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Decisione

11.2015.106

Ammontare della tassa di giustizia per la pubblicazione di testamenti

6 settembre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I reclamanti ottenendo causa vinta in misura preponderante, conviene tuttavia

rinunciare a percepire la minuscola quota dei costi che andrebbe a loro carico,

così come conviene rinunciare a riscuotere la quota dei costi che andrebbe

addebitata al Cantone. I reclamanti hanno diritto invece a un'indennità per

ripetibili lievemente ridotte. Se difatti, in una procedura che implica una

sola parte, quest'ultima risulta vincente dinanzi all'autorità di ricorso, il

Considerandi

Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di secondo grado

(DTF 142 III 110), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal

pagamento di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non

prevede tuttavia un'esenzione del genere.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali per la pubblicazione del

testamento, di fr. 1600.– complessivi, anticipate dall'avv. PA 1, sono poste a

carico della successione.

2. Non si riscuotono spese di

appello. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli appellanti un'indennità di

fr. 500.– complessivi per ripetibili ridotte.

3. Notificazione all'avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).