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Decisione

11.2015.33

Provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media

25 giugno 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i due firmatari dispongono di un diritto di firma collettivo a due registrato

nel registro di commercio e poco importa quindi che essi non abbiano una

funzione particolare. Il tutto senza dimenticare che la mancanza di una valida

procura può essere sanata entro un termine fissato dal giudice (art. 132 cpv. 1

CPC). Al riguardo, la contestazione è destinata all'insuccesso.

3. L'appellante reputa nulla

la decisione impugnata poiché priva di motivazione. Essa sostiene che la decisione

“manca di qualsiasi riferimento agli elementi concreti dell'asserita

inammissibilità dell'istanza”. A suo parere il Pretore, ignorando l'eccezione

di carenza di legittimazione passiva, è incorso in un diniego di giustizia formale.

a) In

concreto il Pretore ha respinto l'istanza “ poiché con riferimento alle notizie

figuranti sul doc. A, mal si comprende – e l'istante non l'ha per nulla reso

verosimile – dove starebbe la violazione dell'art. 266 CPC rispettivamente

della LRTV, essendo del resto condivisibile quanto proposto dalla convenuta ai

pti. 3 + 5 delle sue osservazioni 24.12.2014”. Egli ha ritenuto così che

l'istante non avesse reso verosimile l'incombente lesione dei diritti dell'istante

tale da poterle causare un pregiudizio particolarmente grave (art. 266 lett. a

CPC), la mancanza di giustificazione della lesione (lett. b) e la proporzionalità

del provvedimento (lett. c), poiché i fatti riportati dalla convenuta erano

sostanzialmente veri (osservazioni del 24 dicembre 2014 pag. 2 e 3).

b) Si

conviene che la motivazione della decisione in rassegna è succinta e

telegrafica. Resta il fatto che essa permette di capire le

ragioni che stanno alla base del giudizio, il Pretore avendo spiegato brevemente le argomentazioni decisive che l'hanno indotto a

respingere l'istanza, senza essere tuttavia tenuto a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti proposti dalle parti. Ancorché

si ponga ai limiti inferiori imposti dal profilo formale, essa è sufficiente

sotto il profilo dell'art. 29 Cost. (DTF 138 IV 81 consid. 2.2). La censura di

violazione del diritto di essere sentito è destinata a cadere nel vuoto.

4. L'appellante invoca altresì

la violazione del divieto diniego di giustizia materiale “ovvero della

violazione del diritto di essere trattato senza arbitrio (art. 9 Cost.)”. A suo

dire il Pretore ha ignorato tutte le sue censure e obbiezioni ovvero la “richiesta

di poter esercitare il proprio diritto di risposta, la richiesta di istruttoria

e la richiesta di udienza che il CPC invece riconosce all'appellante in virtù

degli art. 250 segg. CPC

Ora, per quel che è della

Considerandi

risposta, non è chiaro a quale diritto l'interessata si riferisca. Ove essa

intenda far valere il diritto sancito dall'art. 28g CC, per tacere del

fatto che l'interessata non ha rispettato le formalità di procedura previste

dall'art. 28i CC (Jeandin in:

Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 28l), in

mancanza di un testo della risposta non è dato di vedere in che maniera il

primo giudice ha impedito all'istante di esercitare il proprio diritto. Ove

invece essa si riferisca alla possibilità di replicare, agli atti figura un

allegato del 16 gennaio 2015 in cui l'istante ha preso posizione in merito alla

risposta della convenuta donde l’inconsistenza della censura. Quanto all'istruttoria,

non è dato di vedere in quale violazione sia incorso il primo giudice, in

nessun allegato dell'istante figurano offerte di prove oltre quelle

documentali. Relativamente all'udienza, infine, l'appellante dimentica che

nella procedura sommaria il giudice può rinunciare a tenere udienza dando modo

alle parti di esprimersi per scritto (art. 253 cpv. 1 e 256 cpv. 1 CPC), ciò

che è stato il caso in concreto. Né l'ordinamento di diritto processuale civile

garantisce sempre il diritto a un'udienza in procedura sommaria (sentenza del

Tribunale federale 5D_141/2014 del 27 gennaio 2015 destinata a pubblicazione).

Per il resto, è vero che l'art. 6 CEDU conferisce il diritto a un'udienza

pubblica, ma in concreto l'interessata, dopo avere chiesto al Pretore di citare

le parti a un'udienza personale (lettera del 28 dicembre 2014), nella replica

del 16 gennaio 2015 non ha più riproposto la richiesta. Il primo giudice poteva

così legittimamente concludere in una rinuncia della stessa. Ne segue che anche

al riguardo l'appello è destituito di fondamento.

5.

L'appellante, infine, si

duole della multa di fr. 1000.– inflittale dal Pretore, ma al riguardo essa non

si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui l'istante “infarcendo

i suoi scritti d'insulti contro anche il PP __________” ha offeso le convenienze

(art. 128 cpv. 1 CPC). Né essa pretende che i suoi scritti fossero meramente

irriverenti o che il Pretore ne abbia frainteso la portata o che l'ammontare

della multa (previsto dall'art. 128 cpv. 1 CPC nel massi­mo di fr. 1000.–)

fosse eccessivo. Mal si intravede di conseguenza perché la sanzione andrebbe

annullata. Se ne conclude che privo di buon diritto, l'appello è destinato

perciò all'insuccesso.

6.

L'emanazione dell'attuale sentenza

rende senza oggetto la ricusa del presidente di questa Camera (inc.

11.2015

).

7.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato

per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante

non entra in linea di conto, giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza

possibilità di accoglimento (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato

notificato alla controparte.

8.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a

questioni di valore (sopra consid. 1; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr. 750.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. L'istanza di ricusa presentata da AP

1 è dichiarata priva d'oggetto.

5. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).