11.2015.18
Diffida ai debitori richiesta dalla collettività pubblica
16 marzo 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.18
Lugano
16 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2015.51 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 20 gennaio 2015 dallo
Stato
del Cantone Ticino
(rappresentato
dal RA 1
RA
1)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 25 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la decisone emessa dal Pretore
il 16 febbraio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e __________
(1971), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 12 ottobre 2006. Dal
matrimonio
è nata A__________, il 30
novembre 2006. I coniugi si sono separati il
1° settembre 2013 e il 29
gennaio 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha “dato
atto”, a protezione dell'unione coniugale, che in una convenzione sugli effetti
della vita separata del 15 ottobre 2013 AP 1 si impegnava a versare per la
figlia, affidata alla madre, un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili,
assegni familiari non compresi.
A quel tempo AP 1 lavorava al 50% come macellaio per la __________ a __________
e per il rimanente 50% era in malattia.
B. Nell'ottobre del 2014 AP 1,
nel frattempo licenziato, ha cominciato a riscuotere indennità dalla Cassa di
disoccupazione __________. Con decisione del 9 dicembre 2014 lo Stato del Cantone
Ticino, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha stanziato a __________,
che lamentava il mancato pagamento del contributo alimentare per A__________,
fr. 700.– mensili dal novembre del 2014 al 31 ottobre 2015.
C. Il 20 gennaio 2015 lo Stato
del Cantone Ticino si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
perché ordinasse alla Cassa disoccupazione __________, già in via cautelare, di
trattenere dalle indennità dovute a AP 1 la
somma di fr. 1000.– mensili e di riversarla alla cassa cantonale.
All'udienza del 3 febbraio 2015, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza o, in subordine, di respingerla per quanto
ledesse il suo fabbisogno
minimo di fr. 3410.– mensili, postulando il beneficio del gratuito patrocinio. Con
sentenza del 16 febbraio 2015 il Pretore ha ordinato la trattenuta richiesta. Le
spese processuali di fr. 200.– complessivi sono state poste a carico
del convenuto, tenuto a rifondere
allo Stato del Cantone Ticino un'indennità di fr. 200.–. AP 1 è stato ammesso
al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto il 25 febbraio 2015 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la riduzione della
trattenuta a fr. 763.– mensili. Egli sollecita inoltre la concessione del gratuito
patrocinio. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2015 lo Stato del Cantone
Ticino ha dichiarato di aderire “temporaneamente” all'appello.
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per
contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta al di fuori di
un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con
la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c
CPC), onde l'appellabilità della decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto
è dato, ove si consideri l'entità (fr. 1000.– mensili) e la durata della
trattenuta in discussione. La sentenza impugnata
inoltre è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 17 febbraio 2015.
Introdotto il 25 febbraio 2015, l'appello in esame è quindi tempestivo.
2. Nella decisione impugnata
il Pretore, ravvisata la trascuranza alimentare del convenuto, ha accertato le entrate di quest'ultimo per fr. 3804.85 mensili, considerando le sole
indennità di disoccupazione, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2779.15 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione
fr. 1000.– [acconto delle spese accessorie e autorimessa compresi], premio
della cassa malati fr. 131.– [già dedotto il sussidio cantonale],
assicurazione per la cauzione dell'appartamento fr. 9.–, leasing dell'automobile
fr. 339.10, assicurazione RC dell'automobile fr. 87.55, imposta di
circolazione fr. 12.50). Onde un margine disponibile di fr. 1025.10
mensili che giustifica il provvedimento chiesto dall'istante.
3. L'appellante contesta il
premio della cassa malati inserito dal Pretore nel suo fabbisogno minimo,
facendo valere di ricevere non fr. 262.80 mensili, come ha reputato il primo giudice,
ma solo fr. 262.80 annui. Per di più, egli soggiunge, tale contributo non raggiunge
la soglia minima di fr. 300.– annui, sicché non è nemmeno comunicato all'assicuratore.
Considerato il premio effettivo di fr. 393.80 mensili, il convenuto allega che il
suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3014.95 mensili, onde una disponibilità di appena
fr. 763.– mensili.
a) Davanti
al Pretore il convenuto ha esibito la sua polizza di cassa malati, la quale
attesta un premio LaMal di fr. 393.80 mensili (doc. 2, primo foglio). Ha
prodotto altresì una decisione del 30 novembre 2011 con cui l'Istituto delle
assicurazioni sociali, in accoglimento di
una sua richiesta, gli ha riconosciuto una riduzione del premio per il
2014 (“ripam”) di fr. 262.80 (doc. 2, secondo foglio). Da tale decisione si
evince che l'importo “ripam” è riconosciuto
per il “periodo assicurativo 01-12”, ovvero per l'intero anno, come
figura sulla seconda pagina in alto del documento. L'importo di fr. 262.80 è
quindi annuo e andrebbe ripartito su dodici mesi. Se non che, trattandosi di una
cifra inferiore a fr. 300.– annui, il versamento della riduzione dei premi
decade (art. 21 del regolamento della legge di applicazione della legge
federale sull'assicurazione malattie: RL 6.4.6.1.1), sicché in definitiva
l'assicurato non riceve nulla. In che consista l'accoglimento della sua richiesta
da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali non è dato pertanto di
capire. Comunque sia, a ragione l'appellante fa valere di aver dovuto pagare nel
2014 l'intero premio della cassa malati di fr. 393.80 mensili. Il suo
fabbisogno minimo risulta così di fr. 3014.95 mensili. Riducendosi la sua
disponibilità a fr. 763.– mensili, l'ordine di trattenuta va adeguato di conseguenza.
b) Il
Pretore ha invero ricordato che, ad ogni modo, un debitore escusso per
contributi di mantenimento con redditi insufficienti a coprire il proprio
minimo esistenziale (compresi i contributi alimentari necessari al
sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella
stessa proporzione in cui il creditore veda intaccato il proprio. Il che è
corretto (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7; II-2012 pag. 793 n. 3c). Sta di
fatto che ciò non vale ove la diffida ai debitori sia chiesta dalla
collettività pubblica cessionaria a norma dell'art. 289 cpv. 2 CC (DTF 138 III
149 consid. 3.4.3 con riferimenti; Bastons
Bulletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art. 291
con rinvio alla nota 32 e a DTF 116 II 10 consid. 2). Ne segue che, fondato, l'appello
merita accoglimento. L'emanazione della presente decisione rende
senza oggetto inoltre la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
4. Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dello Stato, acquiescente (art.
106 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità del caso si giustifica tuttavia di
prescindere da ogni incasso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà nondimeno all'appellante
un'adeguata indennità per
ripetibili, commisurata alla relativa stringatezza del memoriale. Ciò rende
senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio presentata con l'appello.
L'esito del giudizio odierno non impone invece una modifica del pronunciato
sulle spese di prima sede. Per tacere del fatto che la decisione poco chiara
emessa dall'Istituto delle assicurazioni sociali ha indotto il primo giudice in
errore, l'esiguo ammontare delle spese processuali tiene debitamente conto del
maggior grado di soccombenza del convenuto.
5. Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto e il
dispositivo 1.1 della sentenza impugnata è così riformato:
Alla Cassa disoccupazione __________, via __________, __________, è
ordinato di trattenere con effetto immediato l'importo di fr. 673.– mensili dall'indennità
di disoccupazione spettante a AP 1 (n. persona __________), __________, e di
versarlo a titolo di contributo alimentare in favore della figlia A__________
sul conto corrente postale n. __________ intestato all'Ufficio __________, __________,
con l'avvertenza che il versamento di tale
somma direttamente all'assicurato non avrà effetto liberatorio per la Cassa.
2. Non si riscuotono spese. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà all'appellante fr. 800.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata priva d'interesse.
4. Notificazione a:
– avv.;–;
– Cassa di
disoccupazione.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
Considerandi
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).