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Decisione

11.2015.26

Protezione dell'unione coniugale: valenza di una convenzione prematrimoniale sul mantenimento di un coniuge in caso di separazione o divorzio

27 aprile 2017Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi avrebbero potuto continuare a farne uso, e ha condannato AP 1 a versare

alla moglie un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili.

E. Quel medesimo 28 marzo 2014 AP

1, lamentando prelevamenti ingiustificati della moglie da conti e depositi

bancari, ha chiesto al Pretore il blocco cautelare di un conto e di un deposito

comune presso la Banca __________ di __________, come pure di assegnare a lui tali

averi. Con decreto “supercautelare” del 31 marzo 2014 il Pretore si è limitato

a ordinare il blocco delle relazioni bancarie. Nelle sue osservazioni del 7

aprile 2014 la moglie ha aderito alla domanda di blocco, rimproverando anch'essa

al marito prelevamenti eccessivi e opponendosi all'assegnazione di tali averi

al coniuge. Statuendo a titolo cautelare il 21 maggio 2014, il Pretore ha

confermato il provvedimento emanato senza contraddittorio.

F. Con ordinanza del 15

ottobre 2014 il Pretore ha chiuso l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato alle

arringhe finali, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 dicembre

2014 AO 1 ha chiesto di essere autorizzata a vivere separata dal 5 dicembre

2013, di assegnare l'alloggio coniugale di __________ al marito, di

riconoscerle un contributo alimentare di fr. 14 583.40

mensili (subordinatamente di fr. 10 000.–

men­sili) dal gennaio del 2014, di attribuire in uso l'appartamento di __________

al marito fino al 1° gennaio 2016 e a lei dopo di allora (con obbligo per il

convenuto di far fronte alle spese di deposito dei suoi effetti personali asportati

dall'appartamento, riportandoli nel medesimo) e di confermare il blocco degli

averi presso la Banca __________ a __________. Inoltre essa ha proposto di

respingere ogni altra richiesta del coniuge.

Nel proprio allegato conclusivo di

quello stesso 10 dicembre 2014 AP 1 ha chiesto anch'egli di essere autorizzato

a vivere separato dal 5 dicembre 2013, ha rivendicato l'uso del­l'appartamento a

__________, si è offerto di assumere tutte le spese delle abitazioni ad __________

e nel Galles, lasciando a entrambi i coniugi la possibilità di farne uso, e si

è opposto a ogni contributo di mantenimento a suo carico, offrendo nondimeno in

subordine un contributo per la moglie di fr. 807.– mensili limitatamente al

2014 o, in ulteriore subordine, di fr. 3965.– mensili per il 2014, di fr.

3148.– mensili per il 2015 e di fr. 2332.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi.

Il 12 febbraio 2015 egli ha nuovamente adito il Pretore, facendo valere che i

tassi di conversione dell'euro e della lira sterlina rispetto al franco svizzero

erano peggiorati, onde una diminuzione dei propri redditi. La moglie ha potuto

esprimersi al riguardo con osservazioni del 24 febbraio 2015.

G. Statuendo il 12 marzo 2015

il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 5 dicembre 2013, ha

attribuito in uso l'appartamento di __________ al marito con obbligo di far

fronte alle spese di deposito degli effetti personali appartenenti alla moglie

da lì asportati, ha posto a carico del convenuto le spese dell'abitazione

coniugale ad __________ e della casa nel Galles, precisando che entrambi i coniugi

avrebbero potuto continuare a farne uso, ha condannato AP 1 a versare alla

moglie un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili dal 1° gennaio 2014

e ha confermato il blocco delle relazioni bancarie intestate ai coniugi presso

la Banca __________ a __________. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state

poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,

con obbligo di rifondere alla moglie fr. 12 000.–

per ripetibili ridotte.

H. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 marzo 2015 per

ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di addebitare a AO 1

le spese per il deposito degli effetti personali appartenenti alla medesima e di

ridurre il contributo alimentare in favore di lei a fr. 3742.– mensili o, subordinatamente,

a fr. 4613.– mensili o, in via ancor più

subordinata, a fr. 4717.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 giugno

2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il 6 luglio 2015 AP 1 ha formulato

una breve replica spontanea, sottolineando che al momento dell'appello egli era

domiciliato a __________ e non in Belgio,

come pretende la moglie. AO 1 ha duplicato il 13 luglio 2015, sostenendo

che l'appellante risulta avere lasciato __________ sin dal 12 settembre 2014.

Su richiesta del presidente della Camera, l'appellante ha poi comunicato di

essere ora domiciliato a __________. La lettera è stata trasmes­sa in copia

alla moglie.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro

dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la

moglie controverso davanti al Pretore, di

durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92

cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,

consid. 1.2). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata

è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 16 marzo 2015. Depositato

il 23 marzo 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Con le osservazioni

all'appello, del 12 giugno 2015, AO 1 mette in dubbio l'effettivo domicilio del

marito. Ora, come questa Camera ha avuto modo di chiarire, AP 1 risiede attualmente

a __________. Dove fosse domiciliato al momento dell'appello poco importa già

per il fatto ch'egli non fa valere spese correlate al nuovo alloggio. Quanto

alla competenza dei tribunali svizzeri (non contestata), una volta data al

momento in cui è promossa causa essa continua a sussistere, senza riguardo a eventuali

mutamenti successivi (perpetuatio fori; Bucher

in: Commentaire romand, LDIP e CL, Basilea 2011, n. 29 ad art. 2–12

LDIP e n. 4 ad art. 2 CLug). In proposito non soccorre dunque attardarsi.

3.

Litigioso rimane, in questa

sede, il contributo di manteni­mento per la moglie. Al riguardo il Pretore ha

rammentato che il 14 novembre 1998 i coniugi hanno stipulato una convenzione

prematrimoniale, sottoposta al diritto inglese e del Galles, per regolare i

loro diritti e doveri nel caso in cui fosse intervenuta una separazione di almeno

tre mesi o fosse stato sciolto il matrimonio. Se non che – egli ha continuato –

la moglie contesta la validità del­l'ac­cordo e simile questione trascende i

limiti di un esame meramente sommario come quello preposto all'emanazione di

misure protettrici dell'unione coniugale. Onde, a mente sua, la necessità di fare

astrazione dall'intesa e di applicare l'ordinamento legale, in particolare l'art.

163.

CC.

Premesso ciò, e appurato che i

coniugi ammettevano di avere sostenuto durante la comunione domestica un alto

tenore di vita (tant'è che parte dei redditi venivano reinvestiti), il Pretore ha

ritenuto di definire il contributo alimentare per la moglie fondandosi sul di

lei fabbisogno effettivo. Sta di fatto che l'interessata non aveva quantificato

le spese concrete occorrenti per mantenere quel livello di vita. Il primo

giudice si è dipartito così dai dati fiscali agli atti, ricordando che una tassazione

globale è calcolata sul cosiddetto dispendio, cioè sull'ammontare delle spese

annue concretamente affrontate dal contribuente e dalla sua famiglia. In base a

quei documenti egli ha valutato il dispendio della coppia in fr. 200 000.– annui (la cifra stimata dall'autorità fiscale

nel 2012), ossia fr. 100 000.– annui a

testa. Ne ha dedotto, il Pretore, che per conservare il tenore di vita goduto

prima della separazione la moglie necessita di almeno fr. 8350.– mensili e

che con una rendita pensionistica di appena fr. 750.– mensili essa

abbisogna di un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili (sentenza

impugnata, consid. 5.1).

Nelle circostanze descritte il

Pretore ha vagliato la capacità contributiva

del marito, accertando che negli ultimi quattro anni i redditi di lui erano

ammontati ad almeno £ 250 000 annui tra

prov­vi­gioni della società H__________, indennità quale non-executive director

erogate dalla società I__________ e rendite del suo fondo pensionistico SIPPS. Il

primo giudice non ha trascurato che in futuro le uniche entrate certe del

marito risultavano le rendite pensionistiche e che l'evoluzione dell'attività

indipendente di lui è nebulosa, ma non ha dimenticato nemmeno che AP 1 ha

operato vari investimenti e detiene partecipazioni azionarie con fondi d'investimento

che verosimilmente producono e continueranno a produrre redditi. Per di più, i

coniugi avevano dichiarato alle autorità fiscali di poter coprire il loro fabbisogno

in Svizzera già con la rendita del fondo pensionistico privato del marito e con

la pensione della moglie, oltre che con il reddito della loro sostanza. Il

Pretore ne ha desunto che, per lo meno a un esame di verosimiglianza, le parti apparivano

in grado di mantenersi in Svizzera a prescindere da eventuali redditi da

attività lucrativa del marito. Ne ha concluso che con una disponibilità di

almeno fr. 200 000.– annui complessivi in

Svizzera (fr. 16 667.– mensili), dedotte

le pensioni della moglie di fr. 750.– mensili e il contributo per lei di

fr. 7600.– mensili, il marito poteva verosimilmente

conservare un margine utile di fr. 8350.– mensili, il quale, cumulato ad

altre rendite di vecchiaia per complessivi fr. 2800.– mensili (non contestate),

gli avrebbe garantito entrate per almeno fr. 11 150.–

mensili, finanche superiori al fabbisogno da lui esposto di fr. 11 095.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.2

e 5.3).

4.

L'appellante rimprovera anzitutto

al Pretore di non essersi attenuto a quanto dispone il citato accordo prematrimoniale,

il quale in caso di separazione superiore a tre mesi prevede che la moglie

abbia diritto a un terzo del reddito netto di lui, contributo destinato a

decadere alla liquidazione del regime dei beni e da computare nella liquidazione

finale. A mente sua, il Pretore avrebbe dovuto verificare la conformità di tale

accordo al diritto anglosassone o, tutt'al più, interpretare la convenzione

secondo il diritto svizzero. Convenzione che, a suo dire, è perfettamente valida

e compatibile con l'art. 163 cpv. 2 CC, anche se la moglie ne contesta la

validità sotto il profilo della legge britannica, salvo – egli sottolinea – non

mettere in dubbio il proprio consenso alla stipulazione dell'atto, di modo ch'essa

deve ritenersi vincolata al­l'intesa e il contributo di mantenimento in suo

favore non può eccedere un terzo del reddito netto di lui. L'appellante sostiene

inoltre che il menzionato dispendio annuo di fr. 200 000.– considerato dall'autorità fiscale era finanziato per fr.

80.

000.– dalle sue entrate, per fr. 10 600.– dalle pensioni della moglie e per la differenza

da redditi della sostanza. Trattandosi di sostanza in comune dei coniugi, egli

prosegue, solo la metà dei relativi proventi è di sua pertinenza, sicché il

reddito complessivo di lui non supera in realtà fr. 134 700.– annui e il contributo per la moglie, calcolato in un

terzo, va fissato in non oltre fr. 3742.– mensili, i quali andranno dedotti dalla

liquidazione del regime dei beni.

5.

Durante il matrimonio i

coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al

debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). Essi si intendono sul

loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il

governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o

nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CC). Se interviene una sospensione

della comunione domestica, il giudice chiamato a fissare contributi di

mantenimento per l'uno o per l'altro prende come punto di partenza l'intesa dei

coniugi (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e dei redditi durante la

vita in comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situa­zione

dovuta all'esistenza di due economie domestiche distinte. I coniugi possono

anche regolare anticipatamente la questione del mantenimento in caso di separazione.

Accordi a tal fine sono leciti e, secondo dottrina, raccomandabili (Scheidungs­planung).

Non soggiacciono a requisiti di forma e vincolano le parti (Meier, Les conventions matrimoniales

hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 17 n. 30

e 32 seg.). Essi non impediscono che un coniuge adisca il giudice delle misure a protezione del­l'unione coniugale (art. 176

cpv. 1 n. 1 CC) o, eventualmente, il giudice dei provvedimenti cautelari in una

causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Il coniuge che intende sottrarsi alla

convenzione deve addurre tuttavia fatti nuovi e rendere verosimile che le circostanze

sono mutate in modo durevole e significativo, o perché le previsioni

dell'accordo si siano rivelate inesatte o perché esse non si siano avverate secondo

le attese (Meier, op. cit., pag.

18.

n. 34 e pag. 20 n. 37 con richiami).

6.

Nella fattispecie la

convenzione stipulata dalle parti, dichiarata soggetta – come si è accennato – alla

legge ingle­se e del Galles (doc. GGG, 2° foglio, clausola n. 9), prevede

quanto segue (testo tradotto dall'inglese):

(…)

17.

Qualora

le parti vivano separate per un periodo continuato di almeno tre mesi o qualora

le parti divorzino si applicano le seguenti clausole:

a) AP 1

manterrà la proprietà esclusiva di tutte le sue azioni nella L__________ o

qualsiasi somma di denaro derivante dalla vendita di tali azioni.

b) AP 1

manterrà la proprietà esclusiva di tutti i suoi fondi di pensione e dei diritti

pensionistici.

c) AO 1

manterrà la proprietà esclusiva di tutti i suoi fondi di pensione e dei diritti

pensionistici.

d) Nel caso

in cui il valore dei beni in comune al momento della separazione fosse

inferiore a quello dei beni elencati nelle liste A e B, più £ 100 000, AO 1 avrà

diritto di ricevere dai beni in comune, non oltre sei mesi dalla data della

separazione o dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale

delle due si verifichi prima), i beni equivalenti al valore di B (cui si fa

riferimento nella lista qui annessa) e una somma aggiuntiva di £ 50 000 o altri beni

del valore di cui sopra.

e) Nel caso

in cui il valore dei beni in comune al momento della separazione sia superiore

a quello dei beni elencati nelle liste A e B, più £ 100 000, AO 1

riceverà dai beni in comune, non oltre sei mesi dalla data della separazione o

dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale delle due si

verifichi prima), i beni equivalenti al

valore di B con somme aggiuntive o beni equivalenti alla metà del valore di

tali beni in comune oltre ai beni elencati in A e B, più £ 100 000.

f) AO 1

avrà diritto di scegliere dai beni in comune, previo consenso di AP 1, come

desidera ricevere simili diritti al capitale. A tale proposito qualsiasi

proprietà e/o contenuto sarà valutato da esperti congiuntamente designati dalle

parti, le cui valutazioni sono vincolanti per entrambe.

g) Dalla

data della separazione delle parti o dalla data di allestimento delle pratiche

di divorzio (quale delle due si verifichi prima) AP 1 è tenuto, finché AO 1 non

abbia ricevuto i beni cui si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e

di cui sopra, ad:

(i)

assicurarsi che AO 1 riceva dai beni in comune un versamento mensile

equivalente ad almeno un terzo del reddito netto mensile di AP 1; al momento

della ricezione da parte di AO 1 dei beni cui si fa riferimento nel paragrafo

17.

lett. d o lett. e di cui sopra, AO 1 è da considerarsi come avente già

ricevuto una somma equivalente agli importi a lei versati dai beni in comune

come ivi previsto, o

(ii)

nel caso in cui dai citati beni in comune risulti un reddito insufficiente,

tale da poter versare a AO 1 una somma mensile equivalente ad almeno un terzo

del reddito mensile netto di AP 1, quest'ultimo pagherà qualsiasi ammanco usando

il proprio reddito netto; qualsiasi importo versato da AP 1 sarà a lui ripagato

dalla quota dei beni in comune di AO 1 (prima della ricezione degli stessi) cui

si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e di cui sopra.

h) Nel periodo in cui AO 1 dovesse ricevere un

pagamento in conformità al paragrafo 17 lett. g (i) o (ii) di

cui sopra, a AP 1 e AO 1 continuerà ad essere accreditato (con le relative

quote in proporzione ai rispettivi beni elencati nelle liste A e B) qualsiasi

reddito da investimento prodotto da tali beni in comune.

18.

Si conviene

che in osservanza del paragrafo 17 lett. a – lett. f è esclusa qualsiasi

pretesa che le parti potessero avere l'una contro l'altra in merito a pendenze

legali per mantenimento, versamenti periodici, versamenti periodici assicurati,

somme forfettarie e ordinanze di distribuzione dei beni.

19.

Si conviene

che nessuna delle parti cercherà alla morte dell'altra risorse finanziarie

presso l'agente della parte deceduta, salvo quanto prevede il paragrafo 16 di

cui sopra.

20.

Qualora

un tribunale giudichi che una qualsiasi clausola del presente accordo fosse

illegale, non valida o altrimenti inapplicabile, tale clausola è da isolare dal

presente accordo senza alcun effetto sulle altre clausole, le quali

continueranno ad avere pieno vigore.

7.

L'istante contesta la validità

dell'intesa. Produce il parere da lei commissionato a una legale di __________

(doc. HHH) ed evoca “innumerevoli indizi che portano a concludere che l'accordo

prematrimoniale non sia valido: ad esempio il fatto che lo stesso sia stato

concluso solamente cinque giorni prima del matrimonio, il fatto che la futura

moglie fosse stata tenuta all'oscuro della reale situazione finanziaria del

marito oppure ancora il fatto che i coniugi non abbiano rispettato, sin dal

principio, quanto stabilito nel contratto (non è mai stato stipulato un

testamento né una polizza d'assicurazione vita, seppure ciò fosse espressamente

previsto nei paragrafi 2 e 3 dell'accordo)” (osservazioni all'appello, pag. 5

in basso). Così argomentando, l'interessata perde di vista tuttavia che in una

procedura a tutela dell'unione coniugale il potere cognitivo del giudice è

limitato alla verosimiglianza (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid.

2b/bb), principalmente su base documentale. Le critiche ch'essa rivolge alla convenzione

potranno anche dare adito a dubbi e perplessità, ma – contrariamente al­l'opinione

del Pretore – non rendono verosimile l'inefficacia del­l'accordo già a prima

vista e a un sommario esame (art. 271 lett. a CPC), né secondo la legge

svizzera né tanto meno secondo il diritto estero. Contestazioni come quelle in

rassegna vanno sottoposte a un giudice munito di pieno potere cognitivo

nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto, a maggior ragione

ove si consideri che nella convenzione le parti “dichiarano di aver avuto

entrambe il beneficio di una consulenza legale indipendente” prima di firmare

l'ac­cordo (clausola n. 7, primo foglio in fondo). A un sindacato di mera apparenza

l'intesa va dunque ritenuta valida.

8.

La convenzione stipulata

dai coniugi prescrive in sintesi – come si è appena visto – che qualora

subentri una separazione di almeno tre mesi o intervenga una causa di divorzio,

la moglie ha diritto di ricevere entro sei mesi dalla separazione o dall'avvio

delle pratiche per il divorzio una liquidazione in capitale. La convenzione non

prevede contributi di mantenimento. A titolo transitorio, finché la moglie non

abbia ricevuto la liquidazione in capitale, la convenzione obbliga nondimeno il

marito a corrispondere “un versamento mensile equivalente ad almeno un terzo

del [proprio] reddito netto mensile” attingendo al provento dei “beni comuni”

oppure, se il rendimento di tali beni non è sufficiente, facendo capo alle sue proprie

entrate. Simili pagamenti vanno computati come anticipo della liquidazione e andran­no

dedotti dalla medesima. In concreto è pacifico che, nonostante la separazione

dei coniugi risalga al 5 dicembre 2013, la liquidazione dell'istante deve

ancora venire. E nel frattempo AP 1 riconosce di dover versare alla moglie una

rendita pari a un terzo del proprio reddito netto mensile (appello, pag. 8 in

fondo). Il problema è determinare la verosimile entità di tale reddito. Sapere

se la convenzione sia valida e se il suo contenuto non offenda principi

imperativi del diritto svizzero (in specie l'art. 27 cpv. 2 CC) è una questione

delicata che – come detto (consid. 7) – non può essere risolta a livello di

semplice verosimiglianza.

9.

Nella sentenza impugnata il

Pretore ha accertato che negli ultimi

quattro anni i redditi di AP 1 erano ammontati ad almeno £ 250 000 annui, ma che per il futuro “gli unici dati

certi sono i suoi redditi da pensione”, mentre l'evoluzione del­l'attività

lucrativa di lui appare “del tutto incerta e nebulosa” (sopra, consid. 3). Il

primo giudice non ha trascurato tuttavia che già nel 2009 i coniu­gi avevano

dichiarato alle autorità fiscali di poter finanziare il loro dispendio annuo con

le rendite pensionistiche e il reddito della sostanza. Ne ha desunto che, per

lo meno a un esame di verosi­miglianza, la coppia appariva in grado di

mantenersi in Svizzera indipendentemente da eventuali redditi da attività

lucrativa del marito. Ne ha concluso che per sovvenzionare il dispendio di fr. 200 000.– annui stimato dall'autorità fiscale nel

2012.

il marito doveva disporre, a prescindere da possibili redditi da lavoro,

di entrate per almeno fr. 16 667.–

mensili. Da tali redditi andava dedotta la pensione della moglie (€ 713.88,

pari a fr. 750.– mensili: sentenza impugnata, consid. 5.1 in fine). La

disponibilità del marito ascende di conseguenza a fr. 15 917.– mensili.

a) L'appellante

critica il ragionamento che precede, facendo valere che il noto dispendio di

fr. 200 000.– annui (fr. 16 667.– mensili) non era finanziato solo dai suoi

redditi e dalla pensione della moglie.

Mentre fr. 80 000.– annui

(fr. 6667.– mensili) provenivano effettivamente dal suo fondo

previdenziale SIPPS, fr. 10 600.– annui

(fr. 883.– mensili) era­no pensioni della moglie e il resto (fr. 109 400.– annui, pari a fr. 9117.– mensili) era

reddito generato dalla sostanza comu­ne. Le sue entrate assommano dunque a fr.

11.

225.– mensili (fr. 6667.– mensili più

un mezzo di fr. 9117.– mensili). E un terzo di tale importo non eccede fr.

3742.

– mensili, somma da lui offerta alla moglie come anticipo della

liquidazione in capitale.

b) Nelle

osservazioni all'appello l'istante obietta che il marito continua

verosimilmente a riscuotere partecipazioni dalla H__________ per fr. 19 013.20 mensili e dalla società I__________ per

almeno fr. 2606.– mensili, oltre a fr. 565.40 mensili di interessi

(memoriale, pag. 9). Non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore,

il quale ha definito “incerta e nebulosa” simile ipotesi (sentenza impugnata,

pag. 20), che l'istante medesima fondava per altro su speculazioni (memoriale

conclusivo, pag. 8). L'interessata soggiunge che il marito è stato oggetto di

tassazione globale anche nel 2014, nonostante da quell'anno il dispendio minimo

sia stato portato dalla legge a fr. 400 000.–

annui (memoriale, loc. cit.). Nuova e non sorretta da alcun riscontro

istruttorio, la circostanza non può tuttavia entrare in linea di conto ai fini

del giudizio (art. 317 cpv. 1 CPC). Infine l'istante allega che il reddito

del patrimonio coniugale va imputato interamente a AP 1, poiché essa “non vede

un centesimo di quanto la sostanza comune dovrebbe generare” (memoriale, loc.

cit.). Il “reddito mensile netto di AP 1” cui si riferisce la clausola n. 17

lett. g della citata convenzione prematrimoniale, tuttavia, non può

ragionevolmente intendersi com­pren­dere il reddito che produce la sostanza

della moglie, per lo meno in mancanza di elementi che confortino un'interpretazione

siffatta. Nemmeno tale argomento può dunque essere condiviso.

c) Ne

segue che l'apprezzamento del Pretore secondo cui il “reddito mensile netto di AP

1” consiste verosimilmente, pro futuro (e non solo con riferimento al

passato), negli introiti pensionistici di lui (“gli unici dati certi sono i

suoi redditi da pensione”: sentenza impugnata, pag. 20) resiste alla critica. A

ragione il Pretore ha ritenuto altresì che tale reddito doveva essere

sufficiente già nel 2012 per sopperire al dispendio annuo stimato dall'autorità

fiscale. Il problema è che quel dispendio non era sovvenzionato dai soli

redditi del marito. Oltre a fr. 10 600.–

annui che l'appellante riconduce a “fonte individuale della moglie”, senza contestare però che si tratti della rendita pensionistica

di fr. 750.– mensili evocata nella sentenza impugnata (consid. 5.1

in fine), il dispendio annuo era finanziato anche dal reddito della sostanza

dei coniugi. In che misura si trattasse di reddito generato dai beni di AP 1

(lista A della convenzione prematrimoniale) e in che misura da beni della

moglie (lista B della convenzione prematrimoniale) non è dato di sapere. Nemmeno

la moglie prospetta alcun dato concreto al riguardo. In condizioni del genere

non rimane che dipartirsi da una suddivisione del provento a metà, come propone

l'appellante. Nel reddito di AP 1 va computata, in ogni modo, l'entrata di fr.

2800.

– mensili riconducibile ad “altre rendite pensionistiche” accertata dal

Pretore (e non contestata dal beneficiario: sentenza impugnata, consid. 5.3

in fine).

d) Se

ne conclude, a un giudizio di apparenza, che il “reddito mensile netto di AP 1”

cui si riferisce la clausola n. 17 lett. g della convenzione prematrimoniale

risulta consistere in fr. 6667.– mensili (fr. 80 000.– annui) erogati dal

fondo previdenziale SIPPS, in fr. 2800.– mensili di “altre rendite pensionistiche”

e nella metà del reddito prodotto dai beni coniugali. Il dispendio di fr. 16 667.– mensili (fr. 200 000.– annui) essendo coperto per fr. 6667.– dalla

pensione del marito, per fr. 2800.– da altre rendite di lui e per fr. 750.–

mensili dalla pensione della moglie, il provento complessivo dei beni coniugali

doveva ammontare nel 2012 ad almeno fr. 6450.– mensili. In realtà esso

doveva essere superiore, poiché parte di quel reddito veniva reinvestita e non

serviva a finanziare il dispendio coniugale. In difetto di qualsiasi dato,

foss'anche approssimativo, non è possibile tuttavia operare accertamenti in

proposito. Ne segue che, secondo l'ammontare del dispendio, il “reddito mensile

netto di AP 1” risulta di fr. 12 692.–

mensili (fr. 6667.– più fr. 2800.– più la metà di fr. 6450.–). Onde

l'obbligo di versare alla moglie la somma di fr. 4230.– mensili (un terzo di

fr. 12 692.–). Al proposito l'appello

merita parziale accoglimento.

10.

L'appellante si duole che il

Pretore lo abbia condannato a pagare le spese per il deposito degli effetti

personali della moglie asportati dal­l'appartamento a __________ e depositati

presso terzi. Egli lamenta che il primo giudice non ha addotto i motivi di tale

decisio­ne. Fa valere inoltre che l'appartamento di __________ gli è stato

assegnato in uso esclusivo e che spettava alla moglie liberarlo, assumendo il

costo relativo alla custodia dei suoi mobili e delle sue suppellettili. Se non

che, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, nella sentenza impugnata il

Pretore ha spiegato di non ravvisare motivi in proposito per scostarsi dal

decreto cautelare emesso il 28 marzo 2014 “nelle more istruttorie” (consid. 2),

quando egli aveva rimproverato a AP 1 di avere unilateralmente rimosso beni ed

effetti personali della moglie dall'appartamento a __________, consegnandoli a un

deposito senza ragione apparente e senza il consenso dell'interessata (pag. 6

in alto). Lo stesso appellante ha riconosciuto del resto, davanti al Pretore,

di avere agito di propria iniziativa prima ancora che l'appartamento gli fosse

attribuito in uso, nell'intento di vendere l'immobile (osservazioni del 20 gennaio

2014, pag. 8 punto 8). Mal si intravede tuttavia perché l'intenzione di

vendere imponesse l'asportazione immediata di beni e oggetti appartenenti alla

moglie senza nem­meno che quest'ultima potesse provvedere. A ragione il Pretore

ha ritenuto perciò che spettasse a AP 1 assumere la responsabilità delle proprie

scelte. Su questo punto l'appello si rivela privo di consistenza.

11.

Alla luce di quanto prevede nel

caso in esame la convenzione prematrimoniale sugli effetti della vita separata,

rimane da esaminare, dopo quanto si è illustrato, se il giudice a protezione

del­l'unione coniugale adito da una parte per questioni di mantenimento sia

tenuto alle disposizioni dell'accordo oppure se, apparendogli l'accordo

inadeguato, possa scostarsene. Ora, a prescindere dal caso in cui un coniuge si

valga di mutamenti rilevanti e duraturi intervenuti dopo la stipulazione

dell'atto (ipotesi estranea alla fattispecie), la dottrina reputa che di fronte

a una convenzione prematrimoniale contestata da una parte il giudice proceda

come di fronte a una convenzione stipulata in corso di procedura, allorché un

coniuge chieda l'omologazione dell'atto e l'altro vi si opponga. Se è convinto

che le parti hanno concluso l'accordo di loro libera volontà e dopo matura

riflessione, il giudice verifica di conseguenza se in materia di mantenimento la

convenzione sia chiara e “non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1

prima frase CPC; Meier, op. cit.,

pag. 29 n. 63 con numerosi richiami).

In concreto si è visto che a un

sommario esame non si riscontrano elementi per concludere già a livello di verosimiglianza

che la convenzione prematrimoniale sia inefficace (consid. 7). Non può dirsi

nem­meno che sul mantenimento dei coniugi dopo la separazione essa non sia

chiara. Rimane da esaminare se al proposito essa non sia “manifestamente

inadeguata”. Per dirimere la questione il giudice confronta la disciplina

prevista nella convenzione con la sentenza ch'egli emanerebbe in mancanza di convenzione.

Se la convenzione denota uno scarto immediatamente riconoscibile rispetto a

quella che sarebbe la presumibile decisione senza che ciò appaia giustificato

da considerazioni d'equità, sussiste manifesta inadeguatezza. L'inadeguatezza, comunque

sia, dev'essere “manifesta”. L'omologazione dell'accordo va rifiutata, in altri

termini, solo qualora si ravvisi una sproporzione evidente e un grande divario in

merito alla pretesa di mantenimento che spetta al coniuge richiedente secondo

la convenzione per rapporto alla pretesa che a quel coniuge spetterebbe secondo

la legge.

a) Nella

fattispecie il Pretore ha rilevato giustamente che, considerato l'alto tenore

di vita goduto dai coniugi durante la comunione domestica, il contributo di

mantenimento per l'istante sarebbe stato da determinare a norma dell'art. 176

cpv. 1 n. 1 CC applicando il cosiddetto metodo del dispendio effettivo. Incombeva

così all'istante rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per

conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880

consid. 6a con rinvii). Se non che – ha continuato il Pretore – l'interessata

non aveva allegato alcuna concreta voce di spesa. Il primo giudice ha fatto

capo pertanto al dispendio annuo della coppia stimato dal­l'autorità fiscale

(fr. 200 000.–), reputando che il

fabbisogno effettivo della moglie fosse verosimilmente pari alla metà (fr. 100 000.– annui, ovvero fr. 8350.– mensili). Ne ha concluso

che, dedotta la pensione di lei (fr. 750.– mensili), alla moglie spettava un

contributo alimentare di fr. 7600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.1).

b) L'appellante

contesta che il fabbisogno effettivo della moglie possa presumersi di fr. 100 000.– annui. In effetti tale schematismo non è

difendibile nel caso specifico neppure a un giudizio sommario. Anche

dipartendosi da un dispendio annuo di fr. 200 000.–

durante la comunione domestica, in concreto i fabbisogni effettivi dei coniugi dopo

la separazione non possono semplicemente supporsi consistere nella metà di quel

dispendio, ove appena si pensi che l'appellante deve far capo da sé solo ormai al

costo di tre abitazioni (a __________, a __________ e ad __________), le quali

gravavano prima sul bilancio comune. Il Pretore sembra partire dall'idea che

tali immobili non siano entrati nel calcolo della tassazione globale (sentenza

impugnata, consid. 5.3), dimenticando però che il dispendio degli art. 14

cpv. 3 LIFD e 13 cpv. 3 LT corrisponde alle spese annuali affrontate dal

contribuente per finanziare il proprio tenore di vita e quello delle persone al

cui sostentamento egli provvede “in Svizzera e all'estero”.

Ne segue che, dopo la separazione dei coniugi, la suddivisione a metà del

dispendio di fr. 200 000.– annui durante la vita in comune non si giustifica più nemmeno a

un esame di apparenza.

c) Nel

memoriale conclusivo dinanzi al Pretore l'istante aveva quantificato il proprio

fabbisogno minimo in fr. 7057.20 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, pi­gione dell'appartamento a __________ con spese

accessorie fr. 2590.–, premio della cassa malati fr. 362.90, premio del­l'assicurazione

economia domestica fr. 20.–, spese di psicoterapia non medicale

fr. 1884.30, imposte fr. 1000.–). Quale fosse il fabbisogno effettivo

non è dato di sapere. L'interessata ha chiesto dinanzi al Pretore un contributo

alimentare di fr. 14 583.40 mensili

fondandosi non su elementi concreti, bensì sul metodo di calcolo semplificato –

non pertinente nel caso in rassegna (RtiD I-2015 pag. 881 in alto) – che

consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi,

suddividendo l'eccedenza a metà (memoriale conclusivo, pag. 9 segg.). Sta di fatto

che per quanto riguarda la citata maggiorazione di fr. 7526.– mensili sul suo fabbisogno

minimo, l'istante non adduce alcuna indicazione circa le poste aggiunte né,

tanto meno, alcun indizio di verosimiglianza. Essa oppone di non aver potuto

recare prove sul proprio dispendio effettivo durante la vita in comune per essere

“fuggita di casa a seguito di anni di violenze psicologiche” senza poter raccogliere

la documentazione necessaria (osservazioni all'appello, pag. 10), ma ciò non

abilita il giudice a decidere a beneplacito. Se in base agli atti non riesce ad

accertare né a escludere la verosimiglianza di determinate allegazioni, il

giudice deve applicare l'art. 8 CC e procedere come nel caso di fatti non

provati. In condizioni del genere non rimane quindi che dipartirsi, nel caso in

oggetto, dalle poste documentate.

d) Del

fabbisogno minimo esposto dalla moglie (fr. 7057.20 mensili) l'appellante contesta

le spese di psicoterapia non medicale

(fr. 1884.30 mensili), chiedendo di ridurle a fr. 190.– mensili (la

quota a carico della paziente nel caso in cui la terapia fosse assicurata da un

professionista riconosciuto dalle casse malati), il che riduce il fabbisogno

minimo in questione a fr. 5363.– mensili. Egli dimentica tuttavia di avere

ammesso nel memoriale conclusivo davanti al Pretore un esborso di fr. 417.–

mensili (pag. 17), sicché la nuova richiesta, non fon­data su fatti né su mezzi

di prova nuovi, si rivela irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Non a torto

l'appellante sostiene invece che la moglie potrebbe far capo a prestazioni

rimborsate dalla cassa malati, rivolgendosi a terapisti che lavorino alle dipendenze

di un medico psichiatra e il cui trattamento avvenga nello studio, sotto

sorveglianza e responsabilità del medico (art. 2 OPre: RS 832.112.31).

L'interessata oppone che la sua attuale terapista ha conosciuto l'appellante in

occasione di un trattamento di coppia e la segue da anni. Quel trattamento di

coppia risale tuttavia al 2011 e alla terapista l'istante si è rivolta nuovamente

solo nel novembre del 2013 (doc. F), un mese prima della separazione di fatto. Che

occorresse continuità di trattamento non risulta. Le spese da lei fatte valere

possono essere ammesse così fino a concorrenza di fr. 417.– mensili (la cifra

riconosciuta dal marito davanti al Pretore). Ne deriva un fabbisogno minimo di

fr. 5590.– mensili.

e) L'appellante

assume altresì che la moglie dispone di cospicue risorse patrimoniali anche

volendo trascurare i beni in comune, ove si consideri il saldo di almeno fr.

190.

000.– sui suoi conti bancari e quanto

da lei prelevato dai conti dopo la separazione. A parte il fatto però che non

si intravede quali sarebbero i beni “comuni”, gli elementi patrimoniali

elencati nelle liste A e B della convenzione prematrimoniale rimanendo ben

distinti, neppure il convenuto pretende che la sostanza detenuta dalla moglie

produca redditi di qualche rilevanza. L'argomento sollevato si esaurisce così,

né più né meno, in una recriminazione. Se ne conclude che, dedotta la pensione

di fr. 750.– mensili percepita dall'istante, le poste del fabbisogno effettivo documentate

da quest'ultima si riducono a fr. 4840.– mensili. Tale è il contributo

alimentare che – verosimilmente – il giudice a protezione dell'unione coniugale

avrebbe fissato per lei nella fattispecie se la convenzione non esistesse. La

convenzione prematrimoniale comportando il versamento di fr. 4230.– mensili

(consid. 9), non si può dire che tale somma sia “manifestamente inadeguata”

(nel senso dell'art. 279 cpv. 1 prima frase CPC) rispetto alle previsioni

di legge. Sapere poi se tale versamento possa essere dedotto dalla liqui­dazione

finale che spetterà alla moglie dipende dalla validità della convenzione, che

andrà vagliata – se mai – dal giudice di merito (sopra, consid. 7).

12.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene la riduzione da fr. 6700.– a fr. 4230.– mensili (ancorché non a fr.

3742.

– mensili) del­l'anticipo dovuto alla moglie sulla liquidazione in

capitale, ma vede respingere l'appello sull'addebito dei costi per il deposito delle

masserizie della moglie a __________ (circa fr. 78.– mensili: osservazioni del

20.

gennaio 2014, pag. 8). Tutto considerato, si giustifica così che sopporti un

sesto delle spese processuali, mentre la rimanenza va a carico dell'istante, la

quale ha proposto di respingere l'appello, con obbligo di rifondere al marito

un'indennità per ripetibili ridotte.

L'esito del giudizio odierno si

riflette anche sulle spese e le ripetibili di primo grado. Nel memoriale

conclusivo davanti al Pretore l'istante postulava il versamento di fr. 14 583.40 mensili, l'assegnazione in uso del­l'appartamento

a __________ dal 1° gennaio 2016, l'addebito al marito dei costi relativi al

deposito dei beni di lei e il blocco di una relazione bancaria intestata ai

coniugi a __________. Il convenuto rifiutava qualsiasi versamento, rivendicava

l'attribuzione in uso dell'appartamento a __________ e proponeva di lasciare in

uso a entrambi la casa di __________. Per finire, l'istante ottiene il

versamento di fr. 4230.– mensili, l'attribuzione in uso con il marito della

casa ad __________ (ma non dell'appartamento a __________), l'addebito al

marito delle spese di deposito e il blocco del citato conto bancario (chiesto

per finire anche dal marito). Tutto ponderato, si giustifica così che assuma

due terzi degli oneri processuali e che rifonda al marito un'indennità per

ripetibili ridotte.

13.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,

anche considerando la sola riduzione della somma in favore della moglie chiesta

da AP 1 con l'appello (da fr. 7600.– a fr. 3742.– mensili), ovvero fr. 46 296.– annui, da moltiplicare per venti (art. 51 cpv. 4 LTF; sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

4. AP

1 è condannato a versare a AO 1, entro il primo di ogni mese, la somma di fr. 4230.–

dal 1° gennaio 2014.

6. Le

spese processuali di complessivi fr. 3000.–, anticipate da AO 1, sono poste per

due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, cui AO 1

rifonderà fr. 8000.– per ripetibili ridotte.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di appello di fr. 3000.–,

da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico di quest'ultimo

e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 4000.–

per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).