11.2015.32
Decreto cautelare: decisione non motivata
27 aprile 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.32
Lugano
27 aprile 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente,
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2015.119 e CA.2015.9 (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 27 febbraio 2015
da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo
del 16 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore
il 3 aprile 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura d'iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori promossa il 27 febbraio 2015 dalla CO 1 di __________ contro
la RE 1 di __________ il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, dopo
avere citato le parti a un'udienza di dibattimento del 31 marzo 2015, alla
quale la convenuta è rimasta assente ingiustificata, ha emanato il 3 aprile
2015 la seguente “Decisione (non motivata)”:
1. L'istanza
è accolta.
1.1 È fatto ordine all'Ufficiale dei
registri di Mendrisio di iscrivere un'ipoteca legale provvisoria degli
artigiani e degli imprenditori per l'importo di fr. 6'750.– oltre interessi al
5% dal 22 dicembre 2014 a favore di CO 1, __________ e a carico della PPP __________
fondo base part. no. 802 RFD __________, di proprietà di RE 1, __________ (già
iscritta in via supercautelare su decisione del 3 marzo 2015).
2. L'annotazione dovrà essere
mantenuta sino a 15 giorni dopo la decisione definitiva nella causa di merito
per l'accertamento del credito e l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva,
che dovrà essere introdotta entro il termine di 60 giorni, in difetto di che l'annotazione
dell'ipoteca legale provvisoria verrà cancellata.
3. La tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 300.– (fr. 400.– in caso di motivazione della decisione),
sono poste a carico della convenuta. La convenuta rifonderà inoltre alla parte
istante fr. 500.– a titolo di ripetibili.
4. Notificazione alle parti come di
rito, nonché all'Ufficio dei registri di Mendrisio perché proceda nei suoi
incombenti.
In calce alla decisione, sotto la
firma del Pretore e del Segretario assessore, figurava inoltre la seguente
“avvertenza”:
È
facoltà delle parti di chiedere a questa Pretura la motivazione scritta della
presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. L'omessa richiesta
di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante
appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).
B. Contro la decisione appena
citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 aprile 2015 per
ottenere che il giudizio sulle spese giudiziarie (dispositivo n. 3) sia riformato
nel senso che la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– (fr.
400.– in caso di motivazione della decisione) siano poste a carico dell'istante.
Il memoriale non è stato comunicato alla CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Il giudice può comunicare alle
parti la sua decisione in tre modi:
– può
consegnare in udienza il solo dispositivo scritto accompagnato da una breve motivazione
orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC),
– può
notificare il solo dispositivo scritto (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC),
– può
notificare sin dall'inizio alle parti la sua decisione motivata per scritto
(“se del caso”: art. 238 lett. g CPC).
Ciò vale per tutti i tipi di
procedura. Nei primi due casi il giudice fa seguire la motivazione scritta se
una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione; l'omessa
richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione mediante appello o
reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).
Ogni decisione dovendo contenere
inoltre l'indicazione dei rime-
di giuridici (se le parti non
hanno rinunciato a ricorrere: art. 238 lett. f CPC), nei due casi appena
citati il giudice deve menzionare esplicitamente – come ha fatto in concreto il
Pretore – la possibilità di chiedere la motivazione scritta entro dieci giorni. Il solo dispositivo non è impugnabile. Il termine di appello o di
reclamo decorre, in tali casi, dalla notificazione della motivazione scritta
(art. 311 cpv. 1 CPC e art. 321 cpv. 1 CPC; I
CCA, sentenza inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014,
consid. 1 con riferimenti). Trattandosi di decisioni adottate con la procedura
sommaria, il giudice deve precisare altresì che il termine di dieci giorni non
è sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 3 CPC), in difetto di che le ferie ne
interrompono il decorso, seppure il destinatario della decisione disponga di
adeguate cognizioni giuridiche (DTF 139 III 83 consid. 5).
2. Nella
fattispecie il Pretore ha ordinato – a favore dalla CO 1 e per l'importo
di fr. 6750.– (oltre interessi) – l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale sulla proprietà per piani n. __________ del fondo base n. __________ RFD
di __________ appartenente alla RE 1, senza dare ragione dei motivi di
questa decisione e dell'addebito alla convenuta delle spese giudiziarie. Per
quanto detto sopra (consid. 1) e desumibile dall'”avvertenza” in calce alla
decisione, il dispositivo in sé non era impugnabile. RE 1 aveva dieci giorni di
tempo per chiedere al Pretore la motivazione scritta della decisione. Il
termine d'impugnazione comincerà a decorrere quando la società avrà ricevuto
tale motivazione. Ne segue che il reclamo in esame va dichiarato già di primo
acchito irricevibile.
Questa Camera ha già
avuto modo di precisare tuttavia nella citata sentenza del 14 dicembre 2014
(inc. 11.2014.100, consid. 3) che appelli e reclami prematuri, diretti contro
il solo dispositivo di una decisione, vanno trattati come richieste di
motivazione e trasmessi al primo giudice, sempre che siano presentati nel termine
di dieci giorni. In concreto il reclamo della RE 1 è tempestivo, la decisione
impugnata essendo stata notificata alla convenuta il 7 aprile 2015. L'atto va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta.
3. Giusta l'art.
48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG le Camere della Sezione di diritto civile
del Tribunale di appello decidono nella composizione di un giudice unico
segnatamente la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili.
Ciò che, per quanto visto in precedenza, si verifica anche nella fattispecie.
4. Le spese
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato comunicato alla controparte per osservazioni.
5. Quanto ai
rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), spetterà alla convenuta che intenda esperire ricorso al Tribunale federale
sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la presente
decisione non essendo finale nel senso dell'art. 90 LTF (art. 93 cpv. 1 lett. a
LTF). Per il resto il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. L'atto è trasmesso
al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della
decisione del 3 aprile 2015.
3. Le spese processuali
di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della
reclamante.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).