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Decisione

11.2015.117

Autorità parentale e contributo di mantenimento in esito all'accertamento della paternità

16 maggio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri applicabili essendo quelli del­l'art. 311 cpv. 1 n. 1 CC. Nel

caso specifico – egli ha soggiunto – la residenza in Spagna del padre rende

inopportuno e impraticabile l'esercizio congiunto dell'autorità parentale,

giustificandone l'attribuzione esclusiva alla madre. Quanto al contributo alimentare,

il primo giudice ha ricordato anzitutto l'obbligo per ciascun genitore di

partecipare al mantenimento del figlio in funzione delle proprie possibilità

(art. 285 cpv. 1 CC). Egli ha calcolato così il reddito netto del convenuto in

fr. 1433.– mensili (€

1317.69) e ha stimato il margine disponibile di lui in fr. 544.– mensili (€

500.00), considerata anche una partecipazione (non meglio definita) della moglie,

che svolge sporadiche supplenze come insegnante, ai costi della famiglia. Ne ha

desunto, il Pretore, la possibilità per il convenuto di

ripartire la propria disponibilità, per altro inizialmente ammessa al­l'udienza

del 15 giugno 2015, fra i tre figli e di

versare un contributo di fr. 180.– mensili per AO 1, indipendentemente

dal di lui fabbisogno in denaro.

3. L'appellante

esordisce lamentando che E__________ non gli ha mai comunicato, prima dell'avvio

della causa, di aspettare un bambino, né tanto meno che lui fosse il padre. Definisce

quindi “sorprendente” che costei abbia atteso tanto tempo per informarlo e

chiedergli un contributo alimentare in favore di AO 1 dopo essendo stata in

grado per anni di mantenere il figlio senza problemi. Per quel che è dell'autorità

parentale, l'appellante contesta che l'attribuzione congiunta possa mettere a

repentaglio il bene del minorenne e sottolinea che la lontananza geografica non

è un motivo (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CC) per giustificare l'esercizio

esclusivo da parte della madre. L'autorità congiunta – egli soggiunge – gli darebbe

modo anzi di instaurare un rapporto con AO 1, facoltà che finora gli è stata preclusa

per la mancata conoscenza della paternità dovuta al silenzio della madre. Il

convenuto reputa anzi “poco coerente” che da un lato si attribuisca l'autorità

parentale esclusiva alla madre e dall'altro lo si condanni al versamento di contributi

alimentari. Riguardo all'ammontare dei contributi, egli contesta di guadagnare

1317.69 mensili, il suo reddito medio essendo a suo dire di

€ 1000.00 mensili. Quanto al margine disponibile di € 500.00

mensili, si tratta di una cifra fondata su una sua vaga dichiarazione. Per di

più, l'importo corrisponderebbe alla disponibilità massima da lui indicata nei

mesi in cui guadagna di più. Sul fronte delle spese, il convenuto quantifica in

fr. 1578.– mensili il proprio fabbisogno minimo, a conferma della sua precaria

situazione economica e dell'impossibilità di versare contributi alimentari per AO

1, anche perché – egli epiloga – il reddito della sporadica attività della

moglie serve a coprire il mantenimento di lei.

4. Per

quel che è dell'autorità parentale, l'appellante ne rivendica l'attribuzione

congiunta per la prima volta in appello, senza invocare fatti nuovi né nuovi

mezzi di prova (art. 317 cpv. 2 CPC). Davanti al Pretore, che lo aveva invitato

a esprimersi il 7 luglio 2015, egli era rimasto silente. Nemmeno nel

memoriale conclusivo del 17 novembre 2015 egli ha contestato l'attribuzione

esclusiva dell'autorità parentale alla madre, come proponeva il figlio sin dal

17 luglio 2015. Che in circostanze del genere egli possa sollecitare l'autorità

parentale congiunta appare quindi dubbio. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere,

la sentenza del Pretore resiste ugualmente alla critica, come si vedrà in appresso.

5. Conformemente

all'art. 298c cpv. 1 CC, se accoglie un'azione di paternità il giudice

dispone l'autorità parentale congiunta, sempreché per tutelare il bene del figlio

non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di

trasferirla al padre. I criteri per scostarsi dall'autorità parentale congiunta

corrispondono a quelli che giustificano l'attribuzione esclusiva dell'autorità

parentale in una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una causa di

divorzio (art. 298 cpv. 1 CC; Affolter-Fringeli/

Vogel in: Berner Kommentar, edizione 2016, n. 14 ad art. 298c CC).

L'autorità parentale congiunta è quindi la regola, l'autorità parentale

esclusiva l'eccezione. Contrariamente a quanto figura nella decisione impugnata

(e a quanto pretende il convenuto), i criteri per l'attribuzione esclusiva del­l'autorità

parentale non si identificano con quelli che disciplinano la privazione dell'autorità

parentale come misura di protezione del figlio (art. 311 cpv. 1 CC). Anche

una notevole e persistente incapacità di comunicazione o di cooperazione in

merito a questioni che riguardano i figli non esclude l'autorità parentale congiunta

(DTF 141 III 472). L'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva si legittima,

in altri termini, quando l'autorità parentale congiunta lede o minaccia di

ledere il bene del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre

2016, consid. 4a e 4b con riferimenti). La sola distanza geografica, per quanto

grande sia, non è un motivo sufficiente per derogare al principio dell'autorità

parentale congiunta (DTF 142 III 63; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2016 del 12 aprile 2017, consid. 4 con rimandi). Ciò

posto, l'opinione del Pretore, il quale reputa inopportuno e impraticabile un

esercizio congiunto dell'autorità parentale per il solo fatto che il convenuto

abita in Spagna, non può essere condivisa.

6. Se

nel risultato la decisione del Pretore sfugge a censura, ciò si deve al fatto

che alla lontana residenza del padre si cumulano altri fattori determinanti. Di

regola l'esercizio dell'autorità parentale in comune richiede, in effetti, un

rapporto personale del genitore con il figlio. Se un genitore non ha mai avuto

contatti con il minorenne, è difficile immaginare che possa prendere decisioni

per il bene di lui (DTF 142 III 199). Nella fattispecie il convenuto non pretende

di avere cercato in qualche modo di entrare in relazione con AO 1, nemmeno dopo

avere conosciuto, nel luglio del 2015, i risultati della perizia sul DNA. Non risulta

neppure che egli abbia instato, dopo di allora, per una regolamentazione del

diritto di visita o che si sia informato sugli aspetti fondamentali della vita del

ragazzo (formazione scolastica, interessi, stato di salute ecc.). Egli sembra

intendere l'autorità parentale congiunta, piuttosto, come una contropartita per

dover versare contributi alimentari. Certo, egli fa valere che l'attribuzione dell'autorità

congiunta gli darebbe la possibilità di instaurare un rapporto personale con AO

1. Se non che, nulla impedisce a un genitore senza l'autorità parentale di

intrattenere rapporti personali con il figlio. Al contrario: dovesse esserne

ostacolato, egli può adire l'autorità di protezione e chiedere che siano

disciplinate le sue relazioni con il minorenne (art. 275 cpv. 1 prima frase CC).

7. L'appellante

si oppone altresì al versamento di ogni contributo alimentare. Ribadita la sua precaria

situazione economica, egli contesta anzitutto il reddito imputatogli dal primo

giudice. Ricorda come all'udienza del 15 giugno 2015 egli abbia indicato le

proprie entrate in € 1200.00 mensili, ma solo per i “mesi buoni”,

dichiarando per il resto una media di €

1000.00 mensili. Sta di fatto che, così argomentando, egli non si confronta con

la decisione del Pretore. Questi ha accertato gli introiti del convenuto in

fr. 1433.– mensili (€

1317.69) sulla base di quanto si desumeva da un conteggio salariale del 31

Considerandi

marzo 2015 (doc. 7), in linea con i dati esposti nella dichiarazione dei

redditi per l'anno 2012

(€ 17 664.15 annui, pari a € 1472.00 mensili: doc. 8). L'appellante non

spiega perché tale accertamento, fondato su giustificativi da lui medesimo prodotti,

sarebbe erroneo. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC),

in proposito l'ap­pello si rivela finanche irricevibile.

8.

L'appellante

contesta anche il margine disponibile di € 500.00 mensili imputatogli

dal Pretore. Afferma che tale cifra è stata da lui accennata all'udienza del 15

giugno 2015 senza calcolare il proprio dispendio effettivo e, comunque sia, con

riferimento ai mesi di maggior guadagno. Ciò posto, egli indica il proprio fabbisogno

mi­nimo in fr. 1578.– mensili (minimo esistenziale in Spagna fr. 675.–,

interessi ipotecari fr. 227.–, elettricità fr. 210.–, acqua e rifiuti fr. 50.–,

telefono fr. 44.–, asilo fr. 154.–, altre spese [imposte, assicurazione sulla vita,

automobile ecc.] fr. 218.–: memoriale, pag. 6). A parte il fatto però che il

calcolo è nuovo, senza che l'appellante spieghi perché non gli sarebbe stato possibile

addurlo in prima sede (onde la sua presumibile irricevibilità: art. 317 cpv. 1

CPC), l'allegazione cade nel vuoto. In casi di gravi ristrettezze come quello in

cui versa l'appellante, un debitore alimentare può vedersi garantire solo

l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF

140.

III 339 consid. 4.3). La bolletta dell'elettricità e dell'acqua

potabile, la tassa sui rifiuti, l'abbonamento del telefono, i premi di assicurazioni

non obbligatorie, i costi di un'automobile non destinata al­l'uso professionale

e le imposte non vanno aggiunti al minimo esistenziale. Quanto al costo

dell'asilo, esso rientra nel fabbisogno in denaro del figlio che lo frequenta,

non in quello del genitore. In definitiva solo il costo dell'alloggio

(interessi ipotecari) di fr. 227.– mensili può cumularsi al minimo di base

(fr. 675.– mensili) dell'appellante, per un totale di fr. 902.– mensili. E

dato il reddito di fr. 1433.– mensili (sopra, consid. 7), a lui rimane un

margine disponibile di fr. 531.– mensili (rispetto ai fr. 544.– mensili

accertati dal Pretore sulla scorta di quanto aveva ammesso il convenuto).

Suddiviso sui tre figli, ciò dà una spettanza di

fr. 177.– mensili per ognuno. Il risultato cui è giunto il Pretore

(fr. 180.– mensili) non ne è che un arrotondamento.

9.

Obietta l'appellante che al proprio

fabbisogno minimo va cumulato quello degli altri due figli e della moglie, il

cui lavoro a tempo parziale non garantisce un reddito tale da migliorare in

maniera significativa la situazione economica della famiglia. Per tacere della

circostanza tuttavia che la tesi si esaurisce in una mera asserzione, il

contributo alimentare per figli minorenni prevale a norma del nuovo art. 276a

cpv. 1 CC sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (e il

nuovo diritto si applica anche ai processi pendenti: art. 13cbis tit. fin. CC e 407b cpv.

1.

CPC). L'appellante è chiamato a devolvere il proprio margine disponibile, di

conseguenza, proporzionalmente in base al fabbisogno in denaro dei tre figli

minorenni, la cui posizione è prioritaria rispetto alle esigenze della moglie.

Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

10.

L'appellante

sembra asserire che E__________ può sopperire al fabbisogno in denaro del

figlio da sé sola, senza chiamarlo a contribuire finanziariamente. Come ha

ricordato il Pretore, non­dimeno, ogni genitore deve partecipare al mantenimento

del figlio secondo le proprie possibilità (art. 285 cpv. 1 CC), ovvero secondo

il rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con

richiami). Il fabbisogno in denaro di AO 1 sulla scorta della tabella correlata

alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si ispira

da quasi un trentennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), ammontava nel 2015 a fr.

1860.

– mensili. Nel fabbisogno previsto dalla tabella (fr. 1925.– mensili) andava

adattato infatti il costo dell'alloggio, sostituendo la stima della tabella

(fr. 365.– mensili) con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico del

genitore affidatario (fr. 1500.– mensili), e andava dedotto l'assegno familiare (fr. 200.– mensili: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam),

già compreso nel fabbisogno in denaro (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3).

Quanto

alla situazione di E__________, dal complemento istruttorio ordinato da questa

Camera emerge un reddito di fr. 4166.66 mensili netti (fr. 50 000.– annui, per un'attività lucrativa a tempo

pieno), a fronte di un fabbisogno minimo – nel 2015 – di fr. 2894.50 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio

fr. 1000.– già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro

di AO 1, premio della cassa malati fr. 519.10, assicurazione responsabilità

civile fr. 25.40), passato a fr. 2949.60 nel 2016 e a fr. 2960.50 nel 2016 (per

l'aumento del premio della cassa malati a fr. 574.20 e a fr. 585.10). L'interessata

fa valere anche altre voci di spesa, che però sono già comprese nel minimo esistenziale

del diritto esecutivo (televisione, telefono, internet, canone radiotelevisivo,

elettricità: tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF: FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995

pag. 141) oppure rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio (spese della

mensa, gite, sport e scuola). Dandosi in tal modo una disponibilità della madre

di fr. 1205.– mensili (arrotondati) e – per quanto detto al consid. 8 – del

convenuto di € 500.00, il contributo

alimentare di fr. 180.– mensili fissato dal Pretore si rivela del tutto

congruo, nel rispetto dell'uguaglianza di trattamento fra i tre figli dell'appellante

(DTF 137 III 59).

11.

Secondo

il nuovo art. 301a CPC la decisione che fissa contributi di mantenimento

deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore

e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo. Nel caso

in esame la decisione di questa Camera si limita a confermare la pronuncia del

Pretore. A futura memoria è opportuno accertare nondimeno che il contributo

alimentare di fr. 180.– mensili per AO 1, assegni familiari non compresi, è

fissato in base a un reddito di AP 1 di fr. 1433.– mensili (€ 1317.69) e a un fabbisogno minimo di fr. 889.–

mensili (consid. 2 e 8). Quanto a E__________,

il suo reddito risulta di fr. 4166.66 mensili per rapporto a un

fabbisogno minimo di fr. 2960.50 (consid. 10). Il fabbisogno in denaro di AO 1,

di fr. 1860.– mensili (consid. 10), risulta

pertanto scoperto nella misura di fr. 475.– mensili.

12.

L'appellante

contesta infine il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. Il Pretore ha

rifiutato di concedergli tale beneficio poiché la sola mancanza di liquidità

non rende verosimile uno stato d'indigenza e il richiedente non aveva documentato

la propria sostanza immobiliare, né il relativo valore, il carico ipotecario né

tanto meno la possibilità di gravare ulteriormente l'immobile (sentenza

impugnata, pag. 5). Confrontato a simile motivazione, l'appellante si limita a eccepire

che il modesto reddito da lui conseguito in Spagna non gli permette di far

fronte alle elevate spese processuali in Svizzera. Nulla adduce tuttavia in

merito alla rimproverata assenza di informazioni sulla sua situazione patrimoniale.

Carente una volta ancora di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC),

l'appello vede così la sua sorte segnata.

13.

Le

spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza del­l'appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Data la situazione economica verosimilmente difficile in cui

egli versa, si prescinde tuttavia – a titolo eccezionale – da ogni prelievo. La

richiesta di gratuito patrocinio non può per contro entrare in considerazione, valendo

al proposito quanto si è appena addotto per il mancato beneficio dinanzi al

Pretore (consid. 12). La rinuncia al prelievo di oneri processuali non esonera

l'appellante, per converso, dal versare ripetibili all'attore (art. 118 cpv. 3

CPC) per le osservazioni che quegli è stato invitato a formulare sulla

questione del­l'autorità parentale.

14.

Circa

la richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'attore nelle osservazioni

all'appello, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la

richiesta senza oggetto. Se non che, la situazione economica in cui si trova l'appellante

fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile (art. 122 cpv. 2 CPC). Ciò

giustifica sin d'ora il conferimento del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF

140.

III 170). L'indigenza del richiedente è – per quanto si è detto (consid. 11)

– pacifica e la sua resistenza all'appello appariva legittima (art. 117 CPC).

15.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione del­l'autorità parentale non

dipende da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in materia

civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità dei

Dispositivo

dispositivi sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per

questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante è respinta.

4. AO 1 è

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice

d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.

5. Notificazione

a:

avv.;

avv.;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella

(in estratto, consid. 14 con il dispositivo n. 4).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).