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Decisione

11.2015.40

Contestazione di paternità: azione tardiva

1 giugno 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2015.83 del 26 aprile 2017, consid. 6 con rinvio alla sentenza

del Tribunale federale 5A_700/2013 del 20 gennaio 2014, consid. 3.1).

5. Nella sentenza impugnata il

Pretore ha accertato che al momento in cui AP 1 ha promosso causa il figlio

aveva 14 anni compiuti, sicché il termine relativo di un anno e quello assoluto

di cinque anni dell'art. 256c cpv. 1 CC erano entrambi decor­si. Egli ha

vagliato così i motivi addotti dall'attore per giustificare il ritardo, rilevando

anzitutto che l'interessato riconosceva di avere nutrito dubbi sulla paternità

fin dalla nascita del figlio, senza tuttavia avere intrapreso nulla per

chiarire la situazione. Anche volendo conservare una serena relazione familiare

– ha continuato il primo giudice – l'attore avrebbe dovuto reagire almeno nel

2009, quando la moglie è andata a vivere con un altro uomo. E quand'anche i

dubbi da lui avuti fino al 2009 non fossero stati sufficientemente concreti da

giustificare una causa di discono­scimento di paternità, ha continuato il

Pretore, AP 1 avrebbe dovuto attivarsi almeno nel 2010, i sospetti da lui

espressi il 28 gennaio 2010 all'Autorità regionale di protezione dovendo “essere

considerati seri e reali”, in difetto di che mal si spiegherebbe perché egli abbia

rinunciato a esercitare diritti di visita a un figlio da lui cresciuto fino ad

allora. Infine, ha soggiunto il Pretore, i problemi psichici lamentati

dall'attore non giustificano il ritardo, poiché per ammissione dell'attore

medesimo tali problemi si sono risolti nel 2008. In definitiva, secondo il

Pretore, AP 1 avrebbe dovuto promuovere azione al più tardi quando AO 2 ha intentato

la causa di divorzio, nel dicembre del 2010, nulla giustificando che egli abbia

aspettato fino all'agosto del 2014.

6. L'appellante contesta di

non essersi attivato tempestivamente per chiarire la situazione, sottolineando

che le sue reiterate richieste intese a far eseguire una perizia sul DNA per verificare

la paternità sono state infruttuose. Egli ricorda di avere for­mulato una tale domanda

nella procedura a tutela dell'unione coniugale, ma anche all'udienza del 28

gennaio 2010 davanti all'Autorità regionale di protezione, come pure nella duplica

del 9 novembre 2011 e all'udienza preliminare nella causa di divorzio, oltre

che dopo un colloquio tenutosi nel 2012 tra AO 1 e uno psicoterapeuta. Egli sostiene

di non avere reagito nel 2009, quando la moglie è andata a vivere con un terzo,

anche se ciò ha insinuato in lui il “grave dubbio” di non essere il padre di AO

1, perché era sua intenzione “chiedere il divorzio con contestuale domanda del

test” sul DNA. La moglie gli ha opposto però il “termine di attesa di due

anni”, ragion per cui egli si è rivolto all'Autorità regionale di protezione.

Sostiene inoltre l'appellante che

il termine dell'art. 256c CC andava sospeso a causa della malattia

depressiva che lo affliggeva e afferma che il suo stato di salute è stato compromesso

dai conflitti familiari, dal sospetto di adulterio e dai dubbi sulla sua

paternità dovuti al fatto che nel periodo del concepimento egli non abitava con

la moglie, ciò che in ultima analisi lo ha indotto a interpellare un legale e a

decidere di divorziare. Alla moglie egli imputa poi un comportamento di “ostruzionismo”

manifesto, giacché, pur continuando ad asserire che egli è il vero padre di AO

1, costei si oppone al test sul DNA, accampando preoccupazioni per il benessere

del figlio. Per di più, epiloga l'appellante, contrariamente a quanto egli

credeva, la questione della paternità non sarà chiarita nella causa di

divorzio, il che “giustifica la tempestività della petizione 11 agosto 2014 e

giustifica il ritardo avvenuto nel passato”.

7. Nella misura in cui si vale

di circostanze precedenti il dicembre del 2010, AP 1 adduce argomentazioni che

cadono nel vuoto. Il Pretore gli ha rimproverato infatti di non avere promosso causa

quando la moglie ha intentato azione di divorzio, nel dicembre del 2010 appunto,

e non prima (sentenza impugnata pag. 4 verso il basso). Dal dicembre del 2010 poi

l'appellante ha aspettato ancora quattro anni e mezzo per adire il giudice. Certo,

egli invoca una “malattia depressiva grave” che lo ha affliggeva. Egli medesimo

ha riconosciuto tuttavia di essersi ripreso nel 2008 (doc. 2), di modo che nel

dicembre del 2010 i suoi problemi di salute non ostavano più all'avvio di

un'azione di disconoscimento.

8. L'attore parrebbe dolersi

di essersi trovato in errore circa i modi da seguire e i tempi entro cui agire per

ottenere il disconoscimento della paternità, supponendo egli che la questione

potesse essere risolta in “ambito divorzile”.

a) Che

un attore possa chiedere la restituzione dei termini previsti dall'art. 256c

cpv. 1 CC per avere versato in errore, in particolare per avere ricevuto informazioni

erronee da un'autorità, è vero (Hegnauer

in: Berner Kommentar, edizione 1984, n. 52 ad art. 256c CC; Guillod in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 8 ad art. 256c; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 47 nota 158). Nella fattispecie però neppure

l'appellante pretende di essere stato fuorviato in qualche modo. Certo, quando

egli ha sollevato la questione della prova sul DNA all'udienza del 28 gennaio

2010, la Commissione tutoria regionale 6 non l'ha reso edotto circa la

procedura da seguire in vista di un eventuale disconoscimento. Ma a

quell'udienza non è neppure stato possibile approfondire il tema, l'autorità

avendo dovuto allontanare AP 1 dalla sala per contegno inadeguato (doc. 5). L'indomani

AP 1 è stato sentito dal Pretore nella procedura a tutela dell'unione coniugale,

tuttavia non risulta che si sia accennato alla questione della paternità né che

l'appellante si sia informato al riguardo (verbale del 29 gennaio 2010

nell'inc. DI.2008.1569). Anzi, nonostante l'espresso invito del Pretore a

rivolgersi a un legale di fiducia (verbale, pag. 2 verso la fine), egli è

rimasto inattivo.

b) Né

Considerandi

l'appellante ha dimostrato maggiore solerzia dopo l'avvio della causa di

divorzio da parte della moglie. Ricevuta la petizione, egli si è limitato a

inoltrare un memoriale nel quale recriminava – fra l'altro – perché la sua richiesta

di ottenere una perizia sul DNA era rimasta senza riscontro e faceva valere di

non avere i mezzi per incaricare un avvocato (memoriale prodotto il 12 gennaio

2011.

nell'inc. OA.2010.902). Né egli ha reagito all'invito del Pretore che lo

esortava a munirsi di un legale di fiducia, tanto che il primo giudice gli ha designato

un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. __________ (decreto del 16

marzo 2011 nell'inc. OA.2010.902). Eppure, ancorché debitamente assistito da un

legale, egli non consta essersi informato sulla procedura da seguire per

ottenere il disconoscimento della paternità. Infine egli ha sollevato la

questione nella duplica del 9 novembre 2011, ma non pretende di avere

incaricato il patrocinatore di promuovere un'azione di disconoscimento. Altro

non si può dire dunque, in circostanze del genere, se non che l'appellante è

rimasto passivo.

c) Non

si trascura che l'attore critica l'operato del patrocinatore d'ufficio e

rimprovera alla successiva legale di fiducia di non avere dato seguito alle sue

richieste intese a far disconoscere la paternità (lettere del 7 giugno 2013,

del 17 giugno 2014 e del 25 giugno 2014 nell'inc. OA.2010.902). Il comportamento

di un rappresentante legale, tuttavia, va ascritto al mandante e costituisce un

motivo di restituzione del termine solo se il mandante medesimo può valersi del

ritardo (DTF 85 II 310 consid. 1; Hegnauer,

op. cit., n. 53 ad art. 256c CC con rimandi). In concreto poi l'avv. __________

S__________, subentrata nel patrocinio di AP 1 dopo la rinuncia del difensore

d'ufficio, ha spiegato all'attore sin dall'inizio i motivi per cui sconsigliava

di intentare un'azione di disconoscimento. Dopo un sollecito del 7 giugno 2013,

essa ha chiarito inoltre la sua posizione a un incontro del 14 giugno 2013,

senza che l'attore sia tornato sulla questione per oltre un anno (lettere della

patrocinatrice al cliente, del 6 giugno 2013 e del 24 giugno 2014,

nell'inc. OA.2010.902).

d) Dagli

atti risulta così che, al più tardi nel giugno del 2013, l'attore disponeva di

cognizioni sufficienti sul modo in cui comportarsi per mettere in causa la sua

paternità e non poteva più ignorare che nell'ambito del divorzio non avrebbe

potuto ottenere un disconoscimento, il quale richiedeva l'avvio di una procedura

apposita che la sua patrocinatrice di allora però non intendeva avviare. A dispetto

di ciò, egli non ha cercato un altro legale. Si è limitato ad attendere oltre

un anno prima di tornare sulla questione e lamentare l'inazione della sua patrocinatrice,

tanto da indurre quest'ultima a deporre il mandato conferitole nella causa di

stato (ordinanza del 1° luglio 2014 nell'inc. OA.2010.902). Ne discende che,

per quanto si voglia posticipare la decorrenza del termine, la causa di

disconoscimento della paternità promossa l'11 agosto 2014 risulta tardiva. Destituito

di fondamento, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

9.

Da ultimo l'appellante chiede

di ridurre almeno le spese processuali di primo grado da fr. 2000.– a fr.

1000.

– e le ripetibili da fr. 2000.– a fr. 250.– per ciascun convenuto. Sostiene che, vista la semplicità della causa, le spese e le ripetibili

appaiono sproporzionate, a maggior ragione ove si pensi che in concreto la

causa è stata trattata con la procedura semplificata e che per tale procedura la

tariffa prevede una tassa di giustizia pari alla metà di quella applicabile al

rito ordinario.

a) Un'azione

volta al disconoscimento della paternità si reputa senza carattere patrimoniale

(sopra, consid. 1). Ora, L'art. 7 cpv. 2 LTG stabilisce che, dandosi una

causa in procedura ordinaria con valore litigioso non determinabile, la tassa

di giustizia è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.–

(RL 3.1.1.5). L'art. 8 cpv. 1 LTG nella versione in vigore fino al 9 febbraio

2015.

(BU 2015 pag. 38) prevedeva invero che la tassa di giustizia nelle

decisioni emanate dal Pretore con la procedura semplificata fosse la metà di

quella applicabile alla procedura ordinaria. Tale riduzione è tuttavia venuta a

cadere con l'entrata in vigore, il 10 febbraio 2015, del nuovo art. 8 cpv.

1.

LTG, sicché attualmente la tassa di giustizia in una causa trattata con la

procedura semplificata è uguale a quella di una causa trattata con la procedura

ordinaria. E quando il Pretore ha statuito nella fattispecie, il 22 aprile 2015,

il nuovo art. 8 cpv. 1 LTG faceva già stato. La versione previgente della

norma continuava ad applicarsi soltanto nelle cause condotte secondo il vecchio

Codice di procedura civile ticinese (art. 33 LTG).

Contrariamente

a quanto l'appellante asserisce, inoltre, la procedura non è stata elementare.

Il primo giudice ha dovuto esaminare la petizione, come pure i due memoriali di

osservazioni presentati dai convenuti, oltre ai memoriali conclusivi

dell'attore e di AO 2, ha dovuto emanare almeno sei disposizioni ordinatorie

processuali, disporre la nomina di un curatore di rappresentanza al figlio,

tenere un'udienza ed emanare una sentenza diffusamente motivata. Non si è trattato

di una causa particolarmente difficile o complessa, ma di ciò il Pretore ha tenuto

conto, ove si consideri che in una scala tariffaria compresa tra fr. 250.– e

fr. 20 000.– egli ha fissato la tassa di

giustizia in fr. 2000.–. Che ciò configuri un eccesso o un abuso del potere

d'apprezzamento, del resto, l'interessato non pretende. In proposito la

sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

b) Quanto

all'ammontare delle ripetibili, l'art. 12 del regolamento del Consiglio di

Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede per

pratiche senza valore determinato o determinabile una retribuzione a tempo in

base a una tariffa di fr. 280.– l'ora. A ciò si aggiunge un'indennità percentuale forfettaria per il rimborso delle

spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'8% per l'IVA. L'indennità

di fr. 2000.– stabilita dal Pretore retribuisce, pertanto, sei ore di

lavoro scarse, oltre alle spese (in concreto il 10% fisso) e all'IVA. In

concreto i patrocinatori dei convenuti hanno dovuto redigere i memoriali di

osser­vazioni alla petizione e i memoriali conclusivi, partecipare all'udienza

in Pretura (50 minuti, oltre ai tempi di trasferta), tenere i colloqui o le

telefonate indispensabili con i clienti e provvedere alla necessaria corrispondenza.

Sei ore scarse per tutto ciò non sono certo un dispendio di tempo abbondante. Anche

sotto questo profilo l'appello in esame denota perciò la sua inconsistenza.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato

ai convenuti per osservazioni.

11.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e

può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1000.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).