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Decisione

11.2015.51

Accesso necessario

20 luglio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i loro fondi e raffigurato dal perito giudiziario nella planimetria del referto

(pag. 7) sia insufficiente sotto il profilo dell'art. 694 cpv. 1 CC. Allegano a

ragione che insufficiente è l'accesso attuale, ma ciò non significa ch'essi

possano ottenere più o altro di quanto assicura loro il diritto pubblico in

ossequio al­l'art. 19 cpv. 1 LPT. Per i loro fondi essi avrebbero potuto rivendicare

perciò il passaggio necessario

sul­l'angolo della

particella n. 1464 indicato il perito (l'esattezza e la pertinenza del referto

non sono messe in dubbio, né da una parte né dall'altra), convenendo in

giudizio i comproprietari di tale particella. Non si vede per contro che cosa

giustificherebbe di invadere la particella n. 865 dei convenuti.

10. Il perito giudiziario rileva

invero che l'accesso necessario sul­l'an­golo della particella n. 1464 permette

di svoltare con una sola manovra nella via R__________ ai veicoli leggeri che

percorrono la via M__________ solo ove si tratti di mezzi di dimensioni limitate

(referto, pag. 12 in fondo e pag. 13). Riuscirebbe a imboccare la stradina, per

esempio, un furgone __________ adibito ad ambulanza, ma non un __________

carrozzato a cardiomobile, il quale deve compiere due manovre, salvo invadere simultaneamente

la particella dei convenuti. A parte il fatto però che nemmeno l'accesso

necessario chiesto dagli attori sulla sola particella n. 865 consentirebbe a

veicoli leggeri di grandi dimensioni di imboccare la via R__________ con una

sola manovra (perizia, allegato 2), ciò non significa che un accesso necessario

sulla particella n. 1464 sia insufficiente e debba estendersi alla particella

n. 865 in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC. Mal si comprende in effetti perché una

cardiomobile __________ dovrebbe poter svoltare con una sola manovra in una

strada privata mentre dovrebbe compiere due manovre per svoltare in un'analoga

strada pubblica con imbocco eseguito a norma del piano regolatore comunale. Nemmeno

il perito dà una spiegazione in proposito.

11. Il Pretore reputa che gli attori non possano più

far capo all'art. 694 cpv. 1 CC perché, non essendosi opposti nel 2004 alla

costruzio­ne del muro a confine lungo la particella n. 1464 (opera che rende

inaccessibile l'angolo del fondo), essi hanno rinunciato a valersi degli

strumenti che il diritto pubblico metteva a loro disposizione per rimediare al

parziale stato di necessità in cui versano le loro proprietà e ottenere un accesso

sufficiente nel senso

del­l'art. 19 cpv.

2 LPT. L'opinione non può essere condivisa. Anzitutto perché l'edificazione di

quel muro non risultava in contrasto con il piano regolatore o con altre

disposizioni del diritto pubblico, mentre l'argomentazione del Pretore secondo

cui gli attori si sarebbero visti accogliere un'eventuale opposizione perché

nel 2007 un'analoga domanda di costru­zione introdotta dai convenuti per

spostare a confine il muro di cinta della loro particella n. 865 è stata

Considerandi

respinta si riconduce a mera speculazione. Comunque sia, e indipendentemente da

quanto precede, si preclude il diritto a un accesso necessario solo chi vi

rinuncia deliberatamente (DTF 136 III 141 consid. 5.4.3; 134 III 51 consid. 4.1

in principio e consid. 4.2 con rinvii), non chi rimane passivo. E gli attori

non constano avere mai rinunciato ad agire nei confronti dei comproprietari

della particella n. 1464. Non si vede dunque perché in concreto essi non

potrebbero più pretendere un accesso sufficiente e postulare la rimozione del

muro a confine con la particella n. 1464, almeno per 1.8 m di lunghezza.

12.

È vero che l'accesso necessario dell'art. 694 cpv. 1 CC si

chiede in primo luogo – per principio – al vicino “dal quale, a causa dello

stato preesistente della proprietà e della via­bilità, si può ragio­nevolmente

esigere la concessione del passo” (art. 694 cpv. 2 CC). Non consta

tuttavia che chiedere l'accesso necessario, nella fattispecie, ai proprietari

della particella n. 1464 offenda tale precetto. Intanto per “stato preesistente della proprietà e della via­bilità”

si intendono solo accessi esercitati in virtù di diritti reali o obbligatori,

non il semplice uso di determinati tracciati tollerato per compiacenza

(sentenze del Tribunale federale 5A_714/2012 del 29 maggio 2013 consid. 4.2.1.1

con riferimenti;5C.288/1998 dell'8 marzo 1999 consid. 3a, in: Rep 1999 pag. 64

con riferimenti di dottrina). E sulla particella n. 865 dei convenuti gli

attori non hanno mai fruito di alcun diritto di passo (se mai sono transitati

sull'angolo della medesima credendo a torto, fino alla misurazione catastale

del 2003, di passare sulla proprietà coattiva), come non hanno mai beneficiato

di diritti di passo sulla particella n. 1464.

Non

ravvisandosi uno “stato preesistente

della proprietà e della via­bilità”, l'accesso va chiesto al proprietario cui l'accesso

rechi minor danno (“devesi aver riguardo agli interessi delle due parti”:

art. 694 cpv. 3 CC). Agli atti non

figura tuttavia alcun dato che permetta di accertare come la richiesta di

accesso necessario sarebbe meno pregiudizievole per i proprietari della

particella n. 865 rispetto a quelli della particella n. 1464. Anche

attenendosi all'indennità che gli attori dovrebbero versare, il perito ha

quantificato in fr. 5400.– (contestati dagli appellanti) la somma spettante ai

convenuti in contropartita dell'aggravio (referto, pag. 11), ma invano si

cercherebbe di sapere quale somma spetterebbe ai proprietari della particella

n. 1464. Inoltre, se i proprietari di quest'ultima dovessero sopportare la rimozione

di 1.8 m del muro a confine, la superficie del fondo ch'essi vedrebbero gravare

della servitù parrebbe inferiore ai 9 m² chiesti dagli attori ai proprietari della

particella n. 865. Sta di fatto che gli attori, cui incombeva di rendere almeno

verosimile il presupposto del minor danno, non hanno addotto alcun elemento

circa un eventuale maggior pregiudizio che i proprietari della particella n. 1464

sarebbero tenuti a sopportare. Nulla esclude pertanto ch'essi possano procedere

nei confronti di questi ultimi sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC.

13.

In definitiva l'appello vede la sua sorte segnata e la sentenza pretorile

confermata, seppure per ragioni diverse rispetto a quelle enunciate dal primo

giudice. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza degli attori (art. 106

cpv. 1 CPC).

14.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 20 000.–: sopra, consid. 1) non raggiunge manifestamente la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

2. Le

spese processuali di fr. 900.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti,

che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.–

complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).