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Decisione

11.2015.109

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: cambiamento del proprietario del fondo in pendenza di causa

28 dicembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi.

F. Accertato che la quota di un mezzo della particella n.

728 era stata effettivamente donata a S__________ nell'ottobre del 2010, il vicepresidente

di questa Camera ha assegnato il 10 novembre 2015 ad AO 1 un termine di dieci giorni

per documentare il subentro nella causa della nuova comproprietaria relativamente

alla citata quota di comproprietà e l'autorizzazione di lui al subingresso, con

l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato

interpretato come rifiuto. AO 1 non ha reagito.

G. Con decisione del 4 dicembre

2015 la Camera civile dei reclami ha trasmesso per competenza a questa Camera

il reclamo interposto dalla AP 1 contro la sentenza del Pretore nella causa

DI.2007.1540, divenuto l'inc. 11.2015.109.

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di

ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è trattata con la

procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le

decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci

giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è senz'altro dato, litigiosa

essendo – come davanti al Pretore – l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali

per fr. 49 665.85 complessivi. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, le sentenze impugnate

sono pervenute al patrocinatore dell'istante il 10 giugno

2014.

(doc. B). Introdotti il 20 giugno 2014, gli appelli in esa­me sono di

conseguenza ricevibili.

2.

In concreto l'istante ha presentato

nei confronti di AO 1 due istanze per l'iscrizione provvisoria di ipoteche

legali di artigiani e imprenditori: la prima per fr. 525.– con interessi concernente

lavori svolti sulla particella n. 728 (inc. DI.2007.1540), la seconda per fr. 49 140.85 con interessi riguardante lavori eseguiti

sulla particella coattiva n. 225 (inc. DI.2007.1548). Se non che, una coattiva

(“proprietà dipendente”: art. 655a cpv. 1 CC) segue la sorte del fondo

principale e non può essere alienata, costituita in pegno né gravata di un

altro diritto reale separatamente (ciò valeva già prima che entrasse in vigore

l'art. 655a CC: Pinchetti,

Nozioni di registro fondiario e prontuario delle operazioni, 2ª

edizione, pag. 57). Il Pretore ha riunito invero le due cause per l'istruttoria.

In realtà, trattandosi di più pretese derivanti dal medesimo fatto o atto

giuridico proposte simultaneamente verso un medesimo convenuto su uno stesso

immobile, si dava cumulo oggettivo di azioni (art. 72 cpv. 1 lett. b CPC ticinese).

L'istanza volta al­l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per le opere

comuni (inc. 11.2014.56) va congiunta perciò con quella intesa al­l'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale sul fondo principale (inc. 11.2015.109) ai fini

di un giudizio unico (art. 125 lett. b e c combinato con l'art. 90 nCPC).

3.

Nell'ottobre del 2010, come

detto, il convenuto ha donato un mezzo della particella n. 728 a sua moglie S__________.

Ora, trattandosi di un'obbligazione reale (propter rem), l'iscrizione di

un'ipoteca legale degli artigiani o impren­ditori – sia essa provvisoria o

definitiva – va chiesta al proprietario attuale del fondo oggetto delle

forniture o dei lavori (RtiD II-2014 pag. 775 n. 15c, consid. 4b con

riferimenti). Qualora il proprietario del fondo cambi pendente causa,

“l'acquirente può subentrare nel processo al posto del­l'alienante” (art. 83

cpv. 1 CPC) con l'assenso di quest'ultimo (Jeandin

in: CPC com­menté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 83 e riferimenti). Se non

subentra, la richiesta di iscrizione va respinta (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 473

n. 1730 con rimandi). In tal caso tuttavia l'artigiano o imprenditore deve

avere la possibilità di chiedere nuovamente l'iscrizione – provvisoria o

definitiva – del­l'ipoteca legale nei confronti del nuovo proprietario del

fondo. A tal fine il giudice gli fissa perciò un termine entro cui agire (unanimi:

Schmid/Hürlimann-Kaup, loc. cit.; Steinauer, op. cit., pag. 313 nota

82; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 24a ad art. 839/840; Vogel, nota in: BR 1999 pag. 74 n. 106).

Il nuovo proprietario del fondo, da parte sua, non può invocare l'intervenuta

perenzione del diritto all'ipoteca legale, poiché ha rifiutato di subentrare

all'alienante nel processo pur avendo acquistato il fondo gravato di iscrizione

provvisoria, foss'anche decretata solo in via cautelare (Schumacher, Das Bauhand­werker­pfand­recht,

3ª edizione, pag. 542 n. 1475 cui rinvia il n. 1370 per l'iscrizione

provvisoria).

4.

Alla luce di quanto precede

il vicepresidente di questa Camera ha impartito il 10 novembre 2015 ad AO

1.

un termine di 10 giorni per documentare l'intenzione di S__________ di subentrargli

nel processo relativamente alla quota di comproprietà da lui ceduta, come pure

il consenso di lui al subingres­so. Il destinatario non ha docu­mentato alcunché.

Tanto meno egli ha postulato – per ipotesi – una proroga del termine assegnatogli.

La richie­sta tesa all'iscrizione provvisoria di ipoteche legali sulla

particella n. 728 (coattiva inclusa) va dunque respinta, a maggior ragione

ove si pensi che in caso di comproprietà ordinaria una quota presa a sé stante

non può essere gravata di ipoteche legali (sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014

del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.2 con rinvio). La AP 1 ha nondimeno il

diritto di vedersi fissare un termine entro cui chiedere nuovamente

l'iscrizione provvisoria nei confronti di entrambi i comproprietari, i quali

non potranno in alcun caso – come si è visto – opporle la perenzione dell'art.

839.

cpv. 2 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre

2015, consid. 2).

5.

Ne segue che gli appelli

meritano accoglimento, non nel senso di ordinare le iscrizioni provvisorie

postulate dall'istante, ma almeno nel senso di annullare le sentenze impugnate

per quanto riguarda le iscrizioni provvisorie sulla particella n. 728 e la

correlata quota di coattiva della particella n. 225, assegnando all'appellante

un termine per procedere nei confronti di entrambi i comproprietari attuali. Le

spese e le ripetibili seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), al

quale si deve l'esito del presente giudizio e che ha alienato una quota della

particella n. 728 senza impegnare la moglie nel­l'atto di cessione a subentrargli

in causa (Schumacher, op. cit.,

pag. 542 n. 1475; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6

novembre 2015, consid. 11), obbligando l'istante così a ricominciare la

procedura. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà al momento

di giudicare nuovamente sulle iscrizioni provvisorie richieste sulla particella

n. 728 e la correlata quota di coattiva della particella n. 225. Dovesse

l'istante rinunciare ad agire, egli statuirà nel quadro del decreto di stralcio

della causa dai ruoli.

6.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2014.56 (nei limiti dell'azione volta contro AO 1) e inc. 11.2015.109

sono congiunte ai fini del giudizio.

II. Gli

appelli sono parzialmente accolti, nel senso che le sentenze inc. DI.2007.1540

e DI.2007.1548 (limitatamente alla particella n. 728) sono annullate e

riformate come segue:

1. All'istante è assegnato un

termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza per promuovere

nei confronti degli attuali comproprietari della particella n. 728 l'istanza

volta all'iscrizione provvisoria delle due ipoteche legali. La presente

decisione è immediatamente esecutiva.

2. Nel caso in cui il termine

di 30 giorni decorra infruttuoso, diverranno caduche le seguenti iscrizioni

provvisorie decretate dal Pretore il 7 dicembre 2012 senza contraddittorio:

a) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 525.–

con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 in favore della ditta AP 1, __________,

sulla particella n. 728 RFD di __________, intestata ad AO 1 e a S__________ in

ragione di un mezzo ciascuno;

b) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 49 140.85

con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 in favore della ditta AP 1, __________,

sulla particella n. 728 RFD di __________, sezione di __________, intestata ad AO

1 e a S__________ in ragione di un mezzo ciascuno.

III. Le spese di appello, di complessivi

fr. 500.–, da anticipare dal­l'appellante,

sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 800.– per ripetibili.

IV. Notificazione a:

avv.;

avv. dott..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti

l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).