11.2015.27
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie pattuito convenzionalmente e attribuzione dell'alloggio coniugale
18 maggio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.27
Lugano,
18 maggio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.2316 (protezione dell'unione coniugale)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 30 maggio 2014 da
AP 1 attualmente in
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 27 marzo 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12
marzo 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960), cittadino italiano,
e AP 1 (1973), cittadina austriaca, si sono sposati una prima volta a __________
(Nevada) il 15 giugno 2001. Quel matrimonio è stato sciolto per divorzio con
sentenza del Bezirksgericht Josefstadt, __________, passata in giudicato
il 25 luglio 2008. Intenzionati a risposarsi, il 21 dicembre 2009 gli ex
coniugi, l'uno domiciliato a __________ e l'altra a __________, hanno stipulato
una convenzione matrimoniale soggetta al foro e alla legge austriaca (Ehepakt:
Unterhaltsvereinbarung), rogata nelle forme dell'atto pubblico dal notaio
G__________ di __________, intesa a disciplinare gli effetti patrimoniali di un
eventuale divorzio o annullamento del matrimonio. A quel tempo AO 1 era vicepresidente
del gruppo industriale C__________ SA, __________, succursale di __________. AP
1 non esercitava attività lucrativa. Il 31 dicembre 2009 i due si sono
risposati a __________ per poi stabilirsi a __________. Né dal primo né dal
secondo matrimonio sono nati figli. Il 20 aprile 2011 AO 1 e AP 1 hanno
acquistato una casa d'abitazione a __________ (particella n. 835 RFD, sezione di
__________), loro intestata in ragione di metà ciascuno.
B. Il 30 maggio 2014 AP 1 si è
rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione
dell'unione coniugale per
ottenere, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 25 000.– mensili e l'assegnazione in uso dell'alloggio
coniugale a __________, con addebito al marito di ogni spesa relativa
all'immobile. Identiche richieste essa ha formulato in via cautelare, instando altresì per una provvigione ad
litem di fr. 20 000.–. All'udienza
del 23 giugno 2014, indetta per il contraddittorio, i coniugi si sono accordati
nel senso di applicare senza indugio la convenzione matrimoniale e di definire
il contributo alimentare per la moglie già in pendenza di causa, dal luglio del
2014, nel 33% del reddito netto (Nettoeinkommen) mensile del marito. Nessuna
intesa è stata raggiunta, per contro, sull'ammontare di tale reddito né
sull'attribuzione dell'alloggio coniugale a __________ né, tanto meno, sullo
stanziamento di una provvigione ad litem. Quel medesimo giorno il
Pretore ha avviato l'istruttoria.
C. Il 1° luglio 2014 AO 1 è
passato alle dipendenze della I__________ AG di __________, società controllata
dallo stesso gruppo C__________ SA, come Vice President South Africa. Dalla
dirigenza della C__________ SA, in seno alla quale egli era responsabile della
divisione Construction Equipment Mondo, egli è stato estromesso. Il
16 ottobre 2014 AP 1 ha sollecitato in via “superprovvisionale” l'assegnazione
dell'alloggio coniugale, istanza che il Pretore ha respinto con decreto cautelare
del giorno stesso (inc. CA.2014.401). L'istruttoria della procedura a tutela dell'unione coniugale è terminata il 18 novembre
2014 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 dicembre 2014 AP 1 ha postulato
un contributo alimentare di fr. 23 236.–
mensili dal 5 luglio 2014 e l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale,
oltre a una provvigione ad litem di almeno fr. 20 000.–. Nel proprio allegato del 9 dicembre 2014
il marito ha offerto un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili e ha
rivendicato a sua volta l'assegnazione della casa a __________, opponendosi al
versamento di qualsiasi provvigione. Subordinatamente egli ha proposto di
attribuire lo stabile in uso a entrambe le parti,
con assunzione dei relativi costi in ragione di metà ciascuno.
D. Statuendo con sentenza del 12
marzo 2015, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito
l'uso dell'abitazione coniugale a AO 1, il quale è stato condannato a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 8800.– mensili dal luglio del 2014 in
poi. La richiesta di provvigione ad litem è stata respinta. Le spese
processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere
al marito un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 marzo 2015 tendente
a ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedersi riconoscere
un contributo alimentare di fr. 23 236.–
mensili, sempre dal luglio del 2014, e attribuire
l'uso dell'abitazione coniugale. Il 13
aprile 2015 essa ha instato altresì per l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2015 AO 1 conclude per la reiezione
dell'appello, salvo proporre – in subordine – di attribuire l'uso
dell'abitazione coniugale a entrambi i coniugi. Il 9 settembre 2015, l'8 marzo
e il 7 aprile 2016 l'appellante ha trasmesso alla Camera ulteriore
documentazione. Altrettanto ha fatto il marito il 27 novembre 2015. Il 20
ottobre 2015 AO 1 è stato licenziato dalla I__________ AG per il 30 aprile
2016. Il 17 maggio 2016 la moglie risulta essersi annunciata all'ufficio
del controllo abitanti del Comune di __________ come partente per l'Austria.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).
Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si
consideri l'ammontare del contributo di mantenimento controverso davanti al
Pretore (fr. 15 236.– mensili), di durata incerta e quindi da calcolare
sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale
federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla
tempestività dell'appello, la decisione del Pretore è stata notificata al precedente
legale
dell'istante il 17 marzo 2015. Depositato il 27 marzo 2015, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.
2. Nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie entrambe le parti hanno trasmesso a questa Camera documenti nuovi,
ma nessuna delle due si è opposta alla produzione degli atti inviati
dall'altra, accettando che tali documenti siano acquisiti al materiale
istruttorio. In condizioni del genere non soccorre passare in rassegna la
ricevibilità dei singoli documenti sotto il doppio profilo dell'art. 317 cpv. 1
CPC. Quanto alla rilevanza dei vari atti si dirà oltre, nella misura del
necessario, trattando gli argomenti cui essi si riferiscono.
3. L'istanza a protezione
dell'unione coniugale è stata presentata in concreto da AP 1 il 30 maggio 2014.
Dai documenti prodotti in appello si evince che tre giorni dopo, il 2 giugno
2014, la stessa AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Bezirksgericht
Innere Stadt di __________. AO 1 ha contestato la competenza per territorio
del giudice austriaco, ma l'eccezione è stata respinta da quel tribunale con
decreto dell'8 aprile 2015 (Beschluss trasmesso a questa Camera da
entrambe le parti). Ora, come il Tribunale federale ha già avuto modo di
precisare, il giudice chiamato a emanare provvedimenti a tutela dell'unione
coniugale rimane competente per statuire in proposito quand'anche pochi giorni
dopo uno dei coniugi promuova causa di divorzio, per lo meno finché il giudice
del divorzio non decreti provvedimenti cautelari (DTF 138 III 649 in basso). A
quel momento i provvedimenti cautelari sostituiscono i provvedimenti a tutela
dell'unione coniugale. Il principio vale anche sul piano
internazionale (DTF 134 III 328 consid. 3.2). Nella fattispecie il Pretore era
quindi competente per giudicare le misure a protezione dell'unione coniugale postulate
il 30 maggio 2014 da AP 1, anche se costei ha intentato causa di divorzio tre
giorni dopo. Non risulta del resto che il Bezirksgericht Innere Stadt di
__________ abbia decretato provvedimenti cautelari fino al 28 luglio 2016.
Ciò premesso, giova vagliare senza remora il contenuto dell'appello.
Fatti
I. Sul contributo alimentare per
l'istante
4. Litigioso
è anzitutto il contributo alimentare chiesto dalla moglie, contributo che il
Pretore ha stabilito in fr. 8800.– mensili. Al riguardo il primo giudice ha ricordato
che i coniugi sono d'accordo di applicare a tal fine la convenzione prematrimoniale
da loro stipulata il 21 dicembre 2009 e di fissare il contributo di mantenimento
per la moglie, già prima dello scioglimento del matrimonio, in base alla clausola
n. IV/4 lett. c, stando alla quale (doc. 3, pag. 4 in alto):
Der Ehemann verpflichtet sich, an die
Ehefrau einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 33% des Nettoeinkommens zu
bezahlen. (…)
Se non
che – ha continuato il Pretore – le parti dissentono sulla nozione di Nettoeinkommen:
l'una sostiene che con ciò si intendesse il totale dei redditi conseguiti dal
marito nell'ambito della sua attività professionale (fr. 70 413.65 mensili),
l'altro che con ciò si intendesse il solo stipendio fisso (fr. 26 117.65 mensili),
esclusa ogni retribuzione variabile (bonus e benefits). Non riuscendo ad
accertare la vera e concorde volontà dei contraenti (nel senso dell'art. 18
cpv. 1 CO), il Pretore ha proceduto così all'esegesi della convenzione secondo
il principio dell'affidamento, valutando come un terzo in buona fede avrebbe
dovuto interpretare la clausola nelle medesime circostanze.
In
primo luogo il Pretore ha indagato sull'accezione del termine Nettoeinkommen,
giungendo alla conclusione che il vocabolo poteva suffragare tanto la tesi del
marito quanto la tesi della moglie. Nelle condizioni descritte egli ha
analizzato perciò la convenzione nel suo insieme, non senza rilevare che
proprio nel capitolo relativo agli obblighi di mantenimento l'accordo contiene
la seguente clausola n. IV/1 (doc. 3, pag. 3 a metà):
Festgehalten wird, dass der Ehemann derzeit
ein monatliches aliquotes Nettoeinkommen von € 10 000.00
ins Verdienen bringt. Die Ehefrau hat kein laufendes Einkommen und geht keiner
Beschäftigung nach.
Ne ha desunto, il Pretore, che per Nettoeinkommen
del marito le parti dovevano ragionevolmente intendere, al momento della firma,
la somma di € 10 000.00 mensili. Tale importo non corrispondeva invero
né al reddito complessivo conseguito da AO 1 nel 2009 (fr. 466 272.–), né al
solo reddito netto di lui nell'ultimo quadrimestre del 2009 (fr. 123 427.–), né al
reddito fisso prospettabile sulla base del contratto di lavoro stipulato con la
C__________ SA (fr. 245 436.–). L'interessata non pretendeva però di esserne
stata all'oscuro. La cifra potrebbe spiegarsi inoltre – ha soggiunto il Pretore
– con il fatto che, avendo i coniugi adottato il regime della comunione dei
beni, l'istante avrebbe ancora potuto beneficiare della quota variabile di
reddito eventualmente percepita dal marito durante il matrimonio. Comunque sia,
egli ha epilogato, la cifra di € 10 000.00 (fr. 16 000.– circa del tempo) si avvicina allo stipendio
fisso percepito da AO 1 nell'ultimo trimestre del 2009, esclusi bonus e
benefits. E siccome i dati più recenti sul reddito fisso del convenuto attestano
ora entrate fisse per fr. 26 599.– netti mensili, il Pretore ha definito il contributo
alimentare per l'istante nel caso specifico in un terzo di tale importo, ossia fr.
8800.– mensili arrotondati.
5. L'appellante
sostiene che il termine Nettoeinkommen può riferirsi soltanto al totale
dei redditi conseguiti dal marito nell'ambito della sua attività professionale
(fr. 70 413.65 mensili). Essa si duole che l'opinione del Pretore “è fondata
sul nulla” e che giustificare in qualche modo la somma di fr. 16 000.– mensili
riconducendola al reddito fisso conseguito dal marito nell'ultimo trimestre del
2009 per avvicinarla a quella di € 10 000.00 evocata nella convenzione è una forzatura arbitraria.
Secondo l'appellante, indicando in € 10 000.00 il
reddito netto di AO 1 “le parti non escludevano nulla dal guadagno del marito”.
Del resto, niente dimostrerebbe il contrario. Se mai, ins Verdienen bringen
significa – afferma l'appellante – apportare ogni provento risultante dal
lavoro. Infine, essa conclude, trattandosi di determinare un contributo di
mantenimento, occorre considerare nella fattispecie tutti i cespiti d'entrata
del debitore, tanto secondo il diritto svizzero quanto secondo il diritto
austriaco.
6. Che nel caso specifico il
contributo alimentare per la moglie vada definito, per volontà stessa delle
parti, in base alla citata clausola n. IV/4 lett. c della convenzione
prematrimoniale è fuori dubbio (sull'applicabilità di convenzioni prematrimoniali
in circostanze analoghe: I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017,
consid. 5 con richiami). Indiscusso è altresì che il contributo alimentare
debba consistere del 33% del Nettoeinkommen (reddito netto) conseguito
da AO 1. Il problema è sapere che cosa intendessero le parti per Nettoeinkommen
alla luce dell'altra clausola n. IV/1, secondo cui il Nettoeinkommen del
marito consisteva, all'atto di firmare la convenzione, in € 10 000.00 mensili. L'appellante non nega che
quella cifra non corrispondesse – come ha rilevato il Pretore – né al reddito
complessivo conseguito da AO 1 nel 2009, né al solo reddito netto di lui
nell'ultimo quadrimestre del 2009, né al reddito fisso prospettabile sulla base
del contratto di lavoro stipulato con la C__________ SA. Non pretende nemmeno
che ciò non le fosse noto. Insiste nel sostenere che Nettoeinkommen
significa letteralmente reddito netto complessivo, inclusi bonus e benefits, il
convenuto non avendo dimostrato il contrario. Sta di fatto che, così argomentando,
essa non si confronta con la motivazione del Pretore.
a) Trattandosi
di interpretare una clausola relativa a una convenzione
prematrimoniale, si giustifica di ispirarsi – come ha fatto il Pretore –
agli stessi criteri che si applicano in materia di esegesi contrattuale. Il contenuto di una clausola è determinato così, prima di tutto, ricercando
la vera e concorde volontà dei contraenti piuttosto che la denominazione o le
parole inesatte adoperate per errore o allo scopo di nascondere la vera natura
del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). Qualora tale volontà non possa essere
accertata o qualora il giudice constati che una parte non ha compreso le
intenzioni dell'altra, la volontà delle parti si determina interpretando le relative
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 135 III 413 consid.
3.2; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_679/2016 del
17 marzo 2017, consid. 5.1.2 con rinvii).
b) Ciò
premesso, invano l'appellante evoca il significato letterale del lemma Nettoeinkommen
o della locuzione ins Verdienen bringen, ripetendo che nessuna prova dimostra
un'accezione letterale contraria. Non individuandosi una chiara e
concorde volontà su quanto i contraenti si prefiggevano alla firma dell'accordo,
determinante non era il senso che dei termini usati dà il vocabolario,
bensì il senso che a quei termini le parti dovevano attribuire in buona fede, interpretando
la convenzione nel suo insieme, compresa la clausola n. IV/1. Se alla
firma della convenzione, il 21 dicembre
2009, la nozione di Nettoeinkommen corrispondeva a un reddito
netto del marito di € 10 000.00 mensili,
ma tale reddito non coincideva con il reddito complessivo conseguito da AO 1 a
quel momento (né del resto con il reddito netto di lui nell'ultimo quadrimestre
del 2009, né con il reddito fisso prospettabile sulla base del contratto di
lavoro stipulato con la C__________ SA), in buona fede la nozione non può
riferirsi al reddito netto complessivo adesso. Che poi per calcolare i
contributi di mantenimento nel diritto di famiglia si considerino – di norma –
tutti i cespiti d'entrata del debitore è vero, ma se i coniugi pattuiscono una
regola convenzionale, anche durante il matrimonio, fa stato tale regola (art.
163 cpv. 2 CC: “essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie”). Poco sussidia dunque il
diritto svizzero o la legge austriaca invocati genericamente dall'appellante.
c) Si
aggiunga che, mentre il Pretore si è adoperato nel vaglio degli atti per
risalire all'origine della citata cifra di € 10 000.00
mensili, individuandone la natura in una certa vicinanza con lo stipendio fisso
percepito da AO 1 nell'ultimo trimestre del 2009, l'appellante si limita a
criticare la sentenza impugnata, ma non dà spiegazione alcuna sui parametri in
base ai quali quella somma è stata fissata nella convenzione. Essa si limita
ad argomentare che “in questa disposizione contrattuale le parti non
escludevano nulla del guadagno del marito”, ma non tenta nemmeno di indicare su
che basi allora essa abbia sottoscritto l'indicazione di quell'importo. Eppure le
circostanze iniziali sono decisive per sapere poi se, davanti al giudice della
protezione dell'unione coniugale o del divorzio, una convenzione prematrimoniale
vincoli le parti anche alla luce delle circostanze sopraggiunte nel frattempo (Meier, Les conventions matrimoniales
hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 20 n. 37
con rinvii). Ne segue che, carente di motivazione (nel senso dell'art. 311
cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello potrebbe finanche essere dichiarato
irricevibile.
7. Quanto allo stipendio fisso
(senza bonus né benefits) conseguito da AO 1 nel luglio del 2014 (decorrenza
del contributo alimentare), il Pretore l'ha accertato in 525 005.– annui lordi, pari a fr. 319 187.– annui netti, ovvero fr. 26 599.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8). Onde
il contributo alimentare per l'appellante di fr. 8800.– mensili arrotondati.
Nella sua lettera a questa Camera dell'8 marzo 2016 AP 1 sostiene che il
reddito netto del marito non è quello calcolato dal Pretore, ma non dice a
quanto esso ammonti. Per di più, secondo la documentazione da lei medesima prodotta
in appello il 7 aprile 2016, il reddito fisso del marito calcolato dal Pretore
a valere dal 1° luglio 2014 è esattamente quello che figura nel certificato di
salario accluso alla dichiarazione d'imposta 2014, cui si è attenuta anche
l'autorità fiscale per la tassazione 2014 (fr. 262
502.– lordi dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, ossia la metà di fr.
525 005.– annui). Una volta ancora l'appello
dimostra così la sua inconsistenza.
Considerandi
II. Sull'attribuzione
in uso dell'alloggio coniugale
8.
Per quel che è dell'abitazione familiare a __________,
intestata alle parti in ragione di metà ciascuno, il Pretore ha scartato
un'eventuale assegnazione dell'alloggio in uso comune,
viste le forti tensioni fra i coniugi. D'altro lato egli ha rilevato che dall'istruttoria
non emergevano elementi decisivi per stabilire a chi la casa potesse risultare
più utile: a quel momento AO 1 lavorava a __________ e viaggiava molto all'estero
per doveri professionali, anche se rientrava poi a __________ (dove conserva il
domicilio fiscale), mentre AP 1 si divideva tra __________ e __________, dove
seguiva corsi di formazione. Se in tali condizioni il Pretore ha deciso di
attribuire l'uso dell'alloggio coniugale al marito, per finire, ciò si deve
alla circostanza che promuovendo la causa di divorzio a __________
l'interessata riconosceva implicitamente di avere la residenza abituale in
Austria (art. 3 par. 1 lett. a del regolamento CE n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), senza di che non
sarebbe stato dato il foro. E la residenza abituale a __________ appariva
verosimile anche per i corsi di formazione che l'istante frequentava, tanto più
ch'essa era “rimasta del tutto silente circa i concreti interessi che la legherebbero
particolarmente a __________”.
9.
Nell'appello
l'istante obietta che la convenzione prematrimoniale prevedeva già i suoi soggiorni
a __________, il suo domicilio a __________ e la competenza del giudice austriaco
per il divorzio. Anzi, essa fa valere, proprio il marito ha eccepito in sede di
divorzio che il centro degli interessi di lei è a __________. Inoltre con il Beschluss
dell'8 aprile 2015 il Bezirksgericht Innere Stadt di __________ ha
accertato ch'essa ha due residenze abituali: non solo __________, ma anche __________.
Il marito invece viaggia molto all'estero e usufruisce della casa “in modo
molto limitato”, lavora a __________ e si trasferirà verosimilmente in Sudafrica
per motivi professionali.
a) I
criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC
l'attribuzione in uso di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non
trovino un accordo sono già stati riassunti da questa Camera (RtiD I-2009 pag.
623.
n. 19c con richiami; identici principi figurano nella recente sentenza
del Tribunale federale 5A_829/2016 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1 con rinvii).
In sintesi, il giudice soppesa i contrapposti interessi facendo capo al proprio
potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata tenendo
conto delle circostanze del caso specifico. In primo luogo egli pondera perciò
a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Se tale criterio di assegnazione non
dà risultati chiari, egli valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente
imporsi un trasloco, bilanciate tutte le circostanze concrete. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il
giudice attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che
beneficia di diritti d'uso su di essa (sentenza del Tribunale federale
5A_416/2012 del 13 settembre 2012, consid. 5.1.2 con numerosi
rinvii pubblicato in: SJ 2013 I 159; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.75
del 6 ottobre 2014, consid. 5b; sentenza inc. 11.2013.13 del 9 dicembre
2015.
consid. 5).
b) Il
Pretore ha soppesato i contrapposti interessi, nella sentenza impugnata,
allorché AO 1 lavorava ancora per la I__________ AG come Vice President
South Africa. A quel tempo il convenuto viaggiava molto all'estero e prevedeva
un periodo di permanenza in Sudafrica, al punto da ottenere dall'Ufficio
cantonale della migrazione (come titolare di un permesso di domicilio C
UE/AELS) l'autorizzazione di assenza dalla Svizzera dal 13 aprile 2015 al 12
aprile 2019 (documenti prodotti da AP 1 in appello il 9 settembre 2015). Il 20
ottobre 2015 tuttavia AO 1 è stato licenziato dalla I__________ AG per il
30.
aprile 2016 (documento da lui trasmesso in appello il 27 novembre
2015). Di conseguenza egli non lavora più a __________ e non si trasferirà più
in Sudafrica. Che abbia trovato un altro lavoro nel frattempo non risulta.
L'alloggio coniugale di __________ gli è utile dunque come abitazione primaria.
AP
1.
possiede un'abitazione propria a __________ in __________ (menzionata anche
nella clausola n. I/2 nella convenzione prematrimoniale). In Austria essa ha –
come ha accertato il Bezirksgericht Innere Stadt nel noto __________ –
una sorella che risiede a __________ e il padre che abita fuori città. A __________
inoltre essa conserva una cerchia di amici e frequenta corsi di formazione
professionale nel settore sanitario. L'appellante non consta avere alcuna intenzione
di lasciare __________. L'abitazione coniugale di __________ le servirebbe
unicamente, quindi, come seconda residenza abituale. Ora, anche prescindendo
dal fatto che il 17 maggio 2016 l'interessata risulta essersi annunciata
all'ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ come partente per
l'Austria, nell'appello essa non contesta di essere rimasta, davanti
al Pretore, “del tutto silente circa i concreti interessi che la legherebbero
particolarmente a __________”. Quali esigenze concrete essa abbia di usare
l'abitazione familiare come seconda residenza abituale non è dato perciò a
divedere. E, comunque sia, la casa di __________ è sicuramente più utile al
marito, che la occupa a tempo pieno, piuttosto che alla moglie, che la
occuperebbe a tempo parziale. Ponderando i contrapposti interessi, la sentenza
impugnata resiste dunque alla critica anche su questo punto.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite
di un patrocinatore, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
11.
Quanto ai rimedi esperibili
sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico
dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 4000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).