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Decisione

11.2015.116

Modifica di convenzione di mantenimento: riduzione in via cautelare del contributo alimentare per la figlia

17 agosto 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori, bensì un'azione proposta dal genitore per vedere ridurre il

contributo alimentare a suo carico. Ci si può domandare perciò se l'istanza

cautelare non andasse inoltrata al foro del domicilio

della convenuta (art. 10 cpv. 1 lett. a CPC), dove si trova anche il domicilio

del figlio (DTF 133 III 305).

La dottrina non è unanime in

proposito. Secondo taluni autori l'art. 26 CPC riguarda solo le azioni promosse

dal figlio contro i genitori, non le azioni promosse da un genitore per

ottenere la modifica di contributi alimentari in favore del figlio (Sutter-Somm/Lötscher in: Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 26; Haas/Schlumpf in: Ober­hammer/ Domej/Haas [curatori], Schweizerische

ZPO, Kurzkom­mentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 26). Altri autori sono invece

di parere contrario (Spycher in:

Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 7 ad art. 26; Siehr in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 11 ad art. 26; Jacquemoud

in: Baker & McKenzie

[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 4 ad art. 26; Meier,

Schweizerisches

Zivilprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 119). Sta di fatto

che imperativo è il foro dell'art. 26 CPC,

non quello (generale) dell'art. 10 cpv. 1 lett. a CPC. E siccome la

convenuta non ha invocato il proprio giudice naturale davanti al Pretore adito,

questi è divenuto in ogni modo competente per territorio (art. 18 CPC). Al riguardo

non soccorre dunque attardarsi.

4. Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha constatato

anzitutto che nulla di preciso era dato di sapere sui redditi e i fabbisogni

dei genitori al mo­mento in cui era stata firmata la convenzione di

mantenimento, il 10 dicembre 2012, ma che a quel tempo AO 1 guadagnava più di

fr. 8000.– mensili e il fabbisogno in denaro della figlia risultava quello

previsto dalla tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, senza deduzione dell'assegno familiare e con

il premio della cassa malati in aggiunta. Ciò posto, il primo giudice non ha

trascurato che la modifica di un contributo alimentare dovuto per sentenza o

per convenzione è possibile solo in via eccezionale, qualora già a un sommario

esa­me la situazione economica del debitore appaia tanto deteriorata da non

consentire più il versamento della rendita neppure per la durata del processo.

Ed egli non ha disconosciuto che, a dispetto del minore stipendio percepito,

l'istante rimane in grado di erogare alla figlia, pur con “una risicata disponibilità”

di fr. 80.– mensili, il contributo alimentare stabilito per convenzione.

Nonostante

ciò, il Pretore aggiunto ha ritenuto che il “lampante squilibrio venutosi a

creare” nel caso specifico tra le entrate del­l'istante e il contributo

alimentare di cui è chiesta la modifica giustifichi una riduzione della somma

già a titolo cautelare. Sia perché – egli ha rilevato – l'ammontare del

contributo pattuito nella convenzione include nel fabbisogno di S__________ una

posta per cura e educazione che in realtà AP 1 fornisce in natura, sia perché

il contributo alimentare pattuito è “di molto superiore” al fabbisogno in

denaro della figlia, giacché non comprende gli assegni familiari né il premio

della cassa malati. Riguardo inoltre ai requisiti enunciati dall'art. 261 cpv.

1 CPC in materia di provvedimenti cautelari – egli ha proseguito – sussiste in

concreto tanto il rischio di una lesione imminente quanto il pericolo di un pregiudizio

irreparabile, l'istante non potendo più ricuperare i contributi di mantenimento

pagati in eccesso pendente causa ove l'azione di merito fosse accolta.

Nelle

circostanze descritte il primo giudice ha ricalcolato il fabbisogno in denaro

della figlia sulla scorta della tabella 2015 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, fabbisogno da cui ha tolto il 60% della posta per cura e

educazione (prestata in natura dalla madre), come pure gli assegni familiari di

fr. 200.– mensili, e nel quale ha considerato già incluso il premio della cassa

malati, per un totale di fr. 1390.– mensili. Importo che, ha epilogato, con un reddito di fr. 5650.– mensili

netti l'istante è in grado di versare, anche riconoscendogli il fabbisogno

minimo di fr. 4096.20 mensili da lui fatto valere nell'istanza. In definitiva

egli ha ridotto così il contributo di mantenimento cautelare per S__________ a

fr. 1390.– mensili, assegni familiari non compresi.

5. I criteri che

presiedono alla modifica o alla soppressione di contributi alimentari dovuti a

figli minorenni per sentenza o per convenzione sono stati riepilogati a più

riprese dalla Camera. Questa ha rammentato ancora di recente che il giudice può

modificare o sopprimere già in via cautelare contributi siffatti solo a titolo

eccezionale e con grande cautela, ove la situazione economica appaia chiaramente

mutata già a un sommario esame e non per­metta di pretendere che l'obbligato

continui a versare i contributi litigiosi neppure per la durata del processo.

Nel dubbio, i contributi precedenti vanno mantenuti. Non solo perché essi

figurano in un titolo esecutivo, se non addirittura in una sentenza passata in

giudicato, ma anche perché la decisione che sarà pronunciata in esito al­l'azio­ne

di modifica retroagirà – a meno che ciò dovesse risultare iniquo – fin

dall'introduzione del processo, sicché il debitore potrà compensare eventuali

contributi alimentari pagati in esubero pendente causa con quanto dovrà versare

in seguito. Il che non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio,

la quale esplica effetti solo per il futuro (citazioni per esteso in: RtiD

I-2017 pag. 616 consid. 6; analoga­mente: sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2012, consid. 1.3).

La giurisprudenza ha avuto

modo di precisare, inoltre, che una riduzione o una soppressione cautelare di

contributi di mantenimento in una causa tendente alla modifica di una sentenza

Considerandi

o di una convenzione è ammissibile solo ove si dia urgenza e sussistano

circostanze particolari. Tale è il caso, appunto, qualora non si possa esigere

che il debitore attenda la decisione di merito per vedere sopprimere o ridurre

i contributi alimentari stabiliti nella sentenza o nella convenzione di cui è

chiesta la modifica (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto

nella sua situazione economica (circostanza particolare), ponderati anche gli

interessi del creditore. Il giudice adito in via cautelare non deve emettere, ad

ogni modo, un decreto in cui anticipi o precorra la decisione di merito, sia

pure a un sommario esame (citazioni per esteso in: RtiD I-2017 pag. 617 consid.

7).

6.

Nella fattispecie il

Pretore aggiunto ha accertato che, nonostante la riduzione di stipendio riconducibile

al fatto di aver dovuto cam­biare lavoro, il convenuto può continuare a versare

alla figlia il contributo stipulato convenzionalmente, sia pure conservando un

margine disponibile di soli fr. 80.– mensili. Accertato un reddito di fr.

5650.

– mensili netti e un fabbisogno minimo di fr. 3437.90 mensili, invero,

il primo giudice ha appurato che all'istante riman­gono fr. 2212.10 mensili,

sufficienti per versare alla figlia non solo il contributo alimentare di fr.

2040.

– mensili pattuito fino al 6° compleanno, ma anche il premio della

cassa malati di fr. 92.– mensili pagato volontariamente (decreto

impugnato, pag. 6 in fondo). Che fra le entrate dell'istante e il contributo

litigioso si sia venuto a creare uno “squilibrio lampante” è quindi possibile e

fors'anche probabile, ma ciò non legittimava ancora una modifica cautelare del

contributo di mantenimento, tanto meno anticipando il sindacato di merito. Una

modifica cautelare presupponeva, come si è appena spiegato, che i mutamenti

intervenuti dopo la fissazione del contributo alimentare non per­mettessero di

pretendere il versamento del contributo litigioso per la durata del processo, in

particolare perché all'istante non sarebbe rimasto l'equivalente del fabbisogno

minimo. Tale non è il caso in esame.

7.

Nelle osservazioni

all'appello AO 1 fa valere che nel suo fabbisogno minimo va inserito un costo

dell'alloggio di fr. 1200.– mensili, oltre a fr. 200.– mensili di spese

accessorie (pag. 10), e non solo il costo di fr. 500.– mensili considerato

dal Pretore aggiunto nel totale di fr. 3437.90 mensili. Se non che, la cifra di

fr. 1400.– mensili invocata dall'istante si riferisce alla pigione ipotetica

ch'egli dovrebbe pagare se non abitasse uno stabile in comproprietà con la

sorella (doc. R). La spesa effettiva è in realtà di fr. 500.– mensili,

come l'istante medesimo ha esposto nel memoriale conclusivo davanti al Pretore

aggiunto (5° foglio). E nel fabbisogno minimo vanno incluse soltanto spese

effettive o ragionevoli, non spese virtuali o potenziali (sentenze del Tribunale federale 5A_372/2015

del 29 settembre 2015, consid. 3.3 con rinvii e 5A_403/2016 del 24 febbraio

2017, consid. 5.4.3; I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017, consid. 7b). Invano l'interessato

pretende dunque, sotto questo profilo, che il suo fabbisogno minimo sia portato

a fr. 4337.90 mensili.

8.

Il Pretore aggiunto sembra

scorgere estremi di urgenza nella circostanza che, fosse accolta l'azione di

merito, solo “difficilmente” l'istante potrà ricuperare quanto (…) versato in

eccesso”, poiché senza il consenso del creditore egli non potrà procedere alla

compensazione con contributi futuri” (decreto impugnato, pag. 9 in alto). A prescindere

il fatto però che una modifica cautelare presuppone – come si è visto (consid.

4) – non solo il requisito dell'urgenza, ma anche quello del sensibile

deterioramento intervenuto nella situazione economica del debitore (circostanza

particolare), l'opinione del primo giudice non può essere condivisa. Intanto

l'autore cui egli si riferisce (Jeandin

in: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 7 ad art. 125 CO) non sostiene una

tesi del genere, ma si limita a definire la nozione di “alimenti” nel senso del­l'art.

125.

n. 2 CO. Inoltre l'assunto secondo cui un debitore di contributi alimentari

non può compensare contributi scaduti con l'ammontare di contributi versati in

eccesso non è pertinente. Se il motivo per cui è postulata la modifica di un

contributo alimentare è già intervenuto al momento in cui è introdotta la richiesta,

per vero, il convenuto deve tenere conto del rischio insito nella decisione di modifica

sin dall'inizio della causa. Può opporsi in seguito alla compensazione solo qualora

egli potesse fare obiettivo assegnamento sul rigetto dell'azione, ma ciò è una

mera eccezione (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.93

del 5 luglio 2017, consid. 6) che in concreto mal si intravede.

9.

Si ricordi infine

che l'urgenza di provvedimenti cautelari chiesti prima della pendenza della

causa (art. 263 CPC) deve giustificarsi con la necessità di assicurare

protezione immediata a un diritto minacciato da un rischio imminente. All'istante

spetta rendere verosimile di non poter chiedere provvedimenti cautelari con

l'atto introduttivo della lite per ragioni di tempo. In concreto l'istante non

ha mai preteso che l'esigenza di esperire il tentativo di conciliazione (oggi

non più necessario nelle medesime condizioni: art. 198 lett. bbis CPC) gli impedisse di

presentare tempestivamente una petizione con richiesta di provvedimenti cautelari.

Nell'istanza del 4 maggio 2015 egli lamentava di aver già dovuto far “fronte a

quattro mesi di contributi alimentari sproporzionati” e di non poter “attendere

l'esito di una procedura di merito per (…) adeguare il pagamento alla nuova

situazione” (8° foglio). Non spiegava tuttavia perché avesse aspettato quattro

mesi prima di attivarsi, mentre per quanto riguardava l'esigenza di dover

“attendere l'esito di una procedura di merito per poter adeguare il pagamento

alla nuova situazione” egli dimenticava di poter chie­dere provvedimenti

cautelari in pendenza di causa. Non doveva necessariamente attendere, quindi,

l'esito del giudizio di merito. Ne segue che, una volta ancora, i presupposti

dell'art. 263 CPC non apparivano adempiuti.

10.

L'appellante reputa

che in aggiunta al contributo alimentare fissato per convenzione l'istante

debba continuare a versare anche il premio della cassa malati per la figlia. Non

formula tuttavia alcuna richiesta al riguardo. Per di più, la pretesa esula

dall'oggetto della controversia, limitato alla questione di sapere se il contributo

alimentare pattuito nella convenzione del 10 dicembre 2012 vada ridotto già in

via cautelare. E quel contributo non prevede l'aggiunta del pre­mio della cassa

malati per la figlia. Il relativo versamento potrà quindi ricollegarsi – se mai

– a un accordo aggiuntivo, ma non fa parte della convenzione.

11.

Quanto precede nulla

toglie per finire alla circostanza che, provvisto di buon diritto, l'appello

meriti accoglimento. Da un lato non sussistevano le premesse perché il Pretore

aggiunto modificasse già in via cautelare il contributo litigioso previsto per

convenzione, dall'altro non risultavano sussistere neppure le condizioni perché

l'istante chiedesse provvedimenti cautelari prima

della pendenza della causa. Le spese del giudizio odierno seguono così il

precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'indennità per ripetibili di

primo grado è quella chiesta dalla convenuta (appello, pag. 10), che appare

equa.

12.

Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e il

decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

1. L'istanza

cautelare è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1050.– sono

poste a carico del­l'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 1000.–

per ripetibili.

II. Le spese di appello, di fr.

1050.– complessivi, da anticipare dal­l'appellante, sono poste a carico di AO 1,

che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

III. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).