11.2015.17
Protezione dell'unione: contributo alimentare per il figlio e diritto di visita
29 dicembre 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.17
Lugano
29 dicembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Balerna
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.3616 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 agosto 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1,
giudicando sull'appello
del 23 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 10 febbraio 2015 e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1975), cittadino italiano,
e AP 1 (1977), divorziata, cittadina portoghese, hanno contratto matrimonio a __________ il 9 dicembre 2013. A quel momento la
sposa aveva già due figli di prime nozze, T__________ (nato il 17 dicembre 1997),
e L__________ (nato il 5 gennaio 2001). Al beneficio di un permesso di dimora,
il marito è attivo nel settore dell'edilizia. La moglie, titolare di un
permesso di domicilio, lavora come estetista in proprio a tempo parziale. I coniugi si sono separati il 15 giugno 2014, quando AO 1 ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento
a __________. L'11 luglio 2014 AP 1
ha dato al marito un figlio, G__________.
B. Il 29 agosto 2014 AP 1 ha
adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a protezione dell'unione coniugale
per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a
vivere separata, l'assegnazione
dell'alloggio coniugale, l'affidamento
del figlio, riservato il diritto di visita paterno, e un contributo alimentare per
G__________ di fr. 700.– mensili dal 1° luglio 2014. Identiche conclusioni
essa ha avanzato già in via cautelare. Il 3 ottobre 2014 essa ha chiesto inoltre
al Pretore di sospendere immediatamente le relazioni personali tra il padre e G__________,
vietando al marito – sotto la comminatoria
dell'art. 292 CP – ‟di
avvicinarsi alla moglie e ai di lei figli e di importunarli in altro
modoˮ. Con decreto cautelare emesso il 3 ottobre 2014 senza
contraddittorio il Pretore ha disciplinato il diritto di visita paterno in due
volte nei giorni tra il 6 e il 12 ottobre, della durata indicativa di un'ora, in
presenza della madre e al domicilio di lei, respingendo l'altra richiesta.
C. All'udienza del 13 ottobre
2014, destinata al contraddittorio, il Pretore ha ingiunto ai coniugi, come
misura a protezione del figlio, di annunciarsi a un consultorio familiare per
una serie di incontri. Seduta stante AP 1 ha confermato le proprie domande, salvo
ridurre a fr. 500.– mensili il contributo alimentare chiesto per il figlio. Il convenuto
ha instato per l'esercizio del diritto di visita fuori dell'abitazione della
moglie e ha offerto un contributo alimentare per G__________ di fr. 300.– mensili.
In via cautelare il Pretore ha autorizzato così i coniugi a vivere separati, ha
assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio, ha disciplinato
le relazioni personali paterne in due visite settimanali della durata indicativa
di un'ora, il sabato (dalle ore 15.00 alle 16.00) e la domenica (sempre dalle
ore 15.00 alle 16.00), in presenza della madre e al domicilio di lei, obbligando
il convenuto a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 300.–
mensili (assegno familiare non compreso).
D. Alla successiva udienza del
2 dicembre 2014, indetta per il seguito del contraddittorio, è comparsa la sola
AP 1, la quale ha chiesto che il convenuto incontrasse il figlio non più di un'ora
la settimana sotto sorveglianza e in una struttura protetta. Chiusa
l'istruttoria, alle arringhe finali indette seduta stante essa ha riaffermato
le proprie domande. Il 12 dicembre 2014 AO 1 ha comunicato al Pretore di
essere stato licenziato e ha chiesto di vedere il figlio il mercoledì e il
sabato. Il Pretore ha citato nuovamente i coniugi il 7 gennaio 2015 per un ulteriore
dibattimento del 10 febbraio 2015, cui si è presentata la sola moglie, la quale
ha mantenuto la propria posizione, chiedendo che il diritto di visita paterno fosse
esercitato il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 in un punto d'incontro.
E. Statuendo il 10 febbraio 2015
a tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il
figlio, ha confermato la regolamentazione del diritto di visita già disposta
nelle more istruttorie, tranne sostituire la domenica con il mercoledì (sempre
dalle ore 15.00 alle 16.00) e concedere al padre la possibilità di brevi
passeggiate con il bambino, non senza obbligare il convenuto a versare un
contributo alimentare per G__________ di fr. 300.– mensili oltre
all'assegno familiare. Le spese processuali di fr. 480.–, limitate al
costo delle consulenze prestate dal consultorio familiare, sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili.
AP 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio dell'avv. PA 1, il
cui compenso è stato fissato in fr. 1069.20.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 febbraio 2015 volto
a ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – una diversa
regolamentazione del diritto di visita (due ore la settimana, il sabato dalle
ore 10.00 alle 12.00 al Punto di incontro della __________), e un aumento del
contributo alimentare per il figlio a fr. 700.– mensili dall'11 luglio
2014, così come un aumento dell'indennità in favore del proprio patrocinatore d'ufficio
a fr. 2138.40. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).
Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto non si pone, litigiosa essendo
anche la disciplina del diritto di visita paterno, questione senza valore
litigioso. Quanto alla tempestività dell'appello,
la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 12
febbraio 2015, di modo che il
termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto
domenica 22 febbraio 2015, salvo protrarsi al
lunedì 23 febbraio 2015 in virtù dell'art.
142 cpv. 3 CPC. Presentato ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Fatti
I. Sulla
rimunerazione del patrocinatore d'ufficio
2. La prima Camera civile del
Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le decisioni che
riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che le sono attribuite
per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC). I
reclami in materia di gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono invece alla
terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto la decisione
sull'ammontare dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio è
intervenuta nondimeno nel contesto della decisione finale a tutela dell'unione
coniugale. In circostanze del genere la prima Camera civile esamina anche, per
attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde
al principio dell'economia di giudizio.
Ora, come questa Camera ha già avuto
modo di ricordare, legittimato a inoltrare reclamo contro una decisione che
fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito
patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale
un compenso da lui reputato insufficiente (RtiD II-2015 pag. 867 consid. 2). Il
patrocinato, da parte sua, può introdurre personalmente reclamo contro una
decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga
tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci
anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art.
123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una
decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché
considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento. Il principio non è nuovo. Era già stato
enunciato da questa Camera il 14 maggio 2014 (sentenza inc.
11.2011.159, consid. 3) ed era finanche stato illustrato dal Consiglio di moderazione,
sotto l'egida della vecchia procedura ticinese, in una decisione del 7 ottobre
2005 (in: BOA n. 30 pag. 44).
Nel caso in esame AP 1 chiede di
portare il compenso del suo patrocinatore d'ufficio – come detto – da fr. 1069.20
a fr. 2138.40. Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata
la mercede spettante al suo legale, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo
Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorino, un importo più elevato
di quello stabilito dal Pretore. Ne segue ch'essa non è legittimata a
contestare la decisione del primo giudice e che al riguardo il suo reclamo va dichiarato
irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016,
consid. 3 con riferimenti).
Considerandi
II. Sul diritto di visita
al figlio
3.
Per quanto riguarda le
relazioni personali del convenuto con G__________, in mancanza di nuovi
accertamenti e considerata l'età del figlio il Pretore ha confermato la regolamentazione
prevista nel decreto cautelare del 13 ottobre 2014, disponendo due visite settimanali
della durata indicativa di un'ora in presenza della madre e al domicilio di lei.
Per promuovere le relazioni tra padre e figlio egli ha fissato gli incontri nei
giorni indicati dal convenuto, ovvero ogni mercoledì (il pomeriggio dalle ore
15.00
alle 16.00) e ogni sabato (il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.00).
4.
L'appellante fa valere che l'incontro
del sabato pomeriggio è impraticabile, poiché a quel momento essa lavora. Né si
giustifica, a suo dire, quello del mercoledì pomeriggio, quando lavora il padre.
Del resto, essa soggiunge, fosse stato effettivamente licenziato, il marito dovrebbe
attivarsi per la ricerca di un nuovo lavoro, ciò che rende ad ogni modo impossibile
il diritto di visita deciso dal Pretore. L'interessata chiede pertanto di fissare
gli incontri ogni sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 al Punto di incontro della __________
a __________.
a) Se
in una procedura a tutela dell'unione coniugale le parti hanno figli minorenni,
il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti
della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). Tali disposizioni prevedono che i
genitori non detentori dell'autorità parentale o della custodia, come pure il figlio
minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze
(art. 273 cpv. 1 CC). Si tratta di un diritto e di un dovere
reciproco, da definire in primo luogo secondo il bene del minorenne alla luce
delle particolarità concrete (DTF 131 III 212 consid.
5, 122 III 232 consid. 3a/bb, 122 III 406 consid. 3b).
b) Riguardo al
diritto di visita del sabato pomeriggio, all'udienza del 15 febbraio 2015 AP 1
aveva dichiarato di avere ripreso l'attività di estetista “svolgendo qualche
prestazione il sabato pomeriggio” e aveva chiesto di fissare gli incontri fra
padre e figlio il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 (verbale, pag. 1). L'allegazione
è rimasta incontestata, sicché non è dato di capire perché il Pretore abbia confermato
la fascia oraria dalle 15.00 alle 16.00, tanto meno ove si pensi che neppure AO
1.
aveva chiesto di esercitare i diritti di visita il
sabato pomeriggio, ma solo il sabato e il mercoledì, senza indicare alcun
orario (lettera del 12 dicembre 2014, agli atti). Al proposito l'appello merita
quindi accoglimento.
c) Quanto
all'incontro del mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.00, l'appellante non adduce invece alcun motivo che osti a
tale regolamentazione. Sostiene che il marito lavora (o dovrebbe lavorare), ma si
tratta di un argomento che avrebbe dovuto sollevare – se mai – il convenuto
stesso. Il quale ha prospettato per contro tale possibilità senza che l'istante
opponesse altri impegni, lavorando essa il martedì, il giovedì e il sabato (lettera
del 9 gennaio 2015 agli atti, pag. 1 in fondo). Per di più, l'appellante
nemmeno indica perché nell'interesse del figlio gli incontri con il padre andrebbero
limitati, né pretende che la cadenza fissata dal Pretore sia negativa
per G__________. Su questo punto l'appello risulta
quindi infondato.
d) Più delicata è
la questione di sapere se – come propone l'appellante – il diritto di
visita debba svolgersi in un luogo “neutro”. Trattandosi
di bambini in tenera età, il diritto di visita deve svolgersi invero – e per principio – nell'ambiente dei piccoli,
ma a tale regola è opportuno derogare ove la presenza del genitore affidatario sia
problematica o conflittuale (Leuba
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 273; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar,
ZGB I, 5ª edizione, n. 17 ad art. 273; I CCA, sentenza inc. 11.20014.60
del 30 agosto 2004, consid. 7). È quanto traspare in concreto dalla pur scarna
istruttoria. Il Pretore ha riscontrato in effetti ‟una serie di
problematiche notevoli e una situazione particolarmente delicata per un figlio
di pochi mesiˮ, tanto da ordinare alle parti di interpellare un
consultorio al fine di ‟comprendere i bisogni del minore, assumere comportamenti
responsabili per quanto concerne la cura del figlio, elaborare almeno alcuni
principi di base e condivisi per la crescitaˮ (verbale del 13 ottobre
2014, pag. 1 in fondo).
Da
parte sua AO 1 ha chiesto più volte di incontrare il figlio “fuori dalla casa
della moglie” (verbale del 13 ottobre 2014, pag. 2 in alto; lettera del
20.
ottobre 2014). Quest'ultima ha
definito finanche “impossibile e insostenibile” l'esercizio
delle visite al suo domicilio, non fosse che per i rapporti turbolenti con gli
altri suoi figli T__________ e L__________ che vivono con lei (verbale del 10
febbraio 2015, pag. 2 in alto), al punto da sollecitare a più riprese lo
svolgimento degli incontri in un luogo protetto (lettera del 9 gennaio 2015
pag. 1 in basso; verbali del 2 dicembre 2014, pag. 1 e del 10 febbraio 2015,
pag. 1). In circostanze siffatte, per le ragioni testé esposte, gli incontri
fra padre e figlio al domicilio della madre non risultano nell'interesse del bambino.
La scelta di un ambiente “neutro”, come il Punto di incontro della __________, appare
di gran lunga più consona alla situazione, non da ultimo perché consente di
organizzare una migliore relazione personale tra padre e figlio, superando le difficoltà
nell'esercizio delle visite ancora evidenziate dallo stesso AO 1 in una lettera
al Pretore del 10 maggio 2016. Provvisto di buon esito, su questo punto
l'appello merita così accoglimento.
III. Sul contributo alimentare per
il figlio
5.
Per quel che attiene al
contributo di mantenimento in favore di G__________, il Pretore non si è
scostato dall'assetto cautelare,
nell'ambito del quale
aveva ritenuto ‟per il momento adeguato l'importo proposto dal padre (fr.
300.
– mensili), riservato ogni adeguamento una volta esperito il dibattimento e
proceduto al contraddittorioˮ (verbale del 13 ottobre 2014 a metà). Egli non
ha trascurato che l'importo esiguo del contributo è insufficiente per rapporto al
fabbisogno in denaro del figlio, ma ha considerato che la somma “estingueva
verosimilmente ogni capacità contributiva del padre, che non ha praticamente
nessuna formazione”.
6.
L'appellante contesta che
il marito non abbia una formazione professionale e che il contributo alimentare
di fr. 300.– mensili esaurisca la capacità contributiva di lui. Lamenta che il convenuto
non ha mai dato seguito alle richieste di edizione di documenti e alle varie
ordinanze del Pretore, né ha revocato in dubbio i fatti da lei addotti
nell'istanza e le sue domande, sicché il contributo alimentare dev'essere fissato
in almeno fr. 700.– mensili. A suo parere, il contributo di mantenimento
fissato dal Pretore non trova conforto in alcuna prova e appare addirittura in
contrasto con gli atti.
a) Il
mantenimento di un figlio va commisurato ai bisogni del medesimo, come pure alla
situazione sociale e alle possibilità dei genitori secondo le rispettive
possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 consid. 6).
L'obbligato alimentare, ad ogni modo, ha diritto di conservare l'equivalente
del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 141 III 403
consid. 4.1, 135 III 67 consid. 2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2011.55
del 10 settembre 2014, consid. 8), fermo restando che, dandosi situazioni economiche
modeste, alla capacità lucrativa del genitore cui è a carico il contributo di
mantenimento vanno poste esigenze elevate (DTF 137 III 120 consid. 3.1).
b) Nella
fattispecie si cercherebbe invano di sapere sulla base di quali parametri il
Pretore si sia fondato per stabilire il contributo alimentare di fr. 300.–
mensili, se non facendo capo all'offerta formulata dallo stesso AO 1. Perché il versamento di un tale importo estinguerebbe
verosimilmente la capacità contributiva di lui non è dato di capire, il tutto limitandosi
per finire a un asserto apodittico del Pretore. E sulla formazione professionale
del convenuto difetta qualsiasi accertamento: non è stato interrogato il
convenuto e non è stato acquisito alcun documento al riguardo. A ragione l'appellante
si duole pertanto che il Pretore ha fissato il contributo alimentare per il
figlio accomodandosi di quanto ha dichiarato la controparte.
Ciò
non significa ancora, contrariamente a quel che l'interessata sembra credere,
che il Pretore avrebbe dovuto fondarsi sulle sue asserzioni. I dati da lei indicati nell'istanza e le cifre asseritamente
esposte dal marito all'udienza del 13 ottobre 2014, di cui non v'è traccia nel
verbale, rimangono mere allegazioni. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono sì emanate con la procedura sommaria e con potere cognitivo limitato
alla verosimiglianza, ma ciò non significa che un contributo alimentare possa
essere fissato a beneplacito sulla base di semplici affermazioni di parte. Men
che meno contributi di mantenimento devono servire a incassare dall'ente
pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni assistenziali
(RtiD I-2004 pag. 599 n. 87c; I CCA,
sentenza inc. 11.2016.72 del 17 agosto 2016, consid. 4 con rinvii). Siano
essi per i figli o per il coniuge, contributi siffatti vanno commisurati alle
reali capacità economiche del debitore, non a importi fittizi o semplicemente
presunti.
c) Il problema è che in
concreto non figura agli atti alcun elemento dal quale si possa inferire, anche
solo a livello di verosimiglianza, la situazione economica di AO 1. Il Pretore aveva
assegnato a costui un termine per produrre la documentazione su redditi
e spese “servendosi se del caso dei questionari
allegati” (ordinanza del 1° settembre 2014), ma l'interessato non ha
presentato nulla, nemmeno dopo avere ottenuto una proroga. E di fronte alla più totale mancanza di dati, il Pretore non
poteva dare per acquisita la situazione deficitaria del convenuto e limitarsi
ad accettare la sua proposta, fissando un importo per apprezzamento. Intanto
avrebbe potuto procedere a un interrogatorio di AO 1, comminando a quest'ultimo
una sanzione disciplinare in caso di assenza ingiustificata (art. 192
cpv. 1 CPC). Inoltre avrebbe potuto interpellare l'istante per sapere
quale fosse l'ultimo datore di lavoro del convenuto e chiedere l'edizione dei
conteggi di stipendio (art. 160 cpv. 1 CPC). Infine avrebbe potuto procurarsi almeno
l'ultima tassazione del contribuente (Pedroli
in: Commentaire romand, LFID, Basilea 2008, n. 16 ad art. 110; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 19 ad art. 166; Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.
811). Trattandosi di contributi alimentari in favore di figli minorenni, l'autorità
tributaria non può invero opporre il segreto fiscale (Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse
in: AJP/PJA 7/2009 pag. 838; v. anche RVJ 2009 pag. 260).
d) Sta
di fatto che, mancando accertamenti essenziali ai fini del
giudizio, questa Camera non è in grado di giudicare la fondatezza dell'appello.
Essa potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non
si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione
dell'istruttoria. Si tratta di esperire l'istruttoria come tale. E non compete
alla Camera civile di appello sopperire alla più totale carenza probatoria,
istruendo essa medesima una causa per la prima volta in sostituzione del giudice
naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.132 del 28 agosto 2012, consid.
8). In caso contrario tutti i processi retti dal principio inquisitorio illimitato
– come quelli sul mantenimento di figli minorenni – potrebbero non essere
istruiti dal primo giudice lasciando all'autorità di ricorso il compito di assumere
le prove. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile, anche perché le parti si
vedrebbero sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende
che per quanto riguarda il contributo alimentare in favore di G__________ la decisione
impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché
assuma le prove necessarie per accertare – almeno sommariamente – la situazione
finanziaria del convenuto (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).
IV. Sulle
spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio
7.
Le
spese dell'attuale decisione seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante esce parzialmente vittoriosa
sulla disciplina del diritto di visita e ottiene l'annullamento del contributo alimentare
fissato dal Pretore per il figlio, ma vede dichiarare irricevibile l'appello sull'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio. Ciò imporrebbe di suddividere gli oneri
processuali fra le parti. AO 1 tuttavia non ha proposto di respingere l'appello
e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non può essere tenuto al
pagamento di spese (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere
tanto vale rinunciare in questa sede al prelievo di oneri e all'assegnazione di
ripetibili. L'emanazione del giudizio
odierno non influisce apprezzabilmente invece sul riparto a metà delle spese
processuali di prima sede, limitate al costo delle consulenze prestate dal
consultorio familiare, né sulla compensazione delle ripetibili.
8.
Il
gratuito patrocinio postulato da AP 1 in appello merita accoglimento (art. 117
CPC). Da un lato l'indigenza della richiedente risulta verosimile, l'interessata
essendo al benefico di prestazioni assistenziali, dall'altra l'appello si rivela
– almeno parzialmente – fondato. Per quel che riguarda l'indennità spettante al
patrocinatore d'ufficio, l'importo chiesto dall'interessata, di fr. 891.– (onorario
fr. 750.–, spese fr. 75.– e IVA), appare sicuramente congruo (art. 4 cpv. 1 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria: RL 3.1.1.7.1).
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
9.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che:
a) il
dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
Le relazioni personali di AO 1 con il figlio G__________
sono disciplinate come segue:
due visite settimanali, della durata indicativa
di un'ora, il mercoledì (dalle ore 15.00 alle 16.00) e il sabato (dalle ore 11.00
alle 12.00), al Punto di incontro della __________ a __________;
b) il
dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati
al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Per il resto l'appello è respinto
nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
II. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
III. AP 1 è ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 891.–.
IV. Notificazione
a:
–
avv.;
–;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 8 con
il dispositivo n. III).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).