11.2015.15
Misure cautelari relative all'affidamento del figlio in un'azione di modifica dell'azione di divorzio
8 settembre 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.15
Lugano
8 settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2014.272 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 luglio 2014 da
AO 1
(patrocinato
dagli avvocati PA 2 e PA 3)
contro
AP
1 (Tennessee, USA)
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
e
PI 1,
(patrocinato
dall'avv. PA 4),
giudicando sull'appello
del 19 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 6 febbraio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 novembre
2008 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra PI 1 (1972) e AP 1 (1978), cittadina statunitense, omologando una
convenzione in cui i coniugi prevedevano – fra l'altro – l'affidamento del figlio
AO 1 (2002) alla madre e regolavano il diritto di visita del padre, quest'ultimo
impegnandosi a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 800.–
mensili indicizzati fino al 12° compleanno e di fr. 850.– mensili indicizzati
fino alla maggiore età (clausole n. 3 e 4). Tale sentenza è passata in
giudicato. Il 3 aprile 2009 AP 1 ha sposato __________ (1984), cittadino italiano,
dal quale aveva avuto una figlia, A__________, il 16 aprile 2008, prima del
divorzio. Nel maggio del 2009 essa ha comunicato a PI 1 l'intenzione di stabilirsi
definitivamente in California insieme con il marito, AO 1 e A__________.
B. PI 1, allora domiciliato a __________,
si è rivolto il 18 giugno 2009 al Pretore del Distretto di Blenio perché
modificasse la sentenza di divorzio e gli affidasse AO 1, sopprimendo il
contributo di mantenimento a suo carico e disciplinando il diritto di visita
della madre, in subordine perché regolasse altrimenti il proprio diritto di
visita e sopprimesse (o riducesse) il contributo alimentare. Con decreto
cautelare del 16 dicembre 2009 il Pretore ha rifiutato di modificare l'affidamento
di AO 1. Nell'ambito di una nuova procedura cautelare promossa dalla madre, a
un'udienza del 13 gennaio 2010 i genitori hanno convenuto che il figlio sarebbe
stato affidato al padre dal 15 gennaio 2010, il contributo alimentare sarebbe
stato soppresso e alla madre sarebbe stato garantito “il più ampio diritto di
visita, da concordarsi tra le parti e da esercitarsi durante le ferie scolastiche”.
Dal 15 gennaio 2010 AO 1 è stato così
affidato al padre (decreto cautelare del 12 marzo 2010), trasferitosi
a __________ nelle vicinanze dei nonni paterni, mentre AP 1 si è stabilita con
il marito e la secondogenita a __________ (California), un centinaio di
chilometri a nord-ovest di __________.
C. Con sentenza del 26 aprile
2012 il Pretore ha accolto la petizione di PI 1 nella misura in cui tendeva
alla modifica del diritto di visita del padre, partitamente regolato, e alla
riduzione (a fr. 500.– mensili indicizzati) del contributo alimentare a
carico di lui. Egli ha respinto invece la richiesta di affidamento di AO 1 all'attore
e ha autorizzato AP 1 a portare il figlio in California. Un appello presentato
da PI 1 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 16 gennaio 2014 da
questa Camera, che ha autorizzato la madre a trasferire il figlio a __________,
ma solo dal 1° luglio 2014, terminato l'anno scolastico, e ha stabilito un obbligo
di mantenimento a carico del padre dopo di allora, affidando il figlio a PI 1 sino
a quel momento e regolando le relazioni con la madre nel modo convenuto dalle parti all'udienza in Pretura del 13 gennaio
2010 (inc. 11.2012.57). Due ricorsi in materia civile introdotti l'uno
da PI 1 e l'altro da AO 1 sono stati respinti in quanto ammissibili con sentenza
5A_169/2014 e 5A_170/2014 del 14 luglio 2014 dal Tribunale federale, che ha autorizzato
AP 1 a trasferire immediatamente il figlio in California.
D. Tre giorni dopo la sentenza
del Tribunale federale, il 17 luglio 2014, AO 1 ha adito il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previo conferimento del gratuito
patrocinio – la modifica (già in via cautelare) della sentenza di divorzio dei
genitori, nel senso di essere affidato al padre con esercizio esclusivo dell'autorità
parentale (riservato l'obbligo di interpellare la madre in caso di decisioni
importanti), di regolare il diritto di visita materno (quattro settimane
durante le vacanze scolastiche estive e dieci giorni durante quelle natalizie
in alternativa con quelle pasquali) e di esonerare la madre da contributi
alimentari, salvo mettere a carico di lei i costi per l'esercizio del diritto
di visita e il mantenimento durante tali periodi. Con decreto emesso inaudita
parte il 18 luglio 2014 il Pretore ha affidato AO 1 al padre, trattenendo in deposito
Fatti
i passaporti svizzero e statunitense del minorenne.
E. All'udienza del 4 settembre
2014, indetta per la discussione cautelare e per un tentativo di conciliazione (cui
AP 1 non è potuta comparire personalmente), le parti hanno constatato l'impossibilità
di comporre la lite nelle vie amichevoli e hanno proceduto al contraddittorio. AO
1 ha confermato la propria azione, cui PI 1 ha aderito, mentre AP 1 ha proposto
di respingerla. Con replica e duplica orali le parti hanno ribadito i loro
punti di vista, i convenuti postulando inoltre il beneficio del gratuito
patrocinio. Il 27 ottobre 2014, trovandosi AP 1 in Svizzera, si è tenuta un'udienza
per l'audizione dei genitori e per un nuovo tentativo di conciliazione, che è
decaduto infruttuoso.
F. L'istruttoria cautelare,
nel cui ambito il Pretore ha proceduto all'ascolto di AO 1, è stata chiusa il
21 novembre 2014 e alle parti è stato assegnato un termine per presentare conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 9 dicembre 2014 AO 1 ha reiterato le proprie
domande, segnalando fra l'altro che la madre si era trasferita nel frattempo dalla
California al Tennessee. Con allegato di quello stesso giorno PI 1 ha confermato
di aderire all'azione del figlio, tranne per quanto riguardava il diritto di
visita della madre, sollecitando garanzie “sull'effettiva possibilità di
rientro di AO 1 dopo i soggiorni” e l'emanazione di una decisione sull'autorità
parentale. AP 1 ha proposto una volta ancora, il 9 dicembre 2014, di respingere
l'azione. Un'istanza di lei tendente a trascorrere le vacanze di Natale con il
figlio negli Stati Uniti è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del
19 dicembre 2014 (inc. CA.2014.491). Frattanto i genitori hanno inoltrato i
memoriali di risposta nella causa di merito (inc. DM.2014.204). PI 1 ha chiesto il 15 dicembre 2014 di
accogliere la petizione, mentre il giorno stesso AP 1 ha proposto di respingerla.
AO 1 ha replicato il 3 febbraio 2015, ribadendo la propria azione.
G. Con decreto cautelare del 6
febbraio 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, nel senso
che ha affidato provvisoriamente il figlio al padre, cui ha attribuito l'autorità
parentale (con obbligo per quest'ultimo di consultare preventivamente la madre per
le decisioni importanti), ha disciplinato il diritto di visita della madre
(almeno quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive e dieci giorni
durante quelle natalizie in alternativa con quelle pasquali), subordinandone l'esercizio
fuori dalla Svizzera alla prestazione di adeguate garanzie sull'effettivo
rientro del figlio, e ha esonerato AP 1 da ogni contributo di mantenimento per
il ragazzo, salvo porre a carico di lei i costi per l'esercizio del diritto di
visita e il mantenimento del figlio durante tali periodi. La decisione sulle
spese giudiziarie è stata rinviata alla sentenza di merito.
H. Contro il decreto predetto AP
1 è insorta il 19 febbraio 2015 a questa Camera per ottenere che –
conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – il decreto medesimo sia
riformato nel senso di affidare AO 1 al padre solo fino al 19 giugno 2015
e di affidarlo dopo di allora a lei con l'esercizio esclusivo dell'autorità
parentale e la possibilità di trasferirlo negli Stati Uniti. Invitati a esprimersi
sull'esercizio del diritto di visita materno fuori della Svizzera, con
osservazioni del 30 giugno 2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Analoga
conclusione ha formulato PI 1 il 6 luglio 2015. Entrambi hanno postulato
contestualmente il beneficio del gratuito patrocinio.
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di sentenze di
divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola
il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi
unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.5 del 3
aprile 2015, consid. 1 con riferimenti). Decreti cautelari emanati nell'ambito
di simili azioni sono retti – come di norma – dalla procedura sommaria (art.
248.
lett. d CPC) e sono appellabili entro 10
giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre
che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.
308.
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, litigiosi
essendo l'affidamento del figlio, l'attribuzione dell'autorità parentale e le
modalità legate all'esercizio del diritto di visita. La sentenza del Pretore è
stata notificata inoltre al patrocinatore della convenuta lunedì
9.
febbraio 2015 (tracciamento degli
invii n. __________). Introdotto il 19 febbraio 2015, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Con le osservazioni
all'appello AO 1 produce una lettera inviata dal proprio legale al Pretore il
29.
ottobre 2014, il verbale di un'udienza tenutasi il 27 ottobre 2014 e il
testo, scaricato da internet, di un appello diffuso online dalla madre. Tali
documenti figurano già nell'incarto di merito (DM.2014.204) e in quello cautelare
(CA.2014.272). Si rivelano dunque superflui. PI 1 chiede a sua volta di
richiamare l'incarto di merito (DM.2014.204) e quello cautelare relativo
all'esercizio del diritto di visita durante le vacanze natalizie del 2014
(CA.2014.491). L'incarto di merito è già stato trasmesso d'ufficio dalla
Pretura e questa Camera ha provveduto essa medesima a richiamare quello cautelare.
Anche tali richieste sono perciò superate.
3.
Nel decreto impugnato il Pretore,
accertata la propria competenza per territorio e l'applicabilità della legge
svizzera, ha ritenuto che respingere in concreto l'istanza cautelare “comporterebbe
un cambiamento di domicilio del minore pressoché immediato con la conseguente
perdita di competenza delle autorità svizzere, pregiudicando inammissibilmente
la procedura di merito”. Ciò sarebbe inopportuno, tali autorità avendo già
trattato ripetutamente il caso e potendo far capo per l'istruttoria a specialisti
che seguono AO 1 da tempo. Secondo il Pretore il provvedimento cautelare si
giustifica altresì per ragioni di tempo, dovendosi evitare nell'interesse del
figlio un trasferimento a metà dell'anno scolastico. A mente sua poi l'affidamento
provvisorio al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale appare
adeguato sotto il profilo della proporzionalità, il ragazzo essendo nato e cresciuto
nel Ticino, dove vive con PI 1 dal 15 gennaio 2010, dove è ben integrato e
può dedicarsi alla passione del calcio, mentre ha ormai scarsi contatti con la
madre, di cui tutto si ignora sul nuovo luogo di residenza e sulla scuola che il
ragazzo frequenterebbe nel Tennessee. Per tacere del fatto – ha soggiunto il
Pretore – che AO 1 non sarebbe adeguatamente preparato a livello psicologico
per affrontare simile cambiamento. In definitiva il primo giudice ha ritenuto
la soluzione adottata a titolo cautelare come quella che meglio tutela il bene
del figlio. Quanto al diritto di visita materno, egli ha deciso che gli
incontri potranno avvenire fuori della Svizzera solo se la madre presterà
adeguate garanzie sulle effettive possibilità di rientro del figlio, non senza
esonerare la convenuta da ogni contributo di mantenimento, salvo porre a carico
di lei i costi per l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento di AO 1
in tali periodi.
4.
L'appellante ribadisce che
l'azione promossa dal figlio si fonda su fatti e argomenti già accertati e
valutati nella precedente causa promossa dal padre, come la buona integrazione del
ragazzo nel Ticino, le numerose amicizie di lui e la passione amatoriale per il
calcio. La procedura avrebbe quindi come unico scopo quello di procrastinare
abusivamente la partenza di AO 1. Già per tali ragioni – essa adduce – la
decisione del Pretore andrebbe annullata (memoriale, pag. 2 a 6). Né il decreto impugnato si giustifica, a suo parere, per evitare che le autorità svizzere perdano
la loro competenza, gli Stati Uniti disponendo pur sempre di un sistema
giudiziario serio e affidabile. Senza dimenticare – essa prosegue – che non
meno di un anno prima gli stessi tribunali svizzeri hanno ritenuto opportuno in
tutti e tre i gradi di giurisdizione lasciare AO 1 a lei, nonostante la
residenza in America, proprio tenendo conto dei pareri degli esperti che seguono
il figlio da anni (memoriale, pag. 7 seg.).
Avesse voluto rispettare il
precetto della proporzionalità – continua l'appellante – il Pretore avrebbe
potuto rinviare la partenza del figlio dopo la fine dell'anno scolastico.
Quanto al gioco amatoriale del calcio, esso non può essere considerato prioritario
rispetto alle relazioni fra madre e figlio. Anzi, il peso che il figlio dà a
tale sport per rapporto alle sue relazioni con i genitori è sintomo di scarsa
maturità. E la buona integrazione di AO 1 nel Ticino, come ha rilevato il
Tribunale federale, non può stravolgere la disciplina stabilita nella sentenza
di divorzio né consacrare il fatto compiuto (memoriale, pag. 8 seg.). L'appellante
sottolinea poi che se il figlio non è stato adeguatamente preparato al cambiamento,
ciò si deve alla deliberata inerzia del padre (memoriale, pag. 9 seg.). In ogni
modo essa fa valere che, trattandosi degli Stati Uniti, non è necessario
dimostrare le possibilità di scolarizzazione e ricorda che il suo nuovo luogo
di residenza in Tennessee è stato indicato nella risposta di merito (memoriale,
pag. 10).
5.
A istanza di un genitore,
del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica
l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per
il bene del figlio (art. 134 cpv. 1 CC). Il che vale anche per la modifica
dell'assetto fissato in una sentenza di divorzio passata in giudicato (art. 284
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il figlio risiede dal 15 gennaio 2010 con il
padre, che non è genitore affidatario. Sta di fatto che in sede cautelare un
figlio va lasciato, per quanto possibile, nel suo ambiente (cfr. DTF 138 III
566.
consid. 4.3.2). Provvedimenti destinati a modificare la custodia e
l'autorità parentale devono lasciare – di principio – la situazione nello stato
in cui si trova per la durata del processo, in modo da garantire l'esecuzione del
giudizio di merito, a meno che l'istanza appaia d'acchito irricevibile o manifestamente
infondata (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2012 del 10 agosto 2012,
consid. 3.2.2). Un trasferimento del figlio all'estero in pendenza di causa
potrebbe compromettere in effetti l'esecuzione della decisione finale
nell'ipotesi in cui questa modificasse l'attribuzione dell'autorità parentale e
l'affidamento.
6.
Sostiene l'appellante che l'attuale
causa è abusiva e destinata manifestamente all'insuccesso, ciò che esclude misure
cautelari volte al mantenimento dello stato di fatto (memoriale, pag. 3 a 6). Essa
fa valere che l'attore fonda la sua azione su argomenti già vagliati nel
precedente procedimento e non adduce fatti nuovi atti a giustificare un'altra
azione. In realtà, nella petizione del 17 luglio 2014 AO 1 ha fatto
valere che, subito dopo avere saputo della precedente sentenza di questa
Camera, ha preso la ferma decisione di non volersi trasferire negli Stati
Uniti, desiderando egli rimanere in Ticino, dove si è costruito una cerchia di
amicizie e dove pratica con soddisfazione il gioco del calcio (petizione, pag.
2.
n. 3 e pag. 8 n. 2 nell'inc. DM.2014.204). Ci si può domandare se un cambiamento
d'idea tanto repentino sia serio, indotto o dovuto a volubilità puerile. Ciò
non basta tuttavia per escludere, per lo meno a un sommario esame, che siano intervenuti
“fatti nuovi importanti” atti a giustificare una diversa attribuzione dell'autorità
parentale e della custodia (art. 134 cpv. 1 CC).
a) Non
si disconosce che, come sottolinea l'appellante (memoriale, pag. 3 seg.), già nel
suo appello contro un decreto cautelare del 26 aprile 2012 (doc. 6 nell'inc.
DM.2014.204) e nel ricorso al Tribunale federale del 28 febbraio 2014 (doc. DD
nell'inc. DM.2014.204) AO 1 sollevava motivazioni simili a quelle poste a
fondamento dell'attuale azione. Nel primo caso tuttavia questa Camera, accertata
la necessità di appurare l'opinione del figlio, si era fondata sulla relazione
d'ascolto consegnata in appello dalla psicoterapeuta R__________, da cui risultava
che “chiamato a esprimersi su un eventuale trasferimento in California, AO 1 si
dimostrava aperto al cambiamento” (sentenza inc. 11.2012.57 del 16 gennaio
2014, consid. 11d). Nel secondo caso il mutato atteggiamento del figlio non è
stato preso in considerazione dal Tribunale federale, poiché fondato su fatti
nuovi (sentenza 5A_169 e 170/2014 del 14 luglio 2014, consid. 4.2.1). L'opposizione
espressa dal ragazzo al trasferimento negli Stati Uniti non è stata vagliata pertanto
nella precedente procedura.
b) Agli
atti figura un certificato medico redatto il 17 luglio 2014 dal dott. __________
S__________, psichiatra e psicoterapeuta, che segue il ragazzo dal 2010 e secondo
cui AO 1 “ha manifestato la sua opposizione [al trasferimento degli Stati
Uniti] liberamente, senza forme di plagio da parte del padre” (doc. Z nell'inc.
DM.2014.204). Il Pretore ha verificato l'opinione di AO 1 durante un'audizione del
20.
ottobre 2014 (act. XI). Non può dirsi dunque che, già a prima vista, l'opinione
del figlio appaia frutto di manipolazioni. Potrebbero anche sussistere
circostanze intervenute dopo il precedente giudizio di questa Camera suscettibili
di configurare “fatti nuovi importanti” (nel senso dell'art. 134 cpv. 1 CC), idonei
a giustificare una modifica dell'assetto in vigore. Basti pensare
che, dopo la sentenza di questa Camera, l'appellante si è trasferita dalla
California a una distanza di oltre tremila chilometri, nella cittadina
di __________ (in Tennessee, una ventina di chilometri dal
capoluogo __________), insieme con __________ e la figlia A__________
(conclusioni 9 dicembre 2014 di AO 1, pag. 5). Pressoché tutto si ignora della
nuova sistemazione e della scuola che AO 1 dovrebbe frequentare. Né
l'interessata – le cui relazioni con il figlio dopo il gennaio del 2014 parrebbero
essersi fatte più difficili (doc. F e MM nell'inc. DM.2014. 204) – ha fornito ragguagli
al Pretore o allo stesso AO 1, non bastando a tal fine il mero rinvio a un sito
internet di intermediazione immobiliare nell'area interessata (doc. D
nell'inc. CA.2014.491).
7.
L'azione non apparendo d'acchito
irricevibile o manifestamente infondata, va garantita – di principio – al
figlio la possibilità di rimanere in pendenza di causa nel suo ambiente (sopra,
consid. 5). Del resto l'appellante non invoca gravi motivi che minaccino il
bene o gli interessi del figlio. A un sommario esame come quello che governa
l'emanazione di provvedimenti cautelari appaiono, se mai, più incisive le incognite
legate a un eventuale espatrio di AO 1 pendente causa. Il ragazzo conosceva bene
infatti __________, in California, dove abitano i parenti della convenuta (sentenza
inc. 11.2012.57 del 16 gennaio 2014, consid. 9). Nulla egli risulta
sapere di __________, tanto meno della scuola che sarebbe chiamato a
frequentare. La decisione del Pretore di lasciare AO 1 nel Ticino in attesa di
pronunciarsi sull'azione di modifica è dunque legittima e non
pregiudica la valutazione del caso al momento della decisione finale.
8.
L'appellante rimprovera al
Pretore di avere “giustificato l'accoglimento dell'istanza cautelare di AO 1
con il fatto che un suo respingimento avrebbe comportato una partenza quasi
immediata del bambino e la perdita della competenza giurisdizionale da parte
delle autorità svizzere” (memoriale, pag. 7). In realtà il Pretore si è
limitato ad applicare la giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid.
5), sicché il rimprovero cade nel vuoto. L'appellante si duole altresì che il
Pretore ha annesso soverchia importanza al gioco del calcio cui AO 1 si
proclama dedito con passione, trascurando l'immaturità che il figlio denota nel
privilegiare lo sport rispetto alle relazioni con lei. Essa lamenta poi che il
Pretore ha consacrato il fatto compiuto e che il figlio non è stato preparato
al trasferimento negli Stati Uniti per deliberata intenzione del padre (memoriale,
pag. 7 a 10). Si tratta però di questioni che esulano dai criteri preposti
all'emanazione di provvedimenti cautelari e che anticipano il merito.
Trascendono così i limiti dell'attuale giudizio.
9.
La convenuta censura infine
le condizioni poste dal Pretore all'esercizio del diritto di visita fuori della
Svizzera, facendo valere che, fondate solo sui timori dell'ex marito, tali condizioni
sono ingiustificate e finanche inattuabili, siccome troppo generiche. Essa rammenta
di non avere mai disatteso decisioni delle autorità svizzere e che, ad ogni
buon conto, gli accordi internazionali tra la Svizzera e gli Stati Uniti garantiscono
il ritorno del minore nel Ticino (memoriale, pag. 10 a 12). AO 1 obietta che le relazioni personali con la madre si sono deteriorate dopo la visita di
lei in Ticino nell'ottobre del 2014 e che i vicendevoli rapporti si limitano
ormai a messaggi settimanali. Afferma di paventare pressioni da parte di lei,
per altro già manifestatesi e che ancora più intensamente potrebbero
manifestarsi durante il diritto di visita in America. La madre avrebbe
dimostrato inoltre a più riprese di non avere fiducia nella giustizia svizzera,
non avendo onorato l'impegno preso all'udienza del 27 ottobre 2014 di interpellare
il proprio psichiatra e avendo diffuso una petizione online in cui qualifica come
“corrotta” l'autorità di primo grado. Quanto alla Convenzione dell'Aia sugli
aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (RS
0.211.230
), una procedura di rientro non si concluderebbe in tempi ragionevoli
e non impedirebbe alla madre di ottenere la custodia parentale da un giudice
americano. Nelle sue osservazioni PI 1 soggiunge, da parte sua, che solo
all'ultimo momento gli è stato detto che il figlio sarebbe stato portato nel
Tennessee e che AP 1 nulla ha provato sulle condizioni di residenza, ciò che ha
contribuito a precluderle il diritto di visita negli Stati Uniti durante le
ferie natalizie del 2014 (pag. 7 a 9). A garanzia di tale diritto egli chiede
almeno una “dichiarazione d'impegni sottoscritta dalla madre e omologata da un
Giudice americano” (pag. 14).
a) Una
prognosi sul comportamento della convenuta è invero ardua. Se da un lato essa
ha dimostrato di rispettare per anni i provvedimenti delle autorità svizzere durante
i soggiorni di AO 1 in California (I CCA, sentenza inc. 11.2012.57 del 16 gennaio
2014, consid. 11c), dall'altro non mancano indizi che confortino, a un esame
sommario, i timori del ragazzo e del padre. I toni usati da AP 1 nella citata petizione
online (doc. GG nell'inc. DM.2014.204), i quali accusano gratuitamente il primo
giudice di corruzione (Corrupt Court postpones AO 1's return) e chiedono
aiuto – anche diplomatico – per fermare il preteso abuso giudiziario, sono preoccupanti.
A ciò si aggiunge la reticenza dell'appellante nel chiarire la propria situazione
logistica, personale e occupazionale, sebbene nel decreto cautelare del 19
dicembre 2014 il Pretore l'abbia resa attenta al riguardo. Quanto alla Convenzione
sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (RS 0.211.230.02),
la procedura non è scevra di difficoltà e ostacoli (si veda il doc. 4 nell'inc.
CA.2014.491). Non a torto AO 1 e il padre chiedono pertanto che l'esercizio del
diritto di visita fuori della Svizzera sia vincolato a garanzie.
b) Per
converso l'appellante rileva a ragione che l'esercizio del diritto di visita non
può essere subordinato a condizioni vaghe. Il Pretore impone genericamente
“adeguate garanzie sulle effettive possibilità di rientro” del figlio, ma quali
siano tali “adeguate garanzie” non si desume neppure dalle motivazioni. Occorre
dunque concretarle. All'appellante va precisato pertanto che in primo luogo essa
dovrà illustrare compiutamente le proprie condizioni logistiche, personali e
occupazionali a __________, corredando le sue dichiarazioni al Pretore con un
certificato di residenza, il contratto di locazione e il contratto di lavoro o
un'attestazione analoga. Come già prospettatole nel noto decreto cautelare del
19.
dicembre 2014, inoltre, essa dovrà presentare un impegno formale e irrevocabile
rilasciato davanti a un pubblico ufficiale che garantisca il rientro del figlio
alla data fissata per la fine del diritto di visita. L'utilità di un simile
impegno si è già dimostrata nell'agosto del 2013, quando l'esistenza di un analogo
affidavit aveva permesso al padre di ricondurre AO 1 in Svizzera senza
ulteriori formalità, con l'intervento della polizia aeroportuale, nonostante un
alterco intervenuto allo scalo di __________ proprio in concomitanza con il
rientro del ragazzo (doc. 4 della convenuta nell'inc. DM.2014.204). Al proposito
l'appello si rivela provvisto di fondamento e il decreto del Pretore va
riformato nel senso appena descritto.
10.
Le spese processuali seguono
la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La convenuta non ottiene
l'affidamento cautelare di AO 1 né l'autorità parentale pendente causa e vede
confermare le restrizioni al suo diritto di visita oltre confine, mentre esce
vittoriosa sulla genericità delle “adeguate garanzie” disposte dal Pretore. Equitativamente
si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali, con obbligo
di rifondere a PI 1 e a AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
La richiesta di gratuito
patrocinio da lei formulata in appello merita accoglimento. Già nella sentenza
del 16 gennaio 2014 questa Camera aveva ritenuto poco verosimile che l'interessata
fruisse di risorse sufficienti per finanziare la propria difesa (consid. 14). Né
la sua situazione appare significativamente migliorata da allora, per quanto in
futuro la sua situazione economica andrà verificata sulla base di documentazione
più recente. Quanto all'appello, esso non poteva definirsi del tutto sprovvisto
di buon esito (art. 117 lett. b CPC). Per quel che è dell'indennità spettante
al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che
incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011
del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il
legale ha redatto l'appello in causa già nota (12 pagine di testo, di cui
quattro riprese dalle osservazioni del 4 settembre 2014). Anche presumendo un
colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente, un legale diligente e
speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile
mandato più di 8 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6
cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque
essere ragionevolmente stimata in fr. 1700.–.
L'assegnazione di adeguate
ripetibili renderebbe di per sé caduca la richiesta di gratuito patrocinio
avanzata dall'attore e da PI 1. Nel caso specifico, data la situazione della
convenuta, l'incasso delle ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile.
Ciò giustifica di concedere sin d'ora il beneficio richiesto dai convenuti (DTF
122.
I 322). L'indigenza loro è verosimile, PI 1 dovendo sopperire al fabbisogno
suo e del figlio con un reddito lordo di fr. 3900.– mensili (verbale d'udienza
del 4 settembre 2014, pag. 4). La loro resistenza all'appello era inoltre legittima
(art. 117 CPC). Quanto all'indennità che spetta ai patrocinatori d'ufficio,
occorre procedere una volta ancora per apprezzamento, fermo restando che nella
fattispecie il beneficio va limitato alla copertura dell'impegno indispensabile
per esprimersi sulla questione delle condizioni legate all'esercizio del
diritto di visita materno fuori della Svizzera, come espressamente precisato
con decreto presidenziale del 17 giugno 2015. Nella fattispecie un avvocato
solerte e diligente avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del
mandato circa quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una), cui si
aggiungono le spese (10%) e l'IVA (8%), onde un'indennità di fr. 850.– per
ciascun appellato. Tale impegno appare sufficiente per un colloquio e uno
scambio di corrispondenza con il cliente e per la redazione di un memoriale di
sei pagine come quello presentato da AO 1, mentre appare prolisso e inutilmente
ripetitivo l'allegato di 16 pagine inoltrato da PI 1.
11.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le
decisioni sull'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale, come pure
sulla disciplina delle relazioni personali con il figlio, sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così
riformato:
A AP 1 è riservato il più ampio diritto alle relazioni
personali con AO 1, relazioni che i genitori sono tenuti a concordare tenendo
in considerazione i bisogni e i desideri del figlio. In caso di mancata intesa tale
diritto è così regolato:
– 4 settimane durante le ferie estive e
– 10 giorni durante le ferie natalizie in alternativa
con quelle pasquali.
L'esercizio del diritto di visita potrà avere luogo
fuori della Svizzera a condizione che AP 1:
– sottoponga al Pretore un certificato
di residenza rilasciato dalle autorità locali, il contratto di locazione e
l'eventuale contratto di lavoro o una dichiarazione analoga;
– produca a PI 1 un impegno formale e
irrevocabile da parte sua rilasciato davanti a un pubblico ufficiale che
garantisca il rientro del figlio alla data fissata per la fine del diritto di
visita (affidavit).
Le spese di viaggio inerenti all'esercizio delle
relazioni personali e al mantenimento del figlio durante tale periodo sono a
carico della madre.
Per il
resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese
processuali di fr. 1500.– sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e
per il resto a carico di AO 1 e PI 1 in solido. L'appellante rifonderà a AO 1 e
PI 1 fr. 1000.– ciascuno per ripetibili ridotte.
3. AO 1 è ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino
verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.
4. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio da parte degli avvocati PA 2 e PA 3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà
per lui ai patrocinatori d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.
5. PI 1 è ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 4.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio
un'indennità di fr. 850.–.
6. Notificazione a:
– avv.;
– avvocati e;
– avv.;
– Stato del Cantone
Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in
estratto, dispositivi n. 3, 4 e 5).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).