11.2015.33
Provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media
25 giugno 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.33
11.2015.47
Lugano
25 giugno 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Grisanti
e Jaques
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA. 2014.497 (protezione della personalità: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 12 dicembre 2014 dall'
AP 1
contro
AO
1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
giudicando sull'appello
del 7 aprile 2015 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2015
dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 dicembre
2014 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché
fosse ordinato in via cautelare alla AO 1 di cancellare dai suoi siti
web in via principale “la notizia dello scorso febbraio e quella del 26
novembre 2014”, in via subordinata “la notizia del 26 novembre 2014” e in via ancor più subordinata di permetterle “di esercitare il proprio diritto di replica a
tutte le notizie apparse sulla AO 1”. Invitata a presentare osservazioni, nel
suo memoriale del 24 dicembre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
B. Statuendo con
decisione del 17 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile,
subordinatamente l'ha respinta e ha irrogato a AP 1 una multa disciplinare di
fr. 1000.–. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante,
tenuta a rifondere alla convenuta fr. 750.– per ripetibili.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7
aprile 2015 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento
dell'istanza. Il 20 aprile 2015 il presidente di questa Camera ha assegnato
all'appellante un termine fino al 6 maggio 2015, poi prorogato al 1° giugno
successivo, per depositare un anticipo di fr. 750.– in garanzia delle spese
processuali. Il 3 giugno 2015 all'appellante è stato fissato un ultimo termine
fino al 15 giugno 2015 per procedere al deposito del citato anticipo. Il 15
giugno 2015 AP 1 ha instato per il beneficio
del gratuito patrocinio e contestualmente ha postulato la ricusa del presidente
di questa Camera (inc. 11.2015.47).
in diritto: 1. Le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno
fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, un'azione volta alla
protezione della personalità – salvo eccezioni estranee alla fattispecie – non essendo una controversia patrimoniale (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91
con richiami; Marais in: Baker
& McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori
richiami). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella
fattispecie la decisione in rassegna è stata notificata all'istante il 27 marzo
2015. Introdotto il 7 aprile 2015, l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. L'appellante, dopo una
serie di invettive contro il Pretore che nulla portano al fondamento della sua
azione, contesta preliminarmente la legittimazione passiva della succursale AO
1 poiché sprovvista di personalità giuridica e di capacità processuale. Essa
contesta inoltre la legittimazione dell'avv. PA 1 a rappresentare la convenuta
tanto più che i firmatari della procura “sono dei semplici aventi diritto di
firma e non organi abilitati a rappresentare e ad impegnare e obbligare (art.
55 cpv. 2 CC) la __________ con sede principale a __________”.
a) Ora,
per tacere del fatto che è l'istante medesima ad avere convenuto in causa la “AO
1”, è vero che la succursale, nonostante l'autonomia di cui dispone, è effettivamente
priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte. La giurisprudenza
le concede però la possibilità di intervenire in una procedura giudiziaria in
nome della società principale, in virtù di un potere di rappresentanza speciale
(DTF 120 III 13 consid. 1a). Ciò premesso, ove alla succursale sia attribuita erroneamente
la capacità processuale, parte al processo è la società cui la succursale
appartiene, salvo che l'altra parte abbia motivo per dubitare dell'identità
dell'avversario o sia lesa nei propri interessi, ciò che in concreto non consta
né è preteso.
b) Quanto
alla legittimazione del rappresentante della convenuta, un'associazione
iscritta nel registro di commercio è sì rappresentata dai propri organi, me
essa può conferire il potere di rappresentanza a terzi o a procuratori (Jeanneret/Hari in: Commentaire Romand,
Code civil I, Basilea 2010, n. 33 ad art. 69). L'iscrizione nel registro di commercio
contiene poi solo l'indicazione dei membri della direzione (art. 92 lett. k
ORC) e le persone autorizzate a rappresentare (art. 92 lett. l ORC). In concreto,
Fatti
i due firmatari dispongono di un diritto di firma collettivo a due registrato
nel registro di commercio e poco importa quindi che essi non abbiano una
funzione particolare. Il tutto senza dimenticare che la mancanza di una valida
procura può essere sanata entro un termine fissato dal giudice (art. 132 cpv. 1
CPC). Al riguardo, la contestazione è destinata all'insuccesso.
3. L'appellante reputa nulla
la decisione impugnata poiché priva di motivazione. Essa sostiene che la decisione
“manca di qualsiasi riferimento agli elementi concreti dell'asserita
inammissibilità dell'istanza”. A suo parere il Pretore, ignorando l'eccezione
di carenza di legittimazione passiva, è incorso in un diniego di giustizia formale.
a) In
concreto il Pretore ha respinto l'istanza “ poiché con riferimento alle notizie
figuranti sul doc. A, mal si comprende – e l'istante non l'ha per nulla reso
verosimile – dove starebbe la violazione dell'art. 266 CPC rispettivamente
della LRTV, essendo del resto condivisibile quanto proposto dalla convenuta ai
pti. 3 + 5 delle sue osservazioni 24.12.2014”. Egli ha ritenuto così che
l'istante non avesse reso verosimile l'incombente lesione dei diritti dell'istante
tale da poterle causare un pregiudizio particolarmente grave (art. 266 lett. a
CPC), la mancanza di giustificazione della lesione (lett. b) e la proporzionalità
del provvedimento (lett. c), poiché i fatti riportati dalla convenuta erano
sostanzialmente veri (osservazioni del 24 dicembre 2014 pag. 2 e 3).
b) Si
conviene che la motivazione della decisione in rassegna è succinta e
telegrafica. Resta il fatto che essa permette di capire le
ragioni che stanno alla base del giudizio, il Pretore avendo spiegato brevemente le argomentazioni decisive che l'hanno indotto a
respingere l'istanza, senza essere tuttavia tenuto a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti proposti dalle parti. Ancorché
si ponga ai limiti inferiori imposti dal profilo formale, essa è sufficiente
sotto il profilo dell'art. 29 Cost. (DTF 138 IV 81 consid. 2.2). La censura di
violazione del diritto di essere sentito è destinata a cadere nel vuoto.
4. L'appellante invoca altresì
la violazione del divieto diniego di giustizia materiale “ovvero della
violazione del diritto di essere trattato senza arbitrio (art. 9 Cost.)”. A suo
dire il Pretore ha ignorato tutte le sue censure e obbiezioni ovvero la “richiesta
di poter esercitare il proprio diritto di risposta, la richiesta di istruttoria
e la richiesta di udienza che il CPC invece riconosce all'appellante in virtù
degli art. 250 segg. CPC”
Ora, per quel che è della
Considerandi
risposta, non è chiaro a quale diritto l'interessata si riferisca. Ove essa
intenda far valere il diritto sancito dall'art. 28g CC, per tacere del
fatto che l'interessata non ha rispettato le formalità di procedura previste
dall'art. 28i CC (Jeandin in:
Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 28l), in
mancanza di un testo della risposta non è dato di vedere in che maniera il
primo giudice ha impedito all'istante di esercitare il proprio diritto. Ove
invece essa si riferisca alla possibilità di replicare, agli atti figura un
allegato del 16 gennaio 2015 in cui l'istante ha preso posizione in merito alla
risposta della convenuta donde l’inconsistenza della censura. Quanto all'istruttoria,
non è dato di vedere in quale violazione sia incorso il primo giudice, in
nessun allegato dell'istante figurano offerte di prove oltre quelle
documentali. Relativamente all'udienza, infine, l'appellante dimentica che
nella procedura sommaria il giudice può rinunciare a tenere udienza dando modo
alle parti di esprimersi per scritto (art. 253 cpv. 1 e 256 cpv. 1 CPC), ciò
che è stato il caso in concreto. Né l'ordinamento di diritto processuale civile
garantisce sempre il diritto a un'udienza in procedura sommaria (sentenza del
Tribunale federale 5D_141/2014 del 27 gennaio 2015 destinata a pubblicazione).
Per il resto, è vero che l'art. 6 CEDU conferisce il diritto a un'udienza
pubblica, ma in concreto l'interessata, dopo avere chiesto al Pretore di citare
le parti a un'udienza personale (lettera del 28 dicembre 2014), nella replica
del 16 gennaio 2015 non ha più riproposto la richiesta. Il primo giudice poteva
così legittimamente concludere in una rinuncia della stessa. Ne segue che anche
al riguardo l'appello è destituito di fondamento.
5.
L'appellante, infine, si
duole della multa di fr. 1000.– inflittale dal Pretore, ma al riguardo essa non
si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui l'istante “infarcendo
i suoi scritti d'insulti contro anche il PP __________” ha offeso le convenienze
(art. 128 cpv. 1 CPC). Né essa pretende che i suoi scritti fossero meramente
irriverenti o che il Pretore ne abbia frainteso la portata o che l'ammontare
della multa (previsto dall'art. 128 cpv. 1 CPC nel massimo di fr. 1000.–)
fosse eccessivo. Mal si intravede di conseguenza perché la sanzione andrebbe
annullata. Se ne conclude che privo di buon diritto, l'appello è destinato
perciò all'insuccesso.
6.
L'emanazione dell'attuale sentenza
rende senza oggetto la ricusa del presidente di questa Camera (inc.
11.2015
).
7.
Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato
per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante
non entra in linea di conto, giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza
possibilità di accoglimento (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato
notificato alla controparte.
8.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a
questioni di valore (sopra consid. 1; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 750.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. L'istanza di ricusa presentata da AP
1 è dichiarata priva d'oggetto.
5. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).