11.2015.113
Reclamo in materia di spese processuali e di gratuito patrocinio
16 febbraio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.113
Lugano,
16 febbraio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2015.83 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 4 marzo 2015 da
RE 1
(rappresentato
dalla curatrice RA 1
e
patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
CO 1 (E)
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sul reclamo
del 3 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
20 novembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 novembre
2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha dichiarato CO 1 (1973),
cittadino spagnolo, padre di RE 1, nato il 28 dicembre 2006 da __________
(1982), cittadina italiana, attribuendo l'autorità parentale esclusiva a
quest'ultima. CO 1 è stato condannato a versare un contributo alimentare per il
figlio di fr. 180.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore
età o fino al termine di un'adeguata formazione professionale. Le spese processuali
di complessivi fr. 1900.– sono state poste per metà a carico di RE 1 e per
l'altra metà a carico di CO 1, con vincolo di solidarietà per l'intera somma. Le
ripetibili sono state compensate. Le richieste di gratuito patrocinio
presentate da entrambe le parti sono state respinte.
B. Contro la sentenza appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 dicembre 2015 in cui
chiede di porre tutte le spese processuali a carico di CO 1 (senza cenno a eventuali
ripetibili) e di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio davanti al
Pretore. Analogo beneficio egli postula anche davanti a questa Camera. Invitato
a esprimersi sul riparto delle spese processuali deciso dal Pretore, CO 1 è
rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la
decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico
– con la procedura sommaria. In concreto la sentenza del Pretore è stata
notificata alla legale di RE 1 il 23 novembre 2015. Introdotto il 3 dicembre
2015, il reclamo dell'attore è pertanto ricevibile.
2.
La prima Camera civile del
Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le decisioni che
riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che le sono attribuite
per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC). I
reclami contro il rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art.
121.
CPC) pertengono invece alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG),
cui il memoriale di RE 1 andrebbe sottoposto nella misura in cui è diretto contro
il diniego del beneficio da parte del Pretore. Dato nondimeno che – come si
vedrà oltre – in tale misura il reclamo è manifestamente destinato all'insuccesso
(consid. 6), la trasmissione all'altra Camera si esaurirebbe in un mero
esercizio di giurisdizione. Tanto vale procedere pertanto all'esame del ricorso
nel suo intero.
3.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha ricordato che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese
processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – vanno addebitate di
regola alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che nelle cause del
diritto di famiglia oppure quando circostanze speciali facciano apparire iniqua
una ripartizione in base all'esito della procedura, il giudice può suddividere tali
spese “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c e lett. f CPC). Nella fattispecie
– egli ha continuato – “vista la natura e l'esito della procedura, le spese
vengono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto).
4.
Il reclamante censura la
suddivisione delle spese a metà, lamentando che “le circostanze speciali cui
accenna il Pretore per giustificare una simile ripartizione non sono per nulla
state sviluppate”. In realtà, anche senza far capo al diritto di famiglia o evocare
circostanze speciali, nel complesso la suddivisione operata dal Pretore si
sarebbe forse giustificata già sotto il profilo dell'art. 106 cpv. 2 CPC. L'attore
è uscito pienamente vittorioso infatti dall'azione di paternità, ma è risultato
largamente sconfitto nell'azione di mantenimento, la sua richiesta di contributo
alimentare (“almeno fr. 700.– mensili”, ribadita ancora nel memoriale
conclusivo del 15 settembre 2015) essendo stata accolta per soli fr. 180.–
mensili. Se la decisione sulle spese giudiziarie di prima sede non resiste alla
critica, ciò si deve alle circostanze in appresso.
5.
Il Pretore ha specificato
il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata come segue:
Le spese processuali di complessivi fr. 1900.–
(di cui fr. 1500.– per la perizia del DNA) sono a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà. Compensate le ripetibili.
Delle
spese processuali complessive, ciò premesso, solo fr. 400.– riguardano
l'azione di mantenimento, la differenza di fr. 1500.– riferendosi
esclusivamente all'azione di paternità. In condizioni del genere mal si
intravede come mai l'attore dovrebbe sopportare costi per fr. 950.– complessivi
(di cui fr. 750.– per la perizia sul DNA), finanche con vincolo di solidarietà
per l'intera somma di fr. 1900.–. Nemmeno il Pretore dà spiegazioni al riguardo.
RE 1 può vedersi addossare, dato il grado di soccombenza nell'azione di
mantenimento (art. 106 cpv. 2 CPC), una quota di fr. 300.–, ma non può
essere seriamente tenuto a rispondere per il resto. D'altro lato non si
scorgono ragioni che dovrebbero sorreggere l'addebito di tutte le spese al
convenuto, come si pretende nel reclamo. L'attore non motiva minimamente simile
conclusione, né contesta la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore. Ne
segue che il ricorso merita accoglimento nella misura in cui l'attore censura
la messa a suo carico di spese processuali per oltre fr. 300.–. Va respinto
invece per il resto.
6.
Quanto al rifiuto del
gratuito patrocinio, il Pretore ha motivato la decisione negativa rimproverando
all'attore di non avere “documentato in alcun modo la situazione finanziaria
della madre, limitandosi a indicare nell'azione del 3 marzo 2015 che la stessa non
permette di sostenere le spese della presente procedura” (sentenza impugnata,
pag. 5 a metà). Secondo il reclamante, “agli atti vi è la prova dell'indigenza
di RE 1 e della di lui madre, tant'è che la curatrice ha dichiarato che il ricorrente
si era rivolto allo sportello LAPS per l'ottenimento degli assegni familiari”
(memoriale, pag. 3 in fondo). Sta di fatto ch'egli neppure accenna dove figurerebbe
agli atti la dimostrazione delle ristrettezze in cui versa la madre, mentre la
circostanza che questa abbia sollecitato lo stanziamento di assegni familiari nulla
indizia. Intanto gli assegni familiari non sono erogati ai soli indigenti (art. 4
cpv. 1 LAFam). Quanto agli assegni integrativi o di prima infanzia previsti dal
diritto cantonale (art. 47 segg. e 51 segg. della legge sugli assegni di
famiglia, RL 6.4.1.1), non consta che __________ ne abbia mai ottenuti.
Certo, il reclamante afferma che
sua madre ha dovuto rivolgersi “suo malgrado alla pubblica assistenza”
(memoriale, pag. 4 in alto), ma non allega quale atto di causa avrebbe dovuto
indurre il Pretore ad avvedersene, né documenta l'asserzione in questa sede.
Ora, incombe anzitutto a chi postula il beneficio del gratuito patrocinio
sostanziare la propria situazione economica (sentenze del Tribunale federale
4A_114/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.3.1 pubblicato in: RSPC 2013 pag. 473
e 5A_580/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 3.2). L'autorità interviene ove manchi
l'uno o l'altro atto oppure quando reputi la documentazione incompleta su un
punto o sull'altro, ma non è tenuta a sostituirsi alla più elementare diligenza
di una parte debitamente patrocinata. Nella fattispecie si cercherebbe invano
nel fascicolo processuale un qualsivoglia documento relativo alla pretesa indigenza
di __________, di cui tutto si ignora. Non spettava dunque al primo giudice
sostituirsi alla responsabilità dell'attore. Sul gratuito patrocinio il reclamo
si rivela già a un primo esame destituito di consistenza.
7.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero il noto precetto della soccombenza (consid. 4). Il
reclamante ottiene causa vinta in larga misura sulle spese processuali, vedendosi
ridurre l'addebito da fr. 950.– con vincolo solidale per l'ammontare di
fr. 1900.– a fr. 300.– senza solidarietà. Gli oneri andrebbero posti così
per la maggior parte a carico di CO 1, il quale tuttavia non ha proposto di respingere
il reclamo e non può considerarsi soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).
Non può dunque essere tenuto ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In
simili condizioni tanto vale rinunciare a prelevare la
(ridotta) quota di spese che andrebbe a carico del reclamante. Per quel che è invece
del gratuito patrocinio, il reclamo è destituito di buon esito. Date le
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il reclamante,
si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione di spese, mentre la
soccombenza esclude l'attribuzione di ripetibili.
8.
Il reclamante postula il
gratuito patrocinio anche in appello. A parte il fatto però che per quanto
riguarda l'analogo beneficio in primo grado il reclamo non aveva alcuna
probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), manca una volta ancora
qualunque dato sulla situazione finanziaria di __________. Nemmeno in questa
sede l'attore documenta le gravi ristrettezze che affliggerebbero sua madre,
tenuta a finanziare il processo
(DTF 119 Ia 134). Fa difetto così un elemento essenziale che giustifichi il
conferimento del gratuito patrocinio (art. 117 lett. a CPC), la cui richiesta vede
la propria sorte segnata.
9.
Quanto ai mezzi di ricorso
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa sede
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Quanto all'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di
natura incidentale – essa segue l'impugnabilità dell'azione principale (art. 51
cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così
riformato:
Le spese processuali di fr.
1900.– complessivi sono poste per fr. 300.– a carico dell'attore e per i
rimanenti fr. 1600.– a carico di CO 1. Le ripetibili sono compensate.
2. Non si riscuotono spese per il
reclamo né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale al reclamo è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).