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Decisione

11.2015.27

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie pattuito convenzionalmente e attribuzione dell'alloggio coniugale

18 maggio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul contributo alimentare per

l'istante

4. Litigioso

è anzitutto il contributo alimentare chiesto dalla moglie, contributo che il

Pretore ha stabilito in fr. 8800.– mensili. Al riguardo il primo giudice ha ricordato

che i coniugi sono d'accordo di applicare a tal fine la convenzione prematrimoniale

da loro stipulata il 21 dicembre 2009 e di fissare il contributo di mantenimento

per la moglie, già prima dello scioglimento del matrimonio, in base alla clausola

n. IV/4 lett. c, stando alla quale (doc. 3, pag. 4 in alto):

Der Ehemann verpflichtet sich, an die

Ehefrau einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 33% des Nettoeinkommens zu

bezahlen. (…)

Se non

che – ha continuato il Pretore – le parti dissentono sulla nozione di Nettoeinkommen:

l'una sostiene che con ciò si intendesse il totale dei redditi conseguiti dal

marito nell'ambito della sua attività professionale (fr. 70 413.65 mensili),

l'altro che con ciò si intendesse il solo stipendio fisso (fr. 26 117.65 mensili),

esclusa ogni retribuzione variabile (bonus e benefits). Non riuscendo ad

accertare la vera e concorde volontà dei contraenti (nel senso del­l'art. 18

cpv. 1 CO), il Pretore ha proceduto così all'esegesi della convenzione secondo

il principio dell'affidamento, valutando come un terzo in buona fede avrebbe

dovuto interpretare la clausola nelle medesime circostanze.

In

primo luogo il Pretore ha indagato sull'accezione del termine Nettoeinkommen,

giungendo alla conclusione che il vocabolo poteva suffragare tanto la tesi del

marito quanto la tesi della moglie. Nelle condizioni descritte egli ha

analizzato perciò la convenzione nel suo insieme, non senza rilevare che

proprio nel capitolo relativo agli obblighi di mantenimento l'accordo contiene

la seguente clausola n. IV/1 (doc. 3, pag. 3 a metà):

Festgehalten wird, dass der Ehemann derzeit

ein monatliches aliquotes Nettoeinkommen von € 10 000.00

ins Verdienen bringt. Die Ehefrau hat kein laufendes Einkommen und geht keiner

Beschäftigung nach.

Ne ha desunto, il Pretore, che per Nettoeinkommen

del marito le parti dovevano ragionevolmente intendere, al momento della firma,

la somma di € 10 000.00 mensili. Tale importo non corrispondeva invero

né al reddito complessivo conseguito da AO 1 nel 2009 (fr. 466 272.–), né al

solo reddito netto di lui nell'ultimo quadrimestre del 2009 (fr. 123 427.–), né al

reddito fisso prospettabile sulla base del contratto di lavoro stipulato con la

C__________ SA (fr. 245 436.–). L'interessata non pretendeva però di esserne

stata all'oscuro. La cifra potrebbe spiegarsi inoltre – ha soggiunto il Pretore

– con il fatto che, aven­do i coniugi adottato il regime della comunione dei

beni, l'istante avrebbe ancora potuto beneficiare della quota variabile di

reddito eventualmente percepita dal marito durante il matrimonio. Comunque sia,

egli ha epilogato, la cifra di € 10 000.00 (fr. 16 000.– circa del tempo) si avvicina allo stipendio

fisso percepito da AO 1 nell'ultimo trimestre del 2009, esclusi bonus e

benefits. E siccome i dati più recenti sul reddito fisso del convenuto attestano

ora entrate fisse per fr. 26 599.– netti mensili, il Pretore ha definito il contributo

alimentare per l'istante nel caso specifico in un terzo di tale importo, ossia fr.

8800.– mensili arrotondati.

5. L'appellante

sostiene che il termine Nettoeinkommen può riferirsi soltanto al totale

dei redditi conseguiti dal marito nell'ambito della sua attività professionale

(fr. 70 413.65 mensili). Essa si duole che l'opinione del Pretore “è fondata

sul nulla” e che giustificare in qualche modo la somma di fr. 16 000.– mensili

riconducendola al reddito fisso conseguito dal marito nell'ultimo trimestre del

2009 per avvicinarla a quella di € 10 000.00 evocata nella convenzione è una forzatura arbitraria.

Secondo l'appellante, indicando in € 10 000.00 il

reddito netto di AO 1 “le parti non escludevano nulla dal guadagno del marito”.

Del resto, niente dimostrerebbe il contrario. Se mai, ins Verdienen bringen

significa – afferma l'appellante – apportare ogni provento risultante dal

lavoro. Infine, essa conclude, trattandosi di determinare un contributo di

mantenimento, occorre considerare nella fattispecie tutti i cespiti d'entrata

del debitore, tanto secondo il diritto svizzero quanto secondo il diritto

austria­co.

6. Che nel caso specifico il

contributo alimentare per la moglie vada definito, per volontà stessa delle

parti, in base alla citata clausola n. IV/4 lett. c della convenzione

prematrimoniale è fuori dubbio (sul­l'applicabilità di convenzioni prematrimoniali

in circostanze analoghe: I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017,

consid. 5 con richiami). Indiscusso è altresì che il contributo alimentare

debba consistere del 33% del Nettoeinkommen (reddito netto) conseguito

da AO 1. Il problema è sapere che cosa intendessero le parti per Nettoeinkommen

alla luce dell'altra clausola n. IV/1, secondo cui il Nettoeinkommen del

marito consisteva, all'atto di firmare la convenzione, in € 10 000.00 mensili. L'appellante non nega che

quella cifra non corrispondesse – come ha rilevato il Pretore – né al reddito

complessivo conseguito da AO 1 nel 2009, né al solo reddito netto di lui

nell'ultimo quadrimestre del 2009, né al reddito fisso prospettabile sulla base

del contratto di lavoro stipulato con la C__________ SA. Non pretende nemmeno

che ciò non le fosse noto. Insiste nel sostenere che Nettoeinkommen

significa letteralmente reddito netto complessivo, inclusi bonus e benefits, il

convenuto non avendo dimostrato il contrario. Sta di fatto che, così argomentan­do,

essa non si confronta con la motivazione del Pretore.

a) Trattandosi

di interpretare una clausola relativa a una convenzione

prematrimoniale, si giustifica di ispirarsi – come ha fatto il Pretore –

agli stessi criteri che si applicano in materia di esegesi contrattuale. Il contenuto di una clausola è determinato così, prima di tutto, ricercando

la vera e concorde volontà dei contraenti piuttosto che la denominazione o le

parole inesatte adoperate per errore o allo scopo di nascondere la vera natura

del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). Qualora tale volontà non possa essere

accertata o qualora il giudice constati che una parte non ha compreso le

intenzioni dell'altra, la volontà delle parti si determina interpretando le relative

dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso

che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 135 III 413 consid.

3.2; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_679/2016 del

17 marzo 2017, consid. 5.1.2 con rinvii).

b) Ciò

premesso, invano l'appellante evoca il significato letterale del lemma Nettoeinkommen

o della locuzione ins Verdienen bringen, ripetendo che nessuna prova dimostra

un'accezione letterale contraria. Non individuandosi una chiara e

concorde volontà su quanto i contraenti si prefiggevano alla firma del­l'accordo,

deter­minante non era il senso che dei ter­mini usati dà il vocabolario,

bensì il senso che a quei termini le parti dovevano attribuire in buona fede, interpretando

la convenzione nel suo insieme, compresa la clausola n. IV/1. Se alla

firma della convenzione, il 21 dicembre

2009, la nozione di Nettoeinkommen corrispondeva a un reddito

netto del marito di € 10 000.00 mensili,

ma tale reddito non coincideva con il reddito complessivo conseguito da AO 1 a

quel momento (né del resto con il reddito netto di lui nel­l'ul­ti­mo quadrimestre

del 2009, né con il reddito fisso prospettabile sulla base del contratto di

lavoro stipulato con la C__________ SA), in buona fede la nozione non può

riferirsi al reddito netto complessivo adesso. Che poi per calcolare i

contributi di mantenimento nel diritto di famiglia si considerino – di norma –

tutti i cespiti d'entrata del debitore è vero, ma se i coniugi pattuiscono una

regola convenzionale, anche durante il matrimonio, fa stato tale regola (art.

163 cpv. 2 CC: “essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie”). Poco sussidia dunque il

diritto svizzero o la legge austriaca invocati genericamente dal­l'appellante.

c) Si

aggiunga che, mentre il Pretore si è adoperato nel vaglio degli atti per

risalire all'origine della citata cifra di € 10 000.00

mensili, individuandone la natura in una certa vicinanza con lo stipendio fisso

percepito da AO 1 nell'ultimo trimestre del 2009, l'appellante si limita a

criticare la sentenza impugnata, ma non dà spiegazione alcuna sui parametri in

base ai quali quella somma è stata fissata nella convenzio­ne. Essa si limita

ad argomentare che “in questa disposizione contrattuale le parti non

escludevano nulla del guadagno del marito”, ma non tenta nemmeno di indicare su

che basi allora essa abbia sottoscritto l'indicazione di quell'importo. Eppure le

circostanze iniziali sono decisive per sapere poi se, davanti al giudice della

protezione dell'unione coniugale o del divor­zio, una convenzione prematrimoniale

vincoli le parti anche alla luce delle circostanze sopraggiunte nel frattempo (Meier, Les conventions matrimoniales

hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 20 n. 37

con rinvii). Ne segue che, carente di motivazione (nel senso del­l'art. 311

cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello potrebbe finanche essere dichiarato

irricevibile.

7. Quanto allo stipendio fisso

(senza bonus né benefits) conseguito da AO 1 nel luglio del 2014 (decorrenza

del contributo alimentare), il Pretore l'ha accertato in 525 005.– annui lordi, pari a fr. 319 187.– annui netti, ovvero fr. 26 599.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8). Onde

il contributo alimentare per l'appellante di fr. 8800.– mensili arrotondati.

Nella sua lettera a questa Camera dell'8 marzo 2016 AP 1 sostiene che il

reddito netto del marito non è quello calcolato dal Pretore, ma non dice a

quanto esso ammonti. Per di più, secondo la documentazione da lei medesima prodotta

in appello il 7 aprile 2016, il reddito fisso del marito calcolato dal Pretore

a valere dal 1° luglio 2014 è esattamente quello che figura nel certificato di

salario accluso alla dichiarazione d'imposta 2014, cui si è attenuta anche

l'autorità fiscale per la tassazione 2014 (fr. 262

502.– lordi dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, ossia la metà di fr.

525 005.– annui). Una volta ancora l'appello

dimostra così la sua inconsistenza.

Considerandi

II. Sull'attribuzione

in uso dell'alloggio coniugale

8.

Per quel che è dell'abitazione familiare a __________,

intestata alle parti in ragione di metà ciascuno, il Pretore ha scartato

un'eventuale assegnazione dell'alloggio in uso comune,

viste le forti tensioni fra i coniugi. D'altro lato egli ha rilevato che dal­l'istruttoria

non emergevano elementi decisivi per stabilire a chi la casa potesse risultare

più utile: a quel momento AO 1 lavorava a __________ e viaggiava molto all'estero

per doveri professionali, anche se rientrava poi a __________ (dove conserva il

domicilio fiscale), mentre AP 1 si divideva tra __________ e __________, dove

seguiva corsi di formazione. Se in tali condizioni il Pretore ha deciso di

attribuire l'uso dell'alloggio coniugale al marito, per finire, ciò si deve

alla circostanza che promuovendo la causa di divorzio a __________

l'interessata riconosceva implicitamente di avere la residenza abituale in

Austria (art. 3 par. 1 lett. a del regolamento CE n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla

competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia

matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), senza di che non

sarebbe stato dato il foro. E la residenza abituale a __________ appariva

verosimile anche per i corsi di formazione che l'istante frequentava, tanto più

ch'essa era “rimasta del tutto silente circa i concreti interessi che la legherebbero

particolarmente a __________”.

9.

Nell'appello

l'istante obietta che la convenzione prematrimoniale prevedeva già i suoi soggiorni

a __________, il suo domicilio a __________ e la competenza del giudice austriaco

per il divorzio. Anzi, essa fa valere, proprio il marito ha eccepito in sede di

divorzio che il centro degli interessi di lei è a __________. Inoltre con il Beschluss

dell'8 aprile 2015 il Bezirks­gericht Innere Stadt di __________ ha

accertato ch'essa ha due residenze abituali: non solo __________, ma anche __________.

Il marito invece viaggia molto all'estero e usufruisce della casa “in modo

molto limitato”, lavora a __________ e si trasferirà verosimilmente in Sudafrica

per motivi professionali.

a) I

criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC

l'attribuzione in uso di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non

trovino un accordo sono già stati riassunti da questa Ca­mera (RtiD I-2009 pag.

623.

n. 19c con richiami; identici principi figurano nella recente sentenza

del Tribunale federale 5A_829/2016 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1 con rinvii).

In sintesi, il giudice soppesa i contrapposti interessi facendo capo al proprio

potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata tenendo

conto delle circostanze del caso specifico. In primo luogo egli pondera perciò

a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Se tale criterio di assegnazione non

dà risultati chiari, egli valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente

imporsi un trasloco, bilanciate tutte le circostanze concrete. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il

giudice attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che

beneficia di diritti d'uso su di essa (sentenza del Tribunale federale

5A_416/2012 del 13 set­tem­bre 2012, consid. 5.1.2 con numerosi

rinvii pubblicato in: SJ 2013 I 159; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.75

del 6 ottobre 2014, consid. 5b; sentenza inc. 11.2013.13 del 9 dicembre

2015.

consid. 5).

b) Il

Pretore ha soppesato i contrapposti interessi, nella sentenza impugnata,

allorché AO 1 lavorava ancora per la I__________ AG come Vice President

South Africa. A quel tempo il convenuto viaggiava molto all'estero e prevedeva

un periodo di permanenza in Sudafrica, al punto da ottenere dall'Ufficio

cantonale della migrazione (come titolare di un permesso di domicilio C

UE/AELS) l'autorizzazione di assenza dalla Svizzera dal 13 aprile 2015 al 12

aprile 2019 (documenti prodotti da AP 1 in appello il 9 settembre 2015). Il 20

ottobre 2015 tuttavia AO 1 è stato licenziato dalla I__________ AG per il

30.

aprile 2016 (documento da lui trasmesso in appello il 27 novembre

2015). Di conseguenza egli non lavora più a __________ e non si trasferirà più

in Sudafrica. Che abbia trovato un altro lavoro nel frattempo non risulta.

L'alloggio coniugale di __________ gli è utile dunque come abitazione primaria.

AP

1.

possiede un'abitazione propria a __________ in __________ (menzionata anche

nella clausola n. I/2 nella convenzione prematrimoniale). In Austria essa ha –

come ha accertato il Bezirksgericht Innere Stadt nel noto __________ –

una sorella che risiede a __________ e il padre che abita fuori città. A __________

inoltre essa conserva una cerchia di amici e frequenta corsi di formazione

professionale nel settore sanitario. L'appellante non consta avere alcuna intenzione

di lasciare __________. L'abitazione coniugale di __________ le servirebbe

unicamente, quindi, come seconda residenza abituale. Ora, anche prescindendo

dal fatto che il 17 maggio 2016 l'interessata risulta essersi annunciata

all'ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ come partente per

l'Austria, nell'appello essa non contesta di essere rimasta, davanti

al Pretore, “del tutto silente circa i concreti interessi che la legherebbero

particolarmente a __________”. Quali esigenze concrete essa abbia di usare

l'abitazione familiare come seconda residenza abituale non è dato perciò a

divedere. E, comunque sia, la casa di __________ è sicuramente più utile al

marito, che la occupa a tempo pieno, piuttosto che alla moglie, che la

occuperebbe a tempo parziale. Ponderando i contrapposti interessi, la sentenza

impugnata resiste dunque alla critica anche su questo punto.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite

di un patrocinatore, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

11.

Quanto ai rimedi esperibili

sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico

dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 4000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).