11.2015.5
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria
21 ottobre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.5
Lugano,
21 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2014.4681 (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 4 novembre 2014
dalla
AO 1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 22 gennaio 2015 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 9 gennaio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. La AP 1 ha commissionato il 18 novembre 2013
alla AO 1 opere da capomastro e di sottostruttura destinate a uno stabile posto
sulla sua particella n. 145 RFD di __________. Il contratto (“conferma
d'ordine”) prevedeva un prezzo a corpo di fr. 155 088.–
(IVA inclusa). In corso d'opera, il 2 giugno 2014, la AP 1 e la AO 1 hanno
sottoscritto un accordo in cui la prima riconosceva la liquidazione allestita
dalla seconda il 13 maggio 2014 per i lavori eseguiti fino al 30 aprile precedente
(fr. 160 452.25, IVA inclusa) e si
impegnava a versare il saldo di fr. 85 000.–
in tre scaglioni entro scadenze fisse. Nell'accordo la AP 1 riconosceva inoltre
di avere ordinato alla AO 1 un “maggior quantitativo acciaio d'armatura vedi
liste ingegnere”, un “maggior quantitativo calcestruzzo”, la demolizione di
una “vecchia soletta vedi bollettini n. 3734 + 3808 + 3807 controfirmati”,
un “cassero d'armatura per successivo getto beton cellulare (85 m²)”, una
“fornitura beton cellulare (24 m³)”, la “rimozione e sgombero potrelle
d'acciaio da vecchia soletta” ed “eventuali”
altri lavori. Tali prestazioni, aggiuntive rispetto al contratto del 18 novembre
2013, sarebbero state pagate in natura dalla
AP 1, restaurando e reimmatricolando tre automobili d'epoca (una __________ per
fr. 30 000.–, una __________ per fr. 5500.– e un'__________
per fr. 6000.–).
B. Il
23 luglio 2014 la AO 1 ha informato la AP 1 di avere concluso i lavori, accludendo
una nuova liquidazione allestita il 22 luglio 2014 per fr. 227 880.95 complessivi, dolendosi di avere ricevuto
solo fr. 80 000.– dei fr. 85 000.– pattuiti nell'accordo del 2 giugno 2014 e
lamentando di non avere ancora potuto ritirare nemmeno la prima delle
automobili restaurate. Con lettera del 27 ottobre 2014 essa ha poi diffidato la
AP 1 a versare un saldo per le opere complessivamente eseguite, calcolato in
fr. 92 880.95 sulla scorta della citata liquidazione,
e a riconsegnare le tre automobili entro il 31 ottobre successivo. Il termine del
31 ottobre 2014 è decorso infruttuoso.
C. La
AO 1 si è rivolta il 4 novembre 2014 al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, chiedendo che sulla particella n. 145 RFD di __________, fosse
iscritta provvisoriamente in suo favore un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori per fr. 92 880.95 oltre
interessi e che le fosse assegnato un termine di 90 giorni per promuovere la
causa intesa all'iscrizione definitiva. Con decreto cautelare del 6 novembre
2014, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione provvisoria
(inc. CA.2014.435). L'addebito delle spese (fr. 850.–) e delle ripetibili è
stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
D. Invitata
a esprimersi per scritto, la AP 1 ha proposto il 10 dicembre 2014 di respingere
l'istanza, sostenendo di dover versare alla AO 1, nella peggiore delle ipotesi,
non più di fr. 5088.– e di non aver potuto ultimare il restauro delle tre auto d'epoca
per colpa dell'istante medesima. La AO 1 ha replicato spontaneamente il 17 dicembre
2014, confermando l'istanza, ma riducendo l'ammontare dell'ipoteca richiesta a
fr. 77 880.95 complessivi. La
convenuta ha duplicato spontaneamente il 23 dicembre 2014, postulando una
volta ancora il rigetto dell'istanza.
E. Statuendo il 9 gennaio 2015,
il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio fino
a concorrenza di fr. 77 880.95 con
interessi e ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la
causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali,
compresa una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste per un
sesto a carico dell'istante per il resto a carico della AP 1, tenuta a rifondere
all'istante fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena menzionata
la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 gennaio 2015 per ottenere
che in riforma del giudizio impugnato l'istanza di iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale sia respinta. Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2015
la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n.
5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro
dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10
000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si
consideri l'ammontare dell'ipoteca legale rimasto controverso in prima sede (fr. 77 880.95). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 12 gennaio 2015 (attestazione Track & Trace agli
atti n. __________). Introdotto il 22 gennaio 2015, l'appello in esame è
di conseguenza tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha constatato che la tempestività dell'iscrizione nel registro
fondiario non era contestata e che al 30 aprile 2014 l'istante aveva eseguito
prestazioni per complessivi fr. 160 452.25,
come la convenuta riconosceva nell'accordo del 2 giugno 2014. Quanto alle prestazioni
fornite dopo di allora, l'istante aveva reso sufficientemente verosimile una
pretesa di almeno fr. 41 500.–, pari al
valore del restauro delle tre auto d'epoca. E siccome dalla liquidazione finale
allestita il 22 luglio 2014 e inviata alla AP 1 il 29 luglio 2014 risultavano
prestazioni complessivamente eseguite per fr. 227 880.95, dedotto quanto la AP 1 aveva versato (fr. 150 000.–) rimaneva una differenza impagata di
fr. 77 880.95. Ciò giustifica a un sommario esame –
ha concluso il Pretore – l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, mentre
le contestazioni mosse dalla AP 1 all'ammontare del credito e alle modalità di pagamento sarebbero state da esaminare nella
causa di merito.
3. L'appellante sostiene anzitutto di avere ricevuto la
liquidazione finale del 22 luglio 2014 solo in corso di causa, liquidazione che
sottolinea di avere prontamente contestato. Posto ciò, essa fa valere che il
costo delle prestazioni eseguite dall'istante dopo il 30 aprile 2014 è di fr.
41 500.–
al massimo, pari al valore delle controprestazioni ch'essa avrebbe dovuto fornire
in natura (il restauro delle tre auto d'epoca). Avendo essa versato complessivi
fr. 150 000.–, il saldo in favore dell'istante non poteva eccedere dunque fr.
51 925.25.
Sta di fatto – prosegue l'appellante – che per l'ammontare di fr. 41 500.– l'ipoteca legale
non poteva essere data, sia perché il restauro della __________ è stato portato
a termine (per il controvalore di fr. 30 000.–, salvo il collaudo che non è stato possibile
eseguire per non avere la AO 1 consegnato la licenza di circolazione del mezzo)
sia perché l'istante stessa ha rinunciato al restauro degli altri due veicoli. Restavano
dunque da pagare – se mai – fr. 5452.25, cifra che tuttavia “è contestatissima
anche nel merito”.
4. Per
ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano
o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e
art. 76 cpv. 2 ORF). Per quanto riguarda l'ammontare del credito, in
particolare, egli deve recare elementi idonei a far apparire attendibile
l'entità della spettanza. La procedura essendo sommaria, il giudice non pone
esigenze troppo severe al proposito; in caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione
provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla decisione di merito (RtiD I-2015 pag. 897 consid.
5 con richiami di dottrina; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016, consid. 6). Come questa
Camera ha già avuto occasione di rilevare, ad ogni modo, per rendere verosimile
una pretesa l'artigiano o imprenditore non può limitarsi a produrre documenti
confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto non li contesti (RtiD I-2004
pag. 614 n. 128c). Per alimentare un dubbio che giustifichi l'iscrizione
provvisoria egli deve confortare tali atti anche con altri elementi. Ammettere
il contrario significherebbe, all'atto pratico, iscrivere un'ipoteca legale – fosse
solo provvisoria – in base a semplici affermazioni di parte.
5. Nella
misura in cui nega di avere ricevuto dalla AO 1 la liquidazione finale del 22 luglio 2014, l'appellante non può essere
creduta. La liquidazione era acclusa alla lettera del 23 luglio 2014 che essa
ha ritirato allo sportello postale di __________ il 30 luglio 2014 (doc. N,
ultimo foglio) ed essa non pretende che la missiva fosse priva dell'allegato. Comunque
sia, la questione poco interessa ai fini del giudizio. Il solo fatto invero di
non reagire a una liquidazione finale non equivale ad accettazione, come non
equivale ad accettazione il solo fatto di non contestare una fattura inesatta o
infondata (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015 del 22 luglio 2015,
consid. 3.1, in: SJ 2016 I 60). Secondo giurisprudenza, una liquidazione finale
indizia unicamente la fine dei lavori (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5b),
ciò che nella fattispecie è fuori discussione. Nel caso specifico occorre esaminare
invece se la pretesa che l'istante giustifica con la liquidazione finale del 22
luglio 2014 appaia verosimile.
6. La
mercede di fr. 160 452.25 complessivi esposta dalla AO 1 per le opere
svolte fino al 30 aprile 2014 è riconosciuta dalla AP 1, tanto nel noto accordo
del 2 giugno 2014 quanto nell'appello (pag. 4 in alto). E la convenuta
riconosce altresì di avere corrisposto alla AO 1 non più di fr. 150 000.– complessivi
in sei rate (doc. 4). Rimangono impagati dunque fr. 10 452.25 e non
solo fr. 5452.15 come l'interessata tenta di far credere nell'appello (pag.
4). Ora, per le opere svolte fino al 30 aprile 2014 l'appellante stessa
ammette che “il diritto all'ipoteca legale provvisoria è dato” (memoriale, pag.
4 punto 5, 4ª riga). Che poi l'ammontare della pretesa sia controverso
è una questione che andrà esaminata nel merito e che trascende i limiti di un
giudizio meramente sommario come quello che presiede all'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale (sopra, consid. 1). Resta da verificare, precisato ciò, se
la liquidazione finale del 22 luglio 2014 renda sufficientemente verosimile il
credito dell'istante per le prestazioni fornite dopo il 30 aprile 2014.
7. Le
prestazioni successive al 30 aprile 2014 sono quelle formanti oggetto
dell'accordo intercorso il 2 giugno 2014 (doc. K). L'appellante adduce che la
retribuzione della AO 1 per tali opere non può essere superiore al controvalore
del restauro delle tre auto d'epoca (“Tutti i lavori non facenti parte della
conferma d'ordine del 18 novembre 2013 saranno rimunerati dalla AP 1 in
scambio di lavori”: doc. K, pag. 2 in alto). L'istante giustifica invece
l'ammontare della mercede con la liquidazione
finale da essa allestita il 22 luglio 2014 (doc. N, 3° foglio). Al momento
in cui quei lavori sono stati commissionati non risulta però che la mercede
dell'istante sia stata determinata.
L'accordo del 2 giugno 2014, redatto dall'istante medesima, si limitava
a prevedere – come ribadisce la convenuta – che “tutti i lavori non facenti
parte della conferma d'ordine del 18 novembre 2013 saranno rimunerati
dalla AP 1 in scambio di lavori”. E l'unico lavoro cui sia attribuito un valore
nell'accordo prodotto dalla AO 1 è il restauro della __________, stimato fr.
30 000.–.
Solo sull'esemplare dell'accordo prodotto dalla AP 1 (doc. 14) figurano anche,
manoscritti, il valore attribuito al restauro della __________ (fr. 5500.–)
e al restauro della __________ (fr. 6000.–). Né
l'istante censura tali annotazioni di falso. Per lo
meno a un sommario esame, di conseguenza, le prestazioni fornite dalla AO 1
dopo il 30 aprile 2014 implicavano controprestazioni da parte della AP 1 per
complessivi fr. 41 500.–.
8. In
conformità a quali intese la AO 1 abbia fissato il proprio compenso per le
prestazioni eseguite dopo il 30 aprile 2014 in fr. 67 428.70 (fr. 227 880.95 della
liquidazione 22 luglio 2014 meno fr. 160 452.25 pattuiti per quanto svolto prima di allora) non
è dato di comprendere. E contrariamente all'opinione del Pretore una cifra fatta
valere sulla sola scorta di un documento confezionato unilateralmente da una
parte – e contestato dall'altra – non basta per rendere una pretesa verosimile
(sopra, consid. 4 in fine). D'altro lato non può reputarsi sufficientemente
verosimile nemmeno l'obiezione della convenuta, la quale pretende di avere
adempiuto i propri obblighi e di non dovere più nulla all'istante dei fr. 41 500.– per i
lavori successivi al 30 aprile 2014. Certo, può darsi che il restauro della __________
sia terminato (doc. 12 e 13), ma l'automobile risulta tuttora in possesso
della convenuta. Può darsi altresì che l'istante abbia rinunciato al restauro
degli altri due veicoli, ma la questione è tutt'altro che chiara. Argomentazioni
siffatte andranno vagliate dal giudice di merito.
9. Se
ne conclude che l'istante ha reso verosimile la sua pretesa fino a concorrenza
di fr. 51 952.25: fr. 10 452.25 per quanto eseguito fino al 30 aprile 2014
(sopra, consid. 6) e fr. 41 500.– per quanto eseguito in seguito (sopra, consid. 7
e 8). L'appello merita così parziale accoglimento, nel senso che l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale decretata dal Pretore senza contraddittorio per
fr. 92 880.95
va ridotta a fr. 51 952.25. La decorrenza degli interessi moratori, dal 1°
novembre 2014, non è contestata.
10. Le
spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa un terzo (fr. 25 928.70 su fr. 77 880.95), ma soccombe
per il resto. Gli oneri processuali vanno quindi a suo carico per due terzi,
con obbligo di rifondere all'istante un'equa indennità per ripetibili (ridotte
a un terzo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.45 del 25 aprile 2016, consid. 3b con
rinvii di dottrina; analogamente: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 37 nota 29
a piè di pagina). L'esito del giudizio odierno si riflette anche sulle spese e
le ripetibili di primo grado, l'istante risultando vittoriosa dinanzi al Pretore per non più di cinque noni (fr. 51 952.25
rispetto alla richiesta iniziale di fr. 92
880.95), di modo che il dispositivo della
decisione impugnata va modificato in tal senso e l'indennità per ripetibili ridotta
a un nono (loc. cit.).
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 77 880.95.–:
sopra, consid. 1) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. È necessario evitare nondimeno che
il pronunciato in appresso venga immediatamente eseguito e che l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale sia irrimediabilmente ridotta nel suo ammontare
prima che l'istante possa ottenere il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale (I CCA, sentenza inc. 11.2014.63 del 23 dicembre
2015, consid. 11). Il dispositivo n. I sarà quindi dichiarato esecutivo (a
norma dell'art. 336 cpv. 2 CPC) e comunicato all'ufficiale del registro
fondiario solo quando il termine d'impugnazione sarà decorso.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto
e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
decretata in via cautelare il 6 novembre 2014 senza contraddittorio per
l'ammontare di fr. 92 880.95 con interessi al 5% dal 1° novembre 2014 in
favore della AO 1, ora in __________, sulla particella n. 145 RFD di __________,
proprietà della AP 1, __________, è confermata limitatamente alla somma di fr.
51 952.25
con interessi al 5% dal 1° novembre 2014.
3. Le spese
processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 1200.–, da anticipare
dall'istante, sono poste per quattro noni a carico dell'istante medesima e per
il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 300.– per
ripetibili ridotte.
Il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.
II. Le
spese di appello di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per
due terzi a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico della AO 1,
alla quale l'appellante rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3;
– Ufficio del registro fondiario del
Distretto di Lugano (con attestazione di esecutività dopo il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).