11.2015.45
Calcolo delle spese ripetibili in caso di vicendevole soccombenza
25 aprile 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.45
Lugano
25 aprile 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OR.2013.11 (protezione
della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 27 marzo 2013 da
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sul reclamo
del 9 giugno 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
20 maggio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. In
parziale accoglimento di una petizione presentata il 27 marzo 2013 da RE 1, con
sentenza del 20 maggio 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha ingiunto a CO 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di modificare entro 20
giorni dal passaggio in giudicato della decisione l'angolo di inquadratura di
determinate sue telecamere “in modo tale che non riprendano più, neppure
parzialmente il fondo di proprietà dell'attore nemmeno nel loro angolo di ripresa
massimo di 70°”, con obbligo di far verificare dal perito giudiziario a sue
spese e in contraddittorio fra le parti la nuova inquadratura entro 30 giorni
dalla modifica. Al convenuto il Pretore ha ordinato altresì di fissare meccanicamente
tutte le telecamere installate sul suo fondo entro 20 giorni e di far
verificare dal perito a sue spese e in contraddittorio fra le parti il sistema
di blocco, da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione. CO 1 è stato condannato
infine a versare all'attore un franco simbolico in riparazione del torto
morale. Le spese processuali di fr. 4101.– sono state poste per un quarto a
carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore
fr. 3300.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 giugno 2015 nel
quale chiede di aumentare l'indennità per ripetibili in suo favore a fr. 4950.–.
Il ricorso non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la
decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico
– con la procedura sommaria. In concreto la decisione impugnata è stata
notificata alla patrocinatrice dell'attore il 21 maggio 2015. Introdotto il 9
giugno 2015, il reclamo è pertanto ricevibile.
2.
Il
Pretore ha ritenuto l'attore vittorioso nell'azione inibitoria, in quella volta
alla cessazione della turbativa e nella riparazione (simbolica) del torto
morale, ma non nel risarcimento del danno. Egli ha posto così le spese
processuali per un quarto a carico di lui e per il resto a carico del convenuto.
Quanto alle ripetibili, il primo giudice si è dipartito dalle note professionali
prodotte dal patrocinatore di RE 1 per l'attività preprocessuale e processuale,
di complessivi fr. 6857.59. Considerando che in caso di vittoria integrale l'attore
avrebbe avuto diritto a un'indennità piena di fr. 6600.–, egli ha ridotto l'importo
a fr. 3300.– “in ragione della reciproca soccombenza”.
3.
Il reclamante non contesta il
grado di vicendevole soccombenza fissato dal Pretore, ma reputa che dimezzare
l'ammontare delle ripetibili in suo favore significhi scostarsi dalla chiave di
riparto applicata alla suddivisione delle spese processuali. Ove si fosse fatto
capo alla medesima proporzione sulla scorta della quale si sono suddivise le
spese, a suo avviso l'indennità in suo favore sarebbe ammontata a fr. 4950.–, ovvero
a “tre quarti delle ripetibili piene determinate dallo stesso giudice in fr.
6600.
–”.
a) Secondo
l'art. 106 cpv. 2 CPC in caso di reciproca soccombenza le spese giudiziarie
(che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1
CPC) sono ripartite secondo l'esito della procedura. In linea di principio il
grado di sconfitta – e di conseguenza la suddivisione dei costi – è determinato
dal raffronto tra le richieste di giudizio e l'esito del processo. Occorre determinare
pertanto in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente e poi
suddividere le spese compensando totalmente o parzialmente i rispettivi crediti
(Trezzini in: Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 432; analogamente:
sentenza del Tribunale federale 4A_175/2008 del 19 giugno 2008, consid, 2.5 con
riferimenti e sentenza 5C.155/2005 del 2 febbraio 2006, consid. 5).
b) Nella
fattispecie il reclamante non contesta di essere uscito soccombente dalla causa
per un quarto. Gli spetta quindi un'indennità per ripetibili pari a tre quarti di
quella che gli sarebbe spettata se avesse avuto causa vinta per intero. Parallelamente
tuttavia egli deve versare al convenuto un quarto di tale somma. Tenuto conto che
l'indennità piena ammonta pacificamente a fr. 6600.–, in concreto egli avrebbe
dovuto ricevere così dal convenuto fr. 4950.–, ma nel contempo versare a
quest'ultimo fr. 1650.–. Ne segue che a ragione il Pretore ha determinato le ripetibili
a favore dell'attore, per compensazione, in fr. 3300.– (si
vedano analoghi esempi di calcolo in: A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund
in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 16 n. 35; Schmid
in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione,
n. 4 ad art. 106; Fischer in:
Baker & McKenzie
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 6 ad art. 106; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berna 2010, pag. 280, n. 10.38; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
2ª edizione, pag. 162 n. 654). Destituito di fondamento, il reclamo vede
quindi la sua sorte segnata.
4.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale
non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni.
5.
Quanto ai mezzi di ricorso
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa sede
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).