11.2015.118
Divorzio: provvedimenti cautelari: modifica della custodia del figlio
6 maggio 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.118
Lugano
6 maggio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2012.3382 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 agosto 2012 da
AP 1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 28 dicembre 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 18 dicembre 2015 nella causa DM.2015.281 (divorzio);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963), cittadino italiano,
e AP 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati a __________ (Varese) il 25
settembre 2010. A quel momento essi avevano già un figlio, P__________, nato a __________
il 25 settembre 2009. Nel marzo del 2011 i coniugi si sono stabiliti a __________
e il 3 agosto 2012 AP 1 ha postulato dinanzi al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, misure a protezione dell'unione coniugale. Alla prima
udienza del 3 settembre 2012 le parti si sono accordate sull'affidamento
cautelare di P__________ alla madre, sul diritto di visita del padre e sul
contributo alimentare che questi avrebbe versato per il figlio. A una successiva
udienza del 19 novembre 2012 il Pretore ha nominato a P__________ un
curatore educativo. In esito a un'udienza del 23 aprile 2013 i coniugi si sono
poi intesi nel senso che il figlio rimanesse cautelarmente affidato alla madre.
Essi hanno definito inoltre un calendario preciso in conformità del quale il
padre avrebbe esercitato il diritto di visita.
B. Su richiesta del Pretore,
l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, Settore famiglie e
minorenni, ha consegnato l'11 novembre 2013 un'indagine socio-ambientale sulla
situazione del figlio, proponendo una serie di provvedimenti che con decreto
cautelare del 6 dicembre 2013 il Pretore ha omologato e dichiarato immediatamente
esecutivi. Il 14 maggio 2014 si è tenuta davanti al Pretore una nuova udienza,
nel corso della quale i coniugi si sono impegnati ad applicare “alla lettera”
le istruzioni del curatore e quelle dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione,
accordandosi sul fatto che P__________ sarebbe rimasto “con la madre in settimana
e con il padre durante il week-end”, AO 1 impegnandosi a prendere il figlio il
venerdì all'asilo e a riportarlo all'asilo il lunedì mattina. Il Pretore ha
omologato l'accordo seduta stante.
C. Con “ordinanza” del 14
luglio 2015 il Pretore ha proposto ai coniugi di regolare l'assetto del figlio
a conclusione delle misure protettrici dell'unione coniugale confermando
l'affidamento di P__________ alla madre, disponendo che il ragazzo rimanesse
con quest'ultima “in settimana” e fosse preso in consegna dal padre il venerdì
sera fino al lunedì mattina, disciplinando il diritto di visita del convenuto
durante le vacanze estive, mantenendo la curatela educativa, invitando
l'Ufficio dell'aiuto e della protezione a continuare la vigilanza e ponendo a
carico di AO 1 un contributo alimentare per il figlio di fr. 500.– mensili
(assegni familiari non compresi), la madre assumendo da parte sua il premio
della cassa malati. AP 1 ha dichiarato il 29 luglio 2015 di accettare la
proposta. AO 1 ha comunicato il 19 agosto 2015 di respingerla, rivendicando
egli medesimo la custodia di P__________, prospettando alla moglie un diritto
di visita identico al suo e chiedendo per il figlio un contributo alimentare di
fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi).
D. Il 22 settembre 2015 ha
avuto luogo un incontro del Pretore con il curatore educativo e il responsabile
dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione. Il “verbale interno” del
colloquio attesta – fra l'altro – “l'opportunità di inserire i seguenti cambiamenti”:
1. P__________
è domiciliato presso il padre.
2. P__________
sta con il padre tutte le settimane, dal lunedì sera, dopo la scuola, fino al
giovedì mattina.
3. P__________
sta con la madre dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina (se la madre
lavora), rispettivamente fino al lunedì mattina (se la madre non lavora).
4. Gli
scambi intervengono durante il periodo scolastico, presso la scuola; quando non
c'è scuola, il padre va a prendere P__________ dalla madre e glie lo riporta al
termine della visita.
5. Le
vacanze scolastiche di Ognissanti, di Natale, di carnevale e Pasqua andranno
suddivise a metà tra i genitori.
6. Ciascun
genitore deve essere posto in condizione di disporre di un documento valido per
il figlio. Il padre rimane autorizzato a firmare unilateralmente ogni documento
necessario per ottenere, rispettivamente rinnovare i documenti del figlio, in
particolare passaporto e carta d'identità.
7. La
madre è tenuta a presentare i programmi di lavoro al curatore.
8. Il
curatore rimane autorizzato a raccogliere ogni informazione utile riguardante
il minore, interpellando in particolare i medici curanti e i docenti.
9. Il
curatore rimane sin d'ora autorizzato ad attivare il sostegno pedagogico per P__________.
10. Curatore
e Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione rimangono attivi con i
compiti già assegnati.
Le parti
non sono state convocate all'incontro e nemmeno hanno ricevuto il “verbale
interno”.
E. Statuendo in via cautelare
il 6 ottobre 2015, il Pretore ha decretato quanto segue:
1. Con
effetto da lunedì 11 gennaio 2016 P__________ è domiciliato presso il
padre.
2. Con
effetto da lunedì 11 gennaio 2016 P__________ sta con il padre tutte le
settimane, dal lunedì sera, dopo la scuola, fino al giovedì mattina. P__________
sta con la madre dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina (se la madre
lavora), rispettivamente fino al lunedì mattina (se la madre non lavora).
3. Con
effetto dall'11 gennaio 2016 ogni genitore è tenuto a garantire il mantenimento
del figlio nel tempo che passa con lui. Ogni contributo mensile a carico del
padre per il figlio è provvisoriamente annullato.
4. Con
effetto dall'11 gennaio 2016 gli scambi intervengono durante il periodo
scolastico, presso la scuola; quando non c'è scuola, il padre va a prendere P__________
dalla madre e glie lo riporta al termine della visita.
5. Con
effetto immediato le vacanze scolastiche di Ognissanti, di Natale, di carnevale
e Pasqua andranno suddivise a metà tra i genitori.
6. Con
effetto immediato ciascun genitore deve essere posto in condizione di
disporre di un documento valido per il figlio. Il padre rimane autorizzato a
firmare unilateralmente ogni documento necessario per ottenere, rispettivamente
rinnovare i documenti del figlio, in particolare passaporto e carta d'identità.
7. Con
effetto immediato la madre è tenuta a presentare i programmi di lavoro al
curatore.
8. Con
effetto immediato il curatore rimane autorizzato a raccogliere ogni
informazione utile riguardante il minore, interpellando in particolare i medici
curanti e i docenti.
9. Con
effetto immediato il curatore rimane sin d'ora autorizzato ad attivare il
sostegno pedagogico per P__________.
Contro tale
decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 ottobre 2015
che è stato dichiarato irricevibile l'11 novembre 2015 siccome diretto contro
una decisione superprovvisionale, emanata cioè senza contraddittorio previo (inc.
11.2015.90).
F. Frattanto, il 21 ottobre
2015, AP 1 ha promosso azione di divorzio, sollecitando in particolare l'affidamento
del figlio (riservato il più ampio diritto di visita paterno) o almeno, in caso
di disaccordo fra le parti, una disciplina delle relazioni personali secondo quanto
stabilito nel verbale d'udienza del 14 maggio 2014 a protezione dell'unione
coniugale (inc. DM.2015.281). Nell'ambito di tale causa il Pretore ha invitato
le parti il 20 novembre 2015 a esprimersi sul “verbale interno” del 22
settembre 2015. In un memoriale del 4 dicembre 2015 AP 1 ha dichiarato di
opporsi alla soluzione prospettata in quella sede, mentre il convenuto ha chiesto
del 3 dicembre 2015 di affidargli P__________ dalla domenica sera fino al
venerdì. Statuendo il 18 dicembre 2015, il Pretore ha emesso un decreto
cautelare con dispositivi testualmente identici a quelli del 6 ottobre
precedente. Entrambi i coniugi sono stati parzialmente ammessi al beneficio del
gratuito patrocinio, salvo dover versare ognuno una partecipazione di fr. 50.– alle
spese processuali.
G. Contro il decreto cautelare appena
citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 dicembre 2015 nel
quale chiede che – conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – il decreto
in questione sia annullato e sia “ripristinata la situazione fissata con
l'ordinanza 14 luglio 2015”. L'appello non è stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in
materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello, trattandosi
di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.
308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contese essendo unicamente
le relazioni personali tra i genitori e il figlio minorenne, senza valore
litigioso. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare impugnato
è stato notificato il 22 dicembre 2015. Introdotto il 28 dicembre 2015,
l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Una volta pendente la causa
di divorzio, la competenza per disciplinare l'assetto cautelare dei coniugi spetta
unicamente al giudice del divorzio. Il giudice a protezione dell'unione coniugale
resta competente solo per regolare la vita separata dei coniugi fino al momento in cui il giudice del divorzio statuisce
(RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c). Nella fattispecie il decreto cautelare
impugnato si iscrive già, di conseguenza, nella procedura di divorzio. Ora, nel
decreto in questione il Pretore ha accertato che la situazione del figlio è preoccupante
perché “P__________ rimane esposto in maniera inammissibile al litigio dei
genitori” e abbisogna di maggior protezione, le parti palesando per altro notevoli
carenze parentali. Le numerose segnalazioni di disagio, i vari rapporti
dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, le constatazioni del
curatore educativo, quelle emerse nel corso delle numerose udienze tenute e –
ha rilevato il Pretore – la sintesi di tutti gli elementi compendiati nel
verbale del 22 settembre 2015 impongono di modificare l'assetto provvisionale regolato
a suo tempo nella procedura a tutela dell'unione coniugale. A maggior ragione –
egli ha continuato – ove si pensi che i genitori si sono accontentati di
prendere posizione sul verbale del 22 settembre 2015 reiterando il loro punto
di vista. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che molte delle
difficoltà riscontrate si debbano “alla sistematica contestazione delle misure
adottate, rispettivamente dalla mancanza di qualsivoglia efficace
collaborazione [da parte dei genitori] con l'ampia rete già attivata a
protezione del minore”. Per rimediare a ciò egli ha reputato di intervenire cautelarmente
sull'assetto delle relazioni personali tra genitori e figlio, disciplinandole
come si è visto.
3. Nel citato verbale del 22
settembre 2015 contenente i motivi che hanno indotto il Pretore a emanare il
decreto cautelare impugnato figura testualmente quanto segue:
Il curatore
indica che ha incontrato la maestra, che manifesta preoccupazione perché (a)
le comunicazioni da e con la madre sono sempre difficoltose e (b) il
bambino ha gravi problemi di lateralizzazione (non si capisce se è mancino o
destro).
Si procede a un'ampia
discussione dalla quale emerge che:
– la
situazione è sempre critica;
– la
madre non collabora, crea continue e importanti difficoltà pratiche;
– c'è
un problema con i documenti: ogni genitore dovrebbe avere un documento, ma non
è così. La madre ha fatto problemi su problemi;
– la
madre parrebbe avere grosse difficoltà finanziarie;
– la
nonna materna è sempre qui, ma con rischio di espulsione. La nonna materna si
occupa del bambino quando la madre lavora;
– i
problemi più grossi si sono verificati con la madre. È stato così sia per l'UAP
(__________prima e poi __________), per il curatore, per l'assistente sociale di
__________ ecc.
– il
padre, per il momento, è il genitore che garantisce maggiore collaborazione con
la rete e stabilità;
– il
marito si è annunciato all'assistenza;
– la
moglie parrebbe avere attivato l'anticipo alimenti;
– pare
che il marito abbia iniziato a lavorare al 30% sempre nel settore dei
trasporti;
– la
madre trascura il bene del figlio, anteponendo la sua
- esempio: punti, lasciati più del necessario;
- esempio: non ha portato il figlio negli
ultimi giorni all'asilo;
- esempio: per ogni problema dice che è colpa
del padre (questo aspetto è rimarcato anche nel contesto scolastico);
- esempio: ha macchinato/costruito le vacanze
solo per cercare di impedire al padre di stare due settimane con il figlio;
- esempio: ha fatto fare il viaggio al figlio
in Germania di notte perché lei non ha permesso di togliere i punti in tempo;
– l'assetto
attuale non è più indicato. La madre quando non lavora non ha mai il figlio con
sé;
– sotto
il profilo scolastico il padre è un po' più umile, non dà sistematicamente per
scontato che siano gli altri a sbagliare;
– un
affidamento a terzi è prematuro. Prima bisogna valutare l'opzione padre;
– i
percorsi SPS di entrambi sono stati praticamente subito interrotti;
– presso
la scuola sarebbe importante inserire P__________ al sostegno pedagogico, ciò
di cui si sta occupandoli curatore;
– già
adesso P__________ sta diverso tempo con il padre;
– sarebbe
importante dare una scossa;
– il
bambino è sofferente. Non parrebbe avere deficit particolari, ma deve investire
moltissima energia perché esposto continuativamente al conflitto;
– le
necessità di cui al mail 15 luglio 2015 al curatore (informazione turni e
informazioni mediche) sono confermate e urgenti;
– è
importante che P__________ stia più con il padre, specialmente durante il periodo
scolastico.
Si
concorda sull'opportunità di inserire i seguenti cambiamenti:
(seguono
le misure sopra riprodotte alla lett. D).
4. Nell'appello AP 1 riconosce
di non avere un buon rapporto con il curatore educativo del figlio, ma fa
valere di non avere mai esposto P__________ ad alcun rischio. Essa contesta di
non avere dato a AO 1 certe dosi di antibiotici da somministrare al ragazzo e
asserisce di essere stata “molto attenta” nel rispettare il periodo di
guarigione quando a P__________ sono stati praticati taluni punti di sutura,
denotando forse apprensione, ma dimostrandosi premurosa e amorevole. Sta di
fatto che, così argomentando, l'appellante non revoca in dubbio di avere
tardato nel far togliere i punti di sutura al figlio né di avere “fatto fare il
viaggio al figlio in Germania di notte”, non avendogli “permesso di togliere i
punti in tempo”. Inconcludente, al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
5. Ribadisce l'appellante di
avere sempre prestato le dovute attenzioni al figlio, accompagnato al pronto
soccorso “per visite che si sono sempre rivelate adeguate”, mentre negligente
risulterebbe il padre, che le ha riconsegnato più volte il ragazzo con
affezioni alla salute (eritremia ai glutei, cefalee, punture di insetti, uretrite
batterica). Simili rimproveri non trovano però alcun riscontro agli atti, né
l'interessata indica un solo elemento dell'incarto che le renda verosimili. Una
volta ancora l'appello manca perciò di consistenza.
6. L'attrice nega di avere
creato problemi per quanto attiene al rilascio di documenti d'identità del
figlio, dichiarandosi “ben disponibile” a che entrambi i coniugi posseggano
titoli di viaggio validi e aggiornati. Lo stesso AO 1 tuttavia – essa adduce –
non si è presentato il 29 luglio 2015 allo sportello del Comune di __________
per ottenere le carte. Che poi P__________ rimanga in compagnia della nonna
materna – allega l'interessata – “non può essere inteso come un aspetto
negativo e di inadempienza”. Il primo assunto si esaurisce in una
recriminazione, l'appellante medesima non discutendo che ogni genitore debba
“essere posto in condizione di disporre di un documento valido per il figlio”
né che AO 1 debba poter “firmare unilateralmente ogni documento necessario per
ottenere, rispettivamente rinnovare i documenti del figlio, in particolare
passaporto e carta d'identità”, come ha deciso il Pretore. Quanto al fatto che
P__________ rimanga in compagnia della nonna quando la madre è al lavoro, il
Pretore non ha deplorato la circostanza in sé. Ha semplicemente ritenuto più
opportuno che in simili frangenti il figlio stia con il padre. Perché ciò non
dovrebbe essere condivisibile l'appellante non spiega. Al proposito l'appello
risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art.
311 cpv. 1 CPC).
7. L'appellante censura la
custodia cautelare a metà fra ogni genitore fissata dal primo giudice,
obiettando che in virtù del decreto impugnato il figlio dovrebbe sì rimanere con
lei dal giovedì a mezzogiorno fino al lunedì mattina, ma che quel lasso di
tempo si riduce drasticamente quando essa lavora durante il fine settimana,
poiché in tal caso il figlio deve tornare dal padre già il sabato mattina. La
critica non è destituita di pertinenza, ma non è suffragata da alcun fatto
concreto. Quante volte l'appellante lavori il sabato e la domenica non è dato
di sapere. Proprio per tale ragione, del resto, il Pretore ha decretato che con
effetto immediato AP 1 sia tenuta a sottoporre i suoi programmi di lavoro al
curatore educativo del figlio (dispositivo n. 7). Dovesse risultare che la
nuova regolamentazione cautelare la penalizza a detrimento del bene del figlio,
la disciplina della custodia potrà sempre essere modificata.
8. Infine l'appellante si
duole che non si sia considerata “la mancata attenzione e sorveglianza da parte
del padre durante i periodi che P__________ ha trascorso con lui”, AO 1 essendo
incapace di “prestare il dovuto controllo e assistenza al figlio”. Si tratta di
doglianze tanto generiche quanto prive di qualsiasi conforto istruttorio. Né il
bene del figlio si commisura alle accuse che un coniuge muove all'altro, alimentando
il conflitto tra genitori. Al riguardo l'appello non merita invero ulteriore
disamina.
9. Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di ripetibili a AO 1, il quale non è stato chiamato a
formulare osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata
dall'appellante non può essere accolta, giacché il ricorso appariva manifestamente
destituito fin dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC),
tanto da non essere stato comunicato alla controparte. Delle condizioni
economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante si tiene conto,
in ogni modo, moderando la tassa di giustizia.
10. Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le
decisioni sulla custodia parentale e sulle relazioni personali con il figlio
sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di
valore. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura
incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51
cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare
impugnato è confermato.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).