11.2015.112
Opere sporgenti su fondo altrui: vano sconfinante in uno stabile contiguo
11 ottobre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.112
Lugano,
11 ottobre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2010.235
(opere sporgenti su fondo altrui) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 25 novembre 2010
da
e AO 1
(patrocinati
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 3 dicembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 3 novembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria dal 13
gennaio 2000 della particella n. 3280 RFD di __________ (333 m²), in via __________,
su cui sorge una casa d'abitazione che risale a prima del 1927 (subalterno B,
58 m²). La particella confina a est con la particella n. 3931 RFD (275 m²),
appartenente dal 3 novembre 2006 a AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo
ciascuno. Su quest'ultima particella si trova un'altra casa d'abitazione, edificata
attorno al 1927 (subalterno D, 77 m²). I due edifici sono contigui.
La particella n. 3931 è stata scorporata il 9 febbraio 1954 dall'originaria
particella n. 3280, con cui formava un tutt'uno.
B. Nella casa posta
sulla particella n. 3931 si trova, a pianterreno, una cucina. Nella cucina si
apre un vano largo 1.16 m, alto 1.80 m e profondo 1.58 m (1.83 m²), che
AO 1 e AO 2 usano come dispensa e ripostiglio. Il vano sconfina nella particella
n. 3280, senza che questa sia gravata di alcuna servitù di sporgenza. Il
5 luglio e il 16 novembre 2010 AP 1 ha scritto a AO 1 e AO 2, intimando
loro di sgomberare il vano e di chiuderlo entro la fine dell'anno.
C. Il 25 novembre 2010 AO
1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse
attribuita loro la proprietà o, subordinatamente, un diritto di sporgenza sull'area
occupata dal vano, previo indennizzo da determinare. Nella sua risposta del 7
febbraio 2011 AP 1 ha proposto di respingere la petizione o, subordinatamente,
di prevedere una “limitazione temporale” della cessione di proprietà o della
servitù di sporgenza dietro versamento di fr. 10 000.–
“con riserva di migliore quantificazione dell'importo in corso di istruttoria”.
In via riconvenzionale essa ha postulato lo sgombero del vano sporgente, con
obbligo per gli attori di erigere un muro a confine e di rifonderle un importo “da
quantificare” in risarcimento dei danni. Gli attori hanno chiesto il 25
febbraio 2011 di respingere la riconvenzione. La convenuta ha replicato il 31
marzo 2011, ribadendo le domande riconvenzionali. Gli attori hanno duplicato il
12 maggio 2011, sollecitando una volta ancora il rigetto della riconvenzione.
D. L'udienza preliminare
si è tenuta il 25 agosto 2011 davanti al Pretore aggiunto, il quale ha condotto
l'istruttoria fino al 1° febbraio 2012, dopo di che l'istruttoria è stata
continuata da un nuovo Pretore aggiunto, che con ordinanza del 7 marzo 2013 l'ha dichiarata chiusa. Al dibattimento finale del 23 aprile 2013 le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale dell'11 aprile 2013 gli
attori hanno riaffermato le loro domande, offrendo un'indennità di
fr. 3000.– per la proprietà del terreno o di fr. 5550.– per il diritto di
sporgenza (fr. 3000.– per il controvalore della servitù, fr. 2500.– per
l'allestimento del piano di mutazione e l'iscrizione nel registro fondiario).
Nel suo allegato del 2 maggio 2013 la convenuta ha mantenuto le proprie
richieste, quantificando in fr. 7315.– l'indennità
pretesa in caso di accoglimento dell'azione principale e in fr. 1315.– la
pretesa in risarcimento del danno ove fosse stata accolta la riconvenzione.
E. Statuendo il 30
luglio 2013, il Pretore ha accolto la petizione e ha costituito sulla
particella n. 3280 un diritto di sporgenza in favore della particella n. 3931
per lo “spazio occupato dal vano credenza sporgente” contro versamento di un'indennità
di fr. 3000.– oltre interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza. Inoltre
egli ha obbligato gli attori ad assumere i costi del piano di mutazione e
quelli per l'iscrizione della servitù nel registro fondiario. La riconvenzione
è stata respinta. Se non che, un appello presentato da AP 1 il 6 settembre 2013
è stato parzialmente accolto il 22 luglio 2015 da questa Camera, che ha
annullato la sentenza del Pretore e ha rinviato gli atti a quest'ultimo perché chiamasse
a statuire il Pretore aggiunto oppure, giustificandosi una sostituzione, statuisse
lui medesimo dopo avere offerto alle parti la possibilità di ripetere il
dibattimento finale (inc. 11.2013.70). La causa è stata ripresa così dal Pretore
aggiunto, che con sentenza del 3 novembre 2015 ha emanato una decisione
identica nel risultato a quella del Pretore.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 dicembre 2015
in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione o, subordinatamente, di aumentare l'indennità per il diritto di
sporgenza a fr. 7315.–, accogliendo la sua riconvenzione. Nelle loro osservazioni
del 9 febbraio 2016 AO 1 e AO 2 concludono per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni ordinarie, trattate con la procedura degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono
appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che – ove si tratti di controversie patrimoniali – il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo fissato il
valore litigioso, appunto, in fr. 10 000.–
(sentenza impugnata, consid. 9). È vero che nel memoriale conclusivo del 2
maggio 2013 la convenuta ha chiesto un'indennità di fr. 7315.– (non di fr.
10 000.–) ove l'azione principale fosse
stata accolta (pag. 13), ma è altrettanto vero che nelle cause inerenti a
servitù il valore litigioso è quello del diritto controverso per il fondo
dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è
maggiore (FF 2006 pag. 6662 in basso; sentenza del Tribunale federale
5A_413/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 1.2; da ultimo: I CCA, inc. 11.2013.55
del 15 settembre 2015, consid. 2). E nella fattispecie gli attori non contestano
che l'accoglimento dell'azione principale rivaluterebbe il loro fondo di
almeno fr. 10 000.–. Quanto alla
tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata alla
patrocinatrice della convenuta il 4 novembre 2015. Depositato il 3 dicembre
2015, l'appello in esame è quindi ricevibile.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha constatato anzitutto che il vano esistente
nella cucina della particella n. 3931 costituisce un'opera sporgente (art. 674
cpv. 1 CC), trovandosi esso su fondo altrui, in un edificio collegato però all'opera
principale con cui forma un'unità dal punto di vista funzionale e dalla quale è
direttamente accessibile (consid. 1). Posto ciò, egli ha ricordato che qualora un'opera sporgente “sia fatta senza diritto, ma il vicino
danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado
che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono,
accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto
reale sull'opera o la proprietà del terreno” (art. 674 cpv. 3 CC). Il che vale
– egli ha soggiunto – anche qualora il proprietario unico di due fondi
costruisca un corpo sporgente e poi alieni l'uno o l'altro fondo (o entrambi),
nel qual caso non serve interrogarsi sulla buona fede del costruttore o sulla
tempestività dell'opposizione (consid. 1 e 2).
In concreto
il primo giudice ha accertato che il vano sporgente non è opera degli attori, i
quali nell'ottobre del 2006 hanno acquistato la particella n. 3931 così com'è.
Non si pone dunque – egli ha soggiunto – questione di buona fede (consid. 3). A
mente sua si pone invece il problema di una reazione “a tempo debito”, la
convenuta avendo chiesto l'eliminazione della sporgenza solo il 5 luglio 2010,
mentre avrebbe dovuto accorgersi dello sconfinamento già nel maggio precedente,
quando aveva avuto modo di visitare la casa degli attori. Anzi, secondo il Pretore
aggiunto “si potrebbe addirittura affermare” che la convenuta si sarebbe dovuta
accorgere della sporgenza nel novembre del 2006, quando i convenuti avevano
notificato all'autorità comunale l'esecuzione di lavori intesi alla formazione di
una doccia (consid. 4).
Appurata
l'applicabilità dell'art. 674 cpv. 3 CC, il Pretore aggiunto ha escluso di attribuire
agli attori la superficie invasa, poiché sopra il vano sporgente si trova un
locale wc appartenente all'abitazione della convenuta. Egli ha esaminato
perciò se si giustifichi di concedere agli attori un diritto di sporgenza,
risolvendo il quesito positivamente. A sostegno della servitù egli ha evocato
il fatto che gli attori beneficiano della nicchia sin dall'acquisto della casa
e hanno arredato l'incavo con mobili su misura difficilmente ricollocabili, che
come dispensa quel vano è “uno spazio strategico” per la cucina, che
strutturalmente esso fa parte dell'abitazione degli attori (mentre dall'altro
lato andrebbe unicamente a ingrandire un deposito della convenuta) e che
l'eliminazione della sporgenza richiederebbe la costruzione di un muro divisorio.
Inoltre – egli ha proseguito – la convenuta può ricavare senza grandi
difficoltà una stanza da bagno nella propria abitazione, come essa dichiara di
voler fare ristrutturando lo stabile, anche senza usufruire di quel vano
(consid. 5 e 6).
Quanto all'“equa
indennità” prevista dall'art. 674 cpv. 3 CC, il Pretore aggiunto l'ha
determinata sulla base della perizia giudiziaria in fr. 3000.–, pari al deprezzamento
arrecato al fondo serviente. Entro tali limiti egli ha accolto così la pretesa
di fr. 7315.– avanzata dalla convenuta. Il primo giudice non ha
riconosciuto invece né i fr. 3000.– chiesti dalla convenuta per il valore
della sporgenza, ritenuti compresi nell'indennità per il deprezzamento del
fondo serviente, né i fr. 1315.– da lei rivendicati per l'uso della sporgenza
da parte degli attori nel corso degli ultimi otto anni, pretesa avanzata
irritualmente nel memoriale conclusivo e reputata contraria al precetto di
equità (consid. 7 e 8). Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione
nella sua domanda subordinata e il rigetto della riconvenzione.
3. L'appellante
contesta i presupposti per l'iscrizione di una servitù di sporgenza a norma
dell'art. 674 cpv. 3 CC, facendo valere in primo luogo che lo sconfinamento va
considerato tale solo dal 1973, quando suo padre ha acquistato la particella n. 3280,
mentre la particella n. 3931 (scorporata dall'originaria particella n.
3280) era rimasta in mano agli stessi proprietari della particella originaria.
E nel 1973 era già in vigore a __________ il registro fondiario definitivo, sicché
suo padre poteva confidare – essa sostiene – nella pubblicità negativa del registro,
anche perché la sporgenza non era riconoscibile, tanto ch'essa l'ha scoperta
solo nel luglio del 2010. Che fino ad allora non sia intervenuta alcuna
opposizione non significa quindi – essa sottolinea – che lei o suo padre abbia
mai consentito al mantenimento della sporgenza.
a) Da
un equivoco riconducibile alla sentenza impugnata va subito sgombrato il campo.
Come ricorda il Pretore aggiunto, invero, il giudice può concedere al
costruttore in buona fede di una sporgenza su un fondo altrui il diritto reale
sull'opera o la proprietà del terreno “se le circostanze lo
esigono”, a condizione che il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione a
tempo debito (art. 674 cpv. 3 CC).
Giustamente il primo giudice ha rammentato altresì che l'art. 674 cpv. 3 CC è applicabile,
per analogia, anche nel caso in cui la sporgenza sia stata eseguita lecitamente
mediante atto di disposizione da parte di un unico proprietario (destination
du père de famille), qualora l'intera superficie gli appartenesse al
momento di creare l'opera sporgente e solo in una fase successiva i fondi siano
stati frazionati e trasferiti a proprietari diversi (DTF 78 II 135 consid. 4,
richiamata in DTF 97 III 98; analogamente: sentenze del Tribunale federale 5A_336/2010
del 30 luglio 2010, consid. 3 e 5C.169/1995 del 29 novembre 1995, consid. 2
richiamato ancora di recente in: I CCA, sentenza inc. 11.2014.75 del 6
ottobre 2016, consid. 5).
Sta
di fatto che nell'ipotesi testé evocata la questione della buona fede non si
pone, poiché in tal caso il proprietario unico ha costruito la sporgenza su
fondi propri. Inoltre, contrariamente all'opinione del primo giudice, non si pone
nemmeno la questione legata alla tempestività dell'opposizione. Un'opposizione
è formulata “a tempo debito”, infatti, se interviene al momento in cui i lavori
possono ancora essere interrotti senza
pregiudizio eccessivo per il costruttore (Marchand
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016,
n. 22 ad art. 674 con citazioni). Chi diviene proprietario di un
fondo su cui sporge un'opera non può più formulare opposizione “a tempo
debito”, poiché l'opera già esiste (DTF 78 II 135 consid. 4). Invano il Pretore
aggiunto si è domandato pertanto se la convenuta abbia manifestato
un'opposizione tempestiva, ciò che le sarebbe stato impossibile. Trattandosi di
una controversia sorta fra vicini che si trovano con una sporgenza eseguita da
altri, si esamina unicamente se le circostanze giustifichino di concedere al
proprietario del fondo da cui aggetta l'opera la proprietà del terreno invaso o
una servitù di sporgenza in applicazione analogica dell'art. 674 cpv. 3 CC.
Non ci si interroga più, invece, sulla buona fede del costruttore né sulla tempestività
dell'opposizione (DTF 78 II 136 consid. 4 in fine).
b) Chiarito
quanto precede, la convenuta invoca a torto, nell'appello, gli effetti legati
alla pubblicità negativa del registro fondiario definitivo. Chi acquista un
immobile infatti, anche facendo affidamento sulle risultanze del registro fondiario
definitivo, acquisisce la proprietà del bene con riserva delle restrizioni che
risultano dalla legge. L'art. 674 cpv. 3 CC è, appunto, una restrizione di
legge (che non va confusa con una servitù di sporgenza nel senso dell'art. 674
cpv. 2 CC; altri esempi di restrizioni legali in: Schmid, Basler Kommentar, ZGB II, 5ª
edizione, n. 26 ad art. 973). Né una restrizione di legge propter
rem potrebbe essere iscritta nel registro fondiario (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 140 n. 1659). In altri termini,
chi compera un fondo non è al riparo da una pretesa che il vicino deduce dall'art.
674 cpv. 3 CC, nemmeno se fa assegnamento sulle risultanze del registro
fondiario (DTF 78 II 137 consid. 5 in fine). In proposito l'appello manca di consistenza.
Alla
luce di quanto si è spiegato risulta senza portata pratica anche il fatto, di
cui si vale l'appellante, secondo cui lo sconfinamento non era riconoscibile,
al punto ch'essa lo ha scoperto solo nel luglio del 2010. Come si è visto, trattandosi
di fondi contigui passati ad altri proprietari dopo l'esecuzione dell'opera, poco
importa quando l'appellante ha scoperto la sporgenza o quando avrebbe potuto
scoprirla, sicché a nulla rileva l'argomento secondo cui incombeva agli attori
dimostrare che lo sconfinamento fosse riconoscibile prima del luglio del 2010.
Tanto meno giova sapere se gli attori fossero a conoscenza
dello sconfinamento o quando ne siano venuti a conoscenza. E men che meno
incombeva loro dimostrare la buona fede del costruttore, per tacere del fatto
che il costruttore della sporgenza era ai tempi il proprietario di entrambe le
attuali particelle n. 3280 e 3921, di modo che non si vede come potrebbe avere
agito illecitamente. Pretendere di conseguenza che gli attori non possano far
capo all'art. 674 cpv. 3 CC, come asserisce la convenuta, è un assunto destinato
a cadere manifestamente nel vuoto.
4. In
secondo luogo l'appellante afferma che, possano anche gli attori fondare la
loro pretesa sull'art. 674 cpv. 3 CC, in concreto non sussistono i presupposti
perché il giudice accordi loro
una servitù di sporgenza. Essa rammenta che gli attori hanno adibito il vano a
dispensa (e ripostiglio) quando sono diventati proprietari della particella n.
3931, nel novembre del 2006, mentre il loro predecessore lo aveva lasciato
inutilizzato per 25 anni. Allega inoltre che per chiudere il varco basta
erigere un muro e non occorrono demolizioni, che i mobili installati su misura possono
essere rimossi facilmente e sistemati altrove, che la sporgenza condiziona e limita
la possibilità di ristrutturare il suo stabile, oltre che rimanere fonte di
umidità, e che le tubature del suo wc passano proprio attraverso il vano, sicché
in definitiva l'onere di sporgenza causerebbe al suo fondo un pregiudizio durevole,
mentre l'interesse degli attori alla servitù litigiosa si esaurisce nel “mantenere
una piccola credenza sul fondo altrui”.
a) Le “circostanze” alle quali il giudice può accordare al costruttore, mediante equa
indennità, un diritto reale sull'opera (o la proprietà del terreno) in virtù
dell'art. 674 cpv. 3 CC dipendono dalla ponderazione dei contrapposti interessi
in gioco: la facilità o la difficoltà di eliminare la sporgenza, la sua durata,
l'entità del deprezzamento subìto dal fondo oggetto dello sconfinamento e l'uso
della costruzione sporgente da parte del
proprietario (sentenza del Tribunale federale 5A_332/2007 del 15
novembre 2007, consid. 6.1 con rinvii; recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.75 del 6 ottobre 2016,
consid. 5 con rimandi di dottrina e giurisprudenza). Al riguardo il
giudice gode di una certa latitudine di apprezzamento.
b) Tra
Fatti
i criteri che depongono nella fattispecie per la concessione della servitù si
annovera in particolar modo, come nel precedente pubblicato in DTF 78 II 137
consid. 6, la durata della sporgenza: essa sussiste almeno dal febbraio del 1954,
quando la particella n. 3931 è stata scorporata dall'originaria particella n. 3280,
ma risale verosimilmente al 1927, quando è stata costruita la casa sull'odierna
particella n. 3931. Il perito giudiziario ha appurato in effetti che “la forma
e l'ubicazione del corpo di cui alla presente vertenza è sempre stato presente
nel fabbricato e non è mai stato oggetto di modifica dal lato catastale” (sentenza
impugnata, consid. 3). E fino al luglio del 2010 nessuno ha chiesto
l'eliminazione del vano. Anzi, nessuno risulta nemmeno essersi accorto dello
sconfinamento (la stessa convenuta ha impiegato dieci anni per avvedersene). Ora,
secondo equità una situazione che è tale da decenni e che le parti hanno
trovato così com'è va lasciata, di regola, nello stato in cui si trova (DTF 78
Considerandi
II 138 a metà). Il che non esonera, con ogni evidenza, dal vagliare gli altri fattori
preposti all'applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC.
Un
altro fattore che milita in favore della servitù è, nel caso specifico, la durata
dell'uso che il proprietario della particella n. 3931 ha fatto della sporgenza.
Il Pretore aggiunto ha accertato che gli attori hanno adibito la nicchia a dispensa
sin dall'acquisto della casa (nel novembre del 2006). L'appellante asserisce
che prima di allora il vano è rimasto inutilizzato per 25 anni, ma il testimone
__________ P__________ ha dichiarato che il vano era già adoperato come
“deposito alimentare” dalla sua nonna, precedente proprietaria della particella
n. 3931, la quale vi aveva sistemato una credenza almeno dal 1986 (verbale del
19.
gennaio 2012, pag. 1 in fondo), ciò che gli atti confortano (doc. K).
Un
ulteriore elemento suscettibile di giustificare la concessione della servitù è
l'utilità del vano per l'abitazione degli attori. Anche senza cadere
nell'enfasi (“uno spazio strategico”: sentenza impugnata, consid. 6.1), è indubbio
che la dispensa sia provvida per la cucina della particella degli attori, i
quali altrimenti dovrebbero portare il frigorifero, l'armadio a cassetti su
misura e quant'altro in cantina, come l'appellante propone. Aggiunto
all'abitazione della convenuta, invece, il vano andrebbe unicamente a
ingrandire un locale adibito a deposito. Certo, l'appellante prospetta una
futura ristrutturazione del proprio stabile, ma nemmeno accenna all'uso in cui
potrebbe essere convertito il deposito né in che modo l'aggiunta del vano
potrebbe profittare alla ristrutturazione.
Per
la servitù di sporgenza propende anche il modesto deprezzamento arrecato alla
particella n. 3280. Il perito giudiziario ha calcolato in fr. 3000.– il minor
valore del fondo (referto, pag. 6; delucidazione scritta, pag. 3 in basso), di
cui non è noto il valore venale, ma il cui valore di stima ufficiale ammonta a
fr. 228 390.–. Anche tale parametro di
valutazione rientra, per diritto federale, nell'apprezzamento che il giudice è
chiamato a compiere in applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC.
c) Il
Pretore aggiunto non ha disconosciuto invero che la servitù di sporgenza
comporta inconvenienti per AP 1. A parte il fatto di dover sopportare la rientranza
del vano a pianterreno, essa si troverà in qualche modo condizionata nella
possibile ristrutturazione dell'edificio. Tuttavia – egli ha continuato – ciò
non le causerà problemi architettonici, né le impedirà di creare una stanza da
bagno o di eseguire nuovi collegamenti sanitari (sentenza impugnata, consid. 6.2).
L'appellante ripete che la servitù di sporgenza pregiudica la divisata ristrutturazione,
ma con l'opinione del perito – su cui si fonda il Pretore aggiunto – non si
confronta, salvo evocare la necessità di prevedere accorgimenti tecnici per “aggirare”
la sporgenza. Essa non pretende tuttavia che simili accorgimenti implicherebbero
maggiori costi di realizzazione, né il perito ha accertato un'eventualità del
genere. La convenuta paventa infiltrazioni di umidità, ma si tratta di semplici
timori, senza dimenticare che in simile evenienza gli attori potranno essere
tenuti a eseguire le opere necessarie (art. 741 cpv. 1 CC). Quanto alla
necessità di intervenire sui tubi di scarico che già oggi corrono all'interno
del vano, la convenuta potrà sempre esigere che per la manutenzione e le riparazioni
gli attori le concedano di accedere alle condotte, le quali sono e rimangono sulla
sua proprietà.
L'appellante
sottolinea che in concreto per
chiudere il varco basta sgomberare il vano ed erigere un muro, senza la necessità
di alcuna demolizione, sicché il tutto si risolverebbe con poca spesa. Ciò può
essere vero, ma – come nel precedente pubblicato in DTF 78 II 139 in alto – non
basta per giungere a una diversa ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.
E il fatto che per finire gli attori chiedano di “mantenere una piccola
credenza sul fondo altrui”, lungi
dall'essere
fondamentale per la loro abitazione, non muta l'esito dell'apprezzamento. Ne segue che su questo punto la sentenza del
Pretore, il quale ha bilanciato criteri sostanzialmente pertinenti ai fini
dell'art. 674 cpv. 3 CC, resiste alla critica.
5.
In
via subordinata l'appellante chiede di aumentare da fr. 3000.– a fr. 7315.– l'indennità
riconosciutale dal Pretore aggiunto sulla scorta dell'art. 674 cpv. 3 CC e che
gli interessi del 5% decorrano già dal passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado. Essa si duole che le sia stata riconosciuta solo un'indennità di
fr. 3000.– per il valore venale “dello spazio oggetto del diritto reale”, ma
non altri fr. 3000.– per il deprezzamento subìto dal proprio fondo e neppure fr.
1315.
– per il mancato “affitto” dell'area gravata nel corso degli ultimi otto
anni.
Il
Pretore aggiunto ha fissato in fr. 3000.– l'indennità prevista
dall'art.
674.
cpv. 3 CC, nella sentenza impugnata, fondandosi sulla stima del perito
giudiziario relativa al deprezzamento del fondo serviente. Quanto ai fr. 3000.–
supplementari pretesi dalla convenuta
per il valore della sporgenza, egli li ha ritenuti compresi nell'indennità appena
citata, mentre i fr. 1315.– postulati per l'uso della sporgenza da parte degli
attori nel corso degli anni li ha reputati contrari al precetto di equità,
oltre che chiesti irritualmente nel memoriale conclusivo (sopra, consid. 2).
a) L'equa
indennità evocata dall'art. 674 cpv. 3 CC è intesa a tacitare il proprietario
del fondo serviente per il pregiudizio che gli cagiona la concessione della
servitù di sporgenza. Il valore venale della porzione di terreno su cui il proprietario
del fondo serviente non può più costruire comprende anche il valore del volume
di costruzione in tal modo sottrattogli, sicché a tale titolo non si giustifica
un'indennità supplementare (Marchand,
op. cit., n. 29 ad art. 674 CC con rimando a DTF 82 II 397). Nella fattispecie
il perito giudiziario ha calcolato il valore della porzione di terreno oggetto
della sporgenza, mediando il valore reale e il valore di reddito, in fr.
3000.
– arrotondati (referto, pag. 6). Che la superficie residua della particella
n. 3280 subisca un deprezzamento non risulta, né la questione consta
essere stata posta al perito, cui l'appellante ha chiesto unicamente di
determinare “il minor valore subìto dalla casa AP 1 nel caso di accoglimento
delle richieste degli attori” (delucidazione scritta, pag. 3). E il perito
ha risposto che il minor valore della casa ammonta a fr. 3000.–. A torto la
convenuta rimprovera quindi al perito di non aver saputo “comprendere la
differenza tra valore venale e entità del deprezzamento”. Anche su questo punto
l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
b) Relativamente all'indennizzo
per l'impossibilità di usare il vano sporgente nel corso degli ultimi otto anni,
la pretesa si fonda su ipotesi meramente teoriche, nulla rendendo verosimile
che la convenuta avrebbe potuto ricavare fr. 1315.– dalla locazione di quel
vano sull'arco di otto anni (analogamente: DTF 82 II 401 seg.). Per di più,
l'appellante nemmeno si confronta con l'argomento del Pretore aggiunto, secondo
cui la pretesa non poteva essere avanzata per la prima volta nel memoriale
conclusivo (sentenza impugnata, consid. 7.4). Ne deriva che, carente di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in merito al mancato guadagno
l'appello si dimostra finanche irricevibile.
c) Il
Pretore aggiunto ha condannato gli attori a versare alla convenuta la citata
indennità di fr. 3000.– oltre interessi al 5% dal passaggio in giudicato della
sentenza. L'appellante chiede che gli interessi le siano dovuti già dal passaggio
in giudicato della sentenza di primo grado, ma non dà alcuna spiegazione al
proposito, né si comprende per quali ragioni il calcolo degli interessi
dovrebbe decorrere prima che la servitù di sporgenza abbia acquisito carattere
definitivo. Insufficientemente motivato anche su questo tema, l'appello va dichiarato
una volta ancora irricevibile.
6.
La conferma della
sentenza impugnata rende senza oggetto la richiesta della convenuta intesa
all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
7.
Le spese della
decisione odierna seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC).
Agli attori, che hanno formulato osservazioni all'appello tramite un
patrocinatore, va attribuita un'adeguata
indennità per ripetibili.
8.
Circa i rimedi
giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1400.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle
controparti fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).