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Decisione

11.2015.4

Diffida ai debitori

11 febbraio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui il convenuto abbia disatteso i propri obblighi (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª

edizione, n. 10 ad art. 177; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 768 nota 2715). Un genitore

che non è più in grado di onorare contributi di mantenimento dovuti a un figlio

non può limitarsi infatti a non pagare e a lamentare difficoltà finanziarie. Se

il figlio non è d'accordo di rinunciare – in tutto o in parte – ai contributi, tocca

al genitore far modificare dal giudice l'obbligo

alimentare a suo carico (art. 286 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa verso RA 1 per versamenti in esubero

di fr. 7900.– (doc. E), l'appellante non contesta di avere corrisposto la

somma volontariamente e non asserisce di avere pagato credendosi erroneamente

debitore (art. 63 cpv. 1 CO). Non può quindi compensare quell'importo con il dovuto.

b) Per

quel che riguarda il fabbisogno minimo, è vero che un genitore oggetto di una

diffida ai debitori ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio

minimo esistenziale calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (RtiD

I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; da ultimo: sentenza del Tribunale federale

5A_223/2014 del 30 aprile 2014, consid. 2). Ma solo per quanto concerne

la sua persona. Trattan­dosi di un debitore sposato, convivente o in unione

domestica registrata, tale minimo consiste nella metà del minimo esistenziale

per coppia, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in

particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese

professionali indispensabili per il consegui­mento del reddito (in specie gli

oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il pre­mio della cassa

malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza

professionale (DTF 137 III 63 con­sid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va

riconosciuto per principio nella mezza locazione dell'abitazione comune, senza

riguardo a chi sia intestato il contratto o a eventuali accordi interni fra conduttori

sul riparto delle spese (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto

qualora l'altro conduttore non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD

I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative,

essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), co­me non vanno considerate le

imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4).

Nella

fattispecie l'appellante vive in comunione domestica con C__________. Il suo fabbisogno minimo personale secondo il diritto esecutivo è

pertanto di fr. 850.– mensili (la metà di quello per coppia, di fr. 1700.–

mensili, ch'egli non pretende scostarsi nel __________ da quello ticinese: FU 68/2009

pag. 6292 cifra I n. 3). A ciò si aggiunge la metà del costo dell'alloggio (in

Considerandi

totale fr. 1500.– mensili di interessi ipotecari e fr. 298.40 mensili di spese

accessorie: appello, pag. 2), meno un terzo già compreso nel fabbisogno in

denaro della figlia L__________ che vive nella stessa economia domestica (racco­mandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton __________, cui la giurispruden­za ticinese si orienta da almeno un ventennio:

Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), per complessivi fr. 635.– mensili, AP 1 non

pretendendo che la convivente non sia in grado di finanziare la propria metà. Inoltre

occorre conteggiare il premio della cassa malati obbligatoria (fr. 228.15

mensili: appello, pag. 2). Opinabile appare

riconoscere nel fabbisogno minimo del convenuto il leasing

dell'automobile (fr. 463.30 mensili) e le spese del veicolo (fr. 66.50

mensili), un disoccu­pato non necessitando di usare un mezzo privato, ma tant'è

(appello, pag. 2). Non possono in ogni modo essere riconosciuti oneri fiscali. Ne

deriva che il convenuto non può vedersi garantire un fabbisogno minimo più alto

di fr. 2245.– mensili (arrotondati).

Quanto

al proprio reddito, l'appellante medesimo lo precisa dal 1° febbraio 2015 in

fr. 4400.– mensili (indennità di disoccupazione: memoriale, pag. 2). Anche dopo

di allora egli conserva così un margine di fr. 2195.– mensili che può destinare

ai due figli, vedendosi salvaguardato il fabbisogno minimo personale del

diritto esecutivo. Non soccorrono i presupposti in simili circostanze perché

l'ordine di trattenuta sia inferiore al contributo alimentare da lui dovuto al

figlio AO 1. Certo, l'appellante fa valere di avere chiesto il 16 gennaio 2015 all'Autorità

regionale di protezione dei minorenni 5 una riduzione a fr. 250.– mensili il

contributo alimentare fissato per AO 1 nella convenzione del 27 marzo

2004.

Finché quel contributo non sarà stato modificato egli non può sottrarsi

tuttavia ai propri obblighi, di modo che a nulla sussidia l'obiezione. Il

convenuto eccepisce altresì che “la legge prevede un calcolo tra il 10–15% del

reddito mensile netto per un figlio”. A parte il fatto però che la legge non

prevede nulla del genere, non compete al giudice di una diffida ai debitori scostarsi

da quanto è stato pattuito in una convenzione di mantenimento in vigore. Come

si è spiegato, tocca al debitore far modificare l'obbligo contenuto un

quell'accordo. Il giudice della diffida ai debitori verifica unicamente che,

nonostante l'ordine di trattenuta, il debitore possa conservare il proprio

fabbisogno minimo personale del diritto esecutivo. Tale garanzia è assicurata

in concreto.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del convenuto (art. 106

cpv. 1 CPC). Privo di formazione giuridica, l'appellante ha agito nondimeno di

propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di

famiglia. Eccezionalmente si giustifica così, per equità (nel senso dell'art.

107.

cpv. 1 lett. c e f CPC), di prescindere da ogni incasso. Non si pone invece

problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).