11.2015.52
Stralcio dell'appello dal ruolo in seguito a desistenza
7 febbraio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.52
Lugano,
7 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2015.9 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 5 maggio 2015 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 6 luglio 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 22 giugno 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto cautelare emesso il 22 giugno 2015 nelle more istruttorie in una causa
di divorzio che oppone AO 1 ad AP 1 (entrambi del 1965) il Pretore del
Distretto di Vallemaggia ha fissato un contributo alimentare
per la moglie di fr. 876.65 mensili dal 1°
giugno al 31 agosto 2015 e di fr. 988.40 mensili dal 1° settembre 2015
in poi. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è stato rinviato alla sentenza
finale.
B. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6
luglio 2015 nel quale ha chiesto che, conferitole il beneficio del gratuito
patrocinio, il contributo alimentare fosse aumentato a fr. 1618.60 mensili dal
1° giugno al 31 agosto 2015 e a fr. 1796.50 mensili dopo di allora. Nelle sue
osservazioni del 22 luglio 2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
C. Il 6 febbraio 2017 la
Pretura del Distretto di Vallemaggia ha trasmesso ha questa Camera copia del
verbale di un'udienza tenutasi quello stesso giorno nella causa di divorzio. In
quel verbale AP 1 dichiara di ritirare l'appello contro il provvedimento cautelare,
proponendo con l'accordo del marito di addebitare eventuali spese ai coniugi in
ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, entrambe le parti soggiungendo
inoltre di rinunciare preventivamente a impugnare il decreto di stralcio.
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero
la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle
proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv.
1.
CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo
2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto
l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende
atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241
cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale a
soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un
appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese
giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). Nulla
impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire
un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili. È
quanto hanno pattuito i coniugi nella fattispecie quando, debitamente
patrocinati dinanzi al primo giudice, hanno previsto il riparto a metà delle
spese e la compensazione delle ripetibili. Non v'è ragione per scostarsi da
tale accordo in questa sede.
3.
L'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto, tenuto conto
che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG). Circa la richiesta di
gratuito patrocinio presentata da AP 1, a supporre che tale richiesta non sia
stata ritirata insieme con l'appello, la questione va dichiarata senza
interesse. Nel caso in cui un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la
qualità di parte nel processo, in effetti, viene meno per lui la possibilità di
ottenere il conferimento del gratuito ptrocinio (sentenza
del Tribunale federale 5P.220/2003
del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in
basso con numerosi riferimenti). E nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità
di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine
alla procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di
fr. 200.– sono poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).