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Decisione

11.2015.2

Modifica del contributo di mantenimento del figlio oltre la maggiore età

23 dicembre 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i 18 anni. Avesse inteso contestare i requisiti dell'art. 277 cpv. 2 CC già

allora, egli avrebbe potuto sollevare le sue obiezioni valendosi dall'art. 317

CPC (DTF 142 III 413). Nel­l'attuale contesto la censura si esaurisce in una mera

recriminazione.

5. Secondo l'appellante la figlia

ha rifiutato per anni ogni relazione con lui e ha mostrato segni d'apertura – infruttuosa

– solo quando le è stata prospettata la soppressione del contributo alimentare.

Pur riconoscendo che in simili circostanze è difficile stabilire se si tratti

di una responsabilità esclusiva del figlio, l'appellante sostiene che, dandosi

come in concreto una responsabilità condivisa, si giustifica almeno una riduzione

del contributo di mantenimento da fr. 950.– a fr. 500.– mensili.

a) La

mancanza di ogni rapporto personale può giustificare un rifiuto del contributo

alimentare se si riconduce al comportamento del figlio. Ciò va apprezzato dal

punto di vista soggettivo del figlio, il quale deve avere cagionato tale stato

di cose con un rifiuto ingiustificato di intrattenere relazioni personali, dando

prova di un contegno particolarmente litigioso o denotando un'ostilità profonda.

Al figlio deve ascriversi, in altri ter­mini, la responsabilità della

situazione (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2015 del 29 maggio 2015

consid. 3.1 in: FamPra.ch 2015 pag. 997 5A_664/2015 del 25 gennaio 2016 in: FamPra.ch 2016 pag. 519; RtiD

I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2013.63 del 30 set­tembre 2015, consid. 4a con richiami). Riserbo si impone ad ogni modo ove si debba valutare il comportamento,

sia pure oggettivamente riprovevole, di un figlio nei confronti di uno o di entrambi

i genitori divorziati. Occorre tenere conto allora delle emozioni che il

divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono

essere scaturite. La ragione di tale riserbo viene meno, tuttavia, più il

figlio cresce, potendosi esigere da lui che con l'età egli si distanzi dal

passato. Se il figlio persiste in un'assoluta chiusura anche dopo la maggiore

età, ciò può essergli imputato

a colpa (sentenze del Tribunale federale 5A_64/2015

del 2 aprile 2015 consid. 5.1.1 con riferimenti e 5A_182/2014

del 12 dicembre 2014, consid. 3.2 con rinvii).

b) In

concreto l'assenza di contatti tra padre e figlia è pacifica. Controversa

è l'origine della situazione, che il Pretore ha ricondotto a un rapporto conflittuale

e complicato, di cui la convenuta non è la sola responsabile. L'appellante evoca

i momenti successivi alla separazione dalla moglie, avvenuta

nell'estate del 2010, rammaricandosi che la figlia si sia schierata dalla

parte della madre e respinga ogni tentativo di riavvicinamento. Egli sottolinea

che nei primi mesi dopo la separazione i contatti con lei si sono limitati a

scambi di messaggi elettronici in cui AO 1 manifestava toni aggressivi. Egli si

duole inoltre che, come S__________, la figlia abbia troncato dopo dieci minuti

appena il primo incontro organizzato su invito del Pretore nella procedura a

tutela dell'unio­ne coniugale e ricor­da che gli sforzi di mediazione

intrapresi presso il Consultorio familiare sono falliti proprio per la resistenza

delle figlie.

In

concreto gli atti della procedura a tutela dell'unione coniugale confermano che

le relazioni fra padre e figlie si sono interrotte bruscamente nell'estate del

2010, quando invece di raggiungere in __________ la famiglia che lo attendeva

in vacanza l'attore ha deciso di trasferirsi altrove. Gli sforzi intrapresi su

invito del Pretore e con la mediazione del consulente delegato all'ascolto

delle figlie sono risultati vani per la fer­ma opposizione delle ragazze. Nella

protezione dell'unione coniugale le minori sono state ampiamente coinvolte nella

accesa disputa fra genitori, in particolare per questioni economiche, diatriba che

ha coinvolto anche la famiglia materna (nota telefonica del Pretore con __________

del 1° dicem­bre 2010; comunicazione di

posta elettronica al medesimo del 25 gennaio 2011 e relazione di __________

del 26 gennaio 2011, in particolare pag. 3, nell'inc. DI.2010.1563). Le doglianze

dell'attore si riferiscono così ad avvenimenti che risalgono alla minore età di

AO 1 (allora sedicenne), quan­do lei e la sorella si sono trovate nel mezzo di

una disunione coniugale lacerante. Decisivo ai fini del contributo alimentare

per un maggiorenne è nondimeno il comportamento del figlio dopo i 18 anni, non quello

precedente (DTF 117 II 130 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 5A_137/2015

del 9 aprile 2015 e 5A_64/2015 del 2 aprile 2015 consid. 5.1.1).

Ora,

per quel che è del periodo successivo alla maggiore età (intervenuta il 29

gennaio 2012, prima che cominciasse il 12 ottobre 2012 la causa di

divorzio), l'appellante lamenta che neppure l'intervento dello psicologo __________

ha potuto smuovere la figlia dal suo inflessibile atteggiamento di chiusura,

tant'è che la ragazza ha finanche impedito di comu­nicargli informazioni sul proprio

andamento scolastico. Dagli atti della procedura di divorzio (inc. DM.2012.315)

risulta in effetti che il Pretore ha incaricato lo psicologo __________ di

ascoltare la secondogenita, esprimendosi sulle pos­sibi­lità di riattivare le

relazioni di lei con il padre e a estendere l'intervento alla figlia

maggiorenne, se consenziente (ordinan­za del 28 dicembre 2012). Lo specialista

ha comunicato che le figlie rifiutavano entrambe di riprendere le relazioni con

il genitore, soggiungendo che a dispetto dell'età esse non erano “in grado di

affrontare questa relazione in piena autonomia” ed erano “ancora influenzate e dipendenti

dalle intricate relazioni familiari”. Anzi “certi comportamenti o

atteggiamenti” dei genitori avevano “il potere di influenzare indirettamente e

poi nei fatti direttamente i comportamenti delle ragazze”, le quali non si sentivano

“libere di poter decidere nel pieno della loro autonomia” (rapporto del 31

luglio 2013, pag. 1 e 2). Più oltre lo specialista ha sottolineato come “le

figlie devono sob­barcare i pesanti fardelli che le famiglie d'origine, chi in

un verso chi nell'altro, propongono” e come “per quanto non più bambine, il

conflitto di lealtà rispetto al pronunciarsi nei confronti del­l'uno e

dell'altro genitore è ancora presente e determinante nel loro modo di operare”,

concludendo nel senso che “fino a quando i genitori non riusciranno ad

affrontare e superare il problema […], a S__________ e AO 1 non sarà possibile

di pensare di ricostruire una relazione con il padre” (loc. cit., pag. 3 seg.).

La

valutazione del Pretore, secondo cui “la grave situazione di stallo relazionale

è riconducibile a un rapporto genitoriale molto conflittuale e problematico”

(decisione impugnata, pag. 4 a metà), trova pertanto riscontro nel

rapporto del­l'esperto, a conferma di quanto segnalato anche dal mediatore

interpellato a suo tempo nella procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra,

consid. b). Quanto al fatto che AO 1 abbia vietato alla scuola di fornire al

genitore informazioni sul proprio andamento, il Pretore l'ha resa attenta che

un simile rifiuto appariva ingiustificato nel quadro della valutazione di una

pretesa di mantenimento oltre la maggiore età (ordinanza dell'8 luglio 2013 nell'inc.

DM.2012.315). Non consta che la ragazza abbia persistito nel proprio

atteggiamento, tant'è che l'attore ha ammesso di essere stato poi informato del

percorso formativo che la figlia sta seguendo e di avere ricevuto i risultati

scolastici (interrogatorio di AP 1 dell'8 ottobre 2014: verbali, pag. 3 a metà;

cfr. anche doc. G). Da tutto ciò si evince, ad ogni buon conto, che la causa di

divorzio ha corroborato nella figlia, seppure già maggiorenne, gravi conflitti

di lealtà riconducibili alla procedura a tutela dell'unione coniugale.

c) È

vero che più un figlio lascia alle spalle la maggiore età, più aumentano le

esigenze poste alla concessione di un contributo alimentare, dovendo il ragazzo

maturare la capacità di distanziarsi dai

Considerandi

turbamenti pregressi (DTF 129 III 378 consid. 3.4; sentenza del Tribunale

federale 5A_179/2015 del 29 maggio

2015, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2015 pag. 997). Il padre o la madre, in

effetti, non può essere ridotto alla funzione di mero genitore pagante (sentenza

del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014, consid. 3.2 con riferimenti).

Soprattutto dopo i vent'anni, compiuti il 29 gennaio 2014, non si sarebbe

quindi potuto ammettere che AO 1 pretendesse un contributo alimentare

rifiutando ogni incontro con il padre per il solo conflitto personale che

continuava a opporre i genitori nella causa di divorzio. Sta di fatto che, per

finire, la figlia risulta avere ammorbidito la propria posizione. All'udienza

del 12 marzo 2014 nella causa intesa alla riduzione del contributo alimentare –

come detto (lett. B) – essa ha accettato di riallacciare relazioni con il

genitore, consentendo a che questi facesse capo a uno specialista incaricato di

accompagnare inizialmente i colloqui. Essa ha dichiarato inoltre – senza essere

smentita – di non avere rifiutato telefonate o proposte d'incontro,

eventualmente in presenza dello psicologo (interrogatorio dell'8 ottobre 2014,

pag. 1 in fondo). L'attore pretende che il comportamento della figlia fosse

dovuto a mera strategia processuale, ma tale assunto si esaurisce in una

malevola insinuazione. Perché la figlia non dovesse considerarsi sincera, in

effetti, egli non tenta nemmeno di spiegare.

d) Quanto

all'attore, non si può dire che la pur timida disponibilità della figlia abbia

trovato terreno fertile. Intanto al­l'udienza del 12 marzo 2014 AP 1 si è

dichiarato “piuttosto scettico”, chiedendo di far capo a uno specialista per

accompagnare “almeno inizialmente” gli incontri con la figlia. Inoltre il 22

aprile 2014 egli ha comunicato al Pretore di non essersi “sentito di iniziare

una nuova procedura” con lo psicologo e ha chie­sto di riprendere il processo.

Certo, egli rimproverava alla figlia di non averlo informato sull'andamento

scolastico (act. IV), ma per finire ha riconosciuto di essere stato informato al

proposito (sopra, consid. c). Quanto al fatto che la figlia non si fosse

attivata per riconciliarsi con lui dopo l'udienza del 12 marzo 2014, egli

dimentica che secondo l'intesa raggiunta davanti al Pretore era compito suo reperire

uno specialista – da lui prospettato – per assistere ai primi incontri. Se ha

rinun­ciato a ciò, non può dolersi che la figlia non abbia intrapreso passi di

propria iniziativa. Senza trascurare che già in precedenza, interpellato dallo

psicologo __________, l'attore aveva “rifiutato la proposta di un incontro con

le figlie in sua presenza, argomentando che [queste] sono grandi abbastanza per

potere singolarmente avere dei rapporti personali senza l'assistenza di

nessuno” (rapporto di __________, del 31 luglio

2013, pag. 2 in basso nella causa di divorzio DM.2012.315). E lo specialista

aveva constatato altresì che AP 1 lasciava “trasparire una certa ambivalenza al

riguardo rispetto alla volontà-desiderio di fare veramente il passo” per incontrare

le ragazze (loc. cit., pag. 3 in alto).

e) Alla

luce di quanto precede la mancanza di rapporti personali tra le parti non

risulta ricollegarsi al solo comportamento della figlia. E invero nemmeno a una

colpa concomitante di rilievo. Si conviene che dopo il 12 marzo 2014 AO 1 non

ha fatto nulla più di quanto doveva fare, ossia rimanere in attesa della

chiamata paterna a un colloquio in presenza di uno specialista scelto dal

genitore. D'altro lato però l'attore non ha fatto nemmeno quanto doveva fare,

ovvero attivarsi perché uno specialista affiancasse i suoi primi incontri con

la convenuta. Che AO 1 non abbia sollecitato il genitore a procedere è

indubbio, ma a ciò non era tenuta. Chi si doleva dinanzi al Pretore delle

mancate relazioni personali con la figlia, del resto, era AP 1 e non il

contrario. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela manifestamente

destinato all'insuccesso.

6.

Sostiene l'appellante che

“in casi come questo” il mantenimento di un figlio maggiorenne va limitato alla

formazione in corso, in esito alla quale la figlia disporrà di un diploma “professionalmente

utilizzabile”. A torto. L'art. 277 cpv. 2 CC estende l'obbligo di

mantenimento in favore di un figlio maggiorenne fino al termine di una formazione

“appropriata”, la quale non si esaurisce in un primo ciclo di formazione, seppure

questo permetta di conseguire un attestato professionale di base, ma comprende

l'intero percorso necessario al figlio per rendersi economicamente autonomo e

mettere pienamente a frutto le sue capacità (I CCA, sentenza inc. 11.2013.14

del 31 agosto 2015, consid. 6b con riferimenti; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizio­ne, pag. 788 nota

1197).

Nella fattispecie la convenuta ha

precisato che, ottenuto il diploma di Operatrice sociosanitaria presso la

Scuola __________, essa intende diventare soccorritrice professionista (interrogatorio

dell'8 ottobre 2014: verbali, pag. 2 a metà). Conseguito tale diploma, le occorreranno

ancora tre anni di formazione e altri due di specializzazione, sicché la conclusione

del suo iter professionale è prevista per il giugno del 2018 (arringhe finali,

pag. 2 e 7). L'appellante non nega – come detto (consid. 5) – di essere stato informato

circa il percorso formativo della figlia e di conoscerne i risultati (interrogatorio

del­l'8 ottobre 2014: verbali, pag. 3 a metà). Non revoca in dubbio neppure

che l'orientamento professionale scelto da AO 1 sia consono alle attitudini e

alle inclinazioni di lei, né assume che l'impegno e il profitto dimostrato

dalla figlia non siano sufficienti. Tanto meno egli asserisce che con l'ottenimento

del diploma presso la Scuola __________ AO 1 avrà dato fondo alle sue capacità

professionali. Sotto questo profilo il percorso formativo della convenuta adempie

perciò i requisiti dell'art. 277 cpv. 2 CC.

7.

L'attore lamenta altresì

che il Pretore gli abbia negato la possibilità di conservare una maggiorazione

del 20% sul fabbisogno minimo, ciò che invece il definitivo deterioramento

delle relazioni personali con la figlia imponeva. Egli assevera anzi che, a ben

vedere, la sua richiesta intesa a sopprimere il contributo alimentare per la

figlia sarebbe stata da dichiarare “irricevibile”, l'emanazione della sentenza

di divorzio avendo fatto decadere la sentenza a tutela dell'unione coniugale, e

con essa l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia. Quest'ultima

asserzione è destituita di fondamento. La sentenza del 2 settembre 2014 in materia

di divorzio non tocca minimamente la posizione della convenuta, già maggiorenne

al momento dell'inoltro dell'azione. Contrariamente all'opinione dell'attore,

riguardo a AO 1 continua pertanto a valere quanto ha deciso l'8 feb­braio

2013.

questa Camera a protezione del­l'unione coniugale.

Ciò premesso, il

Pretore ha rifiutato di riconoscere all'attore il noto supplemento del 20% con

l'argomento che questo non era stato considerato nel precedente giudizio della

Camera, tale mag­giorazione essendo esclusa per altro ove un figlio debba

completare una formazione intrapresa con l'accordo del genitore. V'è da

domandarsi se simili motivazioni siano pertinenti. Comunque sia, di regola un

genitore tenuto a sostentare un figlio maggiorenne in forza dell'art. 277 cpv.

2.

CC ha diritto di conservare un agio del 20% sul proprio minimo esistenziale

del diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale

5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 4.1 con riferimenti; v. anche RtiD

II-2010 pag. 630 n. 19c consid. 5). Nella fattispecie l'attore espone un

fabbisogno minimo di fr. 3578.65 mensili (replica del 23 luglio 2014, pag. 3).

Anche applicando un supplemento di fr. 240.– mensili sul minimo

esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili), e facendo dunque lievitare

il fabbisogno minimo di lui a fr. 3818.65, con entrate dichiarate in fr. 5784.–

mensili (replica del 23 luglio 2014, pag. 3) l'appellante conserva tuttora un

margine disponibile di fr. 1965.35 mensili, sufficiente per far fronte sia

al contributo per la figlia S__________ di fr. 984.– mensili sia a quello di

fr. 950.– mensili per la convenuta. L'argomento non giova pertanto all'appello.

8.

Da ultimo l'appellante

sembra censurare il fatto che il Pretore non abbia tenuto conto di suoi debiti

privati (fr. 17 000.– mutuatigli dalla

madre, fr. 8000.– da R__________ e G__________, fr. 2000.–

da C__________), da

rimborsare a rate (rispettivamente fr. 350.–, fr. 500.– e fr. 500.–

mensili: doc. DD, EE, FF). Ora, il prestito elargito da C__________ è stato estinto

nel frattempo, come l'appellante stesso riconosce (replica del 23 luglio

2014, pag. 5, nota 4). Quanto agli altri mutui, non consta che i creditori ne

abbiano preteso la restituzione, tant'è che nemmeno l'attore inserisce le

relative rate nell'ammontare del proprio fabbisogno minimo (replica del 23

luglio 2014, pag. 3). Essi non pregiudicano dunque il margine disponibile che

consente all'attore di onorare i contributi di mantenimento per le due figlie.

9.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

10.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), ma non è evidente che raggiunga la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, neppure nell'ipotesi in cui la

conclusione della formazione prevista dalla convenuta dovesse protrarsi di un

anno (per complessive 65 mensilità di fr. 450.–). Toccherà all'appellante, nell'ipotesi

in cui adisca il Tribunale federale, rendere verosimile tale presupposto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).