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Decisione

11.2015.17

Protezione dell'unione: contributo alimentare per il figlio e diritto di visita

29 dicembre 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sulla

rimunerazione del patrocinatore d'ufficio

2. La prima Camera civile del

Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le decisioni che

riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che le sono attribuite

per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC). I

reclami in materia di gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono invece alla

terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto la decisione

sull'ammontare dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio è

intervenuta nondimeno nel contesto della decisione finale a tutela del­l'unione

coniugale. In circostanze del genere la prima Camera civile esa­mina anche, per

attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde

al principio dell'economia di giudizio.

Ora, come questa Camera ha già avuto

modo di ricordare, legittimato a inoltrare reclamo contro una decisione che

fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito

patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale

un compenso da lui reputato insufficiente (RtiD II-2015 pag. 867 consid. 2). Il

patrocinato, da parte sua, può introdurre personalmente reclamo contro una

decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga

tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chia­mare nel termine di dieci

anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni econo­miche migliorino (art.

123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una

decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché

considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento. Il principio non è nuovo. Era già stato

enunciato da questa Camera il 14 maggio 2014 (sentenza inc.

11.2011.159, consid. 3) ed era finanche stato illustrato dal Consiglio di mo­de­razione,

sotto l'egida della vecchia procedura ticinese, in una decisione del 7 otto­bre

2005 (in: BOA n. 30 pag. 44).

Nel caso in esame AP 1 chiede di

portare il compenso del suo patrocinatore d'ufficio – come detto – da fr. 1069.20

a fr. 2138.40. Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata

la mercede spettante al suo legale, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo

Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorino, un importo più elevato

di quello stabilito dal Pretore. Ne segue ch'essa non è legittimata a

contestare la decisione del primo giudice e che al riguardo il suo reclamo va dichiarato

irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016,

consid. 3 con riferimenti).

Considerandi

II. Sul diritto di visita

al figlio

3.

Per quanto riguarda le

relazioni personali del convenuto con G__________, in mancanza di nuovi

accertamenti e considerata l'età del figlio il Pretore ha confermato la regolamentazione

prevista nel decreto cautelare del 13 ottobre 2014, disponendo due visite settimanali

della durata indicativa di un'ora in presenza della madre e al domicilio di lei.

Per promuovere le relazioni tra padre e figlio egli ha fissato gli incontri nei

giorni indicati dal convenuto, ovvero ogni mercoledì (il pomeriggio dalle ore

15.00

alle 16.00) e ogni sabato (il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.00).

4.

L'appellante fa valere che l'incontro

del sabato pomeriggio è impratica­bile, poiché a quel momento essa lavora. Né si

giustifica, a suo dire, quello del mercoledì pomeriggio, quando lavora il padre.

Del resto, essa soggiunge, fosse stato effettivamente licenziato, il marito dovrebbe

attivarsi per la ricerca di un nuovo lavoro, ciò che rende ad ogni modo impossibile

il diritto di visita deciso dal Pretore. L'interessata chiede pertanto di fissare

gli incontri ogni sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 al Punto di incontro della __________

a __________.

a) Se

in una procedura a tutela dell'unione coniugale le parti hanno figli minorenni,

il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti

della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). Tali disposizioni prevedono che i

genitori non detentori dell'autorità parentale o della custodia, come pure il figlio

minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze

(art. 273 cpv. 1 CC). Si tratta di un diritto e di un dovere

reciproco, da definire in primo luogo secondo il bene del minorenne alla luce

delle particolarità concrete (DTF 131 III 212 consid.

5, 122 III 232 consid. 3a/bb, 122 III 406 consid. 3b).

b) Riguardo al

diritto di visita del sabato pomeriggio, all'udienza del 15 febbraio 2015 AP 1

aveva dichiarato di avere ripreso l'attività di estetista “svolgendo qualche

prestazione il sabato pomeriggio” e aveva chiesto di fissare gli incontri fra

padre e figlio il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 (verbale, pag. 1). L'allegazione

è rimasta incontestata, sicché non è dato di capire perché il Pretore abbia confermato

la fascia oraria dalle 15.00 alle 16.00, tanto meno ove si pensi che neppure AO

1.

aveva chiesto di esercitare i diritti di visita il

sabato pomeriggio, ma solo il sabato e il mercoledì, senza indicare alcun

orario (lettera del 12 dicembre 2014, agli atti). Al proposito l'appello merita

quindi accoglimento.

c) Quanto

all'incontro del mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.00, l'appellante non adduce invece alcun motivo che osti a

tale regolamentazione. Sostiene che il marito lavora (o dovrebbe lavorare), ma si

tratta di un argomento che avrebbe dovuto sollevare – se mai – il convenuto

stesso. Il quale ha prospettato per contro tale possibilità senza che l'istante

opponesse altri impegni, lavorando essa il martedì, il giovedì e il sabato (lettera

del 9 gennaio 2015 agli atti, pag. 1 in fondo). Per di più, l'appellante

nemmeno indica perché nell'interesse del figlio gli incontri con il padre andrebbero

limitati, né pretende che la cadenza fissata dal Pretore sia negativa

per G__________. Su questo punto l'appello risulta

quindi infondato.

d) Più delicata è

la questione di sapere se – come propone l'ap­pellante – il diritto di

visita debba svolgersi in un luogo “neutro”. Trattandosi

di bambini in tenera età, il diritto di visita deve svolgersi invero – e per principio – nell'ambiente dei piccoli,

ma a tale regola è opportuno derogare ove la presenza del genitore affidatario sia

problematica o conflittuale (Leuba

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 273; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar,

ZGB I, 5ª edizio­ne, n. 17 ad art. 273; I CCA, sentenza inc. 11.20014.60

del 30 agosto 2004, consid. 7). È quanto traspare in concreto dalla pur scarna

istruttoria. Il Pretore ha riscontrato in effetti ‟una serie di

problematiche notevoli e una situazione particolarmente delicata per un figlio

di pochi mesiˮ, tanto da ordinare alle parti di interpellare un

consultorio al fine di ‟compren­dere i bisogni del minore, assumere comportamenti

responsabili per quanto concerne la cura del figlio, elaborare almeno alcuni

principi di base e condivisi per la crescitaˮ (verbale del 13 ottobre

2014, pag. 1 in fondo).

Da

parte sua AO 1 ha chiesto più volte di incontrare il figlio “fuori dalla casa

della moglie” (verbale del 13 ottobre 2014, pag. 2 in alto; lettera del

20.

ottobre 2014). Quest'ultima ha

definito finanche “impossibile e insostenibile” l'esercizio

delle visite al suo domicilio, non fosse che per i rapporti turbolenti con gli

altri suoi figli T__________ e L__________ che vivono con lei (verbale del 10

febbraio 2015, pag. 2 in alto), al punto da sollecitare a più riprese lo

svolgimento degli incontri in un luogo protetto (lettera del 9 gennaio 2015

pag. 1 in bas­so; verbali del 2 dicembre 2014, pag. 1 e del 10 febbraio 2015,

pag. 1). In circostanze siffatte, per le ragioni testé esposte, gli incontri

fra padre e figlio al domicilio della madre non risultano nell'interesse del bambino.

La scelta di un ambiente “neutro”, come il Punto di incontro della __________, appare

di gran lunga più consona alla situazione, non da ultimo perché consente di

organizzare una migliore relazione personale tra padre e figlio, superando le difficoltà

nell'esercizio delle visite ancora evidenziate dallo stesso AO 1 in una lettera

al Pretore del 10 maggio 2016. Provvisto di buon esito, su questo punto

l'appello merita così accoglimento.

III. Sul contributo alimentare per

il figlio

5.

Per quel che attiene al

contributo di mantenimento in favore di G__________, il Pretore non si è

scostato dall'assetto cautelare,

nel­l'am­bito del quale

aveva ritenuto ‟per il momento adeguato l'importo proposto dal padre (fr.

300.

– mensili), riservato ogni adeguamento una volta esperito il dibattimento e

proceduto al contraddittorioˮ (verbale del 13 ottobre 2014 a metà). Egli non

ha trascurato che l'importo esiguo del contributo è insufficiente per rapporto al

fabbisogno in denaro del figlio, ma ha considerato che la somma “estingueva

verosimilmente ogni capacità contributiva del padre, che non ha praticamente

nessuna formazione”.

6.

L'appellante contesta che

il marito non abbia una formazione professionale e che il contributo alimentare

di fr. 300.– mensili esaurisca la capacità contributiva di lui. Lamenta che il convenuto

non ha mai dato seguito alle richieste di edizione di documenti e alle varie

ordinanze del Pretore, né ha revocato in dubbio i fatti da lei addotti

nell'istanza e le sue domande, sicché il contributo alimentare dev'essere fissato

in almeno fr. 700.– mensili. A suo parere, il contributo di mantenimento

fissato dal Pretore non trova conforto in alcuna prova e appare addirittura in

contrasto con gli atti.

a) Il

mantenimento di un figlio va commisurato ai bisogni del medesimo, come pure alla

situazione sociale e alle possibilità dei genitori secondo le rispettive

possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 consid. 6).

L'obbligato alimentare, ad ogni modo, ha diritto di conservare l'equivalente

del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 141 III 403

consid. 4.1, 135 III 67 consid. 2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2011.55

del 10 settembre 2014, consid. 8), fermo restando che, dandosi situazioni eco­nomiche

modeste, alla capacità lucrativa del genitore cui è a carico il contributo di

mantenimento vanno poste esigenze elevate (DTF 137 III 120 consid. 3.1).

b) Nella

fattispecie si cercherebbe invano di sapere sulla base di quali parametri il

Pretore si sia fondato per stabilire il contributo alimentare di fr. 300.–

mensili, se non facendo capo all'offerta formulata dallo stesso AO 1. Perché il versamento di un tale importo estinguerebbe

verosimilmente la capacità contributiva di lui non è dato di capire, il tutto limitandosi

per finire a un asserto apodittico del Pretore. E sulla formazione professionale

del convenuto difetta qualsiasi accertamento: non è stato interrogato il

convenuto e non è stato acquisito alcun documento al riguardo. A ragione l'appellante

si duole pertanto che il Pretore ha fissato il contributo alimentare per il

figlio accomodandosi di quanto ha dichiarato la controparte.

Ciò

non significa ancora, contrariamente a quel che l'interessata sembra credere,

che il Pretore avreb­be dovuto fondarsi sulle sue asserzioni. I dati da lei indicati nel­l'istanza e le cifre asseritamente

esposte dal marito al­l'udienza del 13 ottobre 2014, di cui non v'è traccia nel

verbale, rimangono mere allegazioni. Le misure a protezione del­l'unione

coniugale sono sì emanate con la procedura sommaria e con potere cognitivo limitato

alla verosimiglianza, ma ciò non significa che un contributo alimentare possa

essere fissato a beneplacito sulla base di semplici affermazioni di parte. Men

che meno contributi di mantenimento devono servire a incassare dall'ente

pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni assistenziali

(RtiD I-2004 pag. 599 n. 87c; I CCA,

sentenza inc. 11.2016.72 del 17 agosto 2016, consid. 4 con rinvii). Siano

essi per i figli o per il coniuge, contributi siffatti vanno commisurati alle

reali capacità economiche del debitore, non a importi fittizi o semplicemente

presunti.

c) Il problema è che in

concreto non figura agli atti alcun elemento dal quale si possa inferire, anche

solo a livello di verosimiglianza, la situazione economica di AO 1. Il Pretore aveva

assegnato a costui un termine per produrre la documentazione su redditi

e spese “servendosi se del caso dei questionari

allegati” (ordinanza del 1° settembre 2014), ma l'interessato non ha

presentato nulla, nem­meno dopo avere ottenuto una proroga. E di fronte alla più totale mancanza di dati, il Pretore non

poteva dare per acquisita la situazione deficitaria del convenuto e limitarsi

ad accettare la sua proposta, fissando un importo per apprezzamento. Intanto

avrebbe potuto procedere a un interrogatorio di AO 1, comminando a quest'ultimo

una sanzione disciplinare in caso di assenza ingiustificata (art. 192

cpv. 1 CPC). Inoltre avrebbe potuto interpellare l'istante per sapere

quale fosse l'ultimo datore di lavoro del convenuto e chiedere l'edizione dei

conteggi di stipendio (art. 160 cpv. 1 CPC). Infine avrebbe potuto procurarsi almeno

l'ultima tassazione del contribuente (Pedroli

in: Commentaire romand, LFID, Basilea 2008, n. 16 ad art. 110; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,

n. 19 ad art. 166; Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.

811). Trattandosi di contributi alimentari in favore di figli minorenni, l'autorità

tributaria non può invero opporre il segreto fiscale (Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse

in: AJP/PJA 7/2009 pag. 838; v. anche RVJ 2009 pag. 260).

d) Sta

di fatto che, mancando accertamenti essenziali ai fini del

giudizio, questa Camera non è in grado di giudicare la fondatezza dell'appello.

Essa potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non

si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione

dell'istruttoria. Si tratta di esperire l'istruttoria come tale. E non compete

alla Camera civile di appello sopperire alla più totale carenza probatoria,

istruendo essa medesima una causa per la prima volta in sostituzione del giudice

naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.132 del 28 agosto 2012, consid.

8). In caso contrario tutti i processi retti dal principio inquisitorio illimitato

– come quelli sul mantenimento di figli minorenni – potrebbero non essere

istruiti dal primo giu­dice lasciando all'autorità di ricorso il compito di assumere

le prove. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile, anche perché le parti si

vedrebbero sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende

che per quanto riguarda il contributo ali­mentare in favore di G__________ la decisione

impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché

assuma le prove necessarie per accertare – almeno sommariamente – la situazione

finanziaria del convenuto (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

IV. Sulle

spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio

7.

Le

spese dell'attuale decisione seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante esce parzialmente vittoriosa

sulla disciplina del diritto di visita e ottiene l'annullamento del contributo alimentare

fissato dal Pretore per il figlio, ma vede dichiarare irricevibile l'appello sull'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio. Ciò imporrebbe di suddividere gli oneri

processuali fra le parti. AO 1 tuttavia non ha proposto di respingere l'appello

e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non può essere tenuto al

pagamento di spese (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere

tanto vale rinunciare in questa sede al prelievo di oneri e all'assegnazione di

ripetibili. L'emanazione del giudizio

odierno non influisce apprezzabilmente invece sul riparto a metà delle spese

processuali di prima sede, limitate al costo delle consulenze prestate dal

consultorio familiare, né sulla compensazione delle ripetibili.

8.

Il

gratuito patrocinio postulato da AP 1 in appello merita accoglimento (art. 117

CPC). Da un lato l'indigenza della richiedente risulta verosimile, l'interessata

essendo al benefico di prestazioni assistenziali, dall'altra l'appello si rivela

– almeno parzialmente – fondato. Per quel che riguarda l'indennità spettante al

patrocinatore d'ufficio, l'importo chiesto dall'interessata, di fr. 891.– (onorario

fr. 750.–, spese fr. 75.– e IVA), appare sicuramente congruo (art. 4 cpv. 1 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria: RL 3.1.1.7.1).

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

9.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che:

a) il

dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

Le relazioni personali di AO 1 con il figlio G__________

sono disciplinate come segue:

due visite settimanali, della durata indicativa

di un'ora, il mercoledì (dalle ore 15.00 alle 16.00) e il sabato (dalle ore 11.00

alle 12.00), al Punto di incontro della __________ a __________;

b) il

dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati

al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Per il resto l'appello è respinto

nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

II. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

III. AP 1 è ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 891.–.

IV. Notificazione

a:

avv.;

–;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 8 con

il dispositivo n. III).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).