11.2015.12
Esame dei presupposti processuali da parte dell'autorità di conciliazione
3 aprile 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.12
Lugano,
3 aprile 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CM.2014.641 (tentativo di conciliazione) del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 7 ottobre 2014 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 13 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
il 5 febbraio 2015 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 maggio 2014 AO 1,
patrocinata dall'avv. PA 2, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, un tentativo di conciliazione in rappresentanza dei figli
maggiorenni T__________, D__________ e S__________ (nati il 1° settembre
1995) per convenire in giudizio l'ex marito AP 1 e obbligarlo a versare per i figli contributi alimentari indicizzati
dopo la maggiore età compresi tra fr. 2420.–
e fr. 2475.– mensili ciascuno. L'udienza di conciliazione non ha avuto
luogo perché il 15 maggio 2014 i figli hanno scritto al Pretore di non voler
promuovere causa contro il padre. Visto ciò, con decisione del 3 settembre 2014
il Pretore ha dichiarato l'istanza di conciliazione irricevibile (inc.
CM.2014.270).
B. Il 7 ottobre 2014 AO 1,
sempre patrocinata dall'avv. PA 2, ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, un nuovo tentativo di conciliazione per convenire in
giudizio l'ex marito AP 1 e obbligarlo a versarle gli assegni familiari da lui
percepiti fino alla maggiore età dei figli e a corrisponderle l'adeguamento al
rincaro del contributo alimentare per i figli intervenuto dal gennaio del 2008
fino alla maggiore età, con rigetto provvisorio dell'opposizione da lui sollevata
a un precetto esecutivo notificatogli per complessivi fr. 46 818.– con interessi. Il Segretario assessore ha
citato le parti all'udienza di conciliazione del 14 novembre 2015.
C. AP
1 ha inoltrato al Pretore il 21 ottobre 2014 un' “istanza nelle more
istruttorie” per ottenere che, sospesa la procedura di conciliazione, fosse
vietato all'avv. PA 2 di patrocinare AO 1 nelle pretese in questione e fosse
accertata la nullità della richiesta di conciliazione introdotta il 7 ottobre
2014. Invitata a formulare osservazioni scritte, AO 1 ha proposto il 4 novembre
2014 di respingere l'istanza. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2015, il
Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a
carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata
AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2015 in cui
chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la decisione del Pretore sia
annullata e gli atti ritornati a quest'ultimo per nuovo giudizio, rispettivamente
che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di accogliere la sua “istanza
nelle more istruttorie”. Con osservazioni del 18 marzo 2015 AO 1 propone di
respingere l'appello.
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino l'autorità
di conciliazione in tutte le cause che non competono al Giudice di pace è il
Segretario assessore, “riservate le competenze delle autorità di conciliazione
in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi” (art. 3 cpv. 1 LACPC [RL
3.3.2.1] e 35 cpv. 2 lett. a LOG). Il Pretore e il Pretore aggiunto eseguono i
tentativi di conciliazione in caso di impedimento del Segretario assessore “o qualora lo esiga il buon funzionamento della
Pretura” (art. 3 cpv. 2 LACPC).
2. Le decisioni prese dalle
autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con appello o reclamo
(art. 308 e 319 CPC), come con reclamo sono impugnabili – dandosi il caso – eventuali
disposizioni ordinatorie processuali (sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013
del 7 novembre 2013 consid. 3 e 4 con richiami, non pubblicati in DTF 139 III 478).
Nella fattispecie la sentenza del Pretore non è finale, ma è pur sempre
incidentale nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, poiché un diverso
giudizio di questa Camera potrebbe mettere termine senza indugio alla procedura
di conciliazione. È dunque impugnabile immediatamente (art. 237 cpv. 2 CPC). Il
valore litigioso di fr. 10 000.– è inoltre
raggiunto (art. 308 cpv. 2 CPC). Presentato entro 30 giorni dalla notifica
della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello in esame è
ricevibile.
3. L'appellante chiede di
richiamare dalla Commissione degli avvocati il carteggio relativo a una
decisione emessa il 18 dicembre 2014 riguardo all'operato dell'avv. PA 2, di disporre
l'interrogatorio delle parti e di sentire come testimone lo stesso avvocato PA
2. Ora, a prescindere dal fatto che nuovi mezzi di prova sono ricevibili in
appello solo ove non fosse possibile addurli dinanzi al Pretore nemmeno con la
diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 lett. b CPC), ciò che l'interessato non pretende, i mezzi istruttori
offerti non sono in concreto di alcuna utilità per il giudizio, come si vedrà
oltre. In condizioni del genere giova procedere senza indugio alla trattazione
dell'appello.
4. Nella decisione impugnata
il Pretore ha ricordato che il patrocinatore dell'istante, di cui AP 1
contestava la capacità di stare in giudizio, è regolarmente abilitato alla
rappresentanza professionale (art. 68 cpv. 2 CPC). E la Commissione di disciplina degli avvocati, cui lo stesso AP 1 aveva denunciato il 15 ottobre
2014 l'operato del legale per avere prima patrocinato i figli maggiorenni e poi
l'ex moglie, ha deciso il 18 dicembre 2014 di non dar seguito alla segnalazione.
Per di più – ha continuato il Pretore – non è dato a divedere come l'avvocato PA
2 abbia potuto mancare ai suoi doveri di diligenza assumendo il patrocinio di AO
1. Che in precedenza egli abbia patrocinato i figli non è un fatto inusuale
nelle controversie del diritto di famiglia. Di ciò poi si sarebbero potuti
dolere tutt'al più i figli o, al limite, la madre, ma sicuramente non il
convenuto. Onde, in definitiva, il rigetto dell'“istanza nelle more
istruttorie”.
5. L'appellante censura
anzitutto una violazione del suo diritto d'essere sentito e una carente
motivazione della sentenza impugnata, lamentando di non essersi potuto esprimere
sulla decisione presa della Commissione di disciplina degli avvocati e di ignorarne
il contenuto. Al legale della controparte egli rimprovera altresì – in sintesi
– di non dimostrare alcuna indipendenza nei confronti della propria assistita, di
versare in un conflitto d'interessi patrocinando AO 1 nell'incasso di
prestazioni che competono ai figli, come pure di avere disatteso i suoi doveri
di fedeltà e segretezza rappresentando prima i figli maggiorenni e poi la
madre. Il mandato tra AO 1 e l'avv. PA 2 sarebbe quindi viziato, sicché al legale
difetta – egli soggiunge – la capacità di tutelare gli interessi della cliente.
Ne discende, a suo avviso, la nullità della richiesta di conciliazione.
6. La capacità di rappresentanza
del patrocinatore è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC). E
l'autorità di conciliazione verifica i presupposti processuali d'ufficio, alla
stessa stregua del giudice (art. 60 CPC per analogia), anche se ciò le è
possibile solo in base ai documenti prodotti ed – eventualmente – a un'ispezione
oculare (art. 203 cpv. 2 CPC; Zingg
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 24 segg. ad art. 60; per una
rassegna di dottrina e giurisprudenza: Müller,
Prüfung der Prozessvoraussetzungen durch Schlichtungsbehörden, in: AJP/PJA
22/2013 pag. 69 segg.). Ciò non significa tuttavia che, sorgendo dubbi o contestazioni
su un presupposto processuale, l'autorità di conciliazione debba statuire al riguardo.
Intanto la procedura di conciliazione è orale (come quella che presiede all'emanazione
di sentenze in controversie patrimoniali fino a
fr. 2000.–: art. 212 cpv. 2 CPC). Se il convenuto fa valere la mancanza di un
presupposto processuale, di conseguenza, l'autorità di conciliazione non fissa
termini alla parte attrice – come nella fattispecie – per formulare
osservazioni scritte. Tanto meno sospende la procedura, come in concreto ha
deciso il Pretore quando ha invitato il 22 ottobre 2014 l'attrice a esprimersi
per scritto. Essa convoca senza indugio le parti all'udienza di conciliazione.
7. Ove all'udienza di
conciliazione ravvisi una chiara ed evidente mancanza del presupposto
processuale, l'autorità dichiarerà
l'istanza di conciliazione irricevibile.
Tale decisione sarà impugnabile all'autorità superiore con appello o reclamo (Zingg, op. cit., n. 32 ad art. 60 CPC),
come le decisioni con cui un'autorità di conciliazione statuisce – ad esempio –
su una domanda di sospensione della procedura (DTF 138 III 705) o su una
domanda di restituzione del termine (DTF 139 III 478) oppure decreti lo
stralcio di un'istanza di conciliazione dal ruolo (sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013 del
3 settembre 2013, consid. 2.2.2.2). Per contro, qualora non riscontrasse
una chiara ed evidente carenza del presupposto processuale, l'autorità non emanerà
una decisione sull'esistenza del presupposto in questione (come ha fatto il
Pretore nel caso specifico), ma esperirà senza indugio il tentativo di
conciliazione. Accertandone la decadenza infruttuosa (foss'anche perché il
convenuto insiste nel contestare il presupposto processuale), essa rilascerà
alla parte attrice l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 e 2 CPC). Tale
autorizzazione non potrà formare oggetto di alcun rimedio giuridico (DTF 140
III 227). Al momento in cui la parte attrice promuoverà causa davanti al
giudice competente (nei tre mesi previsti dall'art. 209 cpv. 3 CPC), nondimeno,
il convenuto potrà contestare dinanzi a quel giudice la validità dell'autorizzazione
ad agire (DTF 140 III 227).
8. Se ne conclude che nella
fattispecie la decisione impugnata dev'essere annullata, sia perché l'autorità
di conciliazione deve ancora convocare le parti all'udienza, sia perché anche
in esito all'udienza l'autorità di conciliazione non deve giudicare alcunché,
salvo eventualmente dichiarare l'istanza di conciliazione irricevibile nel caso
in cui riscontrasse un evidente e chiaro difetto del presupposto processuale.
L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto inoltre la richiesta di
effetto sospensivo contenuta nell'appello.
9. Quanto alle spese
dell'attuale giudizio, il convenuto vede di per sé accogliere l'appello,
giacché la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati alla Pretura
perché indica l'udienza di conciliazione, ma ottiene un risultato contrario rispetto
a quello auspicato. AO 1, da parte sua, ha proposto a torto di respingere l'appello,
difendendo la procedura irrita adottata dal Pretore. In condizioni del genere
si giustifica di suddividere equitativamente gli oneri a metà (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC) e di compensare le ripetibili. Sulle spese della conciliazione
l'autorità statuirà nuovamente in esito all'udienza.
10. Circa i rimedi giuridici
dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.
2).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel senso
che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, perché convochi le parti all'udienza di
conciliazione.
2. Le spese processuali di fr. 500.–,
da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).