11.2015.24
Esecuzione di decisioni
8 aprile 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.24
Lugano
8 aprile 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice
Giani,vicepresidente,
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.377 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 16 gennaio 2015 da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
RI 1,
giudicando
sul reclamo (“opposizione”) del 13 marzo 2015 presentato da RI 1 contro la
decisione emessa il 6 marzo 2015 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: che
in esito a un'azione possessoria promossa il 16 settembre 2010 da CO 1, con
sentenza del 28 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha
ordinato a RI 1:
di abbassare la ringhiera del
pianerottolo (subalterno b) che dà accesso alla sua proprietà mappale n. 89 RF
di __________, in modo da garantire il diritto di sporgenza e l'apertura regolare
delle imposte della finestra della casa mappale n. 91 (subalterno A) RF di __________
di proprietà dell'attore CO 1 e
di
allontanare dal pianerottolo (subalterno b) – e dalla relativa ringhiera –
della casa mappale n. 89 RF di __________ ogni ostacolo all'apertura regolare
delle imposte delle finestre della casa dell'attore CO 1 di cui al mappale n.
91 (subalterno A) e al diritto di sporgenza n. 89/1 RF di __________.
che il 16 gennaio 2015 CO 1 si è
rivolto al medesimo Pretore perché fosse eseguita la citata sentenza;
che all'udienza del 17 febbraio
2015 il convenuto ha postulato il rigetto della domanda;
che con decisione del 6 marzo 2015
il Pretore ha ordinato a RI 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di
una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorni di inadempimento – di
eseguire entro venti giorni dalla notifica della decisione, non sospesi dalle
ferie, quanto indicato dalla nota sentenza, ponendo le spese giudiziarie di
complessivi fr. 400.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 400.– per ripetibili;
che contro la sentenza
appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“opposizione”) del
13 marzo 2015 in cui chiede “un riesame più accurato della sentenza”;
che il reclamo non è stato notificato
a CO 1.
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dai
Pretori in materia di esecuzione delle sentenze sono impugnabili mediante reclamo
(art. 309 lett. a CPC) da esperire – trattandosi di procedura sommaria – entro
10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato nel termine di 10
giorni, l'“opposizione” del convenuto può solo essere trattata come reclamo;
che, in sintesi, il Pretore dopo
avere accertato come il convenuto non avesse dato seguito a quanto impostogli
dalla sentenza del 28 ottobre 2014, ha ritenuto inammissibili le obbiezioni
sollevate dal convenuto poiché volte a rimettere in discussione la sentenza da
eseguire;
che il reclamante lamenta
manchevolezze del Pretore in occasione del sopralluogo del 14 ottobre 2011,
rileva l'intempestività delle pretese del vicino dopo 15 anni dalla fine dei
lavori e ritiene inattuabile la decisione da eseguire in palese contrasto con
norme di natura edilizie e sulla sicurezza;
che, tuttavia, così argomentando,
l'interessato perde di vista l'oggetto del reclamo, che è la
decisione con cui il Pretore ha accolto la domanda di esecuzione, non quella
con cui il Pretore ha accolto l'azione possessoria;
che, come già rilevato dal primo
giudice, nel quadro dell'esecuzione diretta o indiretta non è possibile
rimettere in discussione la decisione da eseguire o le misure di esecuzione
previste in tale decisione;
che questa, infatti, può essere
contestata solo mediante i normali mezzi d'impugnazione (se non è ancora
passata in giudicato) o mediante una domanda di revisione (se è passata in
giudicato: art. 328 CPC);
che davanti al giudice
dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto circostanze
intervenute “successivamente alla comunicazione della decisione” (art. 341
cpv. 3 CPC);
che, in altri termini, nella
fattispecie il convenuto poteva obiettare, e dimostrare, di avere adempiuto la
prestazione richiesta, di aver ottenuto la concessione di una dilazione, oppure
ancora sollevare l'intervenuta prescrizione o la perenzione della prestazione
dovuta;
che limitandosi a ribadire le sue
contestazioni in merito alla decisione da eseguire senza spiegare perché il
giudizio impugnato sarebbe errato il reclamo si rileva d'acchito irricevibile e
può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese del giudizio odierno
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma avendo il
reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, agito di sua iniziativa senza
l'ausilio di un legale si giustifica per equità di prescindere dal prelevare
spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone invece problema
di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni al reclamo;
che circa i
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
non supera la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, il Pretore avendolo fissato in fr 10 000.– (cfr. sentenza del 28 ottobre
2014, pag. 3).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).