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Decisione

11.2015.35

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia (maggiorenne)

28 dicembre 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari dovuti dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015, ma non per

quelli dovuti in seguito.

I. Nel

frattempo, constatato che a dispetto della maggiore età S__________ non era

stata interpellata dal Pretore, il presidente di questa Camera ha impartito il

6 maggio 2015 alla medesima un termine di 10 giorni per comunicare se autorizzasse

la madre a postulare il contributo di mantenimento in suo favore (fr. 1935.–

mensili, assegni familiari compresi) dopo la maggiore età. S__________ ha dichiarato

il 12 maggio 2015 di approvare l'operato della madre.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).

Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è

ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità

dei contributi alimentari in discussione

davanti al Pretore (fr. 4411.–

mensili per la sola moglie, dal 1° maggio 2014). Quanto alla

tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore

del convenuto il 20 aprile 2015. Depositato il 28 aprile 2015, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel caso in

cui una procedura a tutela del­l'unione coniugale sia ancora pendente (in primo

o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – o entrambi i

coniugi promuovano congiuntamente – azione di divorzio, la competenza

per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. Ciò non

esonera tuttavia quel giudice dallo statuire sui provvedimenti chiesti per il

lasso di tempo che precede la litispendenza della causa di divorzio, seppure

egli decida più tardi (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III

646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Simili provvedimenti possono estendere

i loro effetti anche dopo l'introduzione dell'azione di divorzio. Spetterà poi al

giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di merito decidere eventualmente,

su istanza di parte, se modificarli o sopprimerli pro futuro (art. 276

cpv. 2 CPC).

3.

Nella sentenza impugnata il

Pretore ha calcolato anzitutto il fabbisogno in denaro di S__________ in fr.

2356.

– mensili (assegni familiari compresi, deducibili qualora fossero percepiti

dalla madre) sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Quanto al contributo

alimentare per la moglie, egli non ha applicato il metodo di calcolo abituale fondato

sul riparto a metà del­l'eccedenza risultante dal bilancio familiare, bensì

quello del dispendio effettivo, come proponevano le parti. Ciò posto, il primo

giudice ha accertato il reddito della moglie in fr. 3300.– mensili netti a

fronte di un tenore di vita di fr. 6313.– mensili (minimo esi­stenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 1524.–, spese di

riscaldamento fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 383.–, assicurazione

dello stabile fr. 294.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 55.–,

tassa d'uso delle canalizzazioni fr. 8.–, servizio spazzaneve fr. 25.–,

abbonamento servizio caldaia fr. 30.–, leasing dell'automobile fr. 664.–, assicurazione

del­l'automobile fr. 220.–, imposta di circolazione fr. 69.–,

assicurazione sulla vita fr. 417.–, imposta cantonale fr. 492.–, imposta

federale fr. 149.–, imposta comunale fr. 383.–). Ne è risultato un ammanco

di fr. 3013.– mensili, che secondo il Pretore il marito può finanziare, come

può sovvenzionare il fabbisogno in denaro di S__________, con il suo reddito

netto di fr. 20 600.– mensili, che gli

lascia un margine disponibile di oltre fr. 15 000.–

mensili, più che sufficiente per coprire il suo tenore di vita (fr. 11 026.90 mensili) e il fabbisogno in denaro della

piccola M__________. Quanto alla decorrenza

dei contributi alimentari (1° mag­gio

2014), il Pretore ha accolto la richiesta della moglie in applicazione dell'art.

173.

cpv. 3 CC.

4.

L'esistenza di un accordo

non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge di

adire il giudice successivamente. Il coniuge che desidera un'altra regolamentazione

può rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale o dei

provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull'assetto

litigioso. Il giudice deciderà allora tenendo conto di quelle che erano le basi

dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non siano

mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a

protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari. In tal caso il

contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per

l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti).

Nella fattispecie nulla è dato di sapere sugli elementi di reddito e di

fabbisogno in base ai quali le parti avevano fissato il contributo alimentare

nel­l'accordo dell'8 maggio 2012. Mancando qualsiasi elemento, non rimane che

far capo ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i

contributi alimentari in costanza di matrimonio (v. RtiD I-2015 pag. 880 consid.

6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in

definitiva ha fatto anche il primo giudice e che le parti non contestano.

5.

L'appellante critica anzitutto

il contributo di mantenimento per la figlia S__________. Chiede in primo luogo

di cancellare, nel dispositivo impugnato, la riserva del diritto alla deduzione

degli assegni familiari ove questi fossero percepiti dalla moglie, poiché

essendo tali prestazioni notoriamente incluse nel contributo alimentare, basta

che il debitore alimentare non le riscuota per poterle dedurre, poco importa se

li percepisca l'altro genitore. L'appellante si duole poi del fatto che S__________,

divenuta maggiorenne il 18 novembre 2014, non sia stata ascoltata in prima sede

e non abbia potuto pertanto esprimere alcun accordo, né tacito né tanto meno

esplicito, sull'operato della madre, come non poteva prendere alcuna decisione

in merito nemmeno il Pretore, né per il periodo della minore età, né per quello

successivo. Per abbondanza egli obietta infine che il contributo di mantenimento

fissato dal primo giudice “non trova alcuna base giuridica” siccome l'accordo

raggiunto in merito all'udienza del 28 luglio 2014 è stato fatto decadere

dalle parti, sicché, quan­d'anche fosse dovuta, tale pretesa non può eccedere

fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi).

a) Per

quel che è del “grave errore procedurale” in cui sarebbe caduto il Pretore per

non avere sentito la figlia sulle richieste avanzate in sua vece dalla madre, è

appena il caso di ricordare che in tutte le questioni di carattere pecuniario

il detentore dell'autorità parentale – rispettivamente, nel caso di autorità

parentale congiunta, il genitore affidatario (Bachofner/

Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Voll­jährigen, in: FamPra.ch

2016.

pag. 620) – è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli

minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio (DTF 136 III 365), anche

in una procedura a tutela dell'unione coniugale (I CCA, sentenza inc.

11.2011.58

dell'8 febbraio 2013, consid. 5d con rinvii). Nella misura in cui

contesta la facoltà del primo giudice di statuire sul contributo alimentare per

S__________ chiesto dalla madre per il periodo della minore età, l'appello

manca dunque di ogni consistenza.

Quanto

al periodo successivo, la prerogativa accordata al detentore dell'autorità

parentale – rispettivamente al genitore affidatario – continua, sempre che il

figlio divenuto maggiorenne in corso di procedura approvi le richieste di lui (DTF

142.

III 81 consid. 3.2, 129 III 55

consid. 3). Nella fattispecie si conviene che la figlia non ha assentito in

prima sede al contributo alimentare chiesto per lei dopo la maggiore età, nem­meno

tacitamente. Interpellata dal presidente di questa Camera, nondimeno, S__________ ha ratificato il 12 maggio 2015 l'operato

della madre a tutela del suo contributo di mantenimento anche dopo la maggiore

età. L'irregolarità è dunque sanata. Per il resto non fa dubbio che il giudice

a protezione dell'unione coniugale possa fissare la durata dei contributi alimentari

per i figli anche oltre la maggiore età, fino al termine di un eventuale

percorso scolastico o professionale (art.

133.

cpv. 1 seconda frase CC per analogia; sentenza del Tribunale federale

5A_287/2012 del 4 agosto 2012, consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 129 III 55

consid. 3; I CCA, sentenze inc.

11.2013.12

e 11.2013.16 del 4 febbraio 2015, consid. 9c).

b) Per

quel che attiene all'ammontare del contributo in esame, l'appellante non

contesta, almeno per il periodo relativo alla minore età di S__________, il fabbisogno

in denaro che il Pretore ha calcolato sulla base delle raccoman­dazioni edite

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,

cui questa Camera si ispira per prassi invalsa. Partendo dalla stima di fr. 2100.–

mensili (quella previsto per un figlio unico nella fascia di età di S__________),

il primo giudice ha adeguato il costo dell'alloggio (fr. 340.– mensili secondo

la tabella) a quello effettivo (fr. 761.– mensili) e ha dedotto “proporzionalmente

al grado di occupazione dell'istante” la posta per cura e educazione prestate

in natura dalla madre (fr. 165.– mensili), accertando così l'importo di fr. 2356.–

mensili (assegni familiari compresi; sentenza impugnata, pag. 5).

L'appellante

eccepisce che la pattuizione di tale somma al­l'udienza del 28 luglio 2014 è

stata da lui revocata nell'allegato conclusivo e abbandonata dalla stessa moglie,

la quale, riferendosi nel proprio memoriale conclusivo alle richieste di

giudizio presentate nell'istanza del 3 giugno 2014, si è accomodata di un

contributo di fr. 1965.– mensili (assegni familiari inclusi). Così facendo, l'appellante

non si confronta tuttavia con gli argomenti del primo giudice, il quale ha

spiegato l'irrilevanza dei motivi addotti dal convenuto in sede conclusiva per invocare

una riduzione del contributo a fr. 1500.– mensili, come pure l'assenza di ogni

vincolo per il giudice – nelle que­stioni governate dal principio inquisitorio

illimitato – agli importi indicati dai genitori (sentenza impugnata, pag. 5 in

basso). Nella misura in cui oppone, per il contributo fissato dal Pretore fino

alla maggiore età di S__________, il difetto di una base legale o chiede, in subordine, di limitare la

pretesa a fr. 1500.– mensili senza nemmeno giustificare la cifra, l'appellante

avanza rivendicazioni non sufficientemente motivate, e come tali irricevibili.

In ossequio alla più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno

familiare di fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS

836.

) va tolto tuttavia dal fabbisogno in denaro di S__________ (di fr. 2355.–

mensili arrotondati), che le raccomandazioni di __________ comprendono (RtiD

I-2005 pag. 772 consid. 7), e trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; I CCA, sentenza inc. 11.2014.35 del 12

settembre 2016, consid. 8). In proposito la decisione impugnata va adeguata di

conseguenza.

c) Relativamente

al contributo alimentare per S__________ dopo la maggiore età, a ragione l'appellante

rileva invece che la pretesa era governata non più dal principio inquisitorio

illimitato, bensì dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”),

in base al quale – nell'interesse della parte più debole – il giudice accerta i

fatti d'ufficio, senza essere vincolato alle allegazioni delle parti né alle

offerte di prova (art. 153 cpv. 1 CPC), ma rimane legato alle richieste di

giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.61 del 31 agosto 2016, consid. 4). La richiesta

di giudizio era soggetta pertanto all'art. 58 cpv. 1 CPC, sicché il Pretore non

poteva assegnare alla figlia maggiorenne più di quanto fosse rivendicato nell'ultimo

atto di causa. E siccome nel proprio memoriale conclusivo del 20 marzo 2015 l'istante

si era confermata “integralmente nelle pretese di cui all'istanza 3 giugno

2014”, il Pretore non poteva sospingersi

oltre la richiesta di fr. 1965.– mensili (assegni familiari compresi)

formulata in quella sede e ratificata – per tale ammontare (decreto

presidenziale del 6 maggio 2015) – da S__________ il 12 maggio 2015. Su

questo punto l'appello merita accoglimento.

Riguardo

all'entità del contributo alimentare, non si trascura che ai fini dell'art. 277

cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio maggiorenne andrebbe determinato in base

ai criteri del diritto esecutivo, non più sulla scorta delle raccomandazioni pub­blicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

(Rep. 1995 pag. 153 n. 28; recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.14 del 19

aprile 2013, consid. 5). A un esame di verosimiglianza nulla induce a supporre

tuttavia che il fabbisogno in denaro di S__________, comprendente il minimo

esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di

trasferta e il materiale scolastico (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.58,

citata, consid. 5d con rinvii) fosse mutato apprezzabilmente e non raggiungesse

più dopo la maggiore età fr. 1715.– mensili (ovvero fr. 1965.– meno l'assegno

familiare). La richiesta del convenuto intesa a ridurre a fr. 1500.– mensili

(assegni familiari compresi) il contributo alimentare per S__________ non può invece

trovare accoglimento, poiché non coprirebbe nemmeno il minimo esistenziale

della figlia.

6.

L'appellante censura

altresì il contributo alimentare per la moglie. Egli non contesta l'applicazione

del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ma chiede di ridurre il

tenore di vita di AO 1 a fr. 5789.– mensili per effetto del minor carico fiscale,

di accertare il reddito di lui in fr. 20 275.–

mensili, il di lui tenore di vita in fr. 17 310.30

mensili e di limitare di conseguenza la pretesa della moglie a fr. 1789.–

mensili dall'agosto del 2014 in poi.

a) Circa

il tenore di vita della moglie, il convenuto sostiene che il carico fiscale

accertato dal Pretore in complessivi fr. 1024.– mensili è eccessivo poiché

basato su elementi “datati”, del 2012, quando S__________ era ancora minorenne

e i contributi di mantenimento erano versati sulla scorta della convenzione

provvisoria dell'8 maggio 2012. Egli fa valere che nel frattempo la situazione

è mutata, sia perché la figlia è diventata maggiorenne, sia perché la moglie non

ha più l'impiego di allora, sia perché i contributi di mantenimento sono inferiori.

A fronte di entrate complessive per fr. 5089.– netti mensili (fr. 3300.– di

indennità di disoccupazione e fr. 1789.– di contributo alimentare offerto) e di

uscite per fr. 2285.– mensili, l'istante avrebbe dunque un reddito imponibile non

superiore a fr. 52 500.– annui, compresi

fr. 23 405.– di valore locativo. Onde

un carico fiscale di fr. 500.– mensili e un tenore di vita di fr. 5789.–

mensili.

È

vero che la stima del Pretore si fonda su elementi desunti dalla tassazione 2012

(doc. FF, GG, HH) e che la situazione appare, già a un esame sommario, radicalmente

cambiata. Dal 1° marzo 2014 le entrate di AO 1 sono manifestamente inferiori ai

fr. 51 452.– annui attestati ancora nella

tassazione 2013, così come sono inferiori quelle per “alimenti ricevuti per sé”,

accertati in fr. 68 400.– annui (richiamo

dall'Ufficio circondariale di tassazione, nell'inc. DM.2014.252). Senza contare

che dalla maggiore età di S__________ il contributo versato per la figlia non è

più conteggiato nel reddito della madre (art. 22 lett. f LT). Ora, tenendo

conto di entrate complessive per fr. 93 234.– annui, di cui fr. 39 600.– da

attività lucrativa (presso la G__________: doc. 9 e 10 nell'inc. DM.2014.252),

fr. 30 000.– di contributo alimentare (sotto,

consid. b) e fr. 23 534.– di valore

locativo, come pure delle deduzioni fiscali ammesse di fr. 62 276.– (tassazione 2013), il carico d'imposta di

fr. 500.– mensili riconosciuto dal convenuto appare finanche favorevole al­l'istante

(http://www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/dfe/dc/calcolatori/ RedditoSostanza.php). In

proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto e il verosimile tenore

di vita della moglie va ricondotto a fr. 5789.– mensili.

b) L'appellante

dà atto che il “teorico contributo di mantenimento muliebre” ammonterebbe a fr.

2489.

– mensili (fr. 5789.– meno fr. 3300.–). Nondimeno, egli soggiunge, per

rapporto al suo tenore di vita di fr. 17 310.30

mensili e, quindi, al limitato margine disponibile, la pretesa alimentare dell'istante

non può eccedere fr. 1789.– mensili, dovendosi essa cumulare con quella di S__________.

Il convenuto contesta di avere quantificato in fr. 11 026.95 il proprio tenore di vita in prima sede e rivendica in

particolare l'inserimento nel calcolo di fr. 2499.45 mensili per il mantenimento

di L__________, di fr. 3265.90 mensili per il mantenimento di Li__________ e di

fr. 1751.– mensili per il mantenimento di M__________. Se non che, così

argomentando, egli dimentica che il contributo alimentare per i figli, a

maggior ragione se maggiorenni, non rientra nel fabbisogno del genitore

affidatario né in quello del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2014.36

del 9 novembre 2016, consid. 6d con rinvii).

Comunque

sia, si registrasse anche un ammanco nel bilancio familiare, le spettanze del

coniuge e dei figli minorenni sarebbero prioritarie rispetto a quelle per i

figli maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_36/2016 del 29 marzo 2016 consid. 4.1). E,

pur dipartendosi da un reddito di fr. 20 275.–

mensili, a AP 1 rimarrebbe, a un giudizio di apparenza, un margine sufficiente

per sovvenire al proprio tenore di vita – senza gli asseriti contributi per L__________

e Li__________ – e garantire il tenore di vita dell'istante di fr. 2489.–

mensili, come pure il fabbisogno in denaro di S__________ di fr. 2105.– mensili

(sopra, consid. 5b) fino alla maggiore età. L'esito del giudizio non muterebbe

neppure per gli obblighi dopo di allora, inferiori per altro di fr. 391.–

mensili in seguito al minor contributo alimentare per S__________ (sopra,

consid. 5c). In effetti, il mantenimento di L__________, che l'appellante

medesimo riteneva autosufficiente già il 18 settembre 2014 nella procedura di

divorzio (petizione, pag. 2 in basso), e quello per Li__________, nel frattempo passata all'insegnamento a tempo parziale nella

scuola media (risposta del 12 maggio

2015, pag. 2, nell'inc. DM.2014.252), non appaiono più documentati dopo

il giugno del 2014 (doc. 15). In condizioni del genere non soccorre

attardarsi sulla giustificazione, contestata dall'istante, delle altre poste nel

tenore di vita del convenuto. Ne discende,

in definitiva, la riduzione a fr. 2490.– mensili (arrotondati) del

contributo alimentare per AO 1 e l'accoglimento entro questi limiti dell'appello.

7.

L'appellante chiede infine

di posticipare all'agosto del 2014 la decorrenza dei contributi alimentari che

il Pretore ha fatto risalire al maggio di quell'anno. Egli non revoca in dubbio

la possibilità di far retroagire, in virtù dell'art. 173 cpv. 3 CC, le

prestazioni per l'anno precedente l'istanza. Rileva nondimeno che il richiedente

deve giustificare simile pretesa, mentre nessuna motivazione valida è stata

addotta dall'istante, essendo per il resto pacifico che egli ha “sempre fatto

fronte al mantenimento della famiglia”, compreso quello per L__________ e per Li__________.

L'opinione non può essere condivisa. L'art. 173 cpv. 3 CC abilita senz'altro il

richiedente a postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno

precedente l'istanza”, intendendosi per “futuro” il periodo a valere dalla

litispendenza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 3

con richiamo). Di regola il giudice non è tenuto dunque a motivare la retroattività

di un contributo alimentare, se non ove il convenuto sostenga – per esempio –

di avere già adempiuto l'obbligo per il passato o pretenda che la richiesta

intempestiva della controparte denoti una tacita rinuncia al contributo per il

lasso di tempo anteriore all'istanza (I CCA, sentenza inc. 11.2004.111 del 23

ottobre 2007, consid. 5a con riferimenti; v. anche Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edi­zione,

n. 11 ad art. 173).

Diverso è il caso in cui le parti

si siano intese internamente, come in concreto, sull'assetto contributivo durante

la vita separata. In simili circostanze il giudice a protezione del­l'unione

coniugale fissa il nuovo contributo alimentare – di norma – solo per il futuro

(sopra, consid. 4). Per il passato, il creditore alimentare dispone di un

titolo esecutivo che osta alla retroattività del giudizio, a meno che – ma la

circostanza non è neppure invocata nella fattispecie – l'ammontare pattuito si

riveli manifestamente inadeguato (ZR 104/2005 pag. 222 n. 58; Isenring/ Kessler, op. cit., loc, cit.; Vetterli in:

FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edi­zione, n. 39 ad art. 176 CC).

Ciò posto, i contributi alimentari in favore della moglie e di S__________

vanno stabiliti a decorrere dal 3 giugno 2014. Anche su questo punto l'appello

si dimostra fondato.

8.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la posticipazione di circa un mese della

decorrenza del contributo per la figlia fino alla maggiore età (sopra, consid.

7) e, dopo di allora, la riduzione del contributo medesimo dai fr. 2356.–

mensili (assegni familiari compresi) stabiliti dal Pretore a fr. 1715.– mensili

(assegni familiari non compresi), per rapporto ai fr. 1500.– mensili (assegni

familiari compresi) offerti dall'agosto del

2014.

(consid. 5c e consid. 7). Egli consegue inoltre causa parzialmente

vinta sul contributo alimentare per la moglie, che passa dai fr. 3013.– mensili fissati dal primo giudice dal maggio del 2014 ai

fr. 2490.– mensili dal 3 giugno 2014, a fronte

dei fr. 1789.– mensili offerti dall'agosto di quell'anno

(consid. 3, 6b e 7). Tutto ponderato, si giustifica così che l'appellante sopporti

due terzi delle spese processuali e rifonda alla moglie un'adeguata indennità

per ripetibili ridotte. Nel complesso la decisione odierna non influisce

apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili

di primo grado (suddivise a metà), l'entità dei contributi alimentari non

configurando nemmeno l'unico aspetto del contenzioso su cui il Pretore è stato chiamato

a statuire (sopra, lett. F e G).

9.

Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle conclusioni rimaste controverse

in appello (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sopra, consid. 8) raggiunge la soglia

di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Conformemente all'art. 301

lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato

anche alla figlia S__________, maggiorenne.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

2. AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro

il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la moglie di fr. 2490.– mensili

dal 3 giugno 2014.

3. AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro

il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia S__________:

fr. 2105.– mensili dal 3 giugno al 17 novembre

2014 e

fr. 1715.– mensili dal 18 novembre 2014 fino al

termine della formazione scolastica o professionale, ove questa dovesse

intervenire più tardi.

Gli

assegni familiari non sono compresi nel contributo

di mantenimento. Dalla maggiore età della figlia il contributo alimentare dovrà

essere versato direttamente alla medesima.

Per il resto l'appello è respinto

e la decisione impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di fr.

3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di AO 1

e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv..;

avv..

Comunicazione

a:

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

–(in

estratto, consid. n. 5 e 7 con

dispositivo

n. I/3).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).