11.2015.46
Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari nelle "more istruttorie"
24 giugno 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.46
Lugano,
24 giugno 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2014.449 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 16 aprile 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
(“reclamo”) dell'11 giugno 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore aggiunto il 29 maggio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971), cittadino
dominicano, e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 10 maggio 2012. La
sposa era già madre di una figlia, L__________, allora sedicenne, avuta da un
primo matrimonio. Lo sposo era già padre di un figlio di 9 anni, J__________, residente
a __________. I coniugi si sono stabiliti a __________. Dalle nuove nozze è
nato Lo__________, il 26 marzo 2013. Laureato in giurisprudenza a Santo
Domingo, il marito lavora per la __________ a __________ e per la ditta di pulizie
__________ di __________. La moglie è casalinga. I coniugi vivono separati dal
9 febbraio 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per
trasferirsi prima da sua sorella a __________ e poi in un appartamento a __________.
B. Il 16 aprile 2014 AP 1 si è
rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale perché autorizzasse i coniugi a vivere separati, le
assegnasse l'abitazione coniugale, le affidasse Lo__________ per la cura e
l'educazione, concedesse al marito un diritto di visita al figlio da esercitare
al domicilio di lei, obbligasse il medesimo a
versare un contributo alimentare di fr. 1325.– mensili per Lo__________ (senza
cenno ad assegni familiari) e pronunciasse la separazione dei beni. Al contraddittorio
del 26 maggio 2014 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a
vivere separati, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale all'istante, sull'affidamento
del figlio alla medesima e su un diritto di visita a Lo__________ consistente
in un'ora ogni mercoledì o giovedì alle 19.00 e un'ora e mezzo ogni sabato o
domenica alle 17.30, secondo il piano di lavoro del convenuto. AO 1 si è
impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per
il figlio (senza cenno ad assegni familiari). Il Pretore aggiunto ha disposto
altresì una valutazione delle capacità parentali dei genitori per opera di uno
specialista.
C. Nel maggio del 2014
l'istante ha trovato lavoro come segretaria a tempo parziale per la ditta __________
di __________. Il Pretore aggiunto ha poi designato il 27 maggio 2014 lo
psicologo __________ B__________ di __________ all'ascolto dei coniugi e su
indicazione di lui ha disposto con decreto cautelare dell'11 giugno 2014 che AO
1 incontrasse il figlio “due volte la settimana per la durata di un'ora e
trenta minuti” al Punto d'incontro dell'Istituto __________ di __________. In
un successivo decreto cautelare del 20 agosto 2014 egli ha stabilito inoltre
che, con l'accordo dei genitori, il diritto di visita potesse avvenire anche fuori
della struttura, “purché alla presenza di terze persone super partes”. Viste
le continue difficoltà nello svolgersi delle visite, a una successiva udienza
del 24 ottobre 2014 egli ha istituito altresì in favore del figlio una curatela
educativa, affidata a __________ G__________ di __________, e ha deciso che i
due incontri settimanali durassero “da una a due ore” sotto sorveglianza.
D. Il 5 maggio 2015 AO 1 ha
scritto al Pretore, lamentando persistenti disagi nell'esercizio delle relazioni
con il figlio. Invitata a esprimersi, con lettera al Pretore del 21 maggio successivo
AP 1 ha imputato tali disagi al marito, confermando di mettere a disposizione
il proprio domicilio per gli incontri con Lo__________, “in un ambiente
protetto e sereno per il bambino”. Statuendo con decreto cautelare del 29 maggio
2015, il Pretore aggiunto ha fissato il diritto di visita paterno ogni lunedì
dalle ore 17 alle 18 e ogni sabato dalle ore 16 alle 18 al domicilio del
figlio, anche nel caso in cui questi fosse malato, la curatrice essendo
abilitata in tal caso a limitarne la durata in funzione delle circostanze. A AP
1 il Pretore aggiunto ha ordinato di organizzarsi per far sì che il figlio sia
presente al momento delle visite e a entrambi i genitori ha comminato l'applicazione
dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza. Infine egli ha convocato le parti a
un'udienza del 15 giugno 2015 per sentire come testimone il pediatra del
figlio.
E. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta con un “reclamo” dell'11 giugno 2015 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la sospensione immediata
delle visite paterne al figlio “fintanto che non verrà accertata l'origine dei
disturbi di Lo__________”, incontri da ripristinare se mai, “una volta
accertata l'origine dei disturbi”, “con una frequenza e un luogo che
stabiliranno i pediatri W__________ e P__________ a tutela della salute di Lo__________”.
Essa postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio in secondo grado. Il
memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti cautelari.
Se sono stati adottati senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), tali
decreti non sono impugnabili (DTF 137 III 417, confermato in DTF 139 III 88 consid.
1.1.1). Se sono stati adottati invece dopo che la controparte ha avuto modo di
esprimersi, fosse solo per scritto
(art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC),
quantunque il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 139
III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente
patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC), in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC).
Nella fattispecie il decreto cautelare
impugnato riguarda l'esercizio di un diritto di visita, questione senza valore
litigioso. È dunque appellabile e il “reclamo” dell'istante può solo essere
trattato come appello. Il decreto è stato emesso inoltre dopo che la controparte
ha avuto la possibilità di esprimersi per scritto (ciò che AP 1 ha fatto con
lettera al Pretore aggiunto del 21 maggio 2015), sicché l'appello è ricevibile
quand'anche il procedimento cautelare sia ancora in corso (“nelle more
istruttorie”). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto è
stato notificato alla patrocinatrice di AP 1 il 1° giugno 2015. Presentato l'11
giugno 2015, ultimo giorno utile, il “reclamo”
in oggetto è di conseguenza ricevibile.
2. Nel decreto cautelare
impugnato il Pretore aggiunto ha rilevato che – contrariamente a quanto
pretendeva AP 1 – in concreto nulla rende verosimile l'impossibilità per il
bambino di abituarsi a diritti di visita esercitati dal padre sull'arco del
pomeriggio. Nondimeno – egli ha continuato – la questione andrà istruita sentendo
anzitutto il dott. __________ P__________, pediatra di Lo__________ sin
dalla nascita. In attesa di ciò, viste le difficoltà correlate all'esercizio
delle relazioni personali tra padre e figlio, “nelle more istruttorie” il primo
giudice ha ritenuto opportuno disciplinare l'ora degli incontri settimanali e
imporre la presenza della curatrice, precisando d'altro lato che AO 1 potrà
vedere il figlio anche se malato, non dovendo egli essere trattato diversamente
da un padre che vive in casa, riservata la possibilità per la curatrice in
simili circostanze di limitare la durata degli incontri. Accertata infine la
scarsa collaborazione “emersa in corso di istruttoria ad opera della madre” e
la necessità che il padre rispetti l'orario delle visite, il Pretore aggiunto
ha comminato a entrambi i coniugi l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di
disobbedienza.
3. L'appellante rimprovera al
primo giudice di avere regolato il diritto di visita trascurando “le
raccomandazioni del pediatra”, come pure “quanto segnalato dalla curatrice” e
le sue stesse preoccupazioni, senza “aver preventivamente investigato in
maniera approfondita sullo stato di salute di Lo__________”. Essa adduce che “i
problemi di salute” del bambino sono stati messi in evidenza anche “da altre
persone che seguono il minore, gli operatori del Punto d'incontro e il pediatra
W__________”. Anzi, alla luce di ciò il Pretore aggiunto avrebbe dovuto
sospendere il diritto di visita paterno, anche perché lei non è più d'accordo
di mettere a disposizione il proprio domicilio per gli incontri fra padre e
figlio, AO 1 interessandosi poco di Lo__________. Inoltre essa fa valere di non
poter garantire la presenza del bambino per le visite, dovendo anch'essa
rispettare orari di lavoro, se non portare con sé il bambino fuori Cantone ogni
quindici giorni per visitare la figlia nata dal primo matrimonio. Onde, a suo
avviso, i presupposti per sospendere il diritto di visita del convenuto.
4. Se in una procedura a
tutela dell'unione coniugale le parti hanno figli minorenni, il giudice prende
le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione
(art. 176 cpv. 3 CC). Tali disposizioni prevedono che i genitori non detentori
dell'autorità parentale o della custodia, così come il figlio minorenne, hanno
reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle
circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Si tratta di un diritto e dovere reciproco,
da definire in prima linea secondo il bene del figlio alla luce delle
particolarità concrete (DTF 122 III 232 consid. 3a/bb, 122 III 406 consid. 3b;
v. anche DTF 131 III 212 consid. 5). Tale diritto può essere negato o revocato
se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne avvalgono in violazione
dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per altri gravi
motivi (art. 274 cpv. 2 CC). E il bene del figlio è pregiudicato ove il
comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere
a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne (DTF 122
III 407 consid. 3b).
Ciò posto, una limitazione del
diritto alle relazioni personali deve rispondere al principio della
proporzionalità. Ne segue che una restrizione durevole non si giustifica solo
per i conflitti che oppongono i genitori se le relazioni del genitore non
affidatario con il figlio sono buone (DTF 130 III 589 consid. 2.2.1). Una soppressione
poi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora gli effetti
negativi di un diritto di visita non possano ovviarsi per il figlio in altro
modo (DTF 122 III 407 consid. 3b, 120 III 233 consid. 3b/aa). Tale è il caso,
ad esempio, nell'ipotesi di un padre che si trovi in espiazione di pena e che
accusi disturbi della personalità (sentenza del Tribunale federale 5C.93/2005
del 9 agosto 2005, consid. 4) oppure di un padre che non veda più i figli da un
decennio e che i ragazzi (quattordicenne l'uno, sedicenne l'altro) non vogliono
assolutamente incontrare (sentenza del Tribunale federale 5C.250/2005 del 3
gennaio 2006, consid. 3.2).
5. Nella fattispecie
l'appellante afferma che a causa degli incontri con il padre Lo__________
piange in continuazione, non mangia, fatica ad addormentarsi e spesso ha la
febbre. A sostegno delle proprie affermazioni essa ha accluso alla citata
lettera del 21 maggio 2015 al Pretore aggiunto il seguente certificato medico rilasciato
il 30 marzo 2015 dal dott. __________ W__________ di __________:
Il sottoscritto certifica con
la presente di aver visto la madre del bambino a margine in data 9 dicembre
2014 per un colloquio per un disturbo del sonno infantile e per una discussione
generale nell'ambito di una situazione di separazione genitoriale.
In sintesi sono stati
approfonditi e ribaditi quelli che sono considerati i bisogni irrinunciabili
dei bambini e che non sono neppure negoziabili in una situazione familiare
particolare: 1. devono sentirsi protetti e accuditi; 2. devono sentirsi
approvati; 3. devono avere opportunità di sviluppo.
Nello specifico del disturbo
del sonno, pertanto, ci siamo soffermati in merito a quelle che sono
considerate le condizioni ambientali quadro (sempre nel contesto di una
famiglia allargata) e in questo senso ho avuto modo di sottolineare il fatto
che per Lo__________ conta moltissimo avere una giornata strutturata e regolare
e che, idealmente, la parte più interessante del giorno sia la mattina. In
termini di diritti di visita questo significa che gli incontri con il genitore
“minoritario” (in senso di tempo) non dovrebbero avvenire nel pomeriggio-sera.
Ora, a parte il fatto che il
medico in questione non risulta avere visto il bambino, tale certificato si
limita ad attestare che “idealmente” gli incontri paterni dovrebbero avvenire
il mattino. Non rende verosimile però che le visite pomeridiane di AO 1 pregiudichino
il bene psicofisico del figlio. E a un genitore non affidatario non può essere impedito
di incontrare il figlio solo perché ciò non può avvenire in condizioni
“ideali”. Al proposito il ricorso dell'appellante cade nel vuoto.
6. L'appellante invoca una
lettera del 26 (recte: 24) marzo 2015 inviata dalla curatrice __________
G__________ alla Pretura. Sta di fatto che in nessun passaggio di quella lettera
il diritto di visita paterno, anche serale, risulta pregiudizievole per il
figlio. Al contrario: la curatrice ha confermato che “i diritti di visita
avvenuti a casa AP 1 hanno avuto esito positivo”, epilogando come segue:
Tengo a precisare che il bambino quando vede il papà è
contento, addirittura già dalla seconda visita allungava le mani per andare in
braccio a lui quando arrivava ed era triste quando il papà lasciava la casa.
Durante l'incontro il bambino stava tutto il tempo in camera a giocare con il
papà senza cercare la mamma, salvo qualche eccezione.
Né la curatrice ha constatato un
qualsiasi disinteresse del convenuto per le visite. Al contrario: essa ha dichiarato
che “il papà è stato molto comprensivo, cercando di venire incontro alla richieste
della signora AP 1”. Per di più, quando accenna al fatto che il bambino è
“portato ad ammalarsi a causa del grande stress che queste visite con il papà
gli causano”, essa si limita a riportare l'opinione soggettiva della madre,
senza corredarla di alcun accertamento proprio. Anche al proposito l'appello
manca perciò di consistenza.
7. Relativamente a quanto
hanno riferito le responsabili del Punto d'incontro, agli atti figura
unicamente una lettera del 10 luglio 2014 alla Pretura in cui le due operatrici
narrano lo svolgimento del primo incontro fra padre e figlio, che nel complesso
si è rivelato promettente (tanto da programmarne un altro). A qualsivoglia
effetto negativo per Lo__________ esse neppure alludono. Quanto ad altre
persone che – secondo l'appellante – “seguono il minore”, non è dato di capire chi
esse siano. Certo, l'interessata afferma di non voler più mettere a
disposizione del convenuto il proprio domicilio per gli incontri con il figlio,
ma tale atteggiamento di chiusura (venire contra factum proprium) non
merita protezione, l'istante medesima avendo riconosciuto nella lettera alla
Pretura del 21 maggio 2015 che la sua casa è “un ambiente protetto e sereno per
il bambino”. Che in futuro il convenuto possa anche vedersi revocare il
permesso di soggiorno dall'autorità amministrativa poco giova. Che poi l'istante
sia tenuta – come il marito – a orari di lavoro è indubbio, ma ciò non le impedisce
di affidare il bambino alla curatrice, la quale deve assistere obbligatoriamente
agli incontri fra padre e figlio. Per quel che è infine delle visite alla
figlia nata dal primo matrimonio, L__________ è ormai maggiorenne e i rapporti
personali di lei con la madre non devono ostacolare i rapporti personali con il
padre del figlio nato dal secondo matrimonio. Né consta, per avventura, che la
figlia maggiorenne non possa visitare essa medesima la madre.
8. Se ne conclude che le
critiche dell'appellante al Pretore aggiunto di essersi fondato su accertamenti
di fatto incompleti e di non avere “investigato in maniera approfondita sullo
stato di salute di Lo__________” non solo riescono infondate, ma appaiono ai limiti
del pretesto se appena si pensa che lo stesso Pretore aggiunto aveva già
indetto un'udienza per il 15 giugno 2015 alle ore 15 proprio destinata all'ascolto
del dott. __________ P__________, pediatra di Lo__________. Privo di buon
diritto, l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
9. L'emanazione dell'attuale
sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel
“reclamo”.
10. Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a
AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante
non entra in linea di conto, giacché il “reclamo” appariva fin dall'inizio
senza possibilità di accoglimento (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere
stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui versa l'appellante si tiene conto, comunque sia, moderando
l'ammontare della tassa di giustizia.
11. Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, il ricorso in
materia civile è esperibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid.
1), fermo restando che le decisioni cautelari sono impugnabili solo se possono
causare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il
“reclamo” è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).