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Decisione

11.2015.45

Calcolo delle spese ripetibili in caso di vicendevole soccombenza

25 aprile 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa OR.2013.11 (protezione

della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 27 marzo 2013 da

RE 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

CO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2),

giudicando sul reclamo

del 9 giugno 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

20 maggio 2015;

Ritenuto

in fatto: A. In

parziale accoglimento di una petizione presentata il 27 marzo 2013 da RE 1, con

sentenza del 20 maggio 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

ha ingiunto a CO 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di modificare entro 20

giorni dal passaggio in giudicato della decisione l'angolo di inquadratura di

determinate sue telecamere “in modo tale che non riprendano più, neppure

parzialmente il fondo di proprietà dell'attore nemmeno nel loro angolo di ripresa

massimo di 70°”, con obbligo di far verificare dal perito giudiziario a sue

spese e in contraddittorio fra le parti la nuova inquadratura entro 30 giorni

dalla mo­difica. Al convenuto il Pretore ha ordinato altresì di fissare meccanicamente

tutte le telecamere installate sul suo fondo entro 20 giorni e di far

verificare dal perito a sue spese e in contraddittorio fra le parti il sistema

di blocco, da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione. CO 1 è stato condannato

infine a versare all'attore un franco simbolico in riparazione del torto

morale. Le spese processuali di fr. 4101.– sono state poste per un quarto a

carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore

fr. 3300.– per ripetibili ridotte.

B. Contro la sentenza appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 giugno 2015 nel

quale chiede di aumentare l'indennità per ripetibili in suo favore a fr. 4950.–.

Il ricor­so non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in materia di

spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo

(art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la

decisione impu­gnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico

– con la procedura sommaria. In concreto la decisione impugnata è stata

notificata alla patrocinatrice dell'attore il 21 maggio 2015. Introdotto il 9

giugno 2015, il reclamo è pertanto ricevibile.

2.

Il

Pretore ha ritenuto l'attore vittorioso nell'azione inibitoria, in quella volta

alla cessazione della turbativa e nella riparazione (simbolica) del torto

morale, ma non nel risarcimento del danno. Egli ha posto così le spese

processuali per un quarto a carico di lui e per il resto a carico del convenuto.

Quanto alle ripetibili, il primo giudice si è dipartito dalle note professionali

prodotte dal patrocinatore di RE 1 per l'attività preprocessuale e processuale,

di complessivi fr. 6857.59. Considerando che in caso di vittoria integrale l'attore

avrebbe avuto diritto a un'indennità piena di fr. 6600.–, egli ha ridotto l'importo

a fr. 3300.– “in ragione della reciproca soccombenza”.

3.

Il reclamante non contesta il

grado di vicendevole soccombenza fissato dal Pretore, ma reputa che dimezzare

l'ammontare delle ripetibili in suo favore significhi scostarsi dalla chiave di

riparto applicata alla suddivisione delle spese processuali. Ove si fosse fatto

capo alla medesima proporzione sulla scorta della quale si sono suddivise le

spese, a suo avviso l'indennità in suo favore sarebbe ammontata a fr. 4950.–, ovvero

a “tre quarti delle ripetibili piene determinate dallo stesso giudice in fr.

6600.

–”.

a) Secondo

l'art. 106 cpv. 2 CPC in caso di reciproca soccombenza le spese giudiziarie

(che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1

CPC) sono ripartite secondo l'esito della procedura. In linea di principio il

grado di sconfitta – e di conseguenza la suddivisione dei costi – è determinato

dal raffronto tra le richieste di giudizio e l'esito del processo. Occorre determinare

pertanto in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente e poi

suddividere le spese compensando totalmente o parzialmente i rispettivi crediti

(Trezzini in: Commentario al

Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 432; analogamente:

sentenza del Tribunale federale 4A_175/2008 del 19 giugno 2008, consid, 2.5 con

riferimenti e sentenza 5C.155/2005 del 2 febbraio 2006, consid. 5).

b) Nella

fattispecie il reclamante non contesta di essere uscito soccombente dalla causa

per un quarto. Gli spetta quindi un'indennità per ripetibili pari a tre quarti di

quella che gli sarebbe spettata se avesse avuto causa vinta per intero. Parallelamente

tuttavia egli deve versare al convenuto un quarto di tale somma. Tenuto conto che

l'indennità piena ammonta pacificamente a fr. 6600.–, in concreto egli avrebbe

dovuto ricevere così dal convenuto fr. 4950.–, ma nel contempo versare a

quest'ultimo fr. 1650.–. Ne segue che a ragione il Pretore ha determinato le ripetibili

a favore dell'attore, per compensazione, in fr. 3300.– (si

vedano analoghi esempi di calcolo in: A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund

in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 16 n. 35; Schmid

in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione,

n. 4 ad art. 106; Fischer in:

Baker & McKenzie

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 6 ad art. 106; Leuenberger/Uffer-Tobler,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berna 2010, pag. 280, n. 10.38; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht,

2ª edizione, pag. 162 n. 654). Destituito di fondamento, il reclamo vede

quindi la sua sorte segnata.

4.

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale

non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni.

5.

Quanto ai mezzi di ricorso

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa sede

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).