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Decisione

11.2015.20

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figli

20 gennaio 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I 197 consid. 2.3.2 con riferimenti). Se non è il caso di cassare

il dispositivo pretorile né di interpellare la convenuta in appello, ciò si

deve nella fattispecie a quanto segue.

b) Nel

memoriale intanto la convenuta chiede unicamente di porre le ripetibili a carico

dell'istante, ma non spiega perché essa, soccombente nella proporzione di tre

quarti, dovrebbe essere esonerata da ogni pagamento (art. 106 cpv. 2 CPC). Sotto

questo profilo la trascuranza del diritto di essere sentita non è dunque in

alcun nesso di causalità con la decisione. A parte ciò, l'interessata critica

l'eccessivo ammontare delle ripetibili, ma nelle richieste di giudizio non indica

nemmeno approssimativamente di quanto l'indennità dovrebbe essere ridotta e

invano si cercherebbe un'eventuale quantificazione nei motivi dell'appello. Ora,

dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a domande

indeterminate. Deve cifrare le sue pretese, anche in materia di ripetibili

(sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in:

RSPC 2012 pag. 92; identico principio valeva già sotto il vecchio diritto di

procedura: RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). Non avrebbe senso perciò rimediare

a una disattenzione del diritto di essere sentiti se poi la richiesta di giudizio

Considerandi

va dichiarata, comunque sia, irricevibile. Infine non si deve dimenticare che la

convenuta neppure ha sollecitato il Pretore aggiunto a trasmetterle la nota professionale

acclusa al memoriale conclusivo della controparte, pur sapendo che il documento

era stato acquisito agli atti.

c) Quanto

al fatto che la convenuta non sia in grado di far fronte alla rifusione di

ripetibili per le precarie condizioni finanziarie in cui si trova, ciò non è un

motivo di esonero. Nemmeno una parte cui sia stato concesso il beneficio del gratuito

patrocinio è dispensata invero dall'obbligo di versare ripetibili in caso di

soccombenza (art. 122 cpv. 1 lett. d CPC), così come – per converso – la parte al

beneficio del gratuito patrocinio ha diritto a ripetibili ove ottenga causa

vinta. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

9.

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero

la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data

la situazione econo­mica difficile in cui verosimilmente essa versa, si prescinde tuttavia – a titolo eccezionale – da ogni prelievo.

Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

notificato a AO 1 per

osservazioni.

10.

Quanto ai rimedi esperibili

sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).