11.2015.35
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia (maggiorenne)
28 dicembre 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.35
Lugano
28 dicembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2014.2358 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 3 giugno 2014 da
AO 1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 ora
in
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 28 aprile 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17
aprile 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1967) si
sono sposati a __________ il 21 novembre 1985. Dal matrimonio sono nati L__________ (il 16 marzo 1986), Li__________ (il 5
marzo 1990) e S__________ (il 18 novembre 1996). Il marito è attivo come
fiduciario per la P__________ di __________, di cui è direttore, e per la C__________
di __________. Di entrambe le società egli è anche membro del consiglio di
amministrazione. Durante la vita in comune la moglie ha lavorato prevalentemente
a tempo parziale (al 50%) per la P__________ sino al 28 febbraio 2014, data per
la quale è stata licenziata. Il 7 febbraio 2014 AO 1 si è iscritta ai ruoli
della disoccupazione, riscuotendo dal 1° marzo 2014 le relative indennità. Dal
1° marzo 2015 essa lavora a tempo parziale (80%) come impiegata per la G__________
di __________. I coniugi si sono separati nel maggio del 2009, quando il marito
ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1631 RFD di __________,
comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno). Il 31 agosto 2014 egli è
divenuto padre di M__________, avuta dalla sua compagna __________ (1987).
B. L'8
maggio 2012 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'assetto della vita
separata in cui AP 1 si obbligava – fra l'altro – a provvedere direttamente al
mantenimento dei figli maggiorenni, come pure a versare un contributo alimentare
per la moglie di fr. 6200.– mensili e per S__________ di fr. 1500.– mensili.
Sempre in virtù di tale convenzione i coniugi si sono impegnati a riesaminare
la loro situazione entro il 31 dicembre 2012, precisando che qualora la
situazione finanziaria fosse cambiata avrebbero rivisto l'accordo.
C. Adito
il 19 febbraio 2014 da AO 1 a protezione dell'unione coniugale, con decreto
cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio e confermato il 26 febbraio
2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a
vivere separati (inc. SO.2014.796). Il 3 giugno 2014 la moglie si è rivolta nuovamente
al Pretore per ottenere, già in via cautelare, l'assegnazione in uso dell'abitazione
coniugale (compresi mobili e suppellettili) e di una __________, l'affidamento
di S__________ (riservato il diritto di visita paterno), così come un
contributo alimentare per sé di fr. 6200.– mensili e uno di fr. 1965.– mensili
per S__________ (assegni familiari compresi) sin dal maggio del 2014, impregiudicato
l'art. 286 cpv. 3 CC per le spese straordinarie della figlia. Statuendo il 4
giugno 2014 inaudita parte, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare.
D. All'udienza
del 28 luglio 2014, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha consentito all'attribuzione
dell'alloggio coniugale alla moglie fino al 31 dicembre 2015 e all'affidamento
di S__________ alla medesima, riservato il proprio diritto di visita e l'esercizio
congiunto dell'autorità parentale. Inoltre egli ha offerto, dall'agosto del
2014, un contributo alimentare di fr. 1789.– mensili per la moglie e uno di fr.
2356.– mensili per S__________ sino alla maggiore età (assegni familiari non
compresi). L'istante ha replicato seduta stante, accettando il contributo
alimentare per la figlia e riconfermandosi nelle proprie richieste per il resto.
Il convenuto ha duplicato, mantenendo la sua posizione. Entrambe le parti hanno
notificato prove.
E. Il
18 settembre 2014 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo
Pretore, proponendo l'affidamento di S__________ alla madre (riservato il suo
diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, la vendita
dell'abitazione familiare con suddivisione del ricavo netto, un contributo
alimentare di fr. 1789.– mensili per la moglie fino alla vendita dell'abitazione
coniugale, rispettivamente di fr. 329.– mensili fino ai 64 anni di lei, e uno di
fr. 2106.– mensili (oltre agli assegni familiari) per S__________ fino alla
maggiore età, come pure la divisione a metà degli averi previdenziali cumulati
dai coniugi in costanza di matrimonio (inc. DM.2014.252). All'udienza del 28
ottobre 2014, indetta per l'udienza di conciliazione, le parti si sono intese
sul principio del divorzio, sull'affidamento di S__________ alla madre e sulla
divisione a metà degli averi previdenziali, ma non sugli altri punti. La causa di
divorzio si trova tuttora in fase istruttoria.
F. Quel
28 ottobre 2014 è terminata anche l'istruttoria della procedura a tutela dell'unione
coniugale. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 marzo 2015 l'istante ha
riaffermato le proprie domande iniziali. Nel proprio allegato del 18 marzo 2015
il convenuto ha proposto l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale fino
al 31 dicembre 2015 alla moglie, così come dell'__________, offrendo inoltre un
contributo alimentare per lei di fr. 1789.– mensili dall'agosto del 2014.
G. Statuendo
con sentenza del 17 aprile 2015, il Pretore ha attribuito in uso alla moglie l'abitazione
coniugale (senza limiti di tempo) e l'__________, ha obbligato il marito a
versare dal 1° maggio 2014 un contributo alimentare di fr. 3013.– mensili per
lei e uno di fr. 2356.– mensili per S__________ (assegni familiari compresi,
ma deducibili ove fossero percepiti dalla madre), da corrispondere direttamente
alla figlia dopo la maggiore età. Egli non si è più dovuto pronunciare invece
sull'affidamento di S__________ e sul diritto di visita del padre, la questione
essendo divenuta priva d'oggetto con il raggiungimento della maggiore età da
parte della figlia. Le spese processuali di fr. 4600.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28
aprile 2015 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – la
riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre, dall'agosto del 2014, il
contributo alimentare per la moglie a fr. 1789.– mensili e quello per la figlia
a fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età
(subordinatamente fino al termine della prima formazione, ma non oltre il 25°
anno di età), ponendo le spese interamente a carico di AO 1 e riconoscendogli
un'indennità di fr. 8000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 18 maggio
2015 la moglie propone di respingere l'appello. Con decreto del 19 maggio 2015
il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per
Fatti
i contributi alimentari dovuti dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015, ma non per
quelli dovuti in seguito.
I. Nel
frattempo, constatato che a dispetto della maggiore età S__________ non era
stata interpellata dal Pretore, il presidente di questa Camera ha impartito il
6 maggio 2015 alla medesima un termine di 10 giorni per comunicare se autorizzasse
la madre a postulare il contributo di mantenimento in suo favore (fr. 1935.–
mensili, assegni familiari compresi) dopo la maggiore età. S__________ ha dichiarato
il 12 maggio 2015 di approvare l'operato della madre.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).
Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità
dei contributi alimentari in discussione
davanti al Pretore (fr. 4411.–
mensili per la sola moglie, dal 1° maggio 2014). Quanto alla
tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore
del convenuto il 20 aprile 2015. Depositato il 28 aprile 2015, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel caso in
cui una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo
o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – o entrambi i
coniugi promuovano congiuntamente – azione di divorzio, la competenza
per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. Ciò non
esonera tuttavia quel giudice dallo statuire sui provvedimenti chiesti per il
lasso di tempo che precede la litispendenza della causa di divorzio, seppure
egli decida più tardi (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III
646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Simili provvedimenti possono estendere
i loro effetti anche dopo l'introduzione dell'azione di divorzio. Spetterà poi al
giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di merito decidere eventualmente,
su istanza di parte, se modificarli o sopprimerli pro futuro (art. 276
cpv. 2 CPC).
3.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha calcolato anzitutto il fabbisogno in denaro di S__________ in fr.
2356.
– mensili (assegni familiari compresi, deducibili qualora fossero percepiti
dalla madre) sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Quanto al contributo
alimentare per la moglie, egli non ha applicato il metodo di calcolo abituale fondato
sul riparto a metà dell'eccedenza risultante dal bilancio familiare, bensì
quello del dispendio effettivo, come proponevano le parti. Ciò posto, il primo
giudice ha accertato il reddito della moglie in fr. 3300.– mensili netti a
fronte di un tenore di vita di fr. 6313.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 1524.–, spese di
riscaldamento fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 383.–, assicurazione
dello stabile fr. 294.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 55.–,
tassa d'uso delle canalizzazioni fr. 8.–, servizio spazzaneve fr. 25.–,
abbonamento servizio caldaia fr. 30.–, leasing dell'automobile fr. 664.–, assicurazione
dell'automobile fr. 220.–, imposta di circolazione fr. 69.–,
assicurazione sulla vita fr. 417.–, imposta cantonale fr. 492.–, imposta
federale fr. 149.–, imposta comunale fr. 383.–). Ne è risultato un ammanco
di fr. 3013.– mensili, che secondo il Pretore il marito può finanziare, come
può sovvenzionare il fabbisogno in denaro di S__________, con il suo reddito
netto di fr. 20 600.– mensili, che gli
lascia un margine disponibile di oltre fr. 15 000.–
mensili, più che sufficiente per coprire il suo tenore di vita (fr. 11 026.90 mensili) e il fabbisogno in denaro della
piccola M__________. Quanto alla decorrenza
dei contributi alimentari (1° maggio
2014), il Pretore ha accolto la richiesta della moglie in applicazione dell'art.
173.
cpv. 3 CC.
4.
L'esistenza di un accordo
non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge di
adire il giudice successivamente. Il coniuge che desidera un'altra regolamentazione
può rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale o dei
provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull'assetto
litigioso. Il giudice deciderà allora tenendo conto di quelle che erano le basi
dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non siano
mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a
protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari. In tal caso il
contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per
l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti).
Nella fattispecie nulla è dato di sapere sugli elementi di reddito e di
fabbisogno in base ai quali le parti avevano fissato il contributo alimentare
nell'accordo dell'8 maggio 2012. Mancando qualsiasi elemento, non rimane che
far capo ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i
contributi alimentari in costanza di matrimonio (v. RtiD I-2015 pag. 880 consid.
6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in
definitiva ha fatto anche il primo giudice e che le parti non contestano.
5.
L'appellante critica anzitutto
il contributo di mantenimento per la figlia S__________. Chiede in primo luogo
di cancellare, nel dispositivo impugnato, la riserva del diritto alla deduzione
degli assegni familiari ove questi fossero percepiti dalla moglie, poiché
essendo tali prestazioni notoriamente incluse nel contributo alimentare, basta
che il debitore alimentare non le riscuota per poterle dedurre, poco importa se
li percepisca l'altro genitore. L'appellante si duole poi del fatto che S__________,
divenuta maggiorenne il 18 novembre 2014, non sia stata ascoltata in prima sede
e non abbia potuto pertanto esprimere alcun accordo, né tacito né tanto meno
esplicito, sull'operato della madre, come non poteva prendere alcuna decisione
in merito nemmeno il Pretore, né per il periodo della minore età, né per quello
successivo. Per abbondanza egli obietta infine che il contributo di mantenimento
fissato dal primo giudice “non trova alcuna base giuridica” siccome l'accordo
raggiunto in merito all'udienza del 28 luglio 2014 è stato fatto decadere
dalle parti, sicché, quand'anche fosse dovuta, tale pretesa non può eccedere
fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi).
a) Per
quel che è del “grave errore procedurale” in cui sarebbe caduto il Pretore per
non avere sentito la figlia sulle richieste avanzate in sua vece dalla madre, è
appena il caso di ricordare che in tutte le questioni di carattere pecuniario
il detentore dell'autorità parentale – rispettivamente, nel caso di autorità
parentale congiunta, il genitore affidatario (Bachofner/
Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch
2016.
pag. 620) – è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli
minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio (DTF 136 III 365), anche
in una procedura a tutela dell'unione coniugale (I CCA, sentenza inc.
11.2011.58
dell'8 febbraio 2013, consid. 5d con rinvii). Nella misura in cui
contesta la facoltà del primo giudice di statuire sul contributo alimentare per
S__________ chiesto dalla madre per il periodo della minore età, l'appello
manca dunque di ogni consistenza.
Quanto
al periodo successivo, la prerogativa accordata al detentore dell'autorità
parentale – rispettivamente al genitore affidatario – continua, sempre che il
figlio divenuto maggiorenne in corso di procedura approvi le richieste di lui (DTF
142.
III 81 consid. 3.2, 129 III 55
consid. 3). Nella fattispecie si conviene che la figlia non ha assentito in
prima sede al contributo alimentare chiesto per lei dopo la maggiore età, nemmeno
tacitamente. Interpellata dal presidente di questa Camera, nondimeno, S__________ ha ratificato il 12 maggio 2015 l'operato
della madre a tutela del suo contributo di mantenimento anche dopo la maggiore
età. L'irregolarità è dunque sanata. Per il resto non fa dubbio che il giudice
a protezione dell'unione coniugale possa fissare la durata dei contributi alimentari
per i figli anche oltre la maggiore età, fino al termine di un eventuale
percorso scolastico o professionale (art.
133.
cpv. 1 seconda frase CC per analogia; sentenza del Tribunale federale
5A_287/2012 del 4 agosto 2012, consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 129 III 55
consid. 3; I CCA, sentenze inc.
11.2013.12
e 11.2013.16 del 4 febbraio 2015, consid. 9c).
b) Per
quel che attiene all'ammontare del contributo in esame, l'appellante non
contesta, almeno per il periodo relativo alla minore età di S__________, il fabbisogno
in denaro che il Pretore ha calcolato sulla base delle raccomandazioni edite
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,
cui questa Camera si ispira per prassi invalsa. Partendo dalla stima di fr. 2100.–
mensili (quella previsto per un figlio unico nella fascia di età di S__________),
il primo giudice ha adeguato il costo dell'alloggio (fr. 340.– mensili secondo
la tabella) a quello effettivo (fr. 761.– mensili) e ha dedotto “proporzionalmente
al grado di occupazione dell'istante” la posta per cura e educazione prestate
in natura dalla madre (fr. 165.– mensili), accertando così l'importo di fr. 2356.–
mensili (assegni familiari compresi; sentenza impugnata, pag. 5).
L'appellante
eccepisce che la pattuizione di tale somma all'udienza del 28 luglio 2014 è
stata da lui revocata nell'allegato conclusivo e abbandonata dalla stessa moglie,
la quale, riferendosi nel proprio memoriale conclusivo alle richieste di
giudizio presentate nell'istanza del 3 giugno 2014, si è accomodata di un
contributo di fr. 1965.– mensili (assegni familiari inclusi). Così facendo, l'appellante
non si confronta tuttavia con gli argomenti del primo giudice, il quale ha
spiegato l'irrilevanza dei motivi addotti dal convenuto in sede conclusiva per invocare
una riduzione del contributo a fr. 1500.– mensili, come pure l'assenza di ogni
vincolo per il giudice – nelle questioni governate dal principio inquisitorio
illimitato – agli importi indicati dai genitori (sentenza impugnata, pag. 5 in
basso). Nella misura in cui oppone, per il contributo fissato dal Pretore fino
alla maggiore età di S__________, il difetto di una base legale o chiede, in subordine, di limitare la
pretesa a fr. 1500.– mensili senza nemmeno giustificare la cifra, l'appellante
avanza rivendicazioni non sufficientemente motivate, e come tali irricevibili.
In ossequio alla più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno
familiare di fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS
836.
) va tolto tuttavia dal fabbisogno in denaro di S__________ (di fr. 2355.–
mensili arrotondati), che le raccomandazioni di __________ comprendono (RtiD
I-2005 pag. 772 consid. 7), e trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; I CCA, sentenza inc. 11.2014.35 del 12
settembre 2016, consid. 8). In proposito la decisione impugnata va adeguata di
conseguenza.
c) Relativamente
al contributo alimentare per S__________ dopo la maggiore età, a ragione l'appellante
rileva invece che la pretesa era governata non più dal principio inquisitorio
illimitato, bensì dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”),
in base al quale – nell'interesse della parte più debole – il giudice accerta i
fatti d'ufficio, senza essere vincolato alle allegazioni delle parti né alle
offerte di prova (art. 153 cpv. 1 CPC), ma rimane legato alle richieste di
giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.61 del 31 agosto 2016, consid. 4). La richiesta
di giudizio era soggetta pertanto all'art. 58 cpv. 1 CPC, sicché il Pretore non
poteva assegnare alla figlia maggiorenne più di quanto fosse rivendicato nell'ultimo
atto di causa. E siccome nel proprio memoriale conclusivo del 20 marzo 2015 l'istante
si era confermata “integralmente nelle pretese di cui all'istanza 3 giugno
2014”, il Pretore non poteva sospingersi
oltre la richiesta di fr. 1965.– mensili (assegni familiari compresi)
formulata in quella sede e ratificata – per tale ammontare (decreto
presidenziale del 6 maggio 2015) – da S__________ il 12 maggio 2015. Su
questo punto l'appello merita accoglimento.
Riguardo
all'entità del contributo alimentare, non si trascura che ai fini dell'art. 277
cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio maggiorenne andrebbe determinato in base
ai criteri del diritto esecutivo, non più sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(Rep. 1995 pag. 153 n. 28; recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.14 del 19
aprile 2013, consid. 5). A un esame di verosimiglianza nulla induce a supporre
tuttavia che il fabbisogno in denaro di S__________, comprendente il minimo
esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di
trasferta e il materiale scolastico (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.58,
citata, consid. 5d con rinvii) fosse mutato apprezzabilmente e non raggiungesse
più dopo la maggiore età fr. 1715.– mensili (ovvero fr. 1965.– meno l'assegno
familiare). La richiesta del convenuto intesa a ridurre a fr. 1500.– mensili
(assegni familiari compresi) il contributo alimentare per S__________ non può invece
trovare accoglimento, poiché non coprirebbe nemmeno il minimo esistenziale
della figlia.
6.
L'appellante censura
altresì il contributo alimentare per la moglie. Egli non contesta l'applicazione
del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ma chiede di ridurre il
tenore di vita di AO 1 a fr. 5789.– mensili per effetto del minor carico fiscale,
di accertare il reddito di lui in fr. 20 275.–
mensili, il di lui tenore di vita in fr. 17 310.30
mensili e di limitare di conseguenza la pretesa della moglie a fr. 1789.–
mensili dall'agosto del 2014 in poi.
a) Circa
il tenore di vita della moglie, il convenuto sostiene che il carico fiscale
accertato dal Pretore in complessivi fr. 1024.– mensili è eccessivo poiché
basato su elementi “datati”, del 2012, quando S__________ era ancora minorenne
e i contributi di mantenimento erano versati sulla scorta della convenzione
provvisoria dell'8 maggio 2012. Egli fa valere che nel frattempo la situazione
è mutata, sia perché la figlia è diventata maggiorenne, sia perché la moglie non
ha più l'impiego di allora, sia perché i contributi di mantenimento sono inferiori.
A fronte di entrate complessive per fr. 5089.– netti mensili (fr. 3300.– di
indennità di disoccupazione e fr. 1789.– di contributo alimentare offerto) e di
uscite per fr. 2285.– mensili, l'istante avrebbe dunque un reddito imponibile non
superiore a fr. 52 500.– annui, compresi
fr. 23 405.– di valore locativo. Onde
un carico fiscale di fr. 500.– mensili e un tenore di vita di fr. 5789.–
mensili.
È
vero che la stima del Pretore si fonda su elementi desunti dalla tassazione 2012
(doc. FF, GG, HH) e che la situazione appare, già a un esame sommario, radicalmente
cambiata. Dal 1° marzo 2014 le entrate di AO 1 sono manifestamente inferiori ai
fr. 51 452.– annui attestati ancora nella
tassazione 2013, così come sono inferiori quelle per “alimenti ricevuti per sé”,
accertati in fr. 68 400.– annui (richiamo
dall'Ufficio circondariale di tassazione, nell'inc. DM.2014.252). Senza contare
che dalla maggiore età di S__________ il contributo versato per la figlia non è
più conteggiato nel reddito della madre (art. 22 lett. f LT). Ora, tenendo
conto di entrate complessive per fr. 93 234.– annui, di cui fr. 39 600.– da
attività lucrativa (presso la G__________: doc. 9 e 10 nell'inc. DM.2014.252),
fr. 30 000.– di contributo alimentare (sotto,
consid. b) e fr. 23 534.– di valore
locativo, come pure delle deduzioni fiscali ammesse di fr. 62 276.– (tassazione 2013), il carico d'imposta di
fr. 500.– mensili riconosciuto dal convenuto appare finanche favorevole all'istante
(http://www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/dfe/dc/calcolatori/ RedditoSostanza.php). In
proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto e il verosimile tenore
di vita della moglie va ricondotto a fr. 5789.– mensili.
b) L'appellante
dà atto che il “teorico contributo di mantenimento muliebre” ammonterebbe a fr.
2489.
– mensili (fr. 5789.– meno fr. 3300.–). Nondimeno, egli soggiunge, per
rapporto al suo tenore di vita di fr. 17 310.30
mensili e, quindi, al limitato margine disponibile, la pretesa alimentare dell'istante
non può eccedere fr. 1789.– mensili, dovendosi essa cumulare con quella di S__________.
Il convenuto contesta di avere quantificato in fr. 11 026.95 il proprio tenore di vita in prima sede e rivendica in
particolare l'inserimento nel calcolo di fr. 2499.45 mensili per il mantenimento
di L__________, di fr. 3265.90 mensili per il mantenimento di Li__________ e di
fr. 1751.– mensili per il mantenimento di M__________. Se non che, così
argomentando, egli dimentica che il contributo alimentare per i figli, a
maggior ragione se maggiorenni, non rientra nel fabbisogno del genitore
affidatario né in quello del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2014.36
del 9 novembre 2016, consid. 6d con rinvii).
Comunque
sia, si registrasse anche un ammanco nel bilancio familiare, le spettanze del
coniuge e dei figli minorenni sarebbero prioritarie rispetto a quelle per i
figli maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_36/2016 del 29 marzo 2016 consid. 4.1). E,
pur dipartendosi da un reddito di fr. 20 275.–
mensili, a AP 1 rimarrebbe, a un giudizio di apparenza, un margine sufficiente
per sovvenire al proprio tenore di vita – senza gli asseriti contributi per L__________
e Li__________ – e garantire il tenore di vita dell'istante di fr. 2489.–
mensili, come pure il fabbisogno in denaro di S__________ di fr. 2105.– mensili
(sopra, consid. 5b) fino alla maggiore età. L'esito del giudizio non muterebbe
neppure per gli obblighi dopo di allora, inferiori per altro di fr. 391.–
mensili in seguito al minor contributo alimentare per S__________ (sopra,
consid. 5c). In effetti, il mantenimento di L__________, che l'appellante
medesimo riteneva autosufficiente già il 18 settembre 2014 nella procedura di
divorzio (petizione, pag. 2 in basso), e quello per Li__________, nel frattempo passata all'insegnamento a tempo parziale nella
scuola media (risposta del 12 maggio
2015, pag. 2, nell'inc. DM.2014.252), non appaiono più documentati dopo
il giugno del 2014 (doc. 15). In condizioni del genere non soccorre
attardarsi sulla giustificazione, contestata dall'istante, delle altre poste nel
tenore di vita del convenuto. Ne discende,
in definitiva, la riduzione a fr. 2490.– mensili (arrotondati) del
contributo alimentare per AO 1 e l'accoglimento entro questi limiti dell'appello.
7.
L'appellante chiede infine
di posticipare all'agosto del 2014 la decorrenza dei contributi alimentari che
il Pretore ha fatto risalire al maggio di quell'anno. Egli non revoca in dubbio
la possibilità di far retroagire, in virtù dell'art. 173 cpv. 3 CC, le
prestazioni per l'anno precedente l'istanza. Rileva nondimeno che il richiedente
deve giustificare simile pretesa, mentre nessuna motivazione valida è stata
addotta dall'istante, essendo per il resto pacifico che egli ha “sempre fatto
fronte al mantenimento della famiglia”, compreso quello per L__________ e per Li__________.
L'opinione non può essere condivisa. L'art. 173 cpv. 3 CC abilita senz'altro il
richiedente a postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno
precedente l'istanza”, intendendosi per “futuro” il periodo a valere dalla
litispendenza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 3
con richiamo). Di regola il giudice non è tenuto dunque a motivare la retroattività
di un contributo alimentare, se non ove il convenuto sostenga – per esempio –
di avere già adempiuto l'obbligo per il passato o pretenda che la richiesta
intempestiva della controparte denoti una tacita rinuncia al contributo per il
lasso di tempo anteriore all'istanza (I CCA, sentenza inc. 11.2004.111 del 23
ottobre 2007, consid. 5a con riferimenti; v. anche Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione,
n. 11 ad art. 173).
Diverso è il caso in cui le parti
si siano intese internamente, come in concreto, sull'assetto contributivo durante
la vita separata. In simili circostanze il giudice a protezione dell'unione
coniugale fissa il nuovo contributo alimentare – di norma – solo per il futuro
(sopra, consid. 4). Per il passato, il creditore alimentare dispone di un
titolo esecutivo che osta alla retroattività del giudizio, a meno che – ma la
circostanza non è neppure invocata nella fattispecie – l'ammontare pattuito si
riveli manifestamente inadeguato (ZR 104/2005 pag. 222 n. 58; Isenring/ Kessler, op. cit., loc, cit.; Vetterli in:
FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 39 ad art. 176 CC).
Ciò posto, i contributi alimentari in favore della moglie e di S__________
vanno stabiliti a decorrere dal 3 giugno 2014. Anche su questo punto l'appello
si dimostra fondato.
8.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la posticipazione di circa un mese della
decorrenza del contributo per la figlia fino alla maggiore età (sopra, consid.
7) e, dopo di allora, la riduzione del contributo medesimo dai fr. 2356.–
mensili (assegni familiari compresi) stabiliti dal Pretore a fr. 1715.– mensili
(assegni familiari non compresi), per rapporto ai fr. 1500.– mensili (assegni
familiari compresi) offerti dall'agosto del
2014.
(consid. 5c e consid. 7). Egli consegue inoltre causa parzialmente
vinta sul contributo alimentare per la moglie, che passa dai fr. 3013.– mensili fissati dal primo giudice dal maggio del 2014 ai
fr. 2490.– mensili dal 3 giugno 2014, a fronte
dei fr. 1789.– mensili offerti dall'agosto di quell'anno
(consid. 3, 6b e 7). Tutto ponderato, si giustifica così che l'appellante sopporti
due terzi delle spese processuali e rifonda alla moglie un'adeguata indennità
per ripetibili ridotte. Nel complesso la decisione odierna non influisce
apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili
di primo grado (suddivise a metà), l'entità dei contributi alimentari non
configurando nemmeno l'unico aspetto del contenzioso su cui il Pretore è stato chiamato
a statuire (sopra, lett. F e G).
9.
Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle conclusioni rimaste controverse
in appello (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sopra, consid. 8) raggiunge la soglia
di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Conformemente all'art. 301
lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato
anche alla figlia S__________, maggiorenne.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza
impugnata è così riformata:
2. AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la moglie di fr. 2490.– mensili
dal 3 giugno 2014.
3. AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia S__________:
fr. 2105.– mensili dal 3 giugno al 17 novembre
2014 e
fr. 1715.– mensili dal 18 novembre 2014 fino al
termine della formazione scolastica o professionale, ove questa dovesse
intervenire più tardi.
Gli
assegni familiari non sono compresi nel contributo
di mantenimento. Dalla maggiore età della figlia il contributo alimentare dovrà
essere versato direttamente alla medesima.
Per il resto l'appello è respinto
e la decisione impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr.
3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di AO 1
e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv..;
–
avv..
Comunicazione
a:
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
–(in
estratto, consid. n. 5 e 7 con
dispositivo
n. I/3).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).