11.2015.39
Divorzio, contributo alimentare per un coniuge dopo il pensionamento del debitore
11 maggio 2017Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.39
Lugano
11 maggio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2011.161 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con
accordo parziale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 giugno 2011 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 12 maggio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10
aprile 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1960) e AO 1 (1960) si
sono sposati a __________ il 12 settembre 1986. Dal matrimonio sono nati F__________,
il 21 febbraio 1990, e G__________, il 21 gennaio 1993. Il marito è
amministratore delegato della __________, __________, presidente del consiglio
di amministrazione della __________, __________, e membro del consiglio di
amministrazione della __________, __________. Di formazione igienista dentale, la
moglie lavora a tempo parziale per il dott. __________ a __________. I coniugi
si sono separati nel gennaio del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (proprietà per piani n. 714, 715, 716 e 1414 della particella n. 641
RFD di __________, sezione __________, comproprietà dei coniugi in ragione di
un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. In
esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 28
ottobre 2009 da AP 1, con sentenza del 2 maggio
2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato
Fatti
i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e
ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare per quest'ultima di
fr. 10 528.– mensili dal gennaio del 2009 in
poi (inc. DI.2009.1556). Un appello presentato da AP 1 contro tale sentenza è
stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 22 agosto
2012 (rettificata il 25 settembre successivo) ha
fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 7675.– mensili dal
novembre del 2009 (inc. 11.2011.59 e 11.2012.106).
C. Nel frattempo, il 17 giugno 2011, AP 1 ha promosso azione di divorzio
davanti al medesimo Pretore, proponendo la suddivisione a metà delle prestazioni
d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo
istituto di previdenza professionale e postulando lo scioglimento della
comproprietà sull'abitazione di __________ mediante vendita ai pubblici incanti.
Egli ha sollecitato inoltre la liquidazione del regime dei beni nel senso che “al
marito pertoccano fr. 396 180.13 e alla
moglie fr. 370 180.13”, pretendendo da quest'ultima altresì il versamento
di fr. 38 612.20. Infine egli ha offerto a AO 1 un contributo alimentare
di fr. 4350.– mensili fino all'emanazione della sentenza di divorzio,
oltre al pagamento delle imposte.
D. Nella
sua risposta del 24 novembre 2011 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, allo
scioglimento della comproprietà e alla divisione a metà dei rispettivi
averi previdenziali, ma ha rivendicato il versamento
di fr. 400 000.– in liquidazione del regime dei beni, oltre alla metà
di quanto depositato su un conto __________ “3° pilastro”, e ha chiesto un
contributo alimentare indicizzato di
fr. 14 160.– mensili fino al settembre del 2025 e di fr. 7000.–
mensili dopo di allora, senza limiti di tempo.
E. All'udienza del 23 aprile 2012,
indetta per il tentativo di conciliazione, i coniugi si sono accordati sul
principio del divorzio. Per il resto essi hanno confermato le rispettive
domande e l'attore si è visto assegnare un termine di 30 giorni per presentare
una replica scritta. Con replica del 21 maggio
2012 e duplica del 25 giugno 2012 le parti hanno ribadito così i loro punti di
vista, la moglie aumentando nondimeno la pretesa in liquidazione del regime dei
beni a fr. 407 244.50 e il contributo
alimentare per sé fino al settembre del 2025 a fr. 14 727.50 mensili.
F. Le prime arringhe si sono
tenute il 19 settembre 2012 e l'istruttoria, iniziata l'8 novembre 2012, è terminata
il 28 ottobre 2014. Alle arringhe finali del 5
dicembre 2014 AP 1 ha ribadito, sulla scorta di un allegato scritto, la
richiesta di divorzio, di suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita e di
scioglimento delle comproprietà, proponendo di liquidare il regime dei beni nel
senso che “ogni
parte rimarrà proprietaria dei propri beni, i conti cointestati presso la __________
andranno suddivisi in ragione di fr. 312 387.38 al marito e di
fr. 112 935.62 alla moglie e i dividendi e gli interessi maturati
su tali conti andranno suddivisi per metà ciascuno dedotte le spese”, non senza negare ogni
contributo alimentare alla moglie. AO 1 ha confermato, anch'essa sulla scorta
di un memoriale scritto, il proprio punto di vista, riducendo tuttavia la
pretesa in liquidazione del regime dei beni a fr. 389 180.12, rinunciando alla metà della
polizza di 3° pilastro e diminuendo a fr. 10 856.–
mensili la richiesta di contributo alimentare fino al settembre del 2025.
G. Statuendo il 10 aprile 2015,
il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha sciolto la comproprietà
sull'immobile di __________, ordinandone la vendita ai pubblici incanti e
stabilendo le modalità di divisione, ha liquidato il
regime dei beni riconoscendo a ciascun coniuge fr. 212 661.50
oltre alla metà dei dividendi e degli interessi maturati dal 17 giugno
2011 sui conti presso la __________, ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 173 527.55 entro
30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha riconosciuto a
ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro
durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti dopo il passaggio
in giudicato della sentenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni per
definire l'entità di tali prestazioni) e ha condannato AP 1 a versare un
contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 7220.– mensili fino
all'ottobre del 2025 e di fr. 7000.– mensili dal novembre 2025 in poi, ‟automaticamente
decurtatoˮ di tutte le rendite (I, II e III pilastro) della moglie. Le
spese processuali di fr. 26 000.–
complessivi sono state poste per tre quarti a carico del marito e per il resto
a carico della moglie, alla quale il marito è stato tenuto a rifondere fr. 15 000.– per ripetibili ridotte. Così richiesto da AP 1, il 21 aprile 2015 il Pretore
ha rettificato la decisione, precisando in fr. 146 527.55 la
liquidazione del regime dei beni dovuta dal marito (inc. SO.2015.1779).
H. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 maggio 2015 in cui chiede
di riformare il giudizio impugnato sopprimendo il contributo alimentare per la
moglie dal novembre del 2025. In una lettera del 3 luglio 2015 AO 1 ha dichiarato
di rinunciare a osservazioni, limitandosi a proporre il rigetto dell'appello. Il
22 gennaio 2016 AP 1 si è risposato con __________ B__________ (1967) e il
16 settembre 2016 ha prodotto un rendiconto rilasciato dal notaio __________
V__________ sulla destinazione del ricavo conseguito in seguito alla vendita
dell'immobile a __________. AO 1, cui la documentazione è stata trasmessa, non
ha reagito.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze in materia
di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla loro notificazione
(art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove
appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in
discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del primo giudice è pervenuta al patrocinatore
dell'attore il 13 aprile 2015. Introdotto il 12 maggio
2015, il rimedio giuridico in esame è pertanto ricevibile.
2.
Il 16
settembre 2016 AP 1 ha prodotto il rendiconto rilasciato il 2 settembre precedente
dal notaio __________ V__________ sulla destinazione del ricavo conseguito in esito
alla vendita delle proprietà per piani n. 714, 715, 716 e 1414 della particella
n. 641 RFD di __________, sezione __________, conteggio dal quale emerge che
ogni comproprietario ha incassato fr. 1 071 818.95. Ora, nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto
il consuntivo inerente al ricavo netto della vendita, avvenuta il 28 giugno
2016, è pacificamente successivo alla sentenza impugnata ed è stato tempestivamente
esibito a questa Camera. Nulla osta di conseguenza alla sua assunzione.
3.
Litigioso rimane, in appello,
il contributo alimentare per la moglie dopo il pensionamento ordinario del
marito, che interverrà nel novembre del 2025. Tutto il resto, compreso il
principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, riguardo al mantenimento il Pretore ha constatato anzitutto l'esistenza di un
matrimonio di lunga durata (oltre vent'anni), dal quale sono nati due figli
(ora maggiorenni), ciò che ha influito concretamente sulla situazione della
moglie. E sulla scorta di quanto accertato nella procedura a tutela dell'unione
coniugale egli ha ricordato che durante la vita in comune la moglie poteva
contare su entrate per fr. 10 400.– mensili. Posto ciò, egli
ha accertato i redditi di lei in complessivi fr. 3180.– mensili: fr. 2517.–
mensili da attività lucrativa a tempo parziale e fr. 663.– mensili dalla
sostanza (fr. 455 000.– con rendimento al tasso medio dell'1.75%). Ne ha
concluso, il Pretore, che per vedersi assicurare il tenore di vita precedente la
separazione mancano alla moglie fr. 7220.– mensili, somma che AP 1 è
perfettamente in grado erogare e che va ridotta a fr. 7000.– mensili (come
chiesto dalla moglie) dopo il pensionamento di lui. Il Pretore ha previsto infine
che il contributo sia automaticamente decurtato da tutte le rendite pensionistiche
percepite dalla moglie, ricordando alle parti la possibilità di chiedere una
modifica della sentenza ‟dandosi mutamenti di rilievo, segnatamente con
il passaggio al pensionamentoˮ.
4.
I criteri che presiedono
allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1
CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già
stati rias-sunti dal Pretore (pag. 8 in basso) e diffusamente illustrati da
questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini
dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il
contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con
influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come
nella fattispecie – si procede in tre
tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si
determina il debito mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto
dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto
di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia
pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora
il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si
esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio
mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo,
sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter
finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere
ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva
dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà
postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2016.44
del 19 ottobre 2016, consid. 3).
Di norma un contributo di mantenimento dopo
il divorzio non è vitalizio. È dovuto per il tempo necessario affinché il coniuge creditore riacquisti la propria autonomia
finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale La durata del
contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di garantire da
sé il proprio debito mantenimento. Il sistema dello splitting e degli accrediti
per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la decima revisione
dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997) e la divisione dell'avere di vecchiaia
prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola, di evitare lacune di
previdenza nel periodo anteriore al divorzio. In linea di massima, pertanto, il
contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (DTF
141.
III 469 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_769/2016 del 21
febbraio 2017 consid. 5.2; RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii, da ultimo: I
CCA sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 22b). Determinante in
ogni modo non è il raggiungimento dell'età pensionabile, quanto la modifica effettiva
dei redditi (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2011 dell'11 gennaio 2017, consid.
4.3
con rinvio). Se il creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé
al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre
che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (sentenza del Tribunale federale
5A_748/2012 del 15 maggio 2013, consid. 6.3.3 in: FamPra.ch 2013 pag. 759; I
CCA, sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 22b).
5.
Per
quanto attiene al primo stadio del ragionamento testé menzionato, il Pretore ha
accertato il tenore di vita di AO 1 durante la comunione domestica in fr. 10 400.– mensili, “in
linea con quanto già stabilito nel procedimento di tutela dell'unione
coniugale”, rimproverando alle parti di lanciarsi “in tentativi di
ricostruzione perlopiù sprovvisti d'ogni conforto probatorio, facendo
riferimento praticamente solo ai documenti già prodotti
(e vagliati, pur nei limiti della verosimiglianza) nel procedimento di tutela
dell'unione coniugale”, senza preoccuparsi di spiegare perché le valutazioni
già effettuate andrebbero riviste e senza documentare alcunché “circa i redditi
effettivi della famiglia negli anni precedenti la separazione (i richiami
fiscali non comprendono in particolare le notifiche 2006, 2007 e 2008 che
invece avrebbero verosimilmente potuto consentire di meglio quantificare i
redditi e successivamente il dispendio della stessa, confrontandolo sia con le
spese documentate e/o ammesse, sia con gli asseriti risparmi effettuati)”.
a) Dalla sentenza emanata il 2 maggio 2011 dal Pretore a
tutela dell'unione coniugale e da quella emessa il 22 agosto 2012, da questa
Camera risulta che, prima della separazione, la moglie aveva un tenore di vita
quantificabile in complessivi fr. 124 850.– annui così composti: commestibili
fr. 5000.–, vettura __________ fr. 8205.–, ristoranti fr. 2500.–, telefoni
e televisione fr. 4263.–, elettricità fr. 900.–, vestiario fr. 7500.–,
sport fr. 1900.–, lavanderia fr. 540.–, sartoria fr. 350.–, dischi e video
fr. 200.–, libri, riviste e giornali fr. 898.–, fiori e piante fr. 350.–,
regali fr. 1500.–, beneficenza fr. 2000.–, spese bancarie e carte di
credito fr. 490.50, varie fr. 500.–, cinema e spettacoli fr. 500.–, tempo
libero e palestra fr. 1300.–, pulizie fr. 6000.–, “altra salute-fisio” fr.
500.
–, “tutto per gli occhi” fr. 800.–, premio della cassa malati fr.
4500.
–, franchigia e partecipazione ai costi fr. 2500.–, corsi per adulti fr. 1420.–,
corsi di aggiornamento DH fr. 2172.–, altre assicurazioni fr. 2265.–,
contributo “terzo pilastro” fr. 6300.–, parrucchiere fr. 1700.–, cosmetici per capelli fr.
260.
–, prodotti cosmetici fr. 1089.–, profumi fr. 800.–, computer, stampante e tecnico
PC fr. 3220.–, apparecchio fotografico fr. 875.–, “altro foto” fr. 2550.–, viaggi e vacanze fr. 14 000.–, spese condominiali fr. 14 000.–, spese
extra fr. 1000.–, imposte fr. 20 000.–, onde una media di fr. 10 400.–
mensili arrotondati.
b) AP
1.
contesta che il tenore di vita della
moglie, calcolato dal Pretore in fr. 10 400.– mensili (come si è appena visto), possa “semplicemente e
semplicisticamente far riferimento a quanto accertato nelle misure a tutela
dell'unione coniugale”, già per il fatto che in quell'ambito gli accertamenti
erano limitati alla verosimiglianza, ciò che non è il caso nella determinazione
del contributo dopo il divorzio. A suo avviso “le poste riconoscibili, se non
comprovate in modo certo, come d'altra parte la controparte non ha comprovato,
devono limitarsi a quanto di fatto ammesso dall'appellante in prima sede, segnatamente
nelle conclusioni”. Egli respinge il rimprovero mossogli dal primo
giudice di non avere dimostrato nulla in merito al tenore di vita, rilevando
che spettava alla moglie, creditrice alimentare, recare prove. Premesso ciò,
per l'appellante tutto quanto può essere riconosciuto
come dispendio della moglie ammonta a fr. 6245.– mensili. Egli reputa poi ingiustificato
ammettere dopo il pensionamento di lei il
contributo “terzo pilastro” e la
spesa per i corsi di aggiornamento e
chiede di ridurre “in quanto non più giustificati” i costi per le
pulizie, quelli per l'automobile, quelli per le ‟altre assicurazioniˮ,
come pure le imposte. ‟Sproporzionateˮ sarebbero altresì le spese per il
vestiario e per lo sportˮ, oltre a tutte le altre cifre ammesse
forfettariamente dal Pretore. Infine l'appellante contesta la voce “beneficenza”, le “spese varie” e tutti i
costi arrotondati e stimati “solo nell'ambito di una pura verosimiglianza e non con
prova certa”.
c) Per quanto attiene al “debito mantenimento”
nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC, esso consiste nel livello di vita sostenuto dai coniugi
durante la vita in comune, cui si aggiungono le spese supplementari dovute
all'esistenza di due economie domestiche separate (RtiD II-2016 pag. 602
consid. 7b con rinvio a DTF 135 III 160 consid. 4.3; sentenza del Tribunale
federale 5A_421/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 2.4). Nella risposta del 24 novembre 2011 AO 1 aveva fatto
valere un tenore di vita di fr. 159 000.– annui (fr. 13
260.
– mensili), affermando che i dati “possono essere
desunti da quanto prodotto dalle parti, in specie dal marito, nella procedura
di cui all'inc. DI.2009.1556 qui integralmente richiamato” (pag. 12). In replica AP 1 ha ammesso spese per fr. 14 369.– annui,
rimproverando alla moglie di non “avere giustificato la sua maggiore pretesa riguardo ai
costi dell'automobile (“dal riconosciuto fr. 4750.– a fr. 6750.–”), del vestiario
(“da
fr. 7000 a fr. 7500.–”), dello sport (“da fr. 1000.– a fr. 1900.–”), delle pulizie
(“da
fr. 3500.– a fr. 7600.–”), delle “altre assicurazioni”
(“da fr. 1600.– a fr. 2265.–”), dei prodotti
cosmetici (“da fr. 500.– a fr. 2149.–”) e delle “spese extra” (“da fr. 1000.– a fr. 20 000.–”), come pure le spese
di beneficenza (“per fr. 1050.–”), e ha contestato
interamente le spese per l'aggiornamento professionale (pag. 12 a 15). Con la duplica la moglie ha ribadito
le risultanze della precedente procedura, limitandosi a indicare che “le
contestazioni di controparte non fanno altro che riprendere pedissequamente
quanto già proposto con appello 13 maggio 2011 (...); il ricorso sarà integralmente
respinto e ne conseguirà che le rampogne sollevate da AP 1 con la replica,
uguali in tutto e per tutto a quello dell'appello, non potranno essere
considerate” (pag. 7).
d) Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare proprio in relazione all'art. 125 cpv. 1 CC, in difetto di indicazioni più precise sul
tenore di vita coniugale prima della separazione, gli accertamenti esperiti in una procedura a tutela
dell'unione coniugale costituiscono pur sempre – nonostante la mera verosimiglianza
– un punto di riferimento oggettivo (RtiD
II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza
inc.11.2009.179 del 17 luglio 2013, consid. 10c). Resta il fatto che qualora nella susseguente causa di
divorzio simile tenore di vita sia litigioso, spetta al coniuge che si vale di quei dati addurre gli
elementi indispensabili per confermarli anche nel quadro di un pieno potere
cognitivo (I CCA, sentenza inc. 11.2016.44 del 19 ottobre 2016, consid. 4b). In
una causa di merito la verosimiglianza non è più sufficiente. In concreto
spettava pertanto alla moglie dimostrare il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica. Poco importa che nella procedura a tutela dell'unione
coniugale il marito non abbia contestato determinate voci di spesa. Ciò non gli
preclude la facoltà di muovere obiezioni alle medesime voci di spesa nella
causa di divorzio.
e) Nelle circostanze descritte occorre esaminare –
da un lato – le poste del dispendio esposto dalla moglie che, secondo l'appellante,
non possono essere riconosciute poiché non sono dimostrate e – dall'altro – le
poste del dispendio che con il pensionamento dell'appellante non sarebbero più
giustificate. Relativamente alle prime,
la contestazione di AP 1 si riferisce alle spese “che in modo forfettario il Pretore
ha quantificato in sede di misure a protezione
dell'unione coniugale e ripreso nell'ambito della procedura di divorzio”. Circa le “spese extra” di fr. 1000.– annui,
è vero che, come ha accertato questa Camera nella citata sentenza del 22 agosto
2012.
(consid. 4l), la distinta prodotta dalla convenuta (doc. 11 nell'inc.
DI.2009.1556) non permette di sapere a che esborsi la posta si riferisca
concretamente, né a quel momento l'interessata aveva addotto spiegazioni. Sta
di fatto che, come si è visto, il marito ha rimproverato alla moglie di non
avere giustificato la maggior pretesa “da
quanto riconosciuto (fr. 1000.–) a fr. 20 000.–” (sopra,
consid. c). Perché fino a concorrenza di fr. 1000.– annui la pretesa non potesse
essere accolta l'appellante non spiega. Certo, nel memoriale conclusivo
l'interessato aveva contestato ogni spesa (pag. 19), ma si trattava di una
contestazione tardiva (art. 230 CPC). Analoghe considerazioni valgono per la posta
“varie” di fr. 500.– annui,
ripresa finanche nell'elenco delle spese ammesse dal marito nel memoriale
conclusivo (pag. 20). Per il resto l'appellante non precisa quali altre spese del
dispendio esposto dalla moglie siano state “arrotondate e stimate”. Né l'appellante spiega perché
tali poste, comprese nel tenore di vita durante la comunione domestica, andrebbero
stralciate dal dispendio dopo il pensionamento. E non incombe a questa Camera inquisire
d'ufficio in materia di contributi alimentari tra coniugi (art. 277 cpv. 1
CPC).
f) A
ragione l'appellante fa valere invece che con il pensionamento AO 1 non dovrà
più pagare il contributo al “terzo pilastro” di fr. 6300.– annui,
versato appunto a fini previdenziali, né dovrà più svolgere corsi di aggiornamento
professionale, quantificati in fr. 2172.– annui, la sua attività lucrativa cessando
appunto con il pensionamento. Tali poste non possono perciò trovare spazio nel
dispendio dopo il pensionamento ordinario della moglie.
g) Per
quel che riguarda i costi del personale domestico
che l'appellante chiede di ridurre da fr. 6000.– a fr. 3500.– annui, si
conviene che nel frattempo AO 1 ha lasciato la villa di __________. Dopo il suo pensionamento inoltre essa avrà più
tempo da dedicare al governo della casa e potrà sbrigare da sé gran parte delle
faccende domestiche, senza dimenticare che l'abitazione di una persona sola è meno
impegnativa rispetto a un alloggio destinato a quattro persone. Il minor costo
della collaboratrice domestica trova dunque giustificazione oggettiva (nel medesimo
senso: I CCA, sentenza inc. 11.2010.112
del 17 giugno 2013, consid. 6f). In mancanza di
dati sul dispendio effettivo (salario e oneri sociali), che incombeva alla
convenuta addurre, non si giustifica così di riconoscere più di quanto riconosce l'attore (fr. 3500.– annui).
h) L'appellante
ritiene esagerati i costi d'automobile per una pensionata. Dimentica però che questi
rientrano nel tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Perché
poi tali costi andrebbero ridotti a fr. 6856.– annui l'appellante non illustra,
tanto meno se si pensa che tale cifra comprende solo il premio dell'assicurazione
e l'imposta di circolazione, senza che sia dato di arguire come possa
l'interessata usare
un'automobile senza carburante e senza far fronte a spese di manutenzione.
i) In
merito ai costi per il vestiario (fr. 7500.– annui) e lo sport (fr. 1900.– annui),
l'appellante afferma che dopo il pensionamento della moglie essi “risultano
sicuramente sproporzionati”. A parte il fatto però che egli
non indica a quanto la cifra andrebbe ridotta,
simili spese facevano parte del tenore di vita raggiunto durante la comunione
domestica, tant'è che il marito stesso le
aveva inserite per l'ammontare di fr. 7000.– annui, rispettivamente di fr.
1000.
–, nel dispendio della moglie. Non vi sono ragioni dunque per stralciarle
dopo il pensionamento della beneficiaria.
l) Per
quel che concerne le “altre assicurazioni”, secondo
l'appellante la voce di spesa ‟non avrebbe alcun sensoˮ, poiché il
premio della sola polizza contro la responsabilità civile e per la mobilia
domestica non supera fr. 700.–. Se non che, davanti al Pretore egli ha sempre riconosciuto
un esborso di fr. 1600.– annui (replica, pag. 14; memoriale conclusivo, pag. 20),
sicché la nuova richiesta, non fondata su fatti o prove nuove, è irricevibile
(art. 317 cpv. 2 CPC). Premesso ciò, dagli atti non è dato di dedurre, se non
per le polizze indicate dall'appellante, a quali altre coperture assicurative
si riferisca la pretesa della moglie, le assicurazioni correlate all'uso
dell'automobile essendo conteggiate a parte. In condizioni del genere non è lecito
riconoscere perciò più di quanto ammette il marito (fr. 1600.–).
m) Per
l'appellante “è il colmo” dover finanziare oboli e oblazioni che la
moglie devolve in beneficenza. Così argomentando, tuttavia, egli dimentica una
volta ancora che la spesa faceva parte del tenore di vita sostenuto dalla
consorte durante la comunione domestica, al punto che davanti al Pretore egli
aveva ammesso fr. 1050.– di uscite (replica, pag. 13 in alto). Certo, nel
memoriale conclusivo l'interessato ha poi contestato l'esborso (pag. 19), ma a
quel momento la censura
era tardiva. Quanto agli atti, essi documentano versamenti
in
beneficenza da parte di entrambi i coniugi (doc. 11 nell'inc. DI.2009.1556). Per la sola AO 1 si giustifica così di
riconoscere la somma di fr. 1050.–.
n) Circa
l'onere fiscale, l'appellante chiede di ridurre la stima del Pretore (fr. 20 000.– annui) a
fr. 6000.– annui fondandosi sulla premessa che, dopo il pensionamento, decadrà
interamente il contributo di mantenimento a suo carico. Come si vedrà,
tuttavia, ciò è vero solo in parte. Ne segue che, valutate le presumibili
rendite pensionistiche di circa fr. 2600.– mensili (sotto, consid. 6a), il
presumibile reddito della sostanza (1%: art. 12j OPP 2 per analogia) calcolato
su un capitale di fr. 1 526 818.– (sotto, consid. 6c) e il presumibile contributo
di mantenimento, le entrate di AO 1 si attestano attorno ai fr. 60 000.– annui. Da
queste va tolta l'usuale deduzione per gli
“oneri assicurativi” di fr. 5200.– annui (fr. 1700.– per l'imposta
federale), ma non quella per “altre spese
professionali” (sopra, consid. 5f), onde un montante di
fr. 54 800.– annui per l'imposta cantonale e comunale, rispettivamente di
fr. 58 300.– per l'imposta federale diretta. L'onere tributario
può ritenersi così di complessivi fr. 14 250.– annui (‹www.calcolatori.ti.ch/reddito_sostanza.jsp›,
anno 2017, persone sole, Comune di __________).
o) In
definitiva, il “debito mantenimento” della moglie dopo il pensionamento può
essere accertato in fr. 106 510.– annui complessivi, pari a fr. 8875.– mensili
(arrotondati).
6.
In relazione alla
possibilità per AO 1 di far fronte autonomamente al proprio “debito
mantenimento” dopo la pensione, l'appellante sostiene che costei beneficerà di una rendita AVS di almeno fr. 2000.–
mensili, di una rendita del “secondo pilastro” di almeno fr. 250.– mensili
e una del “terzo pilastro” di almeno
fr. 350.– mensili, per complessivi fr. 2600.– mensili. E a suo parere essa può
colmare l'ammanco del proprio dispendio, da lui quantificato in fr. 4832.–
mensili, attingendo alla propria cospicua sostanza di fr. 1 254 000.– oppure
facendo capo a una polizza “assicurazione rendita vitalizia 3a” che dovrebbe garantire
una rendita pensionistica di almeno fr. 5225.– mensili.
a) La
laconicità dei dati in merito alla situazione della moglie dopo il
pensionamento impone prudenza. Con tutte le cautele del caso si può stimare che
nell'ottobre del 2024 AO 1 percepirà una rendita AVS di fr. 2000.– mensili (http://acor-avs.ch/Exe_Calc.php?lg=it)
e una rendita del
“secondo
pilastro” nel cui calcolo si tiene conto di quanto versato dalla cassa pensione
del marito (fr. 47 271.60: TCA, sentenza
inc. 34.2015.27 del 18 dicembre 2015) e delle risultanze dei doc. S e 16–20, che
le assicurerà non meno di fr. 250.– mensili (http://www.chaeis.net/it/lpp-previdenza-professionale/einzelpersonen/pensionierung/calcolatore-rendita.html).
Quanto al “terzo pilastro”, dagli atti emerge che il conto aperto presso la
Fondazione di previdenza Fisca di __________, stipulato nel 1995 (doc. M/10 nell'inc.
2009.1556
richiamato) è stato in parte riscattato nell'aprile del 2008 (risposta,
pag. 14; replica, pag. 17 a metà; doc. M/13 nell'inc. 2009.1556 richiamato). Sta
di fatto che almeno dal maggio del 2011 alla moglie sono stati riconosciuti fr.
6300.
– annui per tale previdenza, sicché al momento del pensionamento il saldo del
conto dovrebbe ammontare ad almeno fr. 100 000.–,
convertibile in una rendita vitalizia, al tasso dell'1% (art. 12j OPP 2), di almeno
fr. 375.– mensili (fr. 100 000.–
./. 22.00 ./. 12: Stauffer/Schätzle/Weber, Barwerttafeln und Berechnungsprogramme/Tables et programmes de capitalisation,
6ª edizione, pag. 178, tavola M1y). Si
può stimare così in ultima analisi, sempre con le riserve del caso, che nell'ottobre
del 2024 l'interessata disporrà di entrate per fr. 2625.– mensili. Di
conseguenza il “debito mantenimento” di fr. 8875.– mensili risulta
scoperto per fr. 6250.– mensili.
b) L'appellante
fa notare che al momento del pensionamento la moglie dovrà anche intaccare la propria
sostanza. A ragione. Chiamato a fissare importo e durata dell'obbligo di mantenimento
dopo il divorzio, il giudice applica i criteri enumerati – in modo non
esaustivo – dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra i quali il patrimonio dei coniugi (n.
5), del quale fa parte il capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni
(DTF 138 III 292 consid. 11.2, 134 III 146 consid. 4; sentenza del Tribunale
federale 5A_479/2015 del 6 gennaio 2016, consid. 4.3.3 con riferimenti; RtiD
I-2005 pag. 776 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre
2013, consid. 17a). Se prima del pensionamento un coniuge divorziato non è
tenuto – di norma – a consumare il proprio patrimonio per sovvenire a sé stesso
qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo alimentare
senza erodere il proprio, dopo il pensionamento le cose cambiano, nel senso che
il coniuge creditore può anche essere tenuto a usare averi personali (sentenza
del Tribunale federale 5A_827/2010 del 13 ottobre 2011, consid. 5.2 e 5A_170/2016;
sentenza del 1° settembre 2016, consid. 4.3.5; RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4
con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2014. 22 del 15 marzo 2016, consid. 8c).
c) In
concreto il Pretore ha accertato la sostanza della moglie in fr. 455 000.–, importo non contestato. Dal conteggio allestito
il 2 settembre 2016 del notaio __________ V__________ risulta poi che dalla
vendita dell'immobile a __________ ogni coniuge ha ricavato fr. 1 071 818.95
netti, di modo che la sostanza di lei ammonta a complessivi fr. 1 526 818.–.
In circostanze del genere si può ragionevolmente esigere che per far fronte al
proprio debito mantenimento AO 1 attinga al proprio capitale, ricavando su un
arco di tempo valutabile attorno a 25 anni
(aspettativa statistica di vita pari a 26.06: Stauffer/ Schätzle/Weber,
op. cit., pag. 429, tavola Z3), almeno fr. 4880.– mensili.
d) Nelle
condizioni illustrate si può stimare dunque che al pensionamento AO 1 fruirà di
entrate per complessivi fr. 7505.– mensili. Per vedersi garantire il proprio
“debito mantenimento” (di fr. 8875.– mensili) le mancheranno in conclusione fr. 1370.–
mensili.
7.
AP 1
rimprovera al Pretore di avere erroneamente calcolato il suo reddito “ad oggi” in fr. 42 396.95 mensili, mentre in realtà tale reddito non
eccede fr. 36 500.– mensili. Egli
ammette però di essere in grado di corrispondere alla moglie fr. 7220.– mensili
fino al pensionamento. In proposito non giova pertanto diffondersi.
Quanto
alla capacità contributiva del marito dopo il pensionamento, il Pretore non ha
accertato alcunché, limitandosi a rilevare che l'interessato sarà in grado di corrispondere
alla moglie fr. 7000.– mensili, “considerato che egli non dovrà più versare alcun
contributo ai figli e potrà contare nuovamente su significativa sostanza”. L'appellante obietta
che la tesi secondo cui, di fatto, il pensionamento non avrà ripercussioni sul
suo tenore di vita” è insostenibile già a prima vista, poiché “come va in pensione la moglie va in pensione anche il
marito e quindi le entrate su cui egli
potrà far conto saranno sicuramente molto inferiori a quelle di oggi”. Ci si può domandare
se una critica tanto generica sia sufficientemente motivata. Comunque sia, formulare
prognosi precise nel caso specifico non è possibile, tanto che – come lo stesso
appellante ammette – dagli atti non “è fattibile prevedere l'esatta situazione reddituale
dell'appellante al momento del pensionamento, per cui come d'altra parte il
Pretore ha riservato (...) soprattutto con il pensionamento occorrerà postulare
una modifica della sentenza di divorzio”. Ad ogni buon conto, con tutte le debite riserve, nulla
lascia presagire sin d'ora che a quel momento AP 1 non sarà in grado di far
fronte al proprio “debito mantenimento” (da lui quantificato in fr. 8241.–
mensili: replica, pag. 16; memoriale conclusivo, pag. 19 con rinvio al doc. L
nell'inc. DI.2009.1556) e a quello – residuo – della moglie di fr. 1370.–
mensili. Dandosene gli estremi, inoltre, egli potrà sempre chiedere una modifica
del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1 CC).
8.
Le
spese del presente giudizio seguono la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una ragguardevole
riduzione del contributo alimentare dopo il pensionamento della moglie, ma non
la soppressione del medesimo. Si giustifica così che sopporti un quinto degli oneri processuali, mentre il
resto va a carico di AO 1, la quale ha proposto di respingere interamente il ricorso.
Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità
per ripetibili ridotte.
L'esito dell'attuale giudizio impone di
modificare anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, che
– tutto ponderato – si legittima di addebitare alle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
9.
Circa i rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto,
nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
5. AP 1 è
condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fr.
7220.– mensili fino all'ottobre del 2025 compreso (raggiungimento dell'età
pensionabile da parte del marito) e
fr. 1370.–
mensili dal novembre del 2025 compreso in poi;
Il
contributo è indicizzato annualmente al rincaro, la prima volta il 1° gennaio
2016, con indice base quello di aprile 2015, riservata la possibilità per il
debitore di dimostrare di non aver beneficiato, in tutto o in parte, del
rincaro.
6. Le spese
processuali di complessivi fr. 26 000.–, compresi fr. 20.– per
l'indennità al testimone, fr. 280.– per la perizia sull'imbarcazione,
fr. 302.40 per la perizia sull'automobile, fr. 4800.– per la perizia sugli immobili
e fr. 12 174.45 per la perizia SAM, sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le
spese di appello di complessivi fr. 7000.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, la quale rifonderà
all'appellante fr. 8000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).