

sua madre, ma che tale sistemazione era meramente temporanea. Chiede così di

riconoscergli una spesa di fr. 2500.– mensili, la stessa che egli sopportava

quando i coniugi abitavano nel Canton Uri, o almeno di fr. 2070.– mensili, lo

stesso importo riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie.

b) Nella

fattispecie è pacifico che nel gennaio del 2014 i coniugi si sono insediati a __________

in un immobile messo gratuitamente a loro disposizione da E__________, madre

del marito. Altrettanto indiscusso è che, dalla separazione, AP 1 continua ad

abitare in quello stabile gratuitamente. In simili circostanze egli non può

pretendere di vedersi inserire nel fabbisogno minimo una spesa inesistente,

poiché ciò offenderebbe la giurisprudenza del Tribunale federale (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017,

consid. 7b; sentenze del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre

2015, consid. 3.3 con rinvii e 5A_403/2016 del 24 febbraio 2017, consid.

5.4.3). Certo, dopo la separazione di fatto

ogni coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere nel

fabbisogno minimo il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente

sopportare qualora abitasse da sé solo (RtiD

II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii e pag. 583 consid.

5a, I-2005 pag. 764 consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: I CCA sentenza inc.

11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 10a). Tale principio si applica tuttavia

ai casi in cui un coniuge abiti con un terzo, sicché occorra stimare quanto

egli avrebbe diritto di spendere se alloggiasse da sé solo. L'appellante vive già

oggi da sé solo e il godimento dell'alloggio messo a disposizione da sua madre

non comporta per lui alcuna spesa. Che tale alloggio sia precario o inadeguato

(come nel precedente pubblicato in: Rep. 1995 pag. 142 in alto) non

risulta. Che si tratti di una soluzione puramente transitoria nemmeno,

l'interessato non contestando il rimprovero mossogli dal primo giudice di non

avere reso verosimile la ricerca di un alloggio nel Bellinzonese. Sotto questo

profilo la decisione impugnata resiste perciò alla critica.

c) Quanto

al costo dell'alloggio stimato dal Pretore in fr. 370.– mensili, l'appellante

lo definisce arbitrario anche perché “non è dato di sapere a quanto ammontino le spese accessorie

sostenute dalla moglie”. Egli non pretende però che il costo del­l'alloggio

inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie (fr. 2070.– mensili

onnicomprensivi) includa spese accessorie di minore entità, né asserisce che in

fatto di spese l'alloggio a lui messo gratuitamente a disposizione dalla madre

costi di più. In proposito l'appello manca perciò di consistenza.

4. L'appellante si

duole che alla moglie non sia stato imputato un reddito potenziale. Riassunte

le condizioni per scostarsi dal reddito effettivamente ritratto da un coniuge, il

Pretore ha accertato che in concreto le parti avevano scelto di organizzare la

vita in comune secondo il “modello classico, quindi con il marito responsabile

del mantenimento e la moglie dedita alla gestione dell'economia domestica”.

Egli ha rilevato altresì che AO 1, cinquantenne in buona salute, dispone di un

diploma in gemmologia e di esperienza (seppure datata) nel settore commerciale

dei gioielli, parla almeno tre lingue (inglese, italiano, farsi) e non è

gravata di compiti educativi. Non ha escluso così che, “a priori, [questa]

possa idealmente attivarsi per trovare un lavoro”. Egli ha rinunciato tuttavia

ad ascriverle un reddito ipotetico, il marito non essendosi “adoperato per

rendere verosimile sia la situazione del mercato del lavoro nel quale

opererebbe la moglie sia le concrete opportunità per la consorte di essere

assunta a tempo pieno e quale primo impiego”. Ciò nondimeno, egli ha invitato

l'interessata ad “affrancarsi

economicamente dal marito, vagliando seriamente ogni proposta professionale le

si presentasse, come pure ad attivarsi in tal senso”, soggiungendo che, tenuto

conto dell'età, il suo impegno sarebbe dovuto essere “tanto mag­giore quanto

orientato a impiegarsi il più velocemente possibile”.

a)

Il convenuto sostiene che la scelta dei coniugi era

indirizzata a far rientrare la moglie nel mondo del lavoro, tant'è che “gra­zie al matrimonio” costei ha potuto

formarsi in gemmologia ed è quindi in grado di “darsi da fare per affrancarsi economi­camente dal marito”. A mente sua, l'invito alla

moglie ad attivarsi per trovare un lavoro è infruttuoso, poiché difetta di

precise indicazioni sulle modalità, sui tempi e sull'ambito professionale, ciò

che di fatto permette all'istante di restare disoccupata sine die. Rammentato

che la moglie gode di buona salute e non ha compiti educativi, l'appellante riafferma

che, con le conoscenze da lei acquisite, questa avrebbe potuto trovare un

impiego a tempo pieno sin dall'aprile del 2016 e guadagnare il necessario per

coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 4407.70 mensili.

b) Così

argomentando, l'appellante perde di vista che un guadagno ipotetico non va

determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessata, poiché

la fissazione di un reddito potenziale non ha carattere di penalità. Il giudice

deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal

coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o che la estenda,

tenendo conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute.

In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare

simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre

dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della

situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109

consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.3 del 28 febbraio 2017 consid. 6b). Dandosi tuttavia

un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa,

vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione di

un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45

anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in

fine; I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016, consid. 5b). La presunzione in

ogni modo è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, poi, trova solo parziale

applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma solo di estendere

un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2).

c) Nella

fattispecie la vita in comune è durata quasi un decennio e in quel periodo la

moglie non ha esercitato alcuna attività lucrativa. Al momento della

separazione inoltre essa aveva quasi cinquant'anni. Per di più, quando i mezzi

a disposizione della famiglia sono sufficienti per finanziare due economie

domestiche separate, appare dubbio che in una procedura a tutela dell'unione

coniugale si possa pretendere subito la ripresa di un'attività lucrativa da

parte di un coniuge (RtiD II-2014 pag. 794 consid. 2), tanto meno se quel

coniuge è rimasto lontano per molto tempo dal mondo del lavoro (I CCA,

sentenza inc. 11.2012.54 del 19 agosto 2014 consid. 4c). A prescindere da

tutto ciò, spettava all'appellante rendere verosimile in che modo la moglie potesse

mettere a frutto la sua capacità lucrativa nel caso specifico. Al riguardo non

bastava asserire in modo generico che essa può impiegarsi come venditrice per

rendere automaticamente verosimile un reddito di fr. 4400.– mensili. Né è

sufficiente rinviare a salari estrapolati da altre decisioni o evocare il salario

minimo dell'uno o dell'altro settore commerciale per desumere che un coniuge

sia in grado di conseguirlo. Occorre indicare quali possibilità d'impiego si

prospettino concretamente nel settore della vendita al dettaglio a un'impiegata

di oltre 50 anni, ancorché diplomata in gemmologia. Invano si cercherebbe un

accenno in tal senso nell'appello, l'interessato limitandosi in definitiva a

meri enunciati teorici. Ne segue che, anche sul preteso reddito potenziale dell'istante,

l'appello cade nel vuoto.

5. Le spese

dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

6. Per quanto attiene

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), l'entità del contributo alimentare litigioso davanti a questa

Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per

questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

Considerandi

2.

Le spese processuali di fr.

1500.

– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per

ripetibili.

3.

Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie

giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).