11.2015.106
Ammontare della tassa di giustizia per la pubblicazione di testamenti
6 settembre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.106
Lugano
6 settembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.1302 (pubblicazione di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 16 marzo 2015 dall'
PA 1
nell'ambito della successione fu CE 1 (1936),
cittadino britannico, domiciliato a e ivi deceduto
il 16 febbraio 2015,
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2015 in materia
di spese processuali presentato da
RE
1
RE
2
RE
3 ed
RE
4
(patrocinati
dallo stesso avv. PA 1)
contro
la sentenza emessa dal Pretore il 12 novembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. CE 1 (1936), cittadino
britannico, è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 16 febbraio 2015.
Egli ha lasciato la seconda moglie RE 1 (1954), i figli del primo matrimonio RE
2 (1960), RE 3 (1963) ed RE 4 (1966), come pure un figlio nato dal secondo
matrimonio, F__________ (1991). Con testamento pubblico del 13 dicembre 2013 CE
1 ha sottoposto la propria successione al diritto inglese, ha istituito eredi
universali la moglie RE 1 con i figli nati dal primo matrimonio RE 2, RE 3 ed RE
4, ha stabilito determinate norme divisionali e ha designato la moglie quale sua
esecutrice testamentaria.
B. Il notaio PA 1 ha
pubblicato il 2 aprile 2015 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, il citato testamento pubblico (inc. SO.2015.1302). Lo stesso giorno il
Pretore ha rilasciato un certificato in cui dichiara che RE 1 è esecutrice
testamentaria. Le spese processuali per l'emanazione di tale certificato, di
fr. 250.– complessivi (tassa di giustizia fr. 200.–, spese fr. 50.–), sono state
poste a carico della successione.
Così richiesto dall'avv.
PA 1, e dopo avere accertato che F__________ non sollevava opposizioni alla
richiesta, il Pretore ha emesso 20 agosto 2015 un certificato ereditario fu CE
1 in cui RE 1, RE 2, RE 3 ed RE 4 risultano unici eredi del testatore. Le spese
processuali per il rilascio di quest'ultimo certificato, di fr. 1100.– complessivi
(tassa di giustizia fr. 1000.–, spese fr. 100.–) sono state poste una
volta ancora a carico della successione (inc. SO.2015.2339).
C. Nel frattempo, il 7
aprile 2015, l'Ufficio cantonale dell'incasso
e delle pene
alternative ha trasmesso all'avv. PA 1
un conteggio con l'indicazione
“pubblicazione di testamento 02.02.2015/esecutore
testamentario” di fr. 5350.–, di cui fr. 5200.– per “tassa di giudizio
Pretura Lugano” e fr. 150.– per “spese diverse Pretura Lugano”. Un reclamo
interposto il 23 aprile 2015 contro simile bolletta da RE 1, RE 2, RE 3 ed RE 4
è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale di
appello, che con decisione del 28 aprile 2015 ha rilevato come in materia
di spese giudiziarie solo una decisione formale può essere impugnata con
reclamo (inc. 13.2015.27).
D. Il 15 ottobre 2015
l'avv. PA 1 si è rivolto così al Pretore perché emanasse una decisione formale
sulle spese della pubblicazione testamentaria. Dando seguito il 30 ottobre 2015
a un interpello del Pretore, egli ha indicato in fr. 9 750 000.– l'ammontare del compendio
ereditario fu CE 1. Con decisione del 12 novembre 2015 il Pretore ha “evaso la
procedura SO.2015.1302”, nel senso che ha fissato formalmente la tassa di
giustizia in fr. 5200.– complessivi (fr. 5000.– per la procedura di
pubblicazione del testamento, fr. 200.– per l'emanazione del certificato di esecutore testamentario) e le
spese in fr. 150.– complessivi, il tutto posto a carico della successione.
E. Contro la tassa di
giustizia stabilita dal Pretore RE 1, RE 2, RE 3 ed RE 4 hanno introdotto
un reclamo del 25
novembre 2015 davanti a questa Camera per ottenere
la riduzione dell'emolumento da fr. 5000.– a fr. 1200.–. Non esistendo una controparte, l'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: 1. In una procedura di
ricorso sull'ammontare di spese processuali nell'ambito della quale non esista
una controparte il Cantone assume un ruolo analogo a quello di una parte
avversa, giacché in causa sono i suoi interessi finanziari (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 11 ad art. 107). Ci si potrebbe domandare così se in concreto il
Pretore non vada chiamato a formulare osservazioni al reclamo (art. 324
CPC). Nella decisione impugnata tuttavia il primo giudice ha già motivato il proprio
punto di vista, spiegando in che modo ha determinato la tassa di giustizia di
fr. 5000.– per la pubblicazione del testamento. Invitarlo a esprimersi un'altra
volta non sarebbe dunque di apprezzabile utilità. Giova così statuire senza
indugio sul reclamo.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore ha rilevato che il patrimonio relitto da CE 1 ammonta a
fr. 9 753 663.–
e che per cause di tale valore l'art. 7 cpv. 1 (procedura ordinaria) combinato
con l'art. 9 cpv. 1 LTG (procedura sommaria) prevede una tassa di giustizia compresa
tra fr. 27 500.– e fr. 50 000.–. “Tenuto conto dei dettami dell'art. 2
LTG e avuto riguardo ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza”,
egli ha ritenuto così di fissare la tassa di giustizia per la pubblicazione del
testamento nel caso specifico in fr. 5000.–.
3. I reclamanti chiedono
di ridurre la tassa di giustizia a fr. 1200.–, compresa quella per il
rilascio del certificato di esecutore testamentario (fr. 200.–). Ricordano che
la pubblicazione del testamento è consistita in una sola udienza di una decina
di minuti, senza che il Pretore abbia dovuto svolgere particolari attività. Fanno
valere inoltre che, sebbene la legge prescriva un intervento attivo del giudice
in simili procedure, per prassi invalsa spetta in realtà al notaio cercare le
persone cui va recapitata copia della disposizione per causa di morte. A loro
parere una tassa di giustizia di fr. 5000.– in circostanze del genere si rivela
perciò proibitiva e lede la garanzia dell'accesso alla giustizia. Per tenere
conto della manifesta sproporzione tra il valore del compendio successorio, da
un lato, e la natura e la semplicità della causa, dall'altro, in situazioni
analoghe una tassa di fr. 1000.– (più fr. 200.– per l'emissione del
certificato di esecutore testamentario) appare a loro avviso più che adeguata.
4. Le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che
sono chieste a una parte per finanziare – in certa misura – il funzionamento
dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della
copertura dei costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile quanto nel
settore penale. Analogo precetto è consolidato del resto nel diritto pubblico (DTF
143 I 227 consid. 4.3. 1).
Il principio della copertura
dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di
giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per
l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del
personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle
telefoniche. (DTF 143 I 233 consid. 4.2.2). Le tasse di giustizia sogliono
coprire fra il 30 e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo a carico
dell'ente pubblico (Wurzburger, De
la constitutionnalité des émoluments judiciaires en matière civile, in: Études de
procédure et d'arbitrages en l'honneur de Jean-François Poudret, Losanna 1999,
pag. 306 in fondo; v. anche DTF 143 I 234 consid. 4.3.1).
Il principio dell'equivalenza
vuole che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole
con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità
dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto
all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria in causa. A tal fine
l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a
ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del
modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria. Non
occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente
al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare
l'ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite
subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso
alla giustizia. Tali principi sono già stati
richiamati da questa Camera (sentenza inc. 11.2010.140 del 16 dicembre
2010, consid. 4; più recentemente: DTF
141 I 108 consid. 3.3.2, 143 I 225 consid. 5.2.2 e 143 I 233 consid. 4.2.2).
5. La pubblicazione delle disposizioni di ultima volontà (art. 556 a 558
CC), provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria (art. 551 segg.
CC), è un atto di volontaria giurisdizione (Meier/Reymond-Eniaeva
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 7 ad art. 557; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB
II, 5ª edizione, n 17 ad art. 557). Ora, la legge ticinese sulla tariffa giudiziaria (LTG: RL 3.1.1.5)
non prevede norme specifiche sulla tassa di giustizia applicabile alla
giurisdizione non contenziosa. Trattandosi di procedura sommaria (art. 248
lett. e CPC, a valere come diritto cantonale sussidiario: DTF 139 III 225), si
fa capo dunque all'art. 9 cpv. 1 LTG, che riguarda le procedure sommarie
in genere e che prevede in tali casi tasse di giustizia pari alla metà di
quelle applicabili alla procedura ordinaria. Posto ciò, l'art. 7 cpv. 1 LTG
riguardante la procedura ordinaria dispone per cause dal valore litigioso variante
da fr. 5 000 000.– a fr. 10 000 000.– una tassa
di giustizia compresa tra fr. 55 000.– e fr. 100 000.–. Dandosi una procedura sommaria, la tassa di
giustizia si riduce così a un importo oscillante tra fr. 27 500.– e
fr. 50 000.–, come rileva il Pretore. Entro tali limiti l'emolumento va poi fissato
in considerazione “del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa” (art. 2
cpv. 1 LTG), fermo restando che nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge,
“l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2
cpv. 2 LTG).
6. Nel caso in esame la
procedura di pubblicazione del testamento non ha richiesto al tribunale alcun particolare
impegno. Ricevuta l'istanza, il Pretore ha indetto un'udienza, durante la quale
il notaio ha letto la disposizione di ultima volontà. Non è occorso alcun atto
istruttorio e il tutto è compendiato in un verbale di poche righe (del 2 aprile
2015, agli atti). Né il Pretore ha dovuto verificare che tutti gli eredi
fossero convocati all'udienza (art. 557 CC) o ha dovuto vigilare a che tutti
gli interessati ricevessero copia della pubblicazione (art. 558 CC), tali
incombenze essendo state assunte dal notaio. Non si disconosce il
ragguardevole valore del compendio ereditario (fr. 9 750 000.–)
né si trascura l'interesse e l'utilità della pubblicazione per gli eredi, senza
la quale il Pretore non avrebbe rilasciato il certificato di esecutore
testamentario. Sta di fatto che la procedura di pubblicazione si è rivelata semplice
e non ha gravato apprezzabilmente sul tribunale né per l'impegno né per il dispendio
di tempo richiesto. In simili condizioni la tassa di giustizia di fr. 5000.–
non trova oggettiva giustificazione e offende il principio dell'equivalenza.
Ponderate le circostanze del caso specifico, e nel rispetto della
proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, si giustifica di
moderare l'emolumento a fr. 1500.–, importo che rientra nell'ambito di quanto
il Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi del suo legittimo potere d'apprezzamento.
Le spese di fr. 100.– non sono contestate. Le spese processuali ammontano così
a fr. 1600.– complessivi.
7. Nella decisione
impugnata il Pretore ha risindacato anche la tassa di giustizia (fr. 200.–) e
le spese (fr. 50.–) riscosse per il rilascio del certificato di esecutore
testamentario. Tale prelievo formava già oggetto però del dispositivo n. 2 contenuto
nel certificato medesimo, del 2 aprile 2015, passato in giudicato. Esistendo
già un valido titolo esecutivo al proposito, sulla questione non occorreva
statuire di nuovo, né l'ammontare di tali spese – non controverse – rientra nel
quadro del presente giudizio.
8. In
definitiva, l'appello in esame merita accoglimento entro i limiti appena
descritti e il dispositivo sulle spese processuali di prima sede dev'essere
modificato di conseguenza. Si aggiunga che a norma dell'art. 95 cpv. 2 lett. c
CPC le spese processuali vanno fissate in modo forfettario. Nel dispositivo
della decisione non si distingue più, come nella vecchia procedura civile
ticinese, fra tassa di giustizia, disborsi, sportule di cancelleria e quant'altro
(FF 2006 pag. 6664 verso l'alto). Si indicano separatamente soltanto le spese
dell'assunzione delle prove (art. 95 cpv. 2 lett. c), le spese di
traduzione e interpretariato (art. 95 cpv. 2 lett. d) e le eventuali
spese per la rappresentanza del figlio (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Nessuna
di siffatte ipotesi ricorre nel caso specifico, di modo che l'ammontare delle
spese processuali va indicato in modo forfettario.
9. Le spese del giudizio
odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Fatti
I reclamanti ottenendo causa vinta in misura preponderante, conviene tuttavia
rinunciare a percepire la minuscola quota dei costi che andrebbe a loro carico,
così come conviene rinunciare a riscuotere la quota dei costi che andrebbe
addebitata al Cantone. I reclamanti hanno diritto invece a un'indennità per
ripetibili lievemente ridotte. Se difatti, in una procedura che implica una
sola parte, quest'ultima risulta vincente dinanzi all'autorità di ricorso, il
Considerandi
Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di secondo grado
(DTF 142 III 110), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal
pagamento di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non
prevede tuttavia un'esenzione del genere.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,
nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali per la pubblicazione del
testamento, di fr. 1600.– complessivi, anticipate dall'avv. PA 1, sono poste a
carico della successione.
2. Non si riscuotono spese di
appello. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli appellanti un'indennità di
fr. 500.– complessivi per ripetibili ridotte.
3. Notificazione all'avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).