11.2015.109
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: cambiamento del proprietario del fondo in pendenza di causa
28 dicembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.109
11.2014.56
Lugano
28 dicembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, giudice supplente
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nelle cause DI.2007.1540 e DI.2007.1548 (ipoteche legali di artigiani
e imprenditori: iscrizioni provvisorie)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con istanze del 6 e 7 dicembre 2007 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2),
giudicando
sull'appello e sul reclamo del 20 giugno 2014 presentati dalla AP 1 contro le
sentenze emesse dal Pretore il 4 giugno 2014;
Ritenuto
in fatto: A. L'arch. G__________ ha
commissionato il 24 agosto 2005 all'impresa AP 1 lavori per la costruzione di case
a schiera (“impianto di cantiere, ponteggi, canalizzazioni, opere in calcestruzzo
e opere murarie”) per fr. 175 000.–
su ognuna delle particelle n. 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734 e 735 RFD di __________,
sezione di __________, alle quali è correlata una coattiva formata dalla
particella n. 225. Il 25 agosto 2005 AO 1 ha acquistato la particella n. 728,
cui compete la quota A della particella coattiva n. 225 (146/1000) e la quota A di
un'altra coattiva (bosco), la particella n. 727 (146/1000).
B. In seguito a divergenze con
l'impresa di costruzione, il 4 ottobre 2007 l'arch. G__________ ha rescisso in
corso d'opera il contratto d'appalto con effetto immediato, fissando alla AP 1
un termine fino al 12 ottobre 2007 per liberare il cantiere. L'8 ottobre 2007
la AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l'esecuzione
di una prova a futura memoria “concernente i lavori d'edificazione” sulle
citate particelle. Il Pretore ha accolto l'istanza il 26 ottobre 2007 e ha
incaricato del referto l'ing. I__________, che ha consegnato la perizia il
6 dicembre 2007, completandola il 26 maggio 2008 (inc. DI.2007.1261).
C. Nel frattempo, il 6 dicembre
2007, la AP 1 ha postulato davanti al medesimo Pretore l'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 728 per
l'ammontare di fr. 525.– con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 (inc.
DI.2007.1540). L'indomani essa ha convenuto ancora AO 1, sollecitando l'iscrizione
provvisoria sulla stessa particella n. 728 di un'altra ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori per fr. 49 140.85
con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 inerente a “lavori svolti sulla coattiva
n. 225” (inc. DI.2007.1548). Con decreti cautelari del 7 dicembre 2007, emessi
senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste.
All'udienza del 29 gennaio 2008, indetta per la discussione, il convenuto
ha proposto di respingere le istanze e il 13 giugno successivo il Pretore ha congiunto
le cause per l'istruttoria. Il 21 ottobre 2010 AO 1 ha donato alla moglie S__________
un mezzo della particella n. 728. L'istruttoria
è terminata il 23 febbraio 2012 e al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le
loro antitetiche posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 4
giugno 2014, il Pretore ha respinto l'istanza volta all'ottenimento dell'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per fr. 49
140.85 con interessi (inc. DI.2007.1548) e ha ordinato la cancellazione
dell'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 7 dicembre 2007.
Le spese processuali di fr. 2200.– sono state poste a carico della AP 1, tenuta
a rifondere ad AO 1 fr. 1200.– per ripetibili. Con sentenza del 5 giugno 2014
il Pretore ha respinto anche l'istanza riguardante l'ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori per fr. 525.– con interessi (inc. DI.2007.1540) e ha
ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la relativa
iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 7 dicembre 2007. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state addebitate ancora alla AP 1, con obbligo di versare ad AO 1 fr. 700.–
per ripetibili.
E. Contro la prima sentenza la AP
1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 giugno 2014 nel quale chiede
che la decisione impugnata sia riformata, confermando l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale decretata dal Pretore senza contraddittorio per fr. 49 140.85 con interessi (inc. 11.2014.56). Il
giorno medesimo essa ha presentato un reclamo alla Camera civile dei reclami contro
la seconda sentenza, postulando anche la conferma dell'ipoteca legale iscritta
provvisoriamente sulla particella per fr. 525.– con interessi (inc. 16.2014.28).
Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2014 AO 1 ha proposto di respingere entrambi
Fatti
i ricorsi.
F. Accertato che la quota di un mezzo della particella n.
728 era stata effettivamente donata a S__________ nell'ottobre del 2010, il vicepresidente
di questa Camera ha assegnato il 10 novembre 2015 ad AO 1 un termine di dieci giorni
per documentare il subentro nella causa della nuova comproprietaria relativamente
alla citata quota di comproprietà e l'autorizzazione di lui al subingresso, con
l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato
interpretato come rifiuto. AO 1 non ha reagito.
G. Con decisione del 4 dicembre
2015 la Camera civile dei reclami ha trasmesso per competenza a questa Camera
il reclamo interposto dalla AP 1 contro la sentenza del Pretore nella causa
DI.2007.1540, divenuto l'inc. 11.2015.109.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è trattata con la
procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le
decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci
giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è senz'altro dato, litigiosa
essendo – come davanti al Pretore – l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali
per fr. 49 665.85 complessivi. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, le sentenze impugnate
sono pervenute al patrocinatore dell'istante il 10 giugno
2014.
(doc. B). Introdotti il 20 giugno 2014, gli appelli in esame sono di
conseguenza ricevibili.
2.
In concreto l'istante ha presentato
nei confronti di AO 1 due istanze per l'iscrizione provvisoria di ipoteche
legali di artigiani e imprenditori: la prima per fr. 525.– con interessi concernente
lavori svolti sulla particella n. 728 (inc. DI.2007.1540), la seconda per fr. 49 140.85 con interessi riguardante lavori eseguiti
sulla particella coattiva n. 225 (inc. DI.2007.1548). Se non che, una coattiva
(“proprietà dipendente”: art. 655a cpv. 1 CC) segue la sorte del fondo
principale e non può essere alienata, costituita in pegno né gravata di un
altro diritto reale separatamente (ciò valeva già prima che entrasse in vigore
l'art. 655a CC: Pinchetti,
Nozioni di registro fondiario e prontuario delle operazioni, 2ª
edizione, pag. 57). Il Pretore ha riunito invero le due cause per l'istruttoria.
In realtà, trattandosi di più pretese derivanti dal medesimo fatto o atto
giuridico proposte simultaneamente verso un medesimo convenuto su uno stesso
immobile, si dava cumulo oggettivo di azioni (art. 72 cpv. 1 lett. b CPC ticinese).
L'istanza volta all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per le opere
comuni (inc. 11.2014.56) va congiunta perciò con quella intesa all'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale sul fondo principale (inc. 11.2015.109) ai fini
di un giudizio unico (art. 125 lett. b e c combinato con l'art. 90 nCPC).
3.
Nell'ottobre del 2010, come
detto, il convenuto ha donato un mezzo della particella n. 728 a sua moglie S__________.
Ora, trattandosi di un'obbligazione reale (propter rem), l'iscrizione di
un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori – sia essa provvisoria o
definitiva – va chiesta al proprietario attuale del fondo oggetto delle
forniture o dei lavori (RtiD II-2014 pag. 775 n. 15c, consid. 4b con
riferimenti). Qualora il proprietario del fondo cambi pendente causa,
“l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante” (art. 83
cpv. 1 CPC) con l'assenso di quest'ultimo (Jeandin
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 83 e riferimenti). Se non
subentra, la richiesta di iscrizione va respinta (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 473
n. 1730 con rimandi). In tal caso tuttavia l'artigiano o imprenditore deve
avere la possibilità di chiedere nuovamente l'iscrizione – provvisoria o
definitiva – dell'ipoteca legale nei confronti del nuovo proprietario del
fondo. A tal fine il giudice gli fissa perciò un termine entro cui agire (unanimi:
Schmid/Hürlimann-Kaup, loc. cit.; Steinauer, op. cit., pag. 313 nota
82; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 24a ad art. 839/840; Vogel, nota in: BR 1999 pag. 74 n. 106).
Il nuovo proprietario del fondo, da parte sua, non può invocare l'intervenuta
perenzione del diritto all'ipoteca legale, poiché ha rifiutato di subentrare
all'alienante nel processo pur avendo acquistato il fondo gravato di iscrizione
provvisoria, foss'anche decretata solo in via cautelare (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 542 n. 1475 cui rinvia il n. 1370 per l'iscrizione
provvisoria).
4.
Alla luce di quanto precede
il vicepresidente di questa Camera ha impartito il 10 novembre 2015 ad AO
1.
un termine di 10 giorni per documentare l'intenzione di S__________ di subentrargli
nel processo relativamente alla quota di comproprietà da lui ceduta, come pure
il consenso di lui al subingresso. Il destinatario non ha documentato alcunché.
Tanto meno egli ha postulato – per ipotesi – una proroga del termine assegnatogli.
La richiesta tesa all'iscrizione provvisoria di ipoteche legali sulla
particella n. 728 (coattiva inclusa) va dunque respinta, a maggior ragione
ove si pensi che in caso di comproprietà ordinaria una quota presa a sé stante
non può essere gravata di ipoteche legali (sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014
del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.2 con rinvio). La AP 1 ha nondimeno il
diritto di vedersi fissare un termine entro cui chiedere nuovamente
l'iscrizione provvisoria nei confronti di entrambi i comproprietari, i quali
non potranno in alcun caso – come si è visto – opporle la perenzione dell'art.
839.
cpv. 2 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre
2015, consid. 2).
5.
Ne segue che gli appelli
meritano accoglimento, non nel senso di ordinare le iscrizioni provvisorie
postulate dall'istante, ma almeno nel senso di annullare le sentenze impugnate
per quanto riguarda le iscrizioni provvisorie sulla particella n. 728 e la
correlata quota di coattiva della particella n. 225, assegnando all'appellante
un termine per procedere nei confronti di entrambi i comproprietari attuali. Le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), al
quale si deve l'esito del presente giudizio e che ha alienato una quota della
particella n. 728 senza impegnare la moglie nell'atto di cessione a subentrargli
in causa (Schumacher, op. cit.,
pag. 542 n. 1475; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6
novembre 2015, consid. 11), obbligando l'istante così a ricominciare la
procedura. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà al momento
di giudicare nuovamente sulle iscrizioni provvisorie richieste sulla particella
n. 728 e la correlata quota di coattiva della particella n. 225. Dovesse
l'istante rinunciare ad agire, egli statuirà nel quadro del decreto di stralcio
della causa dai ruoli.
6.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2014.56 (nei limiti dell'azione volta contro AO 1) e inc. 11.2015.109
sono congiunte ai fini del giudizio.
II. Gli
appelli sono parzialmente accolti, nel senso che le sentenze inc. DI.2007.1540
e DI.2007.1548 (limitatamente alla particella n. 728) sono annullate e
riformate come segue:
1. All'istante è assegnato un
termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza per promuovere
nei confronti degli attuali comproprietari della particella n. 728 l'istanza
volta all'iscrizione provvisoria delle due ipoteche legali. La presente
decisione è immediatamente esecutiva.
2. Nel caso in cui il termine
di 30 giorni decorra infruttuoso, diverranno caduche le seguenti iscrizioni
provvisorie decretate dal Pretore il 7 dicembre 2012 senza contraddittorio:
a) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 525.–
con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 in favore della ditta AP 1, __________,
sulla particella n. 728 RFD di __________, intestata ad AO 1 e a S__________ in
ragione di un mezzo ciascuno;
b) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 49 140.85
con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 in favore della ditta AP 1, __________,
sulla particella n. 728 RFD di __________, sezione di __________, intestata ad AO
1 e a S__________ in ragione di un mezzo ciascuno.
III. Le spese di appello, di complessivi
fr. 500.–, da anticipare dall'appellante,
sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 800.– per ripetibili.
IV. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv. dott..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).