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Decisione

11.2015.13

Esame della capacità processuale da parte del giudice dell'esecuzione

3 aprile 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi doveri di fedeltà e

segretezza rappresentando prima i figli maggiorenni e poi la madre. Il mandato

tra CO 1 e l'avv. PA 2 sarebbe quindi viziato, sicché al legale difetta –

egli soggiunge – la capacità di tutelare gli interessi della cliente. Ne

discende, a suo avviso, la nullità della domanda di esecuzione.

5. La capacità di

rappresentanza del patrocinatore è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2

lett. c CPC) e i presupposti processuali vanno verificati d'ufficio anche in

una procedura sommaria (Güngerich in:

Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 3 ad art. 253). Ciò non toglie che la sommarietà

del rito debba indurre a evitare tutto quanto non sia indispensabile e possa rallentare

il corso del processo (basti pensare alle limitazioni che l'art. 254 CPC pone

al diritto alla prova). Adito con una domanda di esecuzione, il giudice è libero

così di decidere, nel segno della speditezza, se invitare il convenuto a

esprimersi entro “breve termine” per scritto oppure oralmente a un'udienza (Kellerhals in: Berner Kom­mentar, op.

cit., n. 5 ad art. 341 CPC). In concreto il Pretore ha fatto il contrario: non

solo ha fissato un termine di 20 giorni (che non può considerarsi “breve”) a RE

1 per formulare osservazioni scritte alla domanda di esecuzione, ma una volta

ricevuta la di lui “istan­za nelle more istruttorie” ha – invece di

indire l'udienza, risolvendo con una decisione unica l'ordine e il merito – sospeso

la procedura (decreto del 22 ottobre 2014) e statuito incidentalmente sul solo presupposto

processuale, aprendo in tal modo una via di ricorso separata. Ciò non è conforme

all'indole di una procedura sommaria. Sta di fatto che la decisione incidentale

è stata presa e che annullarla significherebbe dilazionare ancor più la

decisione finale. Conviene perciò vagliare il reclamo senza indugio.

6. L'interessato censura

anzitutto – come detto – una violazione del suo diritto d'essere sentito e una

carente motivazione della sentenza impugnata, lamentando di non essersi potuto

esprimere sulla decisione presa della Commissione di disciplina degli avvocati

e di ignorar­ne il contenuto. Non a torto, giacché nella sentenza impugnata il

Pretore dichiara di “fare propria” la decisione della Commissione di

disciplina, che non ha ravvisato alcuna violazione dell'art. 12 lett. a, b e c

LLCA né dell'art. 16 LAvv né degli art. 11, 12 e 13 del Codice svizzero di deontologia

e sorveglianza sugli avvocati, ma non ne riassume le motivazioni neppure a

grandi linee. Posto ciò, dalla decisione emanata dalla Commissione di disciplina

degli avvocati in concreto si può anche prescindere. Il Pretore ha soggiunto

infatti per quali ragioni – a mente sua, e non secondo la Commissione di

disciplina – non soccorrono gli estremi per negare la capacità proces­suale al

patrocinatore dell'attrice. E la spiegazione propria addotta dal Pretore è senz'altro

Considerandi

idonea a sorreggere, da sé sola, la sentenza impugnata. Diretta contro un'opinione

del primo giudice dispensabile ai fini del giudizio, la censura del reclamante

cade dunque nel vuoto.

7.

Quanto alle altre critiche

del convenuto, esse poggiano su un convincimento fallace. RE 1 reputa invero

che il patrocinio conferito da CO 1 all'avv. PA 2 sia inefficace (memoriale,

pag. 13 in alto) perché il legale non denota alcuna indipendenza nei confronti

della propria assistita, versa in un conflitto d'interessi patrocinando

l'attrice nell'incasso di prestazioni che competono ai figli e infrange i suoi

doveri di fedeltà e segretezza rappresentando prima i figli e poi la madre. Se

non che, agisse pure in tal modo, un avvocato si esporrebbe al rischio di

sanzioni disciplinari, per tacere di eventuali azioni civili e di possibili conseguenze

penali promosse da terzi che si ritengano lesi dal suo comportamento, ma il mandato

a lui conferito rimane valido e gli atti di patrocinio da lui compiuti continuano

a vincolare il cliente. Anche nelle condizioni descritte egli conserva perciò

la capacità di rappresentanza, ovvero la legittimazione a procedere, e invano

la controparte contesterebbe – come nella fattispecie – l'esistenza di un

presupposto processuale. Già di primo acchito il reclamo dimostra così la sua

inconsistenza.

8.

Si aggiunga, ad ogni buon

conto, che l'interessato argomenta fuori luogo quando asserisce che il legale

dell'attrice si presterebbe a riscuotere prestazioni spettanti ai figli. In

tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale

è abilitato difatti a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni,

facendo valere personalmente tali diritti in giudizio o in via esecutiva (DTF

136.

III 365). Contributi alimentari residui e assegni familiari relativi al

periodo in cui i figli non erano ancora maggiorenni vanno incassati perciò – se

dovuti – dall'attrice, non dai figli. Né l'interessato pretende per avventura che,

patrocinando i figli in un primo tempo (fino al 15 maggio 2014, quando costoro

hanno scritto al Pretore di non voler intentare causa contro il padre per

ottenere contributi alimentari dopo la maggiore età), l'avvocato PA 2 sia

venuto a conoscenza di informazioni o sia giunto in possesso di dati personali

o economici usati a detrimento del convenuto nella domanda di esecuzione, la

quale verte per altro su una pattuizione fra coniugi intervenuta già al momento

del divorzio. Ne segue che, priva di fondamento (e inutilmente prolissa),

l'impugnazione si rivela manifestamente destinata all'insuccesso.

9.

L'emanazione dell'attuale

giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo formulata da RE

1.

nel memoriale.

10.

Le spese della decisione

odierna seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che

ha presentato osservazioni al ricorso, ha diritto a un'equa indennità per

ripetibili.

11.

Circa i rimedi giuridici

dati sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove si pensi che

l'amministrazione dello stabile a __________ fruttava all'attrice fino a fr. 24 000.– annui e ch'essa può rivendicarne l'esercizio

fino al settembre del 2018 (sopra, lett. A).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo, l'appello

è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).