11.2015.23
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria
16 marzo 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.23
Lugano
16 marzo 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.4549 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 22 ottobre 2014 dalla
AP 1
contro
AO 1, e
AO 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
dell'8 marzo 2015 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 24 febbraio 2014 (recte: 2015);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ottobre del 2013 __________
ha commissionato alla ditta AP 1 la ristrutturazione di un bagno nella casa d'abitazione
situata sulla particella n. 1007 RFD di __________, appartenente a lei e al marito
__________ in ragione di metà ciascuno. I lavori sono iniziati il 4 novembre
2013, ma in seguito a problemi finanziari della committente sono stati interrotti.
Le prestazioni svolte dalla AP 1 ammontano a complessivi fr. 22 610.62. __________ ha versato acconti per fr. 9000.–.
Il 26 giugno 2014 la particella n. 1007 è stata acquistata da AO 1 e AO 2 in
ragione di un mezzo ciascuno.
B. Il 22 ottobre 2014 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria
sulla particella n. 1007 di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per fr. 13 610.62 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014. Con decreto cautelare del 27 ottobre 2014,
emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta
(inc. CA.2014.423). All'udienza del 24 novembre 2014, indetta per il
dibattimento, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. L'attrice ha
replicato e i convenuti hanno duplicato, ognuno mantenendo le rispettive
posizioni.
C. Statuendo
con sentenza del 24 febbraio 2014 (recte: 2015), il Pretore ha parzialmente
accolto l'istanza, nel senso che ha confermato
l'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta in via
cautelare senza contraddittorio sulla particella
n. 1007 in favore della AP 1 fino a concorrenza di fr. 7500.– con interessi al 5% dal 22
ottobre 2014. Contestualmente egli ha impartito all'istante un termine
di 30 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale con la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione
sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 250.– “nonché la
tassa e le spese della decisione superprovvisionale” sono state poste per
un terzo a carico dell'istante e per il
resto a carico dei convenuti. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8
marzo 2015 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato ordinando
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per l'intero importo richiesto.
Nelle loro osservazioni del 1° aprile 2015 AO 1 e AO 2 propongono di respingere
l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione
provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò
entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, controversa
davanti al Pretore essendo l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale per fr. 13 610.62. Quanto alla
tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante il 27 febbraio 2015. Introdotto il 9 marzo 2015
(data del timbro postale), ultimo giorno
utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Con
la sentenza impugnata il Pretore ha confermato nei limiti di fr. 7500.– l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale decretata il 27 ottobre 2014 senza
contraddittorio per fr. 13 610.62. Ora, le decisioni emanate dai Pretori in
materia di iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori
sono equiparate a decreti cautelari (DTF 137 III 565 consid. 2). Un eventuale
appello introdotto contro di esse è privo così di effetto sospensivo, a meno
che l'effetto sospensivo sia conferito dall'autorità giudiziaria superiore
(art. 315 cpv. 5 CPC). Se l'appellante non ottiene la concessione di tale
beneficio, la sentenza impugnata è esecutiva (art. 314 cpv. 4 lett. b CPC).
3.
Nella
fattispecie la AP 1 ha presentato appello contro la decisione del 24 febbraio
2015, ma non ha chiesto che all'appello fosse accordato effetto sospensivo. La
decisione del Pretore era pertanto esecutiva, sicché l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale per fr. 13 610.62 decretata
il 27 ottobre 2014 sarebbe stata da cancellare per quanto eccedeva i fr. 7500.–
stabiliti dal Pretore. E una volta cancellata un'ipoteca legale non può più
essere reinscritta dopo la decorrenza dei quattro mesi fissati dall'art. 839
cpv. 2 CC. Sta di fatto che nel caso specifico la sentenza impugnata non è
(ancora) stata eseguita, il Pretore avendone disposto la comunicazione all'ufficiale
del registro fondiario solo dopo il passaggio in giudicato della medesima. L'iscrizione
decretata in via cautelare il 27 ottobre 2014 figura quindi tuttora nel
registro fondiario e continua a
salvaguardare il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC. In condizioni del
genere l'appello continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale
(DTF 119 II 433 consid. 3c; Steinauer, Les
droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 326 n. 2900b).
4.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, accertata la tempestività dell'iscrizione
provvisoria, ha rimproverato ai convenuti di non avere reso verosimile una
rescissione dell'appalto né una dilazione abusiva dei lavori da parte della
ditta istante. E siccome l'ultimazione dei lavori previsti non era più
possibile, egli ha ritenuto di limitare l'ammontare dell'ipoteca legale al
valore delle opere concretamente svolte, non senza rilevare tuttavia che “sulla base
delle fatture e dei conteggi allestiti dall'istante non era “possibile
cifrare, nemmeno a livello di verosimiglianza, la mercede relativa ai lavori
effettivamente eseguiti”. Nelle circostanze descritte egli ha ordinato così l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale per i fr. 7500.– “riconosciuti dalla committente (doc.
F) con interessi a decorrere dall'istanza”.
5.
L'appellante contesta che i lavori commissionati non
possano essere conclusi, tanto meno ove si pensi che i contratti d'appalto non
sono stati rescissi né dalla committente né dagli attuali proprietari dell'immobile.
A suo avviso inoltre il Pretore si è fondato a torto sulle affermazioni della
committente per stimare l'entità delle opere svolte, la lettera in cui costei riconosceva
lavori eseguiti per fr. 7500.– essendo unicamente una proposta transattiva
dovuta alle di lei ristrettezze finanziarie. Infine l'appellante fa valere di
aver dovuto ordinare in ogni modo le forniture commissionate per l'appalto. L'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per fr. 13 610.62 più
interessi del 5% dal 1° gennaio 2014 le deve
essere così – essa conclude – interamente riconosciuta.
6.
Per
ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano
o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e
art. 76 cpv. 2 ORF, corrispondente al vecchio art. 22 cpv. 4 vRRF). Deve
addurre quindi elementi idonei a far apparire attendibile la sua qualità di
artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali forniti,
l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare della pretesa,
come pure il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel
registro fondiario. La procedura essendo sommaria, il giudice non deve porre esigenze
troppo severe al proposito; in caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione
provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla
decisione di merito (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.98 del 27
marzo 2015, consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 320 n. 2891
con rinvii; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 511 n. 1395).
7.
Nella fattispecie risulta dagli atti,
invero scarni, che nell'ottobre del 2013 __________ ha
commissionato alla AP 1 la ristrutturazione di un bagno nella
propria casa d'abitazione, e ciò dopo vari
preventivi, conferme d'ordine e contratti di compravendita (doc. da C a C4). I
lavori sono cominciati il 4 novembre 2013 (doc. D), ma sono stati interrotti –
senza che sia dato di sapere quando – in seguito a problemi finanziari della
committente. Dagli atti risulta altresì che la AP 1 ha fatturato prestazioni
per fr. 22 610.62 e che __________ ha
versato acconti per fr. 9000.–, onde uno scoperto di fr. 13 610.62 (doc. E). Nel giugno del 2014 l'immobile
oggetto dei lavori è poi stato – come detto – acquistato dai convenuti.
a) In
concreto sarà anche vero che – come l'appellante sottolinea – la rescissione dei
contratti d'appalto non è stata resa verosimile. È pacifico però che a un certo
momento l'istante medesima ha interrotto i lavori a causa dei problemi finanziari
accusati dalla committente, tant'è che le opere sono state ultimate dai
convenuti (risposta del 24 novembre 2014, pag. 1). E in casi del genere
l'ipoteca legale garantisce unicamente all'artigiano o imprenditore le pretese
riferite ai lavori eseguiti, non eventuali pretese
di risarcimento (Steinauer, op.
cit., pag. 316 n. 2888b con rinvii; Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, op. cit., pag. 151 n. 446). Al riguardo l'appello manca
perciò di consistenza.
b) Quanto all'entità delle
opere svolte, si conviene che nella lettera del 6 settembre 2014 la committente
proponeva unicamente all'istante di liquidare le pendenze dietro versamento di
fr. 7500.–, invocando ristrettezze economiche (doc. F). Resta il fatto che
in concreto tutto si ignora sulle prestazioni effettivamente eseguite dall'appellante.
È vero che iscrivere in via provvisoria un'ipoteca legale non significa accertare
l'esatta
spettanza dell'artigiano o imprenditore, ma unicamente sapere qual è il verosimile
ammontare del pegno che va a lui riconosciuto in garanzia del credito, la cui fondatezza
andrà chiarita nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca (I CCA,
sentenza inc. 11.2015.110 del 28 dicembre 2015, consid. 7b). Ciò non esonera
tuttavia l'artigiano o imprenditore dal rendere verosimili quali opere siano
state svolte e quali materiali siano stati forniti, mentre nella fattispecie il
conteggio allestito dall'istante (doc. E) si limita a un riepilogo delle posizioni
di dare e avere, il che è lungi dal rendere verosimile l'ammontare del saldo rivendicato.
c) Non
si disconosce che, come l'istante ha dichiarato, nel caso specifico
restavano “ancora da eseguire e montare un mobile lavabo, un box doccia
e diversi accessori, tutte prestazioni previste nei contrattiˮ (istanza,
pag. 2 n. 2; verbale del 24 novembre 2014, pag. 2). Se non che, pur
stralciando dai preventivi dell'istante le poste riconducibili al lavabo (per complessivi
fr. 2125.74: doc. C2 e C3) e al “box doccia” (per complessivi fr. 3895.53: doc.
C2, C3 e C4), così come la relativa imposta sul valore aggiunto, per un totale
di fr. 6503.–, le pretese della ditta ammonterebbero a fr. 7107.62, importo
inferiore a quello riconosciuto dal Pretore. Anche sotto questo profilo
l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
8.
L'appellante
chiede che gli interessi sull'ammontare di fr. 7500.– decorrano dal 1° gennaio
2014.
Non spiega tuttavia perché la data dell'istanza dalla quale il Pretore ha
fatto partire gli interessi sarebbe erronea, né risultano precedenti messe in
mora da parte dell'istante. Al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.
9.
Gli
oneri processuali seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). AO 1 e AO 2, che hanno presentato una risposta all'appello per il
tramite di un patrocinatore, hanno diritto inoltre a un'adeguata indennità per
ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).