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Decisione

11.2015.114

Protezione dell'unione coniugale: fabbisogno minimo di un coniuge

20 febbraio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal

carburante alla manutenzione (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2013.63 del 30

settembre 2015, consid. 7b; sentenza inc. 11.2011.46 del 3 dicembre 2013,

consid. 3b). Identica indennità riconosce per altro l'autorità tributaria per le trasferte fiscalmente riconosciute

(art. 3 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione

delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014: RL 10.2.2.1.1). Nella

fattispecie l'appellante deve compiere il tragitto da casa al lavoro quattro

volte al giorno, percorrendo in tutto una dozzina di chilometri. Data una media

di 19.2 giorni feriali ogni mese (230 giorni annui: RtiD I-2013 pag. 835 consid.

c; la vecchia giurisprudenza si fondava ancora sulla media di 21.7 giorni: I

CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 12d), gli va

riconosciuto così un esborso di fr. 161.30 mensili. Il Pretore avendo già

incluso nel fabbisogno minimo dell'istante fr. 105.25 mensili per l'assicurazione

del veicolo e fr. 46.– per il costo dell'autobus (fr. 151.25 com­plessivi),

si giustifica di aggiungere ancora fr. 10.–

arrotondati, fino a concorrenza di fr. 161.30

mensili. In tale misura l'appello risulta fondato.

c) Per

quel che è dell'onere fiscale, l'appellante non spiega in base a quali dati il

carico tributario valutato dal Pretore in fr. 300.– andrebbe portato a fr.

400.– mensili. Che il Pretore non abbia particolarmente motivato la propria

stima ancora non esimeva l'appellante dall'illustrare perché questa sarebbe

erronea o, per lo meno, inattendibile. Se si considera poi l'esito del presente

giudizio, l'onere di fr. 300.– mensili appare più plausibile di quello prospettato

dall'appellante (calcolatori d'imposta in:

www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/dfe/dc/calcola­tori/RedditoSostanza.php). In

proposito la sentenza impugnata sfugge di conseguenza alla critica.

8. Per quanto attiene infine al

fabbisogno minimo della moglie, l'appellante riconosce alla convenuta fr. 100.–

per spese di trasferta, ma chiede di ridimensionare il costo dell'alloggio da

fr. 1200.– a fr. 1050.– mensili, di limitare le spese non coperte dalla cassa

malati a fr. 300.– mensili (invece di fr. 306.60) e di ridurre l'onere fiscale da

fr. 300.– a fr. 200.– mensili.

a) Il

Pretore ha riconosciuto a AO 1 un costo dell'alloggio presumibile di fr. 1200.–

mensili, spese accessorie comprese, come l'interessata chiedeva per condurre in

locazione un appartamento di 4 locali. L'appellante postula la riduzione della

spesa a fr. 1050.– mensili, asserendo che la convenuta può accontentarsi

di un appartamento di 2.5 locali. Non giustifica tuttavia perché egli potrebbe

continuare a godere di un alloggio di quattro vani (la proprietà per piani in

via __________ a __________: doc. H), mentre la moglie dovrebbe accomodarsi di

due vani e mezzo. Eppure egli medesimo ammette che dopo la separazione marito e

moglie hanno diritto a condizioni logistiche sostanzialmente paritarie (RtiD

II-2009 pag. 644 n. 16c con richiami). Privo di adeguata e seria motivazione,

al riguardo l'appello non merita ulteriore disamina.

b) Nel memoriale conclusivo la convenuta aveva esposto

Considerandi

fr. 300.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati

(pag. 8). Non toccava al Pretore sospingersi oltre tale pretesa. La posta nel

fabbisogno minimo dell'interessata va ricondotta di conseguenza da fr. 306.60 a

fr. 300.– mensili.

c) L'onere

fiscale stimato dal Pretore in fr. 300.– mensili è definito “esorbitante” dal

marito. Questi non illustra tuttavia su quali fattori imponibili si legittimi

una riduzione del carico tributario a fr. 200.– mensili, come egli propone. Anzi,

alla luce di quanto precede la stima di fr. 200.– mensili appare, se mai, più

verosimile di quella da lui adombrata. Onde l'inconsistenza dell'appello.

9.

Da quanto precede risulta

il seguente bilancio familiare dopo la separazione dei coniugi:

Reddito del marito (consid. 5) fr.

7053.

Reddito

della moglie (consid. 6) fr. 1469.50

fr.

8522.50

mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3497.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 3380.40

fr.

6877.40

mensili

Eccedenza fr.

1645.10

mensili

Metà

eccedenza fr. 822.55 mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

3497.

– + fr. 822.55 = fr. 4319.55

mensili

e

deve versare alla moglie:

fr.

3380.40

+ fr. 822.55 ./. 1469.50 = fr. 2733.45 mensili,

arrotondati

a fr.

2735.

— mensili.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene causa vinta per circa due settimi rispetto alla propria

richiesta principale. Deve sopportare quindi cinque settimi delle spese

processuali, il resto andando a carico della convenuta, e corrispondere a

quest'ultima un'indennità per ripetibili ridotte.

L'esito dell'attuale decisione si

riflette anche sul dispositivo inerente alle spese processuali (ripartite a

metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado. Rispetto alle ultime conclusioni formulate davanti al Pretore la

convenuta esce soccombente, per vero, non solo sull'attribuzione in uso dell'alloggio

coniugale, ma nella proporzione di cinque noni anche sull'ammontare del contributo

alimentare. Nel complesso si giustifica così di addebitarle equitativamente tre

quinti delle spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), con obbligo di

rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotte.

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro

la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

3. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2735.– dal momento della

separazione.

4. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste per due quinti a carico del­l'istante

e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante

fr. 500.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello di fr.

1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per cinque settimi a carico

di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte, alla quale

l'appellante rifonderà fr. 850.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avvocati e;

avv. F..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).