11.2015.42
Modifica di sentenza di divorzio: contributo per figlio
23 maggio 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.42
Lugano
23 maggio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2013.47 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 25 settembre
2013 da
AO
1 (1998),
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 1) e
AO
2
(patrocinato dall'avv. PA
3),
giudicando
sull'appello del 21 maggio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 20 aprile 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 5 novembre 1999 il Segretario assessore della Pretura di Lugano,
sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio tra AO 2 (1963)
e AP 1 (1968), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio che prevedeva
l'affidamento dei figli A__________ (nata il 28 settembre 1996) e AO 1
(nato il 1° febbraio 1998) alla madre, con esercizio esclusivo dell'autorità
parentale (riservato il diritto di visita paterno), e l'obbligo per AO 2 di
versare contributi di mantenimento tra fr. 400.– e fr. 500.– mensili per
ciascun figlio, assegni familiari non compresi. Dopo di allora sono sorte fra
gli ex coniugi divergenze sull'accudimento dei figli che hanno dato adito a numerose
procedure giudiziarie e amministrative, così come a vari interventi dei servizi
di protezione dei minori. Nell'ambito di un'azione di modifica della sentenza
di divorzio promossa il 22 marzo 2001 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, gli ex coniugi hanno raggiungo un accordo su una nuova
regolamentazione del diritto di visita paterno, sulla conferma di una curatela
educativa in favore dei figli e sull'aumento, dal dicembre del 2008, dei
contributi di mantenimento a fr. 875.–
mensili per A__________ e a fr. 805.– mensili per AO 1, assegni familiari non compresi (inc. OA.2000.352).
B. Nel
luglio del 2013 AO 1 si è trasferito stabilmente dal padre a __________, pur continuando
a frequentare l'ultimo anno di scuola media a __________. Il 25 settembre 2013 egli
ha convenuto la madre AP 1 e il padre AO 2 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio
– di essere affidato al padre, di conferire al medesimo l'esercizio esclusivo
dell'autorità parentale, di sopprimere il contributo alimentare a carico di lui
e di obbligare la madre a versargli un contributo di mantenimento. In via cautelare
egli ha sostanzialmente formulato domande identiche, sollecitando l'autorizzazione
a frequentare una scuola media nel __________.
C. All'udienza
del 6 novembre 2013, indetta per il tentativo di conciliazione e il
contraddittorio cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, mentre AO
2 vi ha aderito. Su proposta del Pretore aggiunto, le parti si sono intese provvisoriamente
nel senso di affidare il figlio al padre (con esercizio in comune dell'autorità
parentale), di disciplinare i diritti di visita materni e di sospendere il
contributo alimentare a carico di AO 2 dal dicembre del 2013 in poi. Statuendo con
decreto cautelare del 2 dicembre 2013, il Pretore aggiunto ha affidato il
ragazzo al padre, ha attribuito l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale a
quest'ultimo, abilitato a postulare il cambiamento della scuola frequentata dal
figlio, ha disciplinato il diritto di visita materno, ha soppresso il
contributo alimentare a carico del convenuto dal dicembre 2013 e ha autorizzato
il convenuto medesimo a trattenere l'assegno familiare. La richiesta di
contributo alimentare a carico della madre è stata respinta. Nel dicembre del
2013 AO 1 ha cominciato a frequentare la quarta media a __________.
D. Nel
frattempo, con la risposta di merito del 4 dicembre 2013 AP 1 si è rimessa al
giudizio del Pretore, salvo proporre – in subordine – di respingere la
petizione. Le prime arringhe si sono tenute il 12 febbraio 2014 e l'istruttoria,
avviata il 20 febbraio 2014, è stata dichiarata chiusa il 6 ottobre 2014.
Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel proprio memoriale dell'11 dicembre 2014 l'attore ha ribadito le domande
iniziali, precisando in fr. 800.– mensili la richiesta di contributo alimentare
a carico della madre. Nei loro allegati i convenuti hanno mantenuto i
rispettivi punti di vista, AP 1 rimettendosi una volta ancora al giudizio del
Pretore sull'affidamento del figlio al padre e opponendosi a ogni contributo di
mantenimento a suo carico.
E. Con
sentenza del 20 aprile 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha affidato AO 1 al padre, ha disposto l'attribuzione in
comune dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita materno, ha
revocato la curatela educativa in favore del figlio, ha soppresso il contributo
di mantenimento a carico del padre dal settembre 2013 e ha fissato un
contributo alimentare a carico della madre di fr. 630.– mensili dal settembre al
dicembre del 2013, di fr. 495.– mensili dal gennaio al dicembre del 2014 e di
fr. 550.– mensili dal gennaio del 2015 all'agosto del 2017, escluso l'assegno
familiare percepito dal padre. Non sono state riscosse spese processuali né
assegnate ripetibili. Tutte le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21
maggio 2015 nel quale chiede che – conferitole il gratuito patrocinio anche in
secondo grado – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di esonerarla da
ogni contributo di mantenimento per il figlio. L'appello non è stato notificato
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del
Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014
pag. 357 segg.). Il nuovo diritto è applicabile anche ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della modifica (art. 13cbis tit. fin. CC; v. anche
art. 407b cpv. 1 nCPC) .
2.
La modifica di sentenze di
divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola
il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi
unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.57 del 23 giugno
2016, consid. 1 con rinvii). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili
così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese
meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è il caso in
concreto, litigioso essendo il contributo alimentare preteso dall'attore, di fr.
800.
– mensili dal 25 settembre 2013 fino al termine della formazione professionale
prevista per l'agosto del 2017. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
la decisione impugnata è pervenuta al precedente legale della convenuta il 21
aprile 2015. Depositato il 21 maggio 2015, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è di conseguenza ammissibile.
3.
All'appello AP 1 acclude la contabilità del suo negozio, come pure il bilancio e il conto economico 2014 allestiti
il 25 aprile 2015, oltre a un conteggio 29 aprile 2015 della sua cassa
malati relativo alla terza di dodici rate per il pagamento di un premio fatturato
il 16 dicembre 2014. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili
in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in
questione sono successivi alla chiusura dell'istruttoria (6 ottobre 2014) e alla decisione impugnata. Prodotti
senza indugio, essi sono quindi ricevibili.
4.
Litigioso
in questa sede rimane il contributo di mantenimento a carico di AP 1. Al
riguardo il Pretore aggiunto ha accertato che il 1° settembre 2014 AO 1 ha iniziato un apprendistato quale elettricista di montaggio AFC con uno stipendio di fr. 526.– mensili il primo anno, di fr. 724.– mensili
il secondo e di fr. 887.– mensili il terzo. Quanto al fabbisogno minimo di
lui, il Pretore aggiunto lo ha calcolato (senza
assegni familiari) in fr. 1745.– mensili dal settembre del 2013 al
febbraio del 2014, in fr. 1695.– mensili dal marzo all'agosto del 2014, in fr.
1520.
– mensili dal settembre del 2014 al gennaio del 2015, in fr. 1870.– dal
febbraio all'agosto del 2015, in fr. 1805.– mensili dal settembre del 2015 all'agosto
del 2016 e in fr. 1750.– mensili dal settembre del 2016 all'agosto del 2017,
presumibile conclusione dell'apprendistato.
Ciò
posto, il primo giudice ha determinato il fabbisogno minimo di AP 1 nel 2013 in
fr. 1870.– mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia
fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati previa
deduzione del sussidio fr. 221.35), in fr. 2005.– mensili nel 2014 (premio
della cassa malati, senza sussidio, di fr. 357.85 mensili) e in fr. 1950.–
mensili dal 2015 in poi (premio della cassa malati di fr. 300.– mensili, già dedotto
il presunto sussidio). Riguardo alle entrate di lei, egli le ha stimate in fr.
2500.
– mensili sulla base degli utili ritratti dall'attività commerciale nel
2012.
e nel 2013, esclusa una perdita registrata nel 2011 per i primi mesi di
attività. Calcolato il margine disponibile dell'interessata, il primo giudice
ha fissato così il contributo alimentare per il figlio in fr. 630.– mensili nel
2013, in fr. 495.– mensili nel 2014 e in fr. 550.– mensili dopo di allora, il
resto del fabbisogno in denaro dovendo essere coperto dal padre.
5.
Relativamente
al fabbisogno in denaro di AO 1, l'appellante critica il costo dell'alloggio, facendo
valere che agli atti non figurano prove sull'onere locativo di AO 2, il quale si
è limitato a indicare una stima di fr. 1400.– mensili più l'acconto delle spese
accessorie. Essa chiede perciò di ridurre l'importo riconosciuto dal primo
giudice. Ci si può domandare se la censura sia ricevibile, l'appellante non indicando
di quanto debba essere decurtata la posta del fabbisogno. Sia come sia, il
Pretore aggiunto ha sostituito il costo dell'alloggio previsto nelle tabelle
2013/2015 correlate alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (fr. 340.– mensili) con
un terzo del costo effettivo sostenuto dal padre, con cui vive il ragazzo. Fino
al dicembre del 2015 egli ha computato pertanto un terzo degli oneri relativi
all'immobile della comunione ereditaria dei nonni paterni che il genitore
occupava a titolo gratuito (fr. 185.– mensili). Per il seguito, accertato
che padre e figlio si sono trasferiti altrove, egli ha aumentato tale posta a
fr. 535.– mensili, come AO 2 ha indicato in una lettera del 4 settembre 2014. Il
trasloco a __________ è avvenuto però dopo la chiusura dell'istruttoria, di
modo che non si può rimproverare all'ex marito di non avere prodotto la
documentazione relativa alla nuova sistemazione logistica. Per di più,
l'appellante non contesta che il convenuto abbia dovuto lasciare l'immobile
della comunione ereditaria e debba far fronte quindi a un maggior costo
dell'alloggio, né pretende che tale costo sia eccessivo. L'argomentazione del Pretore
aggiunto, secondo cui la spesa “appare in
linea con il costo medio per un appartamento confacente alle necessità di padre
e figlio a __________”, è rimasta per finire incontestata. Al riguardo non giova dunque diffondersi.
6.
Per
quel che riguarda le proprie entrate, l'appellante afferma che rispetto all'ultima
decisione di modifica della sentenza di divorzio il suo reddito è sensibilmente
diminuito, giacché essa non lavora più come strumentista di sala operatoria, ma
ha aperto un suo negozio di accessori per la casa, articoli da regalo e
saponeria. A mente sua dunque il reddito di fr. 2500.– mensili stimato dal
primo giudice non è ottenibile, anche perché dalla documentazione contabile prodotta
dopo l'emanazione della sentenza impugnata risulta che nel 2014 il negozio ha conseguito
un utile di soli fr. 7457.–. Considerata altresì la perdita registrata nel
2011, l'appellante chiede così di accertare il proprio reddito attorno a fr. 1200.–
mensili operando una media su quattro anni di attività.
a) Il
Pretore aggiunto ha accertato che, cessata l'attività come strumentista di
sala operatoria prima all'Ospedale __________ di __________ e poi alla clinica
privata __________ di __________, alla fine di ottobre del 2011 AP 1 ha aperto
un negozio di accessori per la casa, articoli da regalo e saponeria in città vecchia
a __________ (“__________” di AP 1). Egli ha appurato che tale attività ha accusato
nei primi mesi (dal 21 ottobre al 31 dicembre 2011) una perdita d'esercizio di
fr. 8548.65, ma ha generato un utile di fr. 29 092.06 nel 2012 (rettificato in
fr. 32 000.–
dall'autorità fiscale) e di fr. 30 717.– nel 2013. Ricordato che il negozio è stato
aperto soltanto verso la fine di ottobre del 2011, il Pretore aggiunto ha
tenuto conto unicamente degli anni 2012 e 2013, stimando il guadagno della
convenuta in fr. 2500.– mensili.
b) Il
reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di
più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto
perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che
risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni
straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Risultati d'esercizio vistosamente
favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze,
essere esclusi dalla media (I CCA, sentenza inc. 11.2012.158 del 9 marzo 2015,
consid. 5a). Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei
redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno
dell'ultimo anno (RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; I CCA, sentenza
inc. 11.2014.1 del 28 gennaio 2016, consid. 7b con numerosi rimandi).
c) L'appellante
chiede anzitutto di considerare la perdita registrata dal negozio nel 2011. La
tesi si esaurisce tuttavia in una mera rivendicazione, senza che l'interessata spieghi
perché la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui il risultato d'esercizio
nelle prime settimane di apertura di un negozio non può ritenersi significativo
a medio termine, sarebbe erronea. Carente di motivazione (nel senso dell'art.
311.
cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finche irricevibile.
d) Circa l'utile dell'esercizio 2014, di soli fr.
7457.
, la documentazione contabile prodotta in appello non manca di lasciare
perplessi. Se di fronte a entrate dell'attività commerciale in costante aumento
(fr. 120 718.34 nel 2012, fr. 145 810.62 nel 2013, fr. 153 358.14 nel 2014) può apparire giustificato
un aumento proporzionale delle uscite, segnatamente quelle raggruppate come “costi
merci”, nella contabilità del 2014 si nota tuttavia un incremento dei costi per
la pubblicità (da fr. 2631.55 nel 2012 e fr. 2174.60 nel 2013 a fr. 15 823.20 nel 2014),
delle spese di rappresentanza (da fr. 219.– nel 2012 e fr. 3394.85 nel 2013 a fr. 6274.40 nel 2014), così come l'inserimento di un nuovo costo per “stand esposizione”
(fr. 1411.75) e la rivalutazione delle assicurazioni aziendali (da fr.
605.
– nel 2012 e fr. 653.40 nel 2013 a fr.
5377.85
nel 2014: doc. 11B della contabilità 2012 e 2013 e contabilità
2014.
prodotta in appello). L'appellante non accenna però a spiegazioni sui
motivi che l'hanno indotta ad aumentare sensibilmente tali spese, né sulle
ragioni del tracollo degli utili netti nel 2014, che in precedenza si erano pur
sempre attestati su una media di fr. 30 000.– annui. Se si considera che le spese di
pubblicità, rappresentanza ed esposizione configurano un investimento a
medio-lungo termine, è ragionevole supporre che in tale prospettiva gli
esercizi commerciali successivi beneficino di simile strategia. La valutazione del
primo giudice, che si è ancorato forzatamente a una prognosi di attendibilità
relativa, resiste dunque alla critica, fermo restando la possibilità per
l'interessata di chiedere una modifica del contributo alimentare nel caso in
cui la citata stima si rivelasse inadeguata (art. 286 cpv. 1 CC).
7.
L'appellante
chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 3071.35 mensili nel
2013, a fr. 3565.85 mensili nel 2014 e a fr. 3565.85 mensili dal 2015 in
poi. Fa valere che il suo convivente non ha obblighi di mantenimento verso di
lei e che non vi sono garanzie sulla continuità della relazione. Ciò imporrebbe
di rivalutare il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili
e il costo dell'alloggio a fr. 1500.– mensili. L'interessata sostiene inoltre
di essere tenuta a rimborsare i sussidi della cassa malati percepiti in passato,
sicché nel 2014 e nel 2015 le va riconosciuto il premio mensile di fr. 357.85
più il rimborso del premio, di fr. 358.– mensili.
a) Nella
fattispecie non è contestato che dal 1° settembre 2010 AP 1 vive stabilmente
con una terza persona. In casi del genere fa stato, per giurisprudenza invalsa
di questa Camera, il minimo esistenziale che le andrebbe riconosciuto se
vivesse da sé sola (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6; I CCA, sentenza inc.
11.2013.93
dell'8 maggio 2015, consid. 11a con riferimenti). L'interessata
chiede di riconoscerle il minimo esistenziale di fr. 1350.– mensili che il
diritto esecutivo prevede per un “debitore monoparentale con obblighi di mantenimento”,
ma trascura che il figlio vive dal padre già dal luglio del 2013 e che la
figlia risiede in un foyer dal dicembre di quell'anno (doc. 1A; verbale del 24
giugno 2014, pag. 9 a metà). All'appellante andrebbe riconosciuto
quindi l'importo base di fr. 1350.– unicamente per il 2013, mentre in seguito essa
non potrebbe pretendere più di fr. 1200.– mensili riconosciuti a un “debitore
che vive da solo” (FU 68/2009 pag.
6292.
cifra I/1; BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 6b
con rimandi).
b) Relativamente
al costo dell'alloggio, l'appellante indica una spesa di fr. 1500.– mensili con
la laconica motivazione che essa viveva con i figli. La stessa appellante ha
riconosciuto nondimeno che al pagamento della pigione provvede il suo
convivente (interrogatorio del 24 giugno 2014: verbali, pag. 8 a metà e pag.
10; si veda anche il certificato per l'ammissione al gratuito patrocinio). Che quegli
non abbia obblighi di mantenimento nei confronti di lei e non sia tenuto a
prestarle assistenza nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento verso i
figli nati dalla precedente unione (cfr. art. 278 cpv. 2 CC) è pacifico. Se di
fatto egli paga il canone di locazione per entrambi, in ogni modo, l'appellante
non può pretendere di vedersi inserire nel fabbisogno minimo una spesa inesistente
(I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012, consid. 8; sentenze del Tribunale federale 5A_372/2015 del
29.
settembre 2015, consid. 3.3 con rinvii e 5A_403/2016 del 24 febbraio 2017,
consid. 5.4.3). Sotto questo profilo l'importo di fr. 800.– mensili
riconosciuto dal Pretore aggiunto andrebbe quindi stralciato dal fabbisogno
minimo dell'appellante.
c) In
merito al premio della cassa malati, l'appellante sostiene che il suo
assicuratore le ha chiesto il rimborso dei sussidi
ricevuti
in precedenza, così come figura nel conteggio del 29 aprile 2015 prodotto
in questa sede. In realtà la documentazione citata non consente di desumere se
e in che misura il rimborso si riferisca al premio pagato dalla madre o a
quello per i figli. Sia come sia, l'art. 26 cpv. 4 della la legge di applicazione
della legge federale sull'assicurazione malattie (RL 6.4.6.1) prevede che per
valutare il diritto alla riduzione dei premi fa stato la situazione dei
conviventi, se la convivenza è stabile. Inoltre eventuali riduzioni di premi
indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore
presso il quale è affiliato (art. 49 cpv. 1). Considerata la presumibile
capacità economica del convivente dell'appellante, di professione medico (interrogatorio
del 24 giugno 2014: verbali, pag. 10), si può presumere che – contrariamente
alle previsioni del Pretore aggiunto – l'interessata non abbia più diritto al
sussidio e sia tenuta a restituire quanto percepito a titolo di sovvenzione.
In
simili circostanze nel fabbisogno minimo dell'appellante andrebbe inserito il
premio pieno della cassa malati, che ammontava a fr. 355.20 nel 2013 (polizza acclusa
al certificato per l'ammissione al gratuito patrocinio) e a fr. 357.85 mensili
nel 2014, come indica l'appellante (doc. 10B). Eventuali pretese di rimborso inerenti
a sussidi per i figli, invece, rientrerebbero se mai nel fabbisogno in denaro dei
medesimi, fermo restando che il mantenimento
della famiglia è in ogni modo prioritario rispetto al rimborso di debiti verso
terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica
(DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con rinvii; sentenza del Tribunale federale
5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 pubblicato in: SJ 2010 I 327;
analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_1029/2015 del 1° giugno
2016, consid. 3.3.1.3 in fine).
d) Di
regola, un genitore tenuto a sostentare un figlio maggiorenne in forza
dell'art. 277 cpv. 2 CC ha diritto di conservare un agio del 20% sul proprio
minimo esistenziale del diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale
5A_435/2011 del 14 novembre 2011 consid. 8.2.1 con rinvio; v. anche RtiD
II-2010 pag. 630 n. 19c consid. 5). A ben vedere nel fabbisogno minimo
dell'appellante andrebbe inserita così una maggiorazione di fr. 240.– mensili
dal febbraio del 2016.
e) L'interessata
lamenta che a suo carico resteranno anche le imposte non ammesse dal Pretore
aggiunto nel fabbisogno minimo. Essa medesima dà atto nondimeno che in situazioni
di grave ristrettezza l'onere fiscale va tralasciato (DTF 140 III 339
consid, 4.2.3 e 4.3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.36
del 9 novembre 2016 consid. 6c). La doglianza cade dunque nel vuoto.
f) Quanto
ai timori evocati dall'appellante sulla stabilità della sua convivenza, risulta
che questa è iniziata nel settembre del 2010 (interrogatorio del 24 giugno
2014, verbali pag. 9 a metà) e sussiste tuttora. Dovessero intervenire
cambiamenti, i contributi in favore dei figli potranno sempre essere adattati
alle nuove circostanze, segnatamente ove si modifichino le possibilità finanziarie
dei genitori (art. 286 CC).
g) In
definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante calcolato secondo la giurisprudenza
di questa Camera ammonterebbe a fr. 1705.20 mensili nel 2013 (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 355.20), a
fr. 1557.85 mensili nel 2014 e nel 2015 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 357.85) e a fr.
1797.85
dal 2016 in poi (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, maggiorazione
del 20% fr. 240.–, premio della cassa malati fr. 357.85). Considerato che il
Pretore aggiunto ha determinato il fabbisogno minimo di lei in fr. 1870.–
mensili nel 2013, in fr. 2005.– mensili nel 2014 e in fr. 1950.– mensili dal
2015.
in poi, nel risultato la decisione impugnata si rivela finanche favorevole
all'appellante.
8.
L'appellante
sottolinea che nel settembre del 2014 il figlio ha iniziato un apprendistato
con uno stipendio di fr. 526.– mensili il primo anno, di fr. 720.– mensili il
secondo e di fr. 887.– mensili il terzo, ciò che va imputato al ragazzo in
proporzione di un terzo. Essa ricorda altresì che gli assegni familiari sono
riscossi da AO 2 e si duole di non essere informata sull'andamento della formazione
professionale del figlio. Ora, che un genitore non affidatario, così come un
genitore senza autorità parentale (art. 275a CC), abbia diritto di essere
aggiornato regolarmente sui risultati e gli sviluppi della formazione del
figlio è indubbio, tant'è che simile obbligo di informazione rientra nei doveri
del figlio previsti dalla legge (Schwenzer/Cottier
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 2 e
n. 5 ad art. 272). Qualora AO 1 non dovesse attenervisi, l'appellante insisterà
quindi presso di lui per ottenere i necessari ragguagli. Non dovesse riceverli,
essa potrà rivolgersi al giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2014.85 del 10 giugno
2016.
consid. 8 con rinvio). Per il resto, il fabbisogno minimo dell'attore è
già stato decurtato della quota di reddito percepita da quest'ultimo e degli
assegni familiari, di modo che al riguardo la sentenza impugnata è corretta.
9.
Secondo
il nuovo art. 301a CPC la decisione che fissa contributi di mantenimento
deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore
e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo. Nel caso
in esame la decisione di questa Camera si limita a confermare la sentenza del
Pretore. A futura memoria è opportuno accertare nondimeno che il reddito di AO
1.
ammonta a fr. 526.– mensili dal settembre del 2014 all'agosto del 2015, a fr.
724.
– mensili dal settembre del 2015 all'agosto del 2016 e a fr. 887.– mensili
dal settembre del 2016 all'agosto del 2017, che il contributo alimentare in suo
favore ascende a fr. 630.– mensili dal settembre al dicembre del 2013, a fr.
495.
– mensili dal gennaio al dicembre del 2014 e a fr. 550.– mensili dal
gennaio del 2015 all'agosto del 2017, assegni familiari non compresi. Il reddito
di AP 1 è di fr. 2500.– mensili e il
di lei fabbisogno minimo era di fr. 1870.– mensili nel 2013, di fr. 2005.–
mensili nel 2014 ed è di fr. 1950.– mensili dal 2015 in poi. Quanto a AO 2, il
suo reddito risulta di fr. 5547.– mensili, senza gli assegni familiari, per
rapporto a un fabbisogno minimo, senza imposte né rimborsi dei debiti, di fr. 2531.–
mensili fino al gennaio del 2015 e di fr. 3232.– mensili dopo di allora (allegati
al certificato per l'ammissione al gratuito patrocinio; doc. 5A, 6A, 9A, 12A,
16A, 17A, 21A). Egli deve provvedere inoltre al mantenimento della figlia A__________ versando fr. 875.– mensili più gli
assegni familiari (doc. E). Il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta pertanto coperto.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni. La richiesta
di gratuito patrocinio formulata dall'appellante non entra in linea di conto,
giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento
(art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.
Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante
si tiene conto, comunque sia, moderando sensibilmente l'ammontare della tassa
di giustizia.
11.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso (fr. 26 060.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 300.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).