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Decisione

11.2015.42

Modifica di sentenza di divorzio: contributo per figlio

23 maggio 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2013.47 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con petizione del 25 settembre

2013 da

AO

1 (1998),

(patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 1) e

AO

2

(patrocinato dall'avv. PA

3),

giudicando

sull'appello del 21 maggio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore aggiunto il 20 aprile 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 5 novembre 1999 il Segretario assessore della Pretura di Lugano,

sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio tra AO 2 (1963)

e AP 1 (1968), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio che prevedeva

l'affidamento dei figli A__________ (nata il 28 settembre 1996) e AO 1

(nato il 1° febbraio 1998) alla madre, con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale (riservato il diritto di visita paterno), e l'obbligo per AO 2 di

versare contributi di mantenimento tra fr. 400.– e fr. 500.– mensili per

ciascun figlio, assegni familiari non compresi. Dopo di allora sono sorte fra

gli ex coniugi divergenze sull'accudimento dei figli che hanno dato adito a numerose

procedure giudiziarie e amministrative, così come a vari interventi dei servizi

di protezione dei minori. Nell'ambito di un'azione di modifica della sentenza

di divorzio promossa il 22 marzo 2001 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, gli ex coniugi hanno raggiungo un accordo su una nuova

regolamentazione del diritto di visita paterno, sulla conferma di una curatela

educativa in favore dei figli e sull'aumento, dal dicembre del 2008, dei

contributi di mantenimento a fr. 875.–

mensili per A__________ e a fr. 805.– mensili per AO 1, assegni familiari non compresi (inc. OA.2000.352).

B. Nel

luglio del 2013 AO 1 si è trasferito stabilmente dal padre a __________, pur continuando

a frequentare l'ultimo anno di scuola media a __________. Il 25 settembre 2013 egli

ha convenuto la madre AP 1 e il padre AO 2 davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio

– di essere affidato al padre, di conferire al medesimo l'esercizio esclusivo

dell'autorità parentale, di sopprimere il contributo alimentare a carico di lui

e di obbligare la madre a versargli un contributo di mantenimento. In via cautelare

egli ha sostanzialmente formulato domande identiche, sollecitando l'autorizzazione

a frequentare una scuola media nel __________.

C. All'udienza

del 6 novembre 2013, indetta per il tentativo di conciliazione e il

contraddittorio cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, mentre AO

2 vi ha aderito. Su proposta del Pretore aggiunto, le parti si sono intese provvisoriamente

nel senso di affidare il figlio al padre (con esercizio in comune dell'autorità

parentale), di disciplinare i diritti di visita materni e di sospendere il

contributo alimentare a carico di AO 2 dal dicembre del 2013 in poi. Statuendo con

decreto cautelare del 2 dicembre 2013, il Pretore aggiunto ha affidato il

ragazzo al padre, ha attribuito l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale a

quest'ultimo, abilitato a postulare il cambiamento della scuola frequentata dal

figlio, ha disciplinato il diritto di visita materno, ha soppresso il

contributo alimentare a carico del convenuto dal dicembre 2013 e ha autorizzato

il convenuto medesimo a trattenere l'assegno familiare. La richiesta di

contributo alimentare a carico della madre è stata respinta. Nel dicembre del

2013 AO 1 ha cominciato a frequentare la quarta media a __________.

D. Nel

frattempo, con la risposta di merito del 4 dicembre 2013 AP 1 si è rimessa al

giudizio del Pretore, salvo proporre – in subordine – di respingere la

petizione. Le prime arringhe si sono tenute il 12 febbraio 2014 e l'istruttoria,

avviata il 20 feb­braio 2014, è stata dichiarata chiusa il 6 ottobre 2014.

Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel proprio memoriale dell'11 dicembre 2014 l'attore ha ribadito le domande

iniziali, precisando in fr. 800.– mensili la richiesta di contributo alimentare

a carico della madre. Nei loro allegati i convenuti hanno mantenuto i

rispettivi punti di vista, AP 1 rimettendosi una volta ancora al giudizio del

Pretore sull'affidamento del figlio al padre e opponendosi a ogni contributo di

mantenimento a suo carico.

E. Con

sentenza del 20 aprile 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso che ha affidato AO 1 al padre, ha disposto l'attribuzione in

comune dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita materno, ha

revocato la curatela educativa in favore del figlio, ha soppresso il contributo

di mantenimento a carico del padre dal settembre 2013 e ha fissato un

contributo alimentare a carico della madre di fr. 630.– mensili dal settembre al

dicembre del 2013, di fr. 495.– mensili dal gennaio al dicembre del 2014 e di

fr. 550.– mensili dal gennaio del 2015 all'agosto del 2017, escluso l'assegno

familiare percepito dal padre. Non sono state riscosse spese processuali né

assegnate ripetibili. Tutte le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito

patrocinio.

F. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21

maggio 2015 nel quale chiede che – conferitole il gratuito patrocinio anche in

secondo grado – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di esonerarla da

ogni contributo di mantenimento per il figlio. L'appello non è stato notificato

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del

Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014

pag. 357 segg.). Il nuovo diritto è applicabile anche ai procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore della modifica (art. 13cbis tit. fin. CC; v. anche

art. 407b cpv. 1 nCPC) .

2.

La modifica di sentenze di

divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola

il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi

unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.57 del 23 giugno

2016, consid. 1 con rinvii). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili

così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese

meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è il caso in

concreto, litigioso essendo il contributo alimentare preteso dall'attore, di fr.

800.

– mensili dal 25 settembre 2013 fino al termine della formazione professionale

prevista per l'agosto del 2017. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

la decisione impugnata è pervenuta al precedente legale della convenuta il 21

aprile 2015. Depositato il 21 maggio 2015, ultimo giorno utile, l'appello in

esame è di conseguenza ammissibile.

3.

All'appello AP 1 acclude la contabilità del suo negozio, come pure il bilancio e il conto economico 2014 allestiti

il 25 aprile 2015, oltre a un conteggio 29 aprile 2015 della sua cassa

malati relativo alla terza di dodici rate per il pagamento di un premio fatturato

il 16 dicembre 2014. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili

in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in

questione sono successivi alla chiusura dell'istruttoria (6 ottobre 2014) e alla decisione impugnata. Prodotti

senza indugio, essi sono quindi ricevibili.

4.

Litigioso

in questa sede rimane il contributo di mantenimento a carico di AP 1. Al

riguardo il Pretore aggiunto ha accertato che il 1° settembre 2014 AO 1 ha iniziato un apprendistato quale elettricista di montaggio AFC con uno stipendio di fr. 526.– mensili il primo anno, di fr. 724.– mensili

il secondo e di fr. 887.– mensili il terzo. Quanto al fabbisogno minimo di

lui, il Pretore aggiunto lo ha calcolato (senza

assegni familiari) in fr. 1745.– mensili dal settembre del 2013 al

febbraio del 2014, in fr. 1695.– mensili dal marzo all'agosto del 2014, in fr.

1520.

– mensili dal settembre del 2014 al gennaio del 2015, in fr. 1870.– dal

febbraio all'agosto del 2015, in fr. 1805.– mensili dal settembre del 2015 all'agosto

del 2016 e in fr. 1750.– mensili dal settembre del 2016 all'agosto del 2017,

presumibile conclusione dell'apprendistato.

Ciò

posto, il primo giudice ha determinato il fabbisogno minimo di AP 1 nel 2013 in

fr. 1870.– mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia

fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati previa

deduzione del sussidio fr. 221.35), in fr. 2005.– mensili nel 2014 (premio

della cassa malati, senza sussidio, di fr. 357.85 mensili) e in fr. 1950.–

mensili dal 2015 in poi (premio della cassa malati di fr. 300.– mensili, già dedotto

il presunto sussidio). Riguardo alle entrate di lei, egli le ha stimate in fr.

2500.

– mensili sulla base degli utili ritratti dall'attività commerciale nel

2012.

e nel 2013, esclusa una perdita registrata nel 2011 per i primi mesi di

attività. Calcolato il margine disponibile dell'interessata, il primo giudice

ha fissato così il contributo alimentare per il figlio in fr. 630.– mensili nel

2013, in fr. 495.– mensili nel 2014 e in fr. 550.– mensili dopo di allora, il

resto del fabbisogno in denaro dovendo essere coperto dal padre.

5.

Relativamente

al fabbisogno in denaro di AO 1, l'appellante critica il costo dell'alloggio, facendo

valere che agli atti non figurano prove sull'onere locativo di AO 2, il quale si

è limitato a indicare una stima di fr. 1400.– mensili più l'acconto delle spese

accessorie. Essa chiede perciò di ridurre l'importo riconosciuto dal primo

giudice. Ci si può domandare se la censura sia ricevibile, l'appellante non indicando

di quanto debba essere decurtata la posta del fabbisogno. Sia come sia, il

Pretore aggiunto ha sostituito il costo dell'alloggio previsto nelle tabelle

2013/2015 correlate alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (fr. 340.– mensili) con

un terzo del costo effettivo sostenuto dal padre, con cui vive il ragazzo. Fino

al dicembre del 2015 egli ha computato pertanto un terzo degli oneri relativi

all'immobile della comunione ereditaria dei nonni paterni che il genitore

occupava a titolo gratuito (fr. 185.– mensili). Per il seguito, accertato

che padre e figlio si sono trasferiti altrove, egli ha aumentato tale posta a

fr. 535.– mensili, come AO 2 ha indicato in una lettera del 4 settembre 2014. Il

trasloco a __________ è avvenuto però dopo la chiusura dell'istruttoria, di

modo che non si può rimproverare all'ex marito di non avere prodotto la

documentazione relativa alla nuova sistemazione logistica. Per di più,

l'appellante non contesta che il convenuto abbia dovuto lasciare l'immobile

della comunione ereditaria e debba far fronte quindi a un mag­gior costo

dell'alloggio, né pretende che tale costo sia eccessivo. L'argomentazione del Pretore

aggiunto, secondo cui la spesa “appare in

linea con il costo medio per un appartamento confacente alle necessità di padre

e figlio a __________”, è rimasta per finire incontestata. Al riguardo non giova dunque diffondersi.

6.

Per

quel che riguarda le proprie entrate, l'appellante afferma che rispetto all'ultima

decisione di modifica della sentenza di divorzio il suo reddito è sensibilmente

diminuito, giacché essa non lavora più come strumentista di sala operatoria, ma

ha aperto un suo negozio di accessori per la casa, articoli da regalo e

saponeria. A mente sua dunque il reddito di fr. 2500.– mensili stimato dal

primo giudice non è ottenibile, anche perché dalla documentazione contabile prodotta

dopo l'emanazione della sentenza impugnata risulta che nel 2014 il negozio ha conseguito

un utile di soli fr. 7457.–. Considerata altresì la perdita registrata nel

2011, l'appellante chiede così di accertare il proprio reddito attorno a fr. 1200.–

mensili operando una media su quattro anni di attività.

a) Il

Pretore aggiunto ha accertato che, cessata l'attività come stru­mentista di

sala operatoria prima all'Ospedale __________ di __________ e poi alla clinica

privata __________ di __________, alla fine di ottobre del 2011 AP 1 ha aperto

un negozio di accessori per la casa, articoli da regalo e saponeria in città vecchia

a __________ (“__________” di AP 1). Egli ha appurato che tale attività ha accusato

nei primi mesi (dal 21 ottobre al 31 dicembre 2011) una perdita d'esercizio di

fr. 8548.65, ma ha generato un utile di fr. 29 092.06 nel 2012 (rettificato in

fr. 32 000.–

dall'autorità fiscale) e di fr. 30 717.– nel 2013. Ricordato che il negozio è stato

aperto soltanto verso la fine di ottobre del 2011, il Pretore aggiunto ha

tenuto conto unicamente degli anni 2012 e 2013, stimando il guadagno della

convenuta in fr. 2500.– mensili.

b) Il

reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di

più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto

perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che

risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni

straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Risultati d'esercizio vistosamente

favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze,

essere esclusi dalla media (I CCA, sentenza inc. 11.2012.158 del 9 marzo 2015,

consid. 5a). Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei

redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno

dell'ultimo anno (RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; I CCA, sentenza

inc. 11.2014.1 del 28 gennaio 2016, con­sid. 7b con numerosi rimandi).

c) L'appellante

chiede anzitutto di considerare la perdita registrata dal negozio nel 2011. La

tesi si esaurisce tuttavia in una mera rivendicazione, senza che l'interessata spieghi

perché la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui il risultato d'esercizio

nelle prime settimane di apertura di un negozio non può ritenersi significativo

a medio termine, sarebbe erronea. Carente di motivazione (nel senso dell'art.

311.

cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finche irricevibile.

d) Circa l'utile dell'esercizio 2014, di soli fr.

7457.

, la documentazione contabile prodotta in appello non manca di lasciare

perplessi. Se di fronte a entrate dell'attività commerciale in costante aumento

(fr. 120 718.34 nel 2012, fr. 145 810.62 nel 2013, fr. 153 358.14 nel 2014) può apparire giustificato

un aumento proporzionale delle uscite, segnatamente quelle raggruppate come “costi

merci”, nella contabilità del 2014 si nota tuttavia un incremento dei costi per

la pubblicità (da fr. 2631.55 nel 2012 e fr. 2174.60 nel 2013 a fr. 15 823.20 nel 2014),

delle spese di rappresentanza (da fr. 219.– nel 2012 e fr. 3394.85 nel 2013 a fr. 6274.40 nel 2014), così come l'inserimento di un nuovo costo per “stand esposizione”

(fr. 1411.75) e la rivalutazione delle assicurazioni aziendali (da fr.

605.

– nel 2012 e fr. 653.40 nel 2013 a fr.

5377.85

nel 2014: doc. 11B della contabilità 2012 e 2013 e contabilità

2014.

prodotta in appello). L'appellante non accenna però a spiegazioni sui

motivi che l'hanno indotta ad aumentare sensibilmente tali spese, né sulle

ragioni del tracollo degli utili netti nel 2014, che in precedenza si erano pur

sempre attestati su una media di fr. 30 000.– annui. Se si considera che le spese di

pubblicità, rappresentanza ed esposizione configurano un investimento a

medio-lungo termine, è ragionevole supporre che in tale prospettiva gli

esercizi commerciali successivi beneficino di simile strategia. La valutazione del

primo giudice, che si è ancorato forzatamente a una prognosi di attendibilità

relativa, resiste dunque alla critica, fermo restando la possibilità per

l'interessata di chiedere una modifica del contributo alimentare nel caso in

cui la citata stima si rivelasse inadeguata (art. 286 cpv. 1 CC).

7.

L'appellante

chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 3071.35 mensili nel

2013, a fr. 3565.85 mensili nel 2014 e a fr. 3565.85 mensili dal 2015 in

poi. Fa valere che il suo convivente non ha obblighi di mantenimento verso di

lei e che non vi sono garanzie sulla continuità della relazione. Ciò imporrebbe

di rivalutare il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili

e il costo dell'alloggio a fr. 1500.– mensili. L'interessata sostiene inoltre

di essere tenuta a rimborsare i sussidi della cassa malati percepiti in passato,

sicché nel 2014 e nel 2015 le va riconosciuto il premio mensile di fr. 357.85

più il rimborso del premio, di fr. 358.– mensili.

a) Nella

fattispecie non è contestato che dal 1° settembre 2010 AP 1 vive stabilmente

con una terza persona. In casi del genere fa stato, per giurisprudenza invalsa

di questa Camera, il minimo esistenziale che le andrebbe riconosciuto se

vivesse da sé sola (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6; I CCA, sentenza inc.

11.2013.93

dell'8 maggio 2015, consid. 11a con riferimenti). L'interessata

chiede di riconoscerle il minimo esistenziale di fr. 1350.– mensili che il

diritto esecutivo prevede per un “debitore monoparentale con obblighi di mantenimento”,

ma trascura che il figlio vive dal padre già dal luglio del 2013 e che la

figlia risiede in un foyer dal dicembre di quell'anno (doc. 1A; verbale del 24

giugno 2014, pag. 9 a metà). All'appellante andrebbe riconosciuto

quindi l'importo base di fr. 1350.– unicamente per il 2013, mentre in seguito essa

non potrebbe pretendere più di fr. 1200.– mensili riconosciuti a un “debitore

che vive da solo” (FU 68/2009 pag.

6292.

cifra I/1; BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 6b

con rimandi).

b) Relativamente

al costo dell'alloggio, l'appellante indica una spesa di fr. 1500.– mensili con

la laconica motivazione che essa viveva con i figli. La stessa appellante ha

riconosciuto nondimeno che al pagamento della pigione provvede il suo

convivente (interrogatorio del 24 giugno 2014: verbali, pag. 8 a metà e pag.

10; si veda anche il certificato per l'ammissione al gratuito patrocinio). Che quegli

non abbia obblighi di mantenimento nei confronti di lei e non sia tenuto a

prestarle assistenza nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento verso i

figli nati dalla precedente unione (cfr. art. 278 cpv. 2 CC) è pacifico. Se di

fatto egli paga il canone di locazione per entrambi, in ogni modo, l'appellante

non può pretendere di vedersi inserire nel fabbisogno minimo una spesa inesistente

(I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012, consid. 8; sentenze del Tribunale federale 5A_372/2015 del

29.

settembre 2015, consid. 3.3 con rinvii e 5A_403/2016 del 24 febbraio 2017,

consid. 5.4.3). Sotto questo profilo l'importo di fr. 800.– mensili

riconosciuto dal Pretore aggiunto andrebbe quindi stralciato dal fabbisogno

minimo dell'appellante.

c) In

merito al premio della cassa malati, l'appellante sostiene che il suo

assicuratore le ha chiesto il rimborso dei sussidi

ricevuti

in precedenza, così come figura nel conteggio del 29 aprile 2015 prodotto

in questa sede. In realtà la documentazione citata non consente di desumere se

e in che misura il rimborso si riferisca al premio pagato dalla madre o a

quello per i figli. Sia come sia, l'art. 26 cpv. 4 della la legge di applicazione

della legge federale sull'assicurazione malattie (RL 6.4.6.1) prevede che per

valutare il diritto alla riduzione dei premi fa stato la situazione dei

conviventi, se la convivenza è stabile. Inoltre eventuali riduzioni di premi

indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore

presso il quale è affiliato (art. 49 cpv. 1). Considerata la presumibile

capacità economica del convivente dell'appellante, di professione medico (interrogatorio

del 24 giugno 2014: verbali, pag. 10), si può presumere che – contrariamente

alle previsioni del Pretore aggiunto – l'interessata non abbia più diritto al

sussidio e sia tenuta a restituire quanto percepito a titolo di sovvenzione.

In

simili circostanze nel fabbisogno minimo dell'appellante andrebbe inserito il

premio pieno della cassa malati, che ammontava a fr. 355.20 nel 2013 (polizza acclusa

al certificato per l'ammis­sione al gratuito patrocinio) e a fr. 357.85 mensili

nel 2014, come indica l'appellante (doc. 10B). Eventuali pretese di rimborso inerenti

a sussidi per i figli, invece, rientrerebbero se mai nel fabbisogno in denaro dei

medesimi, fermo restando che il mantenimento

della famiglia è in ogni modo prioritario rispetto al rimborso di debiti verso

terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica

(DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con rinvii; sentenza del Tribunale federale

5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 pubblicato in: SJ 2010 I 327;

analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_1029/2015 del 1° giugno

2016, consid. 3.3.1.3 in fine).

d) Di

regola, un genitore tenuto a sostentare un figlio maggiorenne in forza

dell'art. 277 cpv. 2 CC ha diritto di conservare un agio del 20% sul proprio

minimo esistenziale del diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale

5A_435/2011 del 14 novembre 2011 consid. 8.2.1 con rinvio; v. anche RtiD

II-2010 pag. 630 n. 19c consid. 5). A ben vedere nel fabbisogno minimo

dell'appellante andrebbe inserita così una maggiorazione di fr. 240.– mensili

dal febbraio del 2016.

e) L'interessata

lamenta che a suo carico resteranno anche le imposte non ammesse dal Pretore

aggiunto nel fabbisogno minimo. Essa medesima dà atto nondimeno che in situazioni

di grave ristrettezza l'onere fiscale va tralasciato (DTF 140 III 339

consid, 4.2.3 e 4.3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.36

del 9 novembre 2016 consid. 6c). La doglianza cade dunque nel vuoto.

f) Quanto

ai timori evocati dall'appellante sulla stabilità della sua convivenza, risulta

che questa è iniziata nel settembre del 2010 (interrogatorio del 24 giugno

2014, verbali pag. 9 a metà) e sussiste tuttora. Dovessero intervenire

cambiamenti, i contributi in favore dei figli potranno sempre essere adattati

alle nuove circostanze, segnatamente ove si modifichino le possibilità finanziarie

dei genitori (art. 286 CC).

g) In

definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante calcolato secondo la giurisprudenza

di questa Camera ammonterebbe a fr. 1705.20 mensili nel 2013 (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 355.20), a

fr. 1557.85 mensili nel 2014 e nel 2015 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 357.85) e a fr.

1797.85

dal 2016 in poi (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, maggiorazione

del 20% fr. 240.–, premio della cassa malati fr. 357.85). Considerato che il

Pretore aggiunto ha determinato il fabbisogno minimo di lei in fr. 1870.–

mensili nel 2013, in fr. 2005.– mensili nel 2014 e in fr. 1950.– mensili dal

2015.

in poi, nel risultato la decisione impugnata si rivela finanche favorevole

all'appellante.

8.

L'appellante

sottolinea che nel settembre del 2014 il figlio ha iniziato un apprendistato

con uno stipendio di fr. 526.– mensili il primo anno, di fr. 720.– mensili il

secondo e di fr. 887.– mensili il terzo, ciò che va imputato al ragazzo in

proporzione di un terzo. Essa ricorda altresì che gli assegni familiari sono

riscossi da AO 2 e si duole di non essere informata sull'andamento della formazione

professionale del figlio. Ora, che un genitore non affidatario, così come un

genitore senza autorità parentale (art. 275a CC), abbia diritto di essere

aggiornato regolarmente sui risultati e gli sviluppi della formazione del

figlio è indubbio, tant'è che simile obbligo di informazione rientra nei doveri

del figlio previsti dalla legge (Schwenzer/Cottier

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 2 e

n. 5 ad art. 272). Qualora AO 1 non dovesse attenervisi, l'appellante insisterà

quindi presso di lui per ottenere i necessari ragguagli. Non dovesse riceverli,

essa potrà rivolgersi al giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2014.85 del 10 giugno

2016.

consid. 8 con rinvio). Per il resto, il fabbisogno minimo dell'attore è

già stato decurtato della quota di reddito percepita da quest'ultimo e degli

assegni familiari, di modo che al riguardo la sentenza impugnata è corretta.

9.

Secondo

il nuovo art. 301a CPC la decisione che fissa contributi di mantenimento

deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore

e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo. Nel caso

in esame la decisione di questa Camera si limita a confermare la sentenza del

Pretore. A futura memoria è opportuno accertare nondimeno che il reddito di AO

1.

ammonta a fr. 526.– mensili dal settembre del 2014 all'agosto del 2015, a fr.

724.

– mensili dal settembre del 2015 all'agosto del 2016 e a fr. 887.– mensili

dal settembre del 2016 all'agosto del 2017, che il contributo alimentare in suo

favore ascende a fr. 630.– mensili dal settembre al dicembre del 2013, a fr.

495.

– mensili dal gennaio al dicembre del 2014 e a fr. 550.– mensili dal

gennaio del 2015 all'agosto del 2017, assegni familiari non compresi. Il reddito

di AP 1 è di fr. 2500.– mensili e il

di lei fabbisogno minimo era di fr. 1870.– mensili nel 2013, di fr. 2005.–

mensili nel 2014 ed è di fr. 1950.– mensili dal 2015 in poi. Quanto a AO 2, il

suo reddito risulta di fr. 5547.– mensili, senza gli assegni familiari, per

rapporto a un fabbisogno minimo, senza imposte né rimborsi dei debiti, di fr. 2531.–

mensili fino al gennaio del 2015 e di fr. 3232.– mensili dopo di allora (allegati

al certificato per l'am­missione al gratuito patrocinio; doc. 5A, 6A, 9A, 12A,

16A, 17A, 21A). Egli deve provvedere inoltre al mantenimento della figlia A__________ versando fr. 875.– mensili più gli

assegni familiari (doc. E). Il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta pertanto coperto.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni. La richiesta

di gratuito patrocinio formulata dall'appellante non entra in linea di conto,

giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento

(art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante

si tiene conto, comunque sia, moderando sensibilmente l'ammontare della tassa

di giustizia.

11.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso (fr. 26 060.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 300.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

4. Notificazione a:

avv.;

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).