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Decisione

11.2015.23

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria

16 marzo 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2014.4549 (ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 22 ottobre 2014 dalla

AP 1

contro

AO 1, e

AO 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello

dell'8 marzo 2015 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 24 febbraio 2014 (recte: 2015);

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ottobre del 2013 __________

ha commissionato alla ditta AP 1 la ristrutturazione di un bagno nella casa d'abitazione

situata sulla particella n. 1007 RFD di __________, appartenente a lei e al marito

__________ in ragione di metà ciascuno. I lavori sono iniziati il 4 novembre

2013, ma in seguito a problemi finanziari della committente sono stati interrotti.

Le prestazioni svolte dalla AP 1 ammontano a complessivi fr. 22 610.62. __________ ha versato acconti per fr. 9000.–.

Il 26 giugno 2014 la particella n. 1007 è stata acquistata da AO 1 e AO 2 in

ragione di un mezzo ciascuno.

B. Il 22 ottobre 2014 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria

sulla particella n. 1007 di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori per fr. 13 610.62 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014. Con decreto cautelare del 27 ottobre 2014,

emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta

(inc. CA.2014.423). All'udienza del 24 novembre 2014, indetta per il

dibattimento, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. L'attrice ha

replicato e i convenuti hanno duplicato, ognuno mantenendo le rispettive

posizioni.

C. Statuendo

con sentenza del 24 febbraio 2014 (recte: 2015), il Pretore ha parzialmente

accolto l'istanza, nel senso che ha confermato

l'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta in via

cautelare senza contraddittorio sulla particella

n. 1007 in favore della AP 1 fino a concorrenza di fr. 7500.– con interessi al 5% dal 22

ottobre 2014. Contestualmente egli ha impartito all'istante un termine

di 30 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale con la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione

sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 250.– “nonché la

tassa e le spese della decisione superprovvisionale” sono state poste per

un terzo a carico dell'istante e per il

resto a carico dei convenuti. Non sono state assegnate ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8

marzo 2015 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato ordinando

l'iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale per l'intero importo richiesto.

Nelle loro osservazioni del 1° aprile 2015 AO 1 e AO 2 propongono di respingere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione

provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è

trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d

n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò

entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, controversa

davanti al Pretore essendo l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale per fr. 13 610.62. Quanto alla

tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante il 27 febbraio 2015. Introdotto il 9 marzo 2015

(data del timbro postale), ultimo giorno

utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Con

la sentenza impugnata il Pretore ha confermato nei limiti di fr. 7500.– l'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale decretata il 27 ottobre 2014 senza

contraddittorio per fr. 13 610.62. Ora, le decisioni emanate dai Pretori in

materia di iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori

sono equiparate a decreti cautelari (DTF 137 III 565 consid. 2). Un eventuale

appello introdotto contro di esse è privo così di effetto sospensivo, a meno

che l'effetto sospensivo sia conferito dall'autorità giudiziaria superiore

(art. 315 cpv. 5 CPC). Se l'appellante non ottiene la concessione di tale

beneficio, la sentenza impugnata è esecutiva (art. 314 cpv. 4 lett. b CPC).

3.

Nella

fattispecie la AP 1 ha presentato appello contro la decisione del 24 febbraio

2015, ma non ha chiesto che all'appello fosse accordato effetto sospensivo. La

decisione del Pretore era pertanto esecutiva, sicché l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale per fr. 13 610.62 decretata

il 27 ottobre 2014 sarebbe stata da cancellare per quanto eccedeva i fr. 7500.–

stabiliti dal Pretore. E una volta cancellata un'ipoteca legale non può più

essere reinscritta dopo la decorrenza dei quattro mesi fissati dal­l'art. 839

cpv. 2 CC. Sta di fatto che nel caso specifico la sentenza impugnata non è

(ancora) stata eseguita, il Pretore avendone disposto la comunicazione all'ufficiale

del registro fondiario solo dopo il passaggio in giudicato della medesima. L'iscrizione

decretata in via cautelare il 27 ottobre 2014 figura quindi tuttora nel

registro fondiario e continua a

salvaguardare il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC. In condizioni del

genere l'appello continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale

(DTF 119 II 433 consid. 3c; Steinauer, Les

droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 326 n. 2900b).

4.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, accertata la tempestività dell'iscrizione

provvisoria, ha rimproverato ai convenuti di non avere reso verosimile una

rescissione dell'appalto né una dilazione abusiva dei lavori da parte della

ditta istante. E siccome l'ultimazione dei lavori previsti non era più

possibile, egli ha ritenuto di limitare l'ammontare dell'ipoteca legale al

valore delle opere concretamente svolte, non senza rilevare tuttavia che “sulla base

delle fatture e dei conteggi allestiti dall'istante non era “pos­sibile

cifrare, nemmeno a livello di verosimiglianza, la mercede relativa ai lavori

effettivamente eseguiti”. Nelle circostanze descritte egli ha ordinato così l'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale per i fr. 7500.– “riconosciuti dalla committente (doc.

F) con interessi a decorrere dall'istanza”.

5.

L'appellante contesta che i lavori commissionati non

possano essere conclusi, tanto meno ove si pensi che i contratti d'appalto non

sono stati rescissi né dalla committente né dagli attuali proprietari dell'immobile.

A suo avviso inoltre il Pretore si è fondato a torto sulle affermazioni della

committente per stimare l'entità delle opere svolte, la lettera in cui costei riconosceva

lavori eseguiti per fr. 7500.– essendo unicamente una proposta transattiva

dovuta alle di lei ristrettezze finanziarie. Infine l'appellante fa valere di

aver dovuto ordinare in ogni modo le forniture commissionate per l'appalto. L'ipoteca

legale degli artigiani e impren­ditori per fr. 13 610.62 più

interessi del 5% dal 1° gennaio 2014 le deve

essere così – essa conclude – interamente riconosciuta.

6.

Per

ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano

o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e

art. 76 cpv. 2 ORF, corrispondente al vecchio art. 22 cpv. 4 vRRF). Deve

addurre quindi elementi idonei a far apparire attendibile la sua qualità di

artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali forniti,

l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare della pretesa,

come pure il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione del­l'ipoteca nel

registro fondiario. La procedura essendo sommaria, il giudice non deve porre esigenze

trop­po severe al proposito; in caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione

provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla

decisione di merito (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.98 del 27

marzo 2015, consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 320 n. 2891

con rinvii; Schumacher, Das

Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 511 n. 1395).

7.

Nella fattispecie risulta dagli atti,

invero scarni, che nell'ottobre del 2013 __________ ha

commissionato alla AP 1 la ristrutturazione di un bagno nella

propria casa d'abitazione, e ciò dopo vari

preventivi, conferme d'ordine e contratti di compravendita (doc. da C a C4). I

lavori sono cominciati il 4 novembre 2013 (doc. D), ma sono stati interrotti –

senza che sia dato di sapere quando – in seguito a problemi finanziari della

committente. Dagli atti risulta altresì che la AP 1 ha fatturato prestazioni

per fr. 22 610.62 e che __________ ha

versato acconti per fr. 9000.–, onde uno scoperto di fr. 13 610.62 (doc. E). Nel giugno del 2014 l'immobile

oggetto dei lavori è poi stato – come detto – acquistato dai convenuti.

a) In

concreto sarà anche vero che – come l'appellante sottolinea – la rescissione dei

contratti d'appalto non è stata resa verosimile. È pacifico però che a un certo

momento l'istante medesima ha interrotto i lavori a causa dei problemi finanziari

accusati dalla committente, tant'è che le opere sono state ultimate dai

convenuti (risposta del 24 novembre 2014, pag. 1). E in casi del genere

l'ipoteca legale garantisce unicamente all'artigiano o imprenditore le pretese

riferite ai lavori eseguiti, non eventuali pretese

di risarcimento (Steinauer, op.

cit., pag. 316 n. 2888b con rinvii; Schumacher,

Das Bauhandwerkerpfandrecht, op. cit., pag. 151 n. 446). Al riguardo l'appello manca

perciò di consistenza.

b) Quanto all'entità delle

opere svolte, si conviene che nella lettera del 6 settembre 2014 la committente

proponeva unicamente all'istante di liquidare le pendenze dietro versamento di

fr. 7500.–, invocando ristrettezze economiche (doc. F). Resta il fatto che

in concreto tutto si ignora sulle prestazioni effettivamente eseguite dall'appellante.

È vero che iscrivere in via provvisoria un'ipoteca legale non significa accertare

l'esatta

spettanza dell'artigiano o imprenditore, ma unicamente sapere qual è il verosimile

ammontare del pegno che va a lui riconosciuto in garanzia del credito, la cui fondatezza

andrà chiarita nella causa volta all'iscrizione definitiva del­l'ipoteca (I CCA,

sentenza inc. 11.2015.110 del 28 dicembre 2015, consid. 7b). Ciò non esonera

tuttavia l'artigiano o imprenditore dal rendere verosimili quali opere siano

state svolte e quali materiali siano stati forniti, mentre nella fattispecie il

conteggio allestito dall'istante (doc. E) si limita a un riepilogo delle posizioni

di dare e avere, il che è lungi dal rendere verosimile l'ammontare del saldo rivendicato.

c) Non

si disconosce che, come l'istante ha dichiarato, nel caso specifico

restavano “ancora da eseguire e montare un mobile lavabo, un box doccia

e diversi accessori, tutte prestazioni previste nei contrattiˮ (istanza,

pag. 2 n. 2; verbale del 24 no­vembre 2014, pag. 2). Se non che, pur

stralciando dai preventivi dell'istante le poste riconducibili al lavabo (per complessivi

fr. 2125.74: doc. C2 e C3) e al “box doccia” (per complessivi fr. 3895.53: doc.

C2, C3 e C4), così come la relativa imposta sul valore aggiunto, per un totale

di fr. 6503.–, le pretese della ditta ammonterebbero a fr. 7107.62, importo

inferiore a quello riconosciuto dal Pretore. Anche sotto questo profilo

l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

8.

L'appellante

chiede che gli interessi sull'ammontare di fr. 7500.– decorrano dal 1° gennaio

2014.

Non spiega tuttavia perché la data dell'istanza dalla quale il Pretore ha

fatto partire gli interessi sarebbe erronea, né risultano precedenti messe in

mora da parte dell'istante. Al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

9.

Gli

oneri processuali seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). AO 1 e AO 2, che hanno presentato una risposta all'appello per il

tramite di un patrocinatore, hanno diritto inoltre a un'adeguata indennità per

ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).