11.2015.51
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20 luglio 2017Italiano22 min
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Incarto n.
11.2015.51
Lugano,
20 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa
SE.2013.5 (accesso necessario) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con “istanza” (petizione) del 15 gennaio 2013
da
AP 1
AP 2,
al
quale è subentrato in pendenza di causa
AP 4
AP 5
AP 6
AP 7
AP 8, e
la stessa
AP 4
formanti la comunione
ereditaria fu (1923-2001)
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
AO
2 e AO 1 AO 1
(patrocinati
dall' PA 2),
giudicando sull'appello
del 7 luglio 2015 presentato da AP 1, AP 2, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7 e AP 8 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 2 giugno 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Lungo la via R__________,
in località __________ nel Comune di __________, sono allineati quattro fondi su
cui sorgono altrettante case d'abitazione: la particella n. 862 RFD (594 m²), comproprietà
un mezzo ciascuno di AP 4 e della comunione ereditaria fu __________ (composta
della stessa AP 4, di AP 5, AP 6, AP 8 e AP 7), la particella n. 863 RFD (576 m²), oggi di __________ S__________, la particella
n. 864 RFD (597 m²), di AP 1, e la particella n. 865 RFD (592
m²), di AO 2 e AO 1 in ragione metà ciascuno. La via R__________ è una stradina
carrozzabile a fondo cieco, lunga poco più di 100 m e larga 3 m scarsi, in
proprietà coattiva dei quattro fondi appena citati (particella n. 445 RFD)
e si collega perpendicolarmente con una strada comunale (via M__________). In seguito
a una nuova misurazione catastale, della primavera 2003, una porzione di terreno
situata allo sbocco della via R__________ è risultata appartenere alla particella
n. 865, ciò che ha ridotto le dimensioni dell'innesto nella pubblica via.
B. Il 23 aprile 2007 AO
2 e AO 1, comproprietari della particella n. 865, hanno inoltrato al Municipio
di __________ una domanda di costruzione per portare i muri di cinta del loro
fondo a confine, includendo la porzione di terreno risultata appartenere alla
loro particella. AP 2, AP 4, AP 5, AP 6, AP 8, AP 7 e altri proprietari di
immobili si sono opposti al rilascio del permesso. Con decisione del 12 giugno
2007 il Municipio di __________ ha respinto la domanda perché il nuovo muro di
cinta non avrebbe consentito un accesso sufficiente alle case servite dalla via
R__________ e avrebbe obbligato gli utenti a ‟complicate manovre per
accedervi, creando intralcio e pericoli per la circolazione lungo la via
pubblicaˮ. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, su
ricorso di AO 2 e AO 1, con risoluzione n.
4784 del 19 settembre 2007.
C. Nell'ottobre
del 2011 AO 2 e AO 1 hanno collocato,
a confine della loro proprietà, lungo il cordolo della via R__________, quattro
coni stradali per segnare fisicamente il limite del loro fondo e impedire il
passaggio sulla citata porzione di terreno. I proprietari delle particelle n. 862,
863 e 864 RFD hanno sollecitato il Comune di __________ a intervenire,
lamentando l'angustia __________
all'imbocco nella stradina, ma il Municipio non ha dato seguito alla
richiesta. In seguito AO 2 e AO 1
hanno posato anche alcuni massi, hanno piantato un paletto e tirato un nastro
di demarcazione lungo la linea del confine.
D. Decaduto infruttuoso
il tentativo di conciliazione, il 15 gennaio 2013 AP
4, la comunione ereditaria fu __________ (la stessa AP 4, AP 5, AP 6, AP
8 e AP 7), AP 2 e AP 1, proprietari delle particelle
n. 862, 863 e 864, hanno promosso causa davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord contro AO 2 e AO 1, proprietari della particella
n. 865, chiedendo che a carico di quest'ultima sia costituita, sull'arrotondamento
a confine con l'imbocco della via R__________ (circa 15 m²), una servitù di
accesso necessario con ogni veicolo, offrendo a titolo di indennità una somma imprecisata.
Il Pretore ha invitato le parti il 16 gennaio 2013 a determinare il
valore litigioso. Il 29 gennaio 2013 costoro hanno indicato il valore in
fr. 20 000.–, sicché il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata.
Chiamati a presentare osservazioni scritte, il 22 marzo 2013 i convenuti
hanno proposto di respingere la petizione. Invitati a replicare, gli
attori hanno poi ribadito il 26 aprile 2013 la loro domanda, mentre con duplica
del 31 maggio 2013 i convenuti hanno postulato una volta ancora il rigetto
dell'azione.
E. Il dibattimento si è tenuto il 1° luglio 2013 e
l'istruttoria è cominciata il 9 settembre 2013 per chiudersi il 27 gennaio 2015,
dopo l'esecuzione di una perizia. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 31 marzo 2015
gli attori hanno ribadito la domanda di petizione, salvo ridurre a 9 m² la
superficie da gravare con la servitù di accesso necessario (‟designata
nell'allegato 6 della periziaˮ) e offrire ai convenuti, in contropartita, un'indennità
di fr. 1012.50. Nel loro allegato del 26 marzo 2015 i convenuti hanno ulteriormente
proposto di rigettare l'azione. Statuendo con sentenza del 2 giugno 2015,
il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di complessivi
fr. 10 500.– a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere
ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata gli attori sono
insorti a questa Camera con un appello del 7 luglio 2015 nel quale chiedono di
accogliere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni dell'11 settembre 2015 AO 2 e AO 1
propongono di respingere l'appello. In pendenza di ricorso, il 18
gennaio 2016, AP 2 ha donato la particella n. 863 al figlio __________. Il presidente
di questa Camera gli ha impartito perciò il 9 giugno 2017 un breve termine per approvare
la successione del figlio nella causa e documentare il subingresso di lui. AP 2
ha dichiarato il 22 giugno 2017 di consentire al subentro di __________ S__________,
il quale ha dichiarato contestualmente di sostituirsi al padre nel processo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai
Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto
avendo fissato il valore litigioso, come detto, in fr. 20 000.– (sentenza impugnata, consid. 11), importo
che non appare inverosimile e che non è posto in discussione. Quanto alla
tempestività
dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale degli
attori l'8 giugno 2015. Depositato il 7 luglio 2015, l'appello in esame
è di conseguenza ricevibile.
2. Il 18 gennaio 2016 __________
S__________ è divenuto proprietario della particella n. 863. Ora, l'art. 83
cpv. 1 CPC prevede che nel caso in cui l'oggetto litigioso sia alienato
pendente causa il nuovo proprietario ha il diritto di subentrare all'alienante
nel processo, con l'accordo di quest'ultimo, senza che la controparte possa
opporsi. In concreto il donatario ha dichiarato di subentrare nella causa al
padre, il quale ha consentito al subingresso. La sostituzione di parte si è
quindi perfezionata.
3. Nella sentenza
impugnata il Pretore, riassunti i criteri che presiedono
all'applicazione dell'art. 694 cpv. 1 CC (consid. 8), ha accertato
che le particelle degli attori sono tutte raggiungibili in automobile dalla via
R__________ (consid. 9). Egli non ha trascurato che – secondo la perizia – la
svolta dalla via M__________ nella via R__________ è possibile per un'ambulanza
allestita su un furgone leggero __________, ma non su un telaio __________ (consid.
9.1), almeno senza passare sull'angolo della particella n. 865. Tanto meno
può imboccare la via R__________ un'autobotte dei pompieri, la quale in ogni
modo non potrebbe percorrere la via R__________ per la sua larghezza
(3.2 m), né un camion dei traslochi (consid. 9.1 e 9.2). Il Pretore ha
rilevato nondimeno che, stando a, un'autocisterna che soleva rifornire la sua
abitazione di olio da riscaldamento riusciva ad accedere dalla via R__________
(pag. 7 in alto) e che furgoni leggeri non troppo ingombranti riescono a
svoltare nella stradina anche senza passare sull'angolo della particella
n. 865. Ne ha concluso che, potendo le proprietà degli attori essere
raggiunte con automobili, camioncini, furgoni leggeri (ancorché non tutti) e veicoli
per il rifornimento di gasolio, le condizioni di accesso risultano sufficienti,
seppure non ideali (consid. 9.2).
Quanto alle altre
argomentazioni sollevate dagli attori, il Pretore ha respinto il rimprovero che
costoro muovevano ai convenuti, i quali si erano rifiutati di approvare una
rettifica dei confini atta a migliorare l'imbocco di via R__________, ricordando
che anche gli ex proprietari della particella n. 864 avevano respinto la prospettiva
(consid. 10.1). Anzi, agli attori il primo giudice ha addebitato un concorso
di responsabilità nella situazione che si è venuta a creare, rammentando come
essi non si siano opposti alla costruzione di un muro a confine che i comproprietari
della particella n. 1464, dirimpetto della particella n. 865, hanno edificato
nel 2004. Tale opera “costituisce – ha soggiunto il Pretore – l'elemento che
maggiormente disturba l'entrata a via R__________” e che a quel tempo poteva
essere osteggiata con successo, come con successo gli attori hanno osteggiato
nel 2007 il progetto dei convenuti inteso a portare il noto muro di cinta a
confine del fondo (consid. 10.2). Onde, in definitiva, il rigetto anche per
tali motivi dell'azione volta all'ottenimento dell'accesso necessario.
4. Gli appellanti sostengono
che la sentenza impugnata non rimedia allo stato di necessità in cui versano i
loro fondi, i quali sono raggiungibili nelle condizioni attuali solo con
veicoli leggeri di limitate dimensioni, escluse finanche certe ambulanze. Fanno
valere che la menzionata autocisterna per il rifornimento di gasolio riusciva a
prendere la via R__________ perché a quel tempo i convenuti non avevano ancora
posato tutti gli ostacoli destinati a impedire il transito sull'arrotondamento
dell'imbocco. In materia di collegamento alla rete viaria essi continuano
perciò a lamentare uno stato di necessità, se non altro parziale. Quanto al rimprovero
secondo cui essi avrebbero dovuto opporsi alla costruzione di un muro a confine
che i comproprietari della particella n. 1464 – dirimpetto della particella
n. 865 – hanno edificato nel 2004, essi eccepiscono che era compito
dell'autorità comunale, non loro, garantire un accesso sufficiente alle zone
edificabili dal piano regolatore e che, avessero pure contestato il progetto,
essi non sarebbero stati autorizzati per ciò solo a passare sull'angolo della
particella n. 1464. Inoltre gli appellanti affermano che un accesso necessario deve
tenere conto degli interessi delle parti e – a loro avviso – il diritto di
passo chiesto sulla particella dei convenuti è quello più idoneo, poiché grava
una piccola porzione di terreno già destinata al transito.
5. L'art.
694 cpv. 1 CC conferisce al proprietario che non abbia un accesso sufficiente
dal suo fondo a una strada pubblica il diritto di ottenere dai vicini un “passaggio
necessario dietro piena indennità”. Per “accesso sufficiente” si intende un
collegamento alla pubblica via atto a garantire, dal punto di vista oggettivo,
uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione
(sentenza del Tribunale federale 5A_931/2015 del 10 giugno 2016 consid. 3.3.1
con rinvii in: SJ 2017 I 123; I CCA, sentenza inc.
11.2012.86 del 17 giugno 2015, consid. 8 con rinvii di
dottrina). Gli accessi sufficienti sono regolati oggi dal diritto pubblico, in
particolare dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 136 III 134 consid. 3.2), ovvero dai
piani di utilizzazione (a cominciare dai piani regolatori) e dagli strumenti
pianificatori loro correlati. Il diritto privato ha una funzione puramente sussidiaria.
L'art. 694 cpv. 1 CC garantisce in ogni modo al proprietario di
un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino case d'abitazione o di
vacanza il diritto di accedere al proprio immobile – per principio – con
veicoli a motore, sempre che la topografia dei luoghi permetta ciò (i terreni
in notevole pendenza possono costituire un'eccezione:
RtiD I-2012 pag. 895 n. 13; I CCA, sentenza inc.
11.2014 33 del 22 febbraio 2016, consid. 4
con rinvii).
6. Nella fattispecie è
pacifico che i fondi degli attori sono raggiungibili con veicoli a motore fin
dagli anni settanta, quantunque non direttamente dalla pubblica via, bensì per
il tramite di una stradina privata che si diparte dalla pubblica via (via M__________).
L'accesso sufficiente dell'art. 19 cpv. 1 LPT è assicurato in tal modo. Ciò
premesso, per quanto riguarda le strade private il piano regolatore del Comune
di __________ dispone che il campo stradale dev'essere almeno di 3 m (art. 58
n. 2 NAPR). Prevede inoltre che le “strade di lottizzazione devono essere
costruite nel rispetto dei principi seguiti per le strade comunali di uguale
categoria e dalle norme VSS, secondo le indicazioni del Municipio” (art. 58 n.
5 NAPR). Anche “le strade private che servono diverse abitazioni devono avere
le caratteristiche geometriche delle strade comunali di uguale categoria”, nel
senso che “vanno salvaguardate le disposizioni in materia di costruzione
stradale contenute nelle norme VSS” (art. 59 n. 6 NAPR). L'accesso alla pubblica
via per mezzo di una strada privata, in altri termini, è sufficiente nel senso
dell'art. 19 cpv. 1 LPT se la strada privata è costruita con gli stessi
criteri di una strada pubblica di categoria analoga. La via M__________, per
esempio, rientra nella categoria delle cosiddette “strade di servizio SSV” (art.
56 n. 2 del piano regolatore; perizia, pag. 3).
7. Secondo recente giurisprudenza, le norme dell'Associazione svizzera dei professionisti
della strada e dei trasporti (VSS), che costituiscono la base dell'ingegneria
per le progettazioni viarie, possono entrare in considerazione non solo ove la
legge ne preveda l'applicazione, ma anche ove si tratti di definire la larghezza
di passi privati (DTF 139 III 404). Alle norme VSS
rinvia poi, nel Cantone Ticino, l'art. 30 cpv. 1 del regolamento di
applicazione della legge edilizia (RS 7.1.2.1.1) per la progettazione e l'esecuzione
di edifici, impianti e ogni altra opera. In concreto il perito giudiziario ha
determinato quale configurazione minima dovrebbe avere l'innesto della via R__________
nella via M__________ secondo le norme VSS 640 050 (Grundstückzufahrten/Accès
riverains) e 640 201 (Geometrisches Normalprofil/Profil géométrique type),
giungendo alla raffigurazione dell'imbocco figurante nel referto (pag. 7). In
sintesi, per ottemperare ai requisiti delle norme VSS cui si riferisce il piano
regolatore comunale ai fini dell'art. 19 cpv. 1 LPT, l'imbocco
attuale dovrebbe essere allargato arrotondando l'angolo formato dalla stradina,
ma non verso il fondo dei convenuti (particella n. 865), bensì verso il fondo
dirimpetto a quello dei convenuti (particella n. 1464), dal quale andrebbe
anche rimosso il muro a confine per una lunghezza di 1.8 m (perizia,
pag. 13). A parte ciò, il calibro della via R__________ andrebbe portato a 3 m
(come prescrive l'art. 58 n. 2 NAPR in conformità alla norma VSS 640 050) lungo tutta la strada, mentre esso misura solo tra 2.70 e 2.88 m (perizia,
pag. 5 in alto).
8. Le norme VSS appena
citate non sono imperative (RDAT I-1995 pag. 93 n. 39), seppure una decisione
presa dall'autorità amministrativa in virtù di tali norme vincoli il giudice
civile (RtiD I-2016 pag. 633 consid. b). Nel piano regolatore di __________
esse
definiscono
tuttavia – come nei piani regolatori comunali in genere – le caratteristiche di
un “accesso sufficiente” nel senso dell'art. 19 cpv. 1 LPT. Chi invoca
l'art. 694 cpv. 1 CC davanti al giudice civile per ottenere un accesso
necessario deve dimostrare perciò che il collegamento alla pubblica via
previsto dal piano regolatore in realtà non è sufficiente, o perché non esiste
del tutto o perché non consente di raggiungere con veicoli a motore il suo
fondo edificato. Non si deve trascurare infatti che l'istituto
dell'art. 694 CC soggiace a condizioni assai rigorose, essendo stato
concepito unicamente per rimediare a uno stato di necessità (DTF 136 III 133 consid. 3.1; 120 II 186 consid. 2a). Chi si vale dell'art. 694 cpv. 1 CC, di conseguenza, non può
pretendere di ottenere un percorso ideale né il tracciato che gli è più comodo
o confortevole, né il più breve o il più economico, né
quello che gli consenta di arrivare più vicino possibile alla porta di casa.
Tanto meno l'art. 694 cpv. 1 CC può servire soltanto per migliorare un passo
esistente (I CCA,
sentenza inc. 11.2014 33 del 22 febbraio
2016, consid. 4 con rinvii).
9. Nel caso in oggetto gli
appellanti si dolgono a ragione che le loro particelle n. 862, 863 e 864
versano in un parziale stato di necessità, giacché l'accesso dalla strada
pubblica alla via R__________ non adempie – come ha accertato il perito giudiziario
– i requisiti minimi di un accesso sufficiente a norma del piano regolatore
comunale. Né essi possono rimediare a tale stato di cose facendo capo agli
strumenti del diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami),
l'autorità amministrativa non potendo essere chiamata a intervenire su terreni
privati. Soccorrono quindi gli estremi per rivolgersi al giudice civile e
valersi dell'art. 694 cpv. 1 CC. Ciò non toglie che l'art. 694 cpv.
1 CC garantisca soltanto un accesso sufficiente. E se l'accesso sufficiente è
definito dal piano regolatore comunale, come
in concreto, per ovviare allo stato di necessità l'art. 694 cpv. 1 CC non può tendere – di regola – a ottenere più
o altro di quanto assicura il piano regolatore. È possibile che, come si è
accennato (consid. 8), in determinate circostanze l'art. 694 cpv. 1 CC si sospinga
eccezionalmente oltre le esigenze minime del diritto pubblico (DTF 136 III 130;
analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_931/2015 del 10 giugno
2016 consid. 3.3.5, in: SJ 2017 I 125). In tali casi incombe tuttavia a chi
invoca l'art. 694 cpv. 1 CC dimostrare simili estremi.
Gli appellanti non
pretendono che in concreto l'accesso previsto dal piano regolatore comunale per
Fatti
i loro fondi e raffigurato dal perito giudiziario nella planimetria del referto
(pag. 7) sia insufficiente sotto il profilo dell'art. 694 cpv. 1 CC. Allegano a
ragione che insufficiente è l'accesso attuale, ma ciò non significa ch'essi
possano ottenere più o altro di quanto assicura loro il diritto pubblico in
ossequio all'art. 19 cpv. 1 LPT. Per i loro fondi essi avrebbero potuto rivendicare
perciò il passaggio necessario
sull'angolo della
particella n. 1464 indicato il perito (l'esattezza e la pertinenza del referto
non sono messe in dubbio, né da una parte né dall'altra), convenendo in
giudizio i comproprietari di tale particella. Non si vede per contro che cosa
giustificherebbe di invadere la particella n. 865 dei convenuti.
10. Il perito giudiziario rileva
invero che l'accesso necessario sull'angolo della particella n. 1464 permette
di svoltare con una sola manovra nella via R__________ ai veicoli leggeri che
percorrono la via M__________ solo ove si tratti di mezzi di dimensioni limitate
(referto, pag. 12 in fondo e pag. 13). Riuscirebbe a imboccare la stradina, per
esempio, un furgone __________ adibito ad ambulanza, ma non un __________
carrozzato a cardiomobile, il quale deve compiere due manovre, salvo invadere simultaneamente
la particella dei convenuti. A parte il fatto però che nemmeno l'accesso
necessario chiesto dagli attori sulla sola particella n. 865 consentirebbe a
veicoli leggeri di grandi dimensioni di imboccare la via R__________ con una
sola manovra (perizia, allegato 2), ciò non significa che un accesso necessario
sulla particella n. 1464 sia insufficiente e debba estendersi alla particella
n. 865 in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC. Mal si comprende in effetti perché una
cardiomobile __________ dovrebbe poter svoltare con una sola manovra in una
strada privata mentre dovrebbe compiere due manovre per svoltare in un'analoga
strada pubblica con imbocco eseguito a norma del piano regolatore comunale. Nemmeno
il perito dà una spiegazione in proposito.
11. Il Pretore reputa che gli attori non possano più
far capo all'art. 694 cpv. 1 CC perché, non essendosi opposti nel 2004 alla
costruzione del muro a confine lungo la particella n. 1464 (opera che rende
inaccessibile l'angolo del fondo), essi hanno rinunciato a valersi degli
strumenti che il diritto pubblico metteva a loro disposizione per rimediare al
parziale stato di necessità in cui versano le loro proprietà e ottenere un accesso
sufficiente nel senso
dell'art. 19 cpv.
2 LPT. L'opinione non può essere condivisa. Anzitutto perché l'edificazione di
quel muro non risultava in contrasto con il piano regolatore o con altre
disposizioni del diritto pubblico, mentre l'argomentazione del Pretore secondo
cui gli attori si sarebbero visti accogliere un'eventuale opposizione perché
nel 2007 un'analoga domanda di costruzione introdotta dai convenuti per
spostare a confine il muro di cinta della loro particella n. 865 è stata
Considerandi
respinta si riconduce a mera speculazione. Comunque sia, e indipendentemente da
quanto precede, si preclude il diritto a un accesso necessario solo chi vi
rinuncia deliberatamente (DTF 136 III 141 consid. 5.4.3; 134 III 51 consid. 4.1
in principio e consid. 4.2 con rinvii), non chi rimane passivo. E gli attori
non constano avere mai rinunciato ad agire nei confronti dei comproprietari
della particella n. 1464. Non si vede dunque perché in concreto essi non
potrebbero più pretendere un accesso sufficiente e postulare la rimozione del
muro a confine con la particella n. 1464, almeno per 1.8 m di lunghezza.
12.
È vero che l'accesso necessario dell'art. 694 cpv. 1 CC si
chiede in primo luogo – per principio – al vicino “dal quale, a causa dello
stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente
esigere la concessione del passo” (art. 694 cpv. 2 CC). Non consta
tuttavia che chiedere l'accesso necessario, nella fattispecie, ai proprietari
della particella n. 1464 offenda tale precetto. Intanto per “stato preesistente della proprietà e della viabilità”
si intendono solo accessi esercitati in virtù di diritti reali o obbligatori,
non il semplice uso di determinati tracciati tollerato per compiacenza
(sentenze del Tribunale federale 5A_714/2012 del 29 maggio 2013 consid. 4.2.1.1
con riferimenti;5C.288/1998 dell'8 marzo 1999 consid. 3a, in: Rep 1999 pag. 64
con riferimenti di dottrina). E sulla particella n. 865 dei convenuti gli
attori non hanno mai fruito di alcun diritto di passo (se mai sono transitati
sull'angolo della medesima credendo a torto, fino alla misurazione catastale
del 2003, di passare sulla proprietà coattiva), come non hanno mai beneficiato
di diritti di passo sulla particella n. 1464.
Non
ravvisandosi uno “stato preesistente
della proprietà e della viabilità”, l'accesso va chiesto al proprietario cui l'accesso
rechi minor danno (“devesi aver riguardo agli interessi delle due parti”:
art. 694 cpv. 3 CC). Agli atti non
figura tuttavia alcun dato che permetta di accertare come la richiesta di
accesso necessario sarebbe meno pregiudizievole per i proprietari della
particella n. 865 rispetto a quelli della particella n. 1464. Anche
attenendosi all'indennità che gli attori dovrebbero versare, il perito ha
quantificato in fr. 5400.– (contestati dagli appellanti) la somma spettante ai
convenuti in contropartita dell'aggravio (referto, pag. 11), ma invano si
cercherebbe di sapere quale somma spetterebbe ai proprietari della particella
n. 1464. Inoltre, se i proprietari di quest'ultima dovessero sopportare la rimozione
di 1.8 m del muro a confine, la superficie del fondo ch'essi vedrebbero gravare
della servitù parrebbe inferiore ai 9 m² chiesti dagli attori ai proprietari della
particella n. 865. Sta di fatto che gli attori, cui incombeva di rendere almeno
verosimile il presupposto del minor danno, non hanno addotto alcun elemento
circa un eventuale maggior pregiudizio che i proprietari della particella n. 1464
sarebbero tenuti a sopportare. Nulla esclude pertanto ch'essi possano procedere
nei confronti di questi ultimi sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC.
13.
In definitiva l'appello vede la sua sorte segnata e la sentenza pretorile
confermata, seppure per ragioni diverse rispetto a quelle enunciate dal primo
giudice. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza degli attori (art. 106
cpv. 1 CPC).
14.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 20 000.–: sopra, consid. 1) non raggiunge manifestamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
2. Le
spese processuali di fr. 900.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti,
che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.–
complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).