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Decisione

11.2015.113

Reclamo in materia di spese processuali e di gratuito patrocinio

16 febbraio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SE.2015.83 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 4 marzo 2015 da

RE 1

(rappresentato

dalla curatrice RA 1

e

patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

CO 1 (E)

(patrocinato

dall'avv. PA 2),

giudicando sul reclamo

del 3 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

20 novembre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 novembre

2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha dichiarato CO 1 (1973),

cittadino spagnolo, padre di RE 1, nato il 28 dicembre 2006 da __________

(1982), cittadina italiana, attribuendo l'autorità parentale esclusiva a

quest'ultima. CO 1 è stato condannato a versare un contributo alimentare per il

figlio di fr. 180.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore

età o fino al termine di un'adeguata formazione professionale. Le spese processuali

di complessivi fr. 1900.– sono state poste per metà a carico di RE 1 e per

l'altra metà a carico di CO 1, con vincolo di solidarietà per l'intera somma. Le

ripetibili sono state compensate. Le richieste di gratuito patrocinio

presentate da entrambe le parti sono state respinte.

B. Contro la sentenza appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 dicembre 2015 in cui

chiede di porre tutte le spese processuali a carico di CO 1 (senza cenno a eventuali

ripetibili) e di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio davanti al

Pretore. Analogo beneficio egli postula anche davanti a questa Camera. Invitato

a esprimersi sul riparto delle spese processuali deciso dal Pretore, CO 1 è

rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in materia di

spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo

(art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la

decisione impu­gnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico

– con la procedura sommaria. In concreto la sentenza del Pretore è stata

notificata alla legale di RE 1 il 23 novembre 2015. Introdotto il 3 dicembre

2015, il reclamo dell'attore è pertanto ricevibile.

2.

La prima Camera civile del

Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le decisioni che

riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che le sono attribuite

per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC). I

reclami contro il rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art.

121.

CPC) perten­gono invece alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG),

cui il memoriale di RE 1 andrebbe sottoposto nella misura in cui è diretto contro

il diniego del beneficio da parte del Pretore. Dato nondimeno che – come si

vedrà oltre – in tale misura il reclamo è manifestamente destinato al­l'insuccesso

(consid. 6), la trasmissione all'altra Camera si esaurirebbe in un mero

esercizio di giurisdizione. Tanto vale procedere pertanto all'esame del ricorso

nel suo intero.

3.

Nella sentenza impugnata il

Pretore ha ricordato che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese

processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – vanno addebitate di

regola alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che nelle cause del

diritto di famiglia oppure quando circostanze speciali facciano apparire iniqua

una ripartizione in base all'esito della procedura, il giudice può suddividere tali

spese “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c e lett. f CPC). Nella fattispecie

– egli ha continuato – “vista la natura e l'esito della procedura, le spese

vengono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto).

4.

Il reclamante censura la

suddivisione delle spese a metà, lamentando che “le circostanze speciali cui

accenna il Pretore per giustificare una simile ripartizione non sono per nulla

state sviluppate”. In realtà, anche senza far capo al diritto di famiglia o evocare

circostanze speciali, nel com­plesso la suddivisione operata dal Pretore si

sarebbe forse giustificata già sotto il profilo dell'art. 106 cpv. 2 CPC. L'attore

è uscito pienamente vittorioso infatti dall'azione di paternità, ma è risultato

largamente sconfitto nell'azione di mantenimento, la sua richiesta di contributo

alimentare (“almeno fr. 700.– mensili”, ribadita ancora nel memoriale

conclusivo del 15 settem­bre 2015) essendo stata accolta per soli fr. 180.–

mensili. Se la decisione sulle spese giudiziarie di prima sede non resiste alla

critica, ciò si deve alle circostanze in appresso.

5.

Il Pretore ha specificato

il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata come segue:

Le spese processuali di complessivi fr. 1900.–

(di cui fr. 1500.– per la perizia del DNA) sono a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà. Compensate le ripetibili.

Delle

spese processuali complessive, ciò premesso, solo fr. 400.– riguardano

l'azione di mantenimento, la differenza di fr. 1500.– riferendosi

esclusivamente all'azione di paternità. In condizioni del genere mal si

intravede come mai l'attore dovrebbe sopportare costi per fr. 950.– complessivi

(di cui fr. 750.– per la perizia sul DNA), finanche con vincolo di solidarietà

per l'intera somma di fr. 1900.–. Nemmeno il Pretore dà spiegazioni al riguardo.

RE 1 può vedersi addossare, dato il grado di soccombenza nell'azione di

mantenimento (art. 106 cpv. 2 CPC), una quota di fr. 300.–, ma non può

essere seriamente tenuto a rispondere per il resto. D'altro lato non si

scorgono ragioni che dovrebbero sorreggere l'addebito di tutte le spese al

convenuto, come si preten­de nel reclamo. L'attore non motiva minimamente simile

conclusione, né contesta la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore. Ne

segue che il ricorso merita accoglimento nella misura in cui l'attore censura

la messa a suo carico di spese processuali per oltre fr. 300.–. Va respinto

invece per il resto.

6.

Quanto al rifiuto del

gratuito patrocinio, il Pretore ha motivato la decisione negativa rimproverando

all'attore di non avere “documentato in alcun modo la situazione finanziaria

della madre, limitandosi a indicare nell'azione del 3 marzo 2015 che la stessa non

permette di sostenere le spese della presente procedura” (sentenza impugnata,

pag. 5 a metà). Secondo il reclamante, “agli atti vi è la prova dell'indigenza

di RE 1 e della di lui madre, tant'è che la curatrice ha dichiarato che il ricorrente

si era rivolto allo sportello LAPS per l'ottenimento degli assegni familiari”

(memoriale, pag. 3 in fondo). Sta di fatto ch'egli neppure accenna dove figurerebbe

agli atti la dimostrazione delle ristrettezze in cui versa la madre, mentre la

circostanza che questa abbia sollecitato lo stanziamento di assegni familiari nulla

indizia. Intanto gli assegni familiari non sono erogati ai soli indigenti (art. 4

cpv. 1 LAFam). Quanto agli assegni integrativi o di prima infanzia previsti dal

diritto cantonale (art. 47 segg. e 51 segg. della legge sugli assegni di

famiglia, RL 6.4.1.1), non consta che __________ ne abbia mai ottenuti.

Certo, il reclamante afferma che

sua madre ha dovuto rivolgersi “suo malgrado alla pubblica assistenza”

(memoriale, pag. 4 in alto), ma non allega quale atto di causa avrebbe dovuto

indurre il Pretore ad avvedersene, né documenta l'asserzione in questa sede.

Ora, incombe anzitutto a chi postula il beneficio del gratuito patrocinio

sostanziare la propria situazione economica (sentenze del Tribunale federale

4A_114/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.3.1 pubblicato in: RSPC 2013 pag. 473

e 5A_580/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 3.2). L'autorità interviene ove man­chi

l'uno o l'altro atto oppure quando reputi la documentazione incompleta su un

punto o sull'altro, ma non è tenuta a sostituirsi alla più elementare diligenza

di una parte debitamente patrocinata. Nella fattispecie si cercherebbe invano

nel fascicolo processuale un qualsivoglia documento relativo alla pretesa indigenza

di __________, di cui tutto si ignora. Non spettava dunque al primo giudice

sostituirsi alla responsabilità dell'attore. Sul gratuito patrocinio il reclamo

si rivela già a un primo esame destituito di consistenza.

7.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero il noto precetto della soccombenza (consid. 4). Il

reclamante ottiene causa vinta in larga misura sulle spese processuali, vedendosi

ridurre l'addebito da fr. 950.– con vincolo solidale per l'ammontare di

fr. 1900.– a fr. 300.– senza solidarietà. Gli oneri andrebbero posti così

per la maggior parte a carico di CO 1, il quale tuttavia non ha proposto di respingere

il reclamo e non può considerarsi soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).

Non può dunque essere tenuto ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In

simili condizioni tanto vale rinunciare a prelevare la

(ridotta) quota di spese che andrebbe a carico del reclamante. Per quel che è invece

del gratuito patrocinio, il reclamo è destituito di buon esito. Date le

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il reclamante,

si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione di spese, mentre la

soccombenza esclude l'attribuzione di ripetibili.

8.

Il reclamante postula il

gratuito patrocinio anche in appello. A parte il fatto però che per quanto

riguarda l'analogo beneficio in primo grado il reclamo non aveva alcuna

probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), manca una volta ancora

qualunque dato sulla situazione finanziaria di __________. Nemmeno in questa

sede l'attore documenta le gravi ristrettezze che affliggerebbero sua madre,

tenuta a finanziare il processo

(DTF 119 Ia 134). Fa difetto così un elemento essenziale che giustifichi il

conferimento del gratuito patrocinio (art. 117 lett. a CPC), la cui richiesta vede

la propria sorte segnata.

9.

Quanto ai mezzi di ricorso

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa sede

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Quanto all'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di

natura incidentale – essa segue l'impugnabilità dell'azione principale (art. 51

cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così

riformato:

Le spese processuali di fr.

1900.– complessivi sono poste per fr. 300.– a carico dell'attore e per i

rimanenti fr. 1600.– a carico di CO 1. Le ripetibili sono compensate.

2. Non si riscuotono spese per il

reclamo né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale al reclamo è respinta.

4. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).