11.2015.31
Contributo alimentare per figlio maggiorenne
22 giugno 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.31
Lugano
22 giugno 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SE.2013.6 della Pretura
del Distretto di Riviera (azione di mantenimento) promossa con petizione del 3
giugno 2013 da
AO 1
contro
AP 1,
giudicando sull'appello del
15 aprile 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16
marzo 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 settembre
1998 il Pretore del Distretto di Riviera ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto il 28 dicembre 1977 da AP 1 (1951) e L__________ (1954), omologando
una convenzione sui relativi effetti in cui il marito si impegnava – fra l'altro
– a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 850.– mensili
(assegno familiare compreso) per il figlio AO 1 (nato il 16 luglio 1989) dal
16° anno di età. La sentenza prevedeva, in aggiunta alla convenzione, che
il contributo alimentare si sarebbe ridotto dell'importo corrispondente all'assegno
familiare ove quest'ultimo fosse stato percepito dalla madre. A quel tempo AP 1
lavorava come docente di educazione fisica.
B. Dopo la maggiore età del figlio
AP 1 ha continuato a versare ad A__________ un contributo alimentare di fr.
670.– mensili fino al giugno del 2012, ridotto a fr. 300.– mensili dal luglio al
settembre del 2012, quando ha cessato ogni pagamento. Nel frattempo, il 27
luglio 2007 AP 1 si è risposato con __________ (1958). Dal marzo del 2012 egli
è al beneficio della pensione anticipata e con decisione del 28 febbraio 2013 l'Ufficio
AI gli ha stanziato una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2011 al 30 settembre
2011, ridotta alla metà dopo di allora.
C. Il 20 marzo 2013 AO 1 si è
rivolto al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere che il padre fosse tenuto
a erogargli la “definita cifra mensile di mantenimento” fino al termine della propria
formazione universitaria in scienze sociali a __________. AP 1 ha presentato il
4 aprile 2013 un memoriale in cui ha proposto di respingere l'azione. Alla
discussione del 3 giugno 2013 il Pretore, constatata la mancanza di conciliazione
previa, ha dichiarato l'azione irricevibile, ma ha proposto alle parti di inoltrare
seduta stante un'istanza di conciliazione da discutere immediatamente davanti
al Segretario assessore. Ciò che le parti hanno fatto, reintroducendo dopo il
tentativo di conciliazione infruttuoso gli stessi memoriali e procedendo seduta
stante al contraddittorio.
D. Terminata l'istruttoria, il
Pretore ha fissato alle parti il 30 maggio 2014 un termine per formulare
conclusioni scritte. Nel suo allegato del 18 giugno 2014, completato il 30
giugno seguente, l'attore ha precisato in fr. 400.– mensili l'importo del
contributo chiesto, rivendicando inoltre la differenza (fr. 2300.–) tra la rendita
completiva per figli (da lui indicata in fr. 900.– mensili) che gli sarebbe
spettata, ma che l'Assicurazione per l'invalidità aveva versato nel frattempo
al convenuto per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, e quanto
versatogli dal padre nello stesso periodo a titolo di contributo alimentare (fr.
670.– mensili). AP 1 non ha presentato un memoriale conclusivo.
E. Statuendo il 16 marzo 2015,
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato AP
1 a versare all'attore fr. 75.– complessivi per le pretese riferite al periodo dal
marzo al dicembre del 2011, oltre a fr. 83.– mensili come contributo alimentare
dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2014, fr. 54.– mensili dal 1° luglio
al 31 dicembre 2014 e fr. 257. mensili dal 1° gennaio 2015 fino al
termine della formazione professionale del figlio. Le spese processuali di fr.
300.– sono state poste per tre quarti a carico di AO 1 e per il resto a carico
del convenuto, senza assegnazione di ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio
avanzata dall'attore è stata respinta.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 aprile 2015
nel quale chiede – sostanzialmente – di essere esonerato da ogni obbligo di
mantenimento nei confronti del figlio. L'appello non è stato notificato ad AO
1 per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, eccettuati i casi
particolari dell'art. 243 cpv. 2 CPC, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto non è chiaro se tale
presupposto sia dato, giacché l'attore non ha specificato nel memoriale
conclusivo da quando intendesse far decorrere il contributo alimentare di fr.
400.– mensili rivendicato fino al termine della formazione universitaria. Visto
il presumibile esito del ricorso, nondimeno, la questione può rimanere aperta. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del Pretore è stata notificata
al convenuto il 20 marzo 2015. Presentato il 15 aprile 2015, sotto questo
profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. A dimostrazione della sua difficile
situazione finanziaria il convenuto acclude all'appello una serie di diffide di
pagamento per imposte arretrate, fatture di vario genere e ingiunzioni della __________
per l'incasso di prestazioni di laboratorio in favore della moglie (doc. 9
a 32). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto se sono
fatti valere immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l'interessato
non pretende che gli sarebbe stato impossibile sottoporre la citata documentazione
al Pretore. Non può quindi esibirla per la prima volta in appello.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il diritto
dell'attore di ultimare la formazione professionale non era in discussione, il
convenuto proponendo di respingere la petizione
unicamente per motivi finanziari. Ciò posto, egli ha rilevato che con
entrate di fr. 2083.– mensili fino al 31 dicembre 2014 e di
fr. 1333.– dal 1° gennaio 2015 in poi (reddito da attività lucrativa a
tempo parziale e rendita completiva AI per figli), AO 1 non era in grado di sopperire
al proprio fabbisogno minimo di fr. 2283.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati
fr. 169.55, costo dell'alloggio fr. 500.–, tassa militare
fr. 26.–, retta universitaria fr. 97.–, contributi AVS fr. 9.90,
spese di rientro quindicinale a domicilio fr. 200.–, quota di risparmio
del 15% fr. 330.40), già dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–
mensili percepito dalla madre, ritrovandosi egli con un ammanco di fr. 200.–
mensili fino al 31 dicembre 2014 e di fr. 950.– mensili in seguito.
Per quanto riguarda la madre, il
Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 5487.– mensili per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 4849.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 115.20, locazione fr. 1050.–,
interessi della casa di vacanza fr. 110.20, locazione della casa di vacanza fr.
125.–, spese della casa di vacanza fr. 41.65, assicurazione della casa di
vacanza fr. 28.70, spese di riscaldamento dell'abitazione e della casa di
vacanza fr. 203.80, leasing dell'automobile fr. 270.30, spese d'automobile
fr. 66.45, carburante fr. 100.–, assicurazione dell'automobile fr. 119.60,
imposta di circolazione fr. 38.–, tassa sui rifiuti fr. 13.85, abbonamento
“arcobaleno” fr. 33.60, debito carta __________ fr. 404.55 annui, imposte
fr. 120.20, più un margine del 20% di fr. 808.20), onde una
disponibilità di fr. 638.– mensili e, dal 1° luglio 2014, di fr. 1123.–
mensili.
Relativamente al convenuto, il Pretore
ne ha calcolato il reddito (fr. 3080.– mensili) unitamente a quello della seconda
moglie (fr. 2670.– mensili) in complessivi fr. 5750.– mensili a
fronte di un fabbisogno familiare di fr. 4865.– mensili (minimo
esistenziale per coniugi secondo il diritto esecutivo fr. 1700.–, premio della
cassa malati fr. 464.50, interessi ipotecari fr. 535.20, spese accessorie
fr. 28.40, spese di elettricità e riscaldamento fr. 433.20, assicurazione dell'automobile
fr. 41.45, imposta di circolazione fr. 30.20, assicurazione dello
scooter fr. 46.85, imposta di circolazione dello scooter fr. 7.75,
assicurazione dell'economia domestica fr. 27.20, assicurazione dello
stabile fr. 76.80, assicurazione RC privata fr. 15.80, protezione
giuridica fr. 38.75, tasse comunali sui rifiuti, sull'acqua potabile e per
l'uso delle fognature fr. 113.–, contributi di canalizzazione fr. 12.–,
piccolo credito fr. 87.50, imposte fr. 396.–, più un margine del 20%
pari a fr. 810.90). Ne ha desunto un margine disponibile complessivo di
fr. 905.–, di cui la metà (fr. 452.50) spettante a AP 1.
Nelle condizioni descritte il
Pretore ha ritenuto di suddividere il contributo per l'attore proporzionalmente
tra i genitori. Dal marzo al dicembre del 2011 egli ha fissato così il
contributo a carico del padre in fr. 7.50 mensili, poiché se da un lato costui
disponeva di una maggiore disponibilità (di fr. 677.50) avendo trattenuto la
rendita completiva per il figlio di fr. 450.– mensili, dall'altro aveva già
versato un contributo di fr. 670.– mensili, onde la differenza di fr. 75.– per
Fatti
i dieci mesi in esame. Tenuto conto poi dei versamenti di fr. 670.– mensili fino
al giugno del 2012 e di fr. 300.– mensili fino al settembre del 2012 che
coprivano l'ammanco dell'attore, il primo giudice ha limitato l'obbligo (proporzionale)
del convenuto a fr. 83.– mensili dall'ottobre del 2012 al giugno del 2014, a fr. 54.– mensili dal luglio al dicembre del
2014 e a fr. 257.– mensili dopo di allora, fino al termine della
formazione professionale del figlio, ma “almeno fino al 31 dicembre 2015
(riservata la cessazione degli studi prima di questa data), o oltre se gli
studi non fossero ancora conclusi, e sino al termine della formazione
professionale dell'attore”.
4. Nell'appello il convenuto sostiene che in
concreto dovrebbe far stato la convenzione di divorzio del 16 settembre 1998, la
quale non specifica nulla circa un suo obbligo di mantenimento dopo la maggiore
età del figlio, di modo che i versamenti da lui eseguiti in seguito sarebbero
avvenuti a mero titolo volontario. Così argomentando, però, egli dimentica quanto
ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 4), ovvero che un figlio
maggiorenne può promuovere un'azione di mantenimento in virtù dell'art. 277
cpv. 2 CC per ottenere un contributo alimentare quand'anche la sentenza di
divorzio tra i genitori nulla preveda in suo favore (RtiD I-2008 pag. 1028
consid. 4 con riferimenti). Con tale ragionamento l'appellante non si confronta,
di modo che al riguardo l'appello si rivela irricevibile per carenza di motivazione
(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
5. L'appellante non censura il
metodo di calcolo applicato dal Pretore per determinare il contributo alimentare
chiesto dal figlio. Si domanda perché nel fabbisogno minimo di L__________ il
Pretore abbia riconosciuto il costo della casa di vacanza, ma non consta avere sollevato
l'interrogativo davanti al primo giudice, né pretende che ciò gli fosse impossibile
pur facendo capo alla diligenza da lui ragionevolmente esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Ad ogni buon conto, egli non
mette in dubbio che la casa di vacanza rientri nell'ordinario tenore di vita della
moglie, la quale conserva per altro – secondo gli accertamenti del Pretore – un
buon margine disponibile a fine mese (sopra, consid. 3). In circostanze del
genere la questione non è domandarsi perché il Pretore abbia riconosciuto nel
fabbisogno minimo di L__________ il costo della casa di vacanza, ma perché
avrebbe dovuto escluderlo, il fabbisogno minimo del diritto civile non consistendo
nel semplice minimo esistenziale del diritto esecutivo (cfr. DTF 114 II 394
consid. 4b; cfr. anche il calcolo a pag. 27 consid. 2a). Anche al proposito l'appello
manca perciò di consistenza.
6. Per quanto concerne l'attore,
l'appellante rimprovera al primo giudice di avere trascurato che quegli “è
stato per sei mesi (o forse più) a __________ per uno scambio di studi, ha
fatto diverse trasferte a __________, campi di sci ecc.” invece di “risparmiare
Considerandi
e/o lavorare come fanno moltissimi studenti di egual grado”. A prescindere dalla
circostanza tuttavia che egli non indica di quanto andrebbe ridotto il fabbisogno
minimo del figlio o aumentato il reddito conseguibile dal medesimo, il Pretore
ha pur sempre imputato ad AO 1 un introito da attività lucrativa al 40% fino al
gennaio del 2015 e non inferiore al 20% – in linea con la giurisprudenza (RtiD
I-2008 pag. 1028 consid. 10a con riferimenti) – per il resto (sentenza impugnata,
pag. 3 e 5; verbale d'interrogatorio di AO 1, del 4 novembre 2013, pag. 3). Perché
ciò sarebbe criticabile il convenuto non spiega.
7.
L'appellante si duole di
non vedere più AO 1 dalla data del dibattimento in Pretura (giugno del 2013),
sicché nulla giustificherebbe più di sostentare il figlio. A torto. Un figlio
si preclude il diritto a contributi alimentari solo ove l'origine della
mancanza di contatti con il genitore vada
ascritta a sua colpa esclusiva (RtiD
I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti di dottrina
e giurisprudenza; da ultimo:
sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014, consid. 3.2).
L'unica colpa del figlio sembra essere, nel caso specifico, quella di chiedere
un contributo alimentare dopo la maggiore età. Che i difficili rapporti con il
padre si riconducano alla sola responsabilità del figlio non è stato accertato.
Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
8.
Richiamandosi a
“informazioni generiche prese”, l'appellante reputa che il contributo
alimentare per il figlio vada limitato, comunque sia, al 25° compleanno del
beneficiario. In realtà la legge non prevede un limite temporale
assoluto dell'obbligo di mantenimento, neppure al compimento del 25° anno di
età (DTF 130 V 237). L'obbligo di mantenimento verso un figlio
maggiorenne dura finché la formazione “possa
normalmente concludersi” (art. 277 cpv. 2 in fine CC). Determinante non è la durata teorica del ciclo di studi intrapreso, bensì che il
figlio dimostri serietà, diligenza e impegno nell'assolverlo (I CCA, sentenza
inc. 11.2011.148 del 24 gennaio 2014, consid. 5 con riferimenti). Dovesse poi
il figlio denotare uno zelo insufficiente, il genitore potrà sempre chiedere al
giudice di sopprimere il contributo.
9.
Fa valere
infine l'appellante che “al momento attuale” lui e sua moglie sono
“assolutamente al verde e pieni di debiti”. L'argomentazione nondimeno è nuova
e i documenti prodotti per la prima volta in appello irricevibili (sopra, consid.
2). Né le ristrettezze finanziarie che il convenuto lamenta sono sopraggiunte –
per ipotesi – dopo la sentenza del Pretore. Oltre a ciò, incombeva
all'appellante quantificare il maggior aggravio mensile che tali debiti
comporterebbero nel fabbisogno suo e di sua moglie, ciò di cui tutto si ignora.
Se ne conclude che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.
10.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Data la situazione economica verosimilmente difficile
in cui questi versa, si prescinde tuttavia per equità – e a titolo eccezionale
– da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c ed f CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
11.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono
spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).