11.2015.11
Divorzio: scioglimento di comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per moglie e figlia
20 luglio 2017Italiano46 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.11
Lugano
20 luglio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2012.298 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 ottobre 2012 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 13 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 13 gennaio 2015 e sull'appello incidentale del 14 aprile 2015 presentato
da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1
(1966), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 3 luglio 1994. Dal
matrimonio è nata G__________, il 19 ottobre 1995. Nel gennaio del 2000 la famiglia
si è trasferita in Svizzera, stabilendosi a __________. AO 1 è attivo nell'ambito
del catering industriale. Fino al 31 marzo 2013 ha lavorato per la __________
SA di __________, di cui è stato azionista e membro del consiglio di amministrazione
fino al giugno del 2012. Nell'aprile del 2013 egli ha costituito la ditta individuale
C__________ di AO 1 di __________ (che sarà cancellata dal registro di
commercio il 17 agosto 2015 per cessata attività). AP 1 ha sempre lavorato a
tempo pieno anche dopo la nascita di G__________. Dal marzo del 2003 fino al 31
dicembre 2014, in particolare, essa è stata alle dipendenze della H__________
di __________. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 2010, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 892
RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per
trasferirsi in un appartamento a __________. Il 10 ottobre 2014 AO 1 è diventato
padre di A__________, avuta da __________ V__________.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 21
aprile 2011 da AP 1, l'8 giugno 2011 le parti hanno raggiunto davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, un accordo che – fra l'altro – li
autorizzava a vivere separati dal 1° ottobre 2010, assegnava l'abitazione
coniugale in uso alla moglie, cui affidava la figlia (riservato il diritto di
visita paterno), e obbligava il marito a versare un contributo alimentare per G__________
di fr. 2000.– mensili dal 21 aprile 2011 (assegni familiari non compresi). L'intesa
non prevedeva contributi fra coniugi, ma riservava la possibilità di “far
ulteriormente valere una retroattività” dell'eventuale diritto. Il Pretore ha
omologato la convenzione seduta stante e con decreto del 14 settembre 2011 ha
stralciato la causa dal ruolo per transazione (inc. SO.2011.1646).
C. Il
2 ottobre 2012 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,
proponendo l'affidamento della figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità
parentale e offrendo un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (assegni
familiari compresi) per G__________ fino alla maggiore età, “riservato l'art.
276 cpv. 2 CC”, in sostituzione immediata di quello convenuto a tutela dell'unione
coniugale. Egli ha postulato inoltre lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione
di __________ mediante attribuzione dell'immobile alla moglie dietro conguaglio
di fr. 550 000.– “al netto dei debiti che
lo gravano e delle restituzioni che si impongono”, oppure – in subordine – mediante
vendita ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 1 100 000.– e riparto a metà
del ricavo netto. Infine egli ha sollecitato la liquidazione del regime dei
beni “senza compensi” reciproci, ha escluso contributi alimentari alla moglie e
ha proposto la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai
coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2012 AP 1 ha aderito al
principio del divorzio, all'affidamento della figlia e alla suddivisione a metà
degli averi previdenziali, ma non alle altre richieste del marito.
D. All'udienza del 3
dicembre 2012, destinata al tentativo di conciliazione, i coniugi si sono
accordati sul principio del divorzio, sull'affidamento della figlia alla madre
con il più ampio diritto alle relazioni personali paterne, sull'esercizio congiunto
dell'autorità parentale e sulla divisione a metà degli averi previdenziali. L'attore
non chiedendo di completare la petizione, il Pretore ha assegnato alla
convenuta il 21 marzo 2013 un termine di 30 giorni per presentare la risposta.
Nel suo allegato del 22 aprile 2013 sui punti controversi AP 1 ha postulato l'attribuzione
in uso dell'abitazione coniugale, ha sollecitato un contributo alimentare di
fr. 1500.– mensili per sé dal giugno del 2011, vita natural durante, e uno di
fr. 2590.– mensili (senza cenno ad assegni familiari) per G__________ dall'introduzione
della petizione fino alla maggiore età, rispettivamente fino al termine degli
studi, rivendicando il versamento di almeno fr. 48
000.– in liquidazione del regime dei beni. A una successiva udienza del
26 giugno 2013 le parti hanno confermato i punti d'intesa e di disaccordo,
precisando di non insistere “per il momento per la trattazione di richieste
cautelari” e riservandosi di “concretizzare le proprie richieste (retroattive,
risp. anche pendente lite), separatamente”.
E. L'istruttoria di
merito è terminata il 25 agosto 2014 e alle arringhe finali i coniugi hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 settembre
2014 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, rivendicando inoltre la restituzione
di taluni effetti personali (quadri con fotografie dei nonni, pannelli dello studio
di musica, scacchiera, scatola in ebano, statuina di pensatore angolano,
amplificatore dello stereo, casse e dreambox per RV satellite, CD musicali e gabbia
da viaggio per il cane). Nel suo allegato del 17 ottobre 2014 AP 1 ha confermato
anch'essa il proprio punto di vista, chiedendo di differire lo scioglimento della
comproprietà al termine degli studi (liceali) di G__________, di aggiungere
alla sua metà del ricavo, al momento della vendita del fondo, la quota di ammortamento
a carico del marito (fr. 417.– mensili dal gennaio del 2013), di fissare in fr. 2700.–
mensili il contributo alimentare per la figlia (assegni familiari non compresi)
e in fr. 36 900.– la sua spettanza in
liquidazione del regime dei beni. Nel frattempo G__________, diventata maggiorenne,
ha autorizzato la madre il 13 ottobre 2014 a far valere il contributo di
mantenimento per lei fino al termine degli studi.
F. Statuendo il 13
gennaio 2015, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha ordinato lo
scioglimento della comproprietà immobiliare a __________ come segue:
– al più presto nel corso del mese di luglio 2015,
vendita all'asta pubblica con le modalità degli art. 229 segg. CO, con un piede
d'asta minimo, per il primo incanto, di fr. 1 100 000.–;
– in caso di insuccesso, vendita ad una seconda asta
pubblica, con un piede d'asta inferiore, concordato direttamente tra le parti,
ritenuto che in caso di disaccordo lo stesso sarà pari al valore dei debiti
gravanti gli immobili (oneri ipotecari, ev. ipoteche legali, oneri LPP ecc.);
– gli incanti di cui ai punti che precedono saranno
organizzati e diretti da un pubblico notaio designato concordemente dalle parti
o, in caso di mancata intesa, dallo scrivente Pretore;
– il ricavato netto della vendita, dedotti gli oneri
ipotecari, le spese, l'onorario del notaio, l'ev. TUI, le ev. provvigioni e il
rimborso della LPP andrà suddiviso a metà tra i comproprietari, ritenuto
comunque che, sulla parte di spettanza del marito, andranno ancora dedotti fr.
10 425.– che andranno aggiunti alla parte di spettanza della moglie.
Il Pretore ha liquidato
altresì il regime dei beni, riconoscendo ciascun coniuge proprietario dei beni
in suo possesso e ordinando a AP 1 la restituzione, entro 10 giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, di taluni oggetti indicati dal
marito nel proprio allegato conclusivo. Egli ha assegnato inoltre a ogni coniuge
la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio
(ordinando la trasmissione degli atti, dopo il passaggio in giudicato della
sentenza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di
tali prestazioni) e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per
la moglie di fr. 173.– mensili fino alla vendita dell'immobile e di fr. 77.–
mensili dopo di allora fino al pensionamento di lei, come pure un contributo
per la figlia di fr. 1878.– mensili fino alla vendita del fondo, rispettivamente
di fr. 1557.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi) fino alla
conclusione del liceo, prevista per il luglio del 2016. Le spese processuali di
fr. 6000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 febbraio
2015 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di differire lo
scioglimento della comproprietà fino al luglio del 2016 e di dedurre dal ricavo
spettante al marito, accreditandola a lei, la quota mensile di ammortamento di
fr. 417.– fino alla vendita del fondo. Essa postula inoltre il versamento di
fr. 36 900.– in liquidazione del regime
dei beni, come pure l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 1500.– dal
gennaio del 2011 e per G__________ a fr. 2892.– (fino alla vendita del fondo), rispettivamente
a fr. 2725.– (dopo di allora, fino al termine degli studi) dall'introduzione
della domanda di divorzio.
H. Nelle sue
osservazioni del 14 aprile 2015 AO 1 propone di respingere l'appello e con
appello incidentale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dedurre
dal riparto del ricavo netto della vendita dell'immobile “i maggiori importi,
rispetto alla loro quota mensile di fr. 417.–, dai medesimi (comproprietari) corrisposti
al creditore ipotecario a titolo di ammortamento del debito”, di annullare il
contributo alimentare per la moglie e di ricondurre quello per G__________ a
fr. 750.– mensili (assegni familiari non compresi). Egli insta infine per una
diversa ripartizione delle spese processuali (quattro quinti a carico della moglie,
un quinto a carico di lui) e per un'indennità di fr. 6000.– a titolo di
ripetibili. Con osservazioni del 14 settembre 2015 AP 1 conclude per il rigetto
dell'appello incidentale.
in diritto: 1. Le sentenze in
materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere
controversie patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'entità e la
durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla
tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore della convenuta il 14 gennaio 2015, di modo che il termine di ricorso
sarebbe scaduto il 13 febbraio 2015. Introdotto l'ultimo giorno utile, il rimedio
giuridico è pertanto ricevibile.
Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata
infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare
osservazioni è stato notificato al patrocinatore di AO 1 il 2 marzo 2015,
sicché il memoriale, inoltrato il 14 aprile 2015, è ricevibile grazie alla sospensione
dei termini intercorsa da domenica 29 marzo 2015 a domenica 12 aprile 2015 in
virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC.
2. All'appello AP 1
acclude una lettera del 24 settembre 2014 con cui la H__________ le comunica il
licenziamento per il 31 dicembre 2014 e un conteggio della __________ Cassa
Disoccupazione, del 26 gennaio 2015 relativo al pagamento delle indennità di
disoccupazione per quel mese. La proponibilità in appello della lettera di
licenziamento è dubbia, poiché essa è anteriore al memoriale conclusivo della
moglie del 17 ottobre 2014, né la convenuta pretende che le fosse impossibile
addurre il documento davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). La perdita del lavoro
da parte dell'appellante, oltre a non essere contestata, si evince in ogni modo
dal conteggio dell'assicurazione contro la disoccupazione, che è successivo
alla sentenza impugnata ed è senz'altro ricevibile. All'appello incidentale AO
1 acclude da parte sua le tassazioni del 2011 e del 2012, emesse il 15 gennaio e
il 28 maggio 2014. Disponibili ancor prima della chiusura dell'istruttoria, tali
documenti sono manifestamente tardivi e di conseguenza irricevibili (art. 317
cpv. 1 lett. b CPC).
3. Litigiosi rimangono, in questa sede, le modalità correlate
allo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale, la liquidazione
del regime dei beni e i contributi di mantenimento per moglie e figlia. Il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato (art. 315
cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la divisione di un
bene in comproprietà, così come la regolamentazione di altri rapporti giuridici
esistenti tra i coniugi, deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale
(DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016
del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie
legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni
inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004
pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).
Fatti
I. Sullo scioglimento
della comproprietà relativa all'abitazione coniugale
4. Il Pretore ha respinto la richiesta della convenuta di
differire lo scioglimento della comproprietà fino al termine degli studi
di G__________, non ravvisando gli estremi per una siffatta dilazione (sentenza
impugnata, pag. 5). L'appellante principale rileva come la posticipazione della
vendita di poco più di un anno – nel luglio del 2016 – preserverebbe la figlia
dai timori legati a un radicale cambiamento, poiché a quel momento G__________
avrebbe terminato gli studi liceali, mentre il sacrificio sarebbe del tutto
sopportabile per il marito. Sta di fatto che il luglio del 2016 è decorso in
pendenza di causa e rende la richiesta di differimento superata dagli eventi. Al
riguardo l'appello è divenuto così senza interesse.
5. L'appellante
principale chiede che alla sua spettanza consecutiva alla vendita dell'immobile
siano sommati gli ammortamenti a carico del marito (fr. 417.– mensili), da lei
assunti, e che di riflesso sia ridotta la spettanza di lui. Il Pretore ha riconosciuto alla moglie un credito di fr. 10 425.–
per non avere il marito fatto fronte, dal gennaio del 2013, alla sua quota di
ammortamento del debito ipotecario (fr. 417.– mensili). L'importo equivale agli
arretrati di 25 mesi, fino all'emanazione della sentenza di divorzio (sentenza
impugnata, pag. 8). L'appellante principale rimprovera al primo giudice di non
avere tenuto calcolo delle quote di ammortamento che saranno ancora dovute fino
alla vendita del fondo. Quest'ultima tuttavia richiesta è nuova. Nel suo
allegato conclusivo (pag. 10) l'interessata si era limitata a formulare la domanda
“dal mese di gennaio 2013”, precisando in fr. 9174.– “l'importo che si chiede
le venga riconosciuto e che dovrà essere considerato (…) nella liquidazione dell'abitazione
al momento che sarà venduta”. Non fondata su fatti o mezzi di prova nuovi, la conclusione
di appello si rivela così irricevibile (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC).
6. L'appellante
incidentale chiede da parte sua di prevedere unicamente un impegno dei
comproprietari a conguagliare, al momento della “divisione”, gli eventuali
maggiori importi corrisposti rispetto alla loro quota di ammortamento,
lamentando anche la totale mancanza di prove circa il pagamento degli ammortamenti
da parte della moglie negli ultimi tre anni. Egli non nega tuttavia di non
avere pagato la sua quota di ammortamento fino alla pronuncia di divorzio, né ha
revocato in dubbio davanti al Pretore che la moglie si sia fatta carico di tale
onere. È vero che la convenuta ha invocato simile circostanza solo nell'allegato
conclusivo (pag. 10). È altrettanto vero però che AO 1
ha rinunciato alle arringhe finali e non ha reagito nemmeno dopo essersi visto
notificare il memoriale conclusivo della moglie. Così facendo, egli ha
rinunciato a muovere ulteriori contestazioni (nel vecchio diritto: Rep.
1995 pag. 227; nel nuovo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.39 del 27 settembre
2016, consid. 9c). In proposito la sentenza del Pretore resiste dunque alla
critica.
Considerandi
II. Sulla liquidazione del
regime dei beni
7.
Il Pretore ha
respinto una pretesa della moglie, che postulava il versamento di fr. 26 250.– (ultimo valore accertato nel 2010) in
liquidazione della metà di 75 azioni detenute dal marito nella __________ SA di
__________ e che egli avrebbe ceduto senza contropartita a un finanziatore –
secondo quanto da lui dichiarato all'interrogatorio del 25 agosto 2014 – nel
maggio o giugno del 2012 ai fini di un risanamento aziendale. Per il Pretore la
convenuta, cui incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato né l'esistenza del
pacchetto azionario al momento di promuovere causa (2 ottobre 2012) né quale
fosse il relativo valore al momento del divorzio (sentenza impugnata, pag. 7
seg.).
AP
1.
obietta che il marito ha affermato unicamente di non possedere più le azioni
e di averle cedute “a valore zero” nel 2012, senza fornire però precisazioni né
documentare l'alienazione. Essa reputa inoltre poco credibile che AO 1 non abbia
conservato una copia dell'atto di cessione e abbia rinunciato senza contropartita
a ben 75 azioni della ditta. In condizioni del genere deve ritenersi provata –
a suo avviso – l'esistenza delle azioni il giorno della domanda di divorzio al
loro ultimo valore noto del 2010, il Pretore avendo sovvertito l'onere probatorio.
Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché lo scioglimento
del regime dei beni si ha per avvenuto – come detto – quando è introdotta l'azione
di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC). Incombe al coniuge che fa valere un credito
di partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la sussistenza dei beni invocati
a tale data (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; sentenza del Tribunale
federale 5A_892/2014 del 18 maggio 2015, consid. 2.1). In concreto spettava così alla moglie
dimostrare che il marito deteneva ancora il 2 ottobre 2012 le 75 azioni e provare
il valore dei titoli al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). Il
Pretore non ha quindi sovvertito l'onere della prova.
La
convenuta avrebbe potuto invero postulare la reintegra del valore delle azioni nella
massa degli acquisti (art. 208 CC), dimostrando che il marito aveva donato i
titoli senza il suo consenso nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime
(art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) o che l'alienazione era avvenuta con l'intenzione di
sminuire la sua partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). Se non
che, durante il suo interrogatorio il marito ha dichiarato che “la società
andava male”, che “c'erano grossi debiti” e che il nuovo azionista se li
sarebbe accollati previa consegna del pacchetto suo e di altri soci (verbale
del 25 agosto 2014, pag. 2). L'interessata non pretende che ciò non sia vero. Tanto
meno essa ha chiesto l'edizione dell'accordo con il finanziatore, che – per ammissione
del marito – l'azienda possedeva (loc. cit., pag. 2). In simili condizioni
non può dirsi perciò che il marito abbia fatto dono dei titoli né che abbia
agito per sminuire la partecipazione della moglie agli acquisti. Su questo punto l'appello principale manca di consistenza.
8.
Il Pretore ha
negato altresì alla convenuta il diritto di reintegrare negli acquisti il saldo
esistente nel gennaio del 2010 su un “conto privato soci” n. __________
presso la Banca __________ del __________ intestato
al marito (fr. 10 650.– in liquidazione della sua metà). Che nei mesi
precedenti la separazione il marito abbia operato prelievi in contanti dell'ordine
di fr. 1500.–/3000.–, nei margini della sua disponibilità, e abbia eseguito un
importante ordine e-banking di fr. 16 598.55
(valuta il 6 settembre 2010) non basta – ha soggiunto il primo giudice – per
dimostrare l'intenzione di sminuire una partecipazione della moglie all'aumento.
Né – egli ha epilogato – un consumo eccessivo di acquisti configura in sé un'alienazione
patrimoniale a norma dell'art. 208 CC, tanto meno se “per stessa voce della
moglie” i coniugi hanno sempre vissuto consumando
le risorse disponibili, costituite dagli stipendi dell'uno e dell'altro
(sentenza impugnata, pag. 6 seg.).
L'appellante
principale sostiene anzitutto che il marito non ha mai contestato la sua pretesa
di fr. 10 650.– e che già per questo
motivo la sua richiesta dev'essere accolta. Così argomentando, essa trascura tuttavia
che davanti al Pretore AO 1 ha sempre escluso ogni compenso tra coniugi. La doglianza
cade dunque nel vuoto. La convenuta eccepisce altresì che non spettava a lei recare
la prova di come siano stati spesi i soldi prelevati dal marito, bensì a quest'ultimo
dimostrare che i prelievi rientravano nella “normalità” (loc. cit.). Come le ha
già ricordato il Pretore, nondimeno, il coniuge che pretende la reintegrazione di
beni negli acquisti dell'altro deve dimostrare non solo che tali beni sono
appartenuti all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche quale sia
stata la loro destinazione (I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre
2014, consid. 6b con riferimenti). L'appellante non revoca in dubbio che nella
fattispecie i prelievi in contanti rientrassero nel margine della disponibilità
del marito. Non risulta nemmeno che essa abbia domandato al marito quale sia
stata la destinazione del pagamento di fr. 16 598.55.
Senza dimenticare che un uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non
fa nascere – per ciò soltanto – un diritto al compenso (sentenza inc. 11.2012.53,
citata, consid. 6b). Una volta ancora perciò l'appello principale non è
destinato a miglior sorte.
III. Sul
contributo alimentare per moglie e figlia
9.
Il Pretore ha
accertato il fabbisogno minimo di G__________ in fr. 2892.– mensili secondo i
criteri del diritto esecutivo (minimo esistenziale fr. 1200.–, pigione fr.
571.
–, spese accessorie fr. 144.–, premio della cassa malati fr. 261.–, retta e
spese scolastiche fr. 922.–, abbonamento “arcobaleno” per tre zone fr. 44.30, dedotto
l'assegno di formazione di fr. 250.–). Ciò posto, egli ha esaminato la
situazione finanziaria dei genitori per stabilire la vicendevole partecipazione
al mantenimento della figlia in funzione delle rispettive possibilità
finanziarie.
Egli ha calcolato così il
reddito netto di AP 1 in fr. 8074.– mensili a fronte di un fabbisogno
minimo (non contestato) di fr. 6654.– mensili fino alla vendita dell'abitazione
coniugale (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi
ipotecari fr. 1142.60, spese accessorie fr. 288.– [già dedotta le quota di un
terzo compresa nel fabbisogno di G__________, che vive con la madre], ammortamento
ipotecario fr. 834.–, assicurazione stabili e mobilia fr. 144.–, spese di
abbigliamento fr. 166.–, premio della cassa malati fr. 475.–, leasing dell'automobile
fr. 497.–, assicurazione dell'automobile e quota del TCS fr. 155.–, imposta di
circolazione fr. 47.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 11.50,
assicurazione sulla vita fr. 547.–, protezione giuridica fr. 31.–, governante fr.
490.
–, pasti fuori casa fr. 260.–, oneri fiscali fr. 366.–), ridotto a fr.
5820.
– mensili dopo di allora in seguito alla fine dell'ammortamento (sentenza
impugnata, pag. 9).
Per quel che è di AO 1, il
primo giudice ha appurato un reddito netto di fr. 7398.– mensili per rapporto a
un fabbisogno minimo di fr. 4018.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 850.–, spese accessorie fr. 150.–,
premio della cassa malati fr. 374.20, leasing dell'automobile fr. 780.–, imposta
di circolazione fr. 60.70, assicurazione dell'automobile fr. 147.50, contributi
AVS/AI fr. 56.–, oneri fiscali fr. 400.–). Onde un margine disponibile da parte
sua, dedotto il contributo alimentare per A__________ (fr. 750.– mensili), di fr.
2630.
– mensili. Margine disponibile che nel caso di AP 1 ammonta invece a fr.
1420.
– mensili fino alla vendita dell'immobile e a fr. 2254.– mensili dopo
di allora. Ciò giustifica, secondo il Pretore, di porre a carico di AO 1 un
contributo alimentare per G__________ di fr. 1878.– mensili fino alla vendita
dell'immobile e di fr. 1557.– mensili dopo di allora, fino alla
conclusione del liceo (assegno di formazione non compreso; sentenza impugnata,
pag. 10 a 13).
Sulla scorta dei dati desunti
dalla procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore è risalito poi al
tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. A tal fine
egli ha dedotto dai redditi netti delle parti, di fr. 21 868.– mensili complessivi, le spese della famiglia prima della
separazione, di fr. 16 241.– mensili.
Ne ha concluso che al tempo della vita in comune ogni coniuge conservava un
margine disponibile di fr. 2813.– ogni mese sul fabbisogno minimo e che per
mantenere quel tenore di vita AP 1 dovrebbe continuare a beneficiare di tale
margine. Il marito dovrebbe versarle così fr. 1393.– mensili (fr. 2813.–
meno il margine disponibile della convenuta, di fr. 1420.–) fino alla
vendita dell'abitazione coniugale e fr. 559.– mensili dopo di allora (fr. 2813.–
meno il margine disponibile, di fr. 2254.–). Il marito però, ha proseguito
il Pretore, non ha liquidità sufficiente, almeno fino alla vendita dell'abitazione.
E siccome entrambi i coniugi hanno diritto di conservare un livello di vita
equivalente, egli ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr.
173.
– mensili fino alla vendita dell'immobile e in fr. 77.– mensili dopo
di allora, fino al pensionamento di lei, contributo che garantisce ad ambedue i
coniugi un margine disponibile di fr. 579.– mensili prima e di fr. 996.–
mensili dopo l'alienazione dell'alloggio coniugale (sentenza impugnata, pag. 14
a 16).
10.
I criteri che
presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo
il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore (pag. 14) e diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Nella
prospettiva dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare
è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione
finanziaria del coniuge richiedente (“lebensprägend”). Ciò è il caso, di
regola, quando il matrimonio è durato a lungo o quando dal matrimonio sono nati
figli comuni (esempi di matrimoni con e senza influsso concreto sulla
situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238
n. 05.16).
Per definire
il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso
concreto sulla situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 141 III 469
consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito
mantenimento dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi
durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di
conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia
pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora
il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si
esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio
mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo,
sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter
finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente
preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge
e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà
postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2015.39
dell'11 maggio 2017, consid. 4).
11.
L'appellante
incidentale sottolinea che nella fattispecie il matrimonio non ha influito in
modo concreto sulla vita della moglie, la quale “è sempre stata professionalmente
attiva anche dopo la nascita di G__________”. Che entrambi i coniugi abbiano sempre
lavorato a tempo pieno durante la comunione domestica è ammesso da AP 1
(memoriale conclusivo, pag. 3 in fondo). Seppure costei non abbia accudito
personalmente alla figlia, tuttavia, il matrimonio delle parti è stato di lunga
durata (vent'anni, di cui 15 di vita in comune), ciò che secondo giurisprudenza
basta per influire in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge
richiedente (sopra, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_465/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 7.2.1 con rinvii). L'obiezione dell'appellante
incidentale cade quindi nel vuoto.
12.
Ora, per tornare al
metodo di calcolo testé illustrato, il primo stadio del ragionamento consiste
nel definire il “debito mantenimento” a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC
accertando il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica.
Il Pretore si è fondato – come detto – sugli elementi ricavati dalla procedura
a tutela dell'unione coniugale, giungendo alla conclusione che durante la comunione
domestica ogni coniuge fruiva di un margine disponibile di fr. 2813.– mensili e
che, per mantenere quel tenore di vita, AP 1 dovrebbe continuare a beneficiare,
appunto, di fr. 2813.– mensili oltre al proprio fabbisogno minimo. Tale accertamento
non è contestato e sulla sua applicazione si tornerà in appresso (consid. 17).
13.
Quanto a sapere se e
in che misura la moglie sia in grado di sopperire da sé al proprio debito
mantenimento (secondo stadio del ragionamento), l'appellante principale fa
valere di essere stata licenziata nel frattempo dalla H__________ per il 31 dicembre
2014.
e che dal 1° gennaio 2015 essa percepisce indennità di disoccupazione per
una media di fr. 6443.52 mensili. Del fatto nuovo va tenuto conto (sopra, consid. 2).
Ci si potrebbe domandare se l'interessata non potesse ritrovare in qualche modo
un'occupazione altrettanto remunerativa della precedente. Nemmeno il marito
pretende tuttavia che ciò sia il caso. Tanto vale attenersi così, per quanto riguarda
la capacità reddituale della moglie, all'indennità media di disoccupazione (fr.
6443.52
mensili), sulla cui base argomenta anche il marito.
14.
Relativamente al fabbisogno
minimo di AP 1, l'appellante incidentale chiede
di ridurlo da fr. 6654.– mensili a fr. 4500.– mensili decurtando le
spese per l'ammortamento ipotecario (fr. 834.–), per l'assicurazione sulla
vita (fr. 547.–), per l'aiuto domestico (fr. 490.–) e per l'abbigliamento (fr.
166.
–). Riguardo alle prime tre voci, tuttavia, egli non si confronta nemmeno
di scorcio con l'accertamento del Pretore, il quale ha ritenuto “incontestato” il
fabbisogno minimo della moglie esposto in prima sede. Privo di motivazione (nel
senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello incidentale si rivela finanche
irricevibile. Quanto alla spesa per l'abbigliamento, AO 1 oppone che l'esborso
rientra già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e non figura nella
distinta delle spese presentata dalla moglie, né tanto meno è comprovato. Su
questo punto egli ha ragione, per lo meno da quando la moglie è rimasta senza impiego
(1° gennaio 2015), di modo che la posta di fr. 166.– mensili va tolta dal
fabbisogno minimo di lei. La situazione poteva essere diversa finché l'interessata
lavorava per la H__________, la quale elargiva fr. 2000.– annui per “contingente
vestiti” (doc. 7 e 9) che potevano presumersi coprire una spesa effettiva.
L'attuale sentenza non dispiegando effetti per il passato, ormai, tale
giustificazione poco sussidia. Il fabbisogno minimo della convenuta va fissato
perciò in fr. 6488.– mensili.
15.
Per quel che si
riferisce al terzo stadio del noto ragionamento, il Pretore ha calcolato il
reddito di AO 1 in fr. 7267.– mensili netti (entrate lorde fr. 8433.–, meno
spese professionali per fr. 1166.–), rivalutato a fr. 7398.– mensili per ammissione
del marito medesimo (sentenza impugnata, pag. 10 a 12). A tal fine egli si è fondato
sul reddito conseguito dall'attore con la propria ditta C__________ di AO 1. Ha
rinunciato invece a considerare il guadagno che quegli ritraeva ai tempi in cui
lavorava per la __________ SA, non ravvisandosi indizi per ritenere che, mettendosi
in proprio alla fine di marzo del 2013 e cambiando attività, egli intendesse pregiudicare
moglie e figlia. La circostanza che il marito abbia avviato un'attività indipendente,
per altro consona alla sua formazione, denota se mai – secondo il Pretore – l'intenzione
di “affrancarsi economicamente”, impiegando al meglio le proprie risorse
personali e le esperienze maturate nel settore (loc. cit., pag. 11).
L'appellante principale ribadisce
che al marito va imputato un reddito di fr. 14 965.–
mensili, pari a quanto costui guadagnava in media negli ultimi anni alle
dipendenze della __________ SA. La convenuta dubita che l'interessato sia stato
costretto a disdire il rapporto di lavoro dopo essersi visto ridurre lo
stipendio del 30%, come egli ha dichiarato, mancando al riguardo riscontri oggettivi.
L'interrogatorio del marito inoltre – essa sostiene – risulta poco credibile, poiché
l'attore non ha mai fatto cenno a dimissioni prima del 7 luglio 2014.
a) In
materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito
effettivamente conseguito da un coniuge. Se questi ha l'effettiva e ragionevole
possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito
ipotetico. Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il
debitore riduca unilateralmente i suoi introiti allo scopo di arrecare
pregiudizio agli interessi del creditore alimentare. Poco importa, sotto questo
profilo, che per il debitore la riduzione di reddito sia o non sia reversibile
(sentenza del Tribunale federale 5A_297/2016 del 2 maggio 2017, consid. 3.4).
b) Che
in concreto AO 1 abbia accennato solo il 7 luglio 2014 allo scioglimento del
rapporto di lavoro con la __________ SA lascia perplessi. La convenuta non
pretende tuttavia che all'interrogatorio del 25 agosto 2015 AO 1 abbia dichiarato
il falso. E in quel frangente il marito ha affermato che ditta lo aveva “in
pratica costretto a dare le dimissioni”, che “dall'oggi al domani il datore di
lavoro aveva ridotto considerevolmente le [sue] mansioni” e che “facevano di
tutto per mandarmi via” (verbale, pag. 2). In condizioni del genere l'appellante
principale non può censurare una riduzione unilaterale delle entrate da parte
del marito, che si è messo in proprio. Ritenesse inaffidabili le dichiarazioni
lui, essa avrebbe potuto chiamare a deporre i responsabili della ditta. Né AP 1
discute gli sforzi intrapresi dal marito per impiegare al meglio le proprie
risorse personali e le esperienze maturate nel passato.
c) Riguardo
al reddito del marito come indipendente, l'appellante principale contesta l'ammontare
delle spese professionali riconosciute dal Pretore (fr. 1166.– mensili) per
determinare il reddito netto. Adduce che tali costi non sono minimamente
comprovati, ma sono stati ripresi dal primo giudice sulla scorta di un semplice
conteggio allestito dal marito senza alcun documento giustificativo (doc. N), il
che non basta per considerarli una “soglia tollerabile e credibile”. Inoltre –
essa soggiunge – l'elenco appare poco attendibile già per il fatto che
contempla varie spese di rappresentanza e per regali a clienti, mentre il
marito ha affermato di avere un solo cliente. Essa chiede di conseguenza che il
reddito dell'attore sia accertato in fr. 8550.– mensili.
Non
a torto l'appellante principale si duole che il Pretore abbia accertato spese
aziendali dando credito a un semplice conteggio sfornito di documenti
giustificativi. Non bisogna dimenticare però che il primo giudice ha calcolato
il reddito lordo dell'attore in base a un tasso di cambio euro-franco di 1.20
(notorio: DTF 135 III 88), che – come osserva l'interessato – la Banca __________
ha abbandonato due giorni dopo la sentenza impugnata. Posto ciò, dato un reddito
lordo di € 7070.– mensili (non contestato), pari al cambio attuale di 1.085
a fr. 7670.95 mensili (www.__________.com), il risultato cui è
giunto il Pretore sfugge a censura. Spese
professionali di fr. 272.95 mensili (fr. 7670.95 ./. fr. 7398.–)
sono vicine a quelle che l'autorità fiscale ammette come deduzione forfettaria
per i lavoratori dipendenti esenti da costi di gestione (fr. 2500.– annui,
pari a fr. 208.33 mensili: art. 7 cpv. 2 del decreto esecutivo del Consiglio di
Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per i periodi
fiscali 2016 e 2017, RL 10.2.2.1.3 e 10.2.2.1.4). Tutto ciò senza dimenticare che
l'appellante principale non spiega come giunga a determinare il reddito di fr.
8550.
– mensili imputato all'attore, sicché il ricorso potrebbe addirittura essere
dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.
d) Dal
canto suo l'appellante incidentale evoca proprio la mutata politica monetaria della
Banca __________, chiedendo che il proprio reddito lordo sia fissato in fr.
7389.
– mensili (tasso di cambio dell'1.05) e che siano dedotte le spese accertate
dal Pretore per fr. 1166.– mensili, onde un reddito netto di fr. 6223.– mensili.
A prescindere dalla dubbia correttezza del calcolo, AO 1 dimentica tuttavia che
il primo giudice lo ha definito in grado di “ambire a
un
reddito minimo equivalente a quello [da lui] ammesso” (fr. 7398.– mensili nel
memoriale conclusivo), quand'anche “il suo progetto di lavoro quale indipendente
dovesse rivelarsi fallimentare” (sentenza impugnata, pag. 11 a metà). Con
tale argomento l'interessato non si confronta. Anzi, sorvola la questione. L'appello
sfugge dunque a ulteriore disamina.
16.
In merito al proprio fabbisogno
minimo AO 1 si duole del fatto che, pur riconoscendo gli oneri sociali AVS e
LPP, il Pretore ha tenuto conto solo di fr. 56.– mensili per un errore
contenuto nel suo memoriale conclusivo. In realtà, considerata un'aliquota del
9.
% sul reddito netto di fr. 7267.– mensili, gli oneri sociali andavano calcolati
almeno in fr. 704.90 mensili, ciò che fa
lievitare il suo fabbisogno minimo da fr. 4018.– a fr. 4722.90 mensili. Così
argomentando, l'attore scorda nondimeno che in materia di contributi alimentari
vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Il Pretore poteva
quindi partire dall'idea che egli non intendesse
legittimamente far valere deduzioni per più di fr. 56.– mensili. Perché il
Pretore avrebbe dovuto ravvisare una svista o un'inavvertenza e intervenire d'ufficio
egli non illustra, a prescindere dal fatto che l'appellante non ha documentato
nemmeno i contributi sociali effettivamente pagati. Non soccorrono dunque gli
estremi, su questo punto, per riformare la sentenza impugnata.
17.
Ricapitolando, per
quanto concerne la posizione dei coniugi la situazione si presenta come segue.
Il marito consegue redditi per fr. 7398.– mensili e ha un fabbisogno minimo di
fr. 4018.– mensili. Conserva perciò un margine disponibile di fr. 3380.–
mensili. La moglie consegue redditi per fr. 6443.52 mensili e ha un fabbisogno
minimo di fr. 6488.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, fabbisogno
che scende a fr. 5654.– mensili dopo di allora. Accusa quindi un ammanco di fr.
44.50
mensili nel primo periodo e registra un margine disponibile di fr. 789.50
mensili nel secondo. Per tornare al livello di vita sostenuto durante la comunione
domestica le occorrerebbe, come detto, un margine disponibile di fr. 2813.–
mensili (sopra, consid. 12). Prima di domandarsi se e in che misura AO 1 possa
essere chiamato a finanziare quel tenore di vita occorre esaminare nondimeno la
situazione dei figli, cui i genitori devono provvedere secondo le loro
possibilità (art. 285 cpv. 1 CC), ovvero – per principio – secondo il rispettivo
margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami).
18.
L'appellante
principale chiede di aumentare il contributo alimentare per G__________ a
carico del marito da fr. 1878.– a fr. 2892.– mensili fino alla vendita della casa
e da fr. 1557.– a fr. 2725.– mensili in seguito, subordinatamente, qualora non
si imputasse al marito un reddito ipotetico, a fr. 2480.– mensili dalla vendita
dell'immobile fino al termine degli studi. Relativamente al primo periodo essa
propone di porre l'intero fabbisogno minimo della figlia (al netto dell'assegno
di formazione di fr. 250.– mensili) a carico del padre e relativamente al
secondo di addebitarlo a entrambi i genitori in proporzione alle rispettive
disponibilità. Essa insta altresì perché il contributo alimentare decorra retroattivamente
dall'inoltro della causa di divorzio.
a) Nella
misura in cui chiede di aumentare il contributo alimentare per G__________ a
carico del marito oltre fr. 2700.– mensili (assegni familiari non compresi),
l'appellante principale formula una domanda irricevibile. Davanti al Pretore essa
aveva limitato infatti la pretesa a fr. 2700.– mensili (assegni familiari non
compresi). E trattandosi di pretese alimentari per un figlio maggiorenne, il
giudice è vincolato alle conclusioni delle parti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 24
ad art. 277). Né la convenuta allega, per ipotesi, che l'estensione della
domanda in appello si riconduca a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da
sottoporre al Pretore con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). La somma di fr. 2700.– mensili
costituisce dunque il limite superiore della pretesa.
b) Per
il resto, la durata dell'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età di un
figlio si sospinge fino al termine ordinario degli studi o della formazione professionale
(DTF 139 III 401, 117 II 129 consid. 3b; Rumo-Jungo, Unterhalt für mündige
Kinder: aktuelle Fragen, in: recht 2010 pag. 70). Sulla decorrenza del
contributo alimentare si tornerà in appresso (consid. 21).
19.
Quanto al fabbisogno
in denaro di A__________, il Pretore lo ha stimato in fr. 750.– mensili,
rilevando che la questione non era litigiosa e che il mantenimento di un figlio
minorenne è prioritario rispetto a quello di un maggiorenne (sentenza
impugnata, pag. 12). L'appellante principale fa valere che la cifra di fr.
750.
– mensili figura per la prima volta nelle conclusioni dell'attore e non è
comprovata. Essa trascura nondimeno che A__________ è nata il 1° ottobre
2014.
e che l'attore non poteva allegare l'onere alimentare prima di allora. Per
il resto, la convenuta non discute che il fabbisogno in denaro di A__________ sia
“rimasto incontestato” davanti al primo giudice. Non può quindi contestarlo ora
(sopra, consid. 6).
20.
Tenuto conto dei
figli, in materia di mantenimento il quadro riassuntivo si presenta come segue.
a) Fino
alla vendita dell'abitazione coniugale AP 1 accusa un disavanzo di fr. 44.50
mensili rispetto al suo fabbisogno minimo (fr. 6443.50 ./. fr. 6488.–). L'attore fruisce da parte sua di un
margine disponibile di fr. 3380.– sul fabbisogno minimo (fr. 7398.– ./.
fr. 4018.–). Nelle circostanze descritte va suddiviso tra moglie e figlie
quanto il marito è in grado di elargire (la moglie è in ammanco). Ad A__________
va garantito così il fabbisogno in denaro di fr. 750.– mensili, prioritario (art.
276a cpv. 1 CC, applicabile nella fattispecie in virtù degli art. 13cbis tit. fin. CC e 407b cpv. 1 CPC). Il
resto (fr. 2630.– mensili) va suddiviso fra moglie e figlia
maggiorenne, le esigenze della prima prevalendo su quelle della seconda (sentenza
del Tribunale federale 5A_36/2016 del 29 marzo 2017, consid. 4.1
con rinvii). AP 1 ha diritto pertanto a fr. 45.– mensili e la figlia G__________
a fr. 2585.– mensili, assegni familiari non compresi, sempre che essa sia
tuttora in formazione.
b) Dopo
la vendita dell'abitazione coniugale la convenuta sarà in grado di coprire il
proprio fabbisogno minimo, conservando un margine disponibile di fr. 789.50
mensili (consid. 17). Il margine disponibile del marito rimane invariato (fr.
2630.
–, già dedotto il contributo alimentare per A__________, prioritario).
Entrambe le parti devono partecipare quindi al mantenimento della figlia G__________
(fr. 2892.– mensili) in proporzione alle loro disponibilità, il marito con fr.
2225.
– mensili (arrotondati) e la moglie con fr. 665.– (arrotondati). All'uno
rimangono così fr. 405.– mensili e all'altra fr. 125.– mensili. Il calcolo
non si esaurisce tuttavia in questi soli termini, ove appena si consideri che AP
1.
avrebbe diritto a fr. 2813.– mensili sul proprio fabbisogno minimo (sopra,
consid. 12), non solo a fr. 125.– mensili. D'altro lato AO 1 non può essere ridotto
a un livello di vita inferiore a quello della moglie. Conviene così suddividere
a metà i due margini disponibili, obbligando il marito a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 140.– mensili (arrotondati).
c) Una
volta terminato il percorso scolastico o professionale di G__________, il
contributo alimentare per la figlia decadrà. AO 1 conserverà intatto perciò il
suo margine disponibile di fr. 2630.– (già dedotto il contributo
alimentare per A__________) e AP 1 il proprio, di fr. 789.50 mensili. Che
andrebbe portato – come detto – a fr. 2813.– mensili sul proprio fabbisogno
minimo (sopra, consid. 12). Ancora una volta però AO 1 non può essere ridotto a
un livello di vita inferiore a quello della moglie. Conviene così suddividere ulteriormente
a metà i due margini disponibili, obbligando il marito a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 920.– mensili arrotondati (fr. 2630.– + fr.
789.50
: 2 ./. fr. 789.50). Entro tali limiti, in definitiva, l'appello
principale e quello incidentale meritano accoglimento.
21.
Circa il contributo
alimentare per G__________, l'appellante principale chiede che esso decorra
dall'inoltro della petizione. Il Pretore ha accertato che una richiesta
siffatta sarebbe stata da formulare con un'istanza cautelare, mai concretata nonostante
la riserva espressa dalle parti all'udienza del 26 giugno 2013 (sopra, lett. D
in fine; sentenza impugnata, pag. 13). Per la convenuta, invece, la mancata
richiesta cautelare non osta a una retroattività del contributo alimentare, che
a suo dire il marito non ha mai contestato.
a) Di
regola un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 o sull'art. 133
cpv. 1 CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera
sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento
del matrimonio. Fino a quel momento i contributi di mantenimento sono
disciplinati dall'assetto provvisionale (o da eventuali misure a protezione
dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c consid 4; I-2007 pag. 745 n.
21c, I-2006 pag. 669 n. 34c). Per tenere conto di casi particolari il giudice
del divorzio può stabilire, nondimeno, che in determinate fattispecie tale
contributo alimentare decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione
(art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia
lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”), seppure altri dispositivi
sugli effetti del divorzio siano impugnati. In circostanze eccezionali il
giudice del divorzio potrebbe far decorrere il contributo alimentare dell'art.
125.
CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la
causa di divorzio. Eccezionale potrebbe essere il caso in cui un coniuge – o un
figlio – non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente causa, ma se ne
veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; I CCA,
sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 13 con rinvii).
b) In
concreto G__________ aveva diritto, pendente causa, al contributo alimentare di
fr. 2000.– mensili stabilito a protezione dell'unione coniugale (sopra, lett.
B). L'appellante principale non contesta che le parti non abbiano dato seguito
alla riserva di concretare “in altro momento” provvedimenti cautelari. Ritiene
tuttavia che ciò sia irrilevante perché l'attore, come avrebbe accertato il primo
giudice, non ha mai contestato la richiesta retroattiva. L'argomento è
infondato. Il Pretore si è limitato a rilevare il silenzio dell'attore per
rapporto a un'eventuale riduzione retroattiva del contributo (sentenza
impugnata, pag. 13 nel mezzo). Per di più, la convenuta trascura che AO 1 chiedeva
nella petizione (pag. 6) di revocare, pendente causa, il contributo di fr.
2000.
– mensili per G__________ deciso a tutela dell'unione coniugale, mentre nel
memoriale conclusivo (pag. 4), obiettando che una simile pretesa andava formulata
direttamente dalla figlia maggiorenne, non offriva formalmente alcunché. In
condizioni del genere la convenuta intravede a torto una mancata contestazione
della retroattività del contributo alimentare da parte del marito, il quale
anche in appello si oppone a una riforma del giudizio nel senso chiesto da AP 1
(memoriale, pag. 8 in basso). La decisione pretorile di non far retroagire il
contributo alimentare risulta dunque corretta.
22.
Per quel che concerne la
retroattività del contributo alimentare chiesto dalla moglie dal gennaio del
2011, stando all'interessata ciò si giustifica poiché nell'ambito della
procedura a tutela dell'unione coniugale le parti si sarebbero accordate sulla
momentanea rinuncia a contributi alimentari, riservandosi di approfondire
questo aspetto più tardi, nel senso di postulare eventuali contributi anche per
il passato. Tale richiesta – essa soggiunge – sarebbe stata accolta dal
Pretore, mentre non sarebbe mai stata contestata dal marito. Ora, così facendo
l'appellante principale ripropone la sua versione dei fatti, ma non si
confronta con l'accertamento del Pretore, secondo cui la disponibilità del
marito a discutere la questione non implicava un riconoscimento della pretesa (sentenza
impugnata, pag. 17). Tanto meno la convenuta spiega perché la constatazione del
Pretore, secondo cui il marito si è sempre opposto a prestazioni pecuniarie per
lei, sarebbe erronea. Né essa revoca in dubbio la possibilità – accertata dal
Pretore – di regolare tale diritto già prima o durante la causa di divorzio. In
simili condizioni la richiesta di AP 1 di far retroagire il contributo in suo
favore a un momento finanche anteriore a quello della petizione di divorzio
sfugge a ulteriore disamina per difetto di motivazione.
IV. Sulle
spese e le ripetibili
23.
L'appellante
incidentale censura il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese
processuali (fr. 6000.– complessivi) che il Pretore ha suddiviso a metà fra le
parti, compensando le ripetibili. Egli chiede che tali spese siano poste per
quattro quinti a carico della convenuta e che quest'ultima sia tenuta a
rifondergli fr. 5000.– per ripetibili. A sostegno della richiesta egli fa
valere di avere ottenuto causa vinta su tutte le richieste di giudizio, eccetto
sul contributo alimentare per la moglie, risultato in ogni modo nettamente
inferiore (fr. 77.– mensili senza retroattività) rispetto a quanto preteso. La
rivendicazione non può essere condivisa. Intanto l'attore trascura di essere
uscito largamente soccombente anche sul contributo alimentare per la figlia.
Oltre a ciò la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che nel diritto di
famiglia, dandosi soccombenza reciproca dei coniugi su pretese in denaro, il
giudice può prescindere da un riparto strettamente proporzionale delle spese e
delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” ispirati a criteri di equità (art.
107.
cpv. 1 lett. c CPC). In concreto la suddivisione delle spese a metà decisa
dal Pretore non appare per nulla iniqua. La critica dell'interessato al dispositivo
sugli oneri processuali e le ripetibili è destinata così all'insuccesso.
24.
Le spese dell'appello
principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
esce sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni e sullo scioglimento
della comproprietà relativa all'abitazione coniugale (consid. 5 e 6), mentre
risulta parzialmente vittoriosa sui contributi alimentari. Per il resto, nella
misura in cui l'appello è divenuto senza interesse sulla richiesta di differire
la vendita all'asta dell'abitazione coniugale (sopra, consid. 4), le spese
vanno attribuite in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito del
ricorso (FF 2006 pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità (art. 107
cpv. 1 lett. e CPC). In concreto le probabilità che questa Camera posticipasse
l'incanto al più presto dal luglio del 2016 apparivano esigue. Per la convenuta
l'interesse di G__________ a non modificare la sua situazione logistica almeno fino
al termine degli studi prevaleva su quello dell'attore, il quale non avrebbe
avuto alcun motivo o alcuna particolare necessità di vendere immediatamente l'immobile.
L'interessata non ha contestato tuttavia le difficoltà finanziarie – accertate
dal primo giudice e di cui era consapevole la figlia (sentenza impugnata, pag.
5) – legate al mantenimento della proprietà. Né tanto meno ha messo in dubbio che
l'interesse della ragazza di conservare inalterato il contesto sociale nel
quale era cresciuta poteva essere tutelato con la ricerca di un altro alloggio
a __________. Nella misura in cui l'appello è diventato privo d'interesse,
perciò, le spese processuali vanno addebitate alla convenuta. Nel complesso si
giustifica così, equitativamente, di porre le spese a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
Quanto agli oneri dell'appello
incidentale, l'attore è soccombente pressoché per intero, salvo sulla questione
del contributo alimentare per la moglie fino alla vendita dell'abitazione coniugale
(vittoria parziale) e dopo di allora fino al termine del percorso scolastico o
professionale di G__________ (vittoria completa). Valutato il suo grado di
soccombenza, si giustifica così di porre a carico di lui quattro quinti delle
spese e il resto a carico della controparte, cui l'appellante incidentale rifonderà
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non
incide in modo apprezzabile invece sul dispositivo del Pretore in materia di
spese e ripetibili, che può rimanere invariato.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
25.
Quanto ai rimedi
esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In
conformità con l'art. 301 lett. b CPC un esemplare dell'attuale decisione
andrebbe comunicato anche a G__________, maggiorenne, la quale però è
rappresentata dalla madre, di modo che la notificazione va eseguita al patrocinatore
della medesima.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non
sono divenuti privi d'interesse, l'appello principale e l'appello incidentale
sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
5. AO
1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il quinto giorno di
ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
a) dal
passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla vendita dell'abitazione
coniugale (particella n. 892 RFD di __________): fr. 45.– mensili;
b) dalla
vendita dell'abitazione coniugale fino al termine del percorso scolastico o
professionale di G__________: fr. 140.– mensili;
c) dal
termine del percorso scolastico o professionale di G__________ fino al
pensionamento di AP 1: fr. 920.– mensili.
6. AO
1 è condannato a versare alla figlia G__________, in via anticipata entro il
quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
a) dal
passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla vendita dell'abitazione
coniugale (particella n. 892 RFD __________): fr. 2585.– mensili;
b) dalla
vendita dell'abitazione coniugale fino al termine della formazione scolastica o
professionale: fr. 2225.– mensili.
Gli
assegni familiari non sono compresi nel contributo e vanno versati in aggiunta,
AP 1 potendo riscuoterli direttamente.
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza
impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello
principale, di complessivi fr. 4000.–, sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. Le spese dell'appello
incidentale, di complessivi fr. 2500.–, sono poste per un quinto a carico di AP
1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–
per ripetibili ridotte.
IV. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).