11.2015.25
Rettifica di sentenza: errore di scritturazione
30 marzo 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.25
Lugano
30 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2015.51 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 20 gennaio 2015 dallo
AO
1
(rappresentato
dal RA 1
)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
riesaminato il dispositivo
n. 1 della decisione emessa da questa Camera il 16 marzo 2015 (inc.
11.2015.18);
Ritenuto
in fatto: che in parziale accoglimento
di un appello presentato da AP 1 contro una decisione emessa il 16 febbraio
2015 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, con sentenza del 16 marzo
2015 questa Camera ha così statuito:
1. Alla Cassa disoccupazione __________, via __________, __________,
è ordinato di trattenere con effetto immediato l'importo di fr. 673.– mensili
dall'indennità di disoccupazione spettante a AP 1 (n. persona __________), __________,
e di versarlo a titolo di contributo alimentare in favore della figlia A__________
sul conto corrente postale n. __________ intestato all'Ufficio RA 1, __________,
con l'avvertenza che il versamento di tale
somma direttamente all'assicurato non avrà effetto liberatorio per la Cassa;
che il 23 marzo 2015 AP 1 ha
segnalato alla Camera un errore di scritturazione nel dispositivo appena citato,
l'ammontare della trattenuta essendo in realtà a fr. 763.– mensili, come figura
a pag. 4 in alto della decisione medesima;
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 334 cpv.
1 prima frase CPC se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o
incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o
d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;
che qualora la rettifica riguardi
semplici errori di scrittura o di calcolo il
giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda
frase CPC);
che in concreto il dispositivo n.
1 è palesemente inficiato da un errore di battuta;
che in effetti la disponibilità
di AP 1 ammonta a fr. 763.– mensili, come risulta dal considerando 3a della
sentenza medesima, e non a fr. 673.– mensili come figura nel dispositivo n. 1;
che la rettifica dell'art. 334 cpv. 1 prima
frase CPC mira a correggere appunto manifeste inavvertenze di redazione, di
scrittura o di calcolo, ovvero sviste formali (non di errori di apprezzamento
nel merito) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione;
che nella fattispecie si
ravvisano già a prima vista i requisiti per emendare il dispositivo n. 1 della
sentenza di questa Camera;
che in esito al presente giudizio
non si prelevano spese, mentre non si pone problema di
ripetibili, per altro nemmeno richieste;
decide: 1. Il dispositivo n. 1 della sentenza
emanata da questa Camera il 16 marzo 2015 è rettificato come segue:
Alla Cassa
disoccupazione __________, via __________, __________, è ordinato di trattenere
con effetto immediato l'importo di fr. 763.– mensili dall'indennità di
disoccupazione spettante a AP 1 (n. persona __________), __________, e di
versarlo a titolo di contributo alimentare in favore della figlia Al__________
sul conto corrente postale n. __________ intestato all'Ufficio RA 1, __________,
con l'avvertenza che il versamento di tale
somma direttamente all'assicurato non avrà effetto liberatorio per la Cassa.
2. Non si
riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–;
– Cassa di
disoccupazione.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).