11.2015.41
Spese di una procedura di conciliazione
2 settembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.41
Lugano
2 settembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OR.2013.24 (azione
di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con petizione del 10 giugno 2013 da
RE 1 (F)
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
CO 1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sul reclamo
del 15 maggio 2015 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal
Pretore il 14 aprile 2015;
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1932), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 4 aprile
2011. Con testamento olografo del 28 settembre 2010, pubblicato il 21 aprile
2011 dal notaio __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna, egli ha istituito sua erede CO 1 (1946) per la porzione disponibile
(un quarto), il rimanente spettando alla figlia RE 1 (1955), nata dal suo primo
matrimonio. Il testatore ha concesso inoltre all'erede istituita l'usufrutto su
tutta la successione e ha prescritto talune norme divisionali. Su istanza di RE
1, con decisione del 1° dicembre 2011 il Pretore ha ordinato la compilazione di
un inventario assicurativo (art. 553 CC), che è stato confezionato il 13 settembre
2012 dal notaio __________.
B. Il
10 dicembre 2012 RE 1 ha postulato un tentativo di conciliazione per essere
autorizzata a promuovere azione di riduzione e di divisione ereditaria nei
confronti di CO 1. All'udienza del 27 febbraio 2013 il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha proposto alle parti una transazione, accettata
seduta stante dalla convenuta. Il 20 marzo 2013 l'attrice ha comunicato tuttavia
di non aderire all'accordo, sicché il Pretore l'ha autorizzata il 22 marzo
successivo ad agire in giudizio, ponendo le spese di complessivi fr. 1300.– a suo
carico (inc. CM. 2012.152).
C. Il
10 giugno 2013 RE 1 ha promosso azione di riduzione contro CO 1 davanti al medesimo
Pretore, facendo valere che tempo addietro costei aveva prelevato la somma di €
34 650.80 da conti del defunto, onde l'obbligo
di rifonderle € 25 988.10 con
interessi a reintegra della sua porzione legittima. Nella sua risposta del 5
settembre 2013 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Con replica dell'8 novembre
2013 e duplica del 12 dicembre 2013 le parti hanno mantenuto le rispettive
posizioni. Le prime arringhe si sono tenute il 12 marzo 2014. Nel corso
dell'istruttoria, il 25 marzo 2015 le parti hanno per finire raggiunto una transazione
stragiudiziale e hanno chiesto al Pretore di omologarla. Tale accordo
prevedeva, fra l'altro, “la compensazione delle ripetibili e la ripartizione
equa nella misura di un mezzo ciascuno delle eventuali spese di giustizia”.
D. Con
decreto del 14 aprile 2015 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per “transazione
extragiudiziale che viene allegata quale parte integrante alla presente
decisione”. Egli non ha riscosso spese e ha compensato le ripetibili, ma ha
lasciato i costi della procedura di conciliazione a carico dell'attrice.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15
maggio 2015 in cui chiede di suddividere a metà anche i costi della procedura di
conciliazione. Invitata a esprimersi, CO 1 ha dichiarato il 26 giugno 2015 di
rimettersi al giudizio della Camera.
in diritto: 1. Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa e non
è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è autoritativo e può
formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid.
1.2 con riferimenti). Se la decisione è stata emanata – come in concreto – con
la procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni. Nella
fattispecie il decreto è pervenuto al patrocinatore dell'attrice il 15 aprile
2015. Introdotto il 15 maggio 2015, ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto
tempestivo.
2. RE 1 insorge contro
l'addebito dei costi relativi alla procedura di conciliazione, facendo valere
che nella transazione le parti hanno regolato esse medesime le spese della “procedura
in corso”, le quali comprendono con ogni evidenza anche quelle della conciliazione.
A suo avviso, ponendo questi ultimi esclusivamente a suo carico invece di
suddividerli a metà, il Pretore si è scostato inammissibilmente dai termini dall'accordo,
violando l'art. 109 cpv. 1 CPC. Per di più, essa soggiunge, quand'anche si
ritenesse la transazione silente sugli oneri della conciliazione, questi
andrebbero attribuiti secondo gli art. 106 segg. CPC. E siccome entrambe le
parti sono uscite parzialmente soccombenti dalla lite, non si giustifica di addebitare
quelle spese a lei sola.
3. In caso di rilascio
dell'autorizzazione ad agire le spese della procedura
di conciliazione “sono addossate all'attore” (art. 207 cpv. 1 lett. c
CPC). Con l'inoltro della causa tali spese sono poi “rinviate al giudizio di
merito” (art. 207 cpv. 2 CPC), di cui seguono la sorte. Dandosi una transazione,
come in concreto, “ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto
pattuito nella transazione medesima” (art. 109 cpv. 1 CPC). Un accordo delle
parti sulla ripartizione delle spese vincola il giudice (Tappy in: Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 3 ad art. 109). Ove la transazione sia silente in proposito, le
spese giudiziarie sono ripartite sulla base degli art. 106 a 108 CPC (art. 109
cpv. 2 lett. a CPC), raffrontando le richieste di giudizio con il contenuto dell'accordo
(Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 1 ad art. 109).
4. Nella fattispecie la
clausola n. 5 della transazione stipulata dalle parti il 25 marzo 2015 è così
formulata:
Immediatamente dopo la comune sottoscrizione del
presente accordo, le parti ne chiederanno congiuntamente l'omologazione alla
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna come pure il conseguente
stralcio della procedura in corso (inc. OR.2013.24) congiuntamente alla compensazione
delle ripetibili e la ripartizione equa nella misura di un mezzo ciascuno delle
eventuali spese di giustizia.
La clausola testé riprodotta non annovera
esplicitamente le spese della procedura di conciliazione. Nulla induce a presumere
tuttavia una dimenticanza o un'omissione deliberata, tant'è che nemmeno CO 1
adombra un'ipotesi del genere. Nella sua comunicazione a questa Camera del 26
giugno 2015 essa si limita anzi a dichiarare che per lei “la vertenza è definitivamente
transata con il documento da essa firmato”. Mal si comprende dunque perché il
Pretore abbia posto interamente le spese della conciliazione a carico
dell'attrice.
5. Si aggiunga che, pur
volendo supporre la transazione silente – per inavvertenza o per volontà delle
parti – riguardo ai costi della procedura di conciliazione, non sarebbe dato di
capire come mai l'attrice dovrebbe essere chiamata a sopportare interamente i relativi
costi. Nella causa di merito essa chiedeva alla convenuta il versamento di € 25 988.10 con interessi a reintegra della sua
porzione legittima. La convenuta proponeva di respingere la petizione. Con la
transazione l'attrice ottiene l'intera eredità, ad eccezione di fr. 20 000.– e di un piccolo fuoristrada (__________) destinati
alla convenuta. Quali ragioni giustificassero in simili circostanze di
disciplinare i costi della conciliazione in modo diverso dalle altre spese
processuali, addossandoli interamente all'attrice, rimane un'incognita. Nemmeno
sotto tale profilo il decreto di stralcio resiste dunque alla critica.
6. Le spese dell'attuale
decisione seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La
convenuta tuttavia non ha proposto di respingere il reclamo e non può essere
ritenuta soccombente, di modo che non può essere tenuta al pagamento di spese processuali
o di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Tanto vale nelle condizioni
descritte rinunciare al prelievo di oneri in questa sede.
7. Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo
n. 3 della decisione impugnata è così riformato:
Le spese della procedura di conciliazione di fr. 1300.–,
anticipate dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
2. Non si riscuotono spese né si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).