11.2015.2
Modifica del contributo di mantenimento del figlio oltre la maggiore età
23 dicembre 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.2
Lugano
23 dicembre 2016/jh
22.11.2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2014.146 (protezione dell'unione coniugale: modifica
di contributi alimentari) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 14 gennaio
2014 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 5 gennaio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 19 novembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra AP 1
(1966) e A__________ (1971) sono nate le figlie AO 1, il 29 gennaio 1994, e S__________,
il 21 ottobre 1997. Con sentenza del 29 aprile 2011, emanata a protezione
dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha – tra
l'altro – condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr.
935.– mensili (inc. DI.2010.58). Su appello di A__________, questa Camera ha portato
l'8 febbraio 2013 tale contributo a fr. 950.– mensili, assegno familiare non
compreso (inc. 11.2011.58).
B. AO 1 è diventata maggiorenne
il 29 gennaio 2012. Il 12 ottobre 2012 AP 1 ha promosso azione di divorzio
davanti al medesimo Pretore (inc. DM. 3012.315) e il 14 gennaio 2014 ha chiesto
la soppressione dal 1° febbraio 2014 del contributo
alimentare per AO 1 previsto nella sentenza a protezione dell'unione coniugale
(inc. SO.2014.146). All'udienza del 12 marzo 2014 in quest'ultima causa le
parti non hanno raggiunto un'intesa e hanno proceduto perciò alle prime arringhe.
L'attore ha ribadito la propria domanda, mentre la convenuta ha proposto di
respingerla, postulando la conferma del contributo in suo favore fino alla “completa
conclusione della sua formazione”. Alla stessa udienza le parti hanno espresso inoltre
la disponibilità a riallacciare le relazioni personali, intendendosi nel senso
che il padre avrebbe verificato la disponibilità di uno specialista ad
accompagnare inizialmente gli incontri con la figlia, la quale si è impegnata a
trasmettere al genitore l'ultimo giudizio relativo alla sua formazione
scolastica.
C. Il
22 aprile 2014 AP 1 ha invitato il Pretore a continuare la procedura, comunicando
di non essersi “sentito di iniziare” il percorso di riavvicinamento alla figlia
con l'ausilio dello specialista. All'udienza del 23 luglio 2014, indetta per la
continuazione del dibattimento, l'attore ha ribadito così la propria domanda,
chiedendo in subordine la riduzione del contributo alimentare da fr. 950.– a
fr. 500.– mensili, mentre la convenuta ha mantenuto la sua posizione. L'istruttoria,
iniziata seduta stante, si è conclusa l'8 ottobre 2014. A quella udienza le
parti hanno tenuto le arringhe finali, nel cui ambito l'attore si è limitato a
chiedere una riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 500.– mensili,
mentre la convenuta ha proposto di respingere anche tale domanda, precisando
che la conclusione della sua formazione è “ad oggi prevista per il giugno del
2018”.
D. Statuendo
il 19 novembre 2014, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di
complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio
del gratuito patrocinio.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 gennaio 2015 nel
quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per
la figlia sia ridotto a fr. 500.– mensili dal 1° febbraio 2014. Il memoriale
non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
F. Nel frattempo, il 2
settembre 2014, il Pretore ha pronunciato il divorzio fra AP 1 e A__________ e ne
ha disciplinato gli effetti in conformità a un accordo raggiunto dai coniugi. Tale
accordo prevede, in particolare, un contributo alimentare per la figlia S__________
di fr. 984.– mensili, assegni familiari non compresi, fino al termine della
formazione professionale prevista per il giugno del 2021. Un appello presentato
da AP 1 inteso a limitare tale contributo fino all'agosto del 2017 è stato
respinto da questa Camera con sentenza del 10 giugno 2016 (inc. 11.2014.85).
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo
alimentare di cui è chiesta la riduzione (da fr. 950.– a fr. 500.– mensili per
53 mensilità, dal febbraio 2014 al giugno 2018). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la sentenza del Pretore è pervenuta al legale dell'attore il
20 novembre 2014. Rimasto sospeso per legge dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio
2015 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe scaduto
il 5 gennaio 2015. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. L'appellante chiede di
richiamare gli incarti di primo e di secondo grado inerenti alla protezione
dell'unione coniugale e al divorzio (inc. DM.2010.1563, DM.2012.315, 11.2011.58
e 11.2014.85). I fascicoli relativi alle procedure di primo grado sono già
stati assunti agli atti dal Pretore con ordinanza sulle prove del 23 luglio
2014 e sono stati regolarmente trasmessi a questa Camera. Per quanto attiene
agli incarti di appello, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato
tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC). Del relativo
esito inoltre la convenuta è stata edotta nella fattispecie, essendo stata
interpellata al riguardo dopo la maggiore età (inc. 11.2011.58). Nell'azione di
divorzio, per contro, AO 1 non è stata coinvolta. Resta il fatto che l'appellante
non indica – né è dato a divedere – quali risultanze di tale incarto sarebbero
di rilievo per il presente giudizio. In condizioni del genere conviene passare
senza indugio all'esame dell'appello.
3. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha ricordato anzitutto che l'attore
ha rinunciato a intraprendere quanto concordato all'udienza del 12 marzo
2014 per tentare un riavvicinamento con la figlia, sottolineando che la
situazione di stallo è riconducibile a un rapporto di grave conflitto relazionale,
di cui la figlia non è la sola responsabile. In merito all'aspetto economico,
il primo giudice ha rimproverato all'attore di essersi limitato a esporre un
proprio calcolo dei contributi alimentari senza spiegare in che misura la situazione
delle parti si fosse modificata rispetto al momento in cui l'obbligo era stato
fissato. Egli ha poi escluso che il fabbisogno minimo dell'attore fosse aumentato
del 20% (margine garantito al debitore in caso di contributi per figli maggiorenni)
e ha rifiutato di riconoscere nel fabbisogno di lui un debito di fr. 17 000.– verso la madre, siccome antecedente la
decisione con cui era stato fissato il contributo di mantenimento. Per il Pretore,
infine, non si giustifica di imputare alla figlia il reddito conseguito durante
il periodo di pratica professionale (fr. 400.– mensili per sei mensilità), sia
perché andrebbero dedotti allora i costi di trasferta e di locazione della
stanza presso l'istituto in cui essa ha svolto la pratica, sia perché l'entità
e la durata dell'introito non costituivano un cambiamento duraturo e ragguardevole
delle circostanze.
4. L'appellante lamenta in primo luogo che nella sentenza dell'8 febbraio
2013 questa Camera non abbia esaminato i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC e
il metodo di calcolo applicabile al contributo alimentare per un figlio
maggiorenne. A suo parere, i tribunali esitano nel sopprimere contributi alimentari
in favore dei figli. Anzi, questa Camera avrebbe “accettato” che la figlia
facesse proprie le richieste fatte valere della madre. Da simili impressioni
va subito sgombrato il campo. Il contributo alimentare per AO 1 è stato
stabilito da questa Camera in una procedura a tutela dell'unione coniugale, ciò
che è del tutto lecito, l'art. 133 cpv. 2 CC essendo applicabile anche in tale
ambito (sentenza del Tribunale federale
5A_287/2012 del 4 agosto 2012, consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 129 III 55
consid. 3). In quella circostanza non sono stati vagliati i presupposti
dell'art. 277 cpv. 2 CC che disciplinano i contributi per maggiorenni, ma le condizioni
cui un figlio possa rifiutare relazioni personali con un genitore o possa pretendere
il finanziamento di determinati studi non sono valutabili a priori né in
astratto. Esse vanno esaminate, sempre che davvero
si pongano, alla maggiore età del figlio, nel quadro di un'azione di modifica
del contributo di mantenimento promossa dal genitore (DTF 139 III 404 consid.
3.3.2 rinvio). Nel caso specifico inoltre il giudice delegato della Camera
aveva assegnato a AO 1 il 16 gennaio 2013 un termine per comunicare, come
impone la giurisprudenza (DTF 129 III 55), se approvasse il contributo alimentare
in suo favore preteso dalla madre dopo la maggiore età. All'appellante,
debitamente patrocinato da un avvocato, non poteva sfuggire perciò che la
sentenza avrebbe disciplinato il contributo alimentare per la figlia anche dopo
Fatti
i 18 anni. Avesse inteso contestare i requisiti dell'art. 277 cpv. 2 CC già
allora, egli avrebbe potuto sollevare le sue obiezioni valendosi dall'art. 317
CPC (DTF 142 III 413). Nell'attuale contesto la censura si esaurisce in una mera
recriminazione.
5. Secondo l'appellante la figlia
ha rifiutato per anni ogni relazione con lui e ha mostrato segni d'apertura – infruttuosa
– solo quando le è stata prospettata la soppressione del contributo alimentare.
Pur riconoscendo che in simili circostanze è difficile stabilire se si tratti
di una responsabilità esclusiva del figlio, l'appellante sostiene che, dandosi
come in concreto una responsabilità condivisa, si giustifica almeno una riduzione
del contributo di mantenimento da fr. 950.– a fr. 500.– mensili.
a) La
mancanza di ogni rapporto personale può giustificare un rifiuto del contributo
alimentare se si riconduce al comportamento del figlio. Ciò va apprezzato dal
punto di vista soggettivo del figlio, il quale deve avere cagionato tale stato
di cose con un rifiuto ingiustificato di intrattenere relazioni personali, dando
prova di un contegno particolarmente litigioso o denotando un'ostilità profonda.
Al figlio deve ascriversi, in altri termini, la responsabilità della
situazione (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2015 del 29 maggio 2015
consid. 3.1 in: FamPra.ch 2015 pag. 997 5A_664/2015 del 25 gennaio 2016 in: FamPra.ch 2016 pag. 519; RtiD
I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2013.63 del 30 settembre 2015, consid. 4a con richiami). Riserbo si impone ad ogni modo ove si debba valutare il comportamento,
sia pure oggettivamente riprovevole, di un figlio nei confronti di uno o di entrambi
i genitori divorziati. Occorre tenere conto allora delle emozioni che il
divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono
essere scaturite. La ragione di tale riserbo viene meno, tuttavia, più il
figlio cresce, potendosi esigere da lui che con l'età egli si distanzi dal
passato. Se il figlio persiste in un'assoluta chiusura anche dopo la maggiore
età, ciò può essergli imputato
a colpa (sentenze del Tribunale federale 5A_64/2015
del 2 aprile 2015 consid. 5.1.1 con riferimenti e 5A_182/2014
del 12 dicembre 2014, consid. 3.2 con rinvii).
b) In
concreto l'assenza di contatti tra padre e figlia è pacifica. Controversa
è l'origine della situazione, che il Pretore ha ricondotto a un rapporto conflittuale
e complicato, di cui la convenuta non è la sola responsabile. L'appellante evoca
i momenti successivi alla separazione dalla moglie, avvenuta
nell'estate del 2010, rammaricandosi che la figlia si sia schierata dalla
parte della madre e respinga ogni tentativo di riavvicinamento. Egli sottolinea
che nei primi mesi dopo la separazione i contatti con lei si sono limitati a
scambi di messaggi elettronici in cui AO 1 manifestava toni aggressivi. Egli si
duole inoltre che, come S__________, la figlia abbia troncato dopo dieci minuti
appena il primo incontro organizzato su invito del Pretore nella procedura a
tutela dell'unione coniugale e ricorda che gli sforzi di mediazione
intrapresi presso il Consultorio familiare sono falliti proprio per la resistenza
delle figlie.
In
concreto gli atti della procedura a tutela dell'unione coniugale confermano che
le relazioni fra padre e figlie si sono interrotte bruscamente nell'estate del
2010, quando invece di raggiungere in __________ la famiglia che lo attendeva
in vacanza l'attore ha deciso di trasferirsi altrove. Gli sforzi intrapresi su
invito del Pretore e con la mediazione del consulente delegato all'ascolto
delle figlie sono risultati vani per la ferma opposizione delle ragazze. Nella
protezione dell'unione coniugale le minori sono state ampiamente coinvolte nella
accesa disputa fra genitori, in particolare per questioni economiche, diatriba che
ha coinvolto anche la famiglia materna (nota telefonica del Pretore con __________
del 1° dicembre 2010; comunicazione di
posta elettronica al medesimo del 25 gennaio 2011 e relazione di __________
del 26 gennaio 2011, in particolare pag. 3, nell'inc. DI.2010.1563). Le doglianze
dell'attore si riferiscono così ad avvenimenti che risalgono alla minore età di
AO 1 (allora sedicenne), quando lei e la sorella si sono trovate nel mezzo di
una disunione coniugale lacerante. Decisivo ai fini del contributo alimentare
per un maggiorenne è nondimeno il comportamento del figlio dopo i 18 anni, non quello
precedente (DTF 117 II 130 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 5A_137/2015
del 9 aprile 2015 e 5A_64/2015 del 2 aprile 2015 consid. 5.1.1).
Ora,
per quel che è del periodo successivo alla maggiore età (intervenuta il 29
gennaio 2012, prima che cominciasse il 12 ottobre 2012 la causa di
divorzio), l'appellante lamenta che neppure l'intervento dello psicologo __________
ha potuto smuovere la figlia dal suo inflessibile atteggiamento di chiusura,
tant'è che la ragazza ha finanche impedito di comunicargli informazioni sul proprio
andamento scolastico. Dagli atti della procedura di divorzio (inc. DM.2012.315)
risulta in effetti che il Pretore ha incaricato lo psicologo __________ di
ascoltare la secondogenita, esprimendosi sulle possibilità di riattivare le
relazioni di lei con il padre e a estendere l'intervento alla figlia
maggiorenne, se consenziente (ordinanza del 28 dicembre 2012). Lo specialista
ha comunicato che le figlie rifiutavano entrambe di riprendere le relazioni con
il genitore, soggiungendo che a dispetto dell'età esse non erano “in grado di
affrontare questa relazione in piena autonomia” ed erano “ancora influenzate e dipendenti
dalle intricate relazioni familiari”. Anzi “certi comportamenti o
atteggiamenti” dei genitori avevano “il potere di influenzare indirettamente e
poi nei fatti direttamente i comportamenti delle ragazze”, le quali non si sentivano
“libere di poter decidere nel pieno della loro autonomia” (rapporto del 31
luglio 2013, pag. 1 e 2). Più oltre lo specialista ha sottolineato come “le
figlie devono sobbarcare i pesanti fardelli che le famiglie d'origine, chi in
un verso chi nell'altro, propongono” e come “per quanto non più bambine, il
conflitto di lealtà rispetto al pronunciarsi nei confronti dell'uno e
dell'altro genitore è ancora presente e determinante nel loro modo di operare”,
concludendo nel senso che “fino a quando i genitori non riusciranno ad
affrontare e superare il problema […], a S__________ e AO 1 non sarà possibile
di pensare di ricostruire una relazione con il padre” (loc. cit., pag. 3 seg.).
La
valutazione del Pretore, secondo cui “la grave situazione di stallo relazionale
è riconducibile a un rapporto genitoriale molto conflittuale e problematico”
(decisione impugnata, pag. 4 a metà), trova pertanto riscontro nel
rapporto dell'esperto, a conferma di quanto segnalato anche dal mediatore
interpellato a suo tempo nella procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra,
consid. b). Quanto al fatto che AO 1 abbia vietato alla scuola di fornire al
genitore informazioni sul proprio andamento, il Pretore l'ha resa attenta che
un simile rifiuto appariva ingiustificato nel quadro della valutazione di una
pretesa di mantenimento oltre la maggiore età (ordinanza dell'8 luglio 2013 nell'inc.
DM.2012.315). Non consta che la ragazza abbia persistito nel proprio
atteggiamento, tant'è che l'attore ha ammesso di essere stato poi informato del
percorso formativo che la figlia sta seguendo e di avere ricevuto i risultati
scolastici (interrogatorio di AP 1 dell'8 ottobre 2014: verbali, pag. 3 a metà;
cfr. anche doc. G). Da tutto ciò si evince, ad ogni buon conto, che la causa di
divorzio ha corroborato nella figlia, seppure già maggiorenne, gravi conflitti
di lealtà riconducibili alla procedura a tutela dell'unione coniugale.
c) È
vero che più un figlio lascia alle spalle la maggiore età, più aumentano le
esigenze poste alla concessione di un contributo alimentare, dovendo il ragazzo
maturare la capacità di distanziarsi dai
Considerandi
turbamenti pregressi (DTF 129 III 378 consid. 3.4; sentenza del Tribunale
federale 5A_179/2015 del 29 maggio
2015, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2015 pag. 997). Il padre o la madre, in
effetti, non può essere ridotto alla funzione di mero genitore pagante (sentenza
del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014, consid. 3.2 con riferimenti).
Soprattutto dopo i vent'anni, compiuti il 29 gennaio 2014, non si sarebbe
quindi potuto ammettere che AO 1 pretendesse un contributo alimentare
rifiutando ogni incontro con il padre per il solo conflitto personale che
continuava a opporre i genitori nella causa di divorzio. Sta di fatto che, per
finire, la figlia risulta avere ammorbidito la propria posizione. All'udienza
del 12 marzo 2014 nella causa intesa alla riduzione del contributo alimentare –
come detto (lett. B) – essa ha accettato di riallacciare relazioni con il
genitore, consentendo a che questi facesse capo a uno specialista incaricato di
accompagnare inizialmente i colloqui. Essa ha dichiarato inoltre – senza essere
smentita – di non avere rifiutato telefonate o proposte d'incontro,
eventualmente in presenza dello psicologo (interrogatorio dell'8 ottobre 2014,
pag. 1 in fondo). L'attore pretende che il comportamento della figlia fosse
dovuto a mera strategia processuale, ma tale assunto si esaurisce in una
malevola insinuazione. Perché la figlia non dovesse considerarsi sincera, in
effetti, egli non tenta nemmeno di spiegare.
d) Quanto
all'attore, non si può dire che la pur timida disponibilità della figlia abbia
trovato terreno fertile. Intanto all'udienza del 12 marzo 2014 AP 1 si è
dichiarato “piuttosto scettico”, chiedendo di far capo a uno specialista per
accompagnare “almeno inizialmente” gli incontri con la figlia. Inoltre il 22
aprile 2014 egli ha comunicato al Pretore di non essersi “sentito di iniziare
una nuova procedura” con lo psicologo e ha chiesto di riprendere il processo.
Certo, egli rimproverava alla figlia di non averlo informato sull'andamento
scolastico (act. IV), ma per finire ha riconosciuto di essere stato informato al
proposito (sopra, consid. c). Quanto al fatto che la figlia non si fosse
attivata per riconciliarsi con lui dopo l'udienza del 12 marzo 2014, egli
dimentica che secondo l'intesa raggiunta davanti al Pretore era compito suo reperire
uno specialista – da lui prospettato – per assistere ai primi incontri. Se ha
rinunciato a ciò, non può dolersi che la figlia non abbia intrapreso passi di
propria iniziativa. Senza trascurare che già in precedenza, interpellato dallo
psicologo __________, l'attore aveva “rifiutato la proposta di un incontro con
le figlie in sua presenza, argomentando che [queste] sono grandi abbastanza per
potere singolarmente avere dei rapporti personali senza l'assistenza di
nessuno” (rapporto di __________, del 31 luglio
2013, pag. 2 in basso nella causa di divorzio DM.2012.315). E lo specialista
aveva constatato altresì che AP 1 lasciava “trasparire una certa ambivalenza al
riguardo rispetto alla volontà-desiderio di fare veramente il passo” per incontrare
le ragazze (loc. cit., pag. 3 in alto).
e) Alla
luce di quanto precede la mancanza di rapporti personali tra le parti non
risulta ricollegarsi al solo comportamento della figlia. E invero nemmeno a una
colpa concomitante di rilievo. Si conviene che dopo il 12 marzo 2014 AO 1 non
ha fatto nulla più di quanto doveva fare, ossia rimanere in attesa della
chiamata paterna a un colloquio in presenza di uno specialista scelto dal
genitore. D'altro lato però l'attore non ha fatto nemmeno quanto doveva fare,
ovvero attivarsi perché uno specialista affiancasse i suoi primi incontri con
la convenuta. Che AO 1 non abbia sollecitato il genitore a procedere è
indubbio, ma a ciò non era tenuta. Chi si doleva dinanzi al Pretore delle
mancate relazioni personali con la figlia, del resto, era AP 1 e non il
contrario. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela manifestamente
destinato all'insuccesso.
6.
Sostiene l'appellante che
“in casi come questo” il mantenimento di un figlio maggiorenne va limitato alla
formazione in corso, in esito alla quale la figlia disporrà di un diploma “professionalmente
utilizzabile”. A torto. L'art. 277 cpv. 2 CC estende l'obbligo di
mantenimento in favore di un figlio maggiorenne fino al termine di una formazione
“appropriata”, la quale non si esaurisce in un primo ciclo di formazione, seppure
questo permetta di conseguire un attestato professionale di base, ma comprende
l'intero percorso necessario al figlio per rendersi economicamente autonomo e
mettere pienamente a frutto le sue capacità (I CCA, sentenza inc. 11.2013.14
del 31 agosto 2015, consid. 6b con riferimenti; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 788 nota
1197).
Nella fattispecie la convenuta ha
precisato che, ottenuto il diploma di Operatrice sociosanitaria presso la
Scuola __________, essa intende diventare soccorritrice professionista (interrogatorio
dell'8 ottobre 2014: verbali, pag. 2 a metà). Conseguito tale diploma, le occorreranno
ancora tre anni di formazione e altri due di specializzazione, sicché la conclusione
del suo iter professionale è prevista per il giugno del 2018 (arringhe finali,
pag. 2 e 7). L'appellante non nega – come detto (consid. 5) – di essere stato informato
circa il percorso formativo della figlia e di conoscerne i risultati (interrogatorio
dell'8 ottobre 2014: verbali, pag. 3 a metà). Non revoca in dubbio neppure
che l'orientamento professionale scelto da AO 1 sia consono alle attitudini e
alle inclinazioni di lei, né assume che l'impegno e il profitto dimostrato
dalla figlia non siano sufficienti. Tanto meno egli asserisce che con l'ottenimento
del diploma presso la Scuola __________ AO 1 avrà dato fondo alle sue capacità
professionali. Sotto questo profilo il percorso formativo della convenuta adempie
perciò i requisiti dell'art. 277 cpv. 2 CC.
7.
L'attore lamenta altresì
che il Pretore gli abbia negato la possibilità di conservare una maggiorazione
del 20% sul fabbisogno minimo, ciò che invece il definitivo deterioramento
delle relazioni personali con la figlia imponeva. Egli assevera anzi che, a ben
vedere, la sua richiesta intesa a sopprimere il contributo alimentare per la
figlia sarebbe stata da dichiarare “irricevibile”, l'emanazione della sentenza
di divorzio avendo fatto decadere la sentenza a tutela dell'unione coniugale, e
con essa l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia. Quest'ultima
asserzione è destituita di fondamento. La sentenza del 2 settembre 2014 in materia
di divorzio non tocca minimamente la posizione della convenuta, già maggiorenne
al momento dell'inoltro dell'azione. Contrariamente all'opinione dell'attore,
riguardo a AO 1 continua pertanto a valere quanto ha deciso l'8 febbraio
2013.
questa Camera a protezione dell'unione coniugale.
Ciò premesso, il
Pretore ha rifiutato di riconoscere all'attore il noto supplemento del 20% con
l'argomento che questo non era stato considerato nel precedente giudizio della
Camera, tale maggiorazione essendo esclusa per altro ove un figlio debba
completare una formazione intrapresa con l'accordo del genitore. V'è da
domandarsi se simili motivazioni siano pertinenti. Comunque sia, di regola un
genitore tenuto a sostentare un figlio maggiorenne in forza dell'art. 277 cpv.
2.
CC ha diritto di conservare un agio del 20% sul proprio minimo esistenziale
del diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale
5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 4.1 con riferimenti; v. anche RtiD
II-2010 pag. 630 n. 19c consid. 5). Nella fattispecie l'attore espone un
fabbisogno minimo di fr. 3578.65 mensili (replica del 23 luglio 2014, pag. 3).
Anche applicando un supplemento di fr. 240.– mensili sul minimo
esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili), e facendo dunque lievitare
il fabbisogno minimo di lui a fr. 3818.65, con entrate dichiarate in fr. 5784.–
mensili (replica del 23 luglio 2014, pag. 3) l'appellante conserva tuttora un
margine disponibile di fr. 1965.35 mensili, sufficiente per far fronte sia
al contributo per la figlia S__________ di fr. 984.– mensili sia a quello di
fr. 950.– mensili per la convenuta. L'argomento non giova pertanto all'appello.
8.
Da ultimo l'appellante
sembra censurare il fatto che il Pretore non abbia tenuto conto di suoi debiti
privati (fr. 17 000.– mutuatigli dalla
madre, fr. 8000.– da R__________ e G__________, fr. 2000.–
da C__________), da
rimborsare a rate (rispettivamente fr. 350.–, fr. 500.– e fr. 500.–
mensili: doc. DD, EE, FF). Ora, il prestito elargito da C__________ è stato estinto
nel frattempo, come l'appellante stesso riconosce (replica del 23 luglio
2014, pag. 5, nota 4). Quanto agli altri mutui, non consta che i creditori ne
abbiano preteso la restituzione, tant'è che nemmeno l'attore inserisce le
relative rate nell'ammontare del proprio fabbisogno minimo (replica del 23
luglio 2014, pag. 3). Essi non pregiudicano dunque il margine disponibile che
consente all'attore di onorare i contributi di mantenimento per le due figlie.
9.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
10.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), ma non è evidente che raggiunga la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, neppure nell'ipotesi in cui la
conclusione della formazione prevista dalla convenuta dovesse protrarsi di un
anno (per complessive 65 mensilità di fr. 450.–). Toccherà all'appellante, nell'ipotesi
in cui adisca il Tribunale federale, rendere verosimile tale presupposto.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).