11.2015.117
Autorità parentale e contributo di mantenimento in esito all'accertamento della paternità
16 maggio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.117
Lugano
16 maggio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2015.83 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 3 marzo 2015 da
RE 1
(rappresentato
dalla curatrice RA 1
e
patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
CO 1 (E)
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 24 dicembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 20 novembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Il
28 dicembre 2006 E__________ (1982), cittadina italiana, ha dato alla luce un
figlio, AO 1, cui l'Autorità regionale di protezione 3 ha designato il 19
febbraio 2014 un curatore nella persona di RA 1, incaricata di accertarne la paternità
e di salvaguardarne il diritto al mantenimento. Il 3 marzo 2015 AO 1 ha adito per
il tramite della curatrice il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
perché – previa concessione del gratuito patrocinio – fosse accertata la paternità
di AP 1 (1973), cittadino spagnolo residente in Spagna, con obbligo per quest'ultimo
di versargli un contributo alimentare di almeno fr. 700.– mensili (senza cenno
ad assegni familiari). Nella sua risposta in
spagnolo, del 27 aprile 2015, integrata
da una traduzione del 20 maggio 2015, il convenuto ha proposto di respingere la
petizione.
B. All'udienza
del 15 giugno 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le loro
posizioni. Il convenuto si è dichiarato disposto nondimeno a sottoporsi a una
perizia sul DNA e ha rilasciato informazioni sulla sua situazione personale,
precisando di essere sposato con M__________ (1978), di avere due figli (Mi__________,
nato il 19 ottobre 2012, e I__________, nata il 13 ottobre 2014) e di lavorare in
Andalusia come operaio con un reddito medio di € 1000.00 mensili. Egli ha offerto
inoltre, ove fosse stata accertata la sua paternità, di contribuire al mantenimento
di AO 1 suddividendo in parti uguali tra i figli il suo margine mensile, che ha
stimato in non più di € 500.00.
C. Il
30 giugno 2015 la perizia sul DNA ha accertato la paternità di AP 1 con una
probabilità superiore al 99.99%. Di conseguenza il Pretore ha invitato le parti
il 7 luglio 2015 a esprimersi entro 15 giorni sull'attribuzione dell'autorità parentale
(art. 298c CC). AO 1 ha comunicato il 17 luglio 2015 che la madre
si opponeva all'autorità parentale congiunta. AP 1 è rimasto silente. Terminata l'istruttoria il 1° settembre 2015,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 15 settembre 2015 l'attore si è riconfermato
nelle richieste di petizione e ha chiesto l'attribuzione dell'autorità parentale
esclusiva alla madre. Nel proprio allegato del 17 novembre 2015 il convenuto ha
riconosciuto la paternità, ma ha rifiutato ogni contributo alimentare,
postulando il beneficio del gratuito patrocinio.
D. Statuendo
con sentenza del 20 novembre 2015, il Pretore ha dichiarato AP 1 padre di RE 1
e ha attribuito l'autorità parentale esclusiva alla madre. Il convenuto è stato
condannato a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 180.– mensili
(assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata
formazione professionale. Le spese processuali di complessivi fr. 1900.–
(di cui fr. 1500.– per la perizia sul DNA) sono state poste per metà a
carico di RE 1 e per l'altra metà a carico di CO 1, con vincolo di solidarietà
per l'intera somma. Le ripetibili sono state compensate. Le richieste di
gratuito patrocinio di entrambe le parti sono state respinte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24
dicembre 2015 nel quale chiede di disporre l'autorità parentale congiunta, di annullare
il contributo alimentare di fr. 180.– mensili a suo carico, di porre tutti gli
oneri processuali a carico dell'attore, di attribuirgli un'indennità di fr. 1000.–
per ripetibili in ogni grado di giurisdizione e di concedergli il beneficio
del gratuito patrocinio tanto in prima quanto in seconda sede. Chiamato a
esprimersi limitatamente alla questione dell'autorità parentale congiunta, il
28 gennaio 2016 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello e insta a sua volta per
il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Nel
frattempo, il 16 febbraio 2016, questa Camera ha parzialmente accolto un
reclamo presentato il 3 dicembre 2015 da AO 1 contro il dispositivo sulle spese
processuali e il gratuito patrocinio, riformando il giudizio impugnato nel
senso che ha posto le spese (di fr. 1900.–) per fr. 300.– a carico dell'attore
e per i rimanenti fr. 1600.– a carico di AP 1. Il beneficio del gratuito patrocinio
è stato invece respinto (inc. 11.2015.113).
G. Su
richiesta del giudice delegato, il 23 e il 31 marzo 2017 E__________ ha
trasmesso a questa Camera taluna documentazione relativa ai propri redditi e al
proprio fabbisogno minimo dal 1° gennaio 2015. AO 1 e AP 1, cui la documentazione
è stata trasmessa in copia, non hanno reagito.
in diritto: 1. Le
sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come quelle in
materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili con appello
entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi
di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
requisito non si pone, litigiosa essendo anche la questione dell'autorità parentale,
senza valore litigioso. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la decisione
del Pretore è stata intimata al patrocinatore del convenuto il 21 novembre 2015.
Il termine di ricorso è rimasto sospeso poi dal 18 dicembre 2015 al
2 gennaio 2016 (compresi) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC.
Introdotto il 24 dicembre 2015, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Litigiosi
sono, in questa sede, l'attribuzione dell'autorità parentale e il contributo
alimentare per il figlio. Relativamente all'autorità parentale, il Pretore ha rilevato
che AP 1 aveva rinunciato a esprimersi e che l'attribuzione della medesima a
un solo genitore si giustifica ove ciò risulti necessario per il bene del figlio,
Fatti
i criteri applicabili essendo quelli dell'art. 311 cpv. 1 n. 1 CC. Nel
caso specifico – egli ha soggiunto – la residenza in Spagna del padre rende
inopportuno e impraticabile l'esercizio congiunto dell'autorità parentale,
giustificandone l'attribuzione esclusiva alla madre. Quanto al contributo alimentare,
il primo giudice ha ricordato anzitutto l'obbligo per ciascun genitore di
partecipare al mantenimento del figlio in funzione delle proprie possibilità
(art. 285 cpv. 1 CC). Egli ha calcolato così il reddito netto del convenuto in
fr. 1433.– mensili (€
1317.69) e ha stimato il margine disponibile di lui in fr. 544.– mensili (€
500.00), considerata anche una partecipazione (non meglio definita) della moglie,
che svolge sporadiche supplenze come insegnante, ai costi della famiglia. Ne ha
desunto, il Pretore, la possibilità per il convenuto di
ripartire la propria disponibilità, per altro inizialmente ammessa all'udienza
del 15 giugno 2015, fra i tre figli e di
versare un contributo di fr. 180.– mensili per AO 1, indipendentemente
dal di lui fabbisogno in denaro.
3. L'appellante
esordisce lamentando che E__________ non gli ha mai comunicato, prima dell'avvio
della causa, di aspettare un bambino, né tanto meno che lui fosse il padre. Definisce
quindi “sorprendente” che costei abbia atteso tanto tempo per informarlo e
chiedergli un contributo alimentare in favore di AO 1 dopo essendo stata in
grado per anni di mantenere il figlio senza problemi. Per quel che è dell'autorità
parentale, l'appellante contesta che l'attribuzione congiunta possa mettere a
repentaglio il bene del minorenne e sottolinea che la lontananza geografica non
è un motivo (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CC) per giustificare l'esercizio
esclusivo da parte della madre. L'autorità congiunta – egli soggiunge – gli darebbe
modo anzi di instaurare un rapporto con AO 1, facoltà che finora gli è stata preclusa
per la mancata conoscenza della paternità dovuta al silenzio della madre. Il
convenuto reputa anzi “poco coerente” che da un lato si attribuisca l'autorità
parentale esclusiva alla madre e dall'altro lo si condanni al versamento di contributi
alimentari. Riguardo all'ammontare dei contributi, egli contesta di guadagnare
€
1317.69 mensili, il suo reddito medio essendo a suo dire di
€ 1000.00 mensili. Quanto al margine disponibile di € 500.00
mensili, si tratta di una cifra fondata su una sua vaga dichiarazione. Per di
più, l'importo corrisponderebbe alla disponibilità massima da lui indicata nei
mesi in cui guadagna di più. Sul fronte delle spese, il convenuto quantifica in
fr. 1578.– mensili il proprio fabbisogno minimo, a conferma della sua precaria
situazione economica e dell'impossibilità di versare contributi alimentari per AO
1, anche perché – egli epiloga – il reddito della sporadica attività della
moglie serve a coprire il mantenimento di lei.
4. Per
quel che è dell'autorità parentale, l'appellante ne rivendica l'attribuzione
congiunta per la prima volta in appello, senza invocare fatti nuovi né nuovi
mezzi di prova (art. 317 cpv. 2 CPC). Davanti al Pretore, che lo aveva invitato
a esprimersi il 7 luglio 2015, egli era rimasto silente. Nemmeno nel
memoriale conclusivo del 17 novembre 2015 egli ha contestato l'attribuzione
esclusiva dell'autorità parentale alla madre, come proponeva il figlio sin dal
17 luglio 2015. Che in circostanze del genere egli possa sollecitare l'autorità
parentale congiunta appare quindi dubbio. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere,
la sentenza del Pretore resiste ugualmente alla critica, come si vedrà in appresso.
5. Conformemente
all'art. 298c cpv. 1 CC, se accoglie un'azione di paternità il giudice
dispone l'autorità parentale congiunta, sempreché per tutelare il bene del figlio
non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di
trasferirla al padre. I criteri per scostarsi dall'autorità parentale congiunta
corrispondono a quelli che giustificano l'attribuzione esclusiva dell'autorità
parentale in una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una causa di
divorzio (art. 298 cpv. 1 CC; Affolter-Fringeli/
Vogel in: Berner Kommentar, edizione 2016, n. 14 ad art. 298c CC).
L'autorità parentale congiunta è quindi la regola, l'autorità parentale
esclusiva l'eccezione. Contrariamente a quanto figura nella decisione impugnata
(e a quanto pretende il convenuto), i criteri per l'attribuzione esclusiva dell'autorità
parentale non si identificano con quelli che disciplinano la privazione dell'autorità
parentale come misura di protezione del figlio (art. 311 cpv. 1 CC). Anche
una notevole e persistente incapacità di comunicazione o di cooperazione in
merito a questioni che riguardano i figli non esclude l'autorità parentale congiunta
(DTF 141 III 472). L'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva si legittima,
in altri termini, quando l'autorità parentale congiunta lede o minaccia di
ledere il bene del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre
2016, consid. 4a e 4b con riferimenti). La sola distanza geografica, per quanto
grande sia, non è un motivo sufficiente per derogare al principio dell'autorità
parentale congiunta (DTF 142 III 63; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2016 del 12 aprile 2017, consid. 4 con rimandi). Ciò
posto, l'opinione del Pretore, il quale reputa inopportuno e impraticabile un
esercizio congiunto dell'autorità parentale per il solo fatto che il convenuto
abita in Spagna, non può essere condivisa.
6. Se
nel risultato la decisione del Pretore sfugge a censura, ciò si deve al fatto
che alla lontana residenza del padre si cumulano altri fattori determinanti. Di
regola l'esercizio dell'autorità parentale in comune richiede, in effetti, un
rapporto personale del genitore con il figlio. Se un genitore non ha mai avuto
contatti con il minorenne, è difficile immaginare che possa prendere decisioni
per il bene di lui (DTF 142 III 199). Nella fattispecie il convenuto non pretende
di avere cercato in qualche modo di entrare in relazione con AO 1, nemmeno dopo
avere conosciuto, nel luglio del 2015, i risultati della perizia sul DNA. Non risulta
neppure che egli abbia instato, dopo di allora, per una regolamentazione del
diritto di visita o che si sia informato sugli aspetti fondamentali della vita del
ragazzo (formazione scolastica, interessi, stato di salute ecc.). Egli sembra
intendere l'autorità parentale congiunta, piuttosto, come una contropartita per
dover versare contributi alimentari. Certo, egli fa valere che l'attribuzione dell'autorità
congiunta gli darebbe la possibilità di instaurare un rapporto personale con AO
1. Se non che, nulla impedisce a un genitore senza l'autorità parentale di
intrattenere rapporti personali con il figlio. Al contrario: dovesse esserne
ostacolato, egli può adire l'autorità di protezione e chiedere che siano
disciplinate le sue relazioni con il minorenne (art. 275 cpv. 1 prima frase CC).
7. L'appellante
si oppone altresì al versamento di ogni contributo alimentare. Ribadita la sua precaria
situazione economica, egli contesta anzitutto il reddito imputatogli dal primo
giudice. Ricorda come all'udienza del 15 giugno 2015 egli abbia indicato le
proprie entrate in € 1200.00 mensili, ma solo per i “mesi buoni”,
dichiarando per il resto una media di €
1000.00 mensili. Sta di fatto che, così argomentando, egli non si confronta con
la decisione del Pretore. Questi ha accertato gli introiti del convenuto in
fr. 1433.– mensili (€
1317.69) sulla base di quanto si desumeva da un conteggio salariale del 31
Considerandi
marzo 2015 (doc. 7), in linea con i dati esposti nella dichiarazione dei
redditi per l'anno 2012
(€ 17 664.15 annui, pari a € 1472.00 mensili: doc. 8). L'appellante non
spiega perché tale accertamento, fondato su giustificativi da lui medesimo prodotti,
sarebbe erroneo. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC),
in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.
8.
L'appellante
contesta anche il margine disponibile di € 500.00 mensili imputatogli
dal Pretore. Afferma che tale cifra è stata da lui accennata all'udienza del 15
giugno 2015 senza calcolare il proprio dispendio effettivo e, comunque sia, con
riferimento ai mesi di maggior guadagno. Ciò posto, egli indica il proprio fabbisogno
minimo in fr. 1578.– mensili (minimo esistenziale in Spagna fr. 675.–,
interessi ipotecari fr. 227.–, elettricità fr. 210.–, acqua e rifiuti fr. 50.–,
telefono fr. 44.–, asilo fr. 154.–, altre spese [imposte, assicurazione sulla vita,
automobile ecc.] fr. 218.–: memoriale, pag. 6). A parte il fatto però che il
calcolo è nuovo, senza che l'appellante spieghi perché non gli sarebbe stato possibile
addurlo in prima sede (onde la sua presumibile irricevibilità: art. 317 cpv. 1
CPC), l'allegazione cade nel vuoto. In casi di gravi ristrettezze come quello in
cui versa l'appellante, un debitore alimentare può vedersi garantire solo
l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF
140.
III 339 consid. 4.3). La bolletta dell'elettricità e dell'acqua
potabile, la tassa sui rifiuti, l'abbonamento del telefono, i premi di assicurazioni
non obbligatorie, i costi di un'automobile non destinata all'uso professionale
e le imposte non vanno aggiunti al minimo esistenziale. Quanto al costo
dell'asilo, esso rientra nel fabbisogno in denaro del figlio che lo frequenta,
non in quello del genitore. In definitiva solo il costo dell'alloggio
(interessi ipotecari) di fr. 227.– mensili può cumularsi al minimo di base
(fr. 675.– mensili) dell'appellante, per un totale di fr. 902.– mensili. E
dato il reddito di fr. 1433.– mensili (sopra, consid. 7), a lui rimane un
margine disponibile di fr. 531.– mensili (rispetto ai fr. 544.– mensili
accertati dal Pretore sulla scorta di quanto aveva ammesso il convenuto).
Suddiviso sui tre figli, ciò dà una spettanza di
fr. 177.– mensili per ognuno. Il risultato cui è giunto il Pretore
(fr. 180.– mensili) non ne è che un arrotondamento.
9.
Obietta l'appellante che al proprio
fabbisogno minimo va cumulato quello degli altri due figli e della moglie, il
cui lavoro a tempo parziale non garantisce un reddito tale da migliorare in
maniera significativa la situazione economica della famiglia. Per tacere della
circostanza tuttavia che la tesi si esaurisce in una mera asserzione, il
contributo alimentare per figli minorenni prevale a norma del nuovo art. 276a
cpv. 1 CC sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (e il
nuovo diritto si applica anche ai processi pendenti: art. 13cbis tit. fin. CC e 407b cpv.
1.
CPC). L'appellante è chiamato a devolvere il proprio margine disponibile, di
conseguenza, proporzionalmente in base al fabbisogno in denaro dei tre figli
minorenni, la cui posizione è prioritaria rispetto alle esigenze della moglie.
Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
10.
L'appellante
sembra asserire che E__________ può sopperire al fabbisogno in denaro del
figlio da sé sola, senza chiamarlo a contribuire finanziariamente. Come ha
ricordato il Pretore, nondimeno, ogni genitore deve partecipare al mantenimento
del figlio secondo le proprie possibilità (art. 285 cpv. 1 CC), ovvero secondo
il rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con
richiami). Il fabbisogno in denaro di AO 1 sulla scorta della tabella correlata
alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si ispira
da quasi un trentennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), ammontava nel 2015 a fr.
1860.
– mensili. Nel fabbisogno previsto dalla tabella (fr. 1925.– mensili) andava
adattato infatti il costo dell'alloggio, sostituendo la stima della tabella
(fr. 365.– mensili) con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico del
genitore affidatario (fr. 1500.– mensili), e andava dedotto l'assegno familiare (fr. 200.– mensili: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam),
già compreso nel fabbisogno in denaro (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3).
Quanto
alla situazione di E__________, dal complemento istruttorio ordinato da questa
Camera emerge un reddito di fr. 4166.66 mensili netti (fr. 50 000.– annui, per un'attività lucrativa a tempo
pieno), a fronte di un fabbisogno minimo – nel 2015 – di fr. 2894.50 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio
fr. 1000.– già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro
di AO 1, premio della cassa malati fr. 519.10, assicurazione responsabilità
civile fr. 25.40), passato a fr. 2949.60 nel 2016 e a fr. 2960.50 nel 2016 (per
l'aumento del premio della cassa malati a fr. 574.20 e a fr. 585.10). L'interessata
fa valere anche altre voci di spesa, che però sono già comprese nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo (televisione, telefono, internet, canone radiotelevisivo,
elettricità: tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF: FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995
pag. 141) oppure rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio (spese della
mensa, gite, sport e scuola). Dandosi in tal modo una disponibilità della madre
di fr. 1205.– mensili (arrotondati) e – per quanto detto al consid. 8 – del
convenuto di € 500.00, il contributo
alimentare di fr. 180.– mensili fissato dal Pretore si rivela del tutto
congruo, nel rispetto dell'uguaglianza di trattamento fra i tre figli dell'appellante
(DTF 137 III 59).
11.
Secondo
il nuovo art. 301a CPC la decisione che fissa contributi di mantenimento
deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore
e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo. Nel caso
in esame la decisione di questa Camera si limita a confermare la pronuncia del
Pretore. A futura memoria è opportuno accertare nondimeno che il contributo
alimentare di fr. 180.– mensili per AO 1, assegni familiari non compresi, è
fissato in base a un reddito di AP 1 di fr. 1433.– mensili (€ 1317.69) e a un fabbisogno minimo di fr. 889.–
mensili (consid. 2 e 8). Quanto a E__________,
il suo reddito risulta di fr. 4166.66 mensili per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 2960.50 (consid. 10). Il fabbisogno in denaro di AO 1,
di fr. 1860.– mensili (consid. 10), risulta
pertanto scoperto nella misura di fr. 475.– mensili.
12.
L'appellante
contesta infine il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. Il Pretore ha
rifiutato di concedergli tale beneficio poiché la sola mancanza di liquidità
non rende verosimile uno stato d'indigenza e il richiedente non aveva documentato
la propria sostanza immobiliare, né il relativo valore, il carico ipotecario né
tanto meno la possibilità di gravare ulteriormente l'immobile (sentenza
impugnata, pag. 5). Confrontato a simile motivazione, l'appellante si limita a eccepire
che il modesto reddito da lui conseguito in Spagna non gli permette di far
fronte alle elevate spese processuali in Svizzera. Nulla adduce tuttavia in
merito alla rimproverata assenza di informazioni sulla sua situazione patrimoniale.
Carente una volta ancora di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC),
l'appello vede così la sua sorte segnata.
13.
Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
106.
cpv. 1 CPC). Data la situazione economica verosimilmente difficile in cui
egli versa, si prescinde tuttavia – a titolo eccezionale – da ogni prelievo. La
richiesta di gratuito patrocinio non può per contro entrare in considerazione, valendo
al proposito quanto si è appena addotto per il mancato beneficio dinanzi al
Pretore (consid. 12). La rinuncia al prelievo di oneri processuali non esonera
l'appellante, per converso, dal versare ripetibili all'attore (art. 118 cpv. 3
CPC) per le osservazioni che quegli è stato invitato a formulare sulla
questione dell'autorità parentale.
14.
Circa
la richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'attore nelle osservazioni
all'appello, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la
richiesta senza oggetto. Se non che, la situazione economica in cui si trova l'appellante
fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile (art. 122 cpv. 2 CPC). Ciò
giustifica sin d'ora il conferimento del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF
140.
III 170). L'indigenza del richiedente è – per quanto si è detto (consid. 11)
– pacifica e la sua resistenza all'appello appariva legittima (art. 117 CPC).
15.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale non
dipende da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in materia
civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità dei
Dispositivo
dispositivi sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per
questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante è respinta.
4. AO 1 è
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice
d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.
5. Notificazione
a:
–
avv.;
–
avv.;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella
(in estratto, consid. 14 con il dispositivo n. 4).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).