11.2015.114
Protezione dell'unione coniugale: fabbisogno minimo di un coniuge
20 febbraio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.114
Lugano,
20 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2015.2654 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 15 giugno 2015 da
AP 1
(patrocinato
dagli avvocati PA 1
e
PA 2)
contro
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv.. PA 3),
giudicando sull'appello
del 4 dicembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
25 novembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1978) e AO 1 (1979) si sono
sposati a __________ il 3 ottobre 2009, adottando il regime della separazione
dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. L'11 maggio 2010 il marito ha acquistato
la proprietà per piani n. 14 111
(pari a 270/1000 della particella n. 314
RFD) di __________, divenuta abitazione coniugale. AP 1 lavora dal 1° dicembre
2012 per la Banca __________ di __________. La moglie era casalinga.
B. Il 15 giugno 2015 AP 1 si è
rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per essere autorizzato a vivere separato e vedersi
assegnare l'alloggio coniugale, offrendo alla moglie un contributo alimentare
di fr. 2318.15 mensili per la durata di sei mesi dall'emanazione della
sentenza. Al contraddittorio del 13 luglio 2015 i coniugi si sono accordati
sull'autorizzazione a vivere separati, ma non sull'attribuzione dell'alloggio
coniugale né sul contributo alimentare per la moglie. L'istruttoria è iniziata
così il 21 agosto 2015 ed è terminata il 23 settembre seguente, quando il
Pretore ha fissato alle parti un termine di 20 giorni per presentare conclusioni
scritte. Nel frattempo, il 1° settembre 2015, AO 1 ha trovato un'attività a ore,
su chiamata, presso la __________ di __________ come “collaboratrice servizio
guardaroba e mascherina” al __________ di __________.
C. Nel suo memoriale conclusivo
del 2 novembre 2015 AP 1 ha poi rivendicato una volta ancora l'assegnazione
dell'alloggio coniugale, chiedendo che la moglie si trasferisse altrove entro il 30 novembre 2015, e ha offerto alla
medesima un contributo alimentare
di fr. 850.– per il novembre del 2015, portato a fr. 1888.85
mensili da allora in poi. Nel proprio allegato del 21 ottobre 2015 AO 1 ha
instato anch'essa per l'attribuzione dell'alloggio coniugale, chiedendo di ingiungere
al marito di andarsene entro il 31 dicembre 2015, e ha postulato un contributo
alimentare di fr. 850.– mensili dal luglio del 2015 fino al momento in cui
fosse cessata la comunione domestica (con obbligo per il marito di assumere anche
“tutte le spese della famiglia, nulla escluso”), aumentato a fr. 3771.– mensili
dal momento della separazione. Essa ha preteso infine che il marito le riaccreditasse
su un suo conto bancario la somma di fr. 25 000.–
da lui prelevata il 28 maggio 2015 senza permesso.
D. Statuendo con sentenza del
25 novembre 2015, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha
assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato alla moglie di lasciare
l'alloggio entro il 31 gennaio 2016 e ha condannato AP 1 a versare dal luglio del
2015 un contributo alimentare per la convenuta di fr. 850.– mensili, portato a
fr. 3339.– mensili dal momento in cui questa si fosse trasferita altrove. La pretesa
restituzione di fr. 25 000.– da parte
di AO 1 è stata respinta, trattandosi “con tutta evidenza di una questione che
riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi e che manifestamente esula dal
procedimento di tutela dell'unione coniugale”. Le spese processuali di
complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto il 4 dicembre 2015 a questa Camera per ottenere che dal
momento della separazione il contributo alimentare in favore della moglie non ecceda
fr. 1177.22 mensili o, subordinatamente, fr. 2177.23 mensili. Nelle sue
osservazioni del 4 gennaio 2016 AO 1 propone di respingere l'appello. I coniugi
parrebbero essersi separati il 1° febbraio 2016, quando la moglie è andata
ad abitare a __________.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del
contributo di mantenimento controverso
davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di
vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008
dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). La sentenza impugnata inoltre è
pervenuta al patrocinatore dell'istante il 26 novembre 2015.
Presentato il 4 dicembre seguente, l'appello in esame è di conseguenza
tempestivo.
2. All'appello
l'istante acclude documenti nuovi: una distinta relativa alla movimentazione
dal 3 agosto al 2 dicembre 2015 di un conto intestato ai coniugi presso la __________
(per dimostrare gli avvenuti pagamenti alla moglie), la fotocopia di una sua carta
di credito __________ e del suo contratto di lavoro presso la Banca __________,
datato 9 ottobre 2012, come pure un elenco degli appartamenti sfitti nel Comune
di __________ il 24 novembre 2015. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili
in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche
nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”)
che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione
coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2). In concreto AP 1 non pretende che
gli sarebbe stato ragionevolmente impossibile sottoporre i citati documenti al
Pretore, se non per le poche registrazioni sulla distinta del conto bancario
successive all'emanazione della sentenza. V'è da domandarsi pertanto se tali
prove siano ricevibili. Dato che – come si vedrà oltre – l'esito del giudizio
non muta né considerando né ignorando quei documenti, non è il caso tuttavia di
attardarsi sulla questione.
3. L'appellante chiede l'edizione
dalla controparte – in subordine dalla __________ – di “tutti i conteggi
salariali disponibili e la pianificazione degli orari di lavoro della moglie”, oltre
che la produzione di “eventuali nuovi contratti di lavoro sottoscritti dalla
moglie da luglio 2015”. La prima richiesta è – come si vedrà oltre – superflua
(consid. 6). La seconda è puramente ipotetica, nemmeno l'appellante
pretendendo che la convenuta si sia impiegata altrove, sicché mal si comprende
quale rilevanza potrebbe avere la prova per il giudizio. Quanto alla
“deposizione delle parti” che AP 1 sollecita sempre con l'appello, non si
intravede – né l'istante motiva – l'utilità dell'interrogatorio, respinto dal
Pretore (ordinanza sulle prove del 21 agosto 2015). Ciò premesso, conviene procedere
senza indugio all'esame dell'appello.
4. Litigioso rimane, nel caso
specifico, il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine il Pretore
ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 7647.70 mensili (compresa una quota di
tredicesima di fr. 594.70) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3487.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pigione fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 258.85, pasti fuori
casa fr. 180.–, leasing dell'automobile fr. 296.65, assicurazione dell'automobile
fr. 105.25, spese di trasferta fr. 46.–, assicurazione RC ed economia domestica
fr. 49.80, imposte fr. 300.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha
stimato il reddito conseguibile da attività lucrativa, considerati anche i di
lei problemi di salute, in fr. 868.– mensili (un paio d'ore giornaliere a
fr. 20.– orari per 21.7 giorni lavorativi mensili) e ne ha calcolato il
fabbisogno minimo in fr. 3387.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, costo del futuro alloggio fr. 1200.–, premio
della cassa malati fr. 311.60, spese mediche non coperte dalla cassa
malati fr. 306.60, spese di trasferta fr. 69.–, imposte fr. 300.–).
Accertata un'eccedenza di fr. 1641.– mensili da dividere a metà, il Pretore
ha determinato così il contributo alimentare per la moglie (dopo la separazione)
in fr. 3339.– mensili.
5. L'appellante fa valere
anzitutto che il suo reddito ammonta a fr. 7053.– mensili, non a fr.
7647.70, poiché egli non percepisce alcuna tredicesima. La censura è fondata.
Su quali elementi di verosimiglianza il Pretore abbia intravisto una quota di
tredicesima pari a fr. 594.70 mensili non è dato di capire. Il Pretore afferma
di fondarsi “sulla base dell'ultimo dato rilevato” (sentenza impugnata, pag. 7
verso l'alto), ma il conteggio di stipendio dell'agosto 2015 (l'ultimo agli
atti: doc. L, 4° foglio) non accenna a nulla del genere. Il certificato di salario
2014, del resto, attestava una retribuzione annua di fr. 83 242.90 netti, pari a fr. 6936.90 mensili (doc.
D). Anche volendo prescindere dal contratto di lavoro prodotto dall'istante
solo in appello (sopra, consid. 2), nessun indizio accredita l'ipotesi di una
tredicesima. Né, contrariamente all'opinione della convenuta (osservazioni
all'appello, pag. 5), è notorio che nel Cantone Ticino i lavoratori
dipendenti ricevano una tredicesima mensilità. Anzi, un simile trattamento salariale
non può affatto darsi per scontato. In proposito l'appello merita quindi accoglimento.
Ne segue che il guadagno dell'appellante va accertato in fr. 7053.– netti
mensili.
6. L'istante contesta anche il
reddito della moglie, che il Pretore ha stimato in fr. 868.– mensili. Sottolinea
che già il primo mese di lavoro (settembre del 2015) la convenuta ha avuto modo
di guadagnare fr. 1469.50 (doc. N accluso al memoriale conclusivo). Contabile
diplomata, essa potrà contare inoltre “in brevissimo tempo” su entrate di
almeno fr. 3500.– mensili (“salario minimo previsto dalle condizioni generali
di aziende come __________ o __________”). Ad ogni modo – soggiunge
l'appellante – quand'anche continuasse a lavorare per la __________, la convenuta
dimostra di poter guadagnare almeno fr. 1500.– mensili. A conferma di ciò egli
chiede l'edizione dalla moglie dei conteggi di stipendio successivi al
settembre del 2015, come pure di eventuali nuovi contratti di lavoro.
a) Nella
sentenza impugnata il Pretore non ha disconosciuto né che la convenuta sia una
contabile diplomata né che durante il primo mese di lavoro per la __________
essa ha guadagnato fr. 1469.50 netti. Ha ritenuto però che, una volta inaugurato
il __________ nel settembre del 2015, tale reddito non apparisse più assicurato,
anche perché delle 54.75 ore prestate in quel mese, 6.75 ore erano di
formazione. Il problematico stato di salute di lei, affetta da un disturbo
psicotico, non consentirebbe inoltre di pretendere “che costei prosegua nel suo
sforzo” per più di due ore al giorno. Retribuite
fr. 20.– orari per 21.7 giorni lavorativi mensili, quelle due ore
giornaliere le permettono così di guadagnare fr. 868.– mensili (sentenza
impugnata, pag. 9 seg.).
b) Che
AO 1 possa contare “in brevissimo tempo” su entrate di almeno fr. 3500.–
mensili (“salario minimo previsto dalle condizioni generali di aziende come __________
o __________”) è un'apodittica asserzione dell'appellante. Niente rende
verosimile in effetti che la convenuta possa essere assunta “in brevissimo
tempo” – ignorandosi per altro con quale funzione – da una catena di grandi magazzini
o di fast food. E un reddito ipotetico non va determinato in astratto, ma
dev'essere alla concreta portata del soggetto, tenendo conto dell'età di lui,
della sua formazione professionale e del suo stato di salute, senza trascurare
la situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD
I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 25 settembre 2016, consid. 5b). Non
basta quindi evocare il salario minimo dell'uno o dell'altro settore industriale
o dei servizi per desumere che un coniuge con un diploma di contabile sia
automaticamente in grado di conseguirlo. Lo stesso appellante riconosce, per di
più, che la convenuta non ha lesinato nel prodigarsi in ricerche d'impiego, ma
ha trovato lavoro unicamente presso la __________. Sul preteso reddito
potenziale di fr. 3500.– mensili l'appello manca perciò di consistenza.
c) Più
delicata è la questione del reddito effettivamente conseguibile dall'interessata.
Il Pretore reputa che, inaugurato il __________, dopo il settembre del 2015 il
guadagno di fr. 1469.50 mensili non fosse più assicurato. Si tratta però di una
prognosi soggettiva, senza il conforto di alcun indizio concreto di
verosimiglianza. Che poi le condizioni di salute della convenuta permettano a
quest'ultima di lavorare solo 2 ore e non 2.85 ore al giorno (la media di
quanto risulta dal doc. N: 54.75 ore suddivise su 19.2 giorni: sotto, consid.
7b) è, una volta ancora, un'opinione personale del Pretore, tant'è che nessun
elemento suffraga un impedimento concreto della moglie (36 anni nel
novembre del 2015) all'esercizio di un'attività lucrativa. Lo stesso Pretore ha
accertato – se mai – che il disturbo psicotico da lei accusato nel 2013 è “in
una fase regressiva” (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo), che tale disagio si
riconduceva sostanzialmente a conflitti di coppia e che nessuna richiesta di rendita
è mai stata inoltrata all'Assicurazione Invalidità (pag. 5 in alto).
Del
resto, se il guadagno dell'interessata dopo il settembre del 2015 fosse oggettivamente
regredito nella misura supposta dal Pretore, nulla impediva alla convenuta di
produrre con le osservazioni all'appello almeno i conteggi salariali di
novembre e dicembre 2015, i quali sarebbero stati ricevibili poiché non
potevano essere sottoposti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC) e sono
finanche richiesti dall'appellante in via di edizione. Ne discende che, tutto
considerato, non sussistono in concreto – a un giudizio di verosimiglianza (DTF
138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb) – le premesse per
scostarsi dalle risultanze documentali dell'istruttoria. Dovessero tali
risultanze essere smentite dai conteggi di stipendio della convenuta successivi
al settembre del 2015, nulla impedirà all'interessata di chiedere una modifica
dell'attuale giudizio, le decisioni a tutela dell'unione coniugale avendo mera
indole cautelare (DTF 137 III 475). Sta di fatto che il reddito della convenuta
va accertato, nelle condizioni descritte, in fr. 1469.50 mensili.
7. Riguardo al proprio fabbisogno
minimo, l'appellante sostiene ch'esso ascende a fr. 4360.15 e non solo fr. 3487.–
mensili, come ritiene il Pretore. Egli fa valere che i pasti fuori casa vanno
conteggiati per l'equivalente di almeno fr. 500.– mensili (e non solo per fr.
180.–), che le spese di trasferta in automobile
ammontano almeno a fr. 300.– mensili (e non solo a fr. 46.–), che
si giustifica di riconoscergli almeno fr. 200.– mensili per la manutenzione del
veicolo e che è giusto rivalutare in fr. 400.– mensili (rispetto a fr.
300.–) l'onere fiscale a suo carico.
a) Quanto all'indennità per pasti fuori casa, a ben vedere l'appellante
nemmeno ne avrebbe diritto. Intanto tale indennità è destinata unicamente a
coprire il maggior costo del piatto ordinato fuori casa rispetto allo stesso
piatto consumato a domicilio. Invano l'appellante si duole perciò che “in una
città cara come __________” non è possibile “saziarsi per meno di fr. 25.–
a pasto”. A parte ciò, l'istante lavora a __________, abita a __________ e non ha
mai preteso che gli sia impossibile rientrare a domicilio per la pausa di mezzogiorno.
Un'indennità per pasti fuori casa, di conseguenza, non si legittimerebbe. Comunque
sia, nello stipendio da lui percepito figura un'“indennità pranzo” di fr. 180.–
mensili (doc. L e M) che gli è imputata come reddito (sopra, consid. 5).
Tale indennità non dovendo essere distratta dallo scopo per cui è elargita dal
datore di lavoro, si giustifica perciò – come ha fatto il Pretore – di
riconoscere tale importo nel fabbisogno minimo dell'appellante. Non v'è alcuna
ragione invece di maggiorare tale somma, come pretende l'interessato, a fr.
500.– mensili.
b) Le
spese di trasferta (fr. 300.– mensili) fatte valere dall'appellante si
riferiscono al tragitto in automobile da casa al posto di lavoro. Invero l'istante
allude anche a trasferte di carattere professionale, ma il Pretore ha rilevato
che il costo di tali spostamenti è rimborsato dal datore di lavoro (sentenza impugnata,
pag. 7 in basso) e l'appellante non spende una parola per contestare simile
argomento, sicché su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile per
carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto alle trasferte
dal domicilio al luogo di lavoro, il primo giudice ha riconosciuto nel
fabbisogno minimo di AP 1 il costo dell'autobus (fr. 46.– mensili con l'abbonamento
“arcobaleno”). Se non che, durante la vita separata ogni coniuge ha il diritto
di conservare – per quanto possibile – il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_304/2013
del 1° novembre 2013, consid. 4.1 pubblicato in: SJ 2014 I 246). Come mai dopo
la fine della vita in comune l'istante dovrebbe vedersi privare dell'uso dell'automobile
per recarsi al lavoro non è dato di comprendere, il bilancio familiare non
versando in ristrettezze. Né si arguisce la logica di inserire nel fabbisogno minimo
dell'istante – come ha fatto il Pretore – il costo di un'automobile che
rimarrebbe senza targhe per poi riconoscere il costo dell'autobus.
Posto
ciò, una decisione a tutela dell'unione coniugale è presa – come detto – con
esame sommario limitato alla verosimiglianza (consid. 6c). Dovendosi inserire
spese d'automobile nel fabbisogno minimo di un coniuge, questa Camera ha già
avuto occasione di rilevare che un'indennità di fr. –.70/km copre mediamente
Fatti
i costi di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal
carburante alla manutenzione (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2013.63 del 30
settembre 2015, consid. 7b; sentenza inc. 11.2011.46 del 3 dicembre 2013,
consid. 3b). Identica indennità riconosce per altro l'autorità tributaria per le trasferte fiscalmente riconosciute
(art. 3 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione
delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014: RL 10.2.2.1.1). Nella
fattispecie l'appellante deve compiere il tragitto da casa al lavoro quattro
volte al giorno, percorrendo in tutto una dozzina di chilometri. Data una media
di 19.2 giorni feriali ogni mese (230 giorni annui: RtiD I-2013 pag. 835 consid.
c; la vecchia giurisprudenza si fondava ancora sulla media di 21.7 giorni: I
CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 12d), gli va
riconosciuto così un esborso di fr. 161.30 mensili. Il Pretore avendo già
incluso nel fabbisogno minimo dell'istante fr. 105.25 mensili per l'assicurazione
del veicolo e fr. 46.– per il costo dell'autobus (fr. 151.25 complessivi),
si giustifica di aggiungere ancora fr. 10.–
arrotondati, fino a concorrenza di fr. 161.30
mensili. In tale misura l'appello risulta fondato.
c) Per
quel che è dell'onere fiscale, l'appellante non spiega in base a quali dati il
carico tributario valutato dal Pretore in fr. 300.– andrebbe portato a fr.
400.– mensili. Che il Pretore non abbia particolarmente motivato la propria
stima ancora non esimeva l'appellante dall'illustrare perché questa sarebbe
erronea o, per lo meno, inattendibile. Se si considera poi l'esito del presente
giudizio, l'onere di fr. 300.– mensili appare più plausibile di quello prospettato
dall'appellante (calcolatori d'imposta in:
www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/dfe/dc/calcolatori/RedditoSostanza.php). In
proposito la sentenza impugnata sfugge di conseguenza alla critica.
8. Per quanto attiene infine al
fabbisogno minimo della moglie, l'appellante riconosce alla convenuta fr. 100.–
per spese di trasferta, ma chiede di ridimensionare il costo dell'alloggio da
fr. 1200.– a fr. 1050.– mensili, di limitare le spese non coperte dalla cassa
malati a fr. 300.– mensili (invece di fr. 306.60) e di ridurre l'onere fiscale da
fr. 300.– a fr. 200.– mensili.
a) Il
Pretore ha riconosciuto a AO 1 un costo dell'alloggio presumibile di fr. 1200.–
mensili, spese accessorie comprese, come l'interessata chiedeva per condurre in
locazione un appartamento di 4 locali. L'appellante postula la riduzione della
spesa a fr. 1050.– mensili, asserendo che la convenuta può accontentarsi
di un appartamento di 2.5 locali. Non giustifica tuttavia perché egli potrebbe
continuare a godere di un alloggio di quattro vani (la proprietà per piani in
via __________ a __________: doc. H), mentre la moglie dovrebbe accomodarsi di
due vani e mezzo. Eppure egli medesimo ammette che dopo la separazione marito e
moglie hanno diritto a condizioni logistiche sostanzialmente paritarie (RtiD
II-2009 pag. 644 n. 16c con richiami). Privo di adeguata e seria motivazione,
al riguardo l'appello non merita ulteriore disamina.
b) Nel memoriale conclusivo la convenuta aveva esposto
Considerandi
fr. 300.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati
(pag. 8). Non toccava al Pretore sospingersi oltre tale pretesa. La posta nel
fabbisogno minimo dell'interessata va ricondotta di conseguenza da fr. 306.60 a
fr. 300.– mensili.
c) L'onere
fiscale stimato dal Pretore in fr. 300.– mensili è definito “esorbitante” dal
marito. Questi non illustra tuttavia su quali fattori imponibili si legittimi
una riduzione del carico tributario a fr. 200.– mensili, come egli propone. Anzi,
alla luce di quanto precede la stima di fr. 200.– mensili appare, se mai, più
verosimile di quella da lui adombrata. Onde l'inconsistenza dell'appello.
9.
Da quanto precede risulta
il seguente bilancio familiare dopo la separazione dei coniugi:
Reddito del marito (consid. 5) fr.
7053.
—
Reddito
della moglie (consid. 6) fr. 1469.50
fr.
8522.50
mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 3497.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8) fr. 3380.40
fr.
6877.40
mensili
Eccedenza fr.
1645.10
mensili
Metà
eccedenza fr. 822.55 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3497.
– + fr. 822.55 = fr. 4319.55
mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
3380.40
+ fr. 822.55 ./. 1469.50 = fr. 2733.45 mensili,
arrotondati
a fr.
2735.
— mensili.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene causa vinta per circa due settimi rispetto alla propria
richiesta principale. Deve sopportare quindi cinque settimi delle spese
processuali, il resto andando a carico della convenuta, e corrispondere a
quest'ultima un'indennità per ripetibili ridotte.
L'esito dell'attuale decisione si
riflette anche sul dispositivo inerente alle spese processuali (ripartite a
metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado. Rispetto alle ultime conclusioni formulate davanti al Pretore la
convenuta esce soccombente, per vero, non solo sull'attribuzione in uso dell'alloggio
coniugale, ma nella proporzione di cinque noni anche sull'ammontare del contributo
alimentare. Nel complesso si giustifica così di addebitarle equitativamente tre
quinti delle spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), con obbligo di
rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotte.
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro
la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
3. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2735.– dal momento della
separazione.
4. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste per due quinti a carico dell'istante
e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante
fr. 500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello di fr.
1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per cinque settimi a carico
di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte, alla quale
l'appellante rifonderà fr. 850.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
avvocati e;
–
avv. F..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).