Lexipedia

Decisione

11.2015.31

Contributo alimentare per figlio maggiorenne

22 giugno 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i dieci mesi in esame. Tenuto conto poi dei versamenti di fr. 670.– mensili fino

al giugno del 2012 e di fr. 300.– mensili fino al settembre del 2012 che

coprivano l'ammanco dell'attore, il primo giudice ha limitato l'obbligo (proporzionale)

del convenuto a fr. 83.– mensili dall'ottobre del 2012 al giugno del 2014, a fr. 54.– mensili dal luglio al dicembre del

2014 e a fr. 257.– mensili dopo di allora, fino al termine della

formazione professionale del figlio, ma “almeno fino al 31 dicembre 2015

(riservata la cessazione degli studi prima di questa data), o oltre se gli

studi non fossero ancora conclusi, e sino al termine della formazione

professionale dell'attore”.

4. Nell'appello il convenuto sostiene che in

concreto dovrebbe far stato la convenzione di divorzio del 16 settembre 1998, la

quale non specifica nulla circa un suo obbligo di mantenimento dopo la maggiore

età del figlio, di modo che i versamenti da lui eseguiti in seguito sarebbero

avvenuti a mero titolo volontario. Così argomentando, però, egli dimentica quanto

ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 4), ovvero che un figlio

maggiorenne può promuovere un'azione di mantenimento in virtù dell'art. 277

cpv. 2 CC per ottenere un contributo alimentare quand'anche la sentenza di

divorzio tra i genitori nulla preveda in suo favore (RtiD I-2008 pag. 1028

consid. 4 con riferimenti). Con tale ragionamento l'appellante non si confronta,

di modo che al riguardo l'appello si rivela irricevibile per carenza di motivazione

(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

5. L'appellante non censura il

metodo di calcolo applicato dal Pretore per determinare il contributo alimentare

chiesto dal figlio. Si domanda perché nel fabbisogno minimo di L__________ il

Pretore abbia riconosciuto il costo della casa di vacanza, ma non consta avere sollevato

l'interrogativo davanti al primo giudice, né pretende che ciò gli fosse impossibile

pur facendo capo alla diligenza da lui ragionevolmente esigibile, tenuto conto

delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Ad ogni buon conto, egli non

mette in dubbio che la casa di vacanza rientri nell'ordinario tenore di vita della

moglie, la quale conserva per altro – secondo gli accertamenti del Pretore – un

buon margine disponibile a fine mese (sopra, consid. 3). In circostanze del

genere la questione non è domandarsi perché il Pretore abbia riconosciuto nel

fabbisogno minimo di L__________ il costo della casa di vacanza, ma perché

avrebbe dovuto escluderlo, il fabbisogno minimo del diritto civile non consistendo

nel semplice minimo esistenziale del diritto esecutivo (cfr. DTF 114 II 394

consid. 4b; cfr. anche il calcolo a pag. 27 consid. 2a). Anche al proposito l'appello

man­ca perciò di consistenza.

6. Per quanto concerne l'attore,

l'appellante rimprovera al primo giudice di avere trascurato che quegli “è

stato per sei mesi (o forse più) a __________ per uno scambio di studi, ha

fatto diverse trasferte a __________, campi di sci ecc.” invece di “risparmiare

Considerandi

e/o lavorare come fanno moltissimi studenti di egual grado”. A prescindere dalla

circostanza tuttavia che egli non indica di quanto andrebbe ridotto il fabbisogno

minimo del figlio o aumentato il reddito conseguibile dal medesimo, il Pretore

ha pur sempre imputato ad AO 1 un introito da attività lucrativa al 40% fino al

gennaio del 2015 e non inferiore al 20% – in linea con la giurisprudenza (RtiD

I-2008 pag. 1028 consid. 10a con riferimenti) – per il resto (sentenza impugnata,

pag. 3 e 5; verbale d'interrogatorio di AO 1, del 4 novembre 2013, pag. 3). Perché

ciò sarebbe criticabile il convenuto non spiega.

7.

L'appellante si duole di

non vedere più AO 1 dalla data del dibattimento in Pretura (giugno del 2013),

sicché nulla giustificherebbe più di sostentare il figlio. A torto. Un figlio

si preclude il diritto a contributi alimentari solo ove l'origine della

mancanza di contatti con il genitore vada

ascritta a sua colpa esclusiva (RtiD

I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti di dottrina

e giurisprudenza; da ultimo:

sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014, consid. 3.2).

L'unica colpa del figlio sembra essere, nel caso specifico, quella di chiedere

un contributo alimentare dopo la maggiore età. Che i difficili rapporti con il

padre si riconducano alla sola responsabilità del figlio non è stato accertato.

Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

8.

Richiamandosi a

“informazioni generiche prese”, l'appellante reputa che il contributo

alimentare per il figlio vada limitato, comun­que sia, al 25° compleanno del

beneficiario. In realtà la legge non prevede un limite temporale

assoluto dell'obbligo di mantenimento, neppure al compimento del 25° anno di

età (DTF 130 V 237). L'obbligo di mantenimento verso un figlio

maggiorenne dura finché la formazione “possa

normalmente concludersi” (art. 277 cpv. 2 in fine CC). Determinante non è la durata teorica del ciclo di studi intrapreso, bensì che il

figlio dimostri serietà, diligenza e impegno nell'assolverlo (I CCA, sentenza

inc. 11.2011.148 del 24 gennaio 2014, consid. 5 con riferimenti). Dovesse poi

il figlio denotare uno zelo insufficiente, il genitore potrà sempre chiedere al

giudice di sopprimere il contributo.

9.

Fa valere

infine l'appellante che “al momento attuale” lui e sua moglie sono

“assolutamente al verde e pieni di debiti”. L'argomentazione nondimeno è nuova

e i documenti prodotti per la prima volta in appello irricevibili (sopra, consid.

2). Né le ristrettezze finanziarie che il convenuto lamenta sono sopraggiunte –

per ipotesi – dopo la sentenza del Pretore. Oltre a ciò, incombeva

all'appellante quantificare il maggior aggravio mensile che tali debiti

comporterebbero nel fabbisogno suo e di sua moglie, ciò di cui tutto si ignora.

Se ne conclude che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

10.

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Data la situazione econo­mica verosimilmente difficile

in cui questi versa, si prescinde tuttavia per equità – e a titolo eccezionale

– da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c ed f CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

11.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono

spese.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).