11.2015.54
Competenza per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio allorché la sentenza di merito sia impugnata con appello o reclamo
15 luglio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.54
Lugano,
15 luglio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa OA.2010.39 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su
richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 19 aprile 2010 dall'
IS 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'istanza
del 2 luglio 2015 presentata da IS 1 a questa Camera per ottenere l'emanazione
di provvedimenti cautelari in appello;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 febbraio
2008, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato IS 1 (1966) a versare – tra
l'altro – un contributo alimentare per la moglie CO 1 (1969) di fr. 4809.75 mensili
dal 1° marzo al 31 agosto 2008, di fr. 4659.75 mensili dal 1° settembre
2008 al 31 marzo 2010 e di fr. 3744.75 mensili dal 1° aprile 2010 in poi. Su
appello di CO 1 questa Camera ha portato tale contributo a fr. 5560.– mensili
dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010 e a fr. 4515.– mensili dal 1°
settembre 2010 in poi (sentenza inc. 11.2010.11 del 25 maggio 2012).
B. Nel frattempo, il
19 aprile 2010, IS 1 ha promosso azione di divorzio e con decreto
cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha
fissato il contributo alimentare per la moglie pendente causa in fr.
3165.05 mensili, salvo aumentarlo a fr. 4045.70 mensili dal 1° dicembre
2012 con decreto cautelare del 14 novembre 2012, confermato su appello da
questa Camera (sentenza inc. 11.2012.152 del 7 ottobre 2014). Una richiesta di IS
1 intesa alla soppressione di tale contributo è stata respinta dal Pretore con
decreto cautelare del 21 maggio 2013, confermato anch'esso da questa Camera
(sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014).
C. Statuendo con sentenza del 6
maggio 2015, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e condannato IS 1
a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1790.– mensili indicizzati
fino al proprio pensionamento. Contro tale sentenza CO 1 è insorta a questa
Camera con un appello del 5 giugno 2015 per ottenere, fra l'altro, un
aumento del contributo alimentare a fr. 6500.– mensili indicizzati. IS 1 ha appellato
anch'egli l'8 giugno successivo su altri effetti del divorzio. Tali procedure
sono tuttora pendenti (inc. 11.2015.43 e 11.2015.44).
D. Il 2 luglio 2015 IS 1 ha
presentato a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui chiede
di modificare il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21 maggio 2013, riducendo
il contributo provvisionale per la moglie in pendenza di appello da fr. 4045.70
a fr. 1791.– mensili dal 1° luglio 2015.
L'istanza non è stata notificata
a CO 1.
in diritto: 1. In una sentenza del 12 luglio
2012 menzionata dall'istante, l'unica finora emessa da questa Camera dopo
l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile per quanto riguarda
provvedimenti cautelari in pendenza di appello, si è rilevato che soltanto
l'autorità di ricorso può modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari
dopo l'emanazione della sentenza finale da parte del Pretore (inc. 11.2012.49,
consid. 2). Il principio si riconduce all'opinione di Bohnet (in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 268),
il quale sembra – apparentemente – desumerlo dal diritto federale. Questa
Camera non ha escluso ad ogni modo che in casi di urgenza un Pretore sia
abilitato a decretare egli medesimo provvedimenti cautelari, quand'anche la sua
sentenza sia impugnata in appello (Sprecher
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 268). Ha
constatato però che in quel caso specifico non risultava alcuna urgenza, tant'è
che il Pretore aveva statuito cinque mesi dopo l'introduzione della richiesta
cautelare (loc. cit., consid. 3). Onde l'annullamento del decreto impugnato.
2. In dottrina l'opinione –
per vero apodittica – di Bohnet sembra
corrispondere a quella accennata da Dolge
(in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 20 in principio ad art. 276) e a quella
di Sutter-Somm/ Vontobel (in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 39 ad
art. 276), i quali la motivano con
una sentenza del Tribunale federale (5A_705/2011 del 15 dicembre 2011).
Tale sentenza si limita ad accertare tuttavia che provvedimenti cautelari
possono fondarsi sull'art. 276 cpv. 3 CPC quand'anche siano decretati da
un'autorità d'appello (consid. 1.1.1), ma non prescrive che l'emanazione di
simili misure in appello competa per diritto federale alla giurisdizione di
secondo grado. Una successiva sentenza del Tribunale federale (5A_725/2012 del
18 febbraio 2013) non fa che riprendere il medesimo concetto, senza sospingersi
oltre (consid. 1). In simili condizioni la questione della competenza
funzionale merita una disamina più approfondita.
3. Un autore che ha vagliato
partitamente il tema legato alla competenza per emettere, modificare,
sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio allorché
la sentenza di merito sia oggetto di appello o di reclamo è Denis Tappy (in:
Bohnet
[curatore], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les practiciens,
Neuchâtel 2010, pag. 267 n. 78; analogamente in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 14 ad art. 276). Questi
ricorda che dal profilo funzionale incombe ai Cantoni, conformemente
all'art. 4 cpv. 1 CPC, determinare quale sia il giudice competente a tal fine.
Per principio dovrebbe trattarsi dell'autorità di appello, di solito in
composizione monocratica. Non è però una soluzione imposta dal diritto federale,
il quale prescrive la competenza dell'autorità di appello unicamente per
ordinare misure conservative correlate all'esecuzione anticipata della
decisione impugnata (art. 315 cpv. 2 seconda frase CPC) oppure per
ordinare misure conservative o la prestazione di garanzie ove si tratti di
concedere effetto sospensivo a un appello che ne sia privo (art. 325 cpv. 2
seconda frase CPC; Tappy, op.
cit., pag. 268 nota 86 a piè di pagina). Tali richieste vanno inoltrate
direttamente all'autorità di appello, poiché “l'autorità superiore è meglio
situata che lo iudex a quo per dirigere il processo” (FF 2006
pag. 6744 in fondo).
4. Nel Cantone Ticino l'art.
48 lett. a LOG prevede che la prima Camera civile giudica nelle materie a essa
devolute (n. 1 a 8) “in seconda istanza”, cioè come autorità di ricorso. Essa
giudica come “istanza cantonale unica”, cioè come autorità di primo grado,
soltanto specifiche questioni di arbitrato (n. 10, 12 e 13) oppure – nella
composizione di un giudice unico – questioni che il diritto federale le impone
di trattare direttamente: la prestazione di anticipi (anche per l'assunzione di
prove), il conferimento dell'effetto sospensivo a reclami di sua competenza,
l'autorizzazione all'esecuzione anticipata di decisioni e il conferimento
dell'effetto sospensivo ad appelli in materia di provvedimenti cautelari
(n. 9). L'art. 48 lett. a LOG non prevede invece che la Camera (o un suo
membro) sia competente per giudicare direttamente in materia di provvedimenti
cautelari.
Ciò non sorprende, ove si
consideri che nel previgente diritto di procedura cantonale la competenza per
emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia
di divorzio allorché la sentenza di merito fosse oggetto di appello rimaneva
quella del Pretore, tranne che l'istanza cautelare si riferisse – ipotesi estranea
al caso ora in esame – “a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello
su domanda cautelare già decisa dal primo giudice, dalla quale trae appunto il
suo fondamento processuale, o a domanda cautelare proposta in causa portata
direttamente in appello” (I CCA, sentenza del 21 settembre 1989 nella causa
n. 63/89, pag. 5, citata da Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). Nulla
induce a ritenere – nemmeno i messaggi del Consiglio di Stato o i verbali del
Gran Consiglio – che il legislatore ticinese abbia inteso scostarsi da tale
orientamento.
5. Quanto precede spiega
perché nessuna base legale abiliti questa Camera a statuire come autorità di
primo grado su provvedimenti cautelari chiesti in pendenza di appello, i quali
non sono del resto misure destinate a “dirigere il processo” (sopra, consid. 3).
Certo, l'art. 48b lett. b n. 1 LOG dispone che le Camere civili del
Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un giudice unico “i
provvedimenti cautelari”. Il senso della norma non è però quello di abilitare
le Camere civili a emanare provvedimenti cautelari in qualsiasi causa dinanzi a
loro pendente, ma di consentire una decisione cautelare a giudice unico in casi
di particolare urgenza (messaggio del Consiglio di Stato n. 6707 del 24 ottobre
2012, punto II), sempre nei procedimenti in cui tali Camere agiscano come
“istanza cantonale unica”, cioè come autorità di primo grado, oppure agiscano
“a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare
già decisa dal primo giudice”, come prevedeva il diritto anteriore. Che in
altri Cantoni – come per esempio Zugo (Gerichts- und Verwaltungspraxis 2013
pag. 173) – la situazione sia diversa nulla muta. Ne segue che a un esame più
approfondito, la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare
provvedimenti cautelari in materia di divorzio allorché la sentenza di merito
sia oggetto di appello o di reclamo rimane nel Cantone Ticino quella del primo
giudice.
6. Si aggiunga che l'attuale indirizzo di giurisprudenza nulla avrebbe
mutato alla citata decisione emessa da questa Camera il 12 luglio 2012 (sopra,
consid. 1). Anche partendo dal principio che in quel caso solo il Pretore fosse
competente per statuire sull'assetto provvisionale dopo l'emanazione della
sentenza di merito, in effetti, nessuna urgenza – come detto – giustificava
quel decreto cautelare, il quale sarebbe incorso perciò ad ogni modo all'annullamento.
7. Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Data la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di soprassedere
al prelievo di oneri processuali.
8. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), l'ammontare del contributo provvisionale che l'istante chiede di
ridurre (da fr. 4045.70 a fr. 1791.– mensili), di durata incerta e quindi da
calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del
Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2), raggiunge
agevolmente il valore litigioso di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di provvedimenti
cautelari è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).