11.2015.53
Appello privo di motivazione
16 luglio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.53
Lugano,
16 luglio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2015.26 (divorzio su richiesta comune con accordo
completo) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 aprile 2015 da
AP 1
e
AO 1,
giudicando sull'appello
dell'8 luglio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 10 giugno 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 giugno 2015
il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto il
matrimonio tra AP 1 (1982) e AO 1 (1979), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio firmata dai
coniugi il 10 marzo 2015. Le spese processuali di fr. 200.– sono state
poste a carico del marito, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena
citata AP 1 ha presentato a questa Camera un appello dell'8 luglio 2015 in cui chiede che la decisione del Pretore aggiunto “possa essere posticipata a data da
convenire”. L'appello non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Un appello dev'essere “scritto
e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve risultare per
quali ragioni la sentenza di primo grado sia impugnata e come essa debba essere
modificata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Tranne casi
particolari che non si verificano in concreto, non è sufficiente chiedere all'autorità
di appello l'annullamento della sentenza impugnata o il rinvio degli atti al
primo giudice per nuova decisione: occorre indicare concretamente in che modo
la sentenza in questione debba essere riformata e illustrare per quali motivi ciò debba avvenire (RtiD I-2014 pag. 806
consid. 3a). Se non adempie tali requisiti, l'appello va dichiarato irricevibile.
2. Nella fattispecie l'appellante
non propone alcuna modifica della sentenza pretorile. Si limita a chiedere “che
la stessa possa essere posticipata a data da convenire”, ma ciò non è
ammissibile. È vero che un appello sospende – di regola – l'esecutività della
decisione impugnata. Ciò presuppone tuttavia che la decisione impugnata sia
contestata, nel qual caso si attende – appunto – il giudizio di appello. Se
l'appellante non contesta la decisione (come nella fattispecie), nulla giustifica
di sospendere l'esecutività della sentenza emanata dal primo giudice. Per di
più, in concreto l'appellante omette qualsiasi motivazione a sostegno della sua
richiesta e invano si cercherebbe di sapere perché l'esecutività della sentenza
impugnata andrebbe rinviata “a data da convenire”. Nemmeno dal fascicolo
processuale si evincono spiegazioni al proposito. Ne segue che, comunque lo si
consideri, l'appello in esame non risponde alle condizioni dell'art. 311 cpv. 1
CPC. Sfugge così a ogni disamina.
3. Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso
inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone per contro problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato ad AO 1 per osservazioni.
4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile parrebbe dato senza riguardo a questioni
di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ammesso e non concesso che l'intenzione
dell'appellante fosse quella di opporsi al divorzio e non solo a conseguenze
d'ordine pecuniario.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).