Lexipedia

Decisione

11.2015.111

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: cambiamento del proprietario del fondo in pendenza di causa

28 dicembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015, consid. 2).

5. Ne segue che gli appelli

meritano accoglimento, non nel senso di ordinare le iscrizioni provvisorie

postulate dall'istante, ma almeno nel senso di annullare le sentenze impugnate

per quanto riguarda le iscrizioni provvisorie sulla particella n. 729 e la

correlata quota di coattiva della particella n. 225, assegnando all'appellante

un termine per procedere nei confronti di entrambi i comproprietari attuali. Le

spese e le ripetibili seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), al

quale si deve l'esito del presente giudizio e che ha alienato la particella

n. 729 senza impegnare gli acquirenti nel­l'atto di cessione a

Considerandi

subentrargli in causa (Schumacher,

op. cit., pag. 542 n. 1475; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.58

del 6 novembre 2015, consid. 11), obbligando l'istante così a ricominciare

la procedura. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà al

momento di giudicare nuovamente sulle iscrizioni provvisorie richieste sulla

particella n. 729 e la correlata quota di coattiva della particella n. 225.

Dovesse l'istante rinunciare ad agire, egli statuirà nel quadro del decreto di

stralcio della causa dai ruoli.

6.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2014.56 (nei limiti dell'azione volta contro AO 1) e inc. 11.2015.111

sono congiunte ai fini del giudizio.

II. Gli

appelli sono parzialmente accolti, nel senso che le sentenze inc. DI.2007.1542

e DI.2007.1548 (limitatamente alla particella n. 729) sono annullate e

riformate come segue:

1. All'istante è assegnato un

termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza per promuovere

nei confronti degli attuali comproprietari della particella n. 729 l'istanza

volta all'iscrizione provvisoria delle due ipoteche legali. La presente

decisione è immediatamente esecutiva.

2. Nel caso in cui il termine

di 30 giorni decorra infruttuoso, diverranno caduche le seguenti iscrizioni

provvisorie decretate dal Pretore il 7 dicembre 2012 senza contraddittorio:

a) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 525.–

con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 in favore della ditta AP 1, __________,

sulla particella n. 729 RFD di __________, sezione di __________, intestata a C__________ e S__________

in ragione di un mezzo ciascuno;

b) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 37 697.10

con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 in favore della ditta AP 1, M__________,

sulla particella n. 729 RFD di __________, sezione di __________, intestata a C__________ e S__________

in ragione di un mezzo ciascuno.

III. Le spese di appello, di complessivi

fr. 500.–, da anticipare dal­l'appellante,

sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

IV. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).