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Decisione

11.2015.55

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: stralcio dell'appello divenuto senza interesse

27 febbraio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Chiamato

a esprimersi, il 10 febbraio 2015 il convenuto ha presentato osservazioni

scritte in cui ha proposto di respingere l'istanza. Il 25 febbraio 2015 e il 6

marzo 2015 le parti hanno replicato e duplicato ribadendo le proprie posizioni.

L'istruttoria è terminata il 13 maggio 2015. Alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 3 giugno 2015 nelle

quali hanno mantenuto il loro punto di vista.

C. Statuendo il 25 giugno 2015, il Pretore ha

parzialmente accolto l'istanza, nel senso che

ha confermato l'iscrizione provvisoria limitatamente a fr. 5594.– su

ognuna delle tre proprietà per piani in rassegna. Contestualmente egli ha disposto

il mantenimento dell'annotazione "sino alla scadenza del termine di 15

giorni dopo la decisione definitiva della causa di merito intesa a ottenere

l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, che dovrà essere introdotta entro

il termine di 60 giorni, in difetto di che sarà cancellata l'annotazione

dell'ipoteca legale provvisoria". Le spese processuali di fr. 350.– sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa

Camera con un appello del 13 luglio 2015 per ottenere l'annullamento del

giudizio impugnato e la cancellazione delle ipoteche legali provvisorie o, in

subordine, il mantenimento della sola iscrizione a carico dell'unità n. 8237

limitatamente a

fr. 767.10. Nelle sue osservazioni del 10

agosto 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.

E. Il

giudice delegato di questa Camera ha impartito il 17 gennaio 2017 un termine di

dieci giorni a AO 1 per documentare di avere ottemperato al termine assegnatole

dal Pretore, nel decreto impugnato, per avviare l'azione di merito. In difetto

di una risposta scritta, il giudice delegato si è rivolto al Pretore, il quale

l'8 febbraio 2017 ha comunicato che l'istante non ha inoltrato l'azione volta

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, né ha chiesto una sospensione

del termine impartitole il 25 giugno 2015. Le parti non hanno reagito a questa

presa di posizione del Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è

trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d

n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò

entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10

000.

– "secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione" impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare

dell'ipoteca controverso in prima sede. Quanto alla tempestività

del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2 luglio 2015, di modo

che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe

scaduto domenica 12 luglio 2015 salvo

protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.

Presentato il 13 luglio 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

L'iscrizione

di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve

avvenire – e non solo essere chiesta – entro

quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine

è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1

n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione

provvisoria, il giudice fissa all'artigiano o imprenditore un termine per

chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett.

h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con

la comminatoria che l'iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza

del termine (come prescrive l'art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari). Il

giudice può prorogare il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del

medesimo (Schmid in: Basler

Kommentar, ZGB II, 5a edizione, n. 14 in fine ad art. 961 con

richiamo a DTF 98 Ia 245).

3.

Un appello

contro provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata anche la decisione

impugnata (DTF 137 III 567 seg.), non sospende l'esecutività dei medesimi (art.

315.

cpv. 4 lett. b CPC), a meno che non decida altrimenti l'autorità di ricorso

(art. 315 cpv. 5 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_706/2011 del 21 agosto

2012, consid. 2.2). Analoga disciplina valeva del resto, nella materia in

esame, anche sotto l'egida del vecchio Codice di procedura civile cantonale (art.

370.

cpv. 3 CPC ticinese; Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12).

L'artigiano o imprenditore che ottenuta l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca

legale si vedeva impartire nella decisione il termine per chiedere l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca doveva già allora sollecitare la concessione

dell'effetto sospensivo all'appello (avversario) ove non intendesse promuovere,

in pendenza di appello, causa per l'iscrizione definitiva, l'iscrizione

provvisoria perdendo altrimenti efficacia (I CCA, sentenza inc. 11.2009.64 del

1° settembre 2011, consid. 5b). In concreto AP 1 non ha chiesto che al suo

appello fosse accordato effetto sospensivo. Né la concessione dell'effetto

sospensivo è stata sollecitata – almeno per quanto riguardava il termine di 60

giorni – da AO 1. La quale neppure ha chiesto altrimenti al Pretore – prima

della scadenza – una sospensione dello stesso. La decisione impugnata era

dunque immediatamente esecutiva sin dalla sua notificazione (Bovey in: Commentaire romand, CC

II, Basilea 2016, n. 113 ad art. 839). E nel frattempo quei 60 giorni sono

ampiamente scaduti senza che l'istante abbia promosso l'azione per l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale, come ha confermato il Pretore l'8 febbraio

2017.

L'iscrizione provvisoria è quindi decaduta, senza riguardo ai motivi che

possono avere indotto l'interessata a rimanere inattiva. Ne segue che la

procedura d'appello si rivela ormai priva d'interesse giuridico, ovvero pratico

e attuale. Deve così essere stralciata dai ruoli (art. 242 CPC).

4.

La decisione impugnata precisa

che l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria – tuttora iscritta a registro

fondiario – "dovrà essere mantenuta sino alla scadenza del termine di 15

giorni dopo la decisione definitiva della causa di merito intesa a ottenere

l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva". Sta di fatto che in esito

alla omessa introduzione di tale azione viene a mancare una data precisa,

decorsa la quale l'ufficiale del registro fondiario sarebbe abilitato a radiare

l'annotazione d'ufficio. La cancellazione richiede quindi un accertamento

previo circa la decadenza infruttuosa del termine per opera del giudice (DTF 112

II 498 consid. 3 con riferimenti; Mooser

in: Commentaire romand, op. cit., n. 20 ad art. 961; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 ad

art. 976). Contestualmente giova invitare l'ufficiale del registro fondiario a

cancellare, ad avvenuto passaggio in giudicato del presente decreto, le

iscrizioni provvisorie. Il dispositivo sarà comunicato quindi all'ufficiale del

registro fondiario solo con la relativa attestazione.

5.

Rimane da statuire sulle

spese giudiziarie, che in una causa divenuta senza interesse vanno fissate

“secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle

circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia

provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito

della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il

procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). Nel caso specifico

la caducazione della procedura si riconduce al fatto che AO 1 ha lasciato

trascorrere il termine assegnatole dal Pretore senza chiedere l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca, né postulare una proroga prima che il termine scadesse

o quanto meno il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Ciò ha

provocato l'estinzione dell'iscrizione litigiosa. Essa deve quindi sopportare

gli oneri processuali inutilmente cagionati (art. 108 CPC). Le spese vanno

nondimeno ridotte per tenere conto del fatto che la procedura termina con un

decreto di stralcio (art. 21 LTG). AP 1, che ha introdotto appello per il

tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Relativamente agli oneri

processuali e alle ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, rispettivamente ha compensato, tale addebito

presupponeva che l'istante promuovesse l'azione volta all'iscrizione definitiva

dell'ipoteca legale. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della

procedura di iscrizione provvisoria vanno a carico dell'artigiano o

imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto

l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 516

n. 1407 segg.). Secondo giurisprudenza questa Camera provvede essa medesima a modificarne

l'attribuzione ove siano state poste – almeno in parte – a carico del

proprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2008.182 del 27 febbraio 2009, consid.

5). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio. Ora, per quel

che è delle ripetibili, l'istante chiedeva che l'ipoteca legale di fr. 16

782.18

gravasse le tre proprietà per piani n. 8237, 8239 e 8242 del convenuto.

L'indennità in favore del convenuto va compresa pertanto tra il 15 e il 25% del

valore litigioso, fermo restando che, trattandosi in concreto di un rito

sommario (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una "procedura civile

speciale", l'indennità va fissata tra il 20 e il 70% di tale importo (art.

11.

cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL

3.1.1.7

). La controversia in rassegna potendosi definire sostanzialmente di

media difficoltà, senza dimenticare le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e

l'IVA, al convenuto si legittima così di riconoscere un indennizzo di fr. 1800.–.

7.

Quanto ai rimedi esperibili

contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza

interesse per decadenza delle iscrizioni provvisorie formanti oggetto del

giudizio impugnato e la causa è stralciata dai ruoli.

2. L'ufficiale del registro fondiario

del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, ad avvenuto passaggio in

giudicato di questo decreto, l'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori

decretata in via cautelare il 23 gennaio 2015 senza contraddittorio dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, in favore di AO 1 per l'ammontare di fr. 16

782.18 a carico delle proprietà per piani n. 8237 (pari a 24/1000 della particella n.

2646), n. 8239 (pari a 193/1000 della particella n. 2646)

e n. 8242 (pari a 258/1000 della particella n. 2646)

RFD di __________, intestate a AP 1.

3. Le spese processuali di appello di

fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà

all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.

4. Gli oneri della procedura

relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 350.– sono posti

a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 1800.– per ripetibili.

5. Notificazione a:

avv.;

– avv..

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in

giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).