11.2015.3
Contributo alimentare per il figlio maggiorenne
28 febbraio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.3
Lugano
28 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2013.53 (azione
di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 25 novembre 2013 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
e
AO 2
(patrocinato
dall'avv. PA 3),
giudicando sull'appello
del 13 gennaio 2015 presentato da AP 1 contro la sen-tenza emessa dal Pretore
il 3 dicembre 2014 e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio;
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 (1963) e AO 1 (1969) si
sono sposati a __________ (__________) il 6 novembre 1988. Dal matrimonio sono
nati R__________, il 10 maggio 1989, e AP 1, l'11 novembre 1993. Il marito lavorava
come elettromeccanico senza formazione specifica per la __________ di __________.
La moglie è infermiera oncologica nell'Ospedale __________ di __________. Con
sentenza del 13 marzo 2013, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore
della giurisdizione di Locarno Città ha autorizzato i coniugi a vivere separati
e ha attribuito in uso alla moglie l'abitazione coniugale (proprietà per piani
n. 5691 e 5692 RFD di __________, pari a 7.5/1000 e
10.8/1000 della particella n. 42
RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), “la quale vi
risiederà con i figli maggiorenni”, ingiungendo al marito di andarsene entro il
30 aprile 2013. Nel termine fissatogli AO 2 si è trasferito in un appartamento,
sempre a __________.
B. Nel giugno del 2013 AP 1 ha
conseguito la maturità commerciale alla Scuola __________ di __________ e il 1°
ottobre 2013 ha cominciato a frequentare un corso triennale in __________ all'Istituto
__________ di __________. Con petizione del 27 novembre 2013 egli si è rivolto al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere, previa concessione
del gratuito patrocinio, un contributo alimentare di fr. 525.– mensili dal padre
e uno di fr. 875.– mensili dalla madre. Identiche domande egli ha avanzato già
in via cautelare. Inoltre egli ha chiesto che il padre fosse tenuto a versare
la seconda rata della retta scolastica dell'Istituto __________, di € 13 400.–, come pure la terza fino a concorrenza di
€ 5000.–, e la madre fosse tenuta a versare la differenza di € 8400.–.
Infine egli ha sollecitato una provvigione ad litem di fr. 1000.–
dal padre e una di fr. 2000.– dalla madre.
C. All'udienza del 16 dicembre
2013, indetta per il contraddittorio cautelare, AO 2 ha proposto di respingere
l'istanza, mentre AO 1 vi ha aderito. Statuendo con decreto cautelare del 28
gennaio 2014, il Pretore ha condannato AO 2 a versare al figlio un contributo
alimentare di fr. 400.– mensili dal 25 novembre 2013, respingendo l'analoga
richiesta nei confronti di AO 1.
D. Nel frattempo, con la
risposta di merito del 16 dicembre 2013 AO 2 ha postulato il rigetto dell'azione.
AO 1, ha comunicato quello stesso giorno di aderire alle richieste del figlio. Le
prime arringhe si sono
tenute il 4 febbraio 2014 e
l'istruttoria,
iniziata seduta stante, si è chiusa il 7 agosto 2014. Alle arringhe finali le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale
del 13 ottobre 2014 AP 1 ha chiesto per finire che il padre fosse tenuto a
versargli un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, oltre a € 24 400.– complessivi
per rette scolastiche e tasse d'iscrizione. Nei loro allegati conclusivi i
convenuti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista, AO 2 instando altresì per
il conferimento del gratuito patrocinio.
E. Il 10 novembre 2014 AO 2 ha
comunicato al Pretore di essere stato licenziato dalla __________ e che dal 1°
ottobre 2014 egli percepiva unicamente indennità di disoccupazione. Invitato a
esprimersi, AP 1 ha proposto il 21 novembre 2014 ‟di respingere l'istanza,
posto come la perdita di lavoro non modifica i doveri civili e famigliari del
padre, che da disoccupato percepisce comunque importiˮ.
F. Con sentenza del 3 dicembre
2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha obbligato
AO 2 a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 322.– mensili dal 1°
ottobre 2013 al 30 settembre 2014 e AO 1 un contributo alimentare di fr. 875.–
mensili dal 1° ottobre 2013 fino al termine del corso frequentato dal
figlio, oltre a € 8400.– a copertura delle rette scolastiche. L'attore è stato
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, mentre l'analoga richiesta di AO
2 è stata respinta. Le spese processuali sono state poste per fr. 1470.– a
carico di AP 1, per fr. 130.– a carico di AO 2 e per fr. 1400.– a carico
di AO 1. Quest'ultima è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 2880.– per
ripetibili. AP 1 è condannato inoltre a versare fr. 3200.– a AO 2, sempre a titolo
di ripetibili.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 gennaio 2015 nel
quale chiede che – conferitogli il gratuito patrocinio – il contributo alimentare
di fr. 322.– mensili sia esteso fino al termine della sua formazione e che il
padre sia tenuto a corrispondergli complessivi fr. 16 158.– a parziale copertura delle tasse scolastiche.
Nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2017 AO 2 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori
con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è
dato, ove appena si pensi all'entità delle pretese alimentari in discussione davanti al Pretore (fr. 500.– mensili dall'ottobre del 2013 al luglio del 2016, oltre
al versamento unico di € 24 400.–). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore
dell'attore il 4 dicembre 2014. Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal
18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e
sarebbe scaduto il 19 gennaio 2015. Presentato il 13 gennaio 2015, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2. AP 1 conviene in appello entrambi
Fatti
i genitori, ancorché davanti al Pretore la madre abbia dichiarato acquiescenza,
tant'è che nei confronti di AO 1 egli non formula alcuna richiesta. Ora, l'acquiescenza
ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC),
sicché per quanto concerne AO 1, litisconsorte facoltativa (art. 71 CPC; Bohnet, Actions civiles, Conditions et
conclusions, Basilea 2014, § 26 n. 29), il processo è terminato in prima
sede. L'appello verte sulla sola posizione di AO 2.
3. Alle osservazioni
all'appello AO 2 acclude documenti nuovi: il verbale di un colloquio avvenuto
l'8 marzo 2016 all'Ufficio di collocamento regionale (per dimostrare
l'esaurimento delle indennità di disoccupazione) e una decisione su reclamo del
28 settembre 2016 emessa dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (per dimostrare la riscossione di prestazioni assistenziali).
Successivi all'emanazione della decisione impugnata, tali documenti sono
ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
4. Nella sentenza impugnata il
Pretore, constatata l'acquiescenza di AO 1, ha ritenuto che il corso di __________
frequentato dal figlio all'Istituto __________ di __________ costituisca una ‟formazione
appropriataˮ nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC e che la precarietà dei rapporti
con il padre non sia imputabile al ragazzo soltanto. Posto ciò, egli ha calcolato
il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 3848.25 mensili (fabbisogno
di base fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 382.–, tassa
d'iscrizione alla scuola fr. 251.15, retta scolastica fr. 1346.50, materiale
scolastico fr. 468.60), non senza imputare a quest'ultimo un reddito
ipotetico di fr. 333.– mensili. Quanto a AO 2, il Pretore ne ha accertato il
reddito in fr. 4030.27 mensili fino al 30 settembre 2014 e in fr. 2926.98
mensili dopo di allora a fronte di un fabbisogno minimo, maggiorato del 20%, di
fr. 3708.19 mensili fino al 30 settembre 2014 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, locazione fr.
690.–, premio della cassa malati fr. 356.40, pasti fuori casa fr.
192.50, imposta di circolazione fr. 50.70, assicurazione dell'automobile fr. 64.58,
costi d'automobile fr. 200.–, onere fiscale fr. 336.–) e di fr. 3098.88 mensili
in seguito, dato lo stralcio dei costi d'automobile e dei pasti fuori casa. Nelle
condizioni descritte il Pretore ha reputato così che AO 2 possa versare al
figlio fr. 322.– mensili fino al 30 settembre 2014.
5. L'appellante
rimprovera al Pretore di avere erroneamente inserito nel proprio fabbisogno minimo
la tassa d'iscrizione alla scuola (fr. 3014.– annui) e la retta scolastica
annuale (fr. 16 158.–), mentre tali costi vanno
considerati alla stregua di spese straordinarie nel senso dell'art. 286 cpv. 3
CC, non trattandosi di oneri ricorrenti, bensì di “costi una tantum annuali”.
A suo avviso, ciò lo svantaggia, poiché egli vede “il suo fabbisogno mensile aumentato,
mentre le disponibilità dei genitori non mutano, ma anzi peggiorano, in
particolare per quanto attiene al padre”.
a) I criteri che disciplinano la rifusione di spese
straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC, applicabile anche in
caso di contributi alimentari per figli maggiorenni (Wullschleger in:
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 17 ad
art. 286 CC con rinvii), sono già stati
riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2013.87 dell'8
febbraio 2016 consid. 9b con rinvio). In proposito basti rammentare che tali
costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che
non sono state prese in considerazione quando è stato fissato (o è stato modificato
l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non
permette di coprire. Se è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il
contributo alimentare ordinario, l'esigenza va presa in considerazione sin
dall'inizio (v. anche sentenza del
Tribunale federale 5C.240/2002 del 31 marzo 2002, consid. 5.1 in:
FamPra.ch 2003 pag. 731).
b) Nella
fattispecie i costi delle rette dell'Istituto __________ erano già noti e
prevedibili al momento in cui il figlio ha promosso azione di mantenimento (petizione,
pag. 3 in alto). Ne segue che, analogamente a quanto vale per i figli
minorenni, riguardo ai quali i costi scolastici rientrano
nel fabbisogno ordinario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons
Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª
edizione, pag. 13; v. anche: I CCA, sentenza inc.
11.2012.127 del 2 luglio 2014 consid. 8c), le spese di formazione di un
maggiorenne (tassa d'iscrizione e rette scolastiche) non costituiscono spese
straordinarie, ma vanno inserite nel fabbisogno minimo (cfr. anche Rep. 1995
pag. 153 n. 28; I CCA, sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013, consid. 8b). Mal si comprende perché ciò sarebbe
svantaggioso per il figlio, men che meno se si pensa che, dandosi una
spesa straordinaria, l'interessato dovrebbe rivolgersi di volta in volta al
giudice. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. L'appellante
si duole che il Pretore non abbia imputato al padre un reddito ipotetico dal
1° ottobre 2014, sostenendo che il genitore ha volontariamente diminuito le
proprie entrate per non versargli un contributo alimentare. A suo parere, in concreto
si giustifica di ascrivere al padre il reddito in fr. 4030.27 mensili che
questi percepiva prima di essere licenziato. Tanto più – egli continua – che la
disoccupazione è un periodo transitorio e che con la sua esperienza il padre ha
senz'altro la possibilità di ritrovare un'occupazione nel proprio settore professionale.
Inoltre, egli soggiunge, vi sono organizzazioni come __________ che formano
cinquantenni rimasti senza lavoro a tornare “operativi” in altri campi
d'attività. E AO 2 non ha mai “spiegato di avere avuto la volontà di iscriversi
ad uno di questi ambiti (e ve ne sono anche in altri rami): in caso negativo la
negligenza (ergo la malafede ex art. 3 cpv. 2 CC) è tutta sua: in caso affermativo
non si può più considerarlo senza lavoro”. Di conseguenza egli chiede che il contributo
alimentare a carico del padre di fr. 322.– mensili gli sia dovuto fino al 30 luglio
2016.
a) Contrariamente
a quanto afferma l'appellante, AO 2 non risulta avere volontariamente diminuito
il proprio reddito. La rescissione consensuale del rapporto di lavoro è avvenuta
il 24 luglio 2014 nel quadro della ristrutturazione della __________, la quale ha
delocalizzato in __________ la produzione industriale di __________, licenziando
una sessantina di dipendenti per i quali è stato approntato un piano sociale comprendente
una liquidazione e un aiuto al ricollocamento professionale (come hanno
Considerandi
riferito anche i mezzi d'informazione: www.__________). Che AO 2 avesse modo di
opporsi al licenziamento è possibile, ma a parte il fatto che il contratto di
lavoro poteva essere sciolto dall'azienda dopo
il termine dell'art. 335c cpv. 1 CO, l'attore non ha lontanamente
reso verosimile che il piano sociale, destinato appunto a proteggere i
lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, fosse più sfavorevole. Né la
cassa disoccupazione consta avere penalizzato l'assicurato, il conteggio di
ottobre 2014 menzionando quale deduzione il solo periodo di attesa.
b) Si aggiunga che un guadagno ipotetico non entra automaticamente
in linea di conto quand'anche il debitore di un contributo alimentare riduca
unilateralmente i propri introiti. Un reddito ipotetico non va determinato in
astratto. Dev'essere alla concreta portata del soggetto, non avendo carattere
di penalità. Il giudice deve decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere
che l'interessato eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto
della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In
seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare
simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale
e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF
137.
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,
II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26
settembre 2016, consid. 5b). Trattandosi di persone oltre i cinquant'anni, si
impone particolare cautela nel pronosticare una possibile integrazione quale
dipendente, tanto più in altri comparti
professionali (I CCA sentenza inc. 11.2006.106 del 7 giugno 2010 consid. 4c
con rinvii).
c) Nel
caso in esame AO 2 ha lavorato fino al 30 settembre 2014 come meccanico non
qualificato alla __________, alle cui dipendenze era da oltre sei anni, guadagnando
fr. 4030.27 mensili, e dal 1° ottobre 2014 percepisce indennità di
disoccupazione per fr. 2927.– mensili. Non è dato di sapere quali tentativi egli
abbia intrapreso per ritrovare un impiego, ma non risulta nemmeno che egli sia
stato sanzionato dalla cassa di disoccupazione per avere mancato ai propri
obblighi. L'appellante ricorda che il convenuto ha poco più di cinquant'anni e non
denota impedimenti di salute. Non indica però quali possibilità concrete quegli
avrebbe di svolgere un'attività affine a quella esercitata in precedenza,
limitandosi a enunciati teorici. Certo, AO 2 non può
considerarsi un soggetto ormai escluso definitivamente dal mondo del lavoro.
Sta di fatto che per un uomo ultracinquantenne, sia pure in buona salute, le
opportunità d'impiego nel Cantone Ticino in lavori senza formazione specifica non
sono molte anche per la concorrenza dovuta
all'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più giovane,
flessibile e con minori pretese salariali. Non
sorprende dunque che, come si evince dalla documentazione prodotta in questa
sede, l'opponente abbia esaurito le indennità di disoccupazione a metà aprile
del 2016 e che tra luglio e dicembre del 2016 ha ricevuto prestazioni assistenziali
per fr. 1786.– mensili.
d) Non è
escluso che – come fa valere l'appellante – AO 2 potesse seguire programmi d'occupazione temporanea offerti da enti o associazioni
senza scopo di lucro in collaborazione con gli uffici regionali di collocamento.
Nulla rende verosimile tuttavia che ciò gli permettesse, finanche senza
soluzione di continuità, di raggiungere il livello salariale precedente. Imputare
un reddito virtuale all'interessato per attività nel settore della ristorazione
o dell'albergheria, come parrebbe prospettare l'appellante, è un esercizio
meramente teorico. Sul guadagno potenziale del convenuto, in definitiva,
l'appello si dimostra privo di fondamento.
7.
Secondo
l'appellante il Pretore ha trascurato che in seguito alla rescissione consensuale
del rapporto di lavoro il padre si è visto corrispondere una liquidazione di fr.
19.
800.–, i quali ‟potrebbero rientrare nel computo in suo favore”. L'argomentazione
non può essere condivisa.
a) Che
in virtù del citato piano sociale elaborato dalla __________ AO 2 abbia ricevuto
fr. 19 800.– non fa dubbio (accordo del 24
luglio 2014). Trattandosi nondimeno di un'indennità “discrezionale e
straordinaria di buona uscitaˮ, ovvero di un'entrata occasionale, essa non
entra in linea di conto per determinare il reddito di un lavoratore dipendente (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti; da ultimo:
I CCA, sentenze inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 14
e inc. 11.2015.20 del 20 gennaio 2016, consid. 4).
b) Tra
le risorse dei genitori chiamati a erogare contributi di mantenimento rientrano
invero anche i capitali e il numerario (I CCA, sentenze inc. 11.2013.69
del 3 luglio 2014, consid. 9 con rinvio a Perrin
in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 285 CC). Quando i redditi (effettivi o ipotetici) dei genitori non
bastano per coprire il fabbisogno dei figli, il giudice può obbligare quindi i
genitori a intaccare il rispettivo patrimonio, non esclusi eventuali beni
propri. Ciò vale anche nel caso di contributi alimentari per figli maggiorenni (I
CCA, sentenza inc. 11.2012.14 del 19 aprile 2013, consid. 9). Ove i genitori
siano tenuti ad attingere alla sostanza, nondimeno, il giudice deve rispettare
la parità di trattamento, nel senso che non deve obbligare un coniuge a consumare
i propri averi se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che
quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (sentenza del Tribunale federale
5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi richiami, in
particolare alla sentenza pubblicata in DTF 129 III 7 consid. 3.1.2).
c) Nel caso
specifico AO 2 sostiene di avere consumato il capitale ricevuto in liquidazione
del rapporto d'impiego per il sostentamento. Il che è plausibile. Dalla documentazione
presentata in questa sede si desume – come detto – che il 12 aprile 2016 egli
ha esaurito le indennità di disoccupazione e che tra luglio e dicembre del 2016
ha riscosso prestazioni assistenziali per fr. 1786.– mensili. Viste le gravi
ristrettezze in cui versa, non si vede come il convenuto possa avere sopperito
al fabbisogno minimo di fr. 3098.– mensili calcolato dal Pretore senza far capo
a quel capitale. Né soccorre il fatto che il Pretore abbia maggiorato del 20% l'intero
fabbisogno minimo “allargato” del convenuto allorquando, secondo la prassi più
aggiornata, la maggiorazione si applica unicamente al minimo di base previsto
dal diritto esecutivo
(sentenza del Tribunale federale
5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 4.1 con
riferimenti; I CCA, sentenze inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 7 e 11.2013.63
del 30 settembre 2015, consid. 8). Quand'anche si riducesse il fabbisogno minimo
in questione a fr. 2726.40 mensili, che per altro non comprende alcuna spesa di
trasferta, in effetti, l'interessato non disporrebbe di alcun margine per far
fronte al versamento di contributi alimentari. Ne discende che, privo di consistenza,
l'appello vede la sua sorte segnata.
8.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa
indennità, commisurata alla stringatezza del memoriale.
La
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere
accolta, dato che il ricorso non denotava possibilità di buon esito sin
dall'inizio (art. 117 lett. b CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui versa l'attore si tiene conto, in ogni modo, mitigando
sensibilmente gli oneri processuali.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
a:
– avv.;
– Pretura della giurisdizione di
Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).