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Decisione

11.2015.37

Accesso necessario

3 marzo 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi compresi nelle zone edificabili un adeguato collegamento alla pubblica

via, di modo che accessi necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero risultare

superflui. Può accadere nondimeno che fondi inseriti nella zona edificabile non

si trovino sufficientemente collegati alla rete viaria. La giurisprudenza

stabilisce che in tal caso il proprietario intenzionato a ottenere un accesso necessario

deve valersi anzitutto degli stru­men­ti offerti dal diritto amministrativo. Se

può sollecitare l'ur­banizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei

raccordi stra­dali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19

cpv. 2 LPT, non sussiste per principio uno stato di necessità che

giustifichi l'applicazione del­l'art. 694 CC. Il proprietario che postula la concessione di un accesso necessario

invocando l'art. 694 CC deve dimostrare perciò di essersi attivato

invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via

facendo capo ai rimedi del diritto pub­blico (DTF 136 III 135 consid. 3 .3.1

con richiami). Il principio è già stato richiamato più volte da questa Camera (riferimenti

in: RtiD I-2016 pag. 631 consid. 5; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.50 del 28 gennaio 2016, consid. 6).

5. In concreto la particella n.

2035 dell'attore è inserita nella “zona dei nuclei (NV)” del piano regolatore

comunale, e segnatamente nel comprensorio del piano particolareggiato del

nucleo di __________, in cui sono ammesse “costru­zioni a carattere residenziale”,

oltre che “a carattere amministrativo, commerciale e di svago non o poco

moleste” (art. 41 n. 2 e 50 NAPR del Comune di __________). Non è contestato inoltre

che AP 1 sia concretamente intenzionato a costruire, tant'è che agli atti

figura il progetto di un complesso residen­ziale di 10 appartamenti con 32 posteggi

sotterranei (documenti richiamati prodotti dall'Ufficio tecnico di __________,

agli atti). Il piano regolatore del Comune di __________ prevede come detto,

per quanto riguarda l'accesso viario alla particella n. 2035, la trasfor­mazione

della stradina privata (particella n. 2341) in strada di servizio comunale.

Prevede altresì la costruzione di un impianto “monta auto” a cavallo tra le

particelle n. 1568 e 654, sulla striscia di terreno rettilinea oggetto della

servitù di passo in favore della particella n. 2035, impianto che

agevolerebbe il collegamento di quest'ultimo fondo con la futura strada di

servizio comunale (doc. I; audizione del 10 aprile 2013 della sindaca __________:

verbali pag. 2).

6. Sentito

come testimone, il tecnico comunale __________ ha confermato che il piano

regolatore prevede l'espropriazione del­l'esistente stradina privata (particella

n. 2341) per formare una strada di servizio, tant'è che anni addietro il Comune

aveva intavolato trattative con i proprietari di quest'ultimo fondo per giungere

a una soluzione amichevole, trattative rimaste però senza esito. Interpellato

sui tempi di realizzazione, egli ha dichiarato tuttavia che il progetto non

rientra fra le “priorità di messa in opera” del Comune (audizione del

10 aprile 2013, verbali pag. 4). Non si disconosce che, come prescrive

l'art. 19 cpv. 2 LPT, le zone edificabili vanno equipaggiate dal­l'ente

pubblico nei termini previsti dal programma di urbanizzazione, conformemente

del resto all'art. 5 LCAP (RS 843). Se l'urbanizzazione non è eseguita entro

quelle scadenze, i proprietari fondiari possono provvedere da sé, secondo i

piani approvati, o anticipare loro stessi i costi dell'urbanizzazione (art. 19

cpv. 3 LPT, art. 38 Lst [RL 7.1.1.1] corrispondente al vecchio art.

80 LALPT). Sta di fatto che il programma di urbanizzazione del piano regolatore

di __________ nemmeno contempla l'esecuzione del raccordo stradale. La strada

di servizio e l'impianto “monta auto” sono se­gnati unicamente sulle

planimetrie, senza che sia dato di sapere se né quando essi saranno attuati. In

condizioni del genere mal si intravede come l'appellante potrebbe anticipare egli

medesimo i costi dell'opera. Ne segue che il diritto pubblico non offre all'attore

strumenti idonei per ottenere in tempi ragionevolmente prevedibili la nuova

infrastruttura, foss'anche finanziandola da sé (analogamente: I CCA, senten­za

inc. 11.2014.50 del 28 gen­naio 2016, consid. 8).

7. Nelle

condizioni descritte non può seriamente dubitarsi che la particella n. 2035

versi in uno stato di necessità. Un acces­so “sufficiente” alla pubblica via nel

senso dell'art. 694 cpv. 1 CC deve assicurare uno sfruttamento adeguato e

razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 237 n. 1863; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB

II, 5ª edizione, n. 6 ad art. 694 con rimandi). Trattandosi di un terreno

edificato posto all'interno di una località, di regola l'accesso non è

sufficiente se non è carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid.

2; Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi). L'art. 694 cpv. 1 CC non

conferisce il diritto di arrivare per forza

fino alla soglia di casa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.33 del 22 febbraio

2016, consid. 5 con rimandi; v. anche RtiD I-2014 pag. 762 n. 13c; I-2007 pag.

766 consid. 8a). Tuttavia un fondo

situato entro un perimetro in cui si trovino edifici abitativi o di vacanza

deve poter essere raggiunto sino al confine – per principio – con veicoli a

motore, dovendosi assicurare un adeguato accesso anche ai mezzi di soccorso e

di servizio, sempre che la topografia dei luoghi ciò

permetta. Eccezioni sono pensabili per terreni in notevole

pendenza (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami; RtiD I-2012 pag. 893

consid. 9; da ultimo I CCA, senten­za inc.

11.2014.50 del 28 gen­naio 2016, consid. 9), ipotesi che tuttavia

non è data in concreto. La mancanza di qualunque collegamento denota dunque,

nella fattispecie, un evidente stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv.

1 CC.

8. Ciò posto, a norma dell'art. 694 cpv. 1 CC

il proprietario che non abbia un accesso

sufficiente dal suo fondo alla pubblica via può esigere che i vicini gli

consentano il passaggio necessario “dietro piena indennità”. L'accesso va

chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente

della proprietà e della via­bilità, si può ragionevolmente esigere la

concessione del passo”; se più fondi adempiono tale requisito, l'accesso va

chiesto al vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno (art.

694 cpv. 2 CC). Nella determinazione dell'accesso necessario, in ogni modo, “devesi

aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), facendo sì

che il fondo gravato subisca il minor inconveniente

possibile (Steinauer, op. cit., pag. 240 n. 1865a). Dall'ordine di priorità appena

citato è lecito scostarsi, in altri termini, qualora esso non tenga debito

Considerandi

conto degli interessi del proprietario richiedente, creando a quest'ultimo –

per esempio – costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati, oppure non

ten­ga conto degli interessi del proprietario designato dall'art. 694 cpv. 2

CC, cagionando a quest'ultimo un pregiudizio sproporzionato. In circostanze del

genere si applica il principio generale dell'art. 694 cpv. 3 CC per cui

l'accesso necessario è quello che meglio tiene conto degli interessi delle

parti, fermo restando che il proprietario richiedente ha diritto a un accesso necessario

e non all'accesso che gli fa più comodo (I CCA, sentenze inc. 11.2014.50 del 28 gen­naio 2016, consid. 10

con numerosi rinvii).

a) La

particella n. 2035 risale a un frazionamento del 1° giugno 1988, quando __________

ha staccato dalla sua particella n. 654 uno scorporo di 5 m² e dall'altra

sua particella n. 1698 una superficie di

1476.

m² per formare il nuovo fondo (doc. G). Contestualmente egli ha

gravato la particella n. 654 di una servitù di passo pedonale e veicolare in

favore della neocostituita particella n. 2035 lungo la nota striscia di

terreno rettilinea, accesso destinato a collegare il nuovo fondo – interclu­so

– alla stradina privata formante la particella n. 2341. Ci si può domandare che

senso avesse creare uno sbocco su una stradina altrui che __________ non aveva

il diritto di percorrere. Comunque sia, oltre che non praticabile, quell'accesso

non è mai stato usato, poiché tra la particella n. 654 e la stra­dina privata continua

a ergersi un muro di cinta. La particella n. 2035 è quindi senza alcun

collegamento alla pubblica via. Ora, un accesso necessario dovendo essere

chiesto anzitutto – come si è visto – al vicino “dal quale, a causa dello stato

preesistente della proprietà e della via­bilità,

si può ragionevol­mente esigere la concessione del passo”, ai fini del­l'art.

694.

cpv. 2 CC la questione è di sapere come si raggiungesse l'attuale

particella n. 2035 prima che questa fos­se separata nel 1988 dall'originaria

particella n. 1698.

b) Gli

atti non consentono accertamenti precisi sulla questione. La particella n. 1698

è collegata alla strada pubblica (via __________), a nord, grazie a un piaz­zale (la particella coattiva n. 652, appartenente

per un sesto alla particella n. 1698) e non risulta che la situazione fosse

diversa prima del frazionamento. Che la porzione di terreno formante oggi la

particella n. 2035 fosse raggiungibile con veicoli da quell'accesso, per vero

angusto, appare improbabile già sulla sola scorta delle planimetrie agli atti. Molto

più verosimile è che si potesse arrivare a quella porzione di terreno dalla

pubblica via passando attraverso la particella n. 654, la quale apparteneva

anch'essa a __________. Sia come sia, l'accesso alla particella n. 2035 non è

mai avvenuto lungo la stradina privata dei convenuti che l'attore propone di

gravare. L'appellante ribadisce che il percorso da lui chiesto

“corrisponde esattamente alla via d'accesso” prevista dal piano regolatore per

la sua particella, ma le previsioni del piano regolatore si attuano – come

detto – con gli strumenti del diritto amministrativo (sopra, consid. 6). Se ciò

non è possibile, torna applicabile l'art. 694 cpv. 1 CC e con esso

l'ordine di priorità enunciato dall'art. 694 cpv. 2 CC. Certo, tale ordine non

è tassativo ed è lecito scostarsene – si è visto – qualora esso non tenga

debito conto degli interessi del proprietario richiedente o degli interessi del

proprietario richiesto, recando al­l'uno o all'altro inconvenienti sproporzionati.

Resta da esaminare quest'ultima ipotesi.

c) Nel

suo referto il perito giudiziario ha individuato due possibilità di accesso

pedonale e veicolare alla particella n. 2035 dalla pubblica via attraverso la

particella n. 654, senza far capo alla stradina privata dei convenuti. La

prima, denominata “variante A”, si diparte dalla via __________ e costeggia la

stradina privata dei convenuti, dalla quale è separato da un muro di cinta, lungo

la particella n. 654 fino a raggiungere la striscia di terreno gravata del

diritto di passo in favore della particella n. 2035. Tale variante

disturberebbe i condomini della particella n. 654 (una proprietà per piani), in

termini di inquinamento fonico e dell'aria, poco più dell'accesso preteso

dall'attore sulla stradina dei convenuti, anche se potrebbe dare adito a

“potenziali conflitti” tra gli utenti motorizzati del­l'accesso e i veicoli che

entrano o escono dalla particella n. 654 (referto, pag. 4). L'altra

variante, denominata “B”, collegherebbe la via __________ alla particella n.

2035.

taglian­do direttamente la particella n. 654 a metà con un percorso assai

più breve (una dozzina di metri), il quale però infastidirebbe maggiormente i

comproprietari del fondo per il carico ambientale, toglierebbe loro due posteggi

e richiederebbe opere edili suscettibili di contestazioni (referto, loc. cit.).

Per tali motivi il perito ha mostrato di prediligere la “variante A”.

d) L'appellante

obietta che quanto adombra il perito causerebbe “pregiudizi alquanto ingenti” ai

comproprietari della particella n. 654 poiché dividerebbe in due il fondo, impedirebbe

un razionale sfruttamento dello stesso, costringerebbe alla parziale

demolizione di un muro di sostegno, obbligherebbe a creare una rampa d'accesso,

implicherebbe la soppressione di parcheggi e imporrebbe la parziale demolizione

di una tettoia Simili svantaggi si riconducono tuttavia, se mai, alla “variante

B”, la quale taglierebbe in due la particella n. 654. Quanto alla “variante

A”, l'appellante afferma che l'accesso da lui richiesto risulta meno molesto,

di più facile esecuzione e l'unico conforme alle previsioni del piano

regolatore. Se non che, secondo gli accertamenti del perito esso risulta solo poco

più pregiudi­zievole rispetto a quello litigioso e non consta essere di più semplice

esecuzione, mentre le previsioni del piano regolatore comunale sono destinate a

rimanere sulla carta per tempo indeterminato. Ciò non basta per derogare all'ordine

di priorità previsto dal­l'art. 694 cpv. 2 CC, il quale presuppone – come si è

spiegato – che il criterio dello stato preesistente com­porti inconvenienti

sproporzionati per il proprietario richiedente o per il proprietario richiesto.

Solo a tali condizioni si giustifica di costituire un accesso necessario su un

fondo estraneo allo stato anteriore della proprietà e della

viabilità.

e) Si aggiunga che la

“variante A” prospettata dal perito, perfettamente eseguibile (il tecnico

comunale __________ ha dichiarato che

“con il piano regolatore in vigore nulla osterebbe a che l'uscita delle auto

dalla particella 2035 avvenisse per il tramite del­l'attuale accesso alla 654”: audizione del 10 aprile 2013, verbali pag.

4), non costituirebbe – come asserisce l'appellante – un insensato passaggio

parallelo e adiacente alla stradina privata (memoriale, pag. 12). Il tracciato della

“variante A” infatti esiste già, poiché correrebbe sul posteggio asfaltato

della particella n. 654 (doc. L). Andrebbe semplicemente raccordato alla striscia

di terreno gravata dalla servitù di passo in favore della particella n. 2035. Dovesse

poi il Comune, un giorno, espropriare la stradina privata, l'accesso necessario

potrà essere cancellato dal registro fondiario, giacché la particella n. 2035 avrà

modo di collegarsi direttamente alla strada di servizio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.55

del 15 settembre 2015, consid. 7 con rinvii). Quanto alla sentenza emanata il

19.

giugno 2006 da questa Camera nell'inc. 11.2005.56, che l'appellante invoca (memoriale,

pag. 13), essa si distingue dal caso in esame proprio perché in quel precedente

serie difficoltà tecniche giustificavano una deroga al criterio dello stato

preesistente, oltre al fatto che il convenuto medesimo aveva venduto

all'attrice un fondo privo d'accesso (consid. 5f). Quella

fattispecie non è pertanto assimilabile all'attuale.

9.

Se ne conclude che,

sprovvisto di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, hanno diritto a

un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 25 000.–

fissato dal Pretore (sopra, consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 2000.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2500.– complessivi

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).