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Decisione

11.2015.3

Contributo alimentare per il figlio maggiorenne

28 febbraio 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori, ancorché davanti al Pretore la madre abbia dichiarato acquiescenza,

tant'è che nei confronti di AO 1 egli non formula alcuna richiesta. Ora, l'acquiescenza

ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC),

sicché per quanto concerne AO 1, litisconsorte facoltativa (art. 71 CPC; Bohnet, Actions civiles, Conditions et

conclusions, Basilea 2014, § 26 n. 29), il processo è terminato in prima

sede. L'appello verte sulla sola posizione di AO 2.

3. Alle osservazioni

all'appello AO 2 acclude documenti nuovi: il verbale di un colloquio avvenuto

l'8 marzo 2016 all'Ufficio di collocamento regionale (per dimostrare

l'esaurimento delle indennità di disoccupazione) e una decisione su reclamo del

28 settembre 2016 emessa dall'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (per dimostrare la riscossione di prestazioni assistenziali).

Successivi all'emanazione della decisione impugnata, tali documenti sono

ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC).

4. Nella sentenza impugnata il

Pretore, constatata l'acquiescenza di AO 1, ha ritenuto che il corso di __________

frequentato dal figlio all'Istituto __________ di __________ costituisca una ‟formazione

appropriataˮ nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC e che la precarietà dei rapporti

con il padre non sia imputabile al ragazzo soltanto. Posto ciò, egli ha calcolato

il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 3848.25 mensili (fabbisogno

di base fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 382.–, tassa

d'iscrizione alla scuola fr. 251.15, retta scolastica fr. 1346.50, materiale

scolastico fr. 468.60), non senza imputare a quest'ultimo un reddito

ipotetico di fr. 333.– mensili. Quanto a AO 2, il Pretore ne ha accertato il

reddito in fr. 4030.27 mensili fino al 30 settembre 2014 e in fr. 2926.98

mensili dopo di allora a fronte di un fabbisogno minimo, maggiorato del 20%, di

fr. 3708.19 mensili fino al 30 settembre 2014 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, locazione fr.

690.–, premio della cassa malati fr. 356.40, pasti fuori casa fr.

192.50, imposta di circolazione fr. 50.70, assicurazione dell'automobile fr. 64.58,

costi d'automobile fr. 200.–, onere fiscale fr. 336.–) e di fr. 3098.88 mensili

in seguito, dato lo stralcio dei costi d'automobile e dei pasti fuori casa. Nelle

condizioni descritte il Pretore ha reputato così che AO 2 possa versare al

figlio fr. 322.– mensili fino al 30 settembre 2014.

5. L'appellante

rimprovera al Pretore di avere erroneamente inserito nel proprio fabbisogno minimo

la tassa d'iscrizione alla scuola (fr. 3014.– annui) e la retta scolastica

annuale (fr. 16 158.–), mentre tali costi vanno

considerati alla stregua di spese straordinarie nel senso dell'art. 286 cpv. 3

CC, non trattandosi di oneri ricorrenti, bensì di “costi una tantum annuali”.

A suo avviso, ciò lo svantaggia, poiché egli vede “il suo fabbisogno mensile aumentato,

mentre le disponibilità dei genitori non mutano, ma anzi peggiorano, in

particolare per quanto attiene al padre”.

a) I criteri che disciplinano la rifusione di spese

straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC, applicabile anche in

caso di contributi alimentari per figli maggiorenni (Wullschleger in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 17 ad

art. 286 CC con rinvii), sono già stati

riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2013.87 dell'8

febbraio 2016 consid. 9b con rinvio). In proposito basti rammentare che tali

costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che

non sono state prese in considerazione quando è stato fissato (o è stato modificato

l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non

permette di coprire. Se è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il

contributo alimentare ordinario, l'esigenza va presa in considerazione sin

dall'inizio (v. anche sentenza del

Tribunale federale 5C.240/2002 del 31 mar­zo 2002, consid. 5.1 in:

FamPra.ch 2003 pag. 731).

b) Nella

fattispecie i costi delle rette dell'Istituto __________ erano già noti e

prevedibili al momento in cui il figlio ha promosso azione di mantenimento (petizione,

pag. 3 in alto). Ne segue che, analogamente a quanto vale per i figli

minorenni, riguardo ai quali i costi scolastici rientrano

nel fabbisogno ordinario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons

Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª

edizione, pag. 13; v. anche: I CCA, sentenza inc.

11.2012.127 del 2 luglio 2014 consid. 8c), le spese di formazione di un

maggiorenne (tassa d'iscrizione e rette scolastiche) non costituiscono spese

straordinarie, ma vanno inserite nel fabbisogno minimo (cfr. anche Rep. 1995

pag. 153 n. 28; I CCA, sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013, consid. 8b). Mal si comprende perché ciò sarebbe

svantaggioso per il figlio, men che meno se si pensa che, dandosi una

spesa straordinaria, l'interessato dovrebbe rivolgersi di volta in volta al

giudice. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

6. L'appellante

si duole che il Pretore non abbia imputato al padre un reddito ipotetico dal

1° ottobre 2014, sostenendo che il genitore ha volontariamente diminuito le

proprie entrate per non versargli un contributo alimentare. A suo parere, in concreto

si giustifica di ascrivere al padre il reddito in fr. 4030.27 mensili che

questi percepiva prima di essere licenziato. Tanto più – egli continua – che la

disoccupazione è un periodo transitorio e che con la sua esperienza il padre ha

senz'altro la possibilità di ritrovare un'occupazione nel proprio settore professionale.

Inoltre, egli soggiunge, vi sono organizzazioni come __________ che formano

cinquantenni rimasti senza lavoro a tornare “operativi” in altri campi

d'attività. E AO 2 non ha mai “spiegato di avere avuto la volontà di iscriversi

ad uno di questi ambiti (e ve ne sono anche in altri rami): in caso negativo la

negligenza (ergo la malafede ex art. 3 cpv. 2 CC) è tutta sua: in caso affermativo

non si può più considerarlo senza lavoro”. Di conseguenza egli chiede che il contributo

alimentare a carico del padre di fr. 322.– mensili gli sia dovuto fino al 30 luglio

2016.

a) Contrariamente

a quanto afferma l'appellante, AO 2 non risulta avere volontariamente diminuito

il proprio reddito. La rescissione consensuale del rapporto di lavoro è avvenuta

il 24 luglio 2014 nel quadro della ristrutturazione della __________, la quale ha

delocalizzato in __________ la produzione industriale di __________, licenziando

una sessantina di dipendenti per i quali è stato approntato un piano sociale comprendente

una liquidazione e un aiuto al ricollocamento professionale (come hanno

Considerandi

riferito anche i mezzi d'informazione: www.__________). Che AO 2 avesse modo di

opporsi al licenzia­mento è possibile, ma a parte il fatto che il contratto di

lavoro poteva essere sciolto dall'azienda dopo

il termine del­l'art. 335c cpv. 1 CO, l'attore non ha lontanamente

reso verosimile che il piano sociale, destinato appunto a proteggere i

lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, fosse più sfavorevole. Né la

cassa disoccupazione consta avere penalizzato l'assicurato, il conteggio di

ottobre 2014 menzionando quale deduzione il solo periodo di attesa.

b) Si aggiunga che un guadagno ipotetico non entra automaticamente

in linea di conto quand'anche il debitore di un contributo alimentare riduca

unilateralmente i propri introiti. Un reddito ipotetico non va determinato in

astratto. Dev'essere alla concreta portata del soggetto, non avendo carattere

di penalità. Il giudice deve decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere

che l'interessato eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto

della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In

seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare

simile attività e quale sia il reddito conse­guibile, te­nendo cal­colo sempre dell'età, della formazione professionale

e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro (DTF

137.

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,

II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26

settembre 2016, consid. 5b). Trattandosi di persone oltre i cinquant'anni, si

impone particolare cautela nel pronosticare una possibile integrazione quale

dipendente, tanto più in altri comparti

professionali (I CCA sentenza inc. 11.2006.106 del 7 giugno 2010 consid. 4c

con rinvii).

c) Nel

caso in esame AO 2 ha lavorato fino al 30 settembre 2014 come meccanico non

qualificato alla __________, alle cui dipendenze era da oltre sei anni, guadagnando

fr. 4030.27 mensili, e dal 1° ottobre 2014 percepisce indennità di

disoccupazione per fr. 2927.– mensili. Non è dato di sapere quali tentativi egli

abbia intrapreso per ritrovare un impiego, ma non risulta nemmeno che egli sia

stato sanzionato dalla cassa di disoccupazione per avere mancato ai propri

obblighi. L'appellante ricorda che il convenuto ha poco più di cinquant'anni e non

denota impedimenti di salute. Non indica però quali possibilità concrete quegli

avrebbe di svolgere un'attività affine a quella esercitata in precedenza,

limitandosi a enunciati teorici. Certo, AO 2 non può

considerarsi un soggetto ormai escluso definitivamente dal mondo del lavoro.

Sta di fatto che per un uomo ultracinquantenne, sia pure in buona salute, le

opportunità d'impiego nel Cantone Ticino in lavori senza formazione specifica non

sono molte anche per la concorrenza dovuta

al­l'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più giovane,

flessibile e con minori pretese salariali. Non

sorprende dunque che, come si evince dalla documentazione prodotta in questa

sede, l'opponente abbia esaurito le indennità di disoccupazione a metà aprile

del 2016 e che tra luglio e dicembre del 2016 ha ricevuto prestazioni assistenziali

per fr. 1786.– mensili.

d) Non è

escluso che – come fa valere l'appellante – AO 2 potesse seguire programmi d'occupazione temporanea offerti da enti o associazioni

senza scopo di lucro in collaborazione con gli uffici regionali di collocamento.

Nulla rende verosimile tuttavia che ciò gli permettesse, finanche senza

soluzione di continuità, di raggiungere il livello salariale precedente. Imputare

un reddito virtuale all'interessato per attività nel settore della ristorazione

o dell'albergheria, come parrebbe prospettare l'appellante, è un esercizio

meramente teorico. Sul guadagno potenziale del convenuto, in definitiva,

l'appello si dimostra privo di fondamento.

7.

Secondo

l'appellante il Pretore ha trascurato che in seguito alla rescissione consensuale

del rapporto di lavoro il padre si è visto corrispondere una liquidazione di fr.

19.

800.–, i quali ‟potrebbero rientrare nel computo in suo favore”. L'argomentazione

non può essere condivisa.

a) Che

in virtù del citato piano sociale elaborato dalla __________ AO 2 abbia ricevuto

fr. 19 800.– non fa dubbio (accordo del 24

luglio 2014). Trattandosi nondimeno di un'indennità “discrezionale e

straordinaria di buona uscitaˮ, ovvero di un'entrata occasionale, essa non

entra in linea di conto per determinare il reddito di un lavoratore dipendente (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti; da ultimo:

I CCA, sentenze inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 14

e inc. 11.2015.20 del 20 gennaio 2016, consid. 4).

b) Tra

le risorse dei genitori chiamati a erogare contributi di mantenimento rientrano

invero anche i capitali e il numerario (I CCA, sentenze inc. 11.2013.69

del 3 luglio 2014, consid. 9 con rinvio a Perrin

in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 285 CC). Quando i redditi (effettivi o ipotetici) dei genitori non

bastano per coprire il fabbisogno dei figli, il giudice può obbligare quindi i

genitori a intaccare il rispettivo patrimonio, non esclusi eventuali beni

propri. Ciò vale anche nel caso di contributi alimentari per figli maggiorenni (I

CCA, sentenza inc. 11.2012.14 del 19 aprile 2013, consid. 9). Ove i genitori

siano tenuti ad attingere alla sostanza, nondimeno, il giudice deve rispettare

la parità di trattamento, nel senso che non deve obbligare un coniuge a consu­mare

i propri averi se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che

quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (sentenza del Tribunale federale

5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi richiami, in

particolare alla sentenza pubblicata in DTF 129 III 7 consid. 3.1.2).

c) Nel caso

specifico AO 2 sostiene di avere consumato il capitale ricevuto in liquidazione

del rapporto d'impiego per il sostentamento. Il che è plausibile. Dalla documentazione

presentata in questa sede si desume – come detto – che il 12 aprile 2016 egli

ha esaurito le indennità di disoccupazio­ne e che tra luglio e dicembre del 2016

ha riscosso prestazioni assistenziali per fr. 1786.– mensili. Viste le gravi

ristrettezze in cui versa, non si vede come il convenuto possa avere sopperito

al fabbisogno minimo di fr. 3098.– mensili calcolato dal Pretore senza far capo

a quel capitale. Né soccorre il fatto che il Pretore abbia maggiorato del 20% l'intero

fabbisogno minimo “allargato” del convenuto allorquando, secondo la prassi più

aggiornata, la maggiorazione si applica unicamente al minimo di base previsto

dal diritto esecutivo

(sentenza del Tribunale federale

5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 4.1 con

riferimenti; I CCA, sentenze inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 7 e 11.2013.63

del 30 settembre 2015, consid. 8). Quand'anche si riducesse il fabbisogno minimo

in questione a fr. 2726.40 mensili, che per altro non comprende alcuna spesa di

trasferta, in effetti, l'interessato non disporrebbe di alcun margine per far

fronte al versamento di contributi alimentari. Ne discende che, privo di consistenza,

l'appello vede la sua sorte segnata.

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa

indennità, commisurata alla stringatezza del memoriale.

La

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere

accolta, dato che il ricorso non denotava possibilità di buon esito sin

dall'inizio (art. 117 lett. b CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui versa l'attore si tiene conto, in ogni modo, mitigando

sensibilmente gli oneri processuali.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

a:

– avv.;

– Pretura della giurisdizione di

Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).