11.2015.34
Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa
27 aprile 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.34
Lugano,
27 aprile 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA. 2015.1 (provvedimenti cautelari prima della pendenza
della causa) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con
istanza
del 31 dicembre 2014 dall'
avv.
AP 1
contro
avv.
AO 1,
giudicando sull'appello
presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 17 marzo
2015;
Ritenuto
in fatto: A. In esito a un'istanza di
sfratto presentata il 27 settembre 2010 dalla dott. __________ G__________,
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato il 15 novembre
2012 all'avv. AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di mettere a libera
disposizione della sublocatrice __________ G__________ i locali da lei
occupati nella superficie sita al IV piano, interno n. 15, dello stabile
denominato ‘__________’ di piazzetta __________ a __________ entro 30 giorni
dalla notificazione della presente decisione”. Il Pretore ha ordinato inoltre
alla polizia cantonale, “rispettivamente in caso delega alla polizia comunale,
di prestare man forte per l'esecuzione della presente decisione a semplice
richiesta della sublocatrice”, disponendo che
qualora la subconduttrice non avesse ritirato mobili e oggetti di sua
pertinenza la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni a spese della
subconduttrice in un luogo indicato dalla sublocatrice (inc. DI.2010.1451).
B. Il decreto di sfratto appena
citato è stato impugnato il 4 gennaio 2013 dall'avv. AP 1 davanti alla seconda
Camera civile di questo Tribunale, che con sentenza del 31 marzo 2014 ha respinto l'appello in quanto ricevibile (inc. 12.2013.6). Un ricorso in materia civile
presentato dall'avv. AP 1 al Tribunale federale è stato respinto anch'esso nella
misura in cui era ammissibile con sentenza 4A_309/2014 del 6 ottobre 2014. Il
15 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha attestato il passaggio in giudicato della propria decisione. Lo sgombero forzato dell'appartamento,
in cui si trovava lo studio legale dell'avv. AP 1, è stato eseguito con
l'intervento di due agenti della polizia comunale di Lugano il 3 e 4 dicembre
2014.
C. Il 31 dicembre 2014 l'avv. AP 1 ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un'“Istanza di
provvedimenti urgenti – Istanza di reintegra” nei confronti dell'avv. AO 1,
patrocinatore di __________ G__________, perché il suo studio legale fosse “restituito e rimesso al 4° piano” nello stato
in cui essa l'aveva lasciato il 2 dicembre 2014. Invitato a formulare
osservazioni, l'avvocato AO 1 ha proposto di respingere l'istanza nella misura
in cui fosse ricevibile, dolendosi dei toni sconvenienti e ingiuriosi usati
dall'istante. In una replica spontanea del 10 febbraio 2015 l'istante AP 1 ha ribadito la propria domanda. Il convenuto ha duplicato il 17 febbraio
successivo, proponendo una volta ancora di respingere l'istanza e censurando le
contumelie figuranti nella replica. Con decreto cautelare del 17 marzo
2015 il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile, subordinatamente l'ha
respinta, e ha irrogato all'avv. AP 1 una multa disciplinare di
fr. 1000.–. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico
dell'istante. All'avv. AO 1 non sono state attribuite ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare predetto
l'avv. AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 aprile 2015 nel
quale chiede di dichiarare nulla – subordinatamente di annullare – la decisione
medesima e di ordinare “il reintegro integrale del possesso del contenuto dello
studio legale di AP 1 al 4° piano del ‘__________’, piazzetta __________, __________”.
Il memoriale non è stato comunicato all'avv. AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. La decisione impugnata è un
decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC).
Non è chiaro quale causa intenda avviare
l'avv. AP 1 contro l'avv. AO 1. Nella misura in cui postula “il
reintegro integrale del possesso del contenuto dello studio legale” essa sembrerebbe
alludere a un'azione fondata sull'art. 927 cpv. 1 CC. In simili circostanze è
data quindi la competenza per materia di
questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).
2. Le “decisioni di prima
istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono appellabili entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie patrimoniali – il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto in questione è stato notificato
all'istante il 25 marzo 2015. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto
così sabato 4 aprile 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla posta il 7 aprile 2015, l'appello in esame è dunque tempestivo. Quanto al valore litigioso, manca nella decisione
impugnata qualsiasi riferimento in proposito, nonostante l'indicazione dei
rimedi giuridici dia per esperibile l'appello. Dato che il ricorso in esame
appare già di primo acchito senza probabilità di successo, non giova tuttavia dilungarsi
sul tema.
3. Nel decreto impugnato il
Pretore ha respinto la richiesta cautelare in ordine, subordinatamente nel
merito, con l'argomento “che anche volendo prescindere dall'inammissibilità della
presente istanza, che costituisce al più un atto che esprime una condotta
processuale querulomane di parte istante, esso è pure infondato, per quanto è
dato di capire, perché l'espulsione dell'istante dai locali in questione è avvenuta
in esecuzione di un decreto di sfratto cresciuto in giudicato emesso dal
giudice competente ed è avvenuta con modalità perfettamente adeguate, sia nella
gestione dei dati sia nel deposito del contenuto dell'ufficio presso la società
__________”. Accertato poi che nei suoi allegati
l'istante aveva “gravemente offeso le convenienze, infarcendo quegli scritti
d'insulti contro (anche) il convenuto”, “stante la gravità di questo agire”
egli ha inflitto all'avvocata AP 1 una multa disciplinare di fr. 1000.– in
applicazione dell'art. 128 CPC.
4. L'appellante reputa la
decisione impugnata “manifestamente nulla per totale assenza di motivazione”
(memoriale, pag. 9 in basso), invocando contestualmente il suo diritto di
essere sentita e il divieto dell'arbitrio (memoriale, pag. 10 segg.). In realtà
il decreto cautelare è motivato. Il Pretore ha spiegato che “l'espulsione
dell'istante dai locali in questione è avvenuta in esecuzione di un decreto di
sfratto cresciuto in giudicato”. Si conviene che la motivazione è succinta e
telegrafica, ridotta alla sua più semplice espressione, ma essa permette pur
sempre di capire senza equivoci perché il Pretore ha rifiutato l'emanazione dei
provvedimenti cautelari richiesti. È dunque sufficiente sotto il profilo
dell'art. 29 Cost. (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), sicché le
censure fondate sulla violazione del diritto di essere sentiti e sul divieto
dell'arbitrio cadono nel vuoto.
5. Sostiene l'appellante che
l'avv. AO 1 ha ottenuto
l'emanazione del decreto di sfratto senza essere debitamente autorizzato dalla
cliente ed era quindi un falsus procurator (memoriale, pag. 4 segg.). Se
non che, la legittimazione a procedere di un rappresentante non può più essere
revocata in dubbio una volta terminata la causa. E in concreto il decreto di
sfratto non solo è stato emesso (il 15 novembre 2012, come detto), ma è finanche
passato in giudicato (il 6 ottobre 2014), l'interessata avendo esaurito infruttuosamente
tutte le vie di ricorso fino al Tribunale federale. Certo, l'appellante pretende
che per eseguire lo sfratto dopo la sentenza del Tribunale federale l'avvocato AO
1 avrebbe dovuto farsi rilasciare dalla cliente un'altra procura (memoriale,
pag. 8 in basso), ma non se ne comprende il motivo. Validamente abilitato con
decisione definitiva ad attuare l'espulsione, il legale ha agito in virtù di
tale autorizzazione, facendo capo alla forza pubblica. Su questo punto
l'appello sfiora il pretesto e non merita ulteriore disamina.
6. Per quanto attiene alla
multa disciplinare, l'appellante rimprovera al Pretore un “delirio di
onnipotenza” e si proclama vittima di un “atto orrendo” perpetrato da chi ha
eseguito lo sfratto (memoriale, pag. 2). Tuttavia con la motivazione del primo
giudice, il quale ha pronunciato la sanzione per avere l'istante offeso
gravemente le convenienze processuali usando toni da vituperio, essa non si
confronta. Non asserisce che i suoi scritti fossero meramente irriverenti o che
il Pretore ne abbia frainteso la portata o che l'ammontare della multa
(previsto dall'art. 128 cpv. 1 CPC nel massimo di fr. 1000.–) sia esagerato o
sproporzionato. Mal si intravede di conseguenza perché la sanzione andrebbe
annullata. Anche al riguardo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
7. Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pongono problemi legati a indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC), l'avvocato AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni in
appello.
8. Quanto ai rimedi esperibili
contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
incomberà all'appellante rendere verosimile – dandosi ricorso in materia civile
– che il valore litigioso raggiunge la soglia minima di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).