11.2015.29
Protezione dell'unione coniugale: custodia del figlio e contributo alimentare per il coniuge
8 giugno 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.29
Lugano,
8 giugno 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.102 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 31 gennaio 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 7 aprile 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26
marzo 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1958) e AP 1 (1971)
si sono sposati a __________ il 19 luglio 2005. A quel momento avevano già un
figlio, E__________, nato il 17 aprile 1999. Il marito lavora dal 1° novembre
2011 come capo équipe presso la __________ a __________. La moglie esercita la
professione di orafo in proprio __________) a __________ e insegna a tempo
parziale nella Scuola __________ di __________ a __________. I coniugi si sono
separati il 31 dicembre 2009, quando la moglie ha lasciato
l'appartamento familiare di __________ per trasferirsi in un altro appartamento
nello stesso stabile. L'organizzazione della vita separata, che prevedeva la custodia
alternata del figlio, è stata regolata autonomamente dai coniugi. Nel luglio
del 2013 il marito si è trasferito con il figlio in un altro appartamento, sempre
a __________.
B. Il 31 gennaio 2014 AP
1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere
separata, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno), un
contributo alimentare di fr. 600.– mensili per sé e uno di fr. 1660.–
mensili per il figlio (assegni familiari non compresi) dal 5 febbraio 2014, come
pure la restituzione di un servizio di porcellana inglese e di posate
d'argento di sua proprietà. Identiche richieste essa ha formulato già in via
cautelare.
C. All'udienza del 31 marzo
2014, indetta per il contraddittorio, il Pretore ha omologato un accordo cautelare
in cui i coniugi si davano atto di vivere separati “almeno dal 2009” e convenivano
di “mantenere la custodia congiunta del figlio E__________” (con residenza
abituale dal padre e diritto di visita puntualmente regolato della madre), AO 1
impegnandosi da parte sua a versare alla moglie un contributo alimentare per
il figlio di fr. 300.– (oltre quanto già corrisposto) per il mese di marzo 2014
e di fr. 900.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° aprile 2014 in
poi.
D. La discussione è
proseguita all'udienza del 2 giugno 2014, nel corso della quale l'istante ha reiterato
le proprie domande. Il convenuto ha aderito all'autorizzazione a vivere
separati, ma ha chiesto l'affidamento del figlio e ha offerto alla moglie un
contributo di fr. 300.– mensili per l'esercizio del diritto di visita,
affermando di non possedere alcun servizio di porcellana. Il Pretore ha
ordinato la sospensione del contraddittorio per procedere all'ascolto del
figlio, che è avvenuto il 28 agosto 2014 da parte di una consulente e mediatrice
familiare. Alla ripresa del contraddittorio, il 6 ottobre 2014, l'istante
ha replicato, confermando le proprie richieste. Il Pretore ha deciso allora di
sentire il figlio egli medesimo. AO 1 ha duplicato per scritto il 21 ottobre
2014, ribadendo la propria posizione. Il 28 ottobre 2014 E__________ è stato
ascoltato dal Pretore.
E. Il 27 novembre 2014 AP
1 ha sollecitato in via cautelare l'affidamento del figlio (riservato il
diritto di visita paterno), chiedendo un contributo alimentare per lui di fr. 1300.–
mensili (assegni familiari non compresi) e instando perché fosse vietato al
marito di parlare al ragazzo della causa. All'udienza del 1° dicembre 2014 il Pretore
ha impartito al marito un termine per presentare osservazioni scritte e ha
ordinato la continuazione del contraddittorio a protezione dell'unione
coniugale, nel corso del quale entrambi i coniugi hanno notificato prove. Con
osservazioni scritte del 18 dicembre 2014 AO 1 ha poi proposto di
respingere l'istanza cautelare della moglie. Persistendo gravi difficoltà nello
svolgimento del diritto di visita, il Pretore ha sentito nuovamente le parti a
un'udienza del 9 gennaio 2015.
F. AP 1 ha chiesto al
Pretore il 2 febbraio 2015, in via cautelare, ‟un supporto specialisticoˮ
in favore di E__________ e l'affidamento del figlio a lei o, in via subordinata,
la privazione della custodia parentale dei genitori e il collocamento del ragazzo
“presso una struttura adeguata alla sua etàˮ, mantenendo regolari rapporti
con i genitori. Il Pretore ha sentito un'altra volta i coniugi a un'udienza del
26 febbraio 2015, nell'ambito della quale entrambi hanno dato atto che nessuna
intesa sull'affidamento del figlio era possibile e hanno chiamato il Pretore a
decidere
l'istanza a
protezione dell'unione coniugale. Il 24 marzo 2015 AP 1 ha comunicato al
Pretore di avere interrotto le relazioni personali con il figlio.
G. Statuendo con
sentenza del 26 marzo 2015, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha affidato il figlio al padre, con obbligo di mantenerlo, ha disciplinato
il diritto di visita materno, ha ordinato un “accompagnamento terapeutico” in
favore del figlio per favorire un riavvicinamento con la madre, ha impartito ai
genitori un termine per approvare la scelta dello psicoterapeuta nella persona
di __________, ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 300.– mensili dal 5 febbraio 2014 fino alla maggiore età
di E__________ e di fr. 590.– mensili “dalla maggiore età di E__________
(rispettivamente termine della formazione)”. Il giudizio sulla restituzione
delle suppellettili rivendicate dalla moglie è stato rinviato alla liquidazione
del regime dei beni. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–,
sono state poste per cinque sesti a carico della moglie e per il resto a carico
del marito, cui l'istante è stata obbligata a rifondere fr. 4000.– per ripetibili.
H. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera il 7 aprile 2015 per ottenere – previo
conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – l'affidamento del figlio (riservato
il più ampio diritto di visita paterno), un accompagnamento terapeutico volto a
sostenere E__________, “in termini generali, dal disagio derivante dalla
separazione dei genitori”, un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 867.–
mensili fino all'indipendenza economica del figlio e a fr. 1277.– mensili dopo
di allora, come pure un contributo alimentare per E__________ di fr. 1660.–
mensili (assegni famigliari non compresi), sempre dal 5 febbraio 2014. Con
decreto del 13 aprile 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2015 AO 1 propone
di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale requisito è in ogni modo adempiuto, ove appena si consideri
che davanti al Pretore era litigioso il contributo alimentare per il figlio, di
fr. 1660.– mensili (senza assegni familiari) almeno fino alla maggiore età.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata
notificata alla patrocinatrice dell'istante il 27 marzo 2015. Introdotto il 7
aprile 2014 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. Nel
caso specifico il figlio ha compiuto 18 anni in pendenza di appello, il 17 aprile
2017. E la maggiore età pone fine all'autorità parentale dei genitori (art. 296
cpv. 2 CC). Venendo meno l'autorità
parentale, viene meno anche la questione – contesa nella fattispecie – della
custodia parentale e del diritto di visita che spetta al genitore non
affidatario. Parimenti diviene caduca la richiesta di contributo alimentare per
il figlio (fr. 1660.– mensili,
assegni familiari non compresi) che l'appellante formula nel caso in cui E__________
le sia affidato. Al proposito l'appello è divenuto senza oggetto e la causa va
stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).
3. Nell'appello
l'istante critica il Pretore, cui rimprovera di non avere sollecitamente allontanato
il figlio dal padre per evitare che questi lo condizionasse, di non avere
reagito all'inosservanza delle sue stesse decisioni, di avere ignorato l'istanza
cautelare del 27 novembre 2014 in cui essa chiedeva che il marito non
parlasse più al figlio della causa, di non avere ordinato al convenuto di
condurre il figlio da lei per l'esercizio delle visite e di avere trascurato
una lettera del 15 gennaio 2015 in cui essa prospettava l'opportunità di
collocare E__________ in un istituto. Si tratta di recriminazioni infruttuose. Avesse
inteso ottenere la formale emanazione di un decreto cautelare sull'affidamento
del figlio pendente causa, l'istante avrebbe dovuto esigerne l'adozione senza
indugio. Avesse inteso postulare l'esecuzione effettiva di eventuali decisioni
del Pretore, avrebbe dovuto attivarsi a quel momento. Avesse inteso discutere
la sua istanza del 27 novembre 2014 al contraddittorio del 1° dicembre successivo,
avrebbe dovuto opporsi formalmente a che in udienza il giudice impartisse al
marito un termine per osservazioni scritte. Avesse inteso far ricoverare il
figlio in un istituto, avrebbe dovuto instare formalmente a tal fine. Muovere
doglianze dopo che il Pretore ha statuito con la decisione finale poco sussidia.
4. Quanto
al contributo alimentare per l'appellante, il Pretore ha calcolato il reddito netto
di AO 1 in fr. 5416.20 mensili (consid. 5.5) e il di lui fabbisogno minimo
in fr. 3068.40 mensili fino al giugno del 2015 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 753.30 già
dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio, parcheggio
fr. 140.–, premio della cassa malati fr. 339.35, assicurazione
dell'automobile fr. 131.20, imposta di circolazione fr. 36.60, leasing fr. 317.95),
aumentato a fr. 3562.80 mensili dal luglio del 2015 fino alla maggiore età o al
termine della formazione del figlio (aggiunta di fr. 23.65 per il premio dell'assicurazione
dell'economia domestica, di fr. 13.25 per il premio dell'assicurazione contro
la responsabilità civile, di fr. 257.50 per
il premio dell'assicurazione sulla vita e di fr. 200.–
mensili per
le
imposte) e a fr. 3939.50 mensili dopo di allora (pigione di fr. 1130.–
mensili computata per intero: sentenza impugnata, consid. 5.7.1).
Relativamente alla moglie,
il Pretore ne ha determinato il reddito netto in fr. 2133.10 mensili fino al 30
giugno 2015 e in fr. 3000.– mensili,
ipotetici, dopo di allora (sentenza impugnata, consid. 5.6). Ne ha
definito inoltre il fabbisogno minimo in fr. 2111.65 mensili fino al
giugno del 2015 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 500.–, premio
della cassa malati fr. 368.–, imposta di circolazione fr. 12.10,
assicurazione della motocicletta fr. 31.55) e in fr. 2697.95 mensili dal
luglio del 2015 in poi (aggiunta di fr. 39.30 per il premio dell'assicurazione contro
la responsabilità civile e dell'assicurazione dell'economia domestica, di fr.
250.– per il premio dell'assicurazione sulla vita, di fr. 197.– mensili per il “terzo
pilastro” e di fr. 100.– per le imposte).
Riguardo al fabbisogno in
denaro del figlio, il primo giudice l'ha stimato in fr. 1911.– mensili
fino all'aprile del 2015 (16° compleanno) e in fr. 1861.– mensili dopo di
allora, fino al termine della formazione, sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo. A tal fine egli ha sostituito
il costo dell'alloggio previsto nella tabella correlata alle raccomandazioni (fr. 310.–
mensili) con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico del genitore affidatario
(fr. 1130.– mensili) e ha dedotto gli assegni
familiari che la tabella già comprende (fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno,
fr. 250.– dopo di allora).
Ciò posto, accertata nel
bilancio familiare un'eccedenza di fr. 457.60 mensili dal 1° febbraio 2014
al 30 aprile 2015, di fr. 507.60 mensili dal 1° maggio 2015 al 30 giugno
2015, di fr. 293.80 mensili dal 1° luglio 2015 fino alla maggiore età (o
al termine della formazione) di E__________ e di 1778.75 mensili dopo di allora
(sentenza impugnata, consid. 5.7.4), il Pretore
ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 300.– mensili dal febbraio del 2015 fino alla maggiore età (o al
termine della formazione) di E__________, somma offerta dallo stesso convenuto
(in difetto di che la cifra sarebbe risultata inferiore), e di fr. 590.–
mensili dopo di allora.
5. L'appellante chiede di riformare la
decisione del Pretore aumentando il contributo alimentare per sé a fr. 867.– mensili dal 5 febbraio 2014 fino all'indipendenza economica del figlio e a fr. 1277.–
mensili da allora in poi.
Davanti al Pretore tuttavia essa si è limitata a postulare un contributo
alimentare di fr. 600.– mensili (istanza, pag. 10), domanda che è rimasta
immutata fino al termine dell'ultima udienza tenutasi in Pretura il 26
febbraio 2015. Né l'interessata pretende che – per ipotesi – la maggiorazione dell'importo
si giustifichi alla luce di fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Nella misura in
cui eccede fr. 600.– mensili, la richiesta di contributo alimentare in
appello va dichiarata pertanto irricevibile.
6. Controverso è
anzitutto il reddito del convenuto, che il Pretore ha stabilito – come detto – in
fr. 5416.20 mensili e che l'appellante sostiene essere in realtà di fr.
5465.65, ovvero fr. 5665.65 riconosciuti dal marito, meno l'assegno familiare
di fr. 200.– mensili. L'opinione non può essere condivisa. Certo, AO 1 ha
dichiarato di guadagnare fr. 5665.65 mensili, tredicesima e assegno familiare
compresi (risposta, pag. 6 punto 10; duplica, pag. 6 punto 10). I dati più
recenti a disposizione del Pretore attestavano però uno stipendio di fr. 5616.–
mensili, tredicesima e assegno familiare compresi (fr. 63 947.– annui netti: tabella 2014 allestita
dal datore di lavoro il 9 dicembre 2014, nei “documenti richiamati II”,
ultimo foglio). E l'appellante non pretende che quei dati siano erronei,
incompleti o inveritieri. Su questo punto la sentenza del Pretore resiste
dunque alla critica.
7. L'appellante chiede
altresì di ridimensionare il fabbisogno minimo del marito calcolato dal
Pretore, riducendo da fr. 1350.– a fr. 1200.– mensili il minimo esistenziale
del diritto esecutivo, poiché il figlio va affidato a lei. Quest'ultima ipotesi
tuttavia è venuta a cadere con la maggiore età di E__________, di modo che al
proposito l'appello è superato dagli eventi. Tutt'al più il minimo esistenziale
del diritto esecutivo nel fabbisogno minimo del marito andrebbe ridotto da fr.
1350.– a fr. 1200.– mensili dal momento in cui E__________ avrà terminato la
formazione professionale (finché frequenta i corsi di laboratorista chimico
alla Scuola __________ di __________ il figlio non è autosufficiente), ma a
quel momento il convenuto non fruirà più delle deduzioni fiscali a beneficio di
genitori con obblighi di mantenimento, sicché le imposte di fr. 200.– mensili
stimate che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di AO 1 raddoppieranno
almeno, già a livello di verosimiglianza. Si riducesse una voce del fabbisogno
minimo, andrebbe perciò aumentata l'altra.
8. Per quanto riguarda
il reddito dell'appellante, come detto il Pretore l'ha determinato in fr. 2133.10
mensili fino al 30 giugno 2015 e in fr. 3000.– mensili (ipotetici) dopo di allora. Egli ha accertato che nel
2013 l'istante guadagnava fr. 12 711.–
annui da attività dipendente (con un grado d'occupazione del 16%) e ricavava un
utile di fr. 12 886.06 annui dalla
sua attività indipendente di orafa, onde un reddito complessivo di fr. 2133.10
mensili. Accertato ciò, il primo giudice ha ritenuto nondimeno che a 44 anni
l'istante può aumentare il suo grado d'occupazione come dipendente oppure dedicare
più tempo ed energie all'attività in proprio e portare la capacità lucrativa a
fr. 3000.– mensili, se non altro dal luglio del 2015 (sentenza impugnata,
consid. 5.6).
a) L'appellante
fa valere che il suo reddito effettivo non eccede fr. 2000.– mensili (in luogo
dei fr. 2133.10 calcolati dal Pretore), come risulta “dalla più recente
notifica fiscale”. In realtà dalla tassazione 2013 (la più recente agli atti,
nella rubrica “documenti richiamati I”) si evince un reddito lordo di
fr. 26 834.– annui, per un imponibile di
fr. 16 200.– annui
(fr. 18 800.– ai fini dell'imposta
federale diretta). Il reddito imponibile non corrisponde tuttavia al reddito
netto. E quale documento attesterebbe in concreto un reddito netto di
fr. 24 000.– annui non è dato a divedere. In
proposito l'appello manca di consistenza.
b) Per
quel che è del reddito ipotetico, l'appellante fa valere che durante la vita in
comune essa non ha mai guadagnato più di quanto guadagna adesso, di modo che non
può esserle imposto di conseguire un reddito più elevato, sovvertendo i ruoli
assunti dai coniugi durante la comunione domestica. Inoltre – essa soggiunge – il
Pretore ha trascurato che le condizioni del mercato del lavoro “in una zona di
frontiera depressa come __________” e il settore dei beni di lusso come quello
dell'oreficeria in cui lei opera, uno dei primi toccati dalla crisi, non
consentono di ritrarre utili maggiori da un'attività indipendente come la sua.
Ora,
che i ruoli assunti dai coniugi durante la vita in comune non vadano stravolti
solo perché una parte adisce il giudice a protezione
dell'unione coniugale è vero (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2). Come la
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, tuttavia, qualora non ci si
debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo di favorire
l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo
a tempo parziale – assume maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con
riferimenti). Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela
dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel
pretendere che un coniuge sfrutti appieno la propria capacità lucrativa per sopperire
da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (RtiD II-2012
pag. 795 consid. 3). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente
escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge
può chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag.
653 consid. 4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16
luglio 2013, consid. 6b).
Nella
fattispecie la separazione dei coniugi risale al 31 dicembre 2009. Dopo cinque
anni e mezzo (luglio del 2015, data fissata dal Pretore per la decorrenza del
reddito ipotetico) l'appellante non può più seriamente valersi, quindi, del riparto
dei ruoli assunti durante la comunione domestica. Né essa pretende che fattori
legati all'età o allo stato di salute osterebbero a un aumento della capacità
lucrativa. Tanto meno risulta – contrariamente a quanto essa sostiene nell'appello
– che la cura del figlio (residente dal marito) le abbia ostacolato l'esercizio
della professione. Certo, l'appellante asserisce che le sarebbe impossibile
aumentare il grado d'occupazione come insegnante (16%), l'apprendistato di
orafo essendo poco seguito, ma non rende in alcun modo verosimile
l'affermazione, mentre per quel che è dell'attività in proprio, l'utile appare finanche
in crescita (fr. 7044.45 nel 2011, fr. 11 448.65 nel 2012, fr. 12 886.06 nel 2013: doc. QQ).
Le generiche asserzioni secondo cui __________ si troverebbe “in una zona di
frontiera depressa” e il settore dell'oreficeria sarebbe vittima dalla crisi
poco giovano, di conseguenza, al buon esito dell'appello.
9. Relativamente infine
al proprio fabbisogno minimo, quantificato dal Pretore in fr. 2111.65
mensili fino al giugno del 2015 e in fr. 2697.95 mensili dopo di allora, l'appellante
chiede di rivalutarlo a fr. 2847.– mensili, portando il minimo esistenziale del
diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili e riconoscendole il premio delle assicurazioni
private, compreso il “terzo pilastro” costituito presso la __________ di
assicurazione sulla vita (doc. N).
a) Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per un coniuge che vive solo è di fr.
1200.– mensili. Identico principio vale del resto per il marito dal momento in
cui E__________ avrà terminato la formazione professionale (sopra, consid. 8). Al
proposito non soccorre ripetersi.
b) In merito alle assicurazioni private, il Pretore ha
spiegato nella sentenza impugnata di avere tralasciato i premi di tali polizze
nel fabbisogno minimo delle parti fino al luglio del 2015 (maggior reddito della
moglie) per evitare che il bilancio coniugale cadesse in ammanco (consid. 5.7.1
e 5.7.2). Effettivamente in caso di ristrettezze economiche i premi delle assicurazioni
non obbligatorie (contro la responsabilità civile, dell'economia domestica, per
le coperture complementari alla cassa malati secondo la LCA) non trovano spazio
nel fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70
consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Con tale motivazione l'appellante non
si confronta. Essa sottolinea che la sua polizza assicurativa di “terzo
pilastro” (fr. 197.– mensili) è correlata all'esercizio dell'attività
indipendente, poiché il “secondo pilastro” dell'attività dipendente è esiguo, dato
il modesto grado d'occupazione, senza dimenticare – essa epiloga – che il “terzo
pilastro” è stato costituito con l'accordo del marito. Il che potrà anche
essere vero, ma nulla muta alla circostanza che le polizze di “terzo pilastro”
seguono la sorte delle altre assicurazioni private non obbligatorie: vanno
incluse nel fabbisogno minimo dei coniugi se il bilancio familiare ciò consente
(cfr. RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7b). E l'appellante non contesta che fino al
luglio del 2015 il bilancio coniugale avrebbe registrato un ammanco se il Pretore
avesse inserito simili costi nel fabbisogno minimo delle parti. Anche su quest'ultimo
aspetto l'appello vede così la sua sorte segnata.
10. Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza per quanto riguarda il contributo alimentare
contestato a torto dall'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui
l'appello è divenuto senza oggetto (sopra, consid. 2), le spese vanno attribuite
in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito del ricorso (FF 2006
pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e
CPC). In concreto le probabilità che questa Camera assegnasse all'appellante
l'affidamento di un figlio viepiù vicino alla maggiore età, il quale rifiutava
di trasferirsi da lei (sentenza impugnata, consid. 3.5 e 3.6) e con il quale la
madre aveva ormai interrotto le relazioni dal marzo del 2015 (sopra, lett. F),
apparivano pressoché nulle. Ragioni di equità che inducano a scostarsi dal
criterio della presumibile soccombenza non se ne scorgono. Anche nella misura
in cui l'appello è diventato privo d'oggetto perciò le spese processuali vanno
addebitate all'istante, fermo restando che il relativo ammontare va
adeguatamente ridotto per tenere conto del fatto che al riguardo la causa
termina senza decisione. L'indennità per ripetibili al convenuto è commisurata,
comunque sia, alla stringatezza delle osservazioni (due pagine in tutto).
11. L'appello in materia
di affidamento essendo divenuto senza oggetto, si rende superfluo comunicare un
esemplare della presente sentenza al figlio (art. 301 lett. b CPC).
12. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali, ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).