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Decisione

11.2015.50

Protezione dell'unione coniugale: metodo del dispendio effettivo

2 agosto 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi speso nel 2012 e nel 2013 non meno di fr. 20 000.– annui, essa chiede che si aumenti la posta

per le vacanze nel suo fabbisogno effettivo da

fr. 1000.– a fr. 1700.– mensili.

Da

parte sua il marito ha dato atto unicamente che durante la vita in comune i

coniugi spendevano fr. 10 000.– annui complessivi

per una settimana in montagna e due al mare. Solo in due anni particolarmente

favorevoli la famiglia si è permessa “una vacanza extra”, una volta a __________

e l'altra a __________, quest'ultima per un costo di fr. 10 000.– (deposizione del 21 gennaio 2015:

verbale, pag. 3 a metà). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante,

poi, nei propri allegati AO 1 ha contestato quanto l'istante adduceva in merito

alle spese per le vacanze (risposta, pag. 6; memoriale conclusivo, pag. 5). Nemmeno

l'interessata, infine, allega quali altri elementi renderebbero verosimili

importi superiori a quelli riconosciuti dal marito.

Si

aggiunga che, avesse anche speso la famiglia fr. 20

000.– annui per le vacanze durante la comunione domestica, tale esborso finanziava

le ferie di due adulti e tre ragazzi. L'appellante non può pretendere dunque di

vedersi riconoscere nel fabbisogno effettivo il medesimo importo. Né essa

indica quanto avrebbe speso una persona sola per godere di vacanze analoghe a

quelle trascorse dalla famiglia durante la vita in comune. Invano essa contesta

perciò l'apprezzamento del Pretore. Ancora una volta l'appello cade nel vuoto.

c) Per

quanto concerne la liquidità a disposizione della moglie durante la vita in

comune, il Pretore ha rammentato che nel corso del 2013 il marito ha accreditato

su un conto intestato all'istante fr. 50 500.–

complessivi (in media fr. 4200.– mensili) per consentire la gestione corrente della

casa, la retribuzione del personale domestico e la copertura delle spese della

famiglia. L'istante non avendo reso verosimile in che misura tale liquidità

fosse destinata anche al risparmio e alle spese per altri membri della famiglia,

il Pretore ha prudentemente stimato la quota che la moglie riservava per sé medesima

in fr. 700.– mensili.

L'appellante

oppone di non avere mai destinato alcuna liquidità al risparmio. Sottolinea

inoltre come il marito abbia riconosciuto che gli averi depositati sul conto menzionato

dal Pretore sono beni propri e che quanto a lei era versato regolarmente sovvenzionava

il tenore di vita della famiglia. A mente sua non si giustifica di esigere da

lei, in una procedura limitata alla verosimiglianza, la prova dell'entità e del

genere di ogni spesa finanziata con la liquidità residua. Del resto – essa prosegue

– il marito sborsava solo fr. 540.– mensili per la “spesa grossa”, pari a

fr. 18.– giornalieri, del tutto insufficienti per sostentare una famiglia di

cinque persone. E anche dopo la separazione il convenuto ha continuato a

versarle fr. 3000.– mensili. Dedotto il costo del personale domestico e per

la pulizia delle vetrate dell'abitazione coniugale, l'interessata chiede perciò

che la liquidità rimanente di fr. 3355.– mensili sia inserita nel suo fabbisogno

effettivo.

Con

l'appellante si conviene che agli atti non figurano indizi suscettibili di far

presumere l'accantonamento di liquidità durante la vita in comune. D'altro

canto l'appellante non ha reso verosi­mile che, una volta retribuito il personale

domestico e pagate le spese per la pulizia semestrale delle vetrate del­l'abitazione

coniugale, l'intera liquidità residua versata dal marito fosse finalizzata a

coprire il suo solo tenore di vita. Anzi, ancora in appello essa riconosce che

l'importo serviva alle necessità di tutta la famiglia, vitto incluso. Non può

dunque preten­dere di veder inserire nel proprio fabbisogno personale l'intero

importo destinato in precedenza a cinque persone. Tanto meno ove si consideri

che i contributi per i figli minorenni, in concreto finanche maggiorati del 25%

per tenere conto della situazione agiata della famiglia, già comprendono il

costo del vitto e del vestiario, come pure le “altre spese” dei ragazzi. Certo,

il marito ha continuato a versare al­l'istante liquidità di fr. 3000.– anche

dopo la separazione, ma ciò non significa che l'importo fosse destinato a lei

sola, esclusi i figli a lei affidati. Nelle circostanze descritte le argomentazioni

del­l'appellante non risultano idonee a rimettere in discussione l'apprezzamento

del primo giudice.

Come

detto, il Pretore ha valutato la quota di liquidità destinata al fabbisogno

personale dell'istante in fr. 700.– mensili, importo che corrisponde a circa

un quinto della liquidità complessiva (fr. 4200.– mensili) una volta dedotto

quanto destinato al personale domestico (fr. 579.– mensili) e alla pulizia

delle vetrate della casa (fr. 900.– annui: sentenza impugnata, pag. 7 in alto).

L'apprezzamento è senz'altro difen­dibile, a maggior ragione nel quadro di un

giudizio di apparenza. Nep­pure l'appellante, per altro, propone una diversa

chiave di riparto. Il marito si duole, da parte sua, che il primo giudice ha calcolato

in doppio le spese per le collaboratrici domestiche. A torto. I fr. 700.–

mensili considerati alla stregua di “liquidità per la gestione della casa” si

riferiscono, come si è spiegato, alla quota per le necessità personali della

moglie rispetto ai fr. 4200.– mensili che il marito ha riconosciuto di versare

per la “gestione della casa” (deposizione del convenuto: verbale del 21 gennaio

2015, pag. 2 a metà). I costi del personale domestico sono stati conteggiati a

parte, mentre quelli per la pulizia delle vetrate rientrano con ogni

verosimiglianza nella manutenzione dell'immobile. Tutto ponderato, dunque, anche

su questo punto il giudizio impugnato resiste alla critica.

d) L'appellante

chiede che le siano riconosciuti fr. 1300.– mensili per le spese affrontate

durante la vita in comune con la carta di credito finanziata dal marito. E

siccome dall'estratto conto 2013 del marito risulta che costui ha speso per le __________

Considerandi

di entrambi i coniugi una media di fr. 2566.– mensili, essa insta perché nel

suo fabbisogno effettivo sia inserita la metà di tale cifra, tanto più – essa adduce

– che il marito ha continuato a far fronte alle fatture della carta di credito di

lei anche dopo la separazione. La questione non è stata trattata dal Pretore,

verosimilmente perché nel memoriale conclusivo l'istante aveva sì fatto valere

la pretesa di fr. 1300.– mensili (pag. 5 a metà), ma aveva omesso di elencarla

nella successiva ricapitolazione (pag. 9). Il che non basta tuttavia, manifestamente,

per intravedere una rinuncia.

Ora,

agli atti figurano gli estratti 2013 di un conto privato __________ del marito,

dal quale si evincono 23 addebiti in favore della società di emissione delle

due __________ dei coniugi per complessivi fr. 30

796.10

(doc. 29). Tuttavia la sola carta di credito del marito ha

totalizzato addebiti per complessivi fr. 20 435.75

(doc. 31), sicché la moglie ha speso con la sua carta di credito, per acquisti

e consumi, fr. 10 360.– (fr. 863.– mensili

in media). Il problema è che una volta ancora non è dato di sapere in che

misura quelle spese fossero destinate a sostenere il tenore di vita di lei e

non (anche) quello dei figli. Occorre stimare così, a un sommario esame, in che

proporzione i fr. 863.– mensili spesi in media dall'istante nel 2013 con la

carta di credito si riferissero a necessità di lei sola. E la valutazione

dev'essere cauta, poiché nulla im­pediva all'interessata di produrre (o di chiedere

di produrre) le fatture inerenti alla propria carta di credito. Valutata la

situazione nel suo insieme, nelle condizioni illustrate una spesa di fr. 400.–

mensili può ritenersi attendibile.

e) Nelle

osservazioni all'appello il convenuto fa valere che la moglie ha una relazione con

un altro uomo, ma non pretende che da tale relazione essa tragga benefici atti

a ridurre il di lei fabbisogno effettivo. Egli fa valere altresì, all'appoggio

della documentazione esibita in appello (sopra, consid. 2), che in seguito al

rinnovo del mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale gli interessi passivi

su fr. 150 000.– sono scesi dal luglio del

2015.

da circa il 4% a circa il 2%. Non indica tuttavia in che misura ciò incida

sul fabbisogno effettivo della moglie. Anzi, nei suoi calcoli egli riprende il

costo dell'alloggio fra le voci di spesa non controverse. Per di più, contestazioni

pecuniarie vanno cifrate, sotto pena di irricevibilità (DTF 137 III 617). Insufficientemente

motivata (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la doglianza del convenuto non

può pertanto essere vagliata oltre.

Il

convenuto soggiunge che il leasing del veicolo usato dalla moglie è giunto a

termine nel 2016, sicché tale voce di spesa nel fab­bisogno effettivo dell'istante

(fr. 465.– mensili) è venuta a cadere. Dal fascicolo processuale risulta in

effetti che il contratto di leasing stipulato il 22 marzo 2012 per la Jeep

__________ usata dalla moglie sarebbe durato 48 mesi (doc. AA). L'ultima rata è

scaduta in pendenza di appello, nell'aprile del 2016, sicché dal maggio del

2016.

la relativa posta nel fabbisogno effettivo della moglie non si giustifica

più. Al riguardo l'obiezione del convenuto è provvista di buon diritto.

f)

Infine l'appellante chiede di portare il suo onere fiscale da fr. 1200.– a

fr. 2500.– mensili per tenere conto del fatto ch'essa dovrà esporre nella

dichiarazione d'imposta contributi alimentari per fr. 16 000.– mensili complessivi. In realtà

l'istante

si vede riconoscere nel fabbisogno effettivo, come si è appena visto, fr. 400.–

mensili supplementari per le spese finanziate con la carta di credito, ciò che fa

lievitare il contributo di mantenimento fino all'aprile del 2016 (quando viene

meno la rata del leasing per l'automo­bile). Si giustifica perciò di rivalutare

l'onere fiscale a suo carico con riferimento a quel periodo, dopo di che

l'estinzione del leasing ristabilisce il fab­bisogno effettivo accertato dal

Pretore. A un sommario esame, considerato il reddito proprio della moglie (fr.

975.

– men­sili netti), i contributi alimentari per i figli minorenni (fr. 1985.–

e 1820.– mensili oltre assegni familiari), il valore locativo del­l'abitazione

coniugale in comproprietà e le usuali deduzioni per spese professionali, oneri

assicurativi, figli a carico e interessi passivi, l'onere tributario può verosimilmente

stimarsi in fr. 1550.– mensili.

6.

Ne discende, in ultima

analisi, che l'appello merita parziale accoglimento per quanto riguarda il

contributo alimentare in favore della moglie dal gennaio del 2014 fino

all'aprile del 2016, che va maggiorato da fr. 7200.– a fr. 7950.– mensili. Il

temporaneo aumento è sicuramente alla portata del marito, che con entrate di

fr. 24 000.– mensili netti vede unicamente scendere per

16.

mesi il suo margine disponibile dai fr. 4722.– mensili calcolati dal Pretore

a poco meno di fr. 4000.– mensili (fabbisogno effettivo di lui fr. 8273.–

mensili non contestati, contributi alimentari per i figli fr. 3805.–

mensili complessivi non contestati), più che sufficienti per sopperire agli

obblighi di mantenimento cui allude il Pretore anche nei confronti del figlio

maggiorenne S__________. Per il resto il contributo alimentare fissato dal

primo giudice va confermato.

7.

Le spese

dell'attuale giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). Sta di fatto che l'appellante ottiene causa vinta unicamente per

l'ammontare di fr. 750.– mensili sull'arco di 16 mesi rispetto ai fr. 6135.45

mensili pretesi senza limiti di tempo (e quindi da calcolare per la durata di

vent'anni: sopra, consid. 1). Il suo grado di soccombenza è quindi praticamente

totale. In una situazione del genere tanto vale rinunciare al prelievo della trascurabile

quota di spese che andrebbe a carico del convenuto e ridurre di qualche poco le

spese processuali a carico dell'ap­pellante, la quale va tenuta a rifondere al

convenuto un'indennità per ripetibili lievemente ridotte. L'esito del giudizio

odierno non incide in misura apprezzabile per contro sul dispositivo di prima

sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

8.

Per quanto attiene

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'entità dei contributi alimentari litigiosi davanti a

questa Camera raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.

6).

Per

questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2

della sentenza impugnata è riformato come segue:

AO 1 è condannato a versare a AP

1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 7950.– mensili dal 1°

gennaio 2014 fino al 30 aprile 2016 e

fr.

7200.

– mensili dal 1° maggio 2016 in poi.

Per il resto il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato e l'appello è respinto.

2. Le spese processuali

ridotte, di fr. 2950.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie

giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).