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Decisione

11.2015.11

Divorzio: scioglimento di comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per moglie e figlia

20 luglio 2017Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sullo scioglimento

della comproprietà relativa all'abitazione coniugale

4. Il Pretore ha respinto la richiesta della convenuta di

differire lo scioglimento della comproprietà fino al termine degli studi

di G__________, non ravvisando gli estremi per una siffatta dilazione (sentenza

impugnata, pag. 5). L'appellante principale rileva come la posticipazione della

vendita di poco più di un anno – nel luglio del 2016 – preserverebbe la figlia

dai timori legati a un radicale cam­biamento, poiché a quel momento G__________

avrebbe terminato gli studi liceali, mentre il sacrificio sarebbe del tutto

sopportabile per il marito. Sta di fatto che il luglio del 2016 è decorso in

pendenza di causa e rende la richiesta di differimento superata dagli eventi. Al

riguardo l'appello è divenuto così senza interesse.

5. L'appellante

principale chiede che alla sua spettanza consecutiva alla vendita dell'immobile

siano sommati gli ammortamenti a carico del marito (fr. 417.– mensili), da lei

assunti, e che di riflesso sia ridotta la spettanza di lui. Il Pretore ha riconosciuto alla moglie un credito di fr. 10 425.–

per non avere il marito fatto fronte, dal gennaio del 2013, alla sua quota di

ammortamento del debito ipotecario (fr. 417.– mensili). L'importo equivale agli

arretrati di 25 mesi, fino all'emanazione della sentenza di divorzio (sentenza

impugnata, pag. 8). L'appellante prin­cipale rimprovera al primo giudice di non

avere tenuto calcolo delle quote di ammortamento che saranno ancora dovute fino

alla vendita del fondo. Quest'ultima tuttavia richiesta è nuova. Nel suo

allegato conclusivo (pag. 10) l'interessata si era limitata a formulare la domanda

“dal mese di gennaio 2013”, precisando in fr. 9174.– “l'importo che si chiede

le venga riconosciuto e che dovrà essere considerato (…) nella liquidazione del­l'abitazione

al momento che sarà venduta”. Non fondata su fatti o mezzi di prova nuovi, la conclusione

di appello si rivela così irricevibile (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC).

6. L'appellante

incidentale chiede da parte sua di prevedere unica­mente un impegno dei

comproprietari a conguagliare, al momento della “divisione”, gli eventuali

maggiori importi corrisposti rispetto alla loro quota di ammortamento,

lamentando anche la totale mancanza di prove circa il pagamento degli ammortamenti

da parte della moglie negli ultimi tre anni. Egli non nega tuttavia di non

avere pagato la sua quota di ammortamento fino alla pro­nuncia di divorzio, né ha

revocato in dubbio davanti al Pretore che la moglie si sia fatta carico di tale

onere. È vero che la convenuta ha invocato simile circostanza solo nell'allegato

conclusivo (pag. 10). È altrettanto vero però che AO 1

ha rinunciato alle arringhe finali e non ha reagito nemmeno dopo essersi visto

notificare il memoriale conclusivo della moglie. Così facendo, egli ha

rinunciato a muovere ulteriori contestazioni (nel vecchio diritto: Rep.

1995 pag. 227; nel nuovo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.39 del 27 settembre

2016, consid. 9c). In proposito la sentenza del Pretore resiste dunque alla

critica.

Considerandi

II. Sulla liquidazione del

regime dei beni

7.

Il Pretore ha

respinto una pretesa della moglie, che postulava il versamento di fr. 26 250.– (ultimo valore accertato nel 2010) in

liquidazione della metà di 75 azioni detenute dal marito nella __________ SA di

__________ e che egli avrebbe ceduto senza contropartita a un finanziatore –

secondo quanto da lui dichiarato all'interrogatorio del 25 agosto 2014 – nel

maggio o giugno del 2012 ai fini di un risanamento aziendale. Per il Pretore la

convenuta, cui incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato né l'esistenza del

pacchetto azionario al momento di promuovere causa (2 ottobre 2012) né quale

fosse il relativo valore al momento del divorzio (sentenza impugnata, pag. 7

seg.).

AP

1.

obietta che il marito ha affermato unicamente di non possedere più le azioni

e di averle cedute “a valore zero” nel 2012, senza fornire però precisazioni né

documentare l'alienazione. Essa reputa inoltre poco credibile che AO 1 non abbia

conservato una copia del­l'atto di cessione e abbia rinunciato senza contropartita

a ben 75 azioni della ditta. In condizioni del genere deve ritenersi provata –

a suo avviso – l'esistenza delle azioni il giorno della domanda di divorzio al

loro ultimo valore noto del 2010, il Pretore avendo sovvertito l'onere probatorio.

Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché lo scioglimento

del regime dei beni si ha per avvenuto – come detto – quando è introdotta l'azione

di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC). Incombe al coniuge che fa valere un credito

di partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la sussistenza dei beni invocati

a tale data (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; sentenza del Tribunale

federale 5A_892/2014 del 18 maggio 2015, consid. 2.1). In concreto spettava così alla moglie

dimostrare che il marito deteneva ancora il 2 ottobre 2012 le 75 azioni e provare

il valore dei titoli al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). Il

Pretore non ha quindi sovvertito l'onere della prova.

La

convenuta avrebbe potuto invero postulare la reintegra del valore delle azioni nella

massa degli acquisti (art. 208 CC), dimostrando che il marito aveva donato i

titoli senza il suo consenso nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime

(art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) o che l'alienazione era avvenuta con l'intenzione di

sminuire la sua partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). Se non

che, durante il suo interrogatorio il marito ha dichiarato che “la società

andava male”, che “c'erano grossi debiti” e che il nuovo azionista se li

sarebbe accollati previa consegna del pacchetto suo e di altri soci (verbale

del 25 agosto 2014, pag. 2). L'interessata non pretende che ciò non sia vero. Tanto

meno essa ha chiesto l'edizione dell'accordo con il finanziatore, che – per ammissione

del marito – l'azienda possedeva (loc. cit., pag. 2). In simili condizioni

non può dirsi perciò che il marito abbia fatto dono dei titoli né che abbia

agito per sminuire la partecipazione della moglie agli acquisti. Su questo punto l'appello principale manca di consistenza.

8.

Il Pretore ha

negato altresì alla convenuta il diritto di reintegrare negli acquisti il saldo

esistente nel gennaio del 2010 su un “conto privato soci” n. __________

presso la Banca __________ del __________ intestato

al marito (fr. 10 650.– in liquidazione della sua metà). Che nei mesi

precedenti la separazione il marito abbia operato prelievi in contanti dell'ordine

di fr. 1500.–/3000.–, nei margini della sua disponibilità, e abbia eseguito un

importante ordine e-banking di fr. 16 598.55

(valuta il 6 settembre 2010) non basta – ha soggiunto il primo giudice – per

dimostrare l'intenzione di sminuire una partecipazione della moglie all'aumento.

Né – egli ha epilogato – un consumo eccessivo di acquisti configura in sé un'alienazione

patrimoniale a norma dell'art. 208 CC, tanto meno se “per stessa voce della

moglie” i coniugi hanno sempre vissuto consumando

le risorse disponibili, costituite dagli stipendi dell'uno e dell'altro

(sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

L'appellante

principale sostiene anzitutto che il marito non ha mai contestato la sua pretesa

di fr. 10 650.– e che già per questo

motivo la sua richiesta dev'essere accolta. Così argomentando, essa trascura tuttavia

che davanti al Pretore AO 1 ha sempre escluso ogni compenso tra coniugi. La doglianza

cade dunque nel vuoto. La convenuta eccepisce altresì che non spettava a lei recare

la prova di come siano stati spesi i soldi prelevati dal marito, bensì a quest'ultimo

dimostrare che i prelievi rientravano nella “normalità” (loc. cit.). Come le ha

già ricordato il Pretore, nondimeno, il coniuge che pretende la reintegrazione di

beni negli acquisti dell'altro deve dimostrare non solo che tali beni sono

appartenuti all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche quale sia

stata la loro destinazione (I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre

2014, consid. 6b con riferimenti). L'appellante non revoca in dubbio che nella

fattispecie i prelievi in contanti rientrassero nel margine della disponibilità

del marito. Non risulta nemmeno che essa abbia domandato al marito quale sia

stata la destinazione del pagamento di fr. 16 598.55.

Senza dimenticare che un uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non

fa nascere – per ciò soltanto – un diritto al compenso (sentenza inc. 11.2012.53,

citata, consid. 6b). Una volta ancora perciò l'appello principale non è

destinato a miglior sorte.

III. Sul

contributo alimentare per moglie e figlia

9.

Il Pretore ha

accertato il fabbisogno minimo di G__________ in fr. 2892.– mensili secondo i

criteri del diritto esecutivo (minimo esistenziale fr. 1200.–, pigione fr.

571.

–, spese accessorie fr. 144.–, premio della cassa malati fr. 261.–, retta e

spese scolastiche fr. 922.–, abbonamento “arcobaleno” per tre zone fr. 44.30, dedotto

l'assegno di formazione di fr. 250.–). Ciò posto, egli ha esaminato la

situazione finanziaria dei genitori per stabilire la vicendevole partecipazione

al mantenimento della figlia in funzione delle rispettive possibilità

finanziarie.

Egli ha calcolato così il

reddito netto di AP 1 in fr. 8074.– mensili a fronte di un fabbisogno

minimo (non contestato) di fr. 6654.– mensili fino alla vendita dell'abitazione

coniugale (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi

ipotecari fr. 1142.60, spese accessorie fr. 288.– [già dedotta le quota di un

terzo compresa nel fabbisogno di G__________, che vive con la madre], ammortamento

ipotecario fr. 834.–, assicurazione stabili e mobilia fr. 144.–, spese di

abbigliamento fr. 166.–, premio della cassa malati fr. 475.–, leasing dell'automobile

fr. 497.–, assicurazione dell'automobile e quota del TCS fr. 155.–, imposta di

circolazione fr. 47.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 11.50,

assicurazione sulla vita fr. 547.–, protezione giuridica fr. 31.–, governante fr.

490.

–, pasti fuori casa fr. 260.–, oneri fiscali fr. 366.–), ridotto a fr.

5820.

– mensili dopo di allora in seguito alla fine dell'ammortamento (sentenza

impugnata, pag. 9).

Per quel che è di AO 1, il

primo giudice ha appurato un reddito netto di fr. 7398.– mensili per rapporto a

un fabbisogno minimo di fr. 4018.– mensili (minimo esistenziale del di­ritto

esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 850.–, spese accessorie fr. 150.–,

premio della cassa malati fr. 374.20, leasing dell'automobile fr. 780.–, imposta

di circolazione fr. 60.70, assicurazione dell'automobile fr. 147.50, contributi

AVS/AI fr. 56.–, oneri fiscali fr. 400.–). Onde un margine disponibile da parte

sua, dedotto il contributo alimentare per A__________ (fr. 750.– mensili), di fr.

2630.

– mensili. Margine disponibile che nel caso di AP 1 ammonta invece a fr.

1420.

– mensili fino alla vendita dell'immobile e a fr. 2254.– mensili dopo

di allora. Ciò giustifica, secondo il Pretore, di porre a carico di AO 1 un

contributo alimentare per G__________ di fr. 1878.– mensili fino alla vendita

del­l'immobile e di fr. 1557.– mensili dopo di allora, fino alla

conclusione del liceo (assegno di formazione non compreso; sentenza impugnata,

pag. 10 a 13).

Sulla scorta dei dati desunti

dalla procedura a tutela del­l'unione coniugale il Pretore è risalito poi al

tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. A tal fine

egli ha dedotto dai redditi netti delle parti, di fr. 21 868.– mensili complessivi, le spese della famiglia prima della

separazione, di fr. 16 241.– mensili.

Ne ha concluso che al tempo della vita in comune ogni coniuge conservava un

margine disponibile di fr. 2813.– ogni mese sul fabbisogno minimo e che per

mantenere quel tenore di vita AP 1 dovrebbe continuare a beneficiare di tale

margine. Il marito dovrebbe versarle così fr. 1393.– mensili (fr. 2813.–

meno il margine disponibile della convenuta, di fr. 1420.–) fino alla

vendita del­l'abitazione coniugale e fr. 559.– mensili dopo di allora (fr. 2813.–

meno il margine disponibile, di fr. 2254.–). Il marito però, ha proseguito

il Pretore, non ha liquidità sufficiente, almeno fino alla vendita dell'abitazione.

E siccome entrambi i coniugi hanno diritto di conservare un livello di vita

equivalente, egli ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr.

173.

– mensili fino alla vendita dell'immobile e in fr. 77.– mensili dopo

di allora, fino al pensionamento di lei, contributo che garantisce ad ambedue i

coniugi un margine disponibile di fr. 579.– mensili prima e di fr. 996.–

mensili dopo l'alienazione dell'alloggio coniugale (sentenza impugnata, pag. 14

a 16).

10.

I criteri che

presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo

il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore (pag. 14) e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Nella

prospettiva dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare

è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione

finanziaria del coniuge richiedente (“lebensprägend”). Ciò è il caso, di

regola, quando il matrimonio è durato a lungo o quando dal matrimonio sono nati

figli comuni (esempi di matrimoni con e senza influsso concreto sulla

situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unter­haltsrechts, 2ª edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238

n. 05.16).

Per definire

il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso

concreto sulla situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 141 III 469

consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito

mantenimento dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi

durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di

conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia

pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora

il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si

esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio

mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo,

sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter

finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente

preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge

e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà

postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2015.39

dell'11 maggio 2017, consid. 4).

11.

L'appellante

incidentale sottolinea che nella fattispecie il matrimonio non ha influito in

modo concreto sulla vita della moglie, la quale “è sempre stata professionalmente

attiva anche dopo la nascita di G__________”. Che entrambi i coniugi abbiano sempre

lavorato a tempo pieno durante la comunione domestica è ammesso da AP 1

(memoriale conclusivo, pag. 3 in fondo). Seppure costei non abbia accudito

personalmente alla figlia, tuttavia, il matrimonio delle parti è stato di lunga

durata (vent'anni, di cui 15 di vita in comune), ciò che secondo giurisprudenza

basta per influire in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge

richiedente (sopra, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_465/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 7.2.1 con rinvii). L'obiezione dell'appellante

incidentale cade quindi nel vuoto.

12.

Ora, per tornare al

metodo di calcolo testé illustrato, il primo stadio del ragionamento consiste

nel definire il “debito mantenimento” a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC

accertando il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica.

Il Pretore si è fondato – come detto – sugli elementi ricavati dalla procedura

a tutela dell'unione coniugale, giungendo alla conclusione che durante la comunione

domestica ogni coniuge fruiva di un margine disponibile di fr. 2813.– mensili e

che, per mantenere quel tenore di vita, AP 1 dovrebbe continuare a beneficiare,

appunto, di fr. 2813.– mensili oltre al proprio fabbisogno minimo. Tale accertamento

non è contestato e sulla sua applicazione si tornerà in appresso (consid. 17).

13.

Quanto a sapere se e

in che misura la moglie sia in grado di sopperire da sé al proprio debito

mantenimento (secondo stadio del ragionamento), l'appellante principale fa

valere di essere stata licenziata nel frattempo dalla H__________ per il 31 di­cembre

2014.

e che dal 1° gennaio 2015 essa percepisce indennità di disoccupazione per

una media di fr. 6443.52 mensili. Del fatto nuovo va tenuto conto (sopra, consid. 2).

Ci si potrebbe domandare se l'interessata non potesse ritrovare in qualche modo

un'occupazione altrettanto remunerativa della precedente. Nemmeno il marito

pretende tuttavia che ciò sia il caso. Tanto vale attenersi così, per quanto riguarda

la capacità reddituale della moglie, all'in­dennità media di disoccupazione (fr.

6443.52

mensili), sulla cui base argomenta anche il marito.

14.

Relativamente al fabbisogno

minimo di AP 1, l'appellante incidentale chiede

di ridurlo da fr. 6654.– mensili a fr. 4500.– mensili decurtando le

spese per l'ammortamento ipotecario (fr. 834.–), per l'assicurazione sulla

vita (fr. 547.–), per l'aiuto domestico (fr. 490.–) e per l'abbigliamento (fr.

166.

–). Riguardo alle prime tre voci, tuttavia, egli non si confronta nemmeno

di scorcio con l'accertamento del Pretore, il quale ha ritenuto “incontestato” il

fabbisogno minimo della moglie esposto in prima sede. Privo di motivazione (nel

senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello incidentale si rivela finanche

irricevibile. Quanto alla spesa per l'abbigliamento, AO 1 oppone che l'esborso

rientra già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e non figura nella

distinta delle spese presentata dalla moglie, né tanto meno è comprovato. Su

questo punto egli ha ragione, per lo meno da quando la moglie è rimasta senza impiego

(1° gennaio 2015), di modo che la posta di fr. 166.– mensili va tolta dal

fabbisogno minimo di lei. La situazione poteva essere diversa finché l'interessata

lavorava per la H__________, la quale elargiva fr. 2000.– annui per “contingente

vestiti” (doc. 7 e 9) che potevano presumersi coprire una spesa effettiva.

L'attuale sentenza non dispiegando effetti per il passato, ormai, tale

giustificazione poco sussidia. Il fabbisogno minimo della convenuta va fissato

perciò in fr. 6488.– mensili.

15.

Per quel che si

riferisce al terzo stadio del noto ragionamento, il Pretore ha calcolato il

reddito di AO 1 in fr. 7267.– mensili netti (entrate lorde fr. 8433.–, meno

spese professionali per fr. 1166.–), rivalutato a fr. 7398.– mensili per ammissione

del marito medesimo (sentenza impugnata, pag. 10 a 12). A tal fine egli si è fondato

sul reddito conseguito dall'attore con la propria ditta C__________ di AO 1. Ha

rinunciato invece a considerare il guadagno che quegli ritraeva ai tempi in cui

lavorava per la __________ SA, non ravvisandosi indizi per ritenere che, mettendosi

in proprio alla fine di marzo del 2013 e cambiando attività, egli intendesse pregiudicare

moglie e figlia. La circostanza che il marito abbia avviato un'attività indipen­dente,

per altro consona alla sua formazione, denota se mai – secondo il Pretore – l'intenzione

di “affrancarsi economicamente”, impiegando al meglio le proprie risorse

personali e le esperienze maturate nel settore (loc. cit., pag. 11).

L'appellante principale ribadisce

che al marito va imputato un reddito di fr. 14 965.–

mensili, pari a quanto costui guadagnava in media negli ultimi anni alle

dipendenze della __________ SA. La convenuta dubita che l'interessato sia stato

costretto a disdire il rapporto di lavoro dopo essersi visto ridurre lo

stipendio del 30%, come egli ha dichiarato, mancando al riguardo riscontri oggettivi.

L'interrogatorio del marito inoltre – essa sostiene – risulta poco credibile, poiché

l'attore non ha mai fatto cenno a dimissioni prima del 7 luglio 2014.

a) In

materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito

effettivamente conseguito da un coniuge. Se questi ha l'effettiva e ragionevole

possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito

ipotetico. Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il

debitore riduca unilateralmente i suoi introiti allo scopo di arrecare

pregiudizio agli interessi del creditore alimentare. Poco importa, sotto questo

profilo, che per il debitore la riduzione di reddito sia o non sia reversibile

(sentenza del Tribunale federale 5A_297/2016 del 2 maggio 2017, consid. 3.4).

b) Che

in concreto AO 1 abbia accennato solo il 7 luglio 2014 allo scioglimento del

rapporto di lavoro con la __________ SA lascia perplessi. La convenuta non

pretende tuttavia che all'interrogatorio del 25 agosto 2015 AO 1 abbia dichiarato

il falso. E in quel frangente il marito ha affermato che ditta lo aveva “in

pratica costretto a dare le dimissioni”, che “dall'oggi al domani il datore di

lavoro aveva ridotto considerevolmente le [sue] mansioni” e che “facevano di

tutto per mandarmi via” (verbale, pag. 2). In condizioni del genere l'appellante

principale non può censurare una riduzione unilaterale delle entrate da parte

del marito, che si è messo in proprio. Ritenesse inaffidabili le dichiarazioni

lui, essa avrebbe potuto chiamare a deporre i responsabili della ditta. Né AP 1

discute gli sforzi intrapresi dal marito per impiegare al meglio le proprie

risorse personali e le esperienze maturate nel passato.

c) Riguardo

al reddito del marito come indipendente, l'appellante principale contesta l'ammontare

delle spese professionali riconosciute dal Pretore (fr. 1166.– mensili) per

determinare il reddito netto. Adduce che tali costi non sono minimamente

comprovati, ma sono stati ripre­si dal primo giudice sulla scorta di un semplice

conteggio allestito dal marito senza alcun documento giustificativo (doc. N), il

che non basta per considerarli una “soglia tollerabile e credibile”. Inoltre –

essa soggiunge – l'elenco appare poco attendibile già per il fatto che

contempla varie spese di rappresentanza e per regali a clienti, mentre il

marito ha affermato di avere un solo cliente. Essa chiede di conseguenza che il

reddito dell'attore sia accertato in fr. 8550.– mensili.

Non

a torto l'appellante principale si duole che il Pretore abbia accertato spese

aziendali dando credito a un semplice conteggio sfornito di documenti

giustificativi. Non bisogna dimenticare però che il primo giudice ha calcolato

il reddito lordo dell'attore in base a un tasso di cambio euro-franco di 1.20

(notorio: DTF 135 III 88), che – come osserva l'interessato – la Banca __________

ha abbandonato due giorni dopo la sentenza impugnata. Posto ciò, dato un reddito

lordo di € 7070.– mensili (non contestato), pari al cambio attuale di 1.085

a fr. 7670.95 mensili (www.__________.com), il risultato cui è

giunto il Pretore sfugge a censura. Spese

professionali di fr. 272.95 mensili (fr. 7670.95 ./. fr. 7398.–)

sono vicine a quelle che l'autorità fiscale ammette come deduzione forfettaria

per i lavoratori dipendenti esenti da costi di gestione (fr. 2500.– annui,

pari a fr. 208.33 mensili: art. 7 cpv. 2 del decreto esecutivo del Consiglio di

Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per i periodi

fiscali 2016 e 2017, RL 10.2.2.1.3 e 10.2.2.1.4). Tutto ciò senza dimenticare che

l'appellante principale non spiega come giunga a determinare il reddito di fr.

8550.

– mensili imputato all'attore, sicché il ricor­so potrebbe addirittura essere

dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.

d) Dal

canto suo l'appellante incidentale evoca proprio la mutata politica monetaria della

Banca __________, chiedendo che il proprio reddito lordo sia fissato in fr.

7389.

– mensili (tasso di cambio dell'1.05) e che siano dedotte le spese accertate

dal Pretore per fr. 1166.– mensili, onde un reddito netto di fr. 6223.– mensili.

A prescindere dalla dubbia correttezza del calcolo, AO 1 dimentica tuttavia che

il primo giudice lo ha definito in grado di “ambire a

un

reddito minimo equivalente a quello [da lui] ammesso” (fr. 7398.– mensili nel

memoriale conclusivo), quand'anche “il suo progetto di lavoro quale indipendente

dovesse rivelarsi fallimentare” (sentenza impugnata, pag. 11 a metà). Con

tale argomento l'interessato non si confronta. Anzi, sorvola la questione. L'appello

sfugge dunque a ulteriore disamina.

16.

In merito al proprio fabbisogno

minimo AO 1 si duole del fatto che, pur riconoscendo gli oneri sociali AVS e

LPP, il Pretore ha tenuto conto solo di fr. 56.– mensili per un errore

contenuto nel suo memoriale conclusivo. In realtà, considerata un'ali­quota del

9.

% sul reddito netto di fr. 7267.– mensili, gli oneri sociali andavano calcolati

almeno in fr. 704.90 mensili, ciò che fa

lievitare il suo fabbisogno minimo da fr. 4018.– a fr. 4722.90 mensili. Così

argomentando, l'attore scorda nondimeno che in materia di contributi alimentari

vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Il Pretore poteva

quindi partire dall'idea che egli non intendesse

legittimamente far valere deduzioni per più di fr. 56.– mensili. Perché il

Pretore avrebbe dovuto ravvisare una svista o un'inavvertenza e intervenire d'ufficio

egli non illustra, a prescindere dal fatto che l'appellante non ha documentato

nem­meno i contributi sociali effettivamente pagati. Non soccorrono dunque gli

estremi, su questo punto, per riformare la sentenza impugnata.

17.

Ricapitolando, per

quanto concerne la posizione dei coniugi la situazione si presenta come segue.

Il marito consegue redditi per fr. 7398.– mensili e ha un fabbisogno minimo di

fr. 4018.– mensili. Conserva perciò un margine disponibile di fr. 3380.–

mensili. La moglie consegue redditi per fr. 6443.52 mensili e ha un fabbisogno

minimo di fr. 6488.– mensili fino alla vendita del­l'abitazione coniugale, fabbisogno

che scende a fr. 5654.– mensili dopo di allora. Accusa quindi un ammanco di fr.

44.50

mensili nel primo periodo e registra un margine disponibile di fr. 789.50

mensili nel secondo. Per tornare al livello di vita sostenuto durante la comunione

domestica le occorrerebbe, come detto, un margine disponibile di fr. 2813.–

mensili (sopra, consid. 12). Prima di domandarsi se e in che misura AO 1 possa

essere chiamato a finanziare quel tenore di vita occorre esaminare nondimeno la

situazione dei figli, cui i genitori devono provvedere secondo le loro

possibilità (art. 285 cpv. 1 CC), ovvero – per principio – secondo il rispettivo

margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami).

18.

L'appellante

principale chiede di aumentare il contributo alimentare per G__________ a

carico del marito da fr. 1878.– a fr. 2892.– mensili fino alla vendita della casa

e da fr. 1557.– a fr. 2725.– mensili in seguito, subordinatamente, qualora non

si imputasse al marito un reddito ipotetico, a fr. 2480.– mensili dalla vendita

dell'immobile fino al termine degli studi. Relativamente al primo periodo essa

propone di porre l'intero fabbisogno minimo della figlia (al netto del­l'assegno

di formazione di fr. 250.– mensili) a carico del padre e relativamente al

secondo di addebitarlo a entrambi i genitori in proporzione alle rispettive

disponibilità. Essa insta altresì perché il contributo alimentare decorra retroattivamente

dall'inoltro della causa di divorzio.

a) Nella

misura in cui chiede di aumentare il contributo alimentare per G__________ a

carico del marito oltre fr. 2700.– mensili (assegni familiari non compresi),

l'appellante principale formula una domanda irricevibile. Davanti al Pretore essa

aveva limitato infatti la pretesa a fr. 2700.– mensili (assegni familiari non

compresi). E trattandosi di pretese alimentari per un figlio maggiorenne, il

giudice è vincolato alle conclusioni delle parti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 24

ad art. 277). Né la convenuta allega, per ipotesi, che l'estensione della

domanda in appello si riconduca a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da

sottoporre al Pretore con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto

delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). La somma di fr. 2700.– mensili

costituisce dunque il limite superiore della pretesa.

b) Per

il resto, la durata dell'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età di un

figlio si sospinge fino al termine ordinario degli studi o della formazione professionale

(DTF 139 III 401, 117 II 129 consid. 3b; Rumo-Jungo, Unterhalt für mündige

Kinder: aktuelle Fragen, in: recht 2010 pag. 70). Sulla decorrenza del

contributo alimentare si tornerà in appresso (consid. 21).

19.

Quanto al fabbisogno

in denaro di A__________, il Pretore lo ha stimato in fr. 750.– mensili,

rilevando che la questione non era litigiosa e che il mantenimento di un figlio

minorenne è prioritario rispetto a quello di un maggiorenne (sentenza

impugnata, pag. 12). L'ap­pellante principale fa valere che la cifra di fr.

750.

– mensili figura per la prima volta nelle conclusioni dell'attore e non è

comprovata. Essa trascura nondimeno che A__________ è nata il 1° ottobre

2014.

e che l'attore non poteva allegare l'onere alimentare prima di allora. Per

il resto, la convenuta non discute che il fabbisogno in denaro di A__________ sia

“rimasto incontestato” davanti al primo giudice. Non può quindi contestarlo ora

(sopra, consid. 6).

20.

Tenuto conto dei

figli, in materia di mantenimento il quadro riassuntivo si presenta come segue.

a) Fino

alla vendita dell'abitazione coniugale AP 1 accusa un disavanzo di fr. 44.50

mensili rispetto al suo fabbisogno minimo (fr. 6443.50 ./. fr. 6488.–). L'attore fruisce da parte sua di un

margine disponibile di fr. 3380.– sul fabbisogno minimo (fr. 7398.– ./.

fr. 4018.–). Nelle circostanze descritte va suddiviso tra moglie e figlie

quanto il marito è in grado di elargire (la moglie è in ammanco). Ad A__________

va garantito così il fabbisogno in denaro di fr. 750.– mensili, prioritario (art.

276a cpv. 1 CC, applicabile nella fattispecie in virtù degli art. 13cbis tit. fin. CC e 407b cpv. 1 CPC). Il

resto (fr. 2630.– mensili) va suddiviso fra moglie e figlia

maggiorenne, le esigenze della prima prevalendo su quelle della seconda (sentenza

del Tribunale federale 5A_36/2016 del 29 marzo 2017, consid. 4.1

con rinvii). AP 1 ha diritto pertanto a fr. 45.– mensili e la figlia G__________

a fr. 2585.– mensili, assegni familiari non compresi, sempre che essa sia

tuttora in formazione.

b) Dopo

la vendita dell'abitazione coniugale la convenuta sarà in grado di coprire il

proprio fabbisogno minimo, conservando un margine disponibile di fr. 789.50

mensili (consid. 17). Il margine disponibile del marito rimane invariato (fr.

2630.

–, già dedotto il contributo alimentare per A__________, prioritario).

Entrambe le parti devono partecipare quindi al mantenimento della figlia G__________

(fr. 2892.– mensili) in proporzione alle loro disponibilità, il marito con fr.

2225.

– mensili (arrotondati) e la moglie con fr. 665.– (arrotondati). All'uno

rimangono così fr. 405.– mensili e all'altra fr. 125.– mensili. Il calcolo

non si esaurisce tuttavia in questi soli termini, ove appena si consideri che AP

1.

avrebbe diritto a fr. 2813.– mensili sul proprio fabbisogno minimo (sopra,

consid. 12), non solo a fr. 125.– mensili. D'altro lato AO 1 non può essere ridotto

a un livello di vita inferiore a quello della moglie. Conviene così suddividere

a metà i due margini disponibili, obbligando il marito a versare alla moglie un

contributo alimentare di fr. 140.– mensili (arrotondati).

c) Una

volta terminato il percorso scolastico o professionale di G__________, il

contributo alimentare per la figlia decadrà. AO 1 conserverà intatto perciò il

suo margine disponibile di fr. 2630.– (già dedotto il contributo

alimentare per A__________) e AP 1 il proprio, di fr. 789.50 mensili. Che

andrebbe portato – come detto – a fr. 2813.– mensili sul proprio fabbisogno

minimo (sopra, consid. 12). Ancora una volta però AO 1 non può essere ridotto a

un livello di vita inferiore a quello della moglie. Conviene così suddividere ulteriormente

a metà i due margini disponibili, obbligando il marito a versare alla moglie un

contributo alimentare di fr. 920.– mensili arrotondati (fr. 2630.– + fr.

789.50

: 2 ./. fr. 789.50). Entro tali limiti, in definitiva, l'appello

principale e quello incidentale meritano accoglimento.

21.

Circa il contributo

alimentare per G__________, l'appellante principale chiede che esso decorra

dall'inoltro della petizione. Il Pretore ha accertato che una richiesta

siffatta sarebbe stata da formulare con un'istanza cautelare, mai concretata nonostante

la riserva espressa dalle parti all'udienza del 26 giugno 2013 (sopra, lett. D

in fine; sentenza impugnata, pag. 13). Per la convenuta, invece, la mancata

richiesta cautelare non osta a una retroattività del contributo alimentare, che

a suo dire il marito non ha mai contestato.

a) Di

regola un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 o sull'art. 133

cpv. 1 CC comincia a decorrere solo con il pas­saggio in giudicato dell'intera

sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento

del matrimonio. Fino a quel momento i contributi di mantenimento sono

disciplinati dall'assetto provvisionale (o da eventuali misure a protezione

dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c consid 4; I-2007 pag. 745 n.

21c, I-2006 pag. 669 n. 34c). Per tenere conto di casi particolari il giudice

del divorzio può stabilire, nondimeno, che in determinate fattispecie tale

contributo alimentare decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione

(art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia

lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”), seppure altri dispositivi

sugli effetti del divorzio siano impugnati. In circostanze eccezionali il

giudice del divorzio potrebbe far decorrere il contributo alimentare del­l'art.

125.

CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la

causa di divorzio. Eccezionale potrebbe essere il caso in cui un coniuge – o un

figlio – non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente causa, ma se ne

veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; I CCA,

sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 13 con rinvii).

b) In

concreto G__________ aveva diritto, pendente causa, al contributo alimentare di

fr. 2000.– mensili stabilito a protezione del­l'unione coniugale (sopra, lett.

B). L'appellante principale non contesta che le parti non abbiano dato seguito

alla riserva di concretare “in altro momento” provvedimenti cautelari. Ritiene

tuttavia che ciò sia irrilevante perché l'attore, come avrebbe accertato il primo

giudice, non ha mai contestato la richiesta retroattiva. L'argomento è

infondato. Il Pretore si è limitato a rilevare il silenzio dell'attore per

rapporto a un'eventuale riduzione retroattiva del contributo (sentenza

impugnata, pag. 13 nel mezzo). Per di più, la convenuta trascura che AO 1 chiedeva

nella petizione (pag. 6) di revocare, pendente causa, il contributo di fr.

2000.

– mensili per G__________ deciso a tutela dell'unione coniugale, mentre nel

memoriale conclusivo (pag. 4), obiettando che una simile pretesa andava formulata

direttamente dalla figlia maggiorenne, non offriva formalmente alcunché. In

condizioni del genere la convenuta intravede a torto una mancata contestazione

della retroattività del contributo alimentare da parte del marito, il quale

anche in appello si oppone a una riforma del giudizio nel senso chiesto da AP 1

(memoriale, pag. 8 in basso). La decisione pretorile di non far retroagire il

contributo alimentare risulta dunque corretta.

22.

Per quel che concerne la

retroattività del contributo alimentare chiesto dalla moglie dal gennaio del

2011, stando all'interessata ciò si giustifica poiché nell'ambito della

procedura a tutela del­l'unione coniugale le parti si sarebbero accordate sulla

momentanea rinuncia a contributi alimentari, riservandosi di approfondire

questo aspetto più tardi, nel senso di postulare eventuali contributi anche per

il passato. Tale richiesta – essa soggiunge – sarebbe stata accolta dal

Pretore, mentre non sarebbe mai stata contestata dal marito. Ora, così facendo

l'appellante principale ripropone la sua versione dei fatti, ma non si

confronta con l'accertamento del Pretore, secondo cui la disponibilità del

marito a discutere la questione non implicava un riconoscimento della pretesa (sentenza

impugnata, pag. 17). Tanto meno la convenuta spiega perché la constatazione del

Pretore, secondo cui il marito si è sempre opposto a prestazioni pecuniarie per

lei, sarebbe erronea. Né essa revoca in dubbio la possibilità – accertata dal

Pretore – di regolare tale diritto già prima o durante la causa di divorzio. In

simili condizioni la richiesta di AP 1 di far retroagire il contributo in suo

favore a un momento finanche anteriore a quello della petizione di divorzio

sfugge a ulteriore disamina per difetto di motivazione.

IV. Sulle

spese e le ripetibili

23.

L'appellante

incidentale censura il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese

processuali (fr. 6000.– complessivi) che il Pretore ha suddiviso a metà fra le

parti, compensando le ripetibili. Egli chiede che tali spese siano poste per

quattro quinti a carico della convenuta e che quest'ultima sia tenuta a

rifondergli fr. 5000.– per ripetibili. A sostegno della richiesta egli fa

valere di avere ottenuto causa vinta su tutte le richieste di giudizio, eccetto

sul contributo alimentare per la moglie, risultato in ogni modo nettamente

inferiore (fr. 77.– mensili senza retroattività) rispetto a quanto preteso. La

rivendicazione non può essere condivisa. Intanto l'attore trascura di essere

uscito largamente soccombente anche sul contributo alimentare per la figlia.

Oltre a ciò la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che nel diritto di

famiglia, dandosi soccombenza reciproca dei coniugi su pretese in denaro, il

giudice può prescindere da un riparto strettamente proporzionale delle spese e

delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” ispirati a criteri di equità (art.

107.

cpv. 1 lett. c CPC). In concreto la suddivisione delle spese a metà decisa

dal Pretore non appare per nulla iniqua. La critica dell'interessato al dispositivo

sugli oneri processuali e le ripetibili è destinata così all'insuccesso.

24.

Le spese dell'appello

principale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

esce sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni e sullo scioglimento

della comproprietà relativa all'abitazione coniugale (consid. 5 e 6), mentre

risulta parzialmente vittoriosa sui contributi alimentari. Per il resto, nella

misura in cui l'appello è divenuto senza interesse sulla richiesta di differire

la vendita all'asta dell'abitazione coniugale (sopra, consid. 4), le spese

vanno attribuite in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito del

ricorso (FF 2006 pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità (art. 107

cpv. 1 lett. e CPC). In concreto le probabilità che questa Camera posticipasse

l'incanto al più presto dal luglio del 2016 apparivano esigue. Per la convenuta

l'interesse di G__________ a non modificare la sua situazione logistica almeno fino

al termine degli studi prevaleva su quello dell'attore, il quale non avrebbe

avuto alcun motivo o alcuna particolare necessità di vendere immediatamente l'immobile.

L'interessata non ha contestato tuttavia le difficoltà finanziarie – accertate

dal primo giudice e di cui era consapevole la figlia (sentenza impugnata, pag.

5) – legate al mantenimento della proprietà. Né tanto meno ha messo in dubbio che

l'interesse della ragazza di conservare inalterato il contesto sociale nel

quale era cresciuta poteva essere tutelato con la ricerca di un altro alloggio

a __________. Nella misura in cui l'appello è diventato privo d'interesse,

perciò, le spese processuali vanno addebitate alla convenuta. Nel complesso si

giustifica così, equitativamente, di porre le spese a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

Quanto agli oneri dell'appello

incidentale, l'attore è soccombente pressoché per intero, salvo sulla questione

del contributo alimentare per la moglie fino alla vendita dell'abitazione coniugale

(vittoria parziale) e dopo di allora fino al termine del percorso scolastico o

professionale di G__________ (vittoria completa). Valutato il suo grado di

soccombenza, si giustifica così di porre a carico di lui quattro quinti delle

spese e il resto a carico della controparte, cui l'appellante incidentale rifonderà

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non

incide in modo apprezzabile invece sul dispositivo del Pretore in materia di

spese e ripetibili, che può rimanere invariato.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

25.

Quanto ai rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In

conformità con l'art. 301 lett. b CPC un esemplare dell'attuale decisione

andrebbe comunicato anche a G__________, maggiorenne, la quale però è

rappresentata dalla madre, di modo che la notificazione va eseguita al patrocinatore

della medesima.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non

sono divenuti privi d'interesse, l'appello principale e l'appello incidentale

sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

5. AO

1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il quinto giorno di

ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

a) dal

passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla vendita del­l'abitazione

coniugale (particella n. 892 RFD di __________): fr. 45.– mensili;

b) dalla

vendita dell'abitazione coniugale fino al termine del percorso scolastico o

professionale di G__________: fr. 140.– mensili;

c) dal

termine del percorso scolastico o professionale di G__________ fino al

pensionamento di AP 1: fr. 920.– mensili.

6. AO

1 è condannato a versare alla figlia G__________, in via anticipata entro il

quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

a) dal

passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla vendita del­l'abitazione

coniugale (particella n. 892 RFD __________): fr. 2585.– mensili;

b) dalla

vendita dell'abitazione coniugale fino al termine della formazione scolastica o

professionale: fr. 2225.– mensili.

Gli

assegni familiari non sono compresi nel contributo e vanno versati in aggiunta,

AP 1 potendo riscuoterli direttamente.

Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza

impugnata è confermata.

II. Le spese dell'appello

principale, di complessivi fr. 4000.–, sono

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

III. Le spese dell'appello

incidentale, di complessivi fr. 2500.–, sono poste per un quinto a carico di AP

1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

IV. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).