11.2015.26
Protezione dell'unione coniugale: valenza di una convenzione prematrimoniale sul mantenimento di un coniuge in caso di separazione o divorzio
27 aprile 2017Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.26
Lugano,
27 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2013.1105 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 19 dicembre 2013 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 attualmente in
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 23 marzo 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
12 marzo 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1948) e AO 1 (1947),
cittadini germanici, abitavano a __________, nel Galles. L'uno è padre di cinque
figli maggiorenni, di cui due ancora in formazione, l'altra è madre di una figlia,
anch'essa maggiorenne. Intenzionati a sposarsi, i due hanno stipulato il 14
novembre 1998 una convenzione in forma semplice (“agreement”), sottoponendola
al diritto inglese e del Galles (“in accordance with the law of England and
Wales”), per regolare il loro statuto nel caso in cui fosse intervenuta una
separazione più lunga di tre mesi o fosse stato sciolto il matrimonio. Essi si
sono sposati a __________ cinque giorni dopo, il 19 novembre 1998. Dalle loro nozze
non sono nati figli.
B. Ingegnere
chimico, AP 1 è stato professore nell'Istituto di scienze e tecnologie dell'Università di __________ fino al 1994.
Nel 2002 egli ha venduto una società da lui fondata nel 1983 e attualmente percepisce
rendite da un fondo pensionistico inglese da lui stesso costituito, proprietario
di uno stabile commerciale (Self-Invested Personal Pension Scheme – SIPPS).
Dal 2010 ha partecipato inoltre, quale amministratore e consulente, a una nuova
impresa nel settore dell'alta tecnologia (I__________), sviluppata in
Gran Bretagna da una società di cui egli medesimo è azionista e amministratore
(H__________). Dall'ottobre del 2013, compiuti i 65 anni, AP 1 beneficia
di una rendita statale inglese di vecchiaia e di una pensione professionale (USS),
maturata grazie all'attività nel settore universitario.
La
moglie, insegnante di musica, durante il matrimonio non ha svolto attività
lucrativa. È al beneficio di una rendita tedesca di vecchiaia e di una pensione
professionale. I coniugi si sono trasferiti in Svizzera nel maggio del 2008, assoggettandosi
alla tassazione globale, in una loro casa di __________ (particella n. 819 RFD di
__________, comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno). Essi possiedono anche,
in comproprietà, un appartamento a __________ e una casa nel Galles. Vivono
separati dal 5 dicembre 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale
per trasferirsi prima dalla figlia a __________ e poi in un appartamento preso
in locazione, sempre a __________.
C. Il 19 dicembre 2013 AO 1 si
è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata dal 5
dicembre 2013, di assegnare l'abitazione coniugale di __________ al marito e di
riconoscerle un contributo alimentare di fr. 8156.30 mensili dal gennaio del
2014. Identiche richieste essa ha formulato già in via cautelare. Il
contraddittorio, indetto per l'8 gennaio 2014, è stato rinviato su istanza
del marito, assente all'estero. Ne è seguito uno scambio di memoriali, dell'8 e
del 20 gennaio 2014, in cui entrambe le parti hanno postulato l'assunzione
di prove. Venuta a sapere che il marito aveva sostituito le serrature della
casa ad __________ e dell'appartamento a __________, portando via da quest'ultimo
gli effetti personali di lei per trasferirli in un deposito, AO 1 ha chiesto il
4 febbraio 2014 di ordinare al convenuto di ripristinare la situazione anteriore
e di non intraprendere alcun passo per la vendita di tali beni senza il suo
consenso. Con decreto “supercautelare” del 6 febbraio 2014 il Pretore ha
ingiunto a AP 1 di consegnare alla moglie la nuova chiave dell'appartamento a __________.
Il 10 febbraio 2014 AP 1 ha chiesto da parte sua di assegnargli l'appartamento di
__________ in uso, di ordinare alla moglie di assumere i costi del deposito del
proprio mobilio e di assegnare alla medesima la casa di __________ (eccetto
alcuni locali), vietandole di alienare oggetti da lei prelevati dall'abitazione
coniugale. Egli ha instato altresì perché la moglie fosse tenuta a rilasciare determinate
informazioni e a produrre taluni documenti.
D. All'udienza del 18 febbraio
2014, indetta per il contraddittorio, la moglie ha ribadito le proprie domande,
mentre il convenuto ha proposto di respingere l'istanza a protezione
dell'unione coniugale perché abusiva e di trattarla come istanza di divorzio
con accordo parziale. Inoltre egli ha riaffermato le proprie domande, chiedendo
in subordine di pronunciare la separazione dei beni retroattivamente dal 19 dicembre
2013. In replica AO 1 ha postulato a sua volta l'assegnazione dell'appartamento
a __________, precisando di non volere il divorzio. Il marito ha duplicato, confermando
il proprio punto di vista. Entrambi hanno offerto prove. L'istruttoria è cominciata
il 28 marzo 2014, allorché il Pretore ha emanato una prima ordinanza sulle
prove. Con decreto cautelare del giorno stesso il Pretore ha poi autorizzato i
coniugi a vivere separati dal 5 dicembre 2013, ha assegnato l'appartamento di __________
al marito (con obbligo di assumere le spese per il deposito degli effetti
personali della moglie prelevati da tale immobile), ha posto le spese delle
abitazioni ad __________ e nel Galles a carico di lui, stabilendo che entrambi
Fatti
i coniugi avrebbero potuto continuare a farne uso, e ha condannato AP 1 a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili.
E. Quel medesimo 28 marzo 2014 AP
1, lamentando prelevamenti ingiustificati della moglie da conti e depositi
bancari, ha chiesto al Pretore il blocco cautelare di un conto e di un deposito
comune presso la Banca __________ di __________, come pure di assegnare a lui tali
averi. Con decreto “supercautelare” del 31 marzo 2014 il Pretore si è limitato
a ordinare il blocco delle relazioni bancarie. Nelle sue osservazioni del 7
aprile 2014 la moglie ha aderito alla domanda di blocco, rimproverando anch'essa
al marito prelevamenti eccessivi e opponendosi all'assegnazione di tali averi
al coniuge. Statuendo a titolo cautelare il 21 maggio 2014, il Pretore ha
confermato il provvedimento emanato senza contraddittorio.
F. Con ordinanza del 15
ottobre 2014 il Pretore ha chiuso l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato alle
arringhe finali, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 dicembre
2014 AO 1 ha chiesto di essere autorizzata a vivere separata dal 5 dicembre
2013, di assegnare l'alloggio coniugale di __________ al marito, di
riconoscerle un contributo alimentare di fr. 14 583.40
mensili (subordinatamente di fr. 10 000.–
mensili) dal gennaio del 2014, di attribuire in uso l'appartamento di __________
al marito fino al 1° gennaio 2016 e a lei dopo di allora (con obbligo per il
convenuto di far fronte alle spese di deposito dei suoi effetti personali asportati
dall'appartamento, riportandoli nel medesimo) e di confermare il blocco degli
averi presso la Banca __________ a __________. Inoltre essa ha proposto di
respingere ogni altra richiesta del coniuge.
Nel proprio allegato conclusivo di
quello stesso 10 dicembre 2014 AP 1 ha chiesto anch'egli di essere autorizzato
a vivere separato dal 5 dicembre 2013, ha rivendicato l'uso dell'appartamento a
__________, si è offerto di assumere tutte le spese delle abitazioni ad __________
e nel Galles, lasciando a entrambi i coniugi la possibilità di farne uso, e si
è opposto a ogni contributo di mantenimento a suo carico, offrendo nondimeno in
subordine un contributo per la moglie di fr. 807.– mensili limitatamente al
2014 o, in ulteriore subordine, di fr. 3965.– mensili per il 2014, di fr.
3148.– mensili per il 2015 e di fr. 2332.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi.
Il 12 febbraio 2015 egli ha nuovamente adito il Pretore, facendo valere che i
tassi di conversione dell'euro e della lira sterlina rispetto al franco svizzero
erano peggiorati, onde una diminuzione dei propri redditi. La moglie ha potuto
esprimersi al riguardo con osservazioni del 24 febbraio 2015.
G. Statuendo il 12 marzo 2015
il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 5 dicembre 2013, ha
attribuito in uso l'appartamento di __________ al marito con obbligo di far
fronte alle spese di deposito degli effetti personali appartenenti alla moglie
da lì asportati, ha posto a carico del convenuto le spese dell'abitazione
coniugale ad __________ e della casa nel Galles, precisando che entrambi i coniugi
avrebbero potuto continuare a farne uso, ha condannato AP 1 a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili dal 1° gennaio 2014
e ha confermato il blocco delle relazioni bancarie intestate ai coniugi presso
la Banca __________ a __________. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state
poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,
con obbligo di rifondere alla moglie fr. 12 000.–
per ripetibili ridotte.
H. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 marzo 2015 per
ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di addebitare a AO 1
le spese per il deposito degli effetti personali appartenenti alla medesima e di
ridurre il contributo alimentare in favore di lei a fr. 3742.– mensili o, subordinatamente,
a fr. 4613.– mensili o, in via ancor più
subordinata, a fr. 4717.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 giugno
2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il 6 luglio 2015 AP 1 ha formulato
una breve replica spontanea, sottolineando che al momento dell'appello egli era
domiciliato a __________ e non in Belgio,
come pretende la moglie. AO 1 ha duplicato il 13 luglio 2015, sostenendo
che l'appellante risulta avere lasciato __________ sin dal 12 settembre 2014.
Su richiesta del presidente della Camera, l'appellante ha poi comunicato di
essere ora domiciliato a __________. La lettera è stata trasmessa in copia
alla moglie.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro
dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la
moglie controverso davanti al Pretore, di
durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92
cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,
consid. 1.2). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata
è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 16 marzo 2015. Depositato
il 23 marzo 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Con le osservazioni
all'appello, del 12 giugno 2015, AO 1 mette in dubbio l'effettivo domicilio del
marito. Ora, come questa Camera ha avuto modo di chiarire, AP 1 risiede attualmente
a __________. Dove fosse domiciliato al momento dell'appello poco importa già
per il fatto ch'egli non fa valere spese correlate al nuovo alloggio. Quanto
alla competenza dei tribunali svizzeri (non contestata), una volta data al
momento in cui è promossa causa essa continua a sussistere, senza riguardo a eventuali
mutamenti successivi (perpetuatio fori; Bucher
in: Commentaire romand, LDIP e CL, Basilea 2011, n. 29 ad art. 2–12
LDIP e n. 4 ad art. 2 CLug). In proposito non soccorre dunque attardarsi.
3.
Litigioso rimane, in questa
sede, il contributo di mantenimento per la moglie. Al riguardo il Pretore ha
rammentato che il 14 novembre 1998 i coniugi hanno stipulato una convenzione
prematrimoniale, sottoposta al diritto inglese e del Galles, per regolare i
loro diritti e doveri nel caso in cui fosse intervenuta una separazione di almeno
tre mesi o fosse stato sciolto il matrimonio. Se non che – egli ha continuato –
la moglie contesta la validità dell'accordo e simile questione trascende i
limiti di un esame meramente sommario come quello preposto all'emanazione di
misure protettrici dell'unione coniugale. Onde, a mente sua, la necessità di fare
astrazione dall'intesa e di applicare l'ordinamento legale, in particolare l'art.
163.
CC.
Premesso ciò, e appurato che i
coniugi ammettevano di avere sostenuto durante la comunione domestica un alto
tenore di vita (tant'è che parte dei redditi venivano reinvestiti), il Pretore ha
ritenuto di definire il contributo alimentare per la moglie fondandosi sul di
lei fabbisogno effettivo. Sta di fatto che l'interessata non aveva quantificato
le spese concrete occorrenti per mantenere quel livello di vita. Il primo
giudice si è dipartito così dai dati fiscali agli atti, ricordando che una tassazione
globale è calcolata sul cosiddetto dispendio, cioè sull'ammontare delle spese
annue concretamente affrontate dal contribuente e dalla sua famiglia. In base a
quei documenti egli ha valutato il dispendio della coppia in fr. 200 000.– annui (la cifra stimata dall'autorità fiscale
nel 2012), ossia fr. 100 000.– annui a
testa. Ne ha dedotto, il Pretore, che per conservare il tenore di vita goduto
prima della separazione la moglie necessita di almeno fr. 8350.– mensili e
che con una rendita pensionistica di appena fr. 750.– mensili essa
abbisogna di un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili (sentenza
impugnata, consid. 5.1).
Nelle circostanze descritte il
Pretore ha vagliato la capacità contributiva
del marito, accertando che negli ultimi quattro anni i redditi di lui erano
ammontati ad almeno £ 250 000 annui tra
provvigioni della società H__________, indennità quale non-executive director
erogate dalla società I__________ e rendite del suo fondo pensionistico SIPPS. Il
primo giudice non ha trascurato che in futuro le uniche entrate certe del
marito risultavano le rendite pensionistiche e che l'evoluzione dell'attività
indipendente di lui è nebulosa, ma non ha dimenticato nemmeno che AP 1 ha
operato vari investimenti e detiene partecipazioni azionarie con fondi d'investimento
che verosimilmente producono e continueranno a produrre redditi. Per di più, i
coniugi avevano dichiarato alle autorità fiscali di poter coprire il loro fabbisogno
in Svizzera già con la rendita del fondo pensionistico privato del marito e con
la pensione della moglie, oltre che con il reddito della loro sostanza. Il
Pretore ne ha desunto che, per lo meno a un esame di verosimiglianza, le parti apparivano
in grado di mantenersi in Svizzera a prescindere da eventuali redditi da
attività lucrativa del marito. Ne ha concluso che con una disponibilità di
almeno fr. 200 000.– annui complessivi in
Svizzera (fr. 16 667.– mensili), dedotte
le pensioni della moglie di fr. 750.– mensili e il contributo per lei di
fr. 7600.– mensili, il marito poteva verosimilmente
conservare un margine utile di fr. 8350.– mensili, il quale, cumulato ad
altre rendite di vecchiaia per complessivi fr. 2800.– mensili (non contestate),
gli avrebbe garantito entrate per almeno fr. 11 150.–
mensili, finanche superiori al fabbisogno da lui esposto di fr. 11 095.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.2
e 5.3).
4.
L'appellante rimprovera anzitutto
al Pretore di non essersi attenuto a quanto dispone il citato accordo prematrimoniale,
il quale in caso di separazione superiore a tre mesi prevede che la moglie
abbia diritto a un terzo del reddito netto di lui, contributo destinato a
decadere alla liquidazione del regime dei beni e da computare nella liquidazione
finale. A mente sua, il Pretore avrebbe dovuto verificare la conformità di tale
accordo al diritto anglosassone o, tutt'al più, interpretare la convenzione
secondo il diritto svizzero. Convenzione che, a suo dire, è perfettamente valida
e compatibile con l'art. 163 cpv. 2 CC, anche se la moglie ne contesta la
validità sotto il profilo della legge britannica, salvo – egli sottolinea – non
mettere in dubbio il proprio consenso alla stipulazione dell'atto, di modo ch'essa
deve ritenersi vincolata all'intesa e il contributo di mantenimento in suo
favore non può eccedere un terzo del reddito netto di lui. L'appellante sostiene
inoltre che il menzionato dispendio annuo di fr. 200 000.– considerato dall'autorità fiscale era finanziato per fr.
80.
000.– dalle sue entrate, per fr. 10 600.– dalle pensioni della moglie e per la differenza
da redditi della sostanza. Trattandosi di sostanza in comune dei coniugi, egli
prosegue, solo la metà dei relativi proventi è di sua pertinenza, sicché il
reddito complessivo di lui non supera in realtà fr. 134 700.– annui e il contributo per la moglie, calcolato in un
terzo, va fissato in non oltre fr. 3742.– mensili, i quali andranno dedotti dalla
liquidazione del regime dei beni.
5.
Durante il matrimonio i
coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al
debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). Essi si intendono sul
loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il
governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o
nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CC). Se interviene una sospensione
della comunione domestica, il giudice chiamato a fissare contributi di
mantenimento per l'uno o per l'altro prende come punto di partenza l'intesa dei
coniugi (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e dei redditi durante la
vita in comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situazione
dovuta all'esistenza di due economie domestiche distinte. I coniugi possono
anche regolare anticipatamente la questione del mantenimento in caso di separazione.
Accordi a tal fine sono leciti e, secondo dottrina, raccomandabili (Scheidungsplanung).
Non soggiacciono a requisiti di forma e vincolano le parti (Meier, Les conventions matrimoniales
hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 17 n. 30
e 32 seg.). Essi non impediscono che un coniuge adisca il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (art. 176
cpv. 1 n. 1 CC) o, eventualmente, il giudice dei provvedimenti cautelari in una
causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Il coniuge che intende sottrarsi alla
convenzione deve addurre tuttavia fatti nuovi e rendere verosimile che le circostanze
sono mutate in modo durevole e significativo, o perché le previsioni
dell'accordo si siano rivelate inesatte o perché esse non si siano avverate secondo
le attese (Meier, op. cit., pag.
18.
n. 34 e pag. 20 n. 37 con richiami).
6.
Nella fattispecie la
convenzione stipulata dalle parti, dichiarata soggetta – come si è accennato – alla
legge inglese e del Galles (doc. GGG, 2° foglio, clausola n. 9), prevede
quanto segue (testo tradotto dall'inglese):
(…)
17.
Qualora
le parti vivano separate per un periodo continuato di almeno tre mesi o qualora
le parti divorzino si applicano le seguenti clausole:
a) AP 1
manterrà la proprietà esclusiva di tutte le sue azioni nella L__________ o
qualsiasi somma di denaro derivante dalla vendita di tali azioni.
b) AP 1
manterrà la proprietà esclusiva di tutti i suoi fondi di pensione e dei diritti
pensionistici.
c) AO 1
manterrà la proprietà esclusiva di tutti i suoi fondi di pensione e dei diritti
pensionistici.
d) Nel caso
in cui il valore dei beni in comune al momento della separazione fosse
inferiore a quello dei beni elencati nelle liste A e B, più £ 100 000, AO 1 avrà
diritto di ricevere dai beni in comune, non oltre sei mesi dalla data della
separazione o dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale
delle due si verifichi prima), i beni equivalenti al valore di B (cui si fa
riferimento nella lista qui annessa) e una somma aggiuntiva di £ 50 000 o altri beni
del valore di cui sopra.
e) Nel caso
in cui il valore dei beni in comune al momento della separazione sia superiore
a quello dei beni elencati nelle liste A e B, più £ 100 000, AO 1
riceverà dai beni in comune, non oltre sei mesi dalla data della separazione o
dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale delle due si
verifichi prima), i beni equivalenti al
valore di B con somme aggiuntive o beni equivalenti alla metà del valore di
tali beni in comune oltre ai beni elencati in A e B, più £ 100 000.
f) AO 1
avrà diritto di scegliere dai beni in comune, previo consenso di AP 1, come
desidera ricevere simili diritti al capitale. A tale proposito qualsiasi
proprietà e/o contenuto sarà valutato da esperti congiuntamente designati dalle
parti, le cui valutazioni sono vincolanti per entrambe.
g) Dalla
data della separazione delle parti o dalla data di allestimento delle pratiche
di divorzio (quale delle due si verifichi prima) AP 1 è tenuto, finché AO 1 non
abbia ricevuto i beni cui si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e
di cui sopra, ad:
(i)
assicurarsi che AO 1 riceva dai beni in comune un versamento mensile
equivalente ad almeno un terzo del reddito netto mensile di AP 1; al momento
della ricezione da parte di AO 1 dei beni cui si fa riferimento nel paragrafo
17.
lett. d o lett. e di cui sopra, AO 1 è da considerarsi come avente già
ricevuto una somma equivalente agli importi a lei versati dai beni in comune
come ivi previsto, o
(ii)
nel caso in cui dai citati beni in comune risulti un reddito insufficiente,
tale da poter versare a AO 1 una somma mensile equivalente ad almeno un terzo
del reddito mensile netto di AP 1, quest'ultimo pagherà qualsiasi ammanco usando
il proprio reddito netto; qualsiasi importo versato da AP 1 sarà a lui ripagato
dalla quota dei beni in comune di AO 1 (prima della ricezione degli stessi) cui
si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e di cui sopra.
h) Nel periodo in cui AO 1 dovesse ricevere un
pagamento in conformità al paragrafo 17 lett. g (i) o (ii) di
cui sopra, a AP 1 e AO 1 continuerà ad essere accreditato (con le relative
quote in proporzione ai rispettivi beni elencati nelle liste A e B) qualsiasi
reddito da investimento prodotto da tali beni in comune.
18.
Si conviene
che in osservanza del paragrafo 17 lett. a – lett. f è esclusa qualsiasi
pretesa che le parti potessero avere l'una contro l'altra in merito a pendenze
legali per mantenimento, versamenti periodici, versamenti periodici assicurati,
somme forfettarie e ordinanze di distribuzione dei beni.
19.
Si conviene
che nessuna delle parti cercherà alla morte dell'altra risorse finanziarie
presso l'agente della parte deceduta, salvo quanto prevede il paragrafo 16 di
cui sopra.
20.
Qualora
un tribunale giudichi che una qualsiasi clausola del presente accordo fosse
illegale, non valida o altrimenti inapplicabile, tale clausola è da isolare dal
presente accordo senza alcun effetto sulle altre clausole, le quali
continueranno ad avere pieno vigore.
7.
L'istante contesta la validità
dell'intesa. Produce il parere da lei commissionato a una legale di __________
(doc. HHH) ed evoca “innumerevoli indizi che portano a concludere che l'accordo
prematrimoniale non sia valido: ad esempio il fatto che lo stesso sia stato
concluso solamente cinque giorni prima del matrimonio, il fatto che la futura
moglie fosse stata tenuta all'oscuro della reale situazione finanziaria del
marito oppure ancora il fatto che i coniugi non abbiano rispettato, sin dal
principio, quanto stabilito nel contratto (non è mai stato stipulato un
testamento né una polizza d'assicurazione vita, seppure ciò fosse espressamente
previsto nei paragrafi 2 e 3 dell'accordo)” (osservazioni all'appello, pag. 5
in basso). Così argomentando, l'interessata perde di vista tuttavia che in una
procedura a tutela dell'unione coniugale il potere cognitivo del giudice è
limitato alla verosimiglianza (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid.
2b/bb), principalmente su base documentale. Le critiche ch'essa rivolge alla convenzione
potranno anche dare adito a dubbi e perplessità, ma – contrariamente all'opinione
del Pretore – non rendono verosimile l'inefficacia dell'accordo già a prima
vista e a un sommario esame (art. 271 lett. a CPC), né secondo la legge
svizzera né tanto meno secondo il diritto estero. Contestazioni come quelle in
rassegna vanno sottoposte a un giudice munito di pieno potere cognitivo
nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto, a maggior ragione
ove si consideri che nella convenzione le parti “dichiarano di aver avuto
entrambe il beneficio di una consulenza legale indipendente” prima di firmare
l'accordo (clausola n. 7, primo foglio in fondo). A un sindacato di mera apparenza
l'intesa va dunque ritenuta valida.
8.
La convenzione stipulata
dai coniugi prescrive in sintesi – come si è appena visto – che qualora
subentri una separazione di almeno tre mesi o intervenga una causa di divorzio,
la moglie ha diritto di ricevere entro sei mesi dalla separazione o dall'avvio
delle pratiche per il divorzio una liquidazione in capitale. La convenzione non
prevede contributi di mantenimento. A titolo transitorio, finché la moglie non
abbia ricevuto la liquidazione in capitale, la convenzione obbliga nondimeno il
marito a corrispondere “un versamento mensile equivalente ad almeno un terzo
del [proprio] reddito netto mensile” attingendo al provento dei “beni comuni”
oppure, se il rendimento di tali beni non è sufficiente, facendo capo alle sue proprie
entrate. Simili pagamenti vanno computati come anticipo della liquidazione e andranno
dedotti dalla medesima. In concreto è pacifico che, nonostante la separazione
dei coniugi risalga al 5 dicembre 2013, la liquidazione dell'istante deve
ancora venire. E nel frattempo AP 1 riconosce di dover versare alla moglie una
rendita pari a un terzo del proprio reddito netto mensile (appello, pag. 8 in
fondo). Il problema è determinare la verosimile entità di tale reddito. Sapere
se la convenzione sia valida e se il suo contenuto non offenda principi
imperativi del diritto svizzero (in specie l'art. 27 cpv. 2 CC) è una questione
delicata che – come detto (consid. 7) – non può essere risolta a livello di
semplice verosimiglianza.
9.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato che negli ultimi
quattro anni i redditi di AP 1 erano ammontati ad almeno £ 250 000 annui, ma che per il futuro “gli unici dati
certi sono i suoi redditi da pensione”, mentre l'evoluzione dell'attività
lucrativa di lui appare “del tutto incerta e nebulosa” (sopra, consid. 3). Il
primo giudice non ha trascurato tuttavia che già nel 2009 i coniugi avevano
dichiarato alle autorità fiscali di poter finanziare il loro dispendio annuo con
le rendite pensionistiche e il reddito della sostanza. Ne ha desunto che, per
lo meno a un esame di verosimiglianza, la coppia appariva in grado di
mantenersi in Svizzera indipendentemente da eventuali redditi da attività
lucrativa del marito. Ne ha concluso che per sovvenzionare il dispendio di fr. 200 000.– annui stimato dall'autorità fiscale nel
2012.
il marito doveva disporre, a prescindere da possibili redditi da lavoro,
di entrate per almeno fr. 16 667.–
mensili. Da tali redditi andava dedotta la pensione della moglie (€ 713.88,
pari a fr. 750.– mensili: sentenza impugnata, consid. 5.1 in fine). La
disponibilità del marito ascende di conseguenza a fr. 15 917.– mensili.
a) L'appellante
critica il ragionamento che precede, facendo valere che il noto dispendio di
fr. 200 000.– annui (fr. 16 667.– mensili) non era finanziato solo dai suoi
redditi e dalla pensione della moglie.
Mentre fr. 80 000.– annui
(fr. 6667.– mensili) provenivano effettivamente dal suo fondo
previdenziale SIPPS, fr. 10 600.– annui
(fr. 883.– mensili) erano pensioni della moglie e il resto (fr. 109 400.– annui, pari a fr. 9117.– mensili) era
reddito generato dalla sostanza comune. Le sue entrate assommano dunque a fr.
11.
225.– mensili (fr. 6667.– mensili più
un mezzo di fr. 9117.– mensili). E un terzo di tale importo non eccede fr.
3742.
– mensili, somma da lui offerta alla moglie come anticipo della
liquidazione in capitale.
b) Nelle
osservazioni all'appello l'istante obietta che il marito continua
verosimilmente a riscuotere partecipazioni dalla H__________ per fr. 19 013.20 mensili e dalla società I__________ per
almeno fr. 2606.– mensili, oltre a fr. 565.40 mensili di interessi
(memoriale, pag. 9). Non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore,
il quale ha definito “incerta e nebulosa” simile ipotesi (sentenza impugnata,
pag. 20), che l'istante medesima fondava per altro su speculazioni (memoriale
conclusivo, pag. 8). L'interessata soggiunge che il marito è stato oggetto di
tassazione globale anche nel 2014, nonostante da quell'anno il dispendio minimo
sia stato portato dalla legge a fr. 400 000.–
annui (memoriale, loc. cit.). Nuova e non sorretta da alcun riscontro
istruttorio, la circostanza non può tuttavia entrare in linea di conto ai fini
del giudizio (art. 317 cpv. 1 CPC). Infine l'istante allega che il reddito
del patrimonio coniugale va imputato interamente a AP 1, poiché essa “non vede
un centesimo di quanto la sostanza comune dovrebbe generare” (memoriale, loc.
cit.). Il “reddito mensile netto di AP 1” cui si riferisce la clausola n. 17
lett. g della citata convenzione prematrimoniale, tuttavia, non può
ragionevolmente intendersi comprendere il reddito che produce la sostanza
della moglie, per lo meno in mancanza di elementi che confortino un'interpretazione
siffatta. Nemmeno tale argomento può dunque essere condiviso.
c) Ne
segue che l'apprezzamento del Pretore secondo cui il “reddito mensile netto di AP
1” consiste verosimilmente, pro futuro (e non solo con riferimento al
passato), negli introiti pensionistici di lui (“gli unici dati certi sono i
suoi redditi da pensione”: sentenza impugnata, pag. 20) resiste alla critica. A
ragione il Pretore ha ritenuto altresì che tale reddito doveva essere
sufficiente già nel 2012 per sopperire al dispendio annuo stimato dall'autorità
fiscale. Il problema è che quel dispendio non era sovvenzionato dai soli
redditi del marito. Oltre a fr. 10 600.–
annui che l'appellante riconduce a “fonte individuale della moglie”, senza contestare però che si tratti della rendita pensionistica
di fr. 750.– mensili evocata nella sentenza impugnata (consid. 5.1
in fine), il dispendio annuo era finanziato anche dal reddito della sostanza
dei coniugi. In che misura si trattasse di reddito generato dai beni di AP 1
(lista A della convenzione prematrimoniale) e in che misura da beni della
moglie (lista B della convenzione prematrimoniale) non è dato di sapere. Nemmeno
la moglie prospetta alcun dato concreto al riguardo. In condizioni del genere
non rimane che dipartirsi da una suddivisione del provento a metà, come propone
l'appellante. Nel reddito di AP 1 va computata, in ogni modo, l'entrata di fr.
2800.
– mensili riconducibile ad “altre rendite pensionistiche” accertata dal
Pretore (e non contestata dal beneficiario: sentenza impugnata, consid. 5.3
in fine).
d) Se
ne conclude, a un giudizio di apparenza, che il “reddito mensile netto di AP 1”
cui si riferisce la clausola n. 17 lett. g della convenzione prematrimoniale
risulta consistere in fr. 6667.– mensili (fr. 80 000.– annui) erogati dal
fondo previdenziale SIPPS, in fr. 2800.– mensili di “altre rendite pensionistiche”
e nella metà del reddito prodotto dai beni coniugali. Il dispendio di fr. 16 667.– mensili (fr. 200 000.– annui) essendo coperto per fr. 6667.– dalla
pensione del marito, per fr. 2800.– da altre rendite di lui e per fr. 750.–
mensili dalla pensione della moglie, il provento complessivo dei beni coniugali
doveva ammontare nel 2012 ad almeno fr. 6450.– mensili. In realtà esso
doveva essere superiore, poiché parte di quel reddito veniva reinvestita e non
serviva a finanziare il dispendio coniugale. In difetto di qualsiasi dato,
foss'anche approssimativo, non è possibile tuttavia operare accertamenti in
proposito. Ne segue che, secondo l'ammontare del dispendio, il “reddito mensile
netto di AP 1” risulta di fr. 12 692.–
mensili (fr. 6667.– più fr. 2800.– più la metà di fr. 6450.–). Onde
l'obbligo di versare alla moglie la somma di fr. 4230.– mensili (un terzo di
fr. 12 692.–). Al proposito l'appello
merita parziale accoglimento.
10.
L'appellante si duole che il
Pretore lo abbia condannato a pagare le spese per il deposito degli effetti
personali della moglie asportati dall'appartamento a __________ e depositati
presso terzi. Egli lamenta che il primo giudice non ha addotto i motivi di tale
decisione. Fa valere inoltre che l'appartamento di __________ gli è stato
assegnato in uso esclusivo e che spettava alla moglie liberarlo, assumendo il
costo relativo alla custodia dei suoi mobili e delle sue suppellettili. Se non
che, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, nella sentenza impugnata il
Pretore ha spiegato di non ravvisare motivi in proposito per scostarsi dal
decreto cautelare emesso il 28 marzo 2014 “nelle more istruttorie” (consid. 2),
quando egli aveva rimproverato a AP 1 di avere unilateralmente rimosso beni ed
effetti personali della moglie dall'appartamento a __________, consegnandoli a un
deposito senza ragione apparente e senza il consenso dell'interessata (pag. 6
in alto). Lo stesso appellante ha riconosciuto del resto, davanti al Pretore,
di avere agito di propria iniziativa prima ancora che l'appartamento gli fosse
attribuito in uso, nell'intento di vendere l'immobile (osservazioni del 20 gennaio
2014, pag. 8 punto 8). Mal si intravede tuttavia perché l'intenzione di
vendere imponesse l'asportazione immediata di beni e oggetti appartenenti alla
moglie senza nemmeno che quest'ultima potesse provvedere. A ragione il Pretore
ha ritenuto perciò che spettasse a AP 1 assumere la responsabilità delle proprie
scelte. Su questo punto l'appello si rivela privo di consistenza.
11.
Alla luce di quanto prevede nel
caso in esame la convenzione prematrimoniale sugli effetti della vita separata,
rimane da esaminare, dopo quanto si è illustrato, se il giudice a protezione
dell'unione coniugale adito da una parte per questioni di mantenimento sia
tenuto alle disposizioni dell'accordo oppure se, apparendogli l'accordo
inadeguato, possa scostarsene. Ora, a prescindere dal caso in cui un coniuge si
valga di mutamenti rilevanti e duraturi intervenuti dopo la stipulazione
dell'atto (ipotesi estranea alla fattispecie), la dottrina reputa che di fronte
a una convenzione prematrimoniale contestata da una parte il giudice proceda
come di fronte a una convenzione stipulata in corso di procedura, allorché un
coniuge chieda l'omologazione dell'atto e l'altro vi si opponga. Se è convinto
che le parti hanno concluso l'accordo di loro libera volontà e dopo matura
riflessione, il giudice verifica di conseguenza se in materia di mantenimento la
convenzione sia chiara e “non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1
prima frase CPC; Meier, op. cit.,
pag. 29 n. 63 con numerosi richiami).
In concreto si è visto che a un
sommario esame non si riscontrano elementi per concludere già a livello di verosimiglianza
che la convenzione prematrimoniale sia inefficace (consid. 7). Non può dirsi
nemmeno che sul mantenimento dei coniugi dopo la separazione essa non sia
chiara. Rimane da esaminare se al proposito essa non sia “manifestamente
inadeguata”. Per dirimere la questione il giudice confronta la disciplina
prevista nella convenzione con la sentenza ch'egli emanerebbe in mancanza di convenzione.
Se la convenzione denota uno scarto immediatamente riconoscibile rispetto a
quella che sarebbe la presumibile decisione senza che ciò appaia giustificato
da considerazioni d'equità, sussiste manifesta inadeguatezza. L'inadeguatezza, comunque
sia, dev'essere “manifesta”. L'omologazione dell'accordo va rifiutata, in altri
termini, solo qualora si ravvisi una sproporzione evidente e un grande divario in
merito alla pretesa di mantenimento che spetta al coniuge richiedente secondo
la convenzione per rapporto alla pretesa che a quel coniuge spetterebbe secondo
la legge.
a) Nella
fattispecie il Pretore ha rilevato giustamente che, considerato l'alto tenore
di vita goduto dai coniugi durante la comunione domestica, il contributo di
mantenimento per l'istante sarebbe stato da determinare a norma dell'art. 176
cpv. 1 n. 1 CC applicando il cosiddetto metodo del dispendio effettivo. Incombeva
così all'istante rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per
conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880
consid. 6a con rinvii). Se non che – ha continuato il Pretore – l'interessata
non aveva allegato alcuna concreta voce di spesa. Il primo giudice ha fatto
capo pertanto al dispendio annuo della coppia stimato dall'autorità fiscale
(fr. 200 000.–), reputando che il
fabbisogno effettivo della moglie fosse verosimilmente pari alla metà (fr. 100 000.– annui, ovvero fr. 8350.– mensili). Ne ha concluso
che, dedotta la pensione di lei (fr. 750.– mensili), alla moglie spettava un
contributo alimentare di fr. 7600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.1).
b) L'appellante
contesta che il fabbisogno effettivo della moglie possa presumersi di fr. 100 000.– annui. In effetti tale schematismo non è
difendibile nel caso specifico neppure a un giudizio sommario. Anche
dipartendosi da un dispendio annuo di fr. 200 000.–
durante la comunione domestica, in concreto i fabbisogni effettivi dei coniugi dopo
la separazione non possono semplicemente supporsi consistere nella metà di quel
dispendio, ove appena si pensi che l'appellante deve far capo da sé solo ormai al
costo di tre abitazioni (a __________, a __________ e ad __________), le quali
gravavano prima sul bilancio comune. Il Pretore sembra partire dall'idea che
tali immobili non siano entrati nel calcolo della tassazione globale (sentenza
impugnata, consid. 5.3), dimenticando però che il dispendio degli art. 14
cpv. 3 LIFD e 13 cpv. 3 LT corrisponde alle spese annuali affrontate dal
contribuente per finanziare il proprio tenore di vita e quello delle persone al
cui sostentamento egli provvede “in Svizzera e all'estero”.
Ne segue che, dopo la separazione dei coniugi, la suddivisione a metà del
dispendio di fr. 200 000.– annui durante la vita in comune non si giustifica più nemmeno a
un esame di apparenza.
c) Nel
memoriale conclusivo dinanzi al Pretore l'istante aveva quantificato il proprio
fabbisogno minimo in fr. 7057.20 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione dell'appartamento a __________ con spese
accessorie fr. 2590.–, premio della cassa malati fr. 362.90, premio dell'assicurazione
economia domestica fr. 20.–, spese di psicoterapia non medicale
fr. 1884.30, imposte fr. 1000.–). Quale fosse il fabbisogno effettivo
non è dato di sapere. L'interessata ha chiesto dinanzi al Pretore un contributo
alimentare di fr. 14 583.40 mensili
fondandosi non su elementi concreti, bensì sul metodo di calcolo semplificato –
non pertinente nel caso in rassegna (RtiD I-2015 pag. 881 in alto) – che
consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi,
suddividendo l'eccedenza a metà (memoriale conclusivo, pag. 9 segg.). Sta di fatto
che per quanto riguarda la citata maggiorazione di fr. 7526.– mensili sul suo fabbisogno
minimo, l'istante non adduce alcuna indicazione circa le poste aggiunte né,
tanto meno, alcun indizio di verosimiglianza. Essa oppone di non aver potuto
recare prove sul proprio dispendio effettivo durante la vita in comune per essere
“fuggita di casa a seguito di anni di violenze psicologiche” senza poter raccogliere
la documentazione necessaria (osservazioni all'appello, pag. 10), ma ciò non
abilita il giudice a decidere a beneplacito. Se in base agli atti non riesce ad
accertare né a escludere la verosimiglianza di determinate allegazioni, il
giudice deve applicare l'art. 8 CC e procedere come nel caso di fatti non
provati. In condizioni del genere non rimane quindi che dipartirsi, nel caso in
oggetto, dalle poste documentate.
d) Del
fabbisogno minimo esposto dalla moglie (fr. 7057.20 mensili) l'appellante contesta
le spese di psicoterapia non medicale
(fr. 1884.30 mensili), chiedendo di ridurle a fr. 190.– mensili (la
quota a carico della paziente nel caso in cui la terapia fosse assicurata da un
professionista riconosciuto dalle casse malati), il che riduce il fabbisogno
minimo in questione a fr. 5363.– mensili. Egli dimentica tuttavia di avere
ammesso nel memoriale conclusivo davanti al Pretore un esborso di fr. 417.–
mensili (pag. 17), sicché la nuova richiesta, non fondata su fatti né su mezzi
di prova nuovi, si rivela irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Non a torto
l'appellante sostiene invece che la moglie potrebbe far capo a prestazioni
rimborsate dalla cassa malati, rivolgendosi a terapisti che lavorino alle dipendenze
di un medico psichiatra e il cui trattamento avvenga nello studio, sotto
sorveglianza e responsabilità del medico (art. 2 OPre: RS 832.112.31).
L'interessata oppone che la sua attuale terapista ha conosciuto l'appellante in
occasione di un trattamento di coppia e la segue da anni. Quel trattamento di
coppia risale tuttavia al 2011 e alla terapista l'istante si è rivolta nuovamente
solo nel novembre del 2013 (doc. F), un mese prima della separazione di fatto. Che
occorresse continuità di trattamento non risulta. Le spese da lei fatte valere
possono essere ammesse così fino a concorrenza di fr. 417.– mensili (la cifra
riconosciuta dal marito davanti al Pretore). Ne deriva un fabbisogno minimo di
fr. 5590.– mensili.
e) L'appellante
assume altresì che la moglie dispone di cospicue risorse patrimoniali anche
volendo trascurare i beni in comune, ove si consideri il saldo di almeno fr.
190.
000.– sui suoi conti bancari e quanto
da lei prelevato dai conti dopo la separazione. A parte il fatto però che non
si intravede quali sarebbero i beni “comuni”, gli elementi patrimoniali
elencati nelle liste A e B della convenzione prematrimoniale rimanendo ben
distinti, neppure il convenuto pretende che la sostanza detenuta dalla moglie
produca redditi di qualche rilevanza. L'argomento sollevato si esaurisce così,
né più né meno, in una recriminazione. Se ne conclude che, dedotta la pensione
di fr. 750.– mensili percepita dall'istante, le poste del fabbisogno effettivo documentate
da quest'ultima si riducono a fr. 4840.– mensili. Tale è il contributo
alimentare che – verosimilmente – il giudice a protezione dell'unione coniugale
avrebbe fissato per lei nella fattispecie se la convenzione non esistesse. La
convenzione prematrimoniale comportando il versamento di fr. 4230.– mensili
(consid. 9), non si può dire che tale somma sia “manifestamente inadeguata”
(nel senso dell'art. 279 cpv. 1 prima frase CPC) rispetto alle previsioni
di legge. Sapere poi se tale versamento possa essere dedotto dalla liquidazione
finale che spetterà alla moglie dipende dalla validità della convenzione, che
andrà vagliata – se mai – dal giudice di merito (sopra, consid. 7).
12.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene la riduzione da fr. 6700.– a fr. 4230.– mensili (ancorché non a fr.
3742.
– mensili) dell'anticipo dovuto alla moglie sulla liquidazione in
capitale, ma vede respingere l'appello sull'addebito dei costi per il deposito delle
masserizie della moglie a __________ (circa fr. 78.– mensili: osservazioni del
20.
gennaio 2014, pag. 8). Tutto considerato, si giustifica così che sopporti un
sesto delle spese processuali, mentre la rimanenza va a carico dell'istante, la
quale ha proposto di respingere l'appello, con obbligo di rifondere al marito
un'indennità per ripetibili ridotte.
L'esito del giudizio odierno si
riflette anche sulle spese e le ripetibili di primo grado. Nel memoriale
conclusivo davanti al Pretore l'istante postulava il versamento di fr. 14 583.40 mensili, l'assegnazione in uso dell'appartamento
a __________ dal 1° gennaio 2016, l'addebito al marito dei costi relativi al
deposito dei beni di lei e il blocco di una relazione bancaria intestata ai
coniugi a __________. Il convenuto rifiutava qualsiasi versamento, rivendicava
l'attribuzione in uso dell'appartamento a __________ e proponeva di lasciare in
uso a entrambi la casa di __________. Per finire, l'istante ottiene il
versamento di fr. 4230.– mensili, l'attribuzione in uso con il marito della
casa ad __________ (ma non dell'appartamento a __________), l'addebito al
marito delle spese di deposito e il blocco del citato conto bancario (chiesto
per finire anche dal marito). Tutto ponderato, si giustifica così che assuma
due terzi degli oneri processuali e che rifonda al marito un'indennità per
ripetibili ridotte.
13.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,
anche considerando la sola riduzione della somma in favore della moglie chiesta
da AP 1 con l'appello (da fr. 7600.– a fr. 3742.– mensili), ovvero fr. 46 296.– annui, da moltiplicare per venti (art. 51 cpv. 4 LTF; sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. AP
1 è condannato a versare a AO 1, entro il primo di ogni mese, la somma di fr. 4230.–
dal 1° gennaio 2014.
6. Le
spese processuali di complessivi fr. 3000.–, anticipate da AO 1, sono poste per
due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, cui AO 1
rifonderà fr. 8000.– per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di fr. 3000.–,
da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico di quest'ultimo
e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 4000.–
per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).