Lexipedia

Decisione

11.2015.43

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributo di mantenimento per la moglie in caso di matrimonio di lunga durata

8 agosto 2017Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo con

sentenza del 6 maggio 2015, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia Ma__________ alla madre con

esercizio comune dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita

paterno, ha riconosciuto come beni propri del marito la

relazione bancaria __________ n. __________ e la di lui partecipazione azionaria nella G__________ SA,

ha sciolto la comproprietà sugli immobili di __________ stabilendo le modalità di divisione, ha obbligato il marito

a versare alla moglie fr. 34 565.– e que­st'ultima a riversare al marito fr. 37 000.– non

appena avesse “ricevuto la quota a lei spettante dal ricavo ottenuto dalla

vendita delle note particelle”, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della

prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando la

trasmissione degli atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza al

Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tali

prestazioni), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato

di fr. 1790.– mensili per la moglie fino al pensionamento e di fr. 1450.–

mensili (assegni familiari non compresi) per la figlia Ma__________ fino alla

maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale. Le spese

processuali di complessivi fr. 42 800.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 giugno 2015 in

cui chiede di dichiarare nullo il giudizio impugnato o, in subordine, di riformarlo

nel senso di riconoscere come acquisto del marito la relazione

__________ n. __________, di sciogliere la comproprietà sui noti immobili “come da

decisione 5 maggio 2015 della prima Camera civile del Tribunale di appello”, di

condannare AO 1 a versarle fr. 1

543 292.85 (o almeno fr. 1 414 992.90)

in liquidazione del regime dei beni, di esonerarla dal corrispondere al marito

qualsiasi importo e di fissare il contributo alimentare per lei in fr. 6500.–

mensili fino al pensionamento del marito.

AO 1 ha appellato a sua

volta l'8 giugno 2015 la sentenza del Pretore, proponendo una diversa ripartizione

del ricavo relativo alla vendita degli immobili a __________, chiedendo la

soppressione dal 1° luglio 2015 del contributo alimentare per la moglie o,

quanto meno, la decorrenza del medesimo unicamente da tale data. Con

osservazioni del 24 e 26 agosto 2015 le parti propongono vicen­devolmente di

respingere l'appello avversario.

M. In esito a una

richiesta formulata l'11 novembre 2015 da AO 1, il vicepresidente di questa Camera

ha ordinato il 21 giugno 2017 a AP 1 di produrre il certificato di salario del

2016, le schede di stipendio da gennaio al maggio del 2017 e quelle relative a

eventuali altre attività collaterali. Sulla documentazione presentata le parti hanno

avuto la possibilità di esprimersi.

N. Nel frattempo, con

decreto cautelare del 14 ottobre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto

un'istanza presentata il 21 luglio 2015 da AO 1,

riducendo il contributo cautelare per AP 1 a

fr. 2982.– mensili dal 1° novembre 2015. Adita da AO 1, con sentenza del

5 luglio 2017 questa Camera ha riformato il decreto del Pretore, facendo decorrere

la modifica cautelare dal 21 luglio 2015 (inc. 11.2017.93).

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita le cause pendenti al momento dell'entrata in

vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere

regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica

invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione

della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze in materia di

divorzio sono così impugnabili con appello entro 30 giorni dalla loro notificazione

(art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione rico­nosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale presupposto è dato, ove appena si

consideri l'entità della liquidazione del regime dei beni e del contributo

alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività degli appelli,

la sentenza del primo giudice è pervenuta ai patrocinatori

delle parti il 7 maggio 2015. Introdotti il 5 e l'8 giugno

2015, entrambi i rimedi giuridici in esame sono pertanto ricevibili.

2.

Alle

osservazioni all'appello del marito AP 1 acclude una dichiarazione del 30

aprile 2014 che attesta la fine del rapporto di lavoro con lo studio fiduciario

di __________ B__________ e tre conteggi della cassa disoccupazione __________

relativi alle inden­nità percepite dal luglio al settembre del 2014. La

proponibilità di tali atti, anteriori al memoriale conclusivo della moglie del

24.

novembre 2014, appare dubbia, né l'interessata pretende che le fosse

impossibile addurre la documentazione davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC).

La perdita dell'impiego da parte della convenuta, oltre a non essere

contestata, si evince in ogni modo dal fatto che oggi essa lavora

al 50% per lo Stato del Cantone Ticino come funzionaria amministrativa alla __________

di __________. Quanto alle prove richieste l'11 novembre 2015 da AO 1,

questa Camere ha assunto il certificato di salario 2016 di AP 1 e le schede

stipendio dal gennaio al maggio del 2017. Proponibile è infine la

documentazione esibita da AO 1 il 30 giugno 2017. Su tutti i nuovi documenti le

parti hanno avuto la possibilità di esprimersi. Conviene quindi procedere senza

indugio alla trattazione degli appelli.

3.

Litigiosi rimangono,

in questa sede, le modalità correlate allo

scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________, la liquidazione

del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto,

compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà, così come la regolamentazione di altri

rapporti patrimoniali

tra i coniugi deve precedere la liquidazione del regime dei beni (DTF

138.

III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016

del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie

legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esami­nate, a loro

volta, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD

I-2005 pag. 778 n. 57c).

Riguardo allo

scioglimento della comproprietà sulle particelle di __________, il Pretore ha richiamato la decisione con cui egli ne aveva

ordinato la vendita ai pubblici incanti sulla scorta di una determinata base d'asta,

accertando che nulla attestava “un acquisto delle stesse tramite beni per la

maggior parte riferibili a beni propri”. Anzi, egli ha escluso che ai fini

dell'operazione siano stati impiegati beni propri, rilevando che fr. 50 000.– versati

dai genitori di AO 1 ai coniugi per la costruzione dell'alloggio coniugale non erano

una donazione, bensì un prestito. Inoltre egli ha rimproverato al marito di non

avere dimostrato il prelevamento dai propri beni di fr. 89 000.– e

alla moglie di non avere dimostrato il prelevamento di fr. 40 000.– dai

propri averi di cassa pensione maturati prima del matrimonio. Posto ciò, il

Pretore ha assegnato le due particelle, così come l'ipoteca accesa al momento della

compravendita, agli acquisti dei coniugi. A mente sua, quindi, anche il provento

della vendita va ascritto agli acquisti e può “essere semplicemente diviso tra

i coniugi in base alle regole della partecipazione all'aumento di cui al­l'art. 215 CC”. Considerata la base d'asta di fr. 1 396 000.– e l'ammontare

dell'ipoteca di fr. 275 000.–, per il Pretore ogni coniuge ha quindi diritto a metà

del ricavato, ovvero fr. 1 121 000.–, dal quale non si possono dedurre “fr. 27 546.55, come

invece pretende AO 1, riferibili a una pretesa della G__________ SA nei

confronti di AP 1”, fermo restando che in caso di vendita a un prezzo inferiore

alla base

d'asta

“ai coniugi spetterebbe la metà della somma che si otterrebbe deducendo dal

prezzo di vendita l'ipoteca”.

Per

quanto concerne la liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha attributo ai

beni propri del marito il saldo del conto bancario __________ n. __________, come pure la partecipazione azionaria alla G__________ SA, compreso il

debito contratto per entrare in possesso delle azioni. Riguardo agli interessi

dovuti sul debito, pagati dal marito con acquisti, egli ha constatato che sussisterebbero

i presupposti per una compensazione tra le due masse, ma che la moglie non aveva

quantificato la pretesa, l'indicazione contenuta nel memoriale conclusivo non essendo

ammissibile. Il Pretore ha poi escluso che i fr. 50 000.–

versati ai coniugi dai genitori di AO 1 per costruire l'abitazione coniugale siano

un bene proprio del marito, accertando che in costanza di matrimonio il marito aveva

comperato, insieme con __________ C__________, la particella n. 182 RFD di __________

per poi rivenderla dopo averla frazionata. Per il Pretore, pur trattandosi di

un acquisto del marito, la moglie non ha diritto ad alcunché, salvo fr. 667.25

ammessi dall'attore, poiché essa si è limitata a una generica richiesta di

pagamento della plusvalenza, di cui per altro tutto si ignora, senza formulare

una domanda precisa. In merito ai vari conti bancari riconducibili al marito,

il primo giudice ne ha appurato, per quanto possibile, il saldo e ha

riconosciuto la metà (complessivi fr. 33 898.–) alla moglie. Infine egli

ha obbligato AP 1 a restituire al marito complessivi

fr. 37 000.– ricevuti in pendenza di causa quale provvigione ad

litem.

Per

quel che è del mantenimento, il Pretore ha ravvisato anzitutto l'esistenza di un

matrimonio di lunga durata (sedici anni), dal quale sono nati due figli, ciò

che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, quanto meno fino

al febbraio del 2010, quando essa ha ripreso un'attività lucrativa a tempo

parziale. Rilevato che AP 1 “nulla ha allegato in merito al tenore di vita durante

la vita in comune”, il primo giudice ha calcolato il di lei fabbisogno minimo

in fr. 3763.– mensili sulla scorta delle varie procedure cautelari. Relativamente

al reddito, egli ha constatato che costei guadagnava fr. 1972.– mensili come segretaria

(a tempo parziale) nello studio di __________ B__________, escludendo di computare

alla medesima sia un reddito della sostanza che essa riceverà in esito alla

vendita dei fondi a __________, sia un reddito ipotetico dall'esercizio della

professione, “non essendo pretendibile da AP 1 un'estensione dell'attività

lavorativa al 100%, a maggior ragione ponendo mente al fatto che alla convenuta

non può essere rimproverato di non essersi attivata al fine di cercare un

impiego dal momento in cui ha avuto coscienza del fatto che la separazione dal

marito era definitiva”. Egli ha concluso così che l'interessata registra un

disavanzo di fr. 1791.– mensili.

Quanto al marito, il Pretore ne ha accertato il

reddito in fr. 16 470.– mensili fino al 30 giugno 2015 e in fr. 12 912.65

mensili in seguito, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7290.40 mensili. Ne

ha desunto che AO 1 è in grado di versare un contributo alimentare per la

moglie di fr. 1790.– mensili fino al di lui pensionamento.

I. Sull'appello

di AP 1

4.

L'appellante chiede di dichiarare nulla la decisione

impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché constati “la sua

incompetenza per quanto demandato con la convenzione di arbitro”. Essa addu­ce che

a un'udienza del 18 settembre 2012 i coniugi si erano impegnati a chiedere all'avv.

__________ F__________ un parere giuridico vincolante sulla fondatezza delle

pretese della moglie inerenti alla liquidazione del regime dei beni. Ancorché il

legale avesse accettato, il marito non ha rispettato l'impegno. Trattandosi di

una convenzione arbitrale, il Pretore non doveva pertanto entrare nel merito della

“diatriba

relativa a quanto pattuito dalle parti e riprendere la procedura solo dopo che

l'avvocato F__________ avesse consegnato il suo parere giuridico”.

a) Che

all'udienza del 18 settembre 2012 i coniugi si siano impegnati a sottoporre a

un legale, poi trovato nella persona dell'avv. __________ F__________, “i fatti

e i documenti relativi a questa questione [le pretese della moglie relative

alle azioni della G__________ SA] chiedendo un

parere giuridico” circa il buon fondamento delle pretese della moglie e che avessero

pattuito la vincolatività di tale referto è vero. E qualora le parti decidano

di sottoporre ad arbitrato una controversia compro­mettibile, il giudice

statale adito declina la propria competenza, eccetto che il convenuto si costituisca

incondizionatamente in giudizio (art. 61 lett. a CPC).

b) Una

pretesa patrimoniale del diritto di famiglia come la liquidazione del regime

dei beni parrebbe arbitrabile (Pfisterer

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. III, edizione 2012, n. 19 ad art. 354; Stacher in: Brunner/Gasser/ Schwan­der [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edi­zione, n. 14 ad art. 354), benché

sia controversa la questione di sapere se il patto d'arbitrato debba essere omologato

dal giudice statale (Cocchi in:

Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1490; Weber-Stecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,

n. 32 ad art. 354). Sta di fatto che in concreto il marito ha revocato il

proprio assenso alla designazione di un arbitro. La questione è di sapere pertanto

se in circostanze del genere il Pretore dovesse declinare ugualmente la propria

competenza.

c) Dagli

atti risulta che AO 1 ha dichiarato al Pretore di rinunciare all'arbitrato,

producendo in sostituzione una perizia privata del prof. __________ G__________.

Il 5 ottobre 2012 AP 1 ha contestato tale modo di agire, invocando l'accordo

del 18 settembre precedente. Se non che, il Pretore ha riattivato il 10

ottobre 2012 il termine per il versamento dell'anticipo destinato all'esecuzione

della perizia sul valore delle azioni della G__________ SA. La convenuta ha rimproverato

al Pretore il 17 ottobre 2012 di “avere accettato passivamente la marcia

indietro del marito”, ma non si è opposta all'esecuzione della perizia né ha

contestato

l'esistenza

di un presupposto processuale, limitandosi a chiedere una rateazione dell'anticipo,

che il Pretore ha concesso l'indomani. Versato infine l'anticipo, il 12 giugno

2014.

l'economista __________ M__________ ha consegnato la propria relazione. AP

1.

ne ha postulato la delucidazione e completazione scritta, che l'economista ha

eseguito il 25 luglio 2014. Il 25 agosto successivo il Pretore ha dichiarato

chiusa l'istruttoria e ha convocato le parti al dibattimento finale del 20

ottobre 2014, poi rinviato al 24 novembre successivo, con facoltà di produrre

un memoriale conclusivo entro i termini del­l'art. 280 cpv. 3 CPC ticinese.

d) Vizi

formali che una parte può sollevare prima dell'emanazio­ne della sentenza

devono essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in

seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona

fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2). Una parte non può, di

conseguenza, attendere l'emissione del giudizio per formulare censure d'ordine

che avrebbe potuto opporre precedentemente. Nel diritto di procedura cantonale,

ancora applicabile al processo di primo grado, la situazione era analoga: eccezioni

processuali non addotte con la risposta erano “perente” (art. 78 cpv. 2

CPC ticinese). L'esistenza di un patto d'arbitrato costituiva, appunto, un'eccezione

processuale (art. 98 CPC ticinese). E se il presupposto processuale veniva meno

solo nel corso del processo, l'eccezione andava “proposta con domanda prima di

ogni altro atto di causa” (in caso di prescrizione: art. 80 cpv. 2 CPC

ticinese). La parte non doveva, in altri termini, lasciar passare il giudice ad

atti processuali successivi, salvo veder perimere l'eccezione.

e) Nel

caso specifico si è detto che il 5 ottobre 2012 AP 1 ha protestato per il modo

di comportarsi del coniuge e il 17 ottobre successivo ha rimproverato al

Pretore di “avere accettato passivamente la marcia indietro del marito”, ma non

ha eccepito la mancanza di un presupposto processuale. Si è accomodata anzi

dell'esecuzione della perizia versando (a rate) l'anticipo delle spese e, una

volta ricevuto il referto, chiedendone la delucidazione scritta. Solo nel memoriale

conclusivo del 24 novembre 2014 essa è tornata a criticare l'operato del

Pretore, ma a parte il fatto che il Pretore ha espunto tale allegato dagli

atti, a quel momento essa non poteva più rimettere in discus­sione il presupposto

processuale (nel rispetto di quello che il vecchio diritto definiva il “principio

degli stadi preclusivi del processo”). A ragione quindi il primo giudice ha

statuito sullo scioglimento del regime matrimoniale anche per quanto riguardava

le azioni della G__________ SA.

5.

La

convenuta lamenta poi che il Pretore non ha assunto tutte le prove da lei notificate

all'udienza preliminare del 25 ottobre 2010 sugli effetti controversi del divorzio,

ciò che le avrebbe impedito di “potersi determinare sul valore probatorio da dare alla

perizia e di conseguenza sulle proprie pretese”. Essa sostiene inoltre che il

primo giudice ha indetto il dibattimento finale senza indire previamente un

contraddittorio sulle prove e deplora “la segretazione” della

documentazione contabile della G__________ SA, messa alla sola disposizione del

perito, senza che il primo giudice abbia motivato tale scelta, contraria agli

art. 185 segg. CPC ticinese. Essa critica altresì il Pretore per non avere

immediatamente chiesto all'attore o alla società simile documentazione, ciò che

ha impedito al perito di redigere un referto “storicamente completo, essendosi

la G__________ SA appellata alla prescrizione decennale ex art. 958f CO”. A suo parere,

il fatto che la legge limiti la conservazione dei documenti a dieci anni “ancora non vuol

dire che la società o il signor AO 1 non li abbiano a disposizione”.

AP

1.

censura inoltre una violazione del principio attitatorio, il marito avendo profittato

della circostanza che “erano pendenti più procedure per versare agli atti di

queste procedure parallele nuova documentazione che non aveva nessuna rilevanza

per tali procedure ma afferenti al divorzio”,

il tutto allo scopo di eludere la tardività della produzione nella causa di stato. Per di più, a suo avviso, quei documenti sono stati

redatti dallo stesso marito o da terzi manifestamente di parte, poiché azionisti

o figli di azionisti della ditta. Anche al dibattimento finale l'attore avrebbe

prodotto “documentazione datata”, senza che il Pretore l'abbia impedito e senza conferirle

la possibilità di determinarsi, in violazione del principio del contraddittorio.

Documentazione che andava così – epiloga l'appellante – estromessa dall'incarto.

Le

argomentazioni della convenuta cadono nel vuoto. Per tacere del fatto intanto che

non è dato di sapere quali prove il Pretore abbia omesso di assumere e che l'interessata

ha potuto porre tutte le sue domande al perito giudiziario, il 25 ago­sto 2014

il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha citato le parti al dibattimento

finale. La convenuta non ha mosso obiezioni, per quanto avesse ricevuto dalla

Pretura tutti i documenti di causa, compresi quelli richiamati (comunicazione

del 24 settembre 2014, nel fascicolo “corrispondenza”). Avesse inteso far assumere altre prove o eccepire

irregolarità formali, essa avrebbe dovuto reagire senza indugio, come si è

spiegato (consid. 4e), e non lasciar passare il processo allo stadio del

dibattimento finale.

Quanto

ai documenti dell'attore che il Pretore non avrebbe dovuto versare agli atti, si

tratta di un estratto del protocollo dell'assemblea ordinaria della H__________

SA del 27 giugno 2014 (doc. F), di un estratto del protocollo della seduta

della stessa società del 29 agosto 2014 (doc. G), di conteggi di salario dell'attore

dal 1° gennaio 2013 al 30 luglio 2014 (doc. H) e di una lettera 29 febbraio

1996.

della Cassa pensioni del __________ (doc. I). Non si disconosce che al

dibattimento finale del 24 novembre 2012 la convenuta ne ha contestato la

produzione. Il Pretore precisa tuttavia di averli acquisiti d'ufficio in virtù

del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF

128.

III

413.

in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; ora: art. 296 CPC) e

la divisione della previdenza professionale, laddove si tratti di verificare l'entità di una prestazione

d'uscita (com­presi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per

la proprietà di un'abitazione) o l'insorgere di un caso di previdenza (DTF 129 III 486 consid. 3.3). Con tale argomento

la convenuta non si confronta, di modo che al riguardo l'appello risulta

finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv.

1.

CPC).

6.

L'appellante

critica l'estromissione dagli atti per tardività del suo memoriale conclusivo, sottolineando

che il Pretore le ha intimato l'analogo allegato del marito soltanto al

dibattimento finale, sicché in tale occasione essa poteva rispondere con il proprio

allegato, il quale “comunque (…) doveva essere ritenuto come parte integrante

del dibattimento finale con tutte le sue conclusioni”. Il primo

giudice non poteva sottrarsi così all'esame delle richieste contenute in tale atto.

a) Secondo

l'art. 280 cpv. 3 CPC ticinese ogni parte aveva la facoltà di produrre fino a

cinque giorni prima del dibattimento “un allegato conclusionale” (prima frase),

che andava notificato simultaneamente all'allegato conclusionale della controparte

(seconda frase). Tale norma non assegnava alla parte un termine per presentare

conclusioni scritte. Fissava semplicemente una scadenza entro cui l'allegato –

facoltativo – doveva essere introdotto per ragioni organizzative del tribunale,

in modo che il Pretore potesse condurre il dibattimento finale con cognizione

di causa, disponendo del tempo neces­sario per conoscere il contenuto dello

scritto (II CCA, sentenza inc. 12.2008.250 del 15 aprile 2010, consid. 6.2).

b) Alla

parte che non avesse rispettato il termine non si poteva impedire di leggere il

memoriale conclusivo nel corso del dibattimento finale, alla stregua di

un'arringa (art. 281 cpv. 1 CPC ticinese). La parte non poteva pretendere però

che della sua arringa si tenesse verbale, se non limitatamente alle richieste

di giudizio (art. 282 CPC ticinese), né poteva esigere che il memoriale fosse

intimato seduta stante all'avversario. Nella fattispecie AP 1 non pretende che

il Pretore le abbia precluso il diritto all'arringa. La decisione di espungere

l'allegato dagli atti era dunque corretta.

c) Né

il Pretore può essere biasimato per avere notificato alla convenuta l'allegato

dell'attore solo all'udienza. Certo, simile prassi era discutibile (Cocchi/Trezzini, loc. cit.), ma la legge

non prescriveva la notificazione degli allegati conclusivi prima del

dibattimento finale, anche perché ciò sarebbe stato difficilmente praticabile

per questione di tempi. La giurisprudenza riteneva preferibile la notificazione

al dibattimento finale, poiché in tal modo gli allegati sarebbero stati

intimati nello stesso momento, senza che una parte o l'altra ne risultasse

favorita (II CCA, sentenza inc. 12.2008.250 del 15 aprile 2010, consid.

6.

). Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

7.

AP

1.

rivendica, in liquidazione del regime dei beni, fr. 1 543 292.85

complessivi o, per lo meno, fr. 1 414 992.90 (fr. 3500.– per spese di

manutenzione dell'alloggio coniugale, fr. 32

250.

– per il guadagno ritratto con rivendita della particella n. 182

RFD di __________, fr. 38 250.– per la

quota di sua pertinen­za nell'acquisito di tale immobile, fr. 20 109.90 per l'ammortamento delle azioni della G__________

SA, fr. 425 422.30 come “contributo acquisti al mantenimento delle azioni”,

fr. 635 248.10 per utili non

distribuiti dalla G__________ SA, fr. 224 247.45

(o almeno fr. 95 947.50) dal conto __________

n. __________, fr. 66 941.50 dal conto __________ n. __________, fr. 1865.60

dal conto __________ n. __________, fr. 25 104.20

dal conto __________ n. __________, fr. 1027.15 dal conto __________ e __________,

fr. 25 198.25 dal conto __________ n. __________,

fr. 19 078.– dal conto __________ n. __________,

fr. 1415.30 da un altro conto __________ e fr. __________ dal conto __________

n. __________). Fa valere che la nuova procedura di divorzio le consente

di valersi di fatti e di nuovi mezzi di prova anche davanti alla giurisdizione

di secondo grado, come pure di avanzare nuove conclusioni, “e ciò nell'ambito

dell'art. 138 cpv. 1 CC”. In sintesi, l'appellante ripresenta così le medesime conclusioni

sulla liquidazione del regime dei beni formulate nel memoriale conclusivo del

24.

novembre 2014, non considerato dal Pretore.

Ora,

l'art. 138 cpv. 1 CC è stato abro­gato con l'entrata in vigore del Codice di

diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011 (sei anni or sono). A

norma dell'art. 317 cpv. 2 CPC nuove pretese sono ammissibili in appello soltanto

se sono date le pre­messe del­l'art. 227 cpv. 1 (art. 317 cpv. 2

lett. a) e se esse sono fondate su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (lett. b).

In concreto, come si è appena detto, le pretese avanzate dall'appellante sono

le medesime formulate nel memoriale conclusivo che il Pretore ha estromesso

dagli atti. Non si riconducono pertanto a fatti e mezzi di prova nuovi che non

si sarebbero potuti sottoporre al Pretore nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Non sorrette dai

presupposti del­l'art. 317 cpv. 2 CPC, le pretese in rassegna si rivelano

quindi inammissibili già a un primo esame.

8.

Relativamente

alle pretese in liquidazione del regime di beni vagliate dal Pretore, AP 1 censura l'assegnazione del conto __________

n. __________ ai beni propri del marito, come pure il ricavo della vendita dei

fondi a __________ e la restituzione al marito

di quanto ricevuto come provvigione ad litem.

a) In

merito al citato conto bancario l'appellante sostiene che il Pretore non poteva

considerarlo un bene proprio del marito, la relazione essendo stata estinta il

31.

dicembre 2013. Né il marito avrebbe dimostrato il “travaso dell'importo

di questo conto ad altri” né, tanto meno, che fr. 135 000.– da lui

versati alla notaia __________ B__________ provenissero da quel conto. Ora, lo

scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della “presentazione

dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC), momento determinante per la disgiunzione

degli acquisti e dei beni propri di ogni coniuge (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva

è pertanto in concreto la data dell'inoltro della causa, ossia il 19 aprile

2010, sicché poco importa quanto è accaduto in seguito. Posto ciò, considerato

che l'appellante non accampa pretese su tale conto né contesta che il conto sia

stato aperto prima del matrimonio, non è dato a divedere l'interesse della

censura mossa in appello. Sulla questione non giova pertanto diffondersi.

b) Per

quel che riguarda i fondi di __________, all'appellante si dà atto che con

decisione del 5 maggio 2015 questa Camera ha parzialmente accolto il suo appello

volto contro la divisione di entrambi i beni, ordinando lo scioglimento della

sola particella n. 483 RFD di __________, e riducendo la base d'asta a fr. 1 257 000.– (inc. 11.

2013.

). Resta il fatto che i coniugi sono tuttora comproprietari, insieme con

R__________ B__________ e S__________ B__________, della particella n. 432, e che

la richiesta di scioglimento relativa a tale fondo è stata respinta da questa

Camera perché AO 1 aveva convenuto in giudizio soltanto la moglie, ma non gli

altri comproprietari. Nella misura in cui chiede di sciogliere “la comproprietà

sulla particella n. 432 come da decisione del 5 maggio 2015 della prima Camera

civile”, l'appellante formula quindi una

domanda incomprensibile. Quanto alla facoltà

del Pretore di fissare l'ammontare “pertoccante alla signora AP 1 nonostante la

medesima non avesse formalizzato il quantum”, questa Camera

ha già ricordato all'interessata nella citata sentenza del 5 maggio 2015 che

l'azione dell'art. 651 cpv. 1 CC coinvolge non solo la parte attrice, ma anche

– in misura corrispondente – la parte convenuta, sicché il giudice statuisce

senza essere vincolato alle richieste dell'uno o del­l'altro (consid. 4).

Relativamente

alla rifusione di fr. 3500.– “chiesti in risposta e derivanti dalle spese di

manutenzione”, l'appellante sostiene di

averne documentato il costo, ma non indica quale prova dimostrerebbe il suo assunto.

Né una tale indicazione figura nella

risposta del 30 agosto 2010. Non incombe così a questa Camera cercare nel

voluminoso incarto quanto con un minimo di diligenza la parte avrebbe potuto

indicare (analogamente: sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014 e 197/ 2014 del 27 novembre 2014 consid.

7.3

, in: RSPC 2015 pag. 116).

c) Per

quel che attiene alla provvigione ad litem, la convenuta asserisce che nulla

la obbliga a restituire fr. 37 000.–, il marito non avendo attinto per il versamento a mezzi propri: la prima tranche di fr. 7500.– è

stata prelevata da acquisti e la seconda di fr. 29 000.– anticipata

dai suoceri. Considerato inoltre che nulla le toccherà in liquidazione del

regime dei beni, è del tutto aleatorio – prosegue la convenuta – ritenere che

dalla vendita dei fondi a __________ essa “percepisca dei denari”. Il tutto senza dimenticare che il marito ha versato di propria iniziativa fr. 29 500.– a saldo dell'anticipo

per la perizia “al fine di permettere la continuazione dell'istruttoria

di causa”, di modo che la restituzione “dipendeva dall'esito della causa e non sicuramente da

quella della liquidazione dei regime matrimoniale”. L'appellante fa valere infine

motivi

d'equità, rilevando che oltre a beneficiare di una

situazione economica nettamente migliore, il marito l'ha costretta a far

allestire una costosa perizia, avendo egli revocato il consenso al referto

dell'avvocato F__________.

Scopo

di una provvigione ad litem è di permettere a ogni coniuge di difendere adeguatamente

i propri interessi in una procedura giudiziaria del diritto matrimoniale. Si

tratta di un semplice anticipo destinato a essere restituito in esito al giudizio

definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime

matrimoniale, salvo che a ciò ostino motivi di equità riconducibili alla

situazione finanziaria dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii;

I-2012 pag. 882 consid. 19 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_777/2014 del 4 marzo 2015 consid. 6.2 con rinvii). Nella

fattispecie poco giova sapere perciò in che modo il marito abbia onorato le

provvigioni. Né il rimborso di una provvigione dipende dall'esito della causa.

Che dalla vendita della nota proprietà a __________ l'appellante non abbia a ricavare

alcunché è poi una mera allegazione di parte, smentita per altro dalla

documentazione presentata il 30 giugno 2017 da AO 1, dalla quale si evince un provento

netto incontestato per ogni coniuge di almeno fr. 500 000.– (verbale del 21 giugno 2017

nell'inc. CA.2017.27). Considerato il

capitale che l'interessata riceverà in liquidazione del regime matrimoniale, nella

quale rientra anche la divisione della nota com­proprietà, non si ravvisano dunque

gli estremi per un esonero dalla restituzione, neppure alla luce del patrimonio

che rimarrà a disposizione del marito. Non si disconosce che quest'ultimo ha immotivatamente

ritirato il consenso all'incarico del­l'avvocato F__________, ma ciò ancora non

significa che i costi del parere giuridico sarebbero risultati inferiori ai

costi della perizia giudiziaria. Anche sotto questo profilo l'appello si rivela

di conseguenza infondato.

9.

L'appellante

contesta l'ammontare del contributo alimentare per sé, che chiede di aumentare

a fr. 6500.– mensili fino al pensiona­mento del marito. Essa contesta di “non

avere allegato nulla in merito al tenore di vita durante la convivenza”, adducendo

che nella procedura a tutela dell'unione coniugale essa aveva prodotto la contabilità

domestica, con i documenti giustificativi, dalla quale risultava un tenore di

vita superiore a fr. 150 000.– annui, pari

a fr. 12 500.– mensili, di cui “fr. 8000.–

in suo favore”. A suo dire, poi, tali cifre sono in linea con le entrate del

marito costituite da quanto costui guadagna presso la G__________ SA, dalle

indennità ricevute dalla H__________, dalla L__________ SA e da altre società,

così come dal provento di varie compravendite immobiliari. Senza dimenticare,

essa soggiunge, che lo stipendio del marito era fittizio e non conforme ai

dettami del mercato.

Il problema è che, come ha

rilevato il Pretore, nella risposta del 30 agosto 2010 la convenuta si è

limitata a rivendicare un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili “dal

quale va defalcato l'attuale stipendio di fr. 1500.–”, senza minimamente alludere

al tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (pag. 7). Le allegazioni

formulate nell'appello sono pertanto nuove, e come tali irricevibili (art. 317

cpv. 1 CPC). Certo, questa Camera ha già avuto modo di rilevare

proprio in relazione all'art. 125 cpv. 1 CC

che, in difetto di indicazioni più precise sul tenore di

vita coniugale prima della separazione, gli accertamenti esperiti in una

procedura a tutela dell'unione coniugale costituiscono

– nonostante la mera verosimiglianza – un punto di riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005

pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017,

consid. 5d). E in concreto la convenuta ha richiamato agli atti il

fascicolo delle misure protettrici dell'unione coniugale (inc. DI.2008.19), richiamo

ammesso dal Pretore il 25 ottobre 2010.

Resta il

fatto che nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 ha sì

presentato una sintesi delle spese annue della famiglia relative al 2006

e 2007 (doc. BB e CC), producendo dodici classificatori contenenti una mole informe

di fatture e bollettini di pagamento (doc. N), ma nulla di

preciso ha indicato sul­l'origine della cifra di fr. 8000.– mensili,

né tanto meno ha allestito un elenco delle proprie spese annue. E a suffragio di

allegazioni non è sufficiente rinviare globalmente a documenti di causa (sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014

del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3 in: RSPC 2015 pag. 116). L'interessata avrebbe

dovuto indicare con un minimo di puntualità gli atti del carteggio che sorreggono

le sue pretese, indicando i documenti dai quali essa desume l'importo che

pretende costituire il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica.

Né incombeva al Pretore, tanto meno in una questione retta dal principio dispositivo

(art. 277 cpv. 1 CPC), promuovere indagini e vagliare di propria iniziativa la voluminosa

documentazione per sostanziare le pretese

di lei (sopra, consid. 8b in fine). Al riguar­do l'appello non trova

pertanto adeguato conforto.

10.

Nell'appello AP 1 postula altresì l'addebito delle spese

giudiziarie di primo grado al marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle

fr. 40 000.– a titolo di ripetibili. La domanda non ha tuttavia

portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento del­l'appello. L'ipotesi

non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

II. Sull'appello

di AO 1

11.

L'attore chiede che la

comproprietà sulla casa d'abitazione (particelle n. 483 e 432 RFD di __________)

sia sciolta “in base alla decisione 18 marzo 2013 di cui all'inc. OA.2009.78”.

Se non che, egli non si è nemmeno avveduto che con la sentenza del 5 maggio

2015.

questa Camera ha limitato lo scioglimento (ordinario) della comproprietà

alla particella n. 483, respingendo la richiesta per quanto concerneva la

particella n. 432 poiché AO 1 aveva convenuto in giudizio soltanto AP 1,

ma non gli altri comproprietari del fondo (R__________ B__________ e S__________

B__________: sopra, lett. C e consid. 8b). Ciò non toglie che in esito al

divorzio vadano regolati ora – nella misura

del possibile – tutti i rapporti giuridici tra coniugi. La richiesta di

sciogliere la comproprietà sulla particella n. 432 può dunque essere intesa

come richiesta di sciogliere la comproprietà dei coniugi (due quote di un

quarto) relativa a tale particella.

Premesso ciò, nessuno dei

coniugi ha postulato l'attribuzio­ne della quota dell'altro dietro conguaglio

valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC). Inoltre una

divisione in natura non entra in considerazione, mentre una licitazione tra

coniugi appare improponibile, AO 1 essendo con ogni verosimiglianza il solo

interessato a rilevare una quota del fondo contiguo all'abitazione coniugale

(la particella n. 483, che egli si è aggiudicato nel frattempo ai pubblici incanti).

Non rimane quindi che ordinare la vendita delle due quote ai pubblici incanti. Riguardo

alla base d'asta, il valore venale delle quote in rassegna (metà della particella

n. 432) risulta, sulla scorta di quanto la

Camera ha accertato nella sentenza del 5

maggio 2015, di

fr. 69 500.– complessivi. La decisione impugnata va quindi

modificata di conseguenza.

12.

Sempre in esito allo

scioglimento della comproprietà immobiliare a __________, AO 1 lamenta il

mancato rimborso di fr. 82 980.–. Per il

Pretore, l'attore non ha dimostrato di avere prelevato tale importo dai suoi

beni propri. L'appellante eccepisce che il conto __________ n. __________ è

stato riconosciuto come suo bene proprio e che prima del matrimonio presentava

un saldo di fr. 82 980.–, importo usato

per comperare la nota particella n. 483, tant'è ch'egli ha corrisposto alla

notaia rogante complessivi fr. 135 000.–.

Egli soggiunge che ad ogni modo la somma rivendicata è confluita nel patrimonio

coniugale, senza che la moglie abbia contestato la sua allegazione né

dimostrato la destinazione dell'importo.

Contrariamente

all'opinione dell'appellante, già nella risposta la moglie aveva contestato

l'appartenenza del citato importo ai beni propri di lui (pag. 4 in alto). Posto

ciò, che la relazione bancaria sia un bene proprio dell'attore è incontestato. È

vero altresì che due giorni prima del matrimonio il saldo del conto ammontava a

fr. 82 980.– (doc. C). Il che dimostra come

il titolare del conto avesse a disposizione tale importo, ma non prova che questo

sia stato profuso nella compravendita dei fondi a __________, non essendo

sufficiente a tal fine che il marito abbia versato alla notaia __________ L__________

complessivi fr. 135 000.–. In caso di

investimento va dimostrato infatti il flusso concreto dei pagamenti, non solo

la possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid. 6.2; I CCA,

sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid. 5). Per di più, come ha osservato

il Pretore, quand'anche si tenesse conto del menzionato estratto conto (doc. M),

estromesso dagli atti e del quale l'appellante nemmeno chiede l'assunzione, non

corrisponderebbero né i numeri dei conti né le cifre. Nulla dimostra infine che

l'importo di fr. 82 980.– sia stato per

finire “integrato nel patrimonio della famiglia”. Ne segue che su questo punto l'appello

si rivela destituito di fondamento.

13.

L'appellante rivendica

nuovamente la consegna della metà delle azioni nominative del __________ comperate

dai coniugi, ma rimaste in possesso della moglie, pretesa che il Pretore ha respinto

perché proposta solo nel memoriale conclusivo. L'attore fa valere di avere

formulato la domanda, in termini generali, già nella petizione. E siccome si

tratta pacificamente di acquisti la cui esistenza è documentata, egli chiede

che la moglie gli consegni la metà di quelle azioni, mal comprendendosi “per quale

ragione questo bene mobile debba avere un destino giuridico diverso dalle giacenze

bancarie che il Pretore ha invece provveduto a dividere”.

a) Nella

petizione l'attore aveva chiesto, tra l'altro, che “ulteriore liquidità giacente

sui conti bancari costitutivi di acquisti, come i beni mobili che arredano l'abitazione

di __________ e gli autoveicoli, saranno divisi tra i coniugi in ragione di

metà ciascuno, al valore che avranno al momento della sentenza di divorzio”

(domanda n. 9). A prescindere dalla genericità della domanda, nemmeno

nell'esposizione dei fatti l'interessato alludeva però ai citati titoli, i

quali non erano per altro depositati su conti bancari. In simili condizioni

difettava ai fini del giudizio una domanda sufficientemente individuata. Solo nel

memoriale conclusivo l'attore ha poi sostenuto che in costanza di matrimonio i

coniugi avevano comperato 30 azioni del __________, esigendone la metà (pag. 21

e 36, domanda n. 6.4).

b) Secondo il vecchio diritto di procedura l'attore

doveva addurre, negli allegati preliminari, “tutti i fatti e le eccezioni”

(art. 78 cpv. 1 CPC ticinese). Ove una parte non rispettasse tale

principio, ad ogni modo, non spettava al Pretore intervenire d'ufficio, ma

incombeva alla controparte sollevare il vizio (sentenza del Tribunale federale

5P.362/1994 del 3 novembre 1994, consid. 3 citata in: Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese massimato e commentato, op.

cit., pag. 231 nota 266). Nella fattispecie AP 1 ha eccepito appunto, al

dibattimento finale del 24 novembre 2014, l'inammissibilità della pretesa avversaria.

In tali circostanze il Pretore poteva solo

dichiarare la richiesta irricevibile (ana­lo­ga­mente: I CCA, sentenza

inc. 11.2014.83 del 15 dicembre 2016 consid. 3b con rinvii). Si aggiunga che,

non ravvisandosi in concreto i presupposti degli art. 229 e 230 CPC, nemmeno secondo

il nuovo diritto i fatti alla base della pretesa litigiosa sarebbero potuti

essere esaminati. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

14.

Per quel che è del

contributo alimentare, il Pretore ha accertato, come detto (consid. 3), il fabbisogno

minimo di AP 1 in fr. 3763.– mensili e il reddito di lei in fr. 1972.– mensili quale

segretaria a tempo parziale nello studio di __________ B__________. Il primo

giudice ha ritenuto prematuro computare all'interessata un reddito della

sostanza che essa percepirà in esito alla realizzazione dei fondi a __________

e ha rinunciato a imputarle anche un reddito ipotetico, “non essendo

pretendibile da AP 1 un'estensione dell'attività lavorativa al 100%, a maggior

ragione ponendo mente al fatto che alla convenuta non può essere rimproverato

di non essersi attivata al fine di cercare un impiego dal momento in cui ha

avuto coscienza del fatto che la separazione dal marito era definitiva”. Secondo

il Pretore, pur non avendo più di 45 anni la convenuta non dispone di un “curriculum

vitae particolarmente ricco”, non possiede una competenza approfondita in

campo linguistico e, data la lunga assenza dal mondo del lavoro, ha perduto numerose

(se non tutte) competenze in ambito commerciale. Senza dimenticare, egli ha

soggiunto, che il mercato del lavoro “seppur in via di miglioramento, rimane

comunque non facile”. Appurato così che l'interessata

registra un disavanzo di fr. 1791.– mensili sul proprio fabbisogno minimo, il

Pretore ha obbligato il marito a versarle tale cifra.

L'appellante

chiede di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, facendo valere – in

sintesi – che al momento della separazione essa aveva 39 anni, non ha nemmeno

oggi impedimenti di natura familiare (i figli sono ormai maggiorenni) o di

salute, dispone di una specifica formazione commerciale, lavora a metà tempo

dal febbraio del 2010 nel suo settore di formazione, possiede appropriate

conoscenze linguistiche, non ha dimostrato particolare impegno nel cercare

un'attività lucrativa a tempo pieno e in un mercato del lavoro “pur teso” essa non ha reso

verosimile di non poter estendere il proprio grado d'occupazione.

a) I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ricapitolati dal Pretore e diffusamente illustrati

da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini

dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo alimentare

dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469

consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito

mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante

la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per

quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo

una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di

vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina

in che misura ogni coniuge pos­sa sopperire da sé al proprio mantenimento

fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in

esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da

sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso

da lui, si valuta equamente la capa­cità contributiva dell'altro coniuge e si

fissa il contributo in ba­se al principio

della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4).

b) Quanto

alla possibilità per AP 1 di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento”

di fr. 3763.– mensili (secondo stadio del ragionamento testé riassunto), per

fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal

reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona

volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più,

fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in

astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di

un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve

decidere così se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che

eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della

formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se

quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e

quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della

formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione

sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3 109 consid.

4.2.2

; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 26 settembre 2016 consid. 5b).

Trattandosi

di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa

e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o

l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel

coniuge aveva già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). La

presunzione però è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, poi, trova solo

parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma solo di

estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Siccome

la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata

dalla cura dovuta ai figli, in ogni modo, un coniuge con prole può essere tenuto

a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al

momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di

età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui quel

figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di tali principi dipende ad ogni

buon conto dalle circostanze del caso specifico (I CCA, sentenza inc. 11.2013.14

del 26 settembre 2016, consid. 5b).

c) Nella

fattispecie quando i coniugi si sono separati, nell'inverno del 2008, AP 1

(nata il 30 ottobre 1969) aveva 39 anni, ma doveva ancora occuparsi di Ma__________,

che ha compiuto 10 anni nell'agosto del 2008. Nel febbraio del 2010 la

convenuta è poi stata assunta al 50% dallo studio commerciale e fiduciario di __________

B__________. Tale attività era senz'altro confacente alla sua situazione. Al

compimento del 16° compleanno di Ma__________, nell'agosto del 2014, AO 1 non aveva

ancora 45 anni, sicché per principio doveva estendere il suo grado

d'occupazione. Toccava a lei quindi vincere la citata presunzione dei 45 anni, dimostrando

di non potersi concretamente impiegare a tempo pie­no. In realtà essa non ha

recato alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo far valere che, dopo avere

cessato il 30 aprile 2014 l'attività

di segretaria al 50% per il citato studio commerciale e fiduciario, lo

Stato del Cantone Ticino l'ha assunta, sempre a metà tempo, come segretaria amministrativa

nella __________ di __________ con uno stipendio di fr. 2190.– mensili (già dedotto l'assegno familiare di fr.

250.

– mensili per Ma__________).

È

vero che nella procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 aveva esibito

tutta una serie di richieste di lavoro risultate infruttuose (doc. MMMM a VVVV1

nell'inc. DI.2008.19 richiamato). Tale documentazione risale tuttavia al

marzo-novembre 2009 e si riferisce a ricerche per un'attività a tempo parziale.

Il che non basta per dimostrare l'impossibilità di aumentare il grado

d'occupazione, mentre invano si cercherebbe nella causa di divorzio – come detto

– la prova di un qualsiasi tentativo per impiegarsi a tempo pieno. Non risulta

perciò che la convenuta abbia messo in atto tutto l'impegno da lei ragionevolmente

esigibile per impiegarsi al 100%, né è lecito supporre che l'impiego alla __________

fosse per lei l'unica occasione di lavoro. AP 1 non accusa per altro particolari

problemi di salute, pos­siede pur sempre una formazione commerciale, dispone di

“buone” conoscenze del tedesco e del francese, “discrete” dell'inglese, ha una adeguata

cultura generale e nulla induce a ritenere che non potesse lavorare a tempo

pieno. Soccorrono dunque i presupposti per imputarle una capacità di gua­dagno maggiore

rispetto ai fr. 2190.– mensili attualmente percepiti.

d) L'appellante

afferma che, lavorando a tempo pieno, la convenuta potrebbe guadagnare, anche attenendosi

a una “valutazione molto prudenziale”, fr. 4000.– mensili netti. L'asserto è

meramente apodittico. Non trova alcun riscontro agli atti, né tiene conto della

concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più

giovane, flessibile e con minori pretese salariali nel settore terziario. Si

fosse anche debitamente attivata nel 2014 per trovare un'attività a tempo

pieno, oggi AP 1 non potrebbe presumibilmente contare su un reddito, nel

settore di sua competenza, superiore ai fr. 3400.– mensili netti (corrispondenti

a una retribuzione di poco più di fr. 21.– orari, comprese le indennità per

vacanze e giorni festivi). La rimunerazione oraria di base per impiegati di

commercio nelle fiduciarie, negli studi legali o in altre aziende del settore nelle

attività ausiliarie dei servizi

finanziari

ammonta infatti a fr. 19.65, cui si aggiungono le indennità per vacanze e giorni

festivi, onde uno stipendio minimo di circa fr. 3200.– mensili netti (art. 2

del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fidu­ciarie

in: BU del 23 gennaio 2015 pag. 11, art. 2 del contratto normale di lavoro

per gli impiegati di commercio negli studi legali in: BU del 27 febbraio 2015

pag. 55, art. 2 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio

nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari

in: BU del 17 marzo 2017 pag. 46). Da un lato AP 1 poteva aspirare, con la

sua esperienza professionale, a un compenso che non fosse il minimo di

categoria, dall'altro però le condizioni del mercato del lavoro non avrebbero

lasciato spazio a soverchie illusioni. Certo, fosse riuscita a impiegarsi a tempo

pieno per l'amministrazione cantonale nella stessa funzione e classe di

stipendio occupata oggi, essa sarebbe riuscita a guadagnare di più (scala degli

stipendi in: www4.ti.ch/dfe/dr/sru/sportello/scala-stipendi). Non consta

tuttavia che ciò fosse possibile e una prognosi non può fondarsi su congetture.

e) Infine

non si deve trascurare che, come risulta dalla documentazione presentata il 30

giugno 2017 da AO 1 in appello, dalla vendita dell'immobile a __________ ogni

coniuge ha ricavato almeno fr. 500 000.–

netti. E tra i criteri da ponderare nella prospettiva dell'art. 125 CC figura

anche il patrimonio dei coniugi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.2; sentenza del

Tribunale federale 5A_769/2016 del 21 febbraio 2017 consid. 5.2; I CCA,

sentenza inc. 11.2014.1 del 28 gen­naio 2016, consid. 5a). Del reddito da

capitale occorre tenere conto, anzi, alla stessa stregua di un reddito da

attività lucrativa. Trattandosi poi di sostanza che non produce frutto o che ha

un rendimento inadeguato, dandosene le condizioni si può stimare un reddito

ipotetico (DTF 117 II 17 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale

5A_777/2014 del 4 marzo 2015 consid. 5.1.3; I CCA, sentenza inc. 11.2013.9

del 25 feb­braio 2015, consid. 16c con riferimenti). Nel caso specifico si

può realisticamente presumere che, senza correre rischi, il patrimonio

conseguito da AP 1 possa fruttare almeno l'1% annuo (art. 12 lett. j OPP 2 per

analogia [RS 831.441.1]; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), onde un

provento di circa fr. 415.– mensili. Ne discende che, con un reddito di complessivi

fr. 3765.– mensili, AP 1 è in grado di coprire il proprio “debito mantenimento”

(nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) di fr. 3763.05 men­sili. Non soccorrono

quindi i presupposti per un contributo alimentare. Ciò rende superfluo

esaminare la situazione finanziaria del marito (terzo stadio del noto ragionamento),

come pure la data di decorrenza dell'eventuale contributo.

15.

AO

1.

chiede altresì di addebitare le spese proces­suali di primo grado per nove

decimi alla moglie, ponendo a carico della medesima anche tutti i costi della

perizia giudiziaria, e di obbligare la stessa

a rifondergli ripetibili “non inferiori a fr. 50 000.–”. Il Pretore ha suddiviso gli oneri processuali

a metà, rilevando che la moglie risultava soccombere sull'ammontare del

contributo alimentare per sé e la figlia, così come sulla liquidazione del

regime dei beni, “la maggior parte delle richieste dalla stessa avanzate” essendo

state respinte. Quanto al marito, il Pretore ne ha accertato la soccombenza

integrale in merito al contributo alimentare per

la moglie e all'estensione del contributo alimentare per Ma__________, mentre sulla

liquidazione del regime dei beni “certe sue richieste sono state semplicemente

respinte in quanto nuove”.

a) Nella

fattispecie AP 1 esce largamente sconfitta sulla liquidazione del regime dei

beni (fr. 34 565.– rispetto ad almeno fr. 1 500 000.–),

sull'assegnazione dell'alloggio coniu­gale, sul contributo di mantenimento per

sé (equivalente ad almeno fr. 1 250 000.–) e, in parte, sul contributo alimentare

per la figlia Ma__________. Ottiene nondimeno fr. 500 000.– dalla vendita dell'abitazione a __________. AO 1 risulta

vittorioso quasi interamente sulla liquidazione del regime dei beni (salvo fr.

82.

980.–, la metà delle azioni del __________

e il valore di un'automobile, così come sul rimborso di spese da lui anticipate

per i figli), interamente sul contributo di mantenimento per la moglie e parzialmente

su quello per la figlia. In condizioni del genere, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC), si giustifica equitativamente di porre un quinto delle

spese a carico dell'attore e il resto a carico della convenuta. Relativamente al costo della perizia giudiziaria, considerato

il comportamento dell'attore (cui già si è accennato: consid. 4c e 8c), nulla giustifica

una diversa ripartizione.

b) Quanto

alle ripetibili, AO 1 postula un'indennità di almeno fr. 50 000.–, senza tuttavia allegare una nota

professionale né indicare il criterio di calcolo. Ora, una causa di divorzio

implica una questione di stato e non si esaurisce in pretese d'indole

patrimoniale. “Nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile”

l'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)

prevede ripetibili “stabilite in base al tempo di lavoro” a una tariffa di fr.

280.

– orari. Il dispendio orario va definito secondo l'importanza della pratica,

le sue difficoltà e l'ampiezza del lavoro, “avuto

riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 per analogia,

cui rinvia l'art. 12 in fine).

In

concreto il patrocinatore di AP 1 ha redatto la petizione (7 pagine), osservazioni

ai quesiti peritali, alla domanda di delucidazione e all'istanza di ricusa del

perito, ha reagito ad almeno sette prese di posizione su svariate richieste del

Pretore e della controparte e ha stilato il memoriale conclusivo (49 pagine).

Inoltre ha partecipato a sei udienze (il 25 ottobre e il 6 dicembre 2010, il 7 febbraio,

il 4 ottobre e il 12 dicembre 2011, il 14 novembre 2014) e ha scritto almeno

una decina di lettere. In mancanza di una distinta

professionale, che incombeva a lui presentare (sentenza del Tribunale

federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), occorre stimare il dispendio orario per apprezzamento. Valutato quanto precede, si può ragionevolmente presumere che un avvocato solerte e

speditivo avrebbe dedicato a un caso analogo un centinaio di ore di lavoro,

compresi i colloqui con il cliente e la corrispondenza indispensabile, onde un

onorario in fr. 28

000.

–. A ciò si aggiungono le spese

(4%: art. 6 cpv. 1 del noto regolamento) e

l'IVA, per un totale di fr. 31 500.– (arrotondati). Tenuto conto del grado soccombenza, l'indennità per ripetibili

va fissata per finire in fr. 18

900.

– (sul calcolo delle ripetibili in caso di

vicendevole soccombenza: RtiD

II-2016 pag. 638 n. 24c con rimandi di dottrina).

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili di appello

16.

Le

spese dell'appello di AP 1 vanno a carico della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC),

che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Le spese

del­l'ap­pello di AO 1 seguono invece la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante perde

sulla liquidazione del regime dei beni, ma ottiene la soppressione del contributo

alimentare per la moglie. Si giustifica così che sopporti un quinto degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato

a AP 1, la quale ha proposto di respingere interamente il ricorso. Patrocinato

da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili

ridotte.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

17.

Circa i

rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello di AP 1 è

respinto.

II. Le

spese di tale appello, di fr. 3500.–, sono poste a carico del­l'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.

III. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

2.2 Il

ricavo netto della vendita relativa alla particella n. 483 RFD di __________,

dedotta ogni spesa, onere e tassa, va diviso a metà tra le parti, tenendo conto

degli eventuali anticipi versati da AO 1 al notaio.

2.3 È

ordinato lo scioglimento delle due quote di un quarto in comproprietà di AO 1 e

AP 1 sulla particella n. 432 RFD di __________, mediante vendita ai pubblici

incanti con una base d'asta di fr. 69 500.– complessivi. In caso di insuccesso le quote andranno

vendute al miglior offerente. I pubblici incanti saranno diretti e organizzati dal notaio __________ R__________

di __________. Le spese d'asta e l'onorario del notaio saranno posti a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Eventuali richieste d'anticipo

del notaio saranno poste a carico di AO 1.

Il ricavo netto della vendita delle quote, dedotta ogni spesa, onere e

tassa, andrà diviso a metà tra i comproprietari, tenendo conto degli eventuali

anticipi versati da AO 1 al notaio.

2.4 AO 1 è condannato a versare a AP 1 la somma di fr. 34 565.– in liquidazione del regime dei beni.

2.5 AP 1 è condannata a versare a AO 1 la somma di fr. 37 000.– in restituzione della provvigione ad

litem.

5. La

richiesta di contributo alimentare presentata da AP 1 è respinta.

9. Le spese

processuali di complessivi fr. 42 800.– (incluso il costo della perizia) sono poste per

un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla

controparte un'indennità di fr. 18 900.– per ripetibili ridotte.

Il

dispositivo n. 6 della sentenza impugnata (indicizzazione del contributo alimentare

per AP 1) è annullato.

IV. Le

spese dell'appello di AO 1, di fr. 3000.–, sono poste per un quinto a

carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, la quale rifonderà

all'appellante fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

V. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).