11.2015.50
Protezione dell'unione coniugale: metodo del dispendio effettivo
2 agosto 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.50
Lugano,
2 agosto 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2014.395 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 giugno 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall' PA 2),
giudicando sull'appello
del 22 giugno 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
l'11 giugno 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961),
cittadino italiano, e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ il 18 settembre
1992. Dal matrimonio sono nati S__________, il 17 maggio 1995, A__________, il
13 aprile 1999, e F__________, il 6 gennaio 2003. Il marito lavora a __________
per la __________ SA, di cui è azionista minoritario. La moglie, impiegata di
commercio, è attiva a tempo parziale presso la __________ SA a __________. I
coniugi vivono separati dal gennaio del 2014, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 908 RFD, comproprietà dei
coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento, sempre
a __________.
B. Il 30 giugno 2014 AP
1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere
separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli A__________
e F__________ (riservato un ampio diritto di visita del padre), un contributo alimentare
di fr. 12 000.– mensili per sé, uno di fr. 3048.– mensili per A__________
e uno di fr. 2526.– per F__________ (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio
2014, oltre alla pronuncia della separazione dei beni. Al dibattimento del 3 settembre
2014 essa ha ribadito le proprie domande e notificato numerose prove. Il
convenuto ha aderito alle richieste, ma ha limitato l'offerta di contributi alimentari
a fr. 6573.– mensili per la moglie, a fr. 2073.30 mensili per A__________ e a
fr. 1747.50 mensili per F__________ (assegni familiari compresi), sempre dal
1° gennaio 2014. L'istante ha replicato e il marito ha duplicato. Per
finire i coniugi si sono accordati sulla decorrenza della vita separata (gennaio
del 2014), sull'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie (che
vi abita con i figli), sull'affidamento dei due ragazzi ancora minorenni a
quest'ultima, sulla disciplina del diritto di visita e delle relazioni
personali fra padre e figli, così come sulla separazione dei beni a valere dal
30 giugno 2014.
C. L'istruttoria è
terminata il 1° aprile 2015 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 5 maggio 2015 AP 1 ha
chiesto di confermare quanto pattuito dai coniugi all'udienza del 3 settembre
2014, postulando contributi alimentari di fr. 14 578.–
mensili per sé, di fr. 2208.75 mensili per A__________
e di fr. 1897.– mensili per F__________ (assegni familiari inclusi) dal 1°
gennaio 2014. Nel proprio allegato del 30 aprile 2015 AO 1 ha proposto a sua
volta di confermare l'accordo raggiunto all'udienza del 3 settembre 2014, offrendo
contributi alimentari limitati a fr. 5196.– mensili per la moglie, a fr.
2073.30 mensili per A__________ e a fr. 1747.50 mensili per F__________ (assegni
familiari compresi), sempre dal 1° gennaio 2014.
D. Con sentenza dell'11
giugno 2015 il Pretore ha omologato la convenzione stipulata dai coniugi
all'udienza del 3 settembre 2014, nel senso che ha autorizzato le parti a
vivere separate dal gennaio del 2014, ha assegnato l'abitazione coniugale alla
moglie (che vi abita con i figli), ha affidato A__________ e F__________ a
quest'ultima, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha pronunciato la separazione
dei beni dal 30 giugno 2014. Inoltre egli ha condannato AO 1 a versare
contributi alimentari di fr. 7200.– mensili per la moglie, di fr. 1985.–
mensili per A__________ e di fr. 1820.– mensili per F__________ (assegni
familiari non compresi) dal gennaio del 2014. Le spese processuali di fr.
2160.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 giugno 2015 nel
quale chiede di riformare il giudizio in questione aumentando il contributo
alimentare per lei a fr. 13 335.45 mensili
e ponendo le spese processuali per due terzi a carico del marito, con obbligo
per quest'ultimo di rifonderle fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 30 luglio 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure a
protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la
differenza tra i contributi alimentari chiesti dall'istante dinanzi al Pretore
e l'offerta del convenuto (sopra, lett. C), contributi di durata incerta e
quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art.
92 cpv. 2 CPC; sentenza del
Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2).
Quanto alla tempestività
dell'appello, la decisione del Pretore è stata notificata al patrocinatore
della moglie il 12 giugno 2015. L'appello
andava presentato perciò entro il 22 giugno 2015. Sulla busta
d'invio figura invero il timbro postale del 23 giugno 2015, ma l'avv. __________
ha sottoscritto una dichiarazione dalla quale risulta che il plico contenente
l'appello è stato depositato nella cassetta delle lettere
all'ufficio postale di __________ 1 il 22 giugno 2015 alle ore 20.50 (documento di quello stesso giorno accluso all'appello). La
fedefacenza di tale dichiarazione non dà adito a dubbi. L'appello va dunque
ritenuto tempestivo (cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_267/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 3.1 con riferimenti).
2. AO 1 ha prodotto in
appello il 31 luglio 2015 due comunicazioni a lui dirette dalla __________, del
30 giugno 2015, relative al mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale.
Successivi alla sentenza impugnata, tali documenti sono stati esibiti senza
indugio e sono quindi ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sulla loro rilevanza ai
fini del giudizio si dirà in appresso (consid. 5e).
3. Litigioso rimane, in
questa sede, l'ammontare del contributo alimentare chiesto dalla moglie. Per definirlo
il Pretore ha applicato il metodo di calcolo fondato sul cosiddetto “dispendio
effettivo”. Anzitutto egli ha accertato il reddito del marito in fr. 24 000.– mensili circa e quello della moglie in
fr. 975.– mensili. In seguito egli ha calcolato il fabbisogno effettivo della
moglie per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione
domestica, determinandolo in fr. 8174.– mensili (vitto fr. 540.–, interessi
ipotecari fr. 650.– [già dedotte le quote da inserire nei fabbisogni in denaro
dei figli], elettricità fr. 120.–, consumo di acqua potabile fr. 47.50,
gas fr. 198.–, premio della cassa malati fr. 430.–, franchigia della cassa
malati e partecipazione alle spese sanitarie fr. 188.50, assicurazione
stabili fr. 135.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità
civile fr. 94.50, assicurazione dell'automobile fr. 236.–, imposta di
circolazione fr. 109.–, quota TCS fr. 12.–, abbonamento revisione e
riparazione caldaia fr. 52.–, tassa d'uso fognatura fr. 24.50, tassa di base
acqua potabile fr. 27.50, abbonamento “dolcificatore” d'acqua fr. 23.30,
leasing dell'automobile fr. 465.–, telefono, Internet e TV fr. 500.–, carburante
e costi d'automobile fr. 400.–, manutenzione del giardino fr. 57.45,
gestione della piscina fr. 100.–, sgombero della neve fr. 10.–,
manutenzione dell'immobile fr. 150.–, collaboratrici domestiche fr. 579.–,
abbonamento alla palestra fr. 125.–, vacanze fr. 1000.–, “uso personale” fr.
700.–, imposte fr. 1200.–).
Ciò posto, il Pretore ha accertato
il fabbisogno effettivo del convenuto in fr. 8273.– (recte: fr. 8264.90)
mensili (generi alimentari fr. 200.–, pasti fuori casa fr. 308.–, locazione
e acconto spese fr. 1500.–, elettricità fr. 50.–, telefono fr. 150.–,
assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr.
40.–, imposta di circolazione dell'auto fr. 62.50, imposta di circolazione della
moto fr. 8.50, assicurazione dell'auto fr. 148.50, assicurazione della moto fr.
31.–, leasing dell'auto fr. 375.85, quota TCS fr. 12.–, vignetta autostradale fr.
6.–, premio della cassa malati fr. 264.20, assicurazione malattia
complementare fr. 112.90, franchigia della cassa malati e partecipazione alle
spese sanitarie fr. 183.–, previdenza privata fr. 526.15, assicurazione sulla vita
fr. 28.30, “abbonamenti” fr. 25.–, interessi su un mutuo contratto per l'acquisto
di azioni della __________ SA fr. 250.–, vacanze fr. 500.–, carburante e altre
spese per i veicoli privati fr. 500.–, ammortamento del debito ipotecario
fr. 1083.–, imposte fr. 1900.– mensili).
Relativamente ai figli
minorenni, il Pretore ne ha stimato il fabbisogno in denaro sulla base delle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, maggiorato del 25% (ma dedotto l'assegno familiare),
in fr. 1985.– mensili per A__________ e fr. 1820.– per Filippo. Appurato che la
moglie necessita di fr. 7200.– mensili in aggiunta al proprio reddito per
conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, il primo
giudice ha ritenuto che grazie a entrate di fr. 24
000.– mensili il convenuto è in grado di far fronte al proprio
fabbisogno effettivo, come pure di coprire il fabbisogno in denaro dei figli minorenni
e di finanziare il disavanzo della moglie (fr. 7200.– mensili), salvaguardando
un margine di fr. 4722.– mensili, ampiamente sufficiente per sopperire anche al
mantenimento, stimato in fr. 2000.– mensili, del figlio maggiorenne S__________.
4. In primo luogo l'appellante
fa valere che il reddito del marito ammonta in realtà a fr. 25 082.75 mensili. Ora, il Pretore è giunto alla somma
di fr. 24 000.– mensili circa considerando
che nel 2014 AO 1 ha percepito dalla __________ SA uno stipendio fisso di fr.
12 793.– mensili netti, inclusa la quota
di tredicesima e dedotti gli assegni familiari, oltre a una gratifica di fr. 125 000.– annui lordi (fr. 9618.– mensili al
netto di trattenute sociali del 7.66%) e a un dividendo annuo quale azionista
della fiduciaria di fr. 19 361.68 annui
netti (fr. 1613.– mensili). Egli non ha mancato di rilevare che nel 2012
la gratifica era stata di ben fr. 198 312.–
lordi, ma ha tenuto conto del fatto che nel 2013 l'andamento aziendale ha
cominciato a denotare un'evoluzione negativa, onde l'opportunità di fondarsi
sui dati del 2014.
L'appellante non contesta
l'argomentazione del Pretore testé riassunta. Obietta che nel 2014 il reddito
del marito è asceso a fr. 25 082.–
mensili netti, lo stipendio fisso di lui essendo a suo dire di fr. 180 000.– annui lordi (pari a fr. 13 851.– mensili netti). Non indica tuttavia da
quale atto istruttorio essa evinca tale cifra. Il Pretore ha esplicitamente ancorato
il proprio calcolo ai conteggi di stipendio dal gennaio all'agosto del 2014 prodotti
dal convenuto (doc. 3), conteggi che attestano un salario di fr. 11 808.95 mensili netti più la tredicesima e gli
assegni familiari. A tale salario il primo giudice ha poi aggiunto la quota di
tredicesima, calcolata in fr. 1066. – mensili (sentenza impugnata, consid.
7.2). L'appellante adduce che “a fronte dell'incompletezza del doc. 3”
occorre imputare a AO 1 un reddito lordo
di fr. 305 000.– annui (fr. 180 000.– di stipendio,
fr. 125 000.– di gratifica) più il dividendo.
Non si comprende tuttavia perché e nemmeno in base a che criteri. Non motivato a
sufficienza (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello
si rivela finanche irricevibile.
5. L'appellante chiede
di portare il proprio fabbisogno effettivo da fr. 8174.– a fr. 14 310.45 mensili rivalutando il costo del personale
domestico a fr. 770.– mensili, quello delle vacanze a fr. 1700.– mensili,
le altre spese personali a fr. 3355.– mensili, non senza aggiungere fr. 1300.–
mensili per acquisti tramite carta di credito, ciò che impone di maggiorare anche
l'onere fiscale a fr. 2500.– mensili. Nelle sue osservazioni il convenuto eccepisce
che la spesa per il personale domestico è già stata calcolata in doppio, che il
tasso d'interesse è frattanto calato per quanto concerne fr. 150 000.– del debito ipotecario e che il leasing
della vettura della moglie è terminato nel 2016, sicché il contributo alimentare
fissato dal Pretore risulta addirittura sovrabbondante.
a) Riguardo
al costo del personale domestico, il Pretore ha stimato la spesa per la
collaboratrice __________ P__________ in fr. 75.– mensili e quella per le
collaboratrici __________ T__________ e __________ S__________ in fr. 252.–
mensili ciascuna, per un totale di fr. 579.– mensili (sentenza impugnata, pag.
5). L'appellante asserisce che davanti al Pretore il marito aveva riconosciuto
un esborso di fr. 770.– mensili. Se non che, nel memoriale conclusivo il
convenuto aveva ridotto l'importo ammesso nel fabbisogno effettivo della moglie
a fr. 624.– mensili (pag. 4: fr. 120.– mensili per __________ P__________ e fr.
252.– mensili ognuna per __________ T__________ e __________ S__________). Né
l'appellante si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui determinante
è il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, sicché
in concreto occorre fare riferimento ai servizi prestati da __________ P__________
prima del gennaio del 2014, quando essa era occupata solo una o due volte al
mese a fr. 20.– l'ora per circa 2.5 ore ogni volta, in media una volta e mezzo al
mese (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). L'interessata non spiega perché
tale argomentazione non sarebbe condivisibile. Anche su questo punto l'appello
si dimostra quindi inconsistente.
b)
In merito al costo delle vacanze il Pretore ha ricordato che durante la vita
in comune la famiglia trascorreva una settima-na di ferie in inverno e due in
estate, spendendo fr. 10 000.– annui,
non senza concedersi qualche viaggio aggiuntivo. Nel complesso egli ha valutato
così il costo delle vacanze da inserire nel
fabbisogno effettivo della moglie in fr. 1000.– mensili. L'appellante
ribadisce che nel 2011 la famiglia si è recata a __________, spendendo almeno
fr. 15 000.–, è andata in
montagna per fr. 5000.– e in __________ per fr. 7000.–, mentre nel 2012 è stata
a sciare per fr. 3000.–, ha compiuto un viaggio a __________ per fr. 10 000.– e uno in __________ per fr. 7000.–. Avendo
Fatti
i coniugi speso nel 2012 e nel 2013 non meno di fr. 20 000.– annui, essa chiede che si aumenti la posta
per le vacanze nel suo fabbisogno effettivo da
fr. 1000.– a fr. 1700.– mensili.
Da
parte sua il marito ha dato atto unicamente che durante la vita in comune i
coniugi spendevano fr. 10 000.– annui complessivi
per una settimana in montagna e due al mare. Solo in due anni particolarmente
favorevoli la famiglia si è permessa “una vacanza extra”, una volta a __________
e l'altra a __________, quest'ultima per un costo di fr. 10 000.– (deposizione del 21 gennaio 2015:
verbale, pag. 3 a metà). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante,
poi, nei propri allegati AO 1 ha contestato quanto l'istante adduceva in merito
alle spese per le vacanze (risposta, pag. 6; memoriale conclusivo, pag. 5). Nemmeno
l'interessata, infine, allega quali altri elementi renderebbero verosimili
importi superiori a quelli riconosciuti dal marito.
Si
aggiunga che, avesse anche speso la famiglia fr. 20
000.– annui per le vacanze durante la comunione domestica, tale esborso finanziava
le ferie di due adulti e tre ragazzi. L'appellante non può pretendere dunque di
vedersi riconoscere nel fabbisogno effettivo il medesimo importo. Né essa
indica quanto avrebbe speso una persona sola per godere di vacanze analoghe a
quelle trascorse dalla famiglia durante la vita in comune. Invano essa contesta
perciò l'apprezzamento del Pretore. Ancora una volta l'appello cade nel vuoto.
c) Per
quanto concerne la liquidità a disposizione della moglie durante la vita in
comune, il Pretore ha rammentato che nel corso del 2013 il marito ha accreditato
su un conto intestato all'istante fr. 50 500.–
complessivi (in media fr. 4200.– mensili) per consentire la gestione corrente della
casa, la retribuzione del personale domestico e la copertura delle spese della
famiglia. L'istante non avendo reso verosimile in che misura tale liquidità
fosse destinata anche al risparmio e alle spese per altri membri della famiglia,
il Pretore ha prudentemente stimato la quota che la moglie riservava per sé medesima
in fr. 700.– mensili.
L'appellante
oppone di non avere mai destinato alcuna liquidità al risparmio. Sottolinea
inoltre come il marito abbia riconosciuto che gli averi depositati sul conto menzionato
dal Pretore sono beni propri e che quanto a lei era versato regolarmente sovvenzionava
il tenore di vita della famiglia. A mente sua non si giustifica di esigere da
lei, in una procedura limitata alla verosimiglianza, la prova dell'entità e del
genere di ogni spesa finanziata con la liquidità residua. Del resto – essa prosegue
– il marito sborsava solo fr. 540.– mensili per la “spesa grossa”, pari a
fr. 18.– giornalieri, del tutto insufficienti per sostentare una famiglia di
cinque persone. E anche dopo la separazione il convenuto ha continuato a
versarle fr. 3000.– mensili. Dedotto il costo del personale domestico e per
la pulizia delle vetrate dell'abitazione coniugale, l'interessata chiede perciò
che la liquidità rimanente di fr. 3355.– mensili sia inserita nel suo fabbisogno
effettivo.
Con
l'appellante si conviene che agli atti non figurano indizi suscettibili di far
presumere l'accantonamento di liquidità durante la vita in comune. D'altro
canto l'appellante non ha reso verosimile che, una volta retribuito il personale
domestico e pagate le spese per la pulizia semestrale delle vetrate dell'abitazione
coniugale, l'intera liquidità residua versata dal marito fosse finalizzata a
coprire il suo solo tenore di vita. Anzi, ancora in appello essa riconosce che
l'importo serviva alle necessità di tutta la famiglia, vitto incluso. Non può
dunque pretendere di veder inserire nel proprio fabbisogno personale l'intero
importo destinato in precedenza a cinque persone. Tanto meno ove si consideri
che i contributi per i figli minorenni, in concreto finanche maggiorati del 25%
per tenere conto della situazione agiata della famiglia, già comprendono il
costo del vitto e del vestiario, come pure le “altre spese” dei ragazzi. Certo,
il marito ha continuato a versare all'istante liquidità di fr. 3000.– anche
dopo la separazione, ma ciò non significa che l'importo fosse destinato a lei
sola, esclusi i figli a lei affidati. Nelle circostanze descritte le argomentazioni
dell'appellante non risultano idonee a rimettere in discussione l'apprezzamento
del primo giudice.
Come
detto, il Pretore ha valutato la quota di liquidità destinata al fabbisogno
personale dell'istante in fr. 700.– mensili, importo che corrisponde a circa
un quinto della liquidità complessiva (fr. 4200.– mensili) una volta dedotto
quanto destinato al personale domestico (fr. 579.– mensili) e alla pulizia
delle vetrate della casa (fr. 900.– annui: sentenza impugnata, pag. 7 in alto).
L'apprezzamento è senz'altro difendibile, a maggior ragione nel quadro di un
giudizio di apparenza. Neppure l'appellante, per altro, propone una diversa
chiave di riparto. Il marito si duole, da parte sua, che il primo giudice ha calcolato
in doppio le spese per le collaboratrici domestiche. A torto. I fr. 700.–
mensili considerati alla stregua di “liquidità per la gestione della casa” si
riferiscono, come si è spiegato, alla quota per le necessità personali della
moglie rispetto ai fr. 4200.– mensili che il marito ha riconosciuto di versare
per la “gestione della casa” (deposizione del convenuto: verbale del 21 gennaio
2015, pag. 2 a metà). I costi del personale domestico sono stati conteggiati a
parte, mentre quelli per la pulizia delle vetrate rientrano con ogni
verosimiglianza nella manutenzione dell'immobile. Tutto ponderato, dunque, anche
su questo punto il giudizio impugnato resiste alla critica.
d) L'appellante
chiede che le siano riconosciuti fr. 1300.– mensili per le spese affrontate
durante la vita in comune con la carta di credito finanziata dal marito. E
siccome dall'estratto conto 2013 del marito risulta che costui ha speso per le __________
Considerandi
di entrambi i coniugi una media di fr. 2566.– mensili, essa insta perché nel
suo fabbisogno effettivo sia inserita la metà di tale cifra, tanto più – essa adduce
– che il marito ha continuato a far fronte alle fatture della carta di credito di
lei anche dopo la separazione. La questione non è stata trattata dal Pretore,
verosimilmente perché nel memoriale conclusivo l'istante aveva sì fatto valere
la pretesa di fr. 1300.– mensili (pag. 5 a metà), ma aveva omesso di elencarla
nella successiva ricapitolazione (pag. 9). Il che non basta tuttavia, manifestamente,
per intravedere una rinuncia.
Ora,
agli atti figurano gli estratti 2013 di un conto privato __________ del marito,
dal quale si evincono 23 addebiti in favore della società di emissione delle
due __________ dei coniugi per complessivi fr. 30
796.10
(doc. 29). Tuttavia la sola carta di credito del marito ha
totalizzato addebiti per complessivi fr. 20 435.75
(doc. 31), sicché la moglie ha speso con la sua carta di credito, per acquisti
e consumi, fr. 10 360.– (fr. 863.– mensili
in media). Il problema è che una volta ancora non è dato di sapere in che
misura quelle spese fossero destinate a sostenere il tenore di vita di lei e
non (anche) quello dei figli. Occorre stimare così, a un sommario esame, in che
proporzione i fr. 863.– mensili spesi in media dall'istante nel 2013 con la
carta di credito si riferissero a necessità di lei sola. E la valutazione
dev'essere cauta, poiché nulla impediva all'interessata di produrre (o di chiedere
di produrre) le fatture inerenti alla propria carta di credito. Valutata la
situazione nel suo insieme, nelle condizioni illustrate una spesa di fr. 400.–
mensili può ritenersi attendibile.
e) Nelle
osservazioni all'appello il convenuto fa valere che la moglie ha una relazione con
un altro uomo, ma non pretende che da tale relazione essa tragga benefici atti
a ridurre il di lei fabbisogno effettivo. Egli fa valere altresì, all'appoggio
della documentazione esibita in appello (sopra, consid. 2), che in seguito al
rinnovo del mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale gli interessi passivi
su fr. 150 000.– sono scesi dal luglio del
2015.
da circa il 4% a circa il 2%. Non indica tuttavia in che misura ciò incida
sul fabbisogno effettivo della moglie. Anzi, nei suoi calcoli egli riprende il
costo dell'alloggio fra le voci di spesa non controverse. Per di più, contestazioni
pecuniarie vanno cifrate, sotto pena di irricevibilità (DTF 137 III 617). Insufficientemente
motivata (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la doglianza del convenuto non
può pertanto essere vagliata oltre.
Il
convenuto soggiunge che il leasing del veicolo usato dalla moglie è giunto a
termine nel 2016, sicché tale voce di spesa nel fabbisogno effettivo dell'istante
(fr. 465.– mensili) è venuta a cadere. Dal fascicolo processuale risulta in
effetti che il contratto di leasing stipulato il 22 marzo 2012 per la Jeep
__________ usata dalla moglie sarebbe durato 48 mesi (doc. AA). L'ultima rata è
scaduta in pendenza di appello, nell'aprile del 2016, sicché dal maggio del
2016.
la relativa posta nel fabbisogno effettivo della moglie non si giustifica
più. Al riguardo l'obiezione del convenuto è provvista di buon diritto.
f)
Infine l'appellante chiede di portare il suo onere fiscale da fr. 1200.– a
fr. 2500.– mensili per tenere conto del fatto ch'essa dovrà esporre nella
dichiarazione d'imposta contributi alimentari per fr. 16 000.– mensili complessivi. In realtà
l'istante
si vede riconoscere nel fabbisogno effettivo, come si è appena visto, fr. 400.–
mensili supplementari per le spese finanziate con la carta di credito, ciò che fa
lievitare il contributo di mantenimento fino all'aprile del 2016 (quando viene
meno la rata del leasing per l'automobile). Si giustifica perciò di rivalutare
l'onere fiscale a suo carico con riferimento a quel periodo, dopo di che
l'estinzione del leasing ristabilisce il fabbisogno effettivo accertato dal
Pretore. A un sommario esame, considerato il reddito proprio della moglie (fr.
975.
– mensili netti), i contributi alimentari per i figli minorenni (fr. 1985.–
e 1820.– mensili oltre assegni familiari), il valore locativo dell'abitazione
coniugale in comproprietà e le usuali deduzioni per spese professionali, oneri
assicurativi, figli a carico e interessi passivi, l'onere tributario può verosimilmente
stimarsi in fr. 1550.– mensili.
6.
Ne discende, in ultima
analisi, che l'appello merita parziale accoglimento per quanto riguarda il
contributo alimentare in favore della moglie dal gennaio del 2014 fino
all'aprile del 2016, che va maggiorato da fr. 7200.– a fr. 7950.– mensili. Il
temporaneo aumento è sicuramente alla portata del marito, che con entrate di
fr. 24 000.– mensili netti vede unicamente scendere per
16.
mesi il suo margine disponibile dai fr. 4722.– mensili calcolati dal Pretore
a poco meno di fr. 4000.– mensili (fabbisogno effettivo di lui fr. 8273.–
mensili non contestati, contributi alimentari per i figli fr. 3805.–
mensili complessivi non contestati), più che sufficienti per sopperire agli
obblighi di mantenimento cui allude il Pretore anche nei confronti del figlio
maggiorenne S__________. Per il resto il contributo alimentare fissato dal
primo giudice va confermato.
7.
Le spese
dell'attuale giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Sta di fatto che l'appellante ottiene causa vinta unicamente per
l'ammontare di fr. 750.– mensili sull'arco di 16 mesi rispetto ai fr. 6135.45
mensili pretesi senza limiti di tempo (e quindi da calcolare per la durata di
vent'anni: sopra, consid. 1). Il suo grado di soccombenza è quindi praticamente
totale. In una situazione del genere tanto vale rinunciare al prelievo della trascurabile
quota di spese che andrebbe a carico del convenuto e ridurre di qualche poco le
spese processuali a carico dell'appellante, la quale va tenuta a rifondere al
convenuto un'indennità per ripetibili lievemente ridotte. L'esito del giudizio
odierno non incide in misura apprezzabile per contro sul dispositivo di prima
sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.
8.
Per quanto attiene
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'entità dei contributi alimentari litigiosi davanti a
questa Camera raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.
6).
Per
questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2
della sentenza impugnata è riformato come segue:
AO 1 è condannato a versare a AP
1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 7950.– mensili dal 1°
gennaio 2014 fino al 30 aprile 2016 e
fr.
7200.
– mensili dal 1° maggio 2016 in poi.
Per il resto il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato e l'appello è respinto.
2. Le spese processuali
ridotte, di fr. 2950.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie
giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).