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Decisione

11.2015.52

Stralcio dell'appello dal ruolo in seguito a desistenza

7 febbraio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2015.9 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del

Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 5 maggio 2015 da

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2),

giudicando

sull'appello del 6 luglio 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 22 giugno 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Con

decreto cautelare emesso il 22 giugno 2015 nelle more istruttorie in una causa

di divorzio che oppone AO 1 ad AP 1 (entrambi del 1965) il Pretore del

Distretto di Vallemaggia ha fissato un contributo alimentare

per la moglie di fr. 876.65 mensili dal 1°

giugno al 31 agosto 2015 e di fr. 988.40 mensili dal 1° settembre 2015

in poi. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è stato rinviato alla sentenza

finale.

B. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6

luglio 2015 nel quale ha chiesto che, conferitole il beneficio del gratuito

patrocinio, il contributo alimentare fosse aumentato a fr. 1618.60 mensili dal

1° giugno al 31 agosto 2015 e a fr. 1796.50 mensili dopo di allora. Nelle sue

osservazioni del 22 luglio 2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

C. Il 6 febbraio 2017 la

Pretura del Distretto di Vallemaggia ha trasmesso ha questa Camera copia del

verbale di un'udienza tenutasi quello stesso giorno nella causa di divorzio. In

quel verbale AP 1 dichiara di ritirare l'appello contro il provvedimento cautelare,

proponendo con l'accordo del marito di addebitare eventuali spese ai coniugi in

ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, entrambe le parti soggiungendo

inoltre di rinunciare preventivamente a impugnare il decreto di stralcio.

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero

la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle

proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv.

1.

CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo

2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto

l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende

atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241

cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale a

soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un

appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese

giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). Nulla

impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire

un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili. È

quanto hanno pattuito i coniugi nella fattispecie quando, debitamente

patrocinati dinanzi al primo giudice, hanno previsto il riparto a metà delle

spese e la compensazione delle ripetibili. Non v'è ragione per scostarsi da

tale accordo in questa sede.

3.

L'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto, tenuto conto

che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG). Circa la richiesta di

gratuito patrocinio presentata da AP 1, a supporre che tale richiesta non sia

stata ritirata insieme con l'appello, la questione va dichiarata senza

interesse. Nel caso in cui un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la

qualità di parte nel processo, in effetti, viene meno per lui la possibilità di

ottenere il conferimento del gratuito ptrocinio (sentenza

del Tribunale federale 5P.220/2003

del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in

basso con numerosi riferimenti). E nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità

di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine

alla procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali ridotte di

fr. 200.– sono poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.

4. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).