11.2015.20
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figli
20 gennaio 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.20
Lugano
20 gennaio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2013.1117 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 27 dicembre 2013
da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 26 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 16 febbraio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1976) e AP 1 (1974) si
sono sposati a __________ il 17 maggio 2002. Dal matrimonio sono nati F__________,
il 2 settembre 2002, e A__________, il 12 gennaio 2005. Durante la vita in
comune il marito, di formazione elettricista, ha lavorato per la __________
Sagl di __________, attiva nel settore dell'acquisizione pubblicitaria. Socia e
gerente della ditta, la moglie curava a tempo parziale l'amministrazione della
medesima. I coniugi si sono separati il 14 ottobre 2013, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 3179 RFD di __________,
comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi dalla
sua nuova compagna a __________ (Germania).
B. Il 27 dicembre 2013 AO 1 si
è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento del gratuito
patrocinio – di essere autorizzato a vivere separato, di assegnare l'abitazione
coniugale alla moglie, di affidare i figli a quest'ultima (riservato il diritto
di visita paterno), di lasciare l'autorità parentale congiunta, di accertare
che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi, di fissare il contributo
alimentare per i figli in fr. 210.– mensili ciascuno (assegni familiari non
compresi), e di conferirgli l'uso esclusivo di una __________. L'8 gennaio 2014
il Pretore aggiunto, su richiesta dell'istante, ha sospeso il procedimento. Con
decisione del 21 gennaio 2014 egli ha poi respinto la richiesta di gratuito
patrocinio.
C. Il 27 gennaio 2014 AO 1 è tornato
in Ticino, locando un appartamento a __________, e dal 1° marzo successivo è stato
assunto come consulente esterno dalla società G__________ SA. Il 10 marzo
2014 egli ha modificato le richieste di misure protettrici, aumentando dal
5 aprile 2014 a fr. 400.– mensili (assegno familiare incluso) il
contributo alimentare proposto per ogni figlio. Invitata a presentare osservazioni,
il 2 giugno 2014 AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati,
all'attribuzione dell'alloggio coniugale, all'affidamento dei figli con diritto
di visita paterno, ma ha preteso un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili per sé e uno di fr. 1500.– mensili per ogni figlio (più gli assegni familiari),
così come l'assegnazione in uso della __________. Replicando l'11 giugno 2014,
l'istante ha aumentato a fr. 410.– mensili (assegno familiare compreso) il
contributo alimentare offerto per ciascun figlio e si è opposto alle richieste
della moglie. In una duplica del 23 giugno 2014 la convenuta ha riaffermato il
suo punto di vista.
D. All'udienza dell'11 luglio
2014, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
Con decreto cautelare del 5 agosto 2014 il Pretore aggiunto ha dato atto che
le parti vivono separate dal 14 ottobre 2013, ha assegnato l'abitazione
coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha disciplinato il diritto di
visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr.
400.– mensili per la moglie e di fr. 210.– mensili, assegni familiari esclusi,
per ogni figlio e ha attribuito in uso al marito la __________. Il 9 ottobre
2014 l'istante è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
E. L'istruttoria è terminata il
20 novembre 2014 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 dicembre 2014 l'istante ha
riaffermato le proprie richieste, salvo offrire
un contributo alimentare di fr. 211.– mensili per ogni figlio (oltre
agli assegni familiari) o, in via subordinata, un contributo alimentari per la
moglie di fr. 110.– mensili, uno di fr. 162.– mensili per il figlio F__________
e uno di fr. 149.– mensili per il figlio A__________ (oltre gli assegni
familiari). In un allegato del 29 dicembre 2014 la convenuta ha chiesto di
sottoporre il marito a un nuovo interrogatorio, postulando, in caso di diniego,
un contributo alimentare per sé di fr. 500.– mensili e uno di fr. 1250.– mensili
per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari.
Il Pretore aggiunto ha respinto il
21 gennaio 2015 la richiesta di nuovo interrogatorio, ma ha invitato C__________
(della G__________ SA) e P__________ (della L__________ Sagl) a precisare tutti
gli stipendi versati a AO 1 nel 2014. Sulla base di tali risultanze
istruttorie, l'istante ha modificato il 2 febbraio 2015 le proprie conclusioni,
chiedendo di fissare il contributo alimentare in fr. 245.– mensili per
ogni figlio (assegni familiari non compresi) o, in subordine, in fr. 366.–
mensili qualora non fossero considerate le spese per i pasti fuori casa di lui,
o quanto meno di fissare i contributi alimentari in fr. 188.85 mensili (subordinatamente
fr. 282.20 mensili) per F__________, in fr. 173.30 mensili (subordinatamente
fr. 258.90 mensili) per A__________ e in fr. 127.50 mensili (subordinatamente
fr. 190.55 mensili) per la moglie.
F. Statuendo con sentenza del
16 febbraio 2015, il Pretore aggiunto ha accertato che i coniugi vivono
separati dal 14 ottobre 2013, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie,
cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato
AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 400.– mensili dal
1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015 e di fr. 200.– mensili in seguito, un
contributo alimentare per ogni figlio di fr. 210.– mensili (oltre
l'assegno familiare) dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015, ridotti a fr 155.–
mensili in seguito, e ha attribuito al marito l'uso della __________. Le spese
processuali di complessivi fr. 1495.– sono state poste per un quarto a carico
dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al
marito fr. 6200.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 febbraio 2015
per ottenere che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 500.– mensili
e quello per ogni figlio a fr. 1250.– mensili (senza cenno ad assegni familiari)
dal 1° ottobre 2013. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).
Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena
si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie controverso davanti al Pretore aggiunto, di durata
incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92
cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,
consid. 1.2). Quanto alla
tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore
della convenuta il 17 febbraio 2015. Depositato il 26 febbraio 2015, l'appello è
di conseguenza tempestivo.
2. Litigiosi rimangono, in
questa sede, l'ammontare e la decorrenza dei contributi alimentari per moglie e
figli. Nella sua decisione il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito
in fr. 3860.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3350.–
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione
fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 331.–, spese di trasferta fr. 396.–,
pasti fuori casa fr. 242.–). Quanto alla moglie, senza attività lucrativa, egli
ha ritenuto che, le si volesse anche imputare un reddito potenziale, tale
entrata non sarebbe sufficiente nemmeno per coprire il minimo esistenziale del
diritto esecutivo (fr. 1350.– per genitore affidatario). Ciò posto, il
Pretore aggiunto ha chiamato AO 1 a devolvere a moglie e figli il proprio margine
disponibile mensile di fr. 510.–, risultando in simili circostanze inutile
calcolare il fabbisogno di moglie e figli, destinato a rimanere (qualunque esso
fosse) ampiamente scoperto. In definitiva il primo giudice ha così obbligato l'istante
a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per la moglie e di
fr. 210.– mensili per ciascun figlio dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015,
rispettivamente di fr. 200.– mensili per la moglie e di fr. 155.– mensili per
ciascun figlio in seguito.
3. L'appellante contesta il
reddito del marito, rimproverando al Pretore aggiunto di non avere “ tenuto in considerazione
le possibilità di guadagno indicate dallo stesso AO 1 in fr. 7500.–”. Sostiene
che allo stipendio percepito dal coniuge presso la G__________ SA di fr. 3860.–
mensili va aggiunta la gratifica annua di fr. 4000.–, di modo che con un
reddito di fr. 4200.– mensili a fronte di un
fabbisogno minimo quantificato in fr. 3125.– mensili l'istante ha una
disponibilità di fr. 1200.– mensili. L'appellante soggiunge inoltre di avere proposto
al marito la ripresa dell'attività della __________ Sagl, ciò che avrebbe a lui
consentito di guadagnare come in precedenza. A mente della convenuta, quindi, il
marito consegue redditi inferiori per versare meno contributi alimentari, tanto
più che come redattore responsabile di una rivista colma di pubblicità –
pubblicata dalla G__________ SA – egli percepisce sicuramente provvigioni “che
non [le] è dato atto (…) di quantificare”. AP 1 reputa infine che,
contrariamente a quanto risulta dall'istruttoria, il settore pubblicitario non
sia poi così in crisi, sicché la testimonianza del datore di lavoro del marito
non è attendibile.
4. Il reddito di un lavoratore
dipendente è, per principio – salvo cioè oscillazioni rilevanti, non
riscontrabili al caso in esame – quello conseguito al momento del giudizio, cui
si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari
(gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità
straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD
I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Fattori aleatori, temporanei o
contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità
non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2012.67 del 4 marzo
2014, consid. 6). In concreto si evince dagli atti che dal 1° marzo 2014 AO
1 è alle dipendenze della G__________ SA, presso cui guadagna fr. 3546.05 netti
per dodici mensilità (richiamo IV: certificato di salario del gennaio 2015; doc.
S; deposizione di C__________, dell'8 settembre 2014: verbali, pag. 2), stipendio
cui si aggiunge una gratifica di fr. 4033.35 annui lordi, pari a fr. 310.–
mensili netti, ma non il rimborso delle spese d'automobile (fr. 300.– mensili),
onde complessivi fr. 3856.05 mensili. Gli assegni familiari di complessivi fr.
400.– mensili non vanno cumulati invece al reddito del genitore cui sono
corrisposti, ma devono essere dedotti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF
137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). L'accertamento del primo giudice, che ha arrotondato il reddito dell'istante
in fr. 3860.– mensili, resiste pertanto alla critica, né
l'appellante spiega come essa giunga a un importo di fr. 4200.– mensili.
Non si disconosce che durante la
vita in comune lo stipendio di AO 1 ammontava a fr. 7500.– mensili, come lo
stesso istante riconosce. L'appellante non contesta tuttavia che la __________
Sagl si trovi in una “situazione difficile con diversi problemi da risolvere”,
ciò che il primo giudice ha sottolineato (sentenza impugnata, consid. 9.2). Al
punto che il 28 agosto 2015 la società è stata dichiarata in fallimento, fatto attestato
– notoriamente (DTF 138 II 564 consid. 6.2) – dal registro di commercio. Per di
più il marito ha dichiarato, senza essere smentito, che la __________ Sagl non
era mai riuscita a erogargli il salario concordato di fr. 7500.– mensili, ma
doveva “ricorrere ad artifici contabili da parte del fiduciario per far
risultare che era […] versato tale stipendio” (interrogatorio dell'istante,
dell'8 settembre 2014, risposta n. 4).
Per il rimanente non consta che, oltre
al salario, il datore di lavoro abbia versato a AO 1 ulteriori gratifiche, né
che l'istante abbia accettato un posto di lavoro con una retribuzione inferiore a quelle usuali nel settore, le quali si
situano attorno ai fr. 3000.–/ 3500.– mensili lordi oltre alle
provvigioni (deposizioni di C__________ e di M__________, dell'8 settembre
2014: verbali, pag. 2 e 6). Certo, l'istante figura anche redattore
responsabile, nonché addetto alla pubblicità e marketing della rivista __________
(doc. OO). Non risulta però che da tale attività egli ritragga un reddito. Se
mai può apparire verosimile che la gratifica ricevuta dall'istante alla fine
del 2014 si riferisca proprio al “nuovo progetto pubblicitario” cui ha alluso
lo stesso datore di lavoro dell'istante (richiamo IV: lettera della G__________
SA del 23 gennaio 2015), la rivista essendo stata pubblicata la prima volta nel
luglio del 2014 dalla G__________ SA. A un sommario esame non può dirsi
pertanto che il marito consegua redditi insufficienti rispetto alla sua
capacità lucrativa. Quanto alla testimonianza di C__________, è comprensibile
che tale deposizione possa contrariare l'appellante, ma ciò non basta per ritenere
le affermazioni del testimone inattendibili, come afferma apoditticamente l'interessata.
5. Relativamente al fabbisogno
minimo del marito, è vero che nell'istanza AO 1 l'aveva determinato in fr.
3125.– mensili. Nel memoriale conclusivo tuttavia egli ha aumentato la somma a
fr. 3367.– mensili, aggiungendo le spese per i pasti fuori casa. E la
convenuta non ha mosso contestazioni. Perché il primo giudice non dovesse
tenere conto di tale costo l'interessata non spiega. Né essa si confronta con
l'argomentazione del Pretore aggiunto, per il quale la spesa si giustifica “siccome
è stato accertato che, per lavoro, AO 1 è sempre in movimento durante la giornata
e non si può quindi pretendere che torni a casa a mangiare”.
6. Per quanto riguarda la
decorrenza del contributo alimentare, l'appellante chiede di fissarla già
dall'ottobre del 2013, momento della separazione. Assevera inoltre che suddividere
tra contributi alimentari dovuti dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015 e dal
1° febbraio 2015 in poi “appare
un esercizio aritmetico o quant'altro che non trova riscontro né nei
fatti né in base ad una logica più elementare”.
a) È
vero che secondo l'art. 173 cpv. 3 CC – applicabile per analogia all'art. 176
cpv. 1 n. 1 CC (DTF 115 II 201; sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010 del
17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 342) – i contributi alimentari
possono essere pretesi anche per l'anno precedente l'istanza. In concreto però
la convenuta ha esplicitamente chiesto che i contributi alimentari fossero
versati dal 1° marzo 2014 (memoriale conclusivo del 29 dicembre 2014, pag. 3). Né
essa si confronta con l'argomentazione del primo giudice, il quale ha accertato
che dalla separazione fino al marzo del 2014 i coniugi hanno provveduto a
mantenere la famiglia “facendo capo a conti comuni e/o ai rispettivi risparmi”.
Ne segue che al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile per
carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
b) Quanto
alla suddivisione in due periodi dell'obbligo alimentare, l'appellante non si
avvede che così facendo il Pretore aggiunto ha favorito lei e i figli. Si fosse
tenuto alla giurisprudenza, in effetti, egli avrebbe dovuto far decorrere i
minori contributi alimentari di fr. 200.– mensili per lei e di fr. 155.–
mensili (assegni familiari non compresi) per ogni figlio sin dal 1° marzo 2014
e non solo dal 1° febbraio 2015. Secondo giurisprudenza, i contributi pecuniari
per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione
coniugale vanno fatti decorrere, per principio, dalla data dell'istanza
(sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in:
SJ 2011 I 343; I CCA, sentenza inc. 11.2011.99
del 16 luglio 2013, consid. 3). Facendo decorrere per motivi di equità i minori
contributi alimentari solo dalla sentenza e lasciando sussistere per il lasso
di tempo anteriore i contributi alimentari fissati a titolo provvisionale, il
Pretore aggiunto ha privilegiato così moglie e figli. Sulla doglianza della
convenuta non giova perciò di attardarsi.
7. Nell'appello AP
1 postula altresì l'addebito delle spese giudiziarie di primo grado al marito.
La domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento
dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela
senza oggetto.
8. Quanto all'ammontare dell'indennità
per ripetibili, il Pretore aggiunto ha esaminato la nota professionale acclusa
dalla patrocinatrice dell'istante al memoriale conclusivo, di fr. 19 276.– (onorario fr. 15 450.–, spese fr. 2398.– IVA fr. 1428.–), tassandola in
complessivi fr. 8316.– (onorario fr. 7200.–, spese fr. 500.– e IVA fr. 616.–). Alla
luce di ciò egli ha fissato l'indennità per ripetibili a carico della convenuta
in fr. 6200.–, corrispondenti al grado di soccombenza di lei. L'appellante fa
valere di non avere ricevuto la nota professionale del patrocinatore della
controparte e di non essersi potuta quindi esprimere in proposito. Nota
professionale che in ogni modo essa definisce eccessiva, “visto poi che AO 1
usufruisce del gratuito patrocinio”.
a) Per
quanto attiene al diritto di essere sentito della convenuta, l'art. 53
cpv. 1 CPC conferisce a ogni parte – tra l'altro – il diritto di prendere
conoscenza e di pronunciarsi sulle allegazioni degli altri partecipanti alla
procedura (DTF 138 I 485 consid. 2). La nota professionale del patrocinatore
d'ufficio dell'istante, che ha svolto indubbiamente un ruolo nella definizione
delle ripetibili fissate dal primo giudice, andava così comunicata alla
convenuta (sentenza del Tribunale federale 4A_592/2014 del 25 febbraio
2015 consid. 3), mentre in concreto ciò non è avvenuto. A ragione l'appellante
censura quindi una violazione del suo diritto di esprimersi. Di per sé tale
vizio comporterebbe l'annullamento del dispositivo pretorile in materia di ripetibili.
Al limite la disattenzione potrebbe essere sanata da questa Camera, munita di
pieno potere cognitivo non solo
nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti (DTF 138
III 375 consid. 4.3.1, 138 II 77 consid. 4, 137
Fatti
I 197 consid. 2.3.2 con riferimenti). Se non è il caso di cassare
il dispositivo pretorile né di interpellare la convenuta in appello, ciò si
deve nella fattispecie a quanto segue.
b) Nel
memoriale intanto la convenuta chiede unicamente di porre le ripetibili a carico
dell'istante, ma non spiega perché essa, soccombente nella proporzione di tre
quarti, dovrebbe essere esonerata da ogni pagamento (art. 106 cpv. 2 CPC). Sotto
questo profilo la trascuranza del diritto di essere sentita non è dunque in
alcun nesso di causalità con la decisione. A parte ciò, l'interessata critica
l'eccessivo ammontare delle ripetibili, ma nelle richieste di giudizio non indica
nemmeno approssimativamente di quanto l'indennità dovrebbe essere ridotta e
invano si cercherebbe un'eventuale quantificazione nei motivi dell'appello. Ora,
dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a domande
indeterminate. Deve cifrare le sue pretese, anche in materia di ripetibili
(sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in:
RSPC 2012 pag. 92; identico principio valeva già sotto il vecchio diritto di
procedura: RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). Non avrebbe senso perciò rimediare
a una disattenzione del diritto di essere sentiti se poi la richiesta di giudizio
Considerandi
va dichiarata, comunque sia, irricevibile. Infine non si deve dimenticare che la
convenuta neppure ha sollecitato il Pretore aggiunto a trasmetterle la nota professionale
acclusa al memoriale conclusivo della controparte, pur sapendo che il documento
era stato acquisito agli atti.
c) Quanto
al fatto che la convenuta non sia in grado di far fronte alla rifusione di
ripetibili per le precarie condizioni finanziarie in cui si trova, ciò non è un
motivo di esonero. Nemmeno una parte cui sia stato concesso il beneficio del gratuito
patrocinio è dispensata invero dall'obbligo di versare ripetibili in caso di
soccombenza (art. 122 cpv. 1 lett. d CPC), così come – per converso – la parte al
beneficio del gratuito patrocinio ha diritto a ripetibili ove ottenga causa
vinta. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
9.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero
la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data
la situazione economica difficile in cui verosimilmente essa versa, si prescinde tuttavia – a titolo eccezionale – da ogni prelievo.
Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
notificato a AO 1 per
osservazioni.
10.
Quanto ai rimedi esperibili
sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).