11.2015.19
Proroga dei termini
7 febbraio 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.19
Lugano
7 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2014.63 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 5 marzo 2014 da
AO 1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 25 febbraio 2015 presentato AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 23 gennaio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 febbraio 2008 il Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra AO
1 (1952) e AP 1 (1954), omologando una convenzione in cui il marito
si impegnava – tra l'altro – a versare un contributo alimentare per la moglie di
fr. 5000.– mensili vita natural durante, modificabile al pensionamento di
lui “in funzione della parte di reddito complessivo dei coniugi” (inc.
OA.2007.505).
B. Con
petizione non motivata del 5 marzo 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la sospensione temporanea
del suo obbligo alimentare ‟dall'inoltro dell'azione di modifica della
sentenza di divorzio sino al raggiungimento del pensionamento ordinario” da
parte di lui. All'udienza di
conciliazione, l'8 maggio 2014, le parti hanno informato il Pretore aggiunto che
intendevano trattare per risolvere il contenzioso nelle vie amichevoli.
C. Constatato che le parti non avevano raggiunto
un'intesa, il Pretore aggiunto ha fissato all'istante il 6 ottobre 2014 un
termine di 30 giorni per motivare la petizione. Il 24 ottobre 2014 AO 1 ha chiesto
una proroga del termine di 30 giorni, che gli è stata accordata il 28 ottobre successivo.
Il 1° dicembre 2014 egli ha instato per una nuova proroga di 5 giorni, che il
Pretore aggiunto gli ha concesso il 2 dicembre 2014.
D. Il
15 dicembre 2014 AO 1 ha presentato la petizione motivata, che il Pretore
aggiunto ha notificato a AP 1. Il 19 dicembre 2014, la convenuta ha postulato lo
stralcio della causa dal ruolo per inosservanza del termine destinato a motivare
l'azione. Chiamato a esprimersi, AO 1 ha sostenuto il 7 gennaio 2015 di avere rispettato
il termine. La convenuta ha riaffermato il 12 gennaio 2015 la propria posizione.
E. Statuendo
il 23 gennaio 2015, il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza di stralcio. Le spese processuali di
complessivi fr. 250.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di
rifondere all'attore un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 25 febbraio 2015 per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato
e la causa stralciata dai ruoli. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2015 AO 1
propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice
accerta il rispetto del termine per motivare una petizione di divorzio è
incidentale, nel senso che non pone fine al processo, ma potrebbe concluderlo
nel caso in cui l'autorità giudiziaria superiore sovvertisse tale decisione su
ricorso. In concreto la sentenza impugnata è
appellabile perciò a titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 e 308 cpv. 1
lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al valore litigioso,
esso raggiunge agevolmente fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione
(fr. 5000.– mensili fino al pensionamento ordinario dell'ex marito). L'appello
inoltre è tempestivo, la sentenza impugnata essendo stata notificata alla
patrocinatrice della convenuta il 26 gennaio 2015 e il ricorso essendo
stato introdotto il 25 febbraio 2015, ultimo giorno utile. Onde la ricevibilità
dell'atto.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha accertato che la seconda proroga di 30 giorni per
presentare la motivazione della petizione è cominciata a decorrere il 7 novembre
2014 e sarebbe scaduta sabato 6 dicembre, salvo protrarsi a martedì 9 dicembre
in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, il 7 dicembre 2014 essendo domenica e l'8
dicembre giorno festivo cantonale (art. 1 della legge cantonale concernente i
giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). A suo parere, una
proroga ha effetto solo una volta decorso il termine originario, il quale va calcolato “in base alla disciplina
sancita dall'art. 142 CPC, ivi compreso il suo cpv. 3”. Per il Pretore
aggiunto, pretendere l'inapplicabilità di tale norma equivale a ridurre
inammissibilmente la durata della proroga. Nella fattispecie il secondo termine
è cominciato a decorrere così – egli ha continuato – il giorno dopo la “compiuta
decorrenza del termine iniziale”, ovvero il 9 dicembre 2014. Esso sarebbe
scaduto pertanto sabato 13 dicembre 2014, tranne protrarsi a lunedì 15 dicembre
2014. Ne segue la tempestività della motivazione.
3. Secondo AP 1 la proroga di
un termine comincia a decorrere subito “all'ultimo giorno matematico (…)
inizialmente concesso, indipendentemente da che tale giorno sia un sabato, una
domenica o un giorno festivo”. Essa afferma che una richiesta di proroga non fa
nascere un nuovo termine distinto dal primo, ma allunga il primo formando un termine
unico. Far decorrere la proroga dal giorno seguente al primo giorno feriale significherebbe
– essa sostiene – concedere ingiustamente alla parte un termine più lungo. Per l'appellante,
l'art. 142 cpv. 3 CPC si applica unicamente all'ultimo giorno del termine
prorogato e non a quello originariamente concesso, poiché scopo della norma non
è di dilatare senza motivo il termine assegnato, bensì di non togliere a una
parte l'ultimo giorno utile per il fatto che esso decorre quando gli uffici postali
sono chiusi. A mente sua, qualora il termine iniziale scada il sabato, la
domenica o un giorno festivo, una richiesta di proroga può essere presentata il
giorno feriale che segue. Fino alla concessione di una proroga – essa soggiunge
– l'art. 142 cpv. 3 CPC rimane applicabile, l'ultimo giorno del termine inizialmente
concesso coincidendo con ‟l'ultimo giornoˮ della citata
disposizione. Premesso ciò, la petizione dell'attore risulta tardiva, il che
comporta lo stralcio della causa dal ruolo conformemente all'art. 291 cpv. 3
CPC.
4. La
modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace, per analogia,
alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3
CPC). La petizione può essere proposta anche senza motivazione scritta (art.
290 prima frase CPC). Se all'udienza di conciliazione le parti non raggiungono
un'intesa – come nella fattispecie – il giudice impartisce all'attore un
termine per motivare l'azione e in caso di inosservanza del termine stralcia la
causa dal ruolo “in quanto priva d'oggetto” (art. 291 cpv. 3 CPC). Egli può anche prorogare il termine per sufficienti motivi, purché la richiesta preceda la scadenza del termine (art. 144 cpv. 2 CPC). Se l'ultimo giorno del
termine cade il sabato, la domenica o in un giorno festivo, il termine si protrae
al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC).
5. In concreto il Pretore aggiunto, accertato che le
parti non avevano raggiunto un'intesa, ha fissato all'attore il 6 ottobre 2014 un
termine di 30 giorni per motivare la petizione di divorzio, come prevede l'art. 291
cpv. 3 CPC. L'ordinanza è stata notificata al patrocinatore dell'istante l'indomani.
Il termine di 30 giorni è cominciato a decorrere quindi mercoledì 8 ottobre
2014 (art. 142 cpv. 1 CPC) e sarebbe scaduto giovedì 6 novembre 2014. AO 1 ha chiesto tuttavia, il 24 ottobre 2014, una proroga
di 30 giorni, che il Pretore aggiunto ha accordato il 28 ottobre successivo.
Il termine sarebbe scaduto così non più giovedì 6 novembre 2014, bensì sabato 6
dicembre 2014, salvo protrarsi a martedì 9 dicembre 2014 in virtù
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Se non che, il 1° dicembre 2014, l'attore ha
nuovamente instato per una proroga di cinque giorni, che il Pretore aggiunto ha
concesso il 2 dicembre 2014. La
petizione motivata è poi stata introdotta il 15 dicembre
2014.
Nelle
condizioni descritte la questione è di sapere se la proroga di un termine a norma dell'art. 144 cpv. 2 CPC cominci a
decorrere il giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine impartito, ma
si protragga al primo giorno feriale seguente nel caso in cui l'ultimo giorno
del termine impartito sia un sabato, una domenica o un giorno festivo (art. 142
cpv. 3), come sostiene l'attore, oppure se, come afferma la convenuta, la
proroga cominci a decorrere il giorno successivo alla scadenza dell'ultimo
termine impartito, indipendentemente dal fatto che l'ultimo giorno del termine impartito
sia un sabato, una domenica o un giorno festivo. Si seguisse la tesi dell'attore, nella fattispecie l'ultima proroga per
presentare la petizione motivata sarebbe cominciata a decorrere solo martedì 9 dicembre
2014 e sarebbe scaduta lunedì 15 dicembre 2014, onde la tempestività dei
motivi che sorreggono la petizione. Si seguisse invece la tesi della convenuta,
l'ultima proroga sarebbe cominciata a decorrere già domenica 7 dicembre 2014 e
sarebbe scaduta giovedì 11 dicembre 2014, di modo che la motivazione della
petizione sarebbe tardiva e la causa di divorzio andrebbe stralciata dal ruolo “in
quanto priva d'oggetto” (art. 291 cpv. 3 CPC).
a) Il Codice di diritto
processuale civile non precisa come debba essere
calcolata una proroga dei termini fissati dal giudice. La Convenzione
europea sul computo dei termini, del 16 maggio 1972 (RS 0.221.122.3) è altrettanto
silente. Non consta nemmeno un orientamento univoco della giurisprudenza al
proposito. Certo è soltanto che la proroga di un termine costituisce un'estensione
del termine originario e non la fissazione di un nuovo termine, sicché per
principio il termine prorogato decorre immediatamente e senza interruzioni dopo
la scadenza del termine precedente. Il problema è sapere quando scada il
termine precedente.
b) Svariati
autori reputano che se l'ultimo giorno del termine da prorogare è un sabato, una
domenica o un giorno festivo riconosciuto, quel termine si protrae giusta
l'art. 142 cpv. 3 CPC fino al primo
giorno feriale seguente, sicché la proroga comincia a decorrere solo allora (Hoffmann-Novotny in: Oberhammer/Domej/Haas
[curatori], Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art.
144 con riferimento a Merz in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 23 ad art. 144 e a Marbacher in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische
ZPO, Berna 2010, n. 12 ad art. 142; Frei
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n.
15 ad art. 144; Ernst/ Oberholzer
in: Fristen und Fristeberechnung gemäss ZPO, Zurigo/San Gallo 2013, pag. 90
n. 231). Hohl è di altra opinione. A mente sua, in consonanza con la
regola generale dell'art. 80 CO, il nuovo termine accordato dal giudice decorre
subito dopo l'ultimo giorno del termine precedente, senza riguardo al fatto che
quel giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto, gli
art. 77 cpv. 1 n. 1 e 78 CO non si applicandosi al riguardo (Procédure civile,
vol. II, 2ª
edizione, pag. 167 n. 890 con rinvio al n. 833).
c) Altri
autori si limitano a rinviare genericamente, per quel che è dell'art. 144 cpv.
2 CPC, all'art. 47 LTF (Gasser/Rickli, Schweizerische
ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 144; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berna 2010, pag. 203 n. 8.58; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2ª edizione, § 17 n. 6; Jenny
in: Gehri/Kramer [curatori], ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 1 ad art.
144). Nel Codice di diritto processuale civile, in effetti, il legislatore ha
inteso armonizzare la decorrenza, il computo, l'osservanza e la proroga dei termini
con quelli dell'art. 48 cpv. 1 LTF (FF 2006 pag. 6681). All'art. 144 cpv. 2 CPC
possono estendersi così gli stessi criteri interpretativi che presiedono all'art.
47 cpv. 2 LTF (Tappy in: Code
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 144). Giova quindi vagliarne
la portata.
d) Commentando
l'art. 47 LTF, Amstutz/Arnold ricordano
a loro volta che la proroga di un termine non istituisce una nuova decorrenza,
ma prolunga senza interruzioni il termine originario, di modo che il primo
giorno del termine prorogato segue immediatamente l'ultimo giorno del termine
originario. Anche alle proroghe essi ritengono applicabile inoltre l'art. 45
LTF, il cui cpv. 1 è identico all'art. 142 cpv. 3 CPC e dispone che qualora l'ultimo
giorno di un termine cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo
riconosciuto, il termine si protrae al primo giorno feriale seguente (in:
Basler Kommentar, BGG, 2ª edizione, n. 3 ad art. 47 e n. 6 ad art. 45). Esulando dall'art. 47 LTF, per
vero, identico indirizzo segue Kieser,
il quale rileva in margine all'art. 40 cpv. 3 LPGA che una proroga del termine fissato
dall'assicuratore decorre dal giorno seguente a quello in cui il termine originario
è scaduto, ma che ove quel giorno sia un sabato, una domenica o un giorno
festivo la scadenza è riportata al primo giorno feriale seguente, di modo che il
termine prorogato comincia a decorrere solo allora (ATSG Kommentar, 3ª edizione,
n. 16 ad art. 40).
e) Una
norma affine a quella dell'art. 142 cpv. 3 CPC figura
all'art. 80 CO, secondo cui quando sia prorogato il termine pattuito dalle parti per
l'adempimento di un'obbligazione, “il nuovo termine, salvo convenzione in
contrario, decorre dal primo giorno dopo trascorso il termine precedente”. Che cosa
si intenda per il “primo giorno dopo trascorso il termine precedente” non è
chiaro. Hohl ribadisce che il
primo giorno del termine prorogato è quello che segue l'ultimo giorno del termine
originario, anche se quel giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto (in: Commentaire
romand, CO I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 80). Weber condivide simile impostazione (in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, n. 10 ad art. 80 CO). Gauch/Schraner ritengono invece che qualora il
primo termine scada la domenica o in un altro giorno festivo, il termine prorogato
decorra solo dal successivo giorno feriale (in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,
n. 7 ad art. 80 CO). Identica opinione esprime Leu
(in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 2 ad art. 80).
f) Il
principio secondo cui la proroga di un termine che scade il sabato, la domenica
o in un giorno festivo riconosciuto decorre dal successivo giorno feriale era
già stato adottato dalla prassi di taluni Cantoni prima dell'entrata in vigore
del Codice di diritto processuale civile svizzero. Ne sono un esempio Zurigo (Hauser/Schweri, Kommentar zum
zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, Zurigo 2002, n. 42 al § 195; analogamente: Obergericht del Canton Zurigo, seconda Camera
civile, sentenza del 23 novembre 2000 in:
ZR 100/2001 pag. 122 n. 38) o Berna (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ª edizione, n. 2 in
fine ad art. 116). Ciò non esclude, evidentemente, che altri Cantoni applicassero criteri diversi (ad esempio Friburgo,
il quale faceva decorrere la proroga del termine dalla notifica della decisione
che accordava la dilazione: RFJ 17/2008 pag. 194 consid. 2).
6. La rassegna testé riassunta conferma che in dottrina
sussiste sì unanimità di vedute sul principio per cui una proroga a norma dell'art.
144 CPC non costituisce un nuovo termine, ma un prolungamento del termine
originario, di modo che la proroga decorre immediatamente
dall'ultimo giorno di quel termine. Sulla
questione di sapere però se l'ultimo giorno di quel termine si protragga al primo
giorno feriale seguente nel caso in cui cada di sabato, di domenica o in un
altro giorno festivo riconosciuto, le concezioni differiscono (art. 142 cpv. 3
CPC). Da un lato v'è chi sostiene che un termine originario di dieci giorni
prorogato di altri dieci non deve risultare più lungo di un termine originariamente
fissato in venti giorni solo per l'applicabilità dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Dall'altro v'è chi sostiene che l'applicabilità
dell'art. 142 cpv. 3 CPC è generalmente invalsa, di modo che scostarsene
in singoli casi condurrebbe a soluzioni inusuali. Quest'ultima corrente di
pensiero, appoggiata dalla dottrina maggioritaria, merita preminenza. Non tanto
perché l'altro punto di vista manchi di logica o di rigore giuridico, quanto
perché esso riserva inconvenienti pratici. Ogni qual volta in cui entri in
considerazione una proroga, in effetti, esso imporrebbe di verificare quando il
termine originario sarebbe scaduto senza tenere calcolo dell'art. 142 cpv. 3
CPC. Con effetti che possono risultare incongrui.
Nel
caso in esame la seconda proroga di 30 giorni fissata dal Pretore aggiunto per
presentare la motivazione della petizione è cominciata a decorrere il 7
novembre 2014 e sarebbe scaduta sabato 6 dicembre successivo. Se l'attore non
avesse chiesto una terza proroga, il termine si sarebbe protratto pacificamente
fino a martedì 9 dicembre in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, il 7 dicembre 2014
essendo domenica e l'8 dicembre giorno festivo cantonale. Avendo egli ottenuto
una terza proroga (di 5 giorni), seguendo la dottrina minoritaria i cinque
giorni andrebbero conteggiati non partendo da mercoledì 10 dicembre 2014, bensì
tornando indietro al precedente sabato 6 dicembre. Non solo: anche la proroga
del termine sarebbe stata da chiedere non entro la scadenza legale di martedì 9
dicembre 2014, bensì entro il precedente sabato 6 dicembre. Tutto ciò non è
agevolmente praticabile e genera complicazioni non necessarie, né per le parti né
per i tribunali. Ragionamenti analoghi avevano già indotto l'Obergericht
del Canton Zurigo, del resto, ad analoghe conclusioni sotto l'egida del vecchio
diritto cantonale di procedura (sopra, sentenza citata al consid. 5f).
7. In
definitiva, nel caso specifico il primo termine di 30 giorni impartito
all'attore il 6 ottobre 2014 è cominciato a decorrere l'8 ottobre successivo e sarebbe
scaduto giovedì 6 novembre 2014. Prorogato di 30 giorni, esso sarebbe spirato sabato
6 dicembre, salvo protrarsi al martedì 9 dicembre successivo. L'ulteriore proroga
di cinque giorni sarebbe scaduta così domenica 14 dicembre, ma si è protratta
anch'essa al giorno feriale successivo. Introdotta lunedì 15 dicembre 2014, la
motivazione della petizione è pertanto tempestiva. Ne segue che, sprovvisto di
buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.
8. Le spese
del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni tramite un legale, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili.
9. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).