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Decisione

11.2015.39

Divorzio, contributo alimentare per un coniuge dopo il pensionamento del debitore

11 maggio 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e

ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare per quest'ultima di

fr. 10 528.– mensili dal gennaio del 2009 in

poi (inc. DI.2009.1556). Un appello presentato da AP 1 contro tale sentenza è

stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 22 agosto

2012 (rettificata il 25 settembre successivo) ha

fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 7675.– mensili dal

novembre del 2009 (inc. 11.2011.59 e 11.2012.106).

C. Nel frattempo, il 17 giugno 2011, AP 1 ha promosso azione di divorzio

davanti al medesimo Pretore, proponendo la suddivisione a metà delle prestazioni

d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo

istituto di previdenza professionale e postulando lo scioglimento della

comproprietà sull'abitazione di __________ mediante vendita ai pubblici incanti.

Egli ha sollecitato inoltre la liquidazione del regime dei beni nel senso che “al

marito pertoccano fr. 396 180.13 e alla

moglie fr. 370 180.13”, pretendendo da quest'ultima altresì il versamento

di fr. 38 612.20. Infine egli ha offerto a AO 1 un contributo alimentare

di fr. 4350.– mensili fino all'emanazione della sentenza di divorzio,

oltre al pagamento delle imposte.

D. Nella

sua risposta del 24 novembre 2011 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, allo

scioglimento della comproprietà e alla divisione a metà dei rispettivi

averi previdenziali, ma ha rivendicato il versamento

di fr. 400 000.– in liquidazione del regime dei beni, oltre alla metà

di quanto depositato su un conto __________ “3° pilastro”, e ha chiesto un

contributo alimentare indicizzato di

fr. 14 160.– mensili fino al settembre del 2025 e di fr. 7000.–

mensili dopo di allora, senza limiti di tempo.

E. All'udienza del 23 aprile 2012,

indetta per il tentativo di conciliazione, i coniugi si sono accordati sul

principio del divorzio. Per il resto essi hanno confermato le rispettive

domande e l'attore si è visto assegnare un termi­ne di 30 giorni per presentare

una replica scritta. Con replica del 21 maggio

2012 e duplica del 25 giugno 2012 le parti hanno ribadito così i loro punti di

vista, la moglie aumentando nondimeno la pretesa in liquidazione del regime dei

beni a fr. 407 244.50 e il contributo

alimentare per sé fino al settembre del 2025 a fr. 14 727.50 mensili.

F. Le prime arringhe si sono

tenute il 19 settembre 2012 e l'istruttoria, iniziata l'8 novembre 2012, è terminata

il 28 ottobre 2014. Alle arringhe finali del 5

dicembre 2014 AP 1 ha ribadito, sulla scorta di un allegato scritto, la

richiesta di divorzio, di suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita e di

scioglimento delle comproprietà, proponendo di liquidare il regime dei beni nel

senso che “ogni

parte rimarrà proprietaria dei propri beni, i conti cointestati presso la __________

andranno suddivisi in ragione di fr. 312 387.38 al marito e di

fr. 112 935.62 alla moglie e i dividendi e gli interessi maturati

su tali conti andranno suddivisi per metà ciascuno dedotte le spese”, non senza negare ogni

contributo alimentare alla moglie. AO 1 ha confermato, anch'essa sulla scorta

di un memoriale scritto, il proprio punto di vista, riducendo tuttavia la

pretesa in liquidazione del regime dei beni a fr. 389 180.12, rinunciando alla metà della

polizza di 3° pilastro e diminuendo a fr. 10 856.–

mensili la richiesta di contributo alimentare fino al settembre del 2025.

G. Statuendo il 10 aprile 2015,

il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha sciolto la comproprietà

sull'immobile di __________, ordinandone la vendita ai pubblici incanti e

stabilendo le modalità di divisione, ha liquidato il

regime dei beni riconoscendo a ciascun coniuge fr. 212 661.50

oltre alla metà dei dividendi e degli interessi maturati dal 17 giugno

2011 sui conti presso la __________, ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 173 527.55 entro

30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha riconosciuto a

ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro

durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti dopo il passaggio

in giudicato della sentenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni per

definire l'entità di tali prestazioni) e ha condannato AP 1 a versare un

contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 7220.– mensili fino

all'ottobre del 2025 e di fr. 7000.– mensili dal novembre 2025 in poi, ‟automaticamente

decurtatoˮ di tutte le rendite (I, II e III pilastro) della moglie. Le

spese processuali di fr. 26 000.–

complessivi sono state poste per tre quarti a carico del marito e per il resto

a carico della moglie, alla quale il marito è stato tenuto a rifondere fr. 15 000.– per ripetibili ridotte. Così richiesto da AP 1, il 21 aprile 2015 il Pretore

ha rettificato la decisione, precisando in fr. 146 527.55 la

liquidazione del regime dei beni dovuta dal marito (inc. SO.2015.1779).

H. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 maggio 2015 in cui chiede

di riformare il giudizio impugnato sopprimendo il contributo alimentare per la

moglie dal novembre del 2025. In una lettera del 3 luglio 2015 AO 1 ha dichiarato

di rinunciare a osservazioni, limitandosi a proporre il rigetto dell'appello. Il

22 gennaio 2016 AP 1 si è risposato con __________ B__________ (1967) e il

16 settembre 2016 ha prodotto un rendiconto rilasciato dal notaio __________

V__________ sulla destinazione del ricavo conseguito in seguito alla vendita

dell'immobile a __________. AO 1, cui la documentazione è stata trasmessa, non

ha reagito.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze in materia

di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla loro notificazione

(art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove

appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in

discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del primo giudice è pervenuta al patrocinatore

dell'attore il 13 aprile 2015. Introdotto il 12 maggio

2015, il rimedio giuridico in esame è pertanto ricevibile.

2.

Il 16

settembre 2016 AP 1 ha prodotto il rendiconto rilasciato il 2 settembre precedente

dal notaio __________ V__________ sulla destinazione del ricavo conseguito in esito

alla vendita delle proprietà per piani n. 714, 715, 716 e 1414 della particella

n. 641 RFD di __________, sezione __________, conteggio dal quale emerge che

ogni comproprietario ha incassato fr. 1 071 818.95. Ora, nuovi mezzi di prova sono

proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto

il consuntivo inerente al ricavo netto della vendita, avvenuta il 28 giugno

2016, è pacificamente successivo alla sentenza impugnata ed è stato tempestivamente

esibito a questa Camera. Nulla osta di conseguenza alla sua assunzione.

3.

Litigioso rimane, in appello,

il contributo alimentare per la moglie dopo il pensionamento ordinario del

marito, che interverrà nel novembre del 2025. Tutto il resto, compreso il

principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, riguardo al mantenimento il Pretore ha constatato anzitutto l'esistenza di un

matrimonio di lunga durata (oltre vent'anni), dal quale sono nati due figli

(ora maggiorenni), ciò che ha influito concretamente sulla situazione della

moglie. E sulla scorta di quanto accertato nella procedura a tutela dell'unione

coniugale egli ha ricordato che durante la vita in comune la moglie poteva

contare su entrate per fr. 10 400.– mensili. Posto ciò, egli

ha accertato i redditi di lei in complessivi fr. 3180.– mensili: fr. 2517.–

mensili da attività lucrativa a tempo parziale e fr. 663.– mensili dalla

sostanza (fr. 455 000.– con rendimento al tasso medio dell'1.75%). Ne ha

concluso, il Pretore, che per vedersi assicurare il tenore di vita precedente la

separazione mancano alla moglie fr. 7220.– mensili, somma che AP 1 è

perfettamente in grado erogare e che va ridotta a fr. 7000.– mensili (come

chiesto dalla moglie) dopo il pensionamento di lui. Il Pretore ha previsto infine

che il contributo sia automaticamente decurtato da tutte le rendite pensionistiche

percepite dalla moglie, ricordando alle parti la possibilità di chiedere una

modifica della sentenza ‟dandosi mutamenti di rilievo, segnatamente con

il passaggio al pensionamentoˮ.

4.

I criteri che presiedono

allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1

CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già

stati rias-sunti dal Pretore (pag. 8 in basso) e diffusamente illustrati da

questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini

dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il

contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come

nella fattispecie – si procede in tre

tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si

determina il debito mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto

dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto

di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia

pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora

il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si

esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio

mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo,

sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter

finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà

postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2016.44

del 19 ottobre 2016, consid. 3).

Di norma un contributo di mantenimento dopo

il divorzio non è vitalizio. È dovuto per il tempo necessario affinché il coniuge creditore riacquisti la propria autonomia

finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale La durata del

contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di garantire da

sé il proprio debito mantenimento. Il sistema dello splitting e degli accrediti

per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la decima revisione

dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997) e la divisione dell'avere di vecchiaia

prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola, di evitare lacune di

previdenza nel periodo anteriore al divorzio. In linea di massima, pertanto, il

contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (DTF

141.

III 469 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_769/2016 del 21

febbraio 2017 consid. 5.2; RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii, da ultimo: I

CCA sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 22b). Determinante in

ogni modo non è il raggiungimento dell'età pensionabile, quanto la modifica effettiva

dei redditi (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2011 dell'11 gennaio 2017, consid.

4.3

con rinvio). Se il creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé

al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre

che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (sentenza del Tribunale federale

5A_748/2012 del 15 maggio 2013, consid. 6.3.3 in: FamPra.ch 2013 pag. 759; I

CCA, sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 22b).

5.

Per

quanto attiene al primo stadio del ragionamento testé menzionato, il Pretore ha

accertato il tenore di vita di AO 1 durante la comunione domestica in fr. 10 400.– mensili, “in

linea con quanto già stabilito nel procedimento di tutela dell'unio­ne

coniugale”, rimproverando alle parti di lanciarsi “in tentativi di

ricostruzione perlopiù sprovvisti d'ogni conforto probatorio, facendo

riferimento praticamente solo ai documenti già prodotti

(e vagliati, pur nei limiti della verosimiglianza) nel procedimento di tutela

dell'unione coniugale”, senza preoccuparsi di spiegare perché le valutazioni

già effettuate andrebbero riviste e senza documentare alcunché “circa i redditi

effettivi della famiglia negli anni precedenti la separazione (i richiami

fiscali non comprendono in particolare le notifiche 2006, 2007 e 2008 che

invece avrebbero verosimilmente potuto consentire di meglio quantificare i

redditi e successivamente il dispendio della stessa, confrontandolo sia con le

spese documentate e/o ammesse, sia con gli asseriti risparmi effettuati)”.

a) Dalla sentenza emanata il 2 maggio 2011 dal Pretore a

tutela dell'unione coniugale e da quella emessa il 22 agosto 2012, da questa

Camera risulta che, prima della separazione, la moglie aveva un tenore di vita

quantificabile in complessivi fr. 124 850.– annui così composti: commestibili

fr. 5000.–, vettura __________ fr. 8205.–, ristoranti fr. 2500.–, telefoni

e televisione fr. 4263.–, elettricità fr. 900.–, vestiario fr. 7500.–,

sport fr. 1900.–, lavanderia fr. 540.–, sartoria fr. 350.–, dischi e video

fr. 200.–, libri, riviste e giornali fr. 898.–, fiori e piante fr. 350.–,

regali fr. 1500.–, beneficenza fr. 2000.–, spese ban­carie e carte di

credito fr. 490.50, varie fr. 500.–, cine­ma e spettacoli fr. 500.–, tempo

libero e palestra fr. 1300.–, pulizie fr. 6000.–, “altra salute-fisio” fr.

500.

–, “tutto per gli occhi” fr. 800.–, premio della cassa malati fr.

4500.

–, franchigia e partecipazione ai costi fr. 2500.–, corsi per adulti fr. 1420.–,

corsi di aggiornamento DH fr. 2172.–, altre assicurazioni fr. 2265.–,

contributo “terzo pilastro” fr. 6300.–, parrucchiere fr. 1700.–, cosmetici per capelli fr.

260.

–, prodotti cosmetici fr. 1089.–, profumi fr. 800.–, computer, stampante e tecnico

PC fr. 3220.–, apparecchio fotografico fr. 875.–, “altro foto” fr. 2550.–, viaggi e vacanze fr. 14 000.–, spese condominiali fr. 14 000.–, spese

extra fr. 1000.–, imposte fr. 20 000.–, onde una media di fr. 10 400.–

mensili arrotondati.

b) AP

1.

contesta che il tenore di vita della

moglie, calcolato dal Pretore in fr. 10 400.– mensili (come si è appena visto), possa “semplicemente e

semplicisticamente far riferimento a quanto accertato nelle misure a tutela

dell'unione coniugale”, già per il fatto che in quell'ambito gli accertamenti

erano limitati alla verosimiglianza, ciò che non è il caso nella determinazione

del contributo dopo il divorzio. A suo avviso “le poste riconoscibili, se non

comprovate in modo certo, come d'altra parte la controparte non ha comprovato,

devono limitarsi a quanto di fatto ammesso dall'appellante in prima sede, segnatamente

nelle conclusioni”. Egli respinge il rimprovero mossogli dal primo

giudice di non avere dimostrato nulla in merito al tenore di vita, rilevando

che spettava alla moglie, creditrice alimentare, recare prove. Premesso ciò,

per l'appellante tutto quanto può essere riconosciuto

come dispendio della moglie ammonta a fr. 6245.– mensili. Egli reputa poi ingiustificato

ammettere dopo il pensionamento di lei il

contributo “terzo pilastro” e la

spesa per i corsi di aggior­namento e

chiede di ridurre “in quanto non più giustificati” i costi per le

pulizie, quelli per l'automobile, quelli per le ‟altre assicurazioniˮ,

come pure le imposte. ‟Sproporzionateˮ sarebbero altresì le spese per il

vestiario e per lo sportˮ, oltre a tutte le altre cifre ammesse

forfettariamente dal Pretore. Infine l'appellante contesta la voce “beneficenza”, le “spese varie” e tutti i

costi arrotondati e stimati “solo nell'ambito di una pura verosimiglianza e non con

prova certa”.

c) Per quanto attiene al “debito mantenimento”

nel senso del­l'art. 125 cpv. 1 CC, esso consiste nel livello di vita sostenuto dai coniugi

durante la vita in comune, cui si aggiungono le spese supplementari dovute

all'esistenza di due economie domestiche separate (RtiD II-2016 pag. 602

consid. 7b con rinvio a DTF 135 III 160 consid. 4.3; sentenza del Tribunale

federale 5A_421/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 2.4). Nella risposta del 24 novembre 2011 AO 1 aveva fatto

valere un tenore di vita di fr. 159 000.– annui (fr. 13

260.

– mensili), affermando che i dati “possono essere

desunti da quanto prodotto dalle parti, in specie dal marito, nella procedura

di cui all'inc. DI.2009.1556 qui integralmente richiamato” (pag. 12). In replica AP 1 ha ammesso spese per fr. 14 369.– annui,

rimproverando alla moglie di non “avere giustificato la sua maggiore pretesa riguardo ai

costi dell'automobile (“dal riconosciuto fr. 4750.– a fr. 6750.–”), del vestiario

(“da

fr. 7000 a fr. 7500.–”), dello sport (“da fr. 1000.– a fr. 1900.–”), delle pulizie

(“da

fr. 3500.– a fr. 7600.–”), delle “altre assicurazioni”

(“da fr. 1600.– a fr. 2265.–”), dei prodotti

cosmetici (“da fr. 500.– a fr. 2149.–”) e delle “spese extra” (“da fr. 1000.– a fr. 20 000.–”), come pure le spese

di beneficenza (“per fr. 1050.–”), e ha contestato

interamente le spese per l'aggiornamento professionale (pag. 12 a 15). Con la duplica la moglie ha ribadito

le risultanze della precedente procedura, limitandosi a indicare che “le

contestazioni di controparte non fanno altro che riprendere pedissequamente

quanto già proposto con appello 13 maggio 2011 (...); il ricorso sarà integralmente

respinto e ne conseguirà che le rampogne sollevate da AP 1 con la replica,

uguali in tutto e per tutto a quello del­l'ap­pello, non potranno essere

considerate” (pag. 7).

d) Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare proprio in relazione all'art. 125 cpv. 1 CC, in difetto di indicazioni più precise sul

tenore di vita coniugale prima della separazione, gli accertamenti esperiti in una procedura a tutela

dell'unione coniugale costituiscono pur sempre – nonostante la mera verosimiglianza

– un punto di riferimento oggettivo (RtiD

II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza

inc.11.2009.179 del 17 luglio 2013, consid. 10c). Resta il fatto che qualora nella susseguente causa di

divorzio simile tenore di vita sia litigioso, spetta al coniuge che si vale di quei dati addurre gli

elementi indispensabili per confermarli anche nel quadro di un pieno potere

cognitivo (I CCA, sentenza inc. 11.2016.44 del 19 ottobre 2016, consid. 4b). In

una causa di merito la verosimiglianza non è più sufficiente. In concreto

spettava pertanto alla moglie dimostrare il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica. Poco importa che nella procedura a tutela dell'unione

coniugale il marito non abbia contestato determinate voci di spesa. Ciò non gli

preclude la facoltà di muovere obiezioni alle medesime voci di spesa nella

causa di divorzio.

e) Nelle circostanze descritte occorre esaminare –

da un lato – le poste del dispendio esposto dalla moglie che, secondo l'appellante,

non possono essere riconosciute poiché non sono dimostrate e – dall'altro – le

poste del dispendio che con il pensionamento dell'appellante non sarebbero più

giustificate. Relativamente alle prime,

la contestazione di AP 1 si riferisce alle spese “che in modo forfettario il Pretore

ha quantificato in sede di misure a protezione

del­l'unione coniugale e ripreso nell'ambito della procedura di divorzio”. Circa le “spese extra” di fr. 1000.– annui,

è vero che, come ha accertato questa Camera nella citata sentenza del 22 agosto

2012.

(consid. 4l), la distinta prodotta dalla convenuta (doc. 11 nell'inc.

DI.2009.1556) non permette di sapere a che esborsi la posta si riferisca

concretamente, né a quel momento l'interessata aveva addotto spiegazioni. Sta

di fatto che, come si è visto, il marito ha rimproverato alla moglie di non

avere giustificato la maggior pretesa “da

quanto riconosciuto (fr. 1000.–) a fr. 20 000.–” (sopra,

consid. c). Perché fino a concorrenza di fr. 1000.– annui la pretesa non potesse

essere accolta l'appellante non spiega. Certo, nel memoriale conclusivo

l'interessato aveva contestato ogni spesa (pag. 19), ma si trattava di una

contestazione tardiva (art. 230 CPC). Analoghe considerazioni valgono per la posta

“varie” di fr. 500.– annui,

ripresa finanche nell'elenco delle spese ammesse dal marito nel memoriale

conclusivo (pag. 20). Per il resto l'appellante non precisa quali altre spese del

dispendio esposto dalla moglie siano state “arrotondate e stimate”. Né l'appellante spiega perché

tali poste, comprese nel tenore di vita durante la comunione domestica, andrebbero

stralciate dal dispendio dopo il pensionamento. E non incombe a questa Camera inquisire

d'ufficio in materia di contributi alimentari tra coniugi (art. 277 cpv. 1

CPC).

f) A

ragione l'appellante fa valere invece che con il pensionamento AO 1 non dovrà

più pagare il contributo al “terzo pilastro” di fr. 6300.– annui,

versato appunto a fini previdenziali, né dovrà più svolgere corsi di aggiornamento

professionale, quantificati in fr. 2172.– annui, la sua attività lucrativa cessando

appunto con il pensionamento. Tali poste non possono perciò trovare spazio nel

dispendio dopo il pensionamento ordinario della moglie.

g) Per

quel che riguarda i costi del personale domestico

che l'appellante chiede di ridurre da fr. 6000.– a fr. 3500.– annui, si

conviene che nel frattempo AO 1 ha lasciato la villa di __________. Dopo il suo pensionamento inoltre essa avrà più

tempo da dedicare al governo della casa e potrà sbrigare da sé gran parte delle

faccende domestiche, senza dimenticare che l'abitazione di una persona sola è meno

impegnativa rispetto a un alloggio destinato a quattro persone. Il minor costo

della collaboratrice domestica trova dunque giustificazione oggettiva (nel medesimo

senso: I CCA, sentenza inc. 11.2010.112

del 17 giugno 2013, consid. 6f). In mancanza di

dati sul dispendio effettivo (salario e oneri sociali), che incombeva alla

convenuta addurre, non si giu­sti­fica così di riconoscere più di quanto riconosce l'attore (fr. 3500.– annui).

h) L'appellante

ritiene esagerati i costi d'automobile per una pensionata. Dimentica però che questi

rientrano nel tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Perché

poi tali costi andrebbero ridotti a fr. 6856.– annui l'appellante non illustra,

tanto meno se si pensa che tale cifra comprende solo il premio dell'assicurazione

e l'imposta di circolazione, senza che sia dato di arguire come possa

l'interessata usare

un'automobile senza carburante e senza far fronte a spese di manutenzione.

i) In

merito ai costi per il vestiario (fr. 7500.– annui) e lo sport (fr. 1900.– annui),

l'appellante afferma che dopo il pensionamento della moglie essi “risultano

sicuramente sproporzionati”. A parte il fatto però che egli

non indica a quanto la cifra andrebbe ridotta,

simili spese facevano parte del tenore di vita raggiunto durante la comunione

domestica, tant'è che il marito stesso le

aveva inserite per l'ammontare di fr. 7000.– annui, rispettivamente di fr.

1000.

–, nel dispen­dio della moglie. Non vi sono ragioni dunque per stralciarle

dopo il pensionamento della beneficiaria.

l) Per

quel che concerne le “altre assicurazioni”, secondo

l'appellante la voce di spesa ‟non avrebbe alcun sensoˮ, poiché il

premio della sola polizza contro la responsabilità civile e per la mobilia

domestica non supera fr. 700.–. Se non che, davanti al Pretore egli ha sempre riconosciuto

un esborso di fr. 1600.– annui (replica, pag. 14; memoriale conclusivo, pag. 20),

sicché la nuova richiesta, non fondata su fatti o prove nuove, è irricevibile

(art. 317 cpv. 2 CPC). Premesso ciò, dagli atti non è dato di dedurre, se non

per le polizze indicate dall'appellante, a quali altre coperture assicurative

si riferisca la pretesa della moglie, le assicurazioni correlate al­l'uso

dell'automobile essendo conteggiate a parte. In condizioni del genere non è lecito

riconoscere perciò più di quanto ammette il marito (fr. 1600.–).

m) Per

l'appellante “è il colmo” dover finanziare oboli e oblazioni che la

moglie devolve in beneficenza. Così argomentando, tuttavia, egli dimentica una

volta ancora che la spesa faceva parte del tenore di vita sostenuto dalla

consorte durante la comunione domestica, al punto che davanti al Pretore egli

aveva ammesso fr. 1050.– di uscite (replica, pag. 13 in alto). Certo, nel

memoriale conclusivo l'interessato ha poi contestato l'esborso (pag. 19), ma a

quel momento la censura

era tardiva. Quanto agli atti, essi documentano versamenti

in

beneficenza da parte di entrambi i coniugi (doc. 11 nel­l'inc. DI.2009.1556). Per la sola AO 1 si giustifica così di

riconoscere la somma di fr. 1050.–.

n) Circa

l'onere fiscale, l'appellante chiede di ridurre la stima del Pretore (fr. 20 000.– annui) a

fr. 6000.– annui fondandosi sulla premessa che, dopo il pensionamento, decadrà

interamente il contributo di mantenimento a suo carico. Come si vedrà,

tuttavia, ciò è vero solo in parte. Ne segue che, valutate le presumibili

rendite pensionistiche di circa fr. 2600.– mensili (sotto, consid. 6a), il

presumibile reddito della sostan­za (1%: art. 12j OPP 2 per analogia) calcolato

su un capitale di fr. 1 526 818.– (sotto, consid. 6c) e il presumibile contributo

di mantenimento, le entrate di AO 1 si attestano attorno ai fr. 60 000.– annui. Da

queste va tolta l'usuale deduzione per gli

“oneri assicurativi” di fr. 5200.– annui (fr. 1700.– per l'imposta

federale), ma non quella per “altre spese

professionali” (sopra, consid. 5f), onde un montante di

fr. 54 800.– annui per l'imposta cantonale e comunale, rispettivamente di

fr. 58 300.– per l'imposta federale diretta. L'onere tributario

può ritenersi così di complessivi fr. 14 250.– annui (‹www.cal­colatori.ti.ch/red­dito_so­stan­za.jsp›,

anno 2017, persone sole, Comune di __________).

o) In

definitiva, il “debito mantenimento” della moglie dopo il pensionamento può

essere accertato in fr. 106 510.– annui complessivi, pari a fr. 8875.– mensili

(arrotondati).

6.

In relazione alla

possibilità per AO 1 di far fronte autonomamente al proprio “debito

mantenimento” dopo la pensione, l'appellante sostiene che costei beneficerà di una rendita AVS di almeno fr. 2000.–

mensili, di una rendita del “secondo pilastro” di almeno fr. 250.– mensili

e una del “terzo pilastro” di almeno

fr. 350.– mensili, per complessivi fr. 2600.– mensili. E a suo parere essa può

colmare l'ammanco del proprio dispendio, da lui quantificato in fr. 4832.–

mensili, attingendo alla propria cospicua sostanza di fr. 1 254 000.– oppure

facendo capo a una polizza “assicurazione rendita vitalizia 3a” che dovrebbe garantire

una rendita pensionistica di almeno fr. 5225.– mensili.

a) La

laconicità dei dati in merito alla situazione della moglie dopo il

pensionamento impone prudenza. Con tutte le cautele del caso si può stimare che

nell'ottobre del 2024 AO 1 percepirà una rendita AVS di fr. 2000.– mensili (http://acor-avs.ch/Exe_Calc.php?lg=it)

e una rendita del

“secondo

pilastro” nel cui calcolo si tiene conto di quanto versato dalla cassa pensione

del marito (fr. 47 271.60: TCA, sentenza

inc. 34.2015.27 del 18 dicembre 2015) e delle risultanze dei doc. S e 16–20, che

le assicurerà non meno di fr. 250.– mensili (http://www.chaeis.net/it/lpp-previdenza-professio­nale/einzelpersonen/pensionierung/calcolatore-rendita.html).

Quanto al “terzo pilastro”, dagli atti emerge che il conto aperto presso la

Fondazione di previdenza Fisca di __________, stipulato nel 1995 (doc. M/10 nell'inc.

2009.1556

richiamato) è stato in parte riscattato nell'aprile del 2008 (risposta,

pag. 14; replica, pag. 17 a metà; doc. M/13 nell'inc. 2009.1556 richia­mato). Sta

di fatto che almeno dal maggio del 2011 alla moglie sono stati riconosciuti fr.

6300.

– annui per tale previdenza, sicché al momento del pensionamento il saldo del

conto dovrebbe ammontare ad almeno fr. 100 000.–,

convertibile in una rendita vitalizia, al tasso dell'1% (art. 12j OPP 2), di almeno

fr. 375.– mensili (fr. 100 000.–

./. 22.00 ./. 12: Stauf­fer/Schätzle/Weber, Barwerttafeln und Berechnungsprogramme/Tables et programmes de capitalisation,

6ª edizione, pag. 178, tavola M1y). Si

può stimare così in ultima analisi, sempre con le riserve del caso, che nell'ottobre

del 2024 l'interessata disporrà di entrate per fr. 2625.– mensili. Di

conseguenza il “debito mantenimento” di fr. 8875.– mensili risulta

scoperto per fr. 6250.– mensili.

b) L'appellante

fa notare che al momento del pensionamento la moglie dovrà anche intaccare la propria

sostanza. A ragione. Chiamato a fissare importo e durata dell'obbligo di mantenimento

dopo il divorzio, il giudice applica i criteri enumerati – in modo non

esaustivo – dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra i quali il patrimonio dei coniugi (n.

5), del quale fa parte il capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni

(DTF 138 III 292 consid. 11.2, 134 III 146 consid. 4; sentenza del Tribunale

federale 5A_479/2015 del 6 gennaio 2016, consid. 4.3.3 con riferimenti; RtiD

I-2005 pag. 776 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre

2013, consid. 17a). Se prima del pensionamento un coniuge divorziato non è

tenuto – di norma – a consumare il proprio patrimonio per sovvenire a sé stesso

qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo alimentare

senza erodere il proprio, dopo il pensionamento le cose cambiano, nel senso che

il coniuge creditore può anche essere tenuto a usare averi personali (sentenza

del Tribunale federale 5A_827/2010 del 13 ottobre 2011, consid. 5.2 e 5A_170/2016;

sentenza del 1° settembre 2016, consid. 4.3.5; RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4

con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2014. 22 del 15 marzo 2016, consid. 8c).

c) In

concreto il Pretore ha accertato la sostanza della moglie in fr. 455 000.–, importo non contestato. Dal conteggio allestito

il 2 settembre 2016 del notaio __________ V__________ risulta poi che dalla

vendita dell'immobile a __________ ogni coniuge ha ricavato fr. 1 071 818.95

netti, di modo che la sostanza di lei ammonta a complessivi fr. 1 526 818.–.

In circostanze del genere si può ragionevolmente esigere che per far fronte al

proprio debito mantenimento AO 1 attinga al proprio capitale, ricavando su un

arco di tempo valutabile attorno a 25 anni

(aspettativa statistica di vita pari a 26.06: Stauffer/ Schätzle/Weber,

op. cit., pag. 429, tavola Z3), almeno fr. 4880.– mensili.

d) Nelle

condizioni illustrate si può stimare dunque che al pensionamento AO 1 fruirà di

entrate per complessivi fr. 7505.– mensili. Per vedersi garantire il proprio

“debito mantenimento” (di fr. 8875.– mensili) le mancheranno in conclusione fr. 1370.–

mensili.

7.

AP 1

rimprovera al Pretore di avere erroneamente calcolato il suo reddito “ad oggi” in fr. 42 396.95 mensili, mentre in realtà tale reddito non

eccede fr. 36 500.– mensili. Egli

ammette però di essere in grado di corrispondere alla moglie fr. 7220.– mensili

fino al pensionamento. In proposito non giova pertanto diffondersi.

Quanto

alla capacità contributiva del marito dopo il pensionamento, il Pretore non ha

accertato alcunché, limitandosi a rilevare che l'interessato sarà in grado di corrispondere

alla moglie fr. 7000.– mensili, “considerato che egli non dovrà più versare alcun

contributo ai figli e potrà contare nuovamente su significativa sostanza”. L'appellante obietta

che la tesi secondo cui, di fatto, il pensionamento non avrà ripercussioni sul

suo tenore di vita” è insostenibile già a prima vista, poiché “come va in pensione la moglie va in pensione anche il

marito e quindi le entrate su cui egli

potrà far conto saranno sicuramente molto inferiori a quelle di oggi”. Ci si può domandare

se una critica tanto generica sia sufficientemente motivata. Comunque sia, formulare

prognosi precise nel caso specifico non è possibile, tanto che – come lo stesso

appellante ammette – dagli atti non “è fattibile prevedere l'esatta situazione reddituale

dell'appellante al momento del pensionamento, per cui come d'altra parte il

Pretore ha riservato (...) soprattutto con il pensionamento occorrerà postulare

una modifica della sentenza di divorzio”. Ad ogni buon conto, con tutte le debite riserve, nulla

lascia presagire sin d'ora che a quel momento AP 1 non sarà in grado di far

fronte al proprio “debito mantenimento” (da lui quantificato in fr. 8241.–

mensili: replica, pag. 16; memoriale conclusivo, pag. 19 con rinvio al doc. L

nell'inc. DI.2009.1556) e a quello – residuo – della moglie di fr. 1370.–

mensili. Dandosene gli estremi, inoltre, egli potrà sempre chiedere una modifica

del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1 CC).

8.

Le

spese del presente giudizio seguono la vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una ragguardevole

riduzione del contributo alimentare dopo il pensionamento della moglie, ma non

la soppressione del medesimo. Si giustifica così che sopporti un quinto degli oneri processuali, mentre il

resto va a carico di AO 1, la quale ha proposto di respingere interamente il ricorso.

Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità

per ripetibili ridotte.

L'esito dell'attuale giudizio impone di

modificare anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, che

– tutto ponderato – si legittima di addebitare alle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

9.

Circa i rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto,

nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

5. AP 1 è

condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr.

7220.– mensili fino all'ottobre del 2025 compreso (raggiungimento del­l'età

pensionabile da parte del marito) e

fr. 1370.–

mensili dal novembre del 2025 compreso in poi;

Il

contributo è indicizzato annualmente al rincaro, la prima volta il 1° gennaio

2016, con indice base quello di aprile 2015, riservata la possibilità per il

debitore di dimostrare di non aver beneficiato, in tutto o in parte, del

rincaro.

6. Le spese

processuali di complessivi fr. 26 000.–, compresi fr. 20.– per

l'in­dennità al testimone, fr. 280.– per la perizia sull'imbarcazione,

fr. 302.40 per la perizia sull'automobile, fr. 4800.– per la perizia sugli immobili

e fr. 12 174.45 per la perizia SAM, sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Le

spese di appello di complessivi fr. 7000.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, la quale rifonderà

all'appellante fr. 8000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).