11.2015.43
Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributo di mantenimento per la moglie in caso di matrimonio di lunga durata
8 agosto 2017Italiano56 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2015.43
11.2015.44
Lugano
8 agosto 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2010.39 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su
richiesta comune con accordo parziale)
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 19 aprile 2010 dall'
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 ora in
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 5 giugno 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 6
maggio 2015 (inc. 11.2015.43),
come pure sull'appello
dell'8 giugno 2015 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc.
11.2015.44)
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1969)
si sono sposati a __________ il 25 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati M__________,
il 12 agosto 1995, e Ma__________, il 23 agosto 1998. Ingegnere, il marito
lavora per l'impresa di costruzioni G__________ SA, __________, e siede nel
consiglio di amministrazione della ditta, di cui è azionista di minoranza.
Inoltre egli è membro dei consigli di amministrazione della L__________ SA e
della C__________, entrambe a __________. Impiegata di commercio, la moglie non ha più esercitato attività lucrativa
dopo il 1996 per occuparsi del governo della casa e dell'educazione dei
figli. I coniugi vivono separati dal 15 aprile 2008, quando AO 1 ha lasciato
l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Con sentenza del 30
dicembre 2009 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione
coniugale (particella n. 483 RFD di __________, ora di __________, intestata ai
coniugi in ragione di metà ciascuno) alla moglie, cui ha affidato i figli, ha
regolato il diritto di visita paterno e ha fissato il contributo alimentari a
carico di AO 1 dal 1° aprile 2010 in fr. 3744.75 mensili per la moglie, in fr. 1737.50
mensili per M__________ e in fr. 1502.50 mensili per Ma__________, assegni
familiari compresi (inc. DI.2008.19). Adita da entrambi i coniugi, con sentenza
del 25 maggio 2012 questa Camera ha stabilito i contributi alimentari in fr.
5560.– mensili per la moglie, in fr. 1665.– mensili per M__________ e in fr.
1250.– mensili per Ma__________ (assegni familiari compresi) fino al 31 agosto
2010 e in fr. 4515.– per la moglie, in fr. 1795.– per M__________ e in fr.
1705.– per Ma__________ (assegni familiari compresi) in seguito (inc. 11.2010.11).
C. In esito a un'azione di
divisione promossa l'11 settembre 2009 da AO 1, con sentenza del 18 marzo 2013
il Pretore ha sciolto la comproprietà dei coniugi sulle particelle n. 483 e 432
RFD di __________, ordinandone la vendita
ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 1 396 000.–
(inc. OA.2009.78). Adita da AP 1, con sentenza del 5 maggio 2015 questa Camera ha limitato lo scioglimento della comproprietà alla
particella n. 483 mediante vendita ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 1 257 000.– (inc. 11. 2013.42). Un ricorso in materia civile del 10 giugno 2015
presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal
Tribunale federale con sentenza 5A_470/2015 del 12 maggio 2016.
D. L'assetto della vita
separata è stato oggetto di svariate modifiche. L'ultima, decisa dal Pretore
con decreto cautelare del 21 maggio 2013, prevedeva l'obbligo per AO 1 di
versare dal giugno del 2013 un contributo alimentare per la moglie di fr. 4045.70
mensili, uno per M__________ di fr. 1196.85 mensili e uno per Ma__________ di
fr. 1505.–, assegni familiari non compresi (percepiti dalla madre). Un appello
del 31 maggio 2013 presentato da AP 1 contro tale decreto cautelare è stato
respinto da questa Camera con sentenza del 7 ottobre 2014 (inc. 11.2013.48).
E. Nel frattempo, il 19
aprile 2010, AO 1 ha promosso azione di divorzio
davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento dei figli alla madre con
esercizio in comune dell'autorità parentale e offrendo un contributo alimentare
di fr. 1585.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari compresi. Egli ha postulato
inoltre lo scioglimento della comproprietà sui noti fondi di __________ secondo
le modalità proposte con l'azione di divisione, ha rivendicato la proprietà di
una relazione bancaria presso la __________
(n. __________) fino a concorrenza di almeno fr. 82 980.–, oltre a fr. 50 000.–
versati per l'acquisto della nota particella n. 432, come pure il 15% delle
azioni della G__________ SA. Infine egli ha sollecitato la divisione “a metà
tra i coniugi di ogni ulteriore liquidità giacente sui conti bancari costitutivi
di acquisti, rispettivamente la divisione a metà del valore dei beni mobili che
arredano l'abitazione di __________ e del valore degli autoveicoli”, ha escluso
contributi alimentari per la moglie e ha proposto la divisione a metà delle
prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza professionale.
Nella
sua risposta del 30 agosto 2010 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento
dei figli con esercizio in comune dell'autorità parentale e alla divisione
a metà dei rispettivi averi previdenziali, ma ha preteso
un contributo alimentare per sé di fr. 6500.– mensili fino al pensionamento (o
almeno fino al 23 agosto 2014) e uno per ogni figlio di fr. 3000.– mensili (assegni
familiari non compresi), così come il versamento della metà del valore della
particella n. 182 RFD __________, del 15% dell'utile conseguito alla G__________
SA dal 25 settembre 1993 in poi, di tutti “gli ammortamenti e interessi versati
da AO 1 alla G__________ SA a fronte del debito contratto per l'acquisto delle
azioni della G__________ SA”, dei beni mobili di pertinenza dei coniugi, “compresa
l'autovettura del marito”, “di eventuali reimpieghi di attivi attinti dai conti
bancari” e delle giacenze di tutti i conti bancari, chiedendo altresì l'assegnazione
dell'alloggio coniugale di __________ e dell'annessa particella n. 432 dietro
versamento al marito della metà del valore degli immobili, “dedotti fr. 40 000.–
oltre alla plusvalenza e dedotti fr. 3500.– per le spese di manutenzione”.
Infine essa ha sollecitato il versamento di una provvigione ad litem di fr.
40 000.–.
F. Il Pretore ha deciso
il 2 settembre 2010 di trattare la causa come istanza di divorzio comune con
accordo parziale e a un'udienza del 25 ottobre 2010 ha sentito i coniugi, i
quali hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio, hanno concordato l'affidamento
dei figli alla madre con autorità parentale congiunta e diritto di visita
paterno, accettando di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze
litigiose del divorzio. Contestualmente si è tenuta l'udienza
preliminare sugli effetti controversi del divorzio, nel cui ambito entrambi i coniugi hanno notificato prove.
G. La
richiesta di provvigione ad litem formulata da AP 1 è stata respinta dal
Pretore con decreto cautelare del 17 febbraio 2011. Un appello presentato
dalla richiedente contro tale decisione è stato parzialmente accolto il 21
giugno 2013 da questa Camera, che ha obbligato AO 1 a
versare alla moglie fr. 15 000.– a tale titolo (inc. 11.2011.33). Una seconda
istanza di provvigione ad litem presentata il 13 agosto 2013 AP 1 è
stata stralciata dai ruoli l'11 ottobre successivo per acquiescenza, AO 1
avendo versato la somma.
H. L'istruttoria,
durante la quale l'economista __________ M__________ ha rilasciato una perizia
sul valore della ditta G__________ SA, è terminata il 25 agosto 2014. Al dibattimento finale del 24 novembre 2014 AO 1 ha sostanzialmente
ribadito le sue domande sulla scorta di un memoriale presentato il 18 novembre
precedente. Egli ha ridotto nondimeno a fr. 1300.– mensili il contributo
alimentare offerto per la figlia Ma__________ (assegni familiari compresi), ha
proposto un diverso riparto del provento per quanto riguarda la vendita degli
immobili a __________ e una determinata disciplina circa l'assunzione dei costi
connessi all'uso degli immobili fino alla vendita, ha offerto la metà del saldo
al 31 ottobre 2014 di cinque conti bancari e ha preteso la restituzione degli
importi anticipati alla moglie a titolo di provvigione ad litem. AP 1 si
è limitata a presentare “conclusioni a mo' di risposta alle conclusioni di controparte”.
Fatti
I. Statuendo con
sentenza del 6 maggio 2015, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia Ma__________ alla madre con
esercizio comune dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita
paterno, ha riconosciuto come beni propri del marito la
relazione bancaria __________ n. __________ e la di lui partecipazione azionaria nella G__________ SA,
ha sciolto la comproprietà sugli immobili di __________ stabilendo le modalità di divisione, ha obbligato il marito
a versare alla moglie fr. 34 565.– e quest'ultima a riversare al marito fr. 37 000.– non
appena avesse “ricevuto la quota a lei spettante dal ricavo ottenuto dalla
vendita delle note particelle”, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della
prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando la
trasmissione degli atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tali
prestazioni), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato
di fr. 1790.– mensili per la moglie fino al pensionamento e di fr. 1450.–
mensili (assegni familiari non compresi) per la figlia Ma__________ fino alla
maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale. Le spese
processuali di complessivi fr. 42 800.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 giugno 2015 in
cui chiede di dichiarare nullo il giudizio impugnato o, in subordine, di riformarlo
nel senso di riconoscere come acquisto del marito la relazione
__________ n. __________, di sciogliere la comproprietà sui noti immobili “come da
decisione 5 maggio 2015 della prima Camera civile del Tribunale di appello”, di
condannare AO 1 a versarle fr. 1
543 292.85 (o almeno fr. 1 414 992.90)
in liquidazione del regime dei beni, di esonerarla dal corrispondere al marito
qualsiasi importo e di fissare il contributo alimentare per lei in fr. 6500.–
mensili fino al pensionamento del marito.
AO 1 ha appellato a sua
volta l'8 giugno 2015 la sentenza del Pretore, proponendo una diversa ripartizione
del ricavo relativo alla vendita degli immobili a __________, chiedendo la
soppressione dal 1° luglio 2015 del contributo alimentare per la moglie o,
quanto meno, la decorrenza del medesimo unicamente da tale data. Con
osservazioni del 24 e 26 agosto 2015 le parti propongono vicendevolmente di
respingere l'appello avversario.
M. In esito a una
richiesta formulata l'11 novembre 2015 da AO 1, il vicepresidente di questa Camera
ha ordinato il 21 giugno 2017 a AP 1 di produrre il certificato di salario del
2016, le schede di stipendio da gennaio al maggio del 2017 e quelle relative a
eventuali altre attività collaterali. Sulla documentazione presentata le parti hanno
avuto la possibilità di esprimersi.
N. Nel frattempo, con
decreto cautelare del 14 ottobre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto
un'istanza presentata il 21 luglio 2015 da AO 1,
riducendo il contributo cautelare per AP 1 a
fr. 2982.– mensili dal 1° novembre 2015. Adita da AO 1, con sentenza del
5 luglio 2017 questa Camera ha riformato il decreto del Pretore, facendo decorrere
la modifica cautelare dal 21 luglio 2015 (inc. 11.2017.93).
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita le cause pendenti al momento dell'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere
regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica
invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze in materia di
divorzio sono così impugnabili con appello entro 30 giorni dalla loro notificazione
(art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si
consideri l'entità della liquidazione del regime dei beni e del contributo
alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività degli appelli,
la sentenza del primo giudice è pervenuta ai patrocinatori
delle parti il 7 maggio 2015. Introdotti il 5 e l'8 giugno
2015, entrambi i rimedi giuridici in esame sono pertanto ricevibili.
2.
Alle
osservazioni all'appello del marito AP 1 acclude una dichiarazione del 30
aprile 2014 che attesta la fine del rapporto di lavoro con lo studio fiduciario
di __________ B__________ e tre conteggi della cassa disoccupazione __________
relativi alle indennità percepite dal luglio al settembre del 2014. La
proponibilità di tali atti, anteriori al memoriale conclusivo della moglie del
24.
novembre 2014, appare dubbia, né l'interessata pretende che le fosse
impossibile addurre la documentazione davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC).
La perdita dell'impiego da parte della convenuta, oltre a non essere
contestata, si evince in ogni modo dal fatto che oggi essa lavora
al 50% per lo Stato del Cantone Ticino come funzionaria amministrativa alla __________
di __________. Quanto alle prove richieste l'11 novembre 2015 da AO 1,
questa Camere ha assunto il certificato di salario 2016 di AP 1 e le schede
stipendio dal gennaio al maggio del 2017. Proponibile è infine la
documentazione esibita da AO 1 il 30 giugno 2017. Su tutti i nuovi documenti le
parti hanno avuto la possibilità di esprimersi. Conviene quindi procedere senza
indugio alla trattazione degli appelli.
3.
Litigiosi rimangono,
in questa sede, le modalità correlate allo
scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________, la liquidazione
del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto,
compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà, così come la regolamentazione di altri
rapporti patrimoniali
tra i coniugi deve precedere la liquidazione del regime dei beni (DTF
138.
III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016
del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie
legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate, a loro
volta, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD
I-2005 pag. 778 n. 57c).
Riguardo allo
scioglimento della comproprietà sulle particelle di __________, il Pretore ha richiamato la decisione con cui egli ne aveva
ordinato la vendita ai pubblici incanti sulla scorta di una determinata base d'asta,
accertando che nulla attestava “un acquisto delle stesse tramite beni per la
maggior parte riferibili a beni propri”. Anzi, egli ha escluso che ai fini
dell'operazione siano stati impiegati beni propri, rilevando che fr. 50 000.– versati
dai genitori di AO 1 ai coniugi per la costruzione dell'alloggio coniugale non erano
una donazione, bensì un prestito. Inoltre egli ha rimproverato al marito di non
avere dimostrato il prelevamento dai propri beni di fr. 89 000.– e
alla moglie di non avere dimostrato il prelevamento di fr. 40 000.– dai
propri averi di cassa pensione maturati prima del matrimonio. Posto ciò, il
Pretore ha assegnato le due particelle, così come l'ipoteca accesa al momento della
compravendita, agli acquisti dei coniugi. A mente sua, quindi, anche il provento
della vendita va ascritto agli acquisti e può “essere semplicemente diviso tra
i coniugi in base alle regole della partecipazione all'aumento di cui all'art. 215 CC”. Considerata la base d'asta di fr. 1 396 000.– e l'ammontare
dell'ipoteca di fr. 275 000.–, per il Pretore ogni coniuge ha quindi diritto a metà
del ricavato, ovvero fr. 1 121 000.–, dal quale non si possono dedurre “fr. 27 546.55, come
invece pretende AO 1, riferibili a una pretesa della G__________ SA nei
confronti di AP 1”, fermo restando che in caso di vendita a un prezzo inferiore
alla base
d'asta
“ai coniugi spetterebbe la metà della somma che si otterrebbe deducendo dal
prezzo di vendita l'ipoteca”.
Per
quanto concerne la liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha attributo ai
beni propri del marito il saldo del conto bancario __________ n. __________, come pure la partecipazione azionaria alla G__________ SA, compreso il
debito contratto per entrare in possesso delle azioni. Riguardo agli interessi
dovuti sul debito, pagati dal marito con acquisti, egli ha constatato che sussisterebbero
i presupposti per una compensazione tra le due masse, ma che la moglie non aveva
quantificato la pretesa, l'indicazione contenuta nel memoriale conclusivo non essendo
ammissibile. Il Pretore ha poi escluso che i fr. 50 000.–
versati ai coniugi dai genitori di AO 1 per costruire l'abitazione coniugale siano
un bene proprio del marito, accertando che in costanza di matrimonio il marito aveva
comperato, insieme con __________ C__________, la particella n. 182 RFD di __________
per poi rivenderla dopo averla frazionata. Per il Pretore, pur trattandosi di
un acquisto del marito, la moglie non ha diritto ad alcunché, salvo fr. 667.25
ammessi dall'attore, poiché essa si è limitata a una generica richiesta di
pagamento della plusvalenza, di cui per altro tutto si ignora, senza formulare
una domanda precisa. In merito ai vari conti bancari riconducibili al marito,
il primo giudice ne ha appurato, per quanto possibile, il saldo e ha
riconosciuto la metà (complessivi fr. 33 898.–) alla moglie. Infine egli
ha obbligato AP 1 a restituire al marito complessivi
fr. 37 000.– ricevuti in pendenza di causa quale provvigione ad
litem.
Per
quel che è del mantenimento, il Pretore ha ravvisato anzitutto l'esistenza di un
matrimonio di lunga durata (sedici anni), dal quale sono nati due figli, ciò
che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, quanto meno fino
al febbraio del 2010, quando essa ha ripreso un'attività lucrativa a tempo
parziale. Rilevato che AP 1 “nulla ha allegato in merito al tenore di vita durante
la vita in comune”, il primo giudice ha calcolato il di lei fabbisogno minimo
in fr. 3763.– mensili sulla scorta delle varie procedure cautelari. Relativamente
al reddito, egli ha constatato che costei guadagnava fr. 1972.– mensili come segretaria
(a tempo parziale) nello studio di __________ B__________, escludendo di computare
alla medesima sia un reddito della sostanza che essa riceverà in esito alla
vendita dei fondi a __________, sia un reddito ipotetico dall'esercizio della
professione, “non essendo pretendibile da AP 1 un'estensione dell'attività
lavorativa al 100%, a maggior ragione ponendo mente al fatto che alla convenuta
non può essere rimproverato di non essersi attivata al fine di cercare un
impiego dal momento in cui ha avuto coscienza del fatto che la separazione dal
marito era definitiva”. Egli ha concluso così che l'interessata registra un
disavanzo di fr. 1791.– mensili.
Quanto al marito, il Pretore ne ha accertato il
reddito in fr. 16 470.– mensili fino al 30 giugno 2015 e in fr. 12 912.65
mensili in seguito, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7290.40 mensili. Ne
ha desunto che AO 1 è in grado di versare un contributo alimentare per la
moglie di fr. 1790.– mensili fino al di lui pensionamento.
I. Sull'appello
di AP 1
4.
L'appellante chiede di dichiarare nulla la decisione
impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché constati “la sua
incompetenza per quanto demandato con la convenzione di arbitro”. Essa adduce che
a un'udienza del 18 settembre 2012 i coniugi si erano impegnati a chiedere all'avv.
__________ F__________ un parere giuridico vincolante sulla fondatezza delle
pretese della moglie inerenti alla liquidazione del regime dei beni. Ancorché il
legale avesse accettato, il marito non ha rispettato l'impegno. Trattandosi di
una convenzione arbitrale, il Pretore non doveva pertanto entrare nel merito della
“diatriba
relativa a quanto pattuito dalle parti e riprendere la procedura solo dopo che
l'avvocato F__________ avesse consegnato il suo parere giuridico”.
a) Che
all'udienza del 18 settembre 2012 i coniugi si siano impegnati a sottoporre a
un legale, poi trovato nella persona dell'avv. __________ F__________, “i fatti
e i documenti relativi a questa questione [le pretese della moglie relative
alle azioni della G__________ SA] chiedendo un
parere giuridico” circa il buon fondamento delle pretese della moglie e che avessero
pattuito la vincolatività di tale referto è vero. E qualora le parti decidano
di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice
statale adito declina la propria competenza, eccetto che il convenuto si costituisca
incondizionatamente in giudizio (art. 61 lett. a CPC).
b) Una
pretesa patrimoniale del diritto di famiglia come la liquidazione del regime
dei beni parrebbe arbitrabile (Pfisterer
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. III, edizione 2012, n. 19 ad art. 354; Stacher in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 14 ad art. 354), benché
sia controversa la questione di sapere se il patto d'arbitrato debba essere omologato
dal giudice statale (Cocchi in:
Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1490; Weber-Stecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,
n. 32 ad art. 354). Sta di fatto che in concreto il marito ha revocato il
proprio assenso alla designazione di un arbitro. La questione è di sapere pertanto
se in circostanze del genere il Pretore dovesse declinare ugualmente la propria
competenza.
c) Dagli
atti risulta che AO 1 ha dichiarato al Pretore di rinunciare all'arbitrato,
producendo in sostituzione una perizia privata del prof. __________ G__________.
Il 5 ottobre 2012 AP 1 ha contestato tale modo di agire, invocando l'accordo
del 18 settembre precedente. Se non che, il Pretore ha riattivato il 10
ottobre 2012 il termine per il versamento dell'anticipo destinato all'esecuzione
della perizia sul valore delle azioni della G__________ SA. La convenuta ha rimproverato
al Pretore il 17 ottobre 2012 di “avere accettato passivamente la marcia
indietro del marito”, ma non si è opposta all'esecuzione della perizia né ha
contestato
l'esistenza
di un presupposto processuale, limitandosi a chiedere una rateazione dell'anticipo,
che il Pretore ha concesso l'indomani. Versato infine l'anticipo, il 12 giugno
2014.
l'economista __________ M__________ ha consegnato la propria relazione. AP
1.
ne ha postulato la delucidazione e completazione scritta, che l'economista ha
eseguito il 25 luglio 2014. Il 25 agosto successivo il Pretore ha dichiarato
chiusa l'istruttoria e ha convocato le parti al dibattimento finale del 20
ottobre 2014, poi rinviato al 24 novembre successivo, con facoltà di produrre
un memoriale conclusivo entro i termini dell'art. 280 cpv. 3 CPC ticinese.
d) Vizi
formali che una parte può sollevare prima dell'emanazione della sentenza
devono essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in
seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona
fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2). Una parte non può, di
conseguenza, attendere l'emissione del giudizio per formulare censure d'ordine
che avrebbe potuto opporre precedentemente. Nel diritto di procedura cantonale,
ancora applicabile al processo di primo grado, la situazione era analoga: eccezioni
processuali non addotte con la risposta erano “perente” (art. 78 cpv. 2
CPC ticinese). L'esistenza di un patto d'arbitrato costituiva, appunto, un'eccezione
processuale (art. 98 CPC ticinese). E se il presupposto processuale veniva meno
solo nel corso del processo, l'eccezione andava “proposta con domanda prima di
ogni altro atto di causa” (in caso di prescrizione: art. 80 cpv. 2 CPC
ticinese). La parte non doveva, in altri termini, lasciar passare il giudice ad
atti processuali successivi, salvo veder perimere l'eccezione.
e) Nel
caso specifico si è detto che il 5 ottobre 2012 AP 1 ha protestato per il modo
di comportarsi del coniuge e il 17 ottobre successivo ha rimproverato al
Pretore di “avere accettato passivamente la marcia indietro del marito”, ma non
ha eccepito la mancanza di un presupposto processuale. Si è accomodata anzi
dell'esecuzione della perizia versando (a rate) l'anticipo delle spese e, una
volta ricevuto il referto, chiedendone la delucidazione scritta. Solo nel memoriale
conclusivo del 24 novembre 2014 essa è tornata a criticare l'operato del
Pretore, ma a parte il fatto che il Pretore ha espunto tale allegato dagli
atti, a quel momento essa non poteva più rimettere in discussione il presupposto
processuale (nel rispetto di quello che il vecchio diritto definiva il “principio
degli stadi preclusivi del processo”). A ragione quindi il primo giudice ha
statuito sullo scioglimento del regime matrimoniale anche per quanto riguardava
le azioni della G__________ SA.
5.
La
convenuta lamenta poi che il Pretore non ha assunto tutte le prove da lei notificate
all'udienza preliminare del 25 ottobre 2010 sugli effetti controversi del divorzio,
ciò che le avrebbe impedito di “potersi determinare sul valore probatorio da dare alla
perizia e di conseguenza sulle proprie pretese”. Essa sostiene inoltre che il
primo giudice ha indetto il dibattimento finale senza indire previamente un
contraddittorio sulle prove e deplora “la segretazione” della
documentazione contabile della G__________ SA, messa alla sola disposizione del
perito, senza che il primo giudice abbia motivato tale scelta, contraria agli
art. 185 segg. CPC ticinese. Essa critica altresì il Pretore per non avere
immediatamente chiesto all'attore o alla società simile documentazione, ciò che
ha impedito al perito di redigere un referto “storicamente completo, essendosi
la G__________ SA appellata alla prescrizione decennale ex art. 958f CO”. A suo parere,
il fatto che la legge limiti la conservazione dei documenti a dieci anni “ancora non vuol
dire che la società o il signor AO 1 non li abbiano a disposizione”.
AP
1.
censura inoltre una violazione del principio attitatorio, il marito avendo profittato
della circostanza che “erano pendenti più procedure per versare agli atti di
queste procedure parallele nuova documentazione che non aveva nessuna rilevanza
per tali procedure ma afferenti al divorzio”,
il tutto allo scopo di eludere la tardività della produzione nella causa di stato. Per di più, a suo avviso, quei documenti sono stati
redatti dallo stesso marito o da terzi manifestamente di parte, poiché azionisti
o figli di azionisti della ditta. Anche al dibattimento finale l'attore avrebbe
prodotto “documentazione datata”, senza che il Pretore l'abbia impedito e senza conferirle
la possibilità di determinarsi, in violazione del principio del contraddittorio.
Documentazione che andava così – epiloga l'appellante – estromessa dall'incarto.
Le
argomentazioni della convenuta cadono nel vuoto. Per tacere del fatto intanto che
non è dato di sapere quali prove il Pretore abbia omesso di assumere e che l'interessata
ha potuto porre tutte le sue domande al perito giudiziario, il 25 agosto 2014
il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha citato le parti al dibattimento
finale. La convenuta non ha mosso obiezioni, per quanto avesse ricevuto dalla
Pretura tutti i documenti di causa, compresi quelli richiamati (comunicazione
del 24 settembre 2014, nel fascicolo “corrispondenza”). Avesse inteso far assumere altre prove o eccepire
irregolarità formali, essa avrebbe dovuto reagire senza indugio, come si è
spiegato (consid. 4e), e non lasciar passare il processo allo stadio del
dibattimento finale.
Quanto
ai documenti dell'attore che il Pretore non avrebbe dovuto versare agli atti, si
tratta di un estratto del protocollo dell'assemblea ordinaria della H__________
SA del 27 giugno 2014 (doc. F), di un estratto del protocollo della seduta
della stessa società del 29 agosto 2014 (doc. G), di conteggi di salario dell'attore
dal 1° gennaio 2013 al 30 luglio 2014 (doc. H) e di una lettera 29 febbraio
1996.
della Cassa pensioni del __________ (doc. I). Non si disconosce che al
dibattimento finale del 24 novembre 2012 la convenuta ne ha contestato la
produzione. Il Pretore precisa tuttavia di averli acquisiti d'ufficio in virtù
del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF
128.
III
413.
in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; ora: art. 296 CPC) e
la divisione della previdenza professionale, laddove si tratti di verificare l'entità di una prestazione
d'uscita (compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per
la proprietà di un'abitazione) o l'insorgere di un caso di previdenza (DTF 129 III 486 consid. 3.3). Con tale argomento
la convenuta non si confronta, di modo che al riguardo l'appello risulta
finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv.
1.
CPC).
6.
L'appellante
critica l'estromissione dagli atti per tardività del suo memoriale conclusivo, sottolineando
che il Pretore le ha intimato l'analogo allegato del marito soltanto al
dibattimento finale, sicché in tale occasione essa poteva rispondere con il proprio
allegato, il quale “comunque (…) doveva essere ritenuto come parte integrante
del dibattimento finale con tutte le sue conclusioni”. Il primo
giudice non poteva sottrarsi così all'esame delle richieste contenute in tale atto.
a) Secondo
l'art. 280 cpv. 3 CPC ticinese ogni parte aveva la facoltà di produrre fino a
cinque giorni prima del dibattimento “un allegato conclusionale” (prima frase),
che andava notificato simultaneamente all'allegato conclusionale della controparte
(seconda frase). Tale norma non assegnava alla parte un termine per presentare
conclusioni scritte. Fissava semplicemente una scadenza entro cui l'allegato –
facoltativo – doveva essere introdotto per ragioni organizzative del tribunale,
in modo che il Pretore potesse condurre il dibattimento finale con cognizione
di causa, disponendo del tempo necessario per conoscere il contenuto dello
scritto (II CCA, sentenza inc. 12.2008.250 del 15 aprile 2010, consid. 6.2).
b) Alla
parte che non avesse rispettato il termine non si poteva impedire di leggere il
memoriale conclusivo nel corso del dibattimento finale, alla stregua di
un'arringa (art. 281 cpv. 1 CPC ticinese). La parte non poteva pretendere però
che della sua arringa si tenesse verbale, se non limitatamente alle richieste
di giudizio (art. 282 CPC ticinese), né poteva esigere che il memoriale fosse
intimato seduta stante all'avversario. Nella fattispecie AP 1 non pretende che
il Pretore le abbia precluso il diritto all'arringa. La decisione di espungere
l'allegato dagli atti era dunque corretta.
c) Né
il Pretore può essere biasimato per avere notificato alla convenuta l'allegato
dell'attore solo all'udienza. Certo, simile prassi era discutibile (Cocchi/Trezzini, loc. cit.), ma la legge
non prescriveva la notificazione degli allegati conclusivi prima del
dibattimento finale, anche perché ciò sarebbe stato difficilmente praticabile
per questione di tempi. La giurisprudenza riteneva preferibile la notificazione
al dibattimento finale, poiché in tal modo gli allegati sarebbero stati
intimati nello stesso momento, senza che una parte o l'altra ne risultasse
favorita (II CCA, sentenza inc. 12.2008.250 del 15 aprile 2010, consid.
6.
). Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7.
AP
1.
rivendica, in liquidazione del regime dei beni, fr. 1 543 292.85
complessivi o, per lo meno, fr. 1 414 992.90 (fr. 3500.– per spese di
manutenzione dell'alloggio coniugale, fr. 32
250.
– per il guadagno ritratto con rivendita della particella n. 182
RFD di __________, fr. 38 250.– per la
quota di sua pertinenza nell'acquisito di tale immobile, fr. 20 109.90 per l'ammortamento delle azioni della G__________
SA, fr. 425 422.30 come “contributo acquisti al mantenimento delle azioni”,
fr. 635 248.10 per utili non
distribuiti dalla G__________ SA, fr. 224 247.45
(o almeno fr. 95 947.50) dal conto __________
n. __________, fr. 66 941.50 dal conto __________ n. __________, fr. 1865.60
dal conto __________ n. __________, fr. 25 104.20
dal conto __________ n. __________, fr. 1027.15 dal conto __________ e __________,
fr. 25 198.25 dal conto __________ n. __________,
fr. 19 078.– dal conto __________ n. __________,
fr. 1415.30 da un altro conto __________ e fr. __________ dal conto __________
n. __________). Fa valere che la nuova procedura di divorzio le consente
di valersi di fatti e di nuovi mezzi di prova anche davanti alla giurisdizione
di secondo grado, come pure di avanzare nuove conclusioni, “e ciò nell'ambito
dell'art. 138 cpv. 1 CC”. In sintesi, l'appellante ripresenta così le medesime conclusioni
sulla liquidazione del regime dei beni formulate nel memoriale conclusivo del
24.
novembre 2014, non considerato dal Pretore.
Ora,
l'art. 138 cpv. 1 CC è stato abrogato con l'entrata in vigore del Codice di
diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011 (sei anni or sono). A
norma dell'art. 317 cpv. 2 CPC nuove pretese sono ammissibili in appello soltanto
se sono date le premesse dell'art. 227 cpv. 1 (art. 317 cpv. 2
lett. a) e se esse sono fondate su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (lett. b).
In concreto, come si è appena detto, le pretese avanzate dall'appellante sono
le medesime formulate nel memoriale conclusivo che il Pretore ha estromesso
dagli atti. Non si riconducono pertanto a fatti e mezzi di prova nuovi che non
si sarebbero potuti sottoporre al Pretore nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Non sorrette dai
presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, le pretese in rassegna si rivelano
quindi inammissibili già a un primo esame.
8.
Relativamente
alle pretese in liquidazione del regime di beni vagliate dal Pretore, AP 1 censura l'assegnazione del conto __________
n. __________ ai beni propri del marito, come pure il ricavo della vendita dei
fondi a __________ e la restituzione al marito
di quanto ricevuto come provvigione ad litem.
a) In
merito al citato conto bancario l'appellante sostiene che il Pretore non poteva
considerarlo un bene proprio del marito, la relazione essendo stata estinta il
31.
dicembre 2013. Né il marito avrebbe dimostrato il “travaso dell'importo
di questo conto ad altri” né, tanto meno, che fr. 135 000.– da lui
versati alla notaia __________ B__________ provenissero da quel conto. Ora, lo
scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della “presentazione
dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC), momento determinante per la disgiunzione
degli acquisti e dei beni propri di ogni coniuge (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva
è pertanto in concreto la data dell'inoltro della causa, ossia il 19 aprile
2010, sicché poco importa quanto è accaduto in seguito. Posto ciò, considerato
che l'appellante non accampa pretese su tale conto né contesta che il conto sia
stato aperto prima del matrimonio, non è dato a divedere l'interesse della
censura mossa in appello. Sulla questione non giova pertanto diffondersi.
b) Per
quel che riguarda i fondi di __________, all'appellante si dà atto che con
decisione del 5 maggio 2015 questa Camera ha parzialmente accolto il suo appello
volto contro la divisione di entrambi i beni, ordinando lo scioglimento della
sola particella n. 483 RFD di __________, e riducendo la base d'asta a fr. 1 257 000.– (inc. 11.
2013.
). Resta il fatto che i coniugi sono tuttora comproprietari, insieme con
R__________ B__________ e S__________ B__________, della particella n. 432, e che
la richiesta di scioglimento relativa a tale fondo è stata respinta da questa
Camera perché AO 1 aveva convenuto in giudizio soltanto la moglie, ma non gli
altri comproprietari. Nella misura in cui chiede di sciogliere “la comproprietà
sulla particella n. 432 come da decisione del 5 maggio 2015 della prima Camera
civile”, l'appellante formula quindi una
domanda incomprensibile. Quanto alla facoltà
del Pretore di fissare l'ammontare “pertoccante alla signora AP 1 nonostante la
medesima non avesse formalizzato il quantum”, questa Camera
ha già ricordato all'interessata nella citata sentenza del 5 maggio 2015 che
l'azione dell'art. 651 cpv. 1 CC coinvolge non solo la parte attrice, ma anche
– in misura corrispondente – la parte convenuta, sicché il giudice statuisce
senza essere vincolato alle richieste dell'uno o dell'altro (consid. 4).
Relativamente
alla rifusione di fr. 3500.– “chiesti in risposta e derivanti dalle spese di
manutenzione”, l'appellante sostiene di
averne documentato il costo, ma non indica quale prova dimostrerebbe il suo assunto.
Né una tale indicazione figura nella
risposta del 30 agosto 2010. Non incombe così a questa Camera cercare nel
voluminoso incarto quanto con un minimo di diligenza la parte avrebbe potuto
indicare (analogamente: sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014 e 197/ 2014 del 27 novembre 2014 consid.
7.3
, in: RSPC 2015 pag. 116).
c) Per
quel che attiene alla provvigione ad litem, la convenuta asserisce che nulla
la obbliga a restituire fr. 37 000.–, il marito non avendo attinto per il versamento a mezzi propri: la prima tranche di fr. 7500.– è
stata prelevata da acquisti e la seconda di fr. 29 000.– anticipata
dai suoceri. Considerato inoltre che nulla le toccherà in liquidazione del
regime dei beni, è del tutto aleatorio – prosegue la convenuta – ritenere che
dalla vendita dei fondi a __________ essa “percepisca dei denari”. Il tutto senza dimenticare che il marito ha versato di propria iniziativa fr. 29 500.– a saldo dell'anticipo
per la perizia “al fine di permettere la continuazione dell'istruttoria
di causa”, di modo che la restituzione “dipendeva dall'esito della causa e non sicuramente da
quella della liquidazione dei regime matrimoniale”. L'appellante fa valere infine
motivi
d'equità, rilevando che oltre a beneficiare di una
situazione economica nettamente migliore, il marito l'ha costretta a far
allestire una costosa perizia, avendo egli revocato il consenso al referto
dell'avvocato F__________.
Scopo
di una provvigione ad litem è di permettere a ogni coniuge di difendere adeguatamente
i propri interessi in una procedura giudiziaria del diritto matrimoniale. Si
tratta di un semplice anticipo destinato a essere restituito in esito al giudizio
definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime
matrimoniale, salvo che a ciò ostino motivi di equità riconducibili alla
situazione finanziaria dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii;
I-2012 pag. 882 consid. 19 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_777/2014 del 4 marzo 2015 consid. 6.2 con rinvii). Nella
fattispecie poco giova sapere perciò in che modo il marito abbia onorato le
provvigioni. Né il rimborso di una provvigione dipende dall'esito della causa.
Che dalla vendita della nota proprietà a __________ l'appellante non abbia a ricavare
alcunché è poi una mera allegazione di parte, smentita per altro dalla
documentazione presentata il 30 giugno 2017 da AO 1, dalla quale si evince un provento
netto incontestato per ogni coniuge di almeno fr. 500 000.– (verbale del 21 giugno 2017
nell'inc. CA.2017.27). Considerato il
capitale che l'interessata riceverà in liquidazione del regime matrimoniale, nella
quale rientra anche la divisione della nota comproprietà, non si ravvisano dunque
gli estremi per un esonero dalla restituzione, neppure alla luce del patrimonio
che rimarrà a disposizione del marito. Non si disconosce che quest'ultimo ha immotivatamente
ritirato il consenso all'incarico dell'avvocato F__________, ma ciò ancora non
significa che i costi del parere giuridico sarebbero risultati inferiori ai
costi della perizia giudiziaria. Anche sotto questo profilo l'appello si rivela
di conseguenza infondato.
9.
L'appellante
contesta l'ammontare del contributo alimentare per sé, che chiede di aumentare
a fr. 6500.– mensili fino al pensionamento del marito. Essa contesta di “non
avere allegato nulla in merito al tenore di vita durante la convivenza”, adducendo
che nella procedura a tutela dell'unione coniugale essa aveva prodotto la contabilità
domestica, con i documenti giustificativi, dalla quale risultava un tenore di
vita superiore a fr. 150 000.– annui, pari
a fr. 12 500.– mensili, di cui “fr. 8000.–
in suo favore”. A suo dire, poi, tali cifre sono in linea con le entrate del
marito costituite da quanto costui guadagna presso la G__________ SA, dalle
indennità ricevute dalla H__________, dalla L__________ SA e da altre società,
così come dal provento di varie compravendite immobiliari. Senza dimenticare,
essa soggiunge, che lo stipendio del marito era fittizio e non conforme ai
dettami del mercato.
Il problema è che, come ha
rilevato il Pretore, nella risposta del 30 agosto 2010 la convenuta si è
limitata a rivendicare un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili “dal
quale va defalcato l'attuale stipendio di fr. 1500.–”, senza minimamente alludere
al tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (pag. 7). Le allegazioni
formulate nell'appello sono pertanto nuove, e come tali irricevibili (art. 317
cpv. 1 CPC). Certo, questa Camera ha già avuto modo di rilevare
proprio in relazione all'art. 125 cpv. 1 CC
che, in difetto di indicazioni più precise sul tenore di
vita coniugale prima della separazione, gli accertamenti esperiti in una
procedura a tutela dell'unione coniugale costituiscono
– nonostante la mera verosimiglianza – un punto di riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005
pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017,
consid. 5d). E in concreto la convenuta ha richiamato agli atti il
fascicolo delle misure protettrici dell'unione coniugale (inc. DI.2008.19), richiamo
ammesso dal Pretore il 25 ottobre 2010.
Resta il
fatto che nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 ha sì
presentato una sintesi delle spese annue della famiglia relative al 2006
e 2007 (doc. BB e CC), producendo dodici classificatori contenenti una mole informe
di fatture e bollettini di pagamento (doc. N), ma nulla di
preciso ha indicato sull'origine della cifra di fr. 8000.– mensili,
né tanto meno ha allestito un elenco delle proprie spese annue. E a suffragio di
allegazioni non è sufficiente rinviare globalmente a documenti di causa (sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014
del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3 in: RSPC 2015 pag. 116). L'interessata avrebbe
dovuto indicare con un minimo di puntualità gli atti del carteggio che sorreggono
le sue pretese, indicando i documenti dai quali essa desume l'importo che
pretende costituire il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica.
Né incombeva al Pretore, tanto meno in una questione retta dal principio dispositivo
(art. 277 cpv. 1 CPC), promuovere indagini e vagliare di propria iniziativa la voluminosa
documentazione per sostanziare le pretese
di lei (sopra, consid. 8b in fine). Al riguardo l'appello non trova
pertanto adeguato conforto.
10.
Nell'appello AP 1 postula altresì l'addebito delle spese
giudiziarie di primo grado al marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle
fr. 40 000.– a titolo di ripetibili. La domanda non ha tuttavia
portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi
non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
II. Sull'appello
di AO 1
11.
L'attore chiede che la
comproprietà sulla casa d'abitazione (particelle n. 483 e 432 RFD di __________)
sia sciolta “in base alla decisione 18 marzo 2013 di cui all'inc. OA.2009.78”.
Se non che, egli non si è nemmeno avveduto che con la sentenza del 5 maggio
2015.
questa Camera ha limitato lo scioglimento (ordinario) della comproprietà
alla particella n. 483, respingendo la richiesta per quanto concerneva la
particella n. 432 poiché AO 1 aveva convenuto in giudizio soltanto AP 1,
ma non gli altri comproprietari del fondo (R__________ B__________ e S__________
B__________: sopra, lett. C e consid. 8b). Ciò non toglie che in esito al
divorzio vadano regolati ora – nella misura
del possibile – tutti i rapporti giuridici tra coniugi. La richiesta di
sciogliere la comproprietà sulla particella n. 432 può dunque essere intesa
come richiesta di sciogliere la comproprietà dei coniugi (due quote di un
quarto) relativa a tale particella.
Premesso ciò, nessuno dei
coniugi ha postulato l'attribuzione della quota dell'altro dietro conguaglio
valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC). Inoltre una
divisione in natura non entra in considerazione, mentre una licitazione tra
coniugi appare improponibile, AO 1 essendo con ogni verosimiglianza il solo
interessato a rilevare una quota del fondo contiguo all'abitazione coniugale
(la particella n. 483, che egli si è aggiudicato nel frattempo ai pubblici incanti).
Non rimane quindi che ordinare la vendita delle due quote ai pubblici incanti. Riguardo
alla base d'asta, il valore venale delle quote in rassegna (metà della particella
n. 432) risulta, sulla scorta di quanto la
Camera ha accertato nella sentenza del 5
maggio 2015, di
fr. 69 500.– complessivi. La decisione impugnata va quindi
modificata di conseguenza.
12.
Sempre in esito allo
scioglimento della comproprietà immobiliare a __________, AO 1 lamenta il
mancato rimborso di fr. 82 980.–. Per il
Pretore, l'attore non ha dimostrato di avere prelevato tale importo dai suoi
beni propri. L'appellante eccepisce che il conto __________ n. __________ è
stato riconosciuto come suo bene proprio e che prima del matrimonio presentava
un saldo di fr. 82 980.–, importo usato
per comperare la nota particella n. 483, tant'è ch'egli ha corrisposto alla
notaia rogante complessivi fr. 135 000.–.
Egli soggiunge che ad ogni modo la somma rivendicata è confluita nel patrimonio
coniugale, senza che la moglie abbia contestato la sua allegazione né
dimostrato la destinazione dell'importo.
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, già nella risposta la moglie aveva contestato
l'appartenenza del citato importo ai beni propri di lui (pag. 4 in alto). Posto
ciò, che la relazione bancaria sia un bene proprio dell'attore è incontestato. È
vero altresì che due giorni prima del matrimonio il saldo del conto ammontava a
fr. 82 980.– (doc. C). Il che dimostra come
il titolare del conto avesse a disposizione tale importo, ma non prova che questo
sia stato profuso nella compravendita dei fondi a __________, non essendo
sufficiente a tal fine che il marito abbia versato alla notaia __________ L__________
complessivi fr. 135 000.–. In caso di
investimento va dimostrato infatti il flusso concreto dei pagamenti, non solo
la possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid. 6.2; I CCA,
sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid. 5). Per di più, come ha osservato
il Pretore, quand'anche si tenesse conto del menzionato estratto conto (doc. M),
estromesso dagli atti e del quale l'appellante nemmeno chiede l'assunzione, non
corrisponderebbero né i numeri dei conti né le cifre. Nulla dimostra infine che
l'importo di fr. 82 980.– sia stato per
finire “integrato nel patrimonio della famiglia”. Ne segue che su questo punto l'appello
si rivela destituito di fondamento.
13.
L'appellante rivendica
nuovamente la consegna della metà delle azioni nominative del __________ comperate
dai coniugi, ma rimaste in possesso della moglie, pretesa che il Pretore ha respinto
perché proposta solo nel memoriale conclusivo. L'attore fa valere di avere
formulato la domanda, in termini generali, già nella petizione. E siccome si
tratta pacificamente di acquisti la cui esistenza è documentata, egli chiede
che la moglie gli consegni la metà di quelle azioni, mal comprendendosi “per quale
ragione questo bene mobile debba avere un destino giuridico diverso dalle giacenze
bancarie che il Pretore ha invece provveduto a dividere”.
a) Nella
petizione l'attore aveva chiesto, tra l'altro, che “ulteriore liquidità giacente
sui conti bancari costitutivi di acquisti, come i beni mobili che arredano l'abitazione
di __________ e gli autoveicoli, saranno divisi tra i coniugi in ragione di
metà ciascuno, al valore che avranno al momento della sentenza di divorzio”
(domanda n. 9). A prescindere dalla genericità della domanda, nemmeno
nell'esposizione dei fatti l'interessato alludeva però ai citati titoli, i
quali non erano per altro depositati su conti bancari. In simili condizioni
difettava ai fini del giudizio una domanda sufficientemente individuata. Solo nel
memoriale conclusivo l'attore ha poi sostenuto che in costanza di matrimonio i
coniugi avevano comperato 30 azioni del __________, esigendone la metà (pag. 21
e 36, domanda n. 6.4).
b) Secondo il vecchio diritto di procedura l'attore
doveva addurre, negli allegati preliminari, “tutti i fatti e le eccezioni”
(art. 78 cpv. 1 CPC ticinese). Ove una parte non rispettasse tale
principio, ad ogni modo, non spettava al Pretore intervenire d'ufficio, ma
incombeva alla controparte sollevare il vizio (sentenza del Tribunale federale
5P.362/1994 del 3 novembre 1994, consid. 3 citata in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, op.
cit., pag. 231 nota 266). Nella fattispecie AP 1 ha eccepito appunto, al
dibattimento finale del 24 novembre 2014, l'inammissibilità della pretesa avversaria.
In tali circostanze il Pretore poteva solo
dichiarare la richiesta irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2014.83 del 15 dicembre 2016 consid. 3b con rinvii). Si aggiunga che,
non ravvisandosi in concreto i presupposti degli art. 229 e 230 CPC, nemmeno secondo
il nuovo diritto i fatti alla base della pretesa litigiosa sarebbero potuti
essere esaminati. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
14.
Per quel che è del
contributo alimentare, il Pretore ha accertato, come detto (consid. 3), il fabbisogno
minimo di AP 1 in fr. 3763.– mensili e il reddito di lei in fr. 1972.– mensili quale
segretaria a tempo parziale nello studio di __________ B__________. Il primo
giudice ha ritenuto prematuro computare all'interessata un reddito della
sostanza che essa percepirà in esito alla realizzazione dei fondi a __________
e ha rinunciato a imputarle anche un reddito ipotetico, “non essendo
pretendibile da AP 1 un'estensione dell'attività lavorativa al 100%, a maggior
ragione ponendo mente al fatto che alla convenuta non può essere rimproverato
di non essersi attivata al fine di cercare un impiego dal momento in cui ha
avuto coscienza del fatto che la separazione dal marito era definitiva”. Secondo
il Pretore, pur non avendo più di 45 anni la convenuta non dispone di un “curriculum
vitae particolarmente ricco”, non possiede una competenza approfondita in
campo linguistico e, data la lunga assenza dal mondo del lavoro, ha perduto numerose
(se non tutte) competenze in ambito commerciale. Senza dimenticare, egli ha
soggiunto, che il mercato del lavoro “seppur in via di miglioramento, rimane
comunque non facile”. Appurato così che l'interessata
registra un disavanzo di fr. 1791.– mensili sul proprio fabbisogno minimo, il
Pretore ha obbligato il marito a versarle tale cifra.
L'appellante
chiede di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, facendo valere – in
sintesi – che al momento della separazione essa aveva 39 anni, non ha nemmeno
oggi impedimenti di natura familiare (i figli sono ormai maggiorenni) o di
salute, dispone di una specifica formazione commerciale, lavora a metà tempo
dal febbraio del 2010 nel suo settore di formazione, possiede appropriate
conoscenze linguistiche, non ha dimostrato particolare impegno nel cercare
un'attività lucrativa a tempo pieno e in un mercato del lavoro “pur teso” essa non ha reso
verosimile di non poter estendere il proprio grado d'occupazione.
a) I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il
divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ricapitolati dal Pretore e diffusamente illustrati
da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini
dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo alimentare
dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con
influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469
consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito
mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante
la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per
quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo
una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di
vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina
in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento
fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in
esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da
sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso
da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si
fissa il contributo in base al principio
della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4).
b) Quanto
alla possibilità per AP 1 di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento”
di fr. 3763.– mensili (secondo stadio del ragionamento testé riassunto), per
fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal
reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona
volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più,
fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in
astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di
un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve
decidere così se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che
eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della
formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se
quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e
quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della
formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione
sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3 109 consid.
4.2.2
; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 26 settembre 2016 consid. 5b).
Trattandosi
di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa
e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o
l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel
coniuge aveva già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). La
presunzione però è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, poi, trova solo
parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma solo di
estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Siccome
la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata
dalla cura dovuta ai figli, in ogni modo, un coniuge con prole può essere tenuto
a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al
momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di
età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui quel
figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di tali principi dipende ad ogni
buon conto dalle circostanze del caso specifico (I CCA, sentenza inc. 11.2013.14
del 26 settembre 2016, consid. 5b).
c) Nella
fattispecie quando i coniugi si sono separati, nell'inverno del 2008, AP 1
(nata il 30 ottobre 1969) aveva 39 anni, ma doveva ancora occuparsi di Ma__________,
che ha compiuto 10 anni nell'agosto del 2008. Nel febbraio del 2010 la
convenuta è poi stata assunta al 50% dallo studio commerciale e fiduciario di __________
B__________. Tale attività era senz'altro confacente alla sua situazione. Al
compimento del 16° compleanno di Ma__________, nell'agosto del 2014, AO 1 non aveva
ancora 45 anni, sicché per principio doveva estendere il suo grado
d'occupazione. Toccava a lei quindi vincere la citata presunzione dei 45 anni, dimostrando
di non potersi concretamente impiegare a tempo pieno. In realtà essa non ha
recato alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo far valere che, dopo avere
cessato il 30 aprile 2014 l'attività
di segretaria al 50% per il citato studio commerciale e fiduciario, lo
Stato del Cantone Ticino l'ha assunta, sempre a metà tempo, come segretaria amministrativa
nella __________ di __________ con uno stipendio di fr. 2190.– mensili (già dedotto l'assegno familiare di fr.
250.
– mensili per Ma__________).
È
vero che nella procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 aveva esibito
tutta una serie di richieste di lavoro risultate infruttuose (doc. MMMM a VVVV1
nell'inc. DI.2008.19 richiamato). Tale documentazione risale tuttavia al
marzo-novembre 2009 e si riferisce a ricerche per un'attività a tempo parziale.
Il che non basta per dimostrare l'impossibilità di aumentare il grado
d'occupazione, mentre invano si cercherebbe nella causa di divorzio – come detto
– la prova di un qualsiasi tentativo per impiegarsi a tempo pieno. Non risulta
perciò che la convenuta abbia messo in atto tutto l'impegno da lei ragionevolmente
esigibile per impiegarsi al 100%, né è lecito supporre che l'impiego alla __________
fosse per lei l'unica occasione di lavoro. AP 1 non accusa per altro particolari
problemi di salute, possiede pur sempre una formazione commerciale, dispone di
“buone” conoscenze del tedesco e del francese, “discrete” dell'inglese, ha una adeguata
cultura generale e nulla induce a ritenere che non potesse lavorare a tempo
pieno. Soccorrono dunque i presupposti per imputarle una capacità di guadagno maggiore
rispetto ai fr. 2190.– mensili attualmente percepiti.
d) L'appellante
afferma che, lavorando a tempo pieno, la convenuta potrebbe guadagnare, anche attenendosi
a una “valutazione molto prudenziale”, fr. 4000.– mensili netti. L'asserto è
meramente apodittico. Non trova alcun riscontro agli atti, né tiene conto della
concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più
giovane, flessibile e con minori pretese salariali nel settore terziario. Si
fosse anche debitamente attivata nel 2014 per trovare un'attività a tempo
pieno, oggi AP 1 non potrebbe presumibilmente contare su un reddito, nel
settore di sua competenza, superiore ai fr. 3400.– mensili netti (corrispondenti
a una retribuzione di poco più di fr. 21.– orari, comprese le indennità per
vacanze e giorni festivi). La rimunerazione oraria di base per impiegati di
commercio nelle fiduciarie, negli studi legali o in altre aziende del settore nelle
attività ausiliarie dei servizi
finanziari
ammonta infatti a fr. 19.65, cui si aggiungono le indennità per vacanze e giorni
festivi, onde uno stipendio minimo di circa fr. 3200.– mensili netti (art. 2
del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie
in: BU del 23 gennaio 2015 pag. 11, art. 2 del contratto normale di lavoro
per gli impiegati di commercio negli studi legali in: BU del 27 febbraio 2015
pag. 55, art. 2 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio
nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari
in: BU del 17 marzo 2017 pag. 46). Da un lato AP 1 poteva aspirare, con la
sua esperienza professionale, a un compenso che non fosse il minimo di
categoria, dall'altro però le condizioni del mercato del lavoro non avrebbero
lasciato spazio a soverchie illusioni. Certo, fosse riuscita a impiegarsi a tempo
pieno per l'amministrazione cantonale nella stessa funzione e classe di
stipendio occupata oggi, essa sarebbe riuscita a guadagnare di più (scala degli
stipendi in: www4.ti.ch/dfe/dr/sru/sportello/scala-stipendi). Non consta
tuttavia che ciò fosse possibile e una prognosi non può fondarsi su congetture.
e) Infine
non si deve trascurare che, come risulta dalla documentazione presentata il 30
giugno 2017 da AO 1 in appello, dalla vendita dell'immobile a __________ ogni
coniuge ha ricavato almeno fr. 500 000.–
netti. E tra i criteri da ponderare nella prospettiva dell'art. 125 CC figura
anche il patrimonio dei coniugi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_769/2016 del 21 febbraio 2017 consid. 5.2; I CCA,
sentenza inc. 11.2014.1 del 28 gennaio 2016, consid. 5a). Del reddito da
capitale occorre tenere conto, anzi, alla stessa stregua di un reddito da
attività lucrativa. Trattandosi poi di sostanza che non produce frutto o che ha
un rendimento inadeguato, dandosene le condizioni si può stimare un reddito
ipotetico (DTF 117 II 17 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale
5A_777/2014 del 4 marzo 2015 consid. 5.1.3; I CCA, sentenza inc. 11.2013.9
del 25 febbraio 2015, consid. 16c con riferimenti). Nel caso specifico si
può realisticamente presumere che, senza correre rischi, il patrimonio
conseguito da AP 1 possa fruttare almeno l'1% annuo (art. 12 lett. j OPP 2 per
analogia [RS 831.441.1]; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), onde un
provento di circa fr. 415.– mensili. Ne discende che, con un reddito di complessivi
fr. 3765.– mensili, AP 1 è in grado di coprire il proprio “debito mantenimento”
(nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) di fr. 3763.05 mensili. Non soccorrono
quindi i presupposti per un contributo alimentare. Ciò rende superfluo
esaminare la situazione finanziaria del marito (terzo stadio del noto ragionamento),
come pure la data di decorrenza dell'eventuale contributo.
15.
AO
1.
chiede altresì di addebitare le spese processuali di primo grado per nove
decimi alla moglie, ponendo a carico della medesima anche tutti i costi della
perizia giudiziaria, e di obbligare la stessa
a rifondergli ripetibili “non inferiori a fr. 50 000.–”. Il Pretore ha suddiviso gli oneri processuali
a metà, rilevando che la moglie risultava soccombere sull'ammontare del
contributo alimentare per sé e la figlia, così come sulla liquidazione del
regime dei beni, “la maggior parte delle richieste dalla stessa avanzate” essendo
state respinte. Quanto al marito, il Pretore ne ha accertato la soccombenza
integrale in merito al contributo alimentare per
la moglie e all'estensione del contributo alimentare per Ma__________, mentre sulla
liquidazione del regime dei beni “certe sue richieste sono state semplicemente
respinte in quanto nuove”.
a) Nella
fattispecie AP 1 esce largamente sconfitta sulla liquidazione del regime dei
beni (fr. 34 565.– rispetto ad almeno fr. 1 500 000.–),
sull'assegnazione dell'alloggio coniugale, sul contributo di mantenimento per
sé (equivalente ad almeno fr. 1 250 000.–) e, in parte, sul contributo alimentare
per la figlia Ma__________. Ottiene nondimeno fr. 500 000.– dalla vendita dell'abitazione a __________. AO 1 risulta
vittorioso quasi interamente sulla liquidazione del regime dei beni (salvo fr.
82.
980.–, la metà delle azioni del __________
e il valore di un'automobile, così come sul rimborso di spese da lui anticipate
per i figli), interamente sul contributo di mantenimento per la moglie e parzialmente
su quello per la figlia. In condizioni del genere, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC), si giustifica equitativamente di porre un quinto delle
spese a carico dell'attore e il resto a carico della convenuta. Relativamente al costo della perizia giudiziaria, considerato
il comportamento dell'attore (cui già si è accennato: consid. 4c e 8c), nulla giustifica
una diversa ripartizione.
b) Quanto
alle ripetibili, AO 1 postula un'indennità di almeno fr. 50 000.–, senza tuttavia allegare una nota
professionale né indicare il criterio di calcolo. Ora, una causa di divorzio
implica una questione di stato e non si esaurisce in pretese d'indole
patrimoniale. “Nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile”
l'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)
prevede ripetibili “stabilite in base al tempo di lavoro” a una tariffa di fr.
280.
– orari. Il dispendio orario va definito secondo l'importanza della pratica,
le sue difficoltà e l'ampiezza del lavoro, “avuto
riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 per analogia,
cui rinvia l'art. 12 in fine).
In
concreto il patrocinatore di AP 1 ha redatto la petizione (7 pagine), osservazioni
ai quesiti peritali, alla domanda di delucidazione e all'istanza di ricusa del
perito, ha reagito ad almeno sette prese di posizione su svariate richieste del
Pretore e della controparte e ha stilato il memoriale conclusivo (49 pagine).
Inoltre ha partecipato a sei udienze (il 25 ottobre e il 6 dicembre 2010, il 7 febbraio,
il 4 ottobre e il 12 dicembre 2011, il 14 novembre 2014) e ha scritto almeno
una decina di lettere. In mancanza di una distinta
professionale, che incombeva a lui presentare (sentenza del Tribunale
federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), occorre stimare il dispendio orario per apprezzamento. Valutato quanto precede, si può ragionevolmente presumere che un avvocato solerte e
speditivo avrebbe dedicato a un caso analogo un centinaio di ore di lavoro,
compresi i colloqui con il cliente e la corrispondenza indispensabile, onde un
onorario in fr. 28
000.
–. A ciò si aggiungono le spese
(4%: art. 6 cpv. 1 del noto regolamento) e
l'IVA, per un totale di fr. 31 500.– (arrotondati). Tenuto conto del grado soccombenza, l'indennità per ripetibili
va fissata per finire in fr. 18
900.
– (sul calcolo delle ripetibili in caso di
vicendevole soccombenza: RtiD
II-2016 pag. 638 n. 24c con rimandi di dottrina).
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili di appello
16.
Le
spese dell'appello di AP 1 vanno a carico della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC),
che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Le spese
dell'appello di AO 1 seguono invece la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante perde
sulla liquidazione del regime dei beni, ma ottiene la soppressione del contributo
alimentare per la moglie. Si giustifica così che sopporti un quinto degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato
a AP 1, la quale ha proposto di respingere interamente il ricorso. Patrocinato
da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili
ridotte.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
17.
Circa i
rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello di AP 1 è
respinto.
II. Le
spese di tale appello, di fr. 3500.–, sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.
III. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
2.2 Il
ricavo netto della vendita relativa alla particella n. 483 RFD di __________,
dedotta ogni spesa, onere e tassa, va diviso a metà tra le parti, tenendo conto
degli eventuali anticipi versati da AO 1 al notaio.
2.3 È
ordinato lo scioglimento delle due quote di un quarto in comproprietà di AO 1 e
AP 1 sulla particella n. 432 RFD di __________, mediante vendita ai pubblici
incanti con una base d'asta di fr. 69 500.– complessivi. In caso di insuccesso le quote andranno
vendute al miglior offerente. I pubblici incanti saranno diretti e organizzati dal notaio __________ R__________
di __________. Le spese d'asta e l'onorario del notaio saranno posti a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Eventuali richieste d'anticipo
del notaio saranno poste a carico di AO 1.
Il ricavo netto della vendita delle quote, dedotta ogni spesa, onere e
tassa, andrà diviso a metà tra i comproprietari, tenendo conto degli eventuali
anticipi versati da AO 1 al notaio.
2.4 AO 1 è condannato a versare a AP 1 la somma di fr. 34 565.– in liquidazione del regime dei beni.
2.5 AP 1 è condannata a versare a AO 1 la somma di fr. 37 000.– in restituzione della provvigione ad
litem.
5. La
richiesta di contributo alimentare presentata da AP 1 è respinta.
9. Le spese
processuali di complessivi fr. 42 800.– (incluso il costo della perizia) sono poste per
un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla
controparte un'indennità di fr. 18 900.– per ripetibili ridotte.
Il
dispositivo n. 6 della sentenza impugnata (indicizzazione del contributo alimentare
per AP 1) è annullato.
IV. Le
spese dell'appello di AO 1, di fr. 3000.–, sono poste per un quinto a
carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, la quale rifonderà
all'appellante fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
V. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).