Lexipedia

Decisione

11.2015.15

Misure cautelari relative all'affidamento del figlio in un'azione di modifica dell'azione di divorzio

8 settembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i passaporti svizzero e statunitense del minorenne.

E. All'udienza del 4 settembre

2014, indetta per la discussione cautelare e per un tentativo di conciliazione (cui

AP 1 non è potuta comparire personalmente), le parti hanno constatato l'impossibilità

di comporre la lite nelle vie amichevoli e hanno proceduto al contraddittorio. AO

1 ha confermato la propria azione, cui PI 1 ha aderito, mentre AP 1 ha proposto

di respingerla. Con replica e duplica orali le parti hanno ribadito i loro

punti di vista, i convenuti postulando inoltre il beneficio del gratuito

patrocinio. Il 27 ottobre 2014, trovandosi AP 1 in Svizzera, si è tenuta un'udienza

per l'audizione dei genitori e per un nuovo tentativo di conciliazione, che è

decaduto infruttuoso.

F. L'istruttoria cautelare,

nel cui ambito il Pretore ha proceduto al­l'ascolto di AO 1, è stata chiusa il

21 novembre 2014 e alle parti è stato assegnato un termine per presentare conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 9 dicembre 2014 AO 1 ha reitera­to le proprie

domande, segnalando fra l'altro che la madre si era trasferita nel frattempo dalla

California al Tennessee. Con allegato di quello stesso giorno PI 1 ha confermato

di aderire all'azione del figlio, tranne per quanto riguardava il diritto di

visita della madre, sollecitando garanzie “sull'effettiva possibilità di

rientro di AO 1 dopo i soggiorni” e l'emanazione di una decisione sull'autorità

parentale. AP 1 ha proposto una volta ancora, il 9 dicembre 2014, di respingere

l'azione. Un'istanza di lei tendente a trascorrere le vacanze di Natale con il

figlio negli Stati Uniti è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del

19 dicembre 2014 (inc. CA.2014.491). Frattanto i genitori hanno inoltrato i

memoriali di risposta nella causa di merito (inc. DM.2014.204). PI 1 ha chiesto il 15 dicembre 2014 di

accogliere la petizione, mentre il giorno stesso AP 1 ha proposto di respingerla.

AO 1 ha replicato il 3 febbraio 2015, ribadendo la propria azione.

G. Con decreto cautelare del 6

febbraio 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, nel senso

che ha affidato provvi­soriamente il figlio al padre, cui ha attribuito l'autorità

parentale (con obbligo per quest'ultimo di consultare preventivamente la madre per

le decisioni importanti), ha disciplinato il diritto di visita della madre

(almeno quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive e dieci giorni

durante quelle natalizie in alternativa con quelle pasquali), subordinandone l'esercizio

fuori dalla Svizzera alla prestazione di adeguate garanzie sull'effettivo

rientro del figlio, e ha esonerato AP 1 da ogni contributo di mantenimento per

il ragazzo, salvo porre a carico di lei i costi per l'esercizio del diritto di

visita e il mantenimento del figlio durante tali periodi. La decisione sulle

spese giudiziarie è stata rinviata alla sentenza di merito.

H. Contro il decreto predetto AP

1 è insorta il 19 febbraio 2015 a questa Camera per ottenere che –

conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – il decreto medesimo sia

rifor­mato nel senso di affidare AO 1 al padre solo fino al 19 giugno 2015

e di affidarlo dopo di allora a lei con l'esercizio esclusivo dell'autorità

parentale e la possibilità di trasferirlo negli Stati Uniti. Invitati a esprimersi

sull'esercizio del diritto di visita materno fuori della Svizzera, con

osservazioni del 30 giugno 2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Analoga

conclusione ha formulato PI 1 il 6 luglio 2015. Entrambi hanno postulato

contestualmente il beneficio del gratuito patrocinio.

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di sentenze di

divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola

il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi

unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.5 del 3

aprile 2015, consid. 1 con riferimenti). Decreti cautelari emanati nel­l'ambito

di simili azioni sono retti – come di norma – dalla procedura sommaria (art.

248.

lett. d CPC) e sono appellabili entro 10

giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre

che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art.

308.

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, litigiosi

essendo l'affidamento del figlio, l'attribuzione dell'autorità parentale e le

modalità legate all'esercizio del diritto di visita. La sentenza del Pretore è

stata notificata inoltre al patrocinatore della convenuta lunedì

9.

febbraio 2015 (tracciamento degli

invii n. __________). Introdotto il 19 febbraio 2015, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Con le osservazioni

all'appello AO 1 produce una lettera inviata dal proprio legale al Pretore il

29.

ottobre 2014, il verbale di un'udienza tenutasi il 27 ottobre 2014 e il

testo, scaricato da internet, di un appello diffuso online dalla madre. Tali

documenti figurano già nell'incarto di merito (DM.2014.204) e in quello cautelare

(CA.2014.272). Si rivelano dunque superflui. PI 1 chiede a sua volta di

richiamare l'incarto di merito (DM.2014.204) e quello cautelare relativo

all'esercizio del diritto di visita durante le vacanze natalizie del 2014

(CA.2014.491). L'incarto di merito è già stato trasmesso d'ufficio dalla

Pretura e questa Camera ha provveduto essa medesima a richiamare quello cautelare.

Anche tali richieste sono perciò superate.

3.

Nel decreto impugnato il Pretore,

accertata la propria competenza per territorio e l'applicabilità della legge

svizzera, ha ritenuto che respingere in concreto l'istanza cautelare “comporterebbe

un cambiamento di domicilio del minore pressoché immediato con la conseguente

perdita di competenza delle autorità svizzere, pregiudicando inammissibilmente

la procedura di merito”. Ciò sarebbe inopportuno, tali autorità avendo già

trattato ripetutamente il caso e potendo far capo per l'istruttoria a specialisti

che seguo­no AO 1 da tempo. Secondo il Pretore il provvedimento cautelare si

giustifica altresì per ragioni di tempo, dovendosi evitare nel­l'interesse del

figlio un trasferimento a metà dell'anno scolastico. A mente sua poi l'affidamento

provvisorio al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale appare

adeguato sotto il profilo della proporzionalità, il ragazzo essendo nato e cresciuto

nel Ticino, dove vive con PI 1 dal 15 gennaio 2010, dove è ben integrato e

può dedicarsi alla passione del calcio, mentre ha ormai scarsi contatti con la

madre, di cui tutto si ignora sul nuovo luogo di residenza e sulla scuola che il

ragazzo frequenterebbe nel Tennessee. Per tacere del fatto – ha soggiunto il

Pretore – che AO 1 non sarebbe adeguatamente preparato a livello psicologico

per affrontare simile cambiamento. In definitiva il primo giudice ha ritenuto

la soluzione adottata a titolo cautelare come quella che meglio tutela il bene

del figlio. Quanto al diritto di visita materno, egli ha deciso che gli

incontri potranno avvenire fuori della Svizzera solo se la madre presterà

adeguate garanzie sulle effettive possibilità di rientro del figlio, non senza

esonerare la convenuta da ogni contributo di mantenimento, salvo porre a carico

di lei i costi per l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento di AO 1

in tali periodi.

4.

L'appellante ribadisce che

l'azione promossa dal figlio si fonda su fatti e argomenti già accertati e

valutati nella precedente causa promossa dal padre, come la buona integrazione del

ragazzo nel Ticino, le numerose amicizie di lui e la passione amatoriale per il

calcio. La procedura avrebbe quindi come unico scopo quello di procrastinare

abusivamente la partenza di AO 1. Già per tali ragioni – essa adduce – la

decisione del Pretore andrebbe annullata (memoriale, pag. 2 a 6). Né il decreto impugnato si giustifica, a suo parere, per evitare che le autorità svizzere perdano

la loro competenza, gli Stati Uniti disponendo pur sempre di un sistema

giudiziario serio e affidabile. Senza dimenticare – essa prosegue – che non

meno di un anno prima gli stessi tribunali svizzeri hanno ritenuto opportuno in

tutti e tre i gradi di giurisdizione lasciare AO 1 a lei, nonostante la

residenza in America, proprio tenendo conto dei pareri degli esperti che seguono

il figlio da anni (memoriale, pag. 7 seg.).

Avesse voluto rispettare il

precetto della proporzionalità – continua l'appellante – il Pretore avrebbe

potuto rinviare la partenza del figlio dopo la fine dell'anno scolastico.

Quanto al gioco amatoriale del calcio, esso non può essere considerato prioritario

rispetto alle relazioni fra madre e figlio. Anzi, il peso che il figlio dà a

tale sport per rap­porto alle sue relazioni con i genitori è sintomo di scarsa

maturità. E la buona integrazione di AO 1 nel Ticino, come ha rilevato il

Tribunale federale, non può stravolgere la disciplina stabilita nella sentenza

di divorzio né consacrare il fatto compiuto (memoriale, pag. 8 seg.). L'appellante

sottolinea poi che se il figlio non è stato adeguatamente preparato al cambiamento,

ciò si deve alla deliberata inerzia del padre (memoriale, pag. 9 seg.). In ogni

modo essa fa valere che, trattandosi degli Stati Uniti, non è necessario

dimostrare le possibilità di scolarizzazione e ricorda che il suo nuovo luogo

di residenza in Tennessee è stato indicato nella risposta di merito (memoriale,

pag. 10).

5.

A istanza di un genitore,

del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica

l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per

il bene del figlio (art. 134 cpv. 1 CC). Il che vale anche per la modifica

dell'assetto fissato in una sentenza di divorzio passata in giudicato (art. 284

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il figlio risiede dal 15 gennaio 2010 con il

padre, che non è genitore affidatario. Sta di fatto che in sede cautelare un

figlio va lasciato, per quanto possibile, nel suo ambiente (cfr. DTF 138 III

566.

consid. 4.3.2). Provvedimenti destinati a modificare la custodia e

l'autorità parentale devono lasciare – di principio – la situazione nello stato

in cui si trova per la durata del processo, in modo da garantire l'esecuzione del

giudizio di merito, a meno che l'istanza appaia d'acchito irricevibile o manifestamente

infondata (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2012 del 10 agosto 2012,

consid. 3.2.2). Un trasferimento del figlio all'estero in pendenza di causa

potrebbe compromettere in effetti l'esecuzione della decisione finale

nell'ipotesi in cui questa modificasse l'attribuzione dell'autorità parentale e

l'affidamento.

6.

Sostiene l'appellante che l'attuale

causa è abusiva e destinata manifestamente all'insuccesso, ciò che esclude misure

cautelari volte al mantenimento dello stato di fatto (memoriale, pag. 3 a 6). Essa

fa valere che l'attore fonda la sua azione su argomenti già vagliati nel

precedente procedimento e non adduce fatti nuovi atti a giustificare un'altra

azione. In realtà, nella petizione del 17 lu­glio 2014 AO 1 ha fatto

valere che, subito dopo avere saputo della precedente sentenza di questa

Camera, ha preso la ferma decisione di non volersi trasferire negli Stati

Uniti, desiderando egli rimanere in Ticino, dove si è costruito una cerchia di

amicizie e dove pratica con soddisfazione il gioco del calcio (petizione, pag.

2.

n. 3 e pag. 8 n. 2 nell'inc. DM.2014.204). Ci si può domandare se un cambiamento

d'idea tanto repentino sia serio, indotto o dovuto a volubilità puerile. Ciò

non basta tuttavia per escludere, per lo meno a un sommario esame, che siano intervenuti

“fatti nuovi importanti” atti a giustificare una diversa attribuzione dell'autorità

parentale e della custodia (art. 134 cpv. 1 CC).

a) Non

si disconosce che, come sottolinea l'appellante (memoriale, pag. 3 seg.), già nel

suo appello contro un decreto cautelare del 26 aprile 2012 (doc. 6 nell'inc.

DM.2014.204) e nel ricorso al Tribunale federale del 28 febbraio 2014 (doc. DD

nell'inc. DM.2014.204) AO 1 sollevava motivazioni simili a quelle poste a

fondamento dell'attuale azione. Nel primo caso tuttavia questa Camera, accertata

la necessità di appurare l'opinione del figlio, si era fondata sulla relazione

d'ascolto consegnata in appello dalla psicoterapeuta R__________, da cui risultava

che “chiamato a esprimersi su un eventuale trasferimento in California, AO 1 si

dimostrava aperto al cambia­mento” (sentenza inc. 11.2012.57 del 16 gennaio

2014, consid. 11d). Nel secondo caso il mutato atteggiamento del figlio non è

stato preso in considerazione dal Tribunale federale, poiché fondato su fatti

nuovi (sentenza 5A_169 e 170/2014 del 14 luglio 2014, consid. 4.2.1). L'opposizione

espressa dal ragazzo al trasferimento negli Stati Uniti non è stata vagliata pertanto

nella precedente procedura.

b) Agli

atti figura un certificato medico redatto il 17 luglio 2014 dal dott. __________

S__________, psichiatra e psicoterapeuta, che segue il ragazzo dal 2010 e secondo

cui AO 1 “ha manifestato la sua opposizione [al trasferimento degli Stati

Uniti] liberamente, senza forme di plagio da parte del padre” (doc. Z nell'inc.

DM.2014.204). Il Pretore ha verificato l'opinione di AO 1 durante un'audizione del

20.

ottobre 2014 (act. XI). Non può dirsi dunque che, già a prima vista, l'opinione

del figlio appaia frutto di manipolazioni. Potrebbero anche sussistere

circostanze intervenute dopo il precedente giudizio di questa Camera suscettibili

di configurare “fatti nuovi importanti” (nel senso dell'art. 134 cpv. 1 CC), idonei

a giustificare una modifica dell'assetto in vigore. Basti pensare

che, dopo la sentenza di questa Camera, l'appellante si è trasferita dalla

California a una distanza di oltre tremila chilometri, nella cittadina

di __________ (in Tennessee, una ventina di chilometri dal

capoluogo __________), insieme con __________ e la figlia A__________

(conclusioni 9 dicembre 2014 di AO 1, pag. 5). Pressoché tutto si ignora della

nuova sistemazione e della scuola che AO 1 dovrebbe frequentare. Né

l'interessata – le cui relazioni con il figlio dopo il gennaio del 2014 parrebbero

essersi fatte più difficili (doc. F e MM nel­l'inc. DM.2014. 204) – ha fornito ragguagli

al Pretore o allo stesso AO 1, non bastando a tal fine il mero rinvio a un sito

internet di intermediazione immobiliare nel­l'area interessata (doc. D

nell'inc. CA.2014.491).

7.

L'azione non apparendo d'acchito

irricevibile o manifestamente infondata, va garantita – di principio – al

figlio la possibilità di rimanere in pendenza di causa nel suo ambiente (sopra,

consid. 5). Del resto l'appellante non invoca gravi motivi che minaccino il

bene o gli interessi del figlio. A un sommario esame come quello che governa

l'emanazione di provvedimenti cautelari appaiono, se mai, più incisive le incognite

legate a un eventuale espatrio di AO 1 pendente causa. Il ragazzo conosceva bene

infatti __________, in California, dove abitano i parenti della convenuta (sentenza

inc. 11.2012.57 del 16 gennaio 2014, consid. 9). Nulla egli risulta

sapere di __________, tanto meno della scuola che sarebbe chiamato a

frequentare. La decisione del Pretore di lasciare AO 1 nel Ticino in attesa di

pronunciarsi sull'azione di modifica è dunque legittima e non

pregiudica la valutazione del caso al momento della decisione finale.

8.

L'appellante rimprovera al

Pretore di avere “giustificato l'accogli­mento dell'istanza cautelare di AO 1

con il fatto che un suo respingimento avrebbe comportato una partenza quasi

immediata del bambino e la perdita della competenza giurisdizionale da parte

delle autorità svizzere” (memoriale, pag. 7). In realtà il Pretore si è

limitato ad applicare la giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid.

5), sicché il rimprovero cade nel vuoto. L'appellante si duole altresì che il

Pretore ha annesso soverchia importanza al gioco del calcio cui AO 1 si

proclama dedito con passione, trascurando l'immaturità che il figlio denota nel

privilegiare lo sport rispetto alle relazioni con lei. Essa lamenta poi che il

Pretore ha consacrato il fatto compiuto e che il figlio non è stato preparato

al trasferimento negli Stati Uniti per deliberata intenzione del padre (memoriale,

pag. 7 a 10). Si tratta però di questioni che esulano dai criteri preposti

all'emanazione di provvedimenti cautelari e che anticipano il merito.

Trascendono così i limiti dell'attuale giudizio.

9.

La convenuta censura infine

le condizioni poste dal Pretore al­l'esercizio del diritto di visita fuori della

Svizzera, facendo valere che, fondate solo sui timori dell'ex marito, tali condizioni

sono ingiustificate e finanche inattuabili, siccome troppo generiche. Essa rammenta

di non avere mai disatteso decisioni delle autorità svizzere e che, ad ogni

buon conto, gli accordi internazionali tra la Svizzera e gli Stati Uniti garantiscono

il ritorno del minore nel Ticino (memoriale, pag. 10 a 12). AO 1 obietta che le relazioni personali con la madre si sono deteriorate dopo la visita di

lei in Ticino nell'ottobre del 2014 e che i vicendevoli rapporti si limitano

ormai a messaggi settimanali. Afferma di paventare pressioni da parte di lei,

per altro già manifestatesi e che ancora più intensamente potrebbero

manifestarsi durante il diritto di visita in America. La madre avrebbe

dimostrato inoltre a più riprese di non avere fiducia nella giustizia svizzera,

non avendo onorato l'impegno preso all'udienza del 27 ottobre 2014 di interpellare

il proprio psichiatra e avendo diffuso una petizione online in cui qualifica come

“corrotta” l'autorità di primo grado. Quanto alla Convenzione dell'Aia sugli

aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (RS

0.211.230

), una procedura di rientro non si concluderebbe in tempi ragionevoli

e non impedirebbe alla madre di ottenere la custodia parentale da un giudice

americano. Nelle sue osservazioni PI 1 soggiunge, da parte sua, che solo

all'ultimo momento gli è stato detto che il figlio sarebbe stato portato nel

Tennessee e che AP 1 nulla ha provato sulle condizioni di residenza, ciò che ha

contribuito a precluderle il diritto di visita negli Stati Uniti durante le

ferie natalizie del 2014 (pag. 7 a 9). A garanzia di tale diritto egli chiede

almeno una “dichiarazione d'impegni sottoscritta dalla madre e omologata da un

Giudice americano” (pag. 14).

a) Una

prognosi sul comportamento della convenuta è invero ardua. Se da un lato essa

ha dimostrato di rispettare per anni i provvedimenti delle autorità svizzere durante

i sog­giorni di AO 1 in California (I CCA, sentenza inc. 11.2012.57 del 16 gennaio

2014, consid. 11c), dall'altro non mancano indizi che confortino, a un esame

sommario, i timori del ragazzo e del padre. I toni usati da AP 1 nella citata petizione

online (doc. GG nell'inc. DM.2014.204), i quali accusano gratuitamente il primo

giudice di corruzione (Corrupt Court postpones AO 1's return) e chiedono

aiuto – anche diplomatico – per fermare il preteso abuso giudiziario, sono preoccupanti.

A ciò si aggiunge la reticenza dell'appellante nel chiarire la propria situazione

logistica, personale e occupazionale, sebbene nel decreto cautelare del 19

dicembre 2014 il Pretore l'abbia resa attenta al riguardo. Quanto alla Convenzione

sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (RS 0.211.230.02),

la procedura non è scevra di difficoltà e ostacoli (si veda il doc. 4 nell'inc.

CA.2014.491). Non a torto AO 1 e il padre chiedono pertanto che l'esercizio del

diritto di visita fuori della Svizzera sia vincolato a garanzie.

b) Per

converso l'appellante rileva a ragione che l'esercizio del diritto di visita non

può essere subordinato a condizioni vaghe. Il Pretore impone genericamente

“adeguate garanzie sulle effettive possibilità di rientro” del figlio, ma quali

siano tali “adeguate garanzie” non si desume neppure dalle motivazioni. Occorre

dunque concretarle. All'appellante va precisato pertanto che in primo luogo essa

dovrà illustrare compiutamente le proprie condizioni logistiche, personali e

occupazionali a __________, corredando le sue dichiarazioni al Pretore con un

certificato di residenza, il contratto di locazione e il contratto di lavoro o

un'attestazione analoga. Come già prospettatole nel noto decreto cautelare del

19.

dicembre 2014, inoltre, essa dovrà presentare un impegno formale e irrevocabile

rilasciato davanti a un pubblico ufficiale che garantisca il rientro del figlio

alla data fissata per la fine del diritto di visita. L'utilità di un simile

impegno si è già dimostrata nell'agosto del 2013, quando l'esistenza di un analogo

affidavit aveva permesso al padre di ricondurre AO 1 in Svizzera senza

ulteriori formalità, con l'intervento della polizia aeroportuale, nonostante un

alterco intervenuto allo scalo di __________ proprio in concomitanza con il

rientro del ragazzo (doc. 4 della convenuta nell'inc. DM.2014.204). Al proposito

l'appello si rivela provvisto di fondamento e il decreto del Pretore va

riformato nel senso appena descritto.

10.

Le spese processuali seguono

la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La convenuta non ottiene

l'affidamento cautelare di AO 1 né l'autorità parentale pendente causa e vede

confermare le restrizioni al suo diritto di visita oltre confine, mentre esce

vittoriosa sulla genericità delle “adeguate garanzie” disposte dal Pretore. Equitativamente

si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali, con obbligo

di rifondere a PI 1 e a AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

La richiesta di gratuito

patrocinio da lei formulata in appello merita accoglimento. Già nella sentenza

del 16 gennaio 2014 questa Camera aveva ritenuto poco verosimile che l'interessata

fruisse di risorse sufficienti per finanziare la propria difesa (consid. 14). Né

la sua situazione appare significativamente migliorata da allora, per quanto in

futuro la sua situazione economica andrà verificata sulla base di documentazione

più recente. Quanto all'appello, esso non poteva definirsi del tutto sprovvisto

di buon esito (art. 117 lett. b CPC). Per quel che è dell'indennità spettante

al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che

incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011

del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il

legale ha redatto l'appello in causa già nota (12 pagine di testo, di cui

quattro riprese dalle osservazioni del 4 settembre 2014). Anche presumendo un

colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente, un legale diligente e

speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile

mandato più di 8 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6

cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque

essere ragionevolmente stimata in fr. 1700.–.

L'assegnazione di adeguate

ripetibili renderebbe di per sé caduca la richiesta di gratuito patrocinio

avanzata dall'attore e da PI 1. Nel caso specifico, data la situazione della

convenuta, l'incasso delle ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile.

Ciò giustifica di concedere sin d'ora il beneficio richiesto dai convenuti (DTF

122.

I 322). L'indigenza loro è verosimile, PI 1 dovendo sopperire al fabbisogno

suo e del figlio con un reddito lordo di fr. 3900.– mensili (verbale d'udienza

del 4 settembre 2014, pag. 4). La loro resistenza all'appello era inoltre legittima

(art. 117 CPC). Quanto all'indennità che spetta ai patrocinatori d'ufficio,

occorre procedere una volta ancora per apprezzamento, fermo restando che nella

fattispecie il beneficio va limitato alla copertura dell'impegno indispensabile

per esprimersi sulla questione delle condizioni legate all'esercizio del

diritto di visita materno fuori della Svizzera, come espressamente precisato

con decreto presidenziale del 17 giugno 2015. Nella fattispecie un avvocato

solerte e diligente avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del

mandato circa quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una), cui si

aggiungono le spese (10%) e l'IVA (8%), onde un'indennità di fr. 850.– per

ciascun appellato. Tale impegno appare sufficiente per un colloquio e uno

scambio di corrispondenza con il cliente e per la redazione di un memoriale di

sei pagine come quello presentato da AO 1, mentre appare prolisso e inutilmente

ripetitivo l'allegato di 16 pagine inoltrato da PI 1.

11.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le

decisioni sull'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale, come pure

sulla disciplina delle relazioni personali con il figlio, sono impugnabili con ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così

riformato:

A AP 1 è riservato il più ampio diritto alle relazioni

personali con AO 1, relazioni che i genitori sono tenuti a concordare tenendo

in considerazione i bisogni e i desideri del figlio. In caso di mancata intesa tale

diritto è così regolato:

– 4 settimane durante le ferie estive e

– 10 giorni durante le ferie natalizie in alternativa

con quelle pasquali.

L'esercizio del diritto di visita potrà avere luogo

fuori della Svizzera a condizione che AP 1:

– sottoponga al Pretore un certificato

di residenza rilasciato dalle autorità locali, il contratto di locazione e

l'eventuale contratto di lavoro o una dichiarazione analoga;

– produca a PI 1 un impegno formale e

irrevocabile da parte sua rilasciato davanti a un pubblico ufficiale che

garantisca il rientro del figlio alla data fissata per la fine del diritto di

visita (affidavit).

Le spese di viaggio inerenti all'esercizio delle

relazioni personali e al mantenimento del figlio durante tale periodo sono a

carico della madre.

Per il

resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Le spese

processuali di fr. 1500.– sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e

per il resto a carico di AO 1 e PI 1 in solido. L'appellante rifonderà a AO 1 e

PI 1 fr. 1000.– ciascuno per ripetibili ridotte.

3. AO 1 è ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino

verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.

4. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito

patrocinio da parte degli avvocati PA 2 e PA 3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà

per lui ai patrocinatori d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

5. PI 1 è ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 4.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio

un'indennità di fr. 850.–.

6. Notificazione a:

– avv.;

– avvocati e;

– avv.;

– Stato del Cantone

Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in

estratto, dispositivi n. 3, 4 e 5).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti

l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).