11.2015.37
Accesso necessario
3 marzo 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.37
Lugano
3 marzo 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2012.394 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
del 12 ottobre 2012 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO
1
AO 2 e
alla quale sono
subentrate in pendenza di causa
AO
4 ed
AO
5
(patrocinati dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 6 maggio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
23 marzo 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario, dal 19
maggio 2000, della particella n. 2035 RFD di __________ (1481 m²). Il
fondo, non fabbricato, è posto in zona edificabile. Confina a ovest con la particella
n. 654 (1046 m²) e a nord con
la
particella n. 1698 (622 m²), dalla quale è stato scorporato nel giugno del
1988 (salvo 5 m², staccati dalla particella n. 654). Il suo unico accesso è un diritto
di passo pedonale e veicolare a carico della particella n. 654 (su cui sorge
una proprietà per piani di otto unità), lungo una striscia rettilinea di
terreno a confine con la particella n. 1568 (1486 m²), proprietà del Comune di __________.
Tale percorso tuttavia non collega il fondo con la pubblica via, ma unicamente
con una stradina privata larga circa 3 m che si raccorda alla pubblica via (via
__________). Tale passaggio non è mai stato percorribile,
poiché tra il fondo serviente (la particella n. 654) e la stradina privata
continua a ergersi un muro di cinta. Inoltre la particella n. 2035 non ha
alcun diritto di passo sulla stradina privata che, intavolata come particella
n. 2341 (143 m²),
è
una proprietà coattiva appartenente per due terzi alla particella n. 1172
(1374 m², costituita in proprietà per
piani) e per un terzo alla particella n. 2340 (591 m², proprietà
di AO 1).
B. Il piano regolatore del
Comune di __________, e in particolare il piano particolareggiato del nucleo di
__________ (approvato dal Consiglio di Stato l'11 febbraio 2003), prevede, per
quanto riguarda l'accesso viario alla particella n. 2035, la trasformazione della
stradina privata (particella n. 2341) in strada di servizio comunale. Prevede
altresì la costruzione di un impianto “monta auto a cavallo tra le particelle
n. 1568 e 654, sulla striscia di terreno rettilinea oggetto della servitù di
passo in favore della particella n. 2035, impianto che agevolerebbe il
collegamento di quest'ultimo fondo con la strada di servizio comunale.
C. Il 25 maggio 2012 AP 1 si è
rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo un tentativo
di conciliazione per essere autorizzato a promuovere causa contro AO 2, AO 3 e __________,
comproprietari della particella n. 1172, come pure contro AO 1, proprietario della
particella n. 2340, e ottenere un accesso necessario pedonale e veicolare sulla
stradina privata (particella n. 2341) in favore della sua particella n.
2035, previo versamento di un'indennità di fr. 3500.– complessivi ai convenuti
per la costituzione dell'onere. In tal modo, eliminando il muro di cinta che
separa la stradina privata dalla particella n. 654, il suo fondo risulterebbe
collegato alla pubblica via. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso
il 12 luglio 2012, sicché il Segretario assessore ha rilasciato seduta
stante a AP 1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2012.331).
D. AP 1 ha promosso il 12
ottobre 2012 davanti al medesimo Pretore un'azione in procedura semplificata contro
AO 1, AO 2, AO 3 e __________, proprietari della stradina coattiva (particella n.
2341), postulando la costituzione di un diritto di accesso necessario pedonale
e con ogni veicolo lungo una ventina di metri su quest'ultima particella in
favore della sua particella n. 2035. A titolo di indennizzo egli ha
offerto ai convenuti un'indennità di fr. 3500.– complessivi. Invitati a
formulare osservazioni scritte, il 14 novembre 2012 i convenuti hanno proposto
di respingere la petizione o, subordinatamente, di fissare in almeno fr. 30 000.– l'indennità
loro dovuta ove fosse costituito l'accesso necessario.
E. All'udienza del 10 gennaio
2013, indetta per il dibattimento, l'attore ha presentato una replica scritta in
cui ha ribadito la propria posizione, mentre i convenuti hanno duplicato oralmente,
mantenendo anch'essi il loro punto di vista. L'istruttoria è iniziata seduta
stante e si è chiusa il 6 ottobre 2014. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17
novembre 2014 l'attore ha confermato la propria domanda, salvo aumentare a fr.
25 000.– l'indennità offerta per la
costituzione dell'accesso necessario. Nel loro allegato del 18 novembre 2014 i
convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione, ma hanno
ridotto a fr. 25 000.– l'indennità
pretesa qualora l'azione fosse stata accolta.
F. Il
3 marzo 2015 __________ ha donato le sue due proprietà per piani n. 25 998 (pari a 280/1000 della
particella n. 1172) e n. 25 999 (pari
a 447/1000 della medesima particella)
l'una alla figlia AO 4 e l'altra alla figlia AO 5. Costoro hanno dichiarato il
14 marzo 2015 di subentrare nel processo in luogo e vece della madre, la quale
ha consentito contestualmente al subingresso. Dopo di che il Pretore ha
statuito nella causa e con sentenza del 23 marzo 2015 ha respinto la petizione,
rilevando – in sintesi – che l'attore non aveva fatto il possibile per ottenere
un accesso sufficiente in virtù del diritto pubblico e che, per di più, la
particella n. 2035 può essere collegata alla pubblica via anche seguendo un
altro tracciato lungo la particella n. 654 (l'attuale fondo serviente della
servitù di passo), di modo che non risulta la necessità di far capo alla
stradina privata. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico
dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 3600.– complessivi per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6
maggio 2015 nel quale chiede di riformare la sentenza impugnata e di accogliere
la sua petizione dietro versamento di un'indennità di fr. 25 000.– ai convenuti per la costituzione
dell'accesso necessario o, in subordine, di annullare la sentenza impugnata e di
rinviare gli atti al Pretore perché si pronunci nuovamente sul tracciato dell'accesso
necessario. Nelle loro osservazioni del 1° luglio 2015 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 ed
AO 5 propongono di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori
con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il
valore litigioso in fr. 25 000.–, pari al
deprezzamento che subirebbe il fondo dei convenuti in seguito alla costituzione
dell'onere (sentenza impugnata, consid. 12 con rinvio alla perizia, pag. 3 in
fondo). Si tratta di un importo che le parti non revocano in dubbio e che di
per sé appare verosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dell'attore
il 24 marzo 2015. Il termine per ricorrere è cominciato a decorrere
così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal
29 marzo al 12 aprile 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di
modo che sarebbe scaduto l'8 maggio 2015. Depositato il 6 maggio 2015, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha riepilogato anzitutto i criteri che
disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario sulla scorta dell'art. 694
CC, ricordando come ciò sia possibile solo ove si dia un vero stato di
necessità e come spetti di principio al diritto pubblico garantire l'urbanizzazione
dei fondi destinati all'edificazione (sentenza impugnata, pag. 5). Egli ha
rammentato così che il proprietario di un fondo fabbricabile privo di accesso
deve far capo in primo luogo al diritto pubblico per ottenere
un'adeguata
urbanizzazione della sua particella, dato che non può sussistere uno stato di
necessità qualora l'accesso possa essere ottenuto con gli strumenti del diritto
amministrativo, gli scopi della pianificazione dovendo essere salvaguardati.
Ciò
premesso, il Pretore ha accertato che in concreto il piano regolatore particolareggiato
del nucleo di __________ prevede la creazione di un accesso veicolare al fondo
dell'attore mediante la trasformazione della nota stradina privata in una strada
comunale di servizio ed eseguendo una “connessione a tale strada mediante un
ascensore”. Spettava di conseguenza all'attore – egli ha continuato – attivarsi
presso il Comune per far attuare tali previsioni. Non avendo egli dimostrato di
“avere esaurito senza successo le vie offerte dal diritto pubblico per ottenere
l'urbanizzazione del suo fondo”, la petizione non può fondarsi su uno stato di
necessità. Solo dopo avere intrapreso invano tutto il possibile per conseguire
la realizzazione della strada di servizio con i rimedi del diritto amministrativo
– ha soggiunto il primo giudice – l'attore potrà eventualmente chiedere la
concessione di un accesso necessario giusta l'art. 694 cpv. 1 CC. Poco
importa che il Comune non ritenga l'opera prioritaria, poiché ciò non esime l'ente
pubblico dall'obbligo di urbanizzare le zone edificabili. La necessità di procedere
prima con gli strumenti offerti dal diritto pubblico – ha epilogato il Pretore
– appare evidente, anche perché la perizia giudiziaria non ha escluso la possibilità
di collegare la particella n. 2035 alla pubblica via attraverso la particella
n. 654, alla quale era “originariamente annessa”. Onde, in definitiva, il
rigetto della petizione.
3. L'appellante contesta che l'ottenimento
di un accesso necessario dipenda in maniera imprescindibile dall'impossibilità
di conseguire un collegamento alla rete viaria tramite gli strumenti pianificatori.
La conclusione del Pretore circa l'inesistenza di uno stato di necessità – egli
assume – risulta inoltre “inaspettata”, poiché non è stata evocata nel corso
del processo, né si ravvisa nel caso specifico. Da un lato egli sottolinea che il
raccordo alla stradina privata corrisponde già alla via d'accesso prevista dal
piano regolatore particolareggiato e non crea alcun conflitto con gli indirizzi
pianificatori del Comune, dall'altro egli adduce di avere sollecitato a più
riprese il Municipio per ottenere l'urbanizzazione del fondo. Inoltre –
soggiunge l'appellante – le risultanze istruttorie hanno confermato che
l'esecutivo comunale non ha alcuna volontà politica di realizzare l'opera, anche
perché il piano di urbanizzazione non prevede alcuna scadenza. In condizioni
del genere – egli continua – non resta che far capo alle regole del diritto civile.
Relativamente al tracciato
dell'accesso necessario, l'attore chiede che si accolga la sua richiesta,
eventualmente che si rinviino gli atti al Pretore perché riesamini la questione.
Egli afferma che il diritto di passo sulla stradina privata è la soluzione meno
pregiudizievole, quella di più facile esecuzione e l'unica che sia conforme
alle disposizioni del piano regolatore particolareggiato. In caso contrario egli
si troverebbe nell'impossibilità di edificare il proprio fondo e subirebbe un
rilevante pregiudizio economico. Riguardo infine all'indennità da corrispondere
ai convenuti per la concessione dell'accesso, l'appellante dichiara di accettare
l'importo indicato dal perito (fr. 25 000.–),
pur definendolo eccessivo.
4. Il
diritto all'accesso necessario dell'art. 694 CC costituisce, come altre
restrizioni indirette della proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una
condotta o una fontana necessaria) un'“espropriazione di diritto privato”. Per
questo motivo la giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose.
Di esso ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del
fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla strada pubblica e
tale accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133
consid. 3.1 con richiami). I piani regolatori dovrebbero già assicurare a tutti
Fatti
i fondi compresi nelle zone edificabili un adeguato collegamento alla pubblica
via, di modo che accessi necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero risultare
superflui. Può accadere nondimeno che fondi inseriti nella zona edificabile non
si trovino sufficientemente collegati alla rete viaria. La giurisprudenza
stabilisce che in tal caso il proprietario intenzionato a ottenere un accesso necessario
deve valersi anzitutto degli strumenti offerti dal diritto amministrativo. Se
può sollecitare l'urbanizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei
raccordi stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19
cpv. 2 LPT, non sussiste per principio uno stato di necessità che
giustifichi l'applicazione dell'art. 694 CC. Il proprietario che postula la concessione di un accesso necessario
invocando l'art. 694 CC deve dimostrare perciò di essersi attivato
invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via
facendo capo ai rimedi del diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3 .3.1
con richiami). Il principio è già stato richiamato più volte da questa Camera (riferimenti
in: RtiD I-2016 pag. 631 consid. 5; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.50 del 28 gennaio 2016, consid. 6).
5. In concreto la particella n.
2035 dell'attore è inserita nella “zona dei nuclei (NV)” del piano regolatore
comunale, e segnatamente nel comprensorio del piano particolareggiato del
nucleo di __________, in cui sono ammesse “costruzioni a carattere residenziale”,
oltre che “a carattere amministrativo, commerciale e di svago non o poco
moleste” (art. 41 n. 2 e 50 NAPR del Comune di __________). Non è contestato inoltre
che AP 1 sia concretamente intenzionato a costruire, tant'è che agli atti
figura il progetto di un complesso residenziale di 10 appartamenti con 32 posteggi
sotterranei (documenti richiamati prodotti dall'Ufficio tecnico di __________,
agli atti). Il piano regolatore del Comune di __________ prevede come detto,
per quanto riguarda l'accesso viario alla particella n. 2035, la trasformazione
della stradina privata (particella n. 2341) in strada di servizio comunale.
Prevede altresì la costruzione di un impianto “monta auto” a cavallo tra le
particelle n. 1568 e 654, sulla striscia di terreno rettilinea oggetto della
servitù di passo in favore della particella n. 2035, impianto che
agevolerebbe il collegamento di quest'ultimo fondo con la futura strada di
servizio comunale (doc. I; audizione del 10 aprile 2013 della sindaca __________:
verbali pag. 2).
6. Sentito
come testimone, il tecnico comunale __________ ha confermato che il piano
regolatore prevede l'espropriazione dell'esistente stradina privata (particella
n. 2341) per formare una strada di servizio, tant'è che anni addietro il Comune
aveva intavolato trattative con i proprietari di quest'ultimo fondo per giungere
a una soluzione amichevole, trattative rimaste però senza esito. Interpellato
sui tempi di realizzazione, egli ha dichiarato tuttavia che il progetto non
rientra fra le “priorità di messa in opera” del Comune (audizione del
10 aprile 2013, verbali pag. 4). Non si disconosce che, come prescrive
l'art. 19 cpv. 2 LPT, le zone edificabili vanno equipaggiate dall'ente
pubblico nei termini previsti dal programma di urbanizzazione, conformemente
del resto all'art. 5 LCAP (RS 843). Se l'urbanizzazione non è eseguita entro
quelle scadenze, i proprietari fondiari possono provvedere da sé, secondo i
piani approvati, o anticipare loro stessi i costi dell'urbanizzazione (art. 19
cpv. 3 LPT, art. 38 Lst [RL 7.1.1.1] corrispondente al vecchio art.
80 LALPT). Sta di fatto che il programma di urbanizzazione del piano regolatore
di __________ nemmeno contempla l'esecuzione del raccordo stradale. La strada
di servizio e l'impianto “monta auto” sono segnati unicamente sulle
planimetrie, senza che sia dato di sapere se né quando essi saranno attuati. In
condizioni del genere mal si intravede come l'appellante potrebbe anticipare egli
medesimo i costi dell'opera. Ne segue che il diritto pubblico non offre all'attore
strumenti idonei per ottenere in tempi ragionevolmente prevedibili la nuova
infrastruttura, foss'anche finanziandola da sé (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2014.50 del 28 gennaio 2016, consid. 8).
7. Nelle
condizioni descritte non può seriamente dubitarsi che la particella n. 2035
versi in uno stato di necessità. Un accesso “sufficiente” alla pubblica via nel
senso dell'art. 694 cpv. 1 CC deve assicurare uno sfruttamento adeguato e
razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 237 n. 1863; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB
II, 5ª edizione, n. 6 ad art. 694 con rimandi). Trattandosi di un terreno
edificato posto all'interno di una località, di regola l'accesso non è
sufficiente se non è carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid.
2; Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi). L'art. 694 cpv. 1 CC non
conferisce il diritto di arrivare per forza
fino alla soglia di casa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.33 del 22 febbraio
2016, consid. 5 con rimandi; v. anche RtiD I-2014 pag. 762 n. 13c; I-2007 pag.
766 consid. 8a). Tuttavia un fondo
situato entro un perimetro in cui si trovino edifici abitativi o di vacanza
deve poter essere raggiunto sino al confine – per principio – con veicoli a
motore, dovendosi assicurare un adeguato accesso anche ai mezzi di soccorso e
di servizio, sempre che la topografia dei luoghi ciò
permetta. Eccezioni sono pensabili per terreni in notevole
pendenza (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami; RtiD I-2012 pag. 893
consid. 9; da ultimo I CCA, sentenza inc.
11.2014.50 del 28 gennaio 2016, consid. 9), ipotesi che tuttavia
non è data in concreto. La mancanza di qualunque collegamento denota dunque,
nella fattispecie, un evidente stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv.
1 CC.
8. Ciò posto, a norma dell'art. 694 cpv. 1 CC
il proprietario che non abbia un accesso
sufficiente dal suo fondo alla pubblica via può esigere che i vicini gli
consentano il passaggio necessario “dietro piena indennità”. L'accesso va
chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente
della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la
concessione del passo”; se più fondi adempiono tale requisito, l'accesso va
chiesto al vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno (art.
694 cpv. 2 CC). Nella determinazione dell'accesso necessario, in ogni modo, “devesi
aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), facendo sì
che il fondo gravato subisca il minor inconveniente
possibile (Steinauer, op. cit., pag. 240 n. 1865a). Dall'ordine di priorità appena
citato è lecito scostarsi, in altri termini, qualora esso non tenga debito
Considerandi
conto degli interessi del proprietario richiedente, creando a quest'ultimo –
per esempio – costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati, oppure non
tenga conto degli interessi del proprietario designato dall'art. 694 cpv. 2
CC, cagionando a quest'ultimo un pregiudizio sproporzionato. In circostanze del
genere si applica il principio generale dell'art. 694 cpv. 3 CC per cui
l'accesso necessario è quello che meglio tiene conto degli interessi delle
parti, fermo restando che il proprietario richiedente ha diritto a un accesso necessario
e non all'accesso che gli fa più comodo (I CCA, sentenze inc. 11.2014.50 del 28 gennaio 2016, consid. 10
con numerosi rinvii).
a) La
particella n. 2035 risale a un frazionamento del 1° giugno 1988, quando __________
ha staccato dalla sua particella n. 654 uno scorporo di 5 m² e dall'altra
sua particella n. 1698 una superficie di
1476.
m² per formare il nuovo fondo (doc. G). Contestualmente egli ha
gravato la particella n. 654 di una servitù di passo pedonale e veicolare in
favore della neocostituita particella n. 2035 lungo la nota striscia di
terreno rettilinea, accesso destinato a collegare il nuovo fondo – intercluso
– alla stradina privata formante la particella n. 2341. Ci si può domandare che
senso avesse creare uno sbocco su una stradina altrui che __________ non aveva
il diritto di percorrere. Comunque sia, oltre che non praticabile, quell'accesso
non è mai stato usato, poiché tra la particella n. 654 e la stradina privata continua
a ergersi un muro di cinta. La particella n. 2035 è quindi senza alcun
collegamento alla pubblica via. Ora, un accesso necessario dovendo essere
chiesto anzitutto – come si è visto – al vicino “dal quale, a causa dello stato
preesistente della proprietà e della viabilità,
si può ragionevolmente esigere la concessione del passo”, ai fini dell'art.
694.
cpv. 2 CC la questione è di sapere come si raggiungesse l'attuale
particella n. 2035 prima che questa fosse separata nel 1988 dall'originaria
particella n. 1698.
b) Gli
atti non consentono accertamenti precisi sulla questione. La particella n. 1698
è collegata alla strada pubblica (via __________), a nord, grazie a un piazzale (la particella coattiva n. 652, appartenente
per un sesto alla particella n. 1698) e non risulta che la situazione fosse
diversa prima del frazionamento. Che la porzione di terreno formante oggi la
particella n. 2035 fosse raggiungibile con veicoli da quell'accesso, per vero
angusto, appare improbabile già sulla sola scorta delle planimetrie agli atti. Molto
più verosimile è che si potesse arrivare a quella porzione di terreno dalla
pubblica via passando attraverso la particella n. 654, la quale apparteneva
anch'essa a __________. Sia come sia, l'accesso alla particella n. 2035 non è
mai avvenuto lungo la stradina privata dei convenuti che l'attore propone di
gravare. L'appellante ribadisce che il percorso da lui chiesto
“corrisponde esattamente alla via d'accesso” prevista dal piano regolatore per
la sua particella, ma le previsioni del piano regolatore si attuano – come
detto – con gli strumenti del diritto amministrativo (sopra, consid. 6). Se ciò
non è possibile, torna applicabile l'art. 694 cpv. 1 CC e con esso
l'ordine di priorità enunciato dall'art. 694 cpv. 2 CC. Certo, tale ordine non
è tassativo ed è lecito scostarsene – si è visto – qualora esso non tenga
debito conto degli interessi del proprietario richiedente o degli interessi del
proprietario richiesto, recando all'uno o all'altro inconvenienti sproporzionati.
Resta da esaminare quest'ultima ipotesi.
c) Nel
suo referto il perito giudiziario ha individuato due possibilità di accesso
pedonale e veicolare alla particella n. 2035 dalla pubblica via attraverso la
particella n. 654, senza far capo alla stradina privata dei convenuti. La
prima, denominata “variante A”, si diparte dalla via __________ e costeggia la
stradina privata dei convenuti, dalla quale è separato da un muro di cinta, lungo
la particella n. 654 fino a raggiungere la striscia di terreno gravata del
diritto di passo in favore della particella n. 2035. Tale variante
disturberebbe i condomini della particella n. 654 (una proprietà per piani), in
termini di inquinamento fonico e dell'aria, poco più dell'accesso preteso
dall'attore sulla stradina dei convenuti, anche se potrebbe dare adito a
“potenziali conflitti” tra gli utenti motorizzati dell'accesso e i veicoli che
entrano o escono dalla particella n. 654 (referto, pag. 4). L'altra
variante, denominata “B”, collegherebbe la via __________ alla particella n.
2035.
tagliando direttamente la particella n. 654 a metà con un percorso assai
più breve (una dozzina di metri), il quale però infastidirebbe maggiormente i
comproprietari del fondo per il carico ambientale, toglierebbe loro due posteggi
e richiederebbe opere edili suscettibili di contestazioni (referto, loc. cit.).
Per tali motivi il perito ha mostrato di prediligere la “variante A”.
d) L'appellante
obietta che quanto adombra il perito causerebbe “pregiudizi alquanto ingenti” ai
comproprietari della particella n. 654 poiché dividerebbe in due il fondo, impedirebbe
un razionale sfruttamento dello stesso, costringerebbe alla parziale
demolizione di un muro di sostegno, obbligherebbe a creare una rampa d'accesso,
implicherebbe la soppressione di parcheggi e imporrebbe la parziale demolizione
di una tettoia Simili svantaggi si riconducono tuttavia, se mai, alla “variante
B”, la quale taglierebbe in due la particella n. 654. Quanto alla “variante
A”, l'appellante afferma che l'accesso da lui richiesto risulta meno molesto,
di più facile esecuzione e l'unico conforme alle previsioni del piano
regolatore. Se non che, secondo gli accertamenti del perito esso risulta solo poco
più pregiudizievole rispetto a quello litigioso e non consta essere di più semplice
esecuzione, mentre le previsioni del piano regolatore comunale sono destinate a
rimanere sulla carta per tempo indeterminato. Ciò non basta per derogare all'ordine
di priorità previsto dall'art. 694 cpv. 2 CC, il quale presuppone – come si è
spiegato – che il criterio dello stato preesistente comporti inconvenienti
sproporzionati per il proprietario richiedente o per il proprietario richiesto.
Solo a tali condizioni si giustifica di costituire un accesso necessario su un
fondo estraneo allo stato anteriore della proprietà e della
viabilità.
e) Si aggiunga che la
“variante A” prospettata dal perito, perfettamente eseguibile (il tecnico
comunale __________ ha dichiarato che
“con il piano regolatore in vigore nulla osterebbe a che l'uscita delle auto
dalla particella 2035 avvenisse per il tramite dell'attuale accesso alla 654”: audizione del 10 aprile 2013, verbali pag.
4), non costituirebbe – come asserisce l'appellante – un insensato passaggio
parallelo e adiacente alla stradina privata (memoriale, pag. 12). Il tracciato della
“variante A” infatti esiste già, poiché correrebbe sul posteggio asfaltato
della particella n. 654 (doc. L). Andrebbe semplicemente raccordato alla striscia
di terreno gravata dalla servitù di passo in favore della particella n. 2035. Dovesse
poi il Comune, un giorno, espropriare la stradina privata, l'accesso necessario
potrà essere cancellato dal registro fondiario, giacché la particella n. 2035 avrà
modo di collegarsi direttamente alla strada di servizio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.55
del 15 settembre 2015, consid. 7 con rinvii). Quanto alla sentenza emanata il
19.
giugno 2006 da questa Camera nell'inc. 11.2005.56, che l'appellante invoca (memoriale,
pag. 13), essa si distingue dal caso in esame proprio perché in quel precedente
serie difficoltà tecniche giustificavano una deroga al criterio dello stato
preesistente, oltre al fatto che il convenuto medesimo aveva venduto
all'attrice un fondo privo d'accesso (consid. 5f). Quella
fattispecie non è pertanto assimilabile all'attuale.
9.
Se ne conclude che,
sprovvisto di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, hanno diritto a
un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 25 000.–
fissato dal Pretore (sopra, consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2500.– complessivi
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).