11.2015.21
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie
14 giugno 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.21
Lugano
14 giugno 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2013.89 (protezione dell'unione
coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 29 gennaio 2013
da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 26 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 12 febbraio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1953) e AO 1 (1961) si
sono sposati a __________ il 9 dicembre
1988. Dal matrimonio è nata E__________, il 25 maggio 1989. Il marito è
dipendente della W__________ SA di __________ (attiva nel ricupero, nel trasporto
e nello smaltimento di rifiuti), della quale è amministratore unico. La moglie,
titolare di un diploma di esercente, curava a tempo parziale l'amministrazione
della ditta. La famiglia viveva a __________, in un immobile (particella n. 194
RFD), appartenente alla P__________ SA, di cui AO 1 è amministratrice unica dal
marzo del 2012.
B. Il 29 gennaio 2013 AO 1 si è
rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione
a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, un contributo
alimentare di fr. 10 333.58
mensili e l'uso di una __________ aziendale. Statuendo inaudita parte il
31 gennaio 2013 il Pretore, ha autorizzato in via cautelare i coniugi a vivere
separati e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie. All'udienza del 15 marzo
2013, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha dichiarato la
disponibilità della W__________ SA a ripristinare il versamento dello stipendio
all'istante e ha corrisposto seduta stante alla medesima fr. 3400.– a
titolo di contributo alimentare provvisionale.
C. All'udienza del 22 aprile
2013, destinata alla continuazione del contraddittorio, il marito non si è
opposto alla vita separata né all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla
moglie né a concedere l'uso della vettura (previo consenso dell'azienda cui essa
è intestata, dell'assunzione del contratto di leasing e di tutte le spese connesse),
ma ha offerto alla moglie un contributo alimentare limitato a fr. 768.– mensili
dal maggio del 2013. Il Pretore
ha statuito seduta stante,
omologando l'accordo cautelare del 15 marzo precedente, ingiungendo al
marito di lasciare l'abitazione coniugale entro il 5 maggio successivo, attribuendo
l'uso della __________ alla moglie e citando le parti all'udienza del 19 settembre
2013 per la prosecuzione del contraddittorio. In quell'ambito l'istante ha
riaffermato le proprie richieste e ha instato per il deposito giudiziale della
metà delle azioni della W__________ SA, così come per il divieto al marito di
disporre di tali azioni, dell'inventario, degli attivi, dei mobili e degli
immobili della società. Il convenuto ha ribadito la sua posizione, ma ha rifiutato
ogni contributo alimentare alla moglie, salvo aderire al deposito giudiziale
delle azioni. Il Pretore ha decretato seduta stante il deposito giudiziale
delle azioni e ha ingiunto all'amministratore della società di non sminuire il
patrimonio societario.
D. Il 5 giugno 2014 l'istante ha
comunicato al Pretore di essere stata licenziata dalla W__________ SA, postulando
un contributo alimentare provvisionale di fr. 7217.20 mensili. La richiesta è
stata accolta dal Pretore inaudita parte con decreto cautelare del 17 giugno
successivo. Un appello del 2 luglio 2014 introdotto da AP 1 contro tale decreto
è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 10 luglio 2014 (inc. 11.2014.62).
Il 27 agosto 2014 AO 1 è stata riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 53%
e riceve una mezza rendita dall'Assicurazione Invalidità.
E. L'8 settembre 2014 si è
tenuta la discussione sull'istanza cautelare promossa dalla moglie il 5 giugno precedente.
Il 12 settembre 2014 la moglie si è poi rivolta nuovamente al Pretore, sollecitando
il blocco di svariati conti bancari del marito e l'ordine alla __________,
succursale di __________, di versarle fr. 7217.20 mensili addebitando tale
importo a un conto del marito. Con decreto cautelare emanato il 17 settembre
2014 una volta ancora senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il blocco
dei conti richiesto e ha ordinato all'istituto predetto di versare fr. 6309.20
mensili su un conto della moglie. Quest'ultimo ordine è stato poi impartito il
30 settembre 2014 alla __________ di __________. Alla discussione di tale
istanza, del 10 novembre 2014, il marito ha proposto di respingere le richieste
della moglie.
F. L'istruttoria è terminata
il 18 novembre 2014 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 gennaio 2015
l'istante ha riaffermato le proprie domande,
salvo aumentare a fr. 11 034.56 mensili la pretesa di
contributo alimentare e il prospettato ordine di trattenuta. Nel suo allegato
del 23 gennaio 2015 il marito ha ribadito il propria punta di vista.
G. Statuendo con sentenza del 12
febbraio 2015, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito
l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha assegnato la __________ con assunzione
dei relativi costi, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr.
4508.– mensili dal gennaio all'agosto 2014 e di fr. 5963.– mensili in seguito, ha
confermato il blocco dei conti bancari a lui intestati, ma ha revocato il
deposito giudiziale delle azioni e l'ordine di trattenuta. Le spese processuali
di fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Il 19 febbraio 2015 il Pretore ha rettificato la
decisione emanata, precisando la decorrenza del contributo alimentare dal mese
di gennaio 2013.
H. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 febbraio 2015
per ottenere
la riduzione del
contributo alimentare in favore della moglie a fr. 1365.65 mensili dal gennaio
2013 o, in via subordinata, l'annullamento della sentenza e il rinvio degli
atti al Pretore. Nelle sue osservazioni del 7 aprile 2015 AO 1 ha proposto di
respingere l'appello. Il 29 luglio 2015 il marito ha chiesto alla moglie l'edizione
dei documenti relativi alla rendita d'invalidità da lei percepita. Il 7 agosto
2015 la moglie ha trasmesso a questa Camera tre attestazioni della Fondazioni
collettiva __________ sulle quali l'appellante ha potuto esprimersi.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).
Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si
consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie controverso davanti al Pretore, di durata incerta e
quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2).
Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione è stata notificata al
patrocinatore del convenuto il 16 febbraio 2015. Depositato il 26 febbraio
2015, ultimo giorno utile, l'appello è di conseguenza tempestivo.
2. Litigioso rimane, in questa
sede, l'ammontare del contributo alimentare per la moglie. A tal fine il
Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 12 607.95 netti mensili (fr. 9864.90 da attività dipendente,
fr. 2743.05 di utili della ditta W__________ SA) a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 5837.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1200.–, locazione fr. 2166.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa
malati fr. 514.30, premi assicurativi fr. 200.–, “terzo pilastro” fr. 556.80,
imposte fr. 1000.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in
fr. 3817.20 mensili fino all'agosto del 2014,
ridotto in seguito alla sola rendita AI di fr. 908.– mensili, per
rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 6063.25 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1441.65, premio della cassa malati fr. 584.10, franchigia
fr. 66.60, leasing dell'automobile
fr. 800.90, imposta di circolazione fr. 100.–, assicurazione dell'automobile
fr. 164.60, quota TCS, Rega e protezione giuridica fr. 61.60, assicurazione
dell'economia domestica fr. 91.60, “terzo pilastro” fr. 354.20, tassa
demaniale fr. 198.–, imposte fr. 1000.–). Appurata un'eccedenza nel
bilancio familiare di fr. 4524.80 mensili dal 1°
gennaio 2013 al 31 agosto 2014 e di fr. 1615.60 mensili dopo di allora,
il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4508.– mensili per il primo
periodo e di fr. 5963.– mensili per il seguito.
3. Relativamente al reddito
del convenuto, il Pretore ha ricordato che AP 1 è dipendente della ditta
omonima, della quale è anche amministratore unico. In simili condizioni egli ha
ritenuto ingiustificata la diminuzione di stipendio da fr. 9864.90 mensili a
fr. 6648.70 mensili da lui fatta valere, non essendo stata dimostrata
un'incapacità parziale a lungo termine che giustificasse una riduzione del
carico di lavoro. Né appariva convincente per il Pretore, vista la tempistica
della riduzione, la necessità di risanare
la ditta, attuata poco dopo l'introduzione dell'istanza a tutela dell'unione
coniugale da parte dalla moglie quando già nel 2012 “la società non versava in
condizioni floride” e nel 2013 è tornata a generare utili. Nelle circostanze
descritte il Pretore si è dipartito così dallo stipendio originario di fr.
9864.90 mensili, cui ha aggiunto l'utile conseguito dalla società, quantificato
in fr. 2743.05 mensili, pari alla media conseguita negli ultimi quattro anni (utile
di fr. 246 039.25 nel 2010, perdita di
fr. 85 071.15 nel 2011, perdita
di fr. 64 301.65 nel 2012, utile di fr. 52 654.45 nel 2013, importo ricondotto a fr. 35 000.– “che verosimilmente la società avrebbe
potuto raggiungere prendendo in considerazione la differenza di salario (per 8
mesi compresa la tredicesima) e dei contributi sociali da versare da parte del
datore di lavoro”.
a) L'appellante
ribadisce che il proprio reddito non eccede fr. 6648.70 mensili, la
riduzione di stipendio successiva all'aprile del 2013 essendosi resa
necessaria per l'incapacità sua di svolgere le attività pesanti svolte in precedenza,
come pure per la doverosa ristrutturazione aziendale, “visti i due anni di
gravi perdite registrate”. Egli soggiunge di non avere potuto alienare il
patrimonio societario, dati i limiti impostigli dal primo giudice, e di essere
stato costretto a ridurre di conseguenza il proprio stipendio, tanto che l'utile
conseguito dalla ditta nel 2013 si deve – in parte – proprio a ciò. Quanto agli
utili aziendali, egli reputa che essi non vadano considerati, la società non avendo
distribuito dividendi. Comunque sia, egli sostiene che in caso contrario occorrerebbe
stralciare dal calcolo il risultato del 2010, “vistosamente favorevole rispetto
agli anni successivi”.
b) Nella
fattispecie l'appellante è – come detto – dipendente della ditta W__________ SA,
della quale è anche amministratore unico. Fino all'aprile del 2013 egli
percepiva uno stipendio di fr. 9864.90 mensili, ridotto dopo di allora a fr.
6648.70 mensili. Il convenuto ha giustificato tale contrazione per ragioni mediche
e per la necessità di risanare la ditta. Se non che, quanto ai problemi di
salute, egli non si confronta minimamente con l'argomentazione del Pretore, secondo
cui le affezioni documentate dal doc. 10 non sono durature, sicché al proposito
l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile per carenza di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Sia come sia, la
documentazione prodotta dall'Ospedale __________ di __________ attesta che
l'11 settembre 2013 il convenuto è stato sottoposto a un intervento di
ricostruzione della cuffia rotatoria e di decompressione sottoacrimoniale della
spalla sinistra (doc. 10, 11° foglio), come pure che tra l'11
agosto e il 4 ottobre 2013 è risultato completamente inabile al lavoro (doc.
11, 5° foglio). Ma ciò non basta per rendere verosimile una menomazione permanente
della capacità lucrativa, l'accertamento
di simili patologie presupponendo almeno un rapporto medico specialistico
(RtiD
I-2014
pag. 736 consid. 4e con richiamo; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.53
del 14 ottobre 2014, consid. 13b). Invano si cercherebbe una relazione del
genere negli atti processuali.
c) Quanto
ai motivi che hanno condotto alla ristrutturazione aziendale, una volta ancora l'appellante
omette di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, il quale ha rilevato come
già negli anni precedenti la riduzione di stipendio la società registrasse
perdite. Nell'appello il convenuto si limita a ripetere sostanzialmente quanto esposto
nel memoriale conclusivo, ovvero che l'operazione si è resa necessaria per
rimediare ai disavanzi degli esercizi 2011 e 2012 (appello pag. 10 in fondo), ma
non contesta quanto ha sottolineato il primo giudice. Ciò renderebbe
l'impugnazione ulteriormente irricevibile per difetto di motivazione. Ad ogni
buon conto, nella risposta del 22 aprile 2013 AP 1 nemmeno aveva alluso a
difficoltà aziendali o alla necessità di ristrutturare la ditta. Inoltre nella
lettera del 30 aprile 2013 con cui la società gli ha comunicato la riduzione di
stipendio si evocavano i problemi di salute che impedivano al dipendente di
svolgere l'attività di autista e di direttore dei lavori (doc. 9, 1° foglio),
giustificazioni ribadite anche all'udienza dell'8 settembre 2014 (verbali, pag.
4 in alto).
Che
poi l'unica misura di risanamento aziendale dovesse consistere nella citata
riduzione di stipendio non appare manifesto, tanto meno se si pensa che l'appellante
non ha spiegato come mai nei bienni chiusi in passivo egli abbia proceduto ad ammortamenti
anche su inventari degli anni precedenti. Né si può dire che la diminuzione di
stipendio si imponesse alla luce delle restrizioni ordinate dal Pretore, già
per il fatto che il relativo decreto cautelare è del 17 settembre 2014, mentre
la riduzione di stipendio risale al maggio del 2013. Del resto, se i provvedimenti
cautelari pregiudicavano a tal punto l'attività della ditta, mal si comprende
perché il convenuto non abbia illustrato la situazione al Pretore, postulando
un allentamento delle restrizioni. Le due cause di cui egli si vale per
giustificare la riduzione di stipendio non bastano dunque – nemmeno a un esame
di verosimiglianza – a sostanziare l'assunto. Sotto questo profilo la decisione
impugnata resiste alla critica.
d) Non
a torto l'appellante fa valere invece che nella fattispecie gli utili aziendali
quantificati dal Pretore in fr. 2743.05 mensili non vanno cumulati al suo
stipendio. È vero che in caso di unità economica fra
società anonima e azionista unico (o maggioritario) l'azionista può essere
equiparato a un lavoratore indipendente, in particolare se tale era la sua
situazione economica prima dell'avvio della causa (principio della trasparenza:
RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_392/2014 del 20 agosto 2014, consid. 2.2 con riferimenti). In
concreto tuttavia la moglie ha sempre riconosciuto che fino alla separazione lo
stipendio percepito dal marito ammontava a fr. 9245.– mensili, seppure al netto
dei costi di trasferta, di telefono e di pasti fuori
casa
assunti dalla società (verbale dell'8 settembre 2014, pag. 2). Certo, essa
ha sostenuto altresì che allo stipendio si aggiungevano “utili e benefits”
(istanza del 29 gennaio 2013, pag. 4; replica del 19 settembre 2013, pag. 5),
ma tale asserzione è stata contestata dal marito, secondo cui l'azienda non gli
ha mai versato “alcun dividendo, né altra entrata o reddito” (risposta del 22
aprile 2013, pag. 5) né tanto meno utili della società (verbale dell'8
settembre 2014, pag. 3).
In
condizioni del genere spettava all'istante rendere verosimile che durante la
vita in comune il marito facesse capo a utili della società per finanziare il
tenore di vita della famiglia. A maggior ragione ove si pensi che “gli stipendi
versati dalla W__________ SA venivano contabilizzati e accreditati dalla
moglie, che pagava ogni fattura della famiglia e versava la parte restante ai
coniugi per i bisogni del mese. Per lunghi anni la famiglia ha adottato questo
sistema di gestione finanziaria”
(verbale dell'8 settembre 2014, pag. 2). Non si disconosce che vantaggi
indiretti e prelevamenti personali messi a carico della società
vadano conteggiati nel reddito del beneficiario, ma a un esame di verosimiglianza
gli atti non consentono di ritenere che in concreto oltre ai costi
dell'autovettura (ammessi nel solo fabbisogno della moglie) il marito abbia ricevuto
più dello stipendio. Non soccorrono pertanto le premesse per scostarsi dal
reddito di fr. 9865.– mensili (arrotondati), men che meno pensando al fatto che
il bilancio familiare è in attivo.
4. Per quanto concerne il
reddito di AO 1, il Pretore ha rammentato che il 27 agosto 2014 l'istante è
stata riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 53% e riceve una mezza
rendita dall'Assicurazione Invalidità. Data l'età (53 anni) e il suo stato di
salute, egli ha ritenuto non potersi esigere da lei una ripresa dell'attività lucrativa
dopo il 1° settembre 2014. Quanto agli introiti prospettati dal marito, egli ha
accertato che dalle tassazioni non risulta alcun reddito della sostanza,
escludendo che possa considerarsi tale il valore locativo (parametro puramente
fiscale) e scartando anche un eventuale consumo di capitali, esigibile solo se
il fabbisogno della famiglia rimane scoperto. Onde, in definitiva, un reddito
di fr. 3817.20 mensili fino all'agosto del 2014 e di fr. 908.– mensili in
seguito.
a) L'appellante chiede di portare il reddito della
moglie a fr. 3408.– mensili dal 1° settembre 2014, sostenendo che
oltre alla mezza rendita d'invalidità essa incassa almeno fr. 1000.– annui
dalla P__________ SA, della quale è azionista, e potrebbe chiedere il
versamento dell'interesse dell'1% su un suo credito
nei confronti della società per ulteriori fr. 1700.–/2200.– annui. Inoltre,
a suo dire, essa percepisce verosimilmente entrate anche dalla ditta C__________
SA, riconducibile alla sua famiglia, e beneficia di redditi della sostanza immobiliare
proveniente dal patrimonio di famiglia. Egli reputa infine che la moglie, non
vivendo più nell'abitazione coniugale, potrebbe locare quest'ultima a terzi.
b) Dalla
documentazione presentata in appello su richiesta del marito, AO 1 risulta ricevere
dal 30 agosto 2014 dalla Fondazione collettiva __________ una rendita invalidità LPP di fr. 387.20 mensili. Tale importo
va pacificamente aggiunto alle entrate di lei.
c) In merito alla P__________ SA, dalla
contabilità aziendale non si evince, a un sommario esame, che quale azionista e
amministratrice unica della ditta la moglie percepisca indennità, tantièmes,
diarie o gettoni di presenza (richiamo II, doc. U). Quanto alla possibilità per
l'azionista di ottenere interessi su un mutuo concesso alla società, per tacere
del fatto che i bilanci aziendali sono quasi tutti in pareggio (e non oltre: loc.
cit.), l'appellante dimentica che per principio il giudice chiamato a fissare
contributi di mantenimento in una procedura a tutela dell'unione coniugale (o a
titolo cautelare in una causa di divorzio) si fonda sul reddito effettivo
conseguito dalle parti coniugi. Solo se i redditi effettivi non bastano per finanziare
il fabbisogno della famiglia egli può imputare all'uno o all'altro coniuge (o a
entrambi) un reddito ipotetico, sempre che ciò sia possibile (RtiD I-2013 pag.
789 consid. 4 con riferimenti di giurisprudenza). In concreto i redditi
effettivi sono sufficienti per sopperire alle esigenze familiari, di modo che
non occorre imputare alla moglie redditi virtuali.
d) Relativamente
alla C__________ SA, società riconducibile alla famiglia AO 1 ma della quale
tutto si ignora, le supposizioni dell'appellante non trovano alcun riscontro
nemmeno a livello di verosimiglianza. Quanto alle proprietà immobiliari della
moglie, provenienti anch'esse dal patrimonio di famiglia, l'appellante non si
confronta nemmeno di scorcio con l'argomentazione del Pretore, secondo cui della
documentazione fiscale non risulta che la sostanza sia fruttifera. Al riguardo non
giova quindi attardarsi.
e) Per
quanto attiene alla locazione dell'abitazione coniugale, la richiesta di
appigionarla non è mai stata formulata prima
d'ora.
A prescindere da ciò, l'istante non consta avere definitivamente abbandonato
l'alloggio in questione, seppure viva da un'amica. E ad ogni modo reddito
ipotetico della sostanza le andrebbe imputato solo qualora – come si è appena
spiegato – il bilancio familiare registrasse un ammanco, ciò che non è il caso
in concreto. Ne discende che dal 1° settembre 2014 il reddito della moglie va
stabilito in fr. 1295.20 mensili.
5. Per quel che è del proprio
fabbisogno minimo, l'appellante non lo contesta. Fa valere però di dover
aiutare economicamente la figlia maggiorenne e di vedersi costretto così “a rinunciare
del suo, ciò che non è richiesto alla moglie”. In realtà sulla situazione della
figlia nulla è dato di sapere. Per di più, il mantenimento della moglie è prioritario
rispetto a quello della figlia maggiorenne (DTF 132 III 211 consid. 2.3). La doglianza
si esaurisce quindi in una generica contestazione, senza impatto ai fini del
giudizio.
Con riferimento al fabbisogno
minimo dell'appellante AO 1 afferma, da parte sua, che la pigione riconosciuta al
marito (fr. 2166.– mensili oltre a fr. 200.– mensili per spese accessorie) è
eccessiva per una persona sola e andrebbe ridotta almeno a fr. 1441.65 mensili,
come il costo dell'alloggio a lei riconosciuto. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha specificato di avere ammesso l'intero canone di locazione esposto
dal convenuto perché la moglie non poteva pretendere ascrivere una quota di spesa
alla figlia maggiorenne senza riconoscere a quest'ultima alcun fabbisogno e
senza considerare le spese dovute alla coabitazione. L'argomentazione in sé è
pertinente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23 ottobre 2011,
consid. 7a). Sta di fatto che per costante giurisprudenza di questa Camera un coniuge
ha diritto di vedersi riconoscere dopo la separazione di fatto, quantunque
abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente
sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla
arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile
2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii,
pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da
ultimo ancora: sentenza inc. 11.2014.1 del 28 gennaio 2016, consid. 6b). In
concreto un costo dell'alloggio di complessivi fr. 2166.– mensili oltre a fr.
200.– mensili per spese accessorie per una sola persona (doc. 5) appare
esagerato, anche tenendo conto che l'appellante ha diritto di mantenere dopo la
separazione lo stesso tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (RtiD
I-2010 pag. 699 n. 20c). Riconoscergli un esborso pari a quello della moglie (fr. 1441.–
mensili) appare equo per un persona sola nel __________. Ne segue che il fabbisogno
minimo di AP 1 va ricondotto a fr. 4915.– mensili (arrotondati).
6. Secondo l'appellante dal fabbisogno
minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr. 6063.25 mensili, devono
essere stralciati il costo dell'alloggio e quello per il leasing dell'automobile.
Le due voci vanno esaminate separatamente.
a)
Per quanto riguarda le spese di alloggio il primo giudice, considerato che
l'abitazione coniugale non è gravata di oneri ipotecari, ha riconosciuto fr.
741.65 mensili per i costi di riscaldamento e fr. 700.– mensili (stimati) per la
manutenzione del fondo in generale. L'appellante oppone che l'alloggio è vuoto,
poiché la moglie vive presso un'amica. AO 1 obietta di abitare da un'amica solo
per brevi periodi, soggiungendo che l'abitazione coniugale necessita di
importanti lavori, da lei eseguiti in base alle proprie risorse economiche e al
proprio stato di salute. Ora, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare,
un coniuge che vive in casa propria deve assumere, per comune esperienza, la
manutenzione ordinaria dello stabile, alla stregua di qualsiasi proprietario
immobiliare (RtiD I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5). A un esame di verosimiglianza
non v'è ragione per non applicare tale principio anche a AO 1, sebbene l'immobile
appartenga alla P__________ SA di cui essa è azionista e amministratrice unica.
Non è chiaro in verità se l'interessata abiti tuttora l'immobile e per quanto
tempo (cfr. doc. AA), ma la questione andrà esaminata – se mai – nell'azione di
merito. A un sommario esame nulla induce a escludere che l'immobile necessiti
della manutenzione ordinaria (il primo giudice ha ammesso appunto le spese del
giardiniere, dello spazzacamino e per la pulizia del bruciatore). Ciò vale altresì
per le spese di riscaldamento, i cui costi – documentati (doc. E) – non sono di
per sé controversi.
b) Relativamente
al leasing dell'automobile (fr. 800.90 mensili), l'appellante fa valere che la
moglie non esercita un'attività lucrativa e può accontentarsi di un'utilitaria.
Così argomentando, tuttavia, egli dimentica che la fine della vita in comune
non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni
economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge
che durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto
così di vedersi inserire nel proprio fabbisogno i costi del veicolo anche dopo
la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nella fattispecie l'interessato
non contesta che durante la comunione domestica l'istante avesse in uso quell'automobile,
né pretende che i costi del veicolo fossero inferiori all'ammontare addotto. Il
fabbisogno minimo di AO 1 può essere confermato perciò in fr. 6065.– mensili (arrotondati).
7. Tenuto conto di quanto
precede, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari si
presenta come segue:
Dal
1° gennaio 2013 fino al 31 agosto 2014 (inabilità
lavorativa della moglie)
Reddito del marito (consid. 3d)
fr. 9 865.—
Reddito
della moglie (consid. 2) fr. 3 817.––
fr.
13 682.––
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 5) fr. 4 915.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6b) fr. 6 065.—
fr.
10 980.—
mensili
eccedenza fr.
2 702.–– mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4915.– + fr. 1351.– = fr. 6 266.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 6065.–
./. fr. 3817.– + fr. 1351.– = fr.
3 600.— mensili.
(arrotondati)
Dal 1° settembre
2014 in poi
Reddito del marito (consid. 3d)
fr. 9 865.—
Reddito
della moglie (consid. 4e) fr. 1 295.—
fr.
11 160.––
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 5) fr. 4 915.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6b) fr. 6 065.—
fr.
10 980.—
mensili
eccedenza fr.
180.–– mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4915.– + fr. 90.– = fr. 5 005.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 6065.–
./. fr. 1295.– + fr. 90.– = fr.
4 860.— mensili.
8. In subordine, nel caso in
cui il contributo alimentare litigioso non fosse ridotto a fr. 1365.65 mensili,
l'appellante chiede di annullare la sentenza
impugnata e di ritornare gli atti al Pretore “per il completamento”. Se non
che, un appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal
memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la sentenza
appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda
intesa al mero annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo
giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove
in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire,
o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale
dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere
completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nella
fattispecie l'appellante lamenta una violazione del suo diritto di essere
sentito e invoca il principio della parità della armi, il Pretore non avendo
assunto le prove da lui offerte (la sua audizione, quella della moglie, della
figlia, di D__________ __________, di A__________ e del notaio R__________).
Tuttavia egli non sollecita questa Camera a esperire tali prove essa medesima (art. 316
cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) né invoca estremi che giustificherebbero
il rinvio degli atti in prima sede (segnatamente l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2
CPC). La sua richiesta subordinata va dichiarata perciò irricevibile (cfr. RtiD
I-2014 pag. 806 consid. 3b e 3c; I CCA, sentenza inc. 11.2014.19
del 29 marzo 2016, consid. 2).
Si
aggiunga che le prove testé menzionate, respinte dal Pretore con ordinanza del 19
settembre 2013, nemmeno apparirebbero rilevanti nella prospettiva del giudizio.
Per quanto si riferisce alla moglie, intanto, questa sarebbe chiamata a spiegare
la destinazione degli stipendi percepiti dall'appellante fino al settembre del
2014 e le operazioni sui conti di famiglia, ma simili accertamenti esulano dal
tema dell'attuale procedura, trattandosi di questioni inerenti a rapporti di
dare e avere tra coniugi che andranno vagliate tutt'al più nell'azione di
merito. Quanto all'audizione della figlia E__________ e della cognata D__________
__________, costoro dovrebbero confermare che l'istante non vive più nell'abitazione
coniugale. Tuttavia, quand'anche fosse confermata, tale circostanza non comporterebbe
– come detto (consid. 6a) – lo stralcio del costo dell'alloggio dal fabbisogno
minimo della moglie. Né l'audizione della medesima e del notaio R__________
sulla consistenza del patrimonio di lei appare pertinente, tali prove non
potendo verosimilmente recare dati più affidabili di quelli accertati dall'autorità
fiscale e su cui il Pretore si è fondato per scartare l'esistenza di redditi dalla
sostanza. Infine A__________, segretaria della W__________
SA, dovrebbe riferire sulla situazione finanziaria della società. Dato però che
la contabilità dell'azienda è già agli atti, non è dato a divedere che cosa essa
potrebbe dire di più (tanto meno nella sua veste di segretaria), neppure
l'appellante adombrando dubbi sull'affidabilità dei dati contabili da lui
stesso prodotti. Al riguardo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
9. Le spese del giudizio odierno
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene una riduzione del contributo alimentare (fr. 3600.– mensili dal gennaio
del 2013 all'agosto del 2014 e fr. 4860.– mensili dal settembre del 2014), ma
non nella misura richiesta (fr. 1365.65 mensili dal gennaio 2013). Dato
l'esito del giudizio, si giustifica così di addebitargli tre quarti degli oneri
processuali e di porre il resto a carico di AO 1, la quale ha diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili ridotte. Il presente giudizio non incide in maniera
apprezzabile, per contro, sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili
di primo grado, che può rimanere invariato.
10. Quanto ai rimedi esperibili
sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della
sentenza impugnata è così riformato:
AP
1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 3600.– dal gennaio del
2013 all'agosto del 2014 e
fr.
4860.– dal settembre del 2014 in poi.
2. Le spese processuali di fr. 3500.–, da anticipare
dall'appellante, sono poste per tre quarti carico di quest'ultimo e per il
resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).