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Decisione

11.2015.112

Opere sporgenti su fondo altrui: vano sconfinante in uno stabile contiguo

11 ottobre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri che depongono nella fattispecie per la concessio­ne della servitù si

annovera in particolar modo, come nel precedente pubblicato in DTF 78 II 137

consid. 6, la durata della sporgenza: essa sussiste almeno dal febbraio del 1954,

quando la particella n. 3931 è stata scorporata dall'originaria particella n. 3280,

ma risale verosimilmente al 1927, quando è stata costruita la casa sull'odierna

particella n. 3931. Il perito giudiziario ha appurato in effetti che “la forma

e l'ubicazione del corpo di cui alla presente vertenza è sempre stato presente

nel fabbricato e non è mai stato oggetto di modifica dal lato catastale” (sentenza

impugnata, consid. 3). E fino al luglio del 2010 nessuno ha chiesto

l'eliminazione del vano. Anzi, nessuno risulta nemmeno essersi accorto dello

sconfinamento (la stessa convenuta ha impiegato dieci anni per avvedersene). Ora,

secondo equità una situazione che è tale da decenni e che le parti hanno

trovato così com'è va lasciata, di regola, nello stato in cui si trova (DTF 78

Considerandi

II 138 a metà). Il che non esonera, con ogni evidenza, dal vagliare gli altri fattori

preposti all'applicazione del­l'art. 674 cpv. 3 CC.

Un

altro fattore che milita in favore della servitù è, nel caso specifico, la durata

dell'uso che il proprietario della particella n. 3931 ha fatto della sporgenza.

Il Pretore aggiunto ha accertato che gli attori hanno adibito la nicchia a dispensa

sin dall'acquisto della casa (nel novembre del 2006). L'appellante asserisce

che prima di allora il vano è rimasto inutilizzato per 25 anni, ma il testimone

__________ P__________ ha dichiarato che il vano era già adoperato come

“deposito alimentare” dalla sua nonna, precedente proprietaria della particella

n. 3931, la quale vi aveva sistemato una credenza almeno dal 1986 (verbale del

19.

gennaio 2012, pag. 1 in fondo), ciò che gli atti confortano (doc. K).

Un

ulteriore elemento suscettibile di giustificare la concessio­ne della servitù è

l'utilità del vano per l'abitazione degli attori. Anche senza cadere

nell'enfasi (“uno spazio strategico”: sentenza impugnata, consid. 6.1), è indubbio

che la dispensa sia provvida per la cucina della particella degli attori, i

quali altri­menti dovrebbero portare il frigorifero, l'armadio a cassetti su

misura e quant'altro in cantina, come l'appellante propone. Aggiunto

all'abitazione della convenuta, invece, il vano andrebbe unicamente a

ingrandire un locale adibito a deposito. Certo, l'appellante prospetta una

futura ristrutturazione del proprio stabile, ma nemmeno accenna all'uso in cui

potrebbe essere convertito il deposito né in che modo l'aggiunta del vano

potrebbe profittare alla ristrutturazione.

Per

la servitù di sporgenza propende anche il modesto deprezzamento arrecato alla

particella n. 3280. Il perito giudiziario ha calcolato in fr. 3000.– il minor

valore del fondo (referto, pag. 6; delucidazione scritta, pag. 3 in basso), di

cui non è noto il valore venale, ma il cui valore di stima ufficiale ammonta a

fr. 228 390.–. Anche tale parametro di

valutazione rientra, per diritto federale, nell'apprezzamento che il giudice è

chiamato a compiere in applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC.

c) Il

Pretore aggiunto non ha disconosciuto invero che la servitù di sporgenza

comporta inconvenienti per AP 1. A parte il fatto di dover sopportare la rientranza

del vano a pianterreno, essa si troverà in qualche modo condizionata nella

possibile ristrutturazione dell'edificio. Tuttavia – egli ha continuato – ciò

non le causerà problemi architettonici, né le impedirà di creare una stanza da

bagno o di eseguire nuovi collegamenti sanitari (sentenza impugnata, consid. 6.2).

L'appellante ripete che la servitù di sporgenza pregiudica la divisata ristrutturazione,

ma con l'opinione del perito – su cui si fonda il Pretore aggiunto – non si

confronta, salvo evocare la necessità di prevedere accorgimenti tecnici per “aggirare”

la sporgenza. Essa non pretende tuttavia che simili accorgimenti implicherebbero

maggiori costi di realizzazione, né il perito ha accertato un'eventualità del

genere. La convenuta paventa infiltrazioni di umidità, ma si tratta di semplici

timori, senza dimenticare che in simile evenienza gli attori potranno essere

tenuti a eseguire le opere necessarie (art. 741 cpv. 1 CC). Quanto alla

necessità di intervenire sui tubi di scarico che già oggi corrono all'interno

del vano, la convenuta potrà sempre esigere che per la manutenzione e le riparazioni

gli attori le concedano di accedere alle condotte, le quali sono e rimangono sulla

sua proprietà.

L'appellante

sottolinea che in concreto per

chiudere il varco basta sgomberare il vano ed erigere un muro, senza la necessità

di alcuna demolizione, sicché il tutto si risolverebbe con poca spesa. Ciò può

essere vero, ma – come nel precedente pubblicato in DTF 78 II 139 in alto – non

basta per giungere a una diversa ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.

E il fatto che per finire gli attori chiedano di “mantenere una piccola

credenza sul fondo altrui”, lungi

dal­l'essere

fondamentale per la loro abitazione, non muta l'esito dell'apprezzamento. Ne segue che su questo punto la sentenza del

Pretore, il quale ha bilanciato criteri sostanzialmente pertinenti ai fini

dell'art. 674 cpv. 3 CC, resiste alla critica.

5.

In

via subordinata l'appellante chiede di aumentare da fr. 3000.– a fr. 7315.– l'indennità

riconosciutale dal Pretore aggiunto sulla scorta dell'art. 674 cpv. 3 CC e che

gli interessi del 5% decorrano già dal passaggio in giudicato della sentenza di

primo grado. Essa si duole che le sia stata riconosciuta solo un'indennità di

fr. 3000.– per il valore venale “dello spazio oggetto del diritto reale”, ma

non altri fr. 3000.– per il deprezzamento subìto dal proprio fondo e neppure fr.

1315.

– per il mancato “affitto” del­l'area gravata nel corso degli ultimi otto

anni.

Il

Pretore aggiunto ha fissato in fr. 3000.– l'indennità prevista

dal­l'art.

674.

cpv. 3 CC, nella sentenza impugnata, fondandosi sulla stima del perito

giudiziario relativa al deprezzamento del fondo serviente. Quanto ai fr. 3000.–

supplementari pretesi dalla convenuta

per il valore della sporgenza, egli li ha ritenuti compresi nell'indennità appena

citata, mentre i fr. 1315.– postulati per l'uso della sporgenza da parte degli

attori nel corso degli anni li ha reputati contrari al precetto di equità,

oltre che chiesti irritualmente nel memoriale conclusivo (sopra, consid. 2).

a) L'equa

indennità evocata dall'art. 674 cpv. 3 CC è intesa a tacitare il proprietario

del fondo serviente per il pregiudizio che gli cagiona la concessione della

servitù di sporgenza. Il valore venale della porzione di terreno su cui il proprietario

del fondo serviente non può più costruire comprende anche il valore del volume

di costruzione in tal modo sottrattogli, sicché a tale titolo non si giustifica

un'indennità supplementare (Marchand,

op. cit., n. 29 ad art. 674 CC con rimando a DTF 82 II 397). Nella fattispecie

il perito giudiziario ha calcolato il valore della porzione di terreno oggetto

della sporgenza, me­diando il valore reale e il valore di reddito, in fr.

3000.

– arrotondati (referto, pag. 6). Che la superficie residua della particella

n. 3280 subisca un deprezzamento non risulta, né la questio­ne consta

essere stata posta al perito, cui l'appellante ha chiesto unicamente di

determinare “il minor valore subìto dalla casa AP 1 nel caso di accoglimento

delle richieste degli attori” (delucidazione scritta, pag. 3). E il perito

ha risposto che il minor valore della casa ammonta a fr. 3000.–. A torto la

convenuta rimprovera quindi al perito di non aver saputo “comprendere la

differenza tra valore venale e entità del deprezzamento”. Anche su questo punto

l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

b) Relativamente all'indennizzo

per l'impossibilità di usare il vano sporgente nel corso degli ultimi otto anni,

la pretesa si fonda su ipotesi meramente teoriche, nulla rendendo verosimile

che la conve­nuta avrebbe potuto ricavare fr. 1315.– dalla locazione di quel

vano sul­l'arco di otto anni (analogamente: DTF 82 II 401 seg.). Per di più,

l'appellante nemmeno si confronta con l'argomento del Pretore aggiunto, secondo

cui la pretesa non poteva essere avanzata per la prima volta nel memoriale

conclusivo (sentenza impugnata, consid. 7.4). Ne deriva che, carente di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in merito al mancato guadagno

l'appello si dimostra finanche irricevibile.

c) Il

Pretore aggiunto ha condannato gli attori a versare alla convenuta la citata

indennità di fr. 3000.– oltre interessi al 5% dal passaggio in giudicato della

sentenza. L'appellante chiede che gli interessi le siano dovuti già dal passaggio

in giudicato della sentenza di primo grado, ma non dà alcuna spiegazione al

proposito, né si comprende per quali ragioni il calcolo degli interessi

dovrebbe decorrere prima che la servitù di sporgenza abbia acquisito carattere

definitivo. Insufficientemente motivato anche su questo tema, l'appello va dichiarato

una volta ancora irricevibile.

6.

La conferma della

sentenza impugnata rende senza oggetto la richiesta della convenuta intesa

all'accoglimento della domanda riconvenzionale.

7.

Le spese della

decisione odierna seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC).

Agli attori, che hanno formulato osservazioni all'appello tramite un

patrocinatore, va attribuita un'adeguata

indennità per ripetibili.

8.

Circa i rimedi

giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 1400.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle

controparti fr. 2500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammis­sibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).