11.2015.4
Diffida ai debitori
11 febbraio 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.4
Lugano,
11 febbraio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.5305 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 15 dicembre 2014 da
AO 1 (2004),
(rappresentato
dalla madre RA 1,
e
patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando sull'appello
del 16 gennaio 2015 presentato da AP 1 contro la decisone emessa dal Pretore il
15 gennaio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 febbraio 2004 RA 1 (1986)
ha dato alla luce un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto il 16 gennaio 2004
da AP 1 (1980). A quel tempo i due vivevano insieme. Il 12 maggio 2004 la Commissione tutoria regionale 5 ha approvato una convenzione del 27 marzo 2004 in cui AP 1
si impegnava a versare per il figlio un
contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili fino al 6° anno
di età, di fr. 900.– mensili dal 7° al 12° anno di età, di fr. 1000.–
mensili dal 13° al 16° anno di età, di fr. 1200.– mensili dal 17° al 18° anno
di età e di fr. 1500.– mensili dal 19° anno di età ove il figlio stesse “compiendo
un ciclo regolare di studi o una formazione professionale (art. 277 cpv. 2 CC)”,
assegni familiari non compresi. La convenzione prevedeva che l'obbligo di versamento
sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale
convivenza è cessata all'inizio del 2006.
B. Nel luglio del 2008 AP 1 si è trasferito nel Canton __________ e
il 31 gennaio 2014 è diventato padre di L__________,
avuta da C__________. Il 27 agosto 2014 egli si è rivolto al Tribunal
d'arrondissement de la Côte, __________ per ottenere che il
contributo alimentare in favore di AO 1 fosse
ridotto a fr. 300.– mensili fino al 16° compleanno e a fr. 350.– mensili
in seguito, riservato dopo la maggiore età l'art. 277 cpv. 1 CC, e che il suo diritto
di visita fosse fissato nella metà della vacanze scolastiche. Se non che, il 17 ottobre
2014 AP 1 ha ritirato l'azione e la vicepresidente del tribunale ha stralciato
la causa dal ruolo.
C. Il 15 dicembre 2014 AO 1 ha adito
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla __________
di __________, presso cui AP 1 lavorava, di trattenere dallo stipendio di lui
fr. 900.– mensili e di riversarli a sua madre come contributo alimentare.
Qualora il convenuto riscuotesse indennità di disoccupazione, egli ha postulato
un'identica trattenuta nei confronti della Cassa disoccupazione __________ a __________.
Il Pretore aggiunto ha citato le parti a un'udienza del 15 gennaio 2015 per il
contraddittorio. In tale occasione le parti hanno firmato, “dopo discussione
informale”, il seguente accordo:
TRANSAZIONE
1. Da
subito è fatto ordine alla __________, __________ __________ di trattenere
mensilmente dallo stipendio e da ogni altra indennità
di pertinenza di AP 1 l'importo di fr. 900.– mensili, riversando detto importo
sul conto corrente postale n. __________
(__________)
intestato a RA 1.
L'ordine
è immediatamente esecutivo. Il destinatario dello stesso è avvertito che
qualsiasi pagamento eseguito in dispregio alla trattenuta non comporterà
effetto liberatorio.
2. A
far tempo dal 1° febbraio 2015 è fatto ordine ad __________, __________, __________
__________, di trattenere mensilmente da ogni indennità di pertinenza di AP 1
l'importo di fr. 900.– mensili, riversando detto importo sul conto corrente
postale n. __________ (__________) intestato a RA 1.
L'ordine
è immediatamente esecutivo. Il destinatario dello stesso è avvertito che
qualsiasi pagamento eseguito in dispregio alla trattenuta non comporterà
effetto liberatorio.
3. Le
spese processuali sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Il
convenuto partecipa alle spese di patrocinio dell'istante con fr. 900.–.
Al
termine dell'udienza il Pretore aggiunto, “visto l'accordo delle parti, sentite
le loro spiegazioni, vista la documentazione prodotta” ha ordinato la
trattenuta a verbale nei modi e nei termini pattuiti. Le spese processuali di
fr. 500.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, con obbligo per AP 1 di partecipare alle spese di patrocinio
dell'istante fino a concorrenza di fr. 900.–, come prevedeva l'accordo.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 16 gennaio 2015 nel quale chiede che la trattenuta di
stipendio sia annullata e che le spese con
le ripetibili siano addebitate al figlio. Il memoriale non è stato notificato
a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per
contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata – come in
concreto – al di fuori di un
processo concernente
l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria
degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), onde
l'appellabilità della decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'appello è sicuramente tempestivo, essendo
stato introdotto dal convenuto il giorno
dopo l'udienza del 15 gennaio 2015. Dubbio appare il valore litigioso,
ove si pensi che nei confronti della __________ la trattenuta di stipendio chiesta
da AO 1 era destinata a decadere già il 31 gennaio 2015 (per licenziamento: doc.
3 e 3a, primo foglio in basso) e che dagli atti non risulta a quante indennità
giornaliere di disoccupazione l'appellante abbia diritto dal 1° febbraio
2015 in poi (art. 27 cpv. 2 LADI). Dato che l'esito del ricorso appare segnato,
non giova tuttavia approfondire la questione.
2. All'appello il convenuto
acclude una serie di documenti (dal n. 1 al n. 26), tutti già prodotti davanti
al Pretore aggiunto. Non trattandosi di prove nuove, tali atti sono
pacificamente ricevibili, ancorché superflui perché già rubricati nel fascicolo
di primo grado.
3. Accertata l'intesa
raggiunta dalle parti all'udienza del 15 gennaio 2015, con decisione presa
seduta stante a verbale il Pretore aggiunto ha ordinato nella fattispecie alla __________
e, dal 1° febbraio 2015, alla Cassa di disoccupazione __________ una trattenuta
di fr. 900.– mensili dalle spettanze del convenuto, con obbligo di riversare la
somma a RA 1 quale contributo alimentare per il figlio AO 1. Ora, di regola una
transazione contenuta in un verbale firmato dalle parti – così come
un'acquiescenza o una desistenza – ha l'effetto di una decisione passata in
giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC), sicché in tal caso il giudice si limita a stralciare la procedura dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). E un decreto di stralcio, meramente
dichiarativo, non è suscettibile di rimedi giuridici (RtiD II-2013 pag. 894 n.
41c consid. 2 con rinvio a DTF 139 III 133 consid. 1.2 e a numerosi richiami di
dottrina). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di
reclamo (art. 110 CPC). Tutt'al più si può contestare l'efficacia della
transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente
con una domanda di revisione (RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2 con rinvio
a DTF 139 III 133 consid. 1.3 con rimandi). Altrettanto vale per l'acquiescenza
o la desistenza, che sotto questo profilo sono equiparate a una transazione
(art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).
4. In concreto l'accordo del
15 gennaio 2015 siglato dalle parti non implicava – diversamente da una
qualsiasi transazione che pone fine alla lite – lo stralcio della procedura dal
ruolo, ma regolava proprio le condizioni alle quali sarebbe stata emanata la
diffida ai debitori. Non esonerava quindi il giudice dal pronunciare la trattenuta
a norma dell'art. 291 CC, che come tale rimane un atto impugnabile. Ciò
premesso, l'appellante si duole di un'udienza svoltasi il 15 gennaio 2015
“in modo molto sorprendente”, sostenendo che il Pretore aggiunto non avrebbe
dovuto emanare alcuna ingiunzione perché egli versava in oggettive difficoltà
finanziarie in seguito alla nascita della seconda figlia L__________, perché RA
1 gli è debitrice di almeno fr. 7900.–, perché a fronte del suo minimo esistenziale
di fr. 4843.55 mensili gli rimanevano a disposizione fino al licenziamento
solo fr. 706.45 mensili per entrambi i figli, che tale margine si è
azzerato da quando egli è senza impiego e che in simili condizioni spetta a RA
1 far capo agli aiuti sociali, tanto più ch'egli ha chiesto il 16 gennaio
2015 alla Commissione tutoria regionale 5 (ora Autorità regionale di protezione
dei minorenni 5) di ridurre a fr. 250.– mensili il contributo alimentare
fissato in favore di AO 1 nella convenzione del 27 marzo 2004.
5. Nessuna delle
argomentazioni enunciate nell'appello è stata sollevata dal convenuto all'udienza
del 15 gennaio 2015. Al Pretore aggiunto AP 1 aveva invero scritto una lettera
il 5 gennaio 2015 (prima dell'udienza),
accennando di scorcio problemi simili, ma al contraddittorio del 15 gennaio
2015 tutto si è esaurito in una
“discussione informale” (verbale d'udienza, pag. 1), cui ha fatto
seguito la firma della transazione. I fatti di cui il convenuto si vale ora in
appello non sono dunque stati allegati dinanzi al Pretore aggiunto. Fatti non allegati
in prima sede però possono essere invocati in appello soltanto “se vengono immediatamente
addotti” e se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). A tale principio non sfuggono nemmeno le procedure
rette dal principio inquisitorio illimitato che disciplina il diritto di
filiazione (DTF 138 III 376 consid. 4.3.2 e 4.4.2). Nel caso specifico l'interessato
non afferma che gli sarebbe stato impossibile invocare all'udienza le argomentazioni
di cui si vale ora, né asserisce che ciò non si sarebbe potuto pretendere da
lui. D'altro lato non incombe a questa Camera giudicare per la prima volta
questioni di fatto che l'interessato avrebbe potuto sottoporre al primo
giudice. Ne segue che, fondato su argomentazioni irricevibili, l'appello va
respinto in ordine già per tale motivo.
6. Si aggiunga, per abbondanza,
che gli argomenti esposti dal convenuto nel memoriale sarebbero in ogni modo
destinati alla reiezione quand'anche potessero essere esaminati.
a) Intanto
l'appellante non nega di avere corrisposto, nella seconda metà del 2014, solo
parte il contributo alimentare fissato per convenzione in favore di AO 1. Evoca
oggettive difficoltà finanziarie dovute alla nascita della seconda figlia L__________,
ma così giustificandosi egli non fa che confermare ormai l'impossibilità di
adempiere gli obblighi assunti nei confronti di AO 1, al quale pretende di non
poter versare più di fr. 350.– mensili, finanche ridotti a zero dopo il suo
licenziamento da parte della __________, tanto che spetterebbe a RA 1 chiedere
aiuto ai servizi sociali. In condizioni del genere la trascuranza dell'obbligo
alimentare appare durevole, non solo sporadica o transitoria, mentre poco importano
Fatti
i motivi per cui il convenuto abbia disatteso i propri obblighi (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª
edizione, n. 10 ad art. 177; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 768 nota 2715). Un genitore
che non è più in grado di onorare contributi di mantenimento dovuti a un figlio
non può limitarsi infatti a non pagare e a lamentare difficoltà finanziarie. Se
il figlio non è d'accordo di rinunciare – in tutto o in parte – ai contributi, tocca
al genitore far modificare dal giudice l'obbligo
alimentare a suo carico (art. 286 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa verso RA 1 per versamenti in esubero
di fr. 7900.– (doc. E), l'appellante non contesta di avere corrisposto la
somma volontariamente e non asserisce di avere pagato credendosi erroneamente
debitore (art. 63 cpv. 1 CO). Non può quindi compensare quell'importo con il dovuto.
b) Per
quel che riguarda il fabbisogno minimo, è vero che un genitore oggetto di una
diffida ai debitori ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio
minimo esistenziale calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (RtiD
I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; da ultimo: sentenza del Tribunale federale
5A_223/2014 del 30 aprile 2014, consid. 2). Ma solo per quanto concerne
la sua persona. Trattandosi di un debitore sposato, convivente o in unione
domestica registrata, tale minimo consiste nella metà del minimo esistenziale
per coppia, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in
particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese
professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli
oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa
malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza
professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va
riconosciuto per principio nella mezza locazione dell'abitazione comune, senza
riguardo a chi sia intestato il contratto o a eventuali accordi interni fra conduttori
sul riparto delle spese (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto
qualora l'altro conduttore non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD
I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative,
essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le
imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4).
Nella
fattispecie l'appellante vive in comunione domestica con C__________. Il suo fabbisogno minimo personale secondo il diritto esecutivo è
pertanto di fr. 850.– mensili (la metà di quello per coppia, di fr. 1700.–
mensili, ch'egli non pretende scostarsi nel __________ da quello ticinese: FU 68/2009
pag. 6292 cifra I n. 3). A ciò si aggiunge la metà del costo dell'alloggio (in
Considerandi
totale fr. 1500.– mensili di interessi ipotecari e fr. 298.40 mensili di spese
accessorie: appello, pag. 2), meno un terzo già compreso nel fabbisogno in
denaro della figlia L__________ che vive nella stessa economia domestica (raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton __________, cui la giurisprudenza ticinese si orienta da almeno un ventennio:
Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), per complessivi fr. 635.– mensili, AP 1 non
pretendendo che la convivente non sia in grado di finanziare la propria metà. Inoltre
occorre conteggiare il premio della cassa malati obbligatoria (fr. 228.15
mensili: appello, pag. 2). Opinabile appare
riconoscere nel fabbisogno minimo del convenuto il leasing
dell'automobile (fr. 463.30 mensili) e le spese del veicolo (fr. 66.50
mensili), un disoccupato non necessitando di usare un mezzo privato, ma tant'è
(appello, pag. 2). Non possono in ogni modo essere riconosciuti oneri fiscali. Ne
deriva che il convenuto non può vedersi garantire un fabbisogno minimo più alto
di fr. 2245.– mensili (arrotondati).
Quanto
al proprio reddito, l'appellante medesimo lo precisa dal 1° febbraio 2015 in
fr. 4400.– mensili (indennità di disoccupazione: memoriale, pag. 2). Anche dopo
di allora egli conserva così un margine di fr. 2195.– mensili che può destinare
ai due figli, vedendosi salvaguardato il fabbisogno minimo personale del
diritto esecutivo. Non soccorrono i presupposti in simili circostanze perché
l'ordine di trattenuta sia inferiore al contributo alimentare da lui dovuto al
figlio AO 1. Certo, l'appellante fa valere di avere chiesto il 16 gennaio 2015 all'Autorità
regionale di protezione dei minorenni 5 una riduzione a fr. 250.– mensili il
contributo alimentare fissato per AO 1 nella convenzione del 27 marzo
2004.
Finché quel contributo non sarà stato modificato egli non può sottrarsi
tuttavia ai propri obblighi, di modo che a nulla sussidia l'obiezione. Il
convenuto eccepisce altresì che “la legge prevede un calcolo tra il 10–15% del
reddito mensile netto per un figlio”. A parte il fatto però che la legge non
prevede nulla del genere, non compete al giudice di una diffida ai debitori scostarsi
da quanto è stato pattuito in una convenzione di mantenimento in vigore. Come
si è spiegato, tocca al debitore far modificare l'obbligo contenuto un
quell'accordo. Il giudice della diffida ai debitori verifica unicamente che,
nonostante l'ordine di trattenuta, il debitore possa conservare il proprio
fabbisogno minimo personale del diritto esecutivo. Tale garanzia è assicurata
in concreto.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del convenuto (art. 106
cpv. 1 CPC). Privo di formazione giuridica, l'appellante ha agito nondimeno di
propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di
famiglia. Eccezionalmente si giustifica così, per equità (nel senso dell'art.
107.
cpv. 1 lett. c e f CPC), di prescindere da ogni incasso. Non si pone invece
problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).