11.2015.55
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: stralcio dell'appello divenuto senza interesse
27 febbraio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.55
Lugano
27 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2015.38 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
iscrizione provvisoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 22 gennaio 2015
da
AO 1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del
13 luglio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 giugno
2015;
Ritenuto
in fatto: A. Il
22 gennaio 2015 AO 1, titolare della ditta individuale __________ di __________,
ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
per la somma di fr. 16 782.18, corrispondente all'ammontare del saldo ancora
scoperto per la fornitura e posa di serramenti in alluminio, su ognuna delle
proprietà per piani n. 8237 (24/1000), 8239 (193/1000) e 8242 (258/1000) appartenenti al convenuto
del fondo base n. 2646 RFD di __________. Con decreto del 23 gennaio 2015,
emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta
(inc. CA.2015.39).
Fatti
B. Chiamato
a esprimersi, il 10 febbraio 2015 il convenuto ha presentato osservazioni
scritte in cui ha proposto di respingere l'istanza. Il 25 febbraio 2015 e il 6
marzo 2015 le parti hanno replicato e duplicato ribadendo le proprie posizioni.
L'istruttoria è terminata il 13 maggio 2015. Alle arringhe finali le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 3 giugno 2015 nelle
quali hanno mantenuto il loro punto di vista.
C. Statuendo il 25 giugno 2015, il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza, nel senso che
ha confermato l'iscrizione provvisoria limitatamente a fr. 5594.– su
ognuna delle tre proprietà per piani in rassegna. Contestualmente egli ha disposto
il mantenimento dell'annotazione "sino alla scadenza del termine di 15
giorni dopo la decisione definitiva della causa di merito intesa a ottenere
l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, che dovrà essere introdotta entro
il termine di 60 giorni, in difetto di che sarà cancellata l'annotazione
dell'ipoteca legale provvisoria". Le spese processuali di fr. 350.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa
Camera con un appello del 13 luglio 2015 per ottenere l'annullamento del
giudizio impugnato e la cancellazione delle ipoteche legali provvisorie o, in
subordine, il mantenimento della sola iscrizione a carico dell'unità n. 8237
limitatamente a
fr. 767.10. Nelle sue osservazioni del 10
agosto 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.
E. Il
giudice delegato di questa Camera ha impartito il 17 gennaio 2017 un termine di
dieci giorni a AO 1 per documentare di avere ottemperato al termine assegnatole
dal Pretore, nel decreto impugnato, per avviare l'azione di merito. In difetto
di una risposta scritta, il giudice delegato si è rivolto al Pretore, il quale
l'8 febbraio 2017 ha comunicato che l'istante non ha inoltrato l'azione volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, né ha chiesto una sospensione
del termine impartitole il 25 giugno 2015. Le parti non hanno reagito a questa
presa di posizione del Pretore.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò
entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10
000.
– "secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione" impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
dell'ipoteca controverso in prima sede. Quanto alla tempestività
del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2 luglio 2015, di modo
che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe
scaduto domenica 12 luglio 2015 salvo
protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Presentato il 13 luglio 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2.
L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve
avvenire – e non solo essere chiesta – entro
quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine
è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1
n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione
provvisoria, il giudice fissa all'artigiano o imprenditore un termine per
chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett.
h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con
la comminatoria che l'iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza
del termine (come prescrive l'art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari). Il
giudice può prorogare il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del
medesimo (Schmid in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5a edizione, n. 14 in fine ad art. 961 con
richiamo a DTF 98 Ia 245).
3.
Un appello
contro provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata anche la decisione
impugnata (DTF 137 III 567 seg.), non sospende l'esecutività dei medesimi (art.
315.
cpv. 4 lett. b CPC), a meno che non decida altrimenti l'autorità di ricorso
(art. 315 cpv. 5 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_706/2011 del 21 agosto
2012, consid. 2.2). Analoga disciplina valeva del resto, nella materia in
esame, anche sotto l'egida del vecchio Codice di procedura civile cantonale (art.
370.
cpv. 3 CPC ticinese; Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12).
L'artigiano o imprenditore che ottenuta l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale si vedeva impartire nella decisione il termine per chiedere l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca doveva già allora sollecitare la concessione
dell'effetto sospensivo all'appello (avversario) ove non intendesse promuovere,
in pendenza di appello, causa per l'iscrizione definitiva, l'iscrizione
provvisoria perdendo altrimenti efficacia (I CCA, sentenza inc. 11.2009.64 del
1° settembre 2011, consid. 5b). In concreto AP 1 non ha chiesto che al suo
appello fosse accordato effetto sospensivo. Né la concessione dell'effetto
sospensivo è stata sollecitata – almeno per quanto riguardava il termine di 60
giorni – da AO 1. La quale neppure ha chiesto altrimenti al Pretore – prima
della scadenza – una sospensione dello stesso. La decisione impugnata era
dunque immediatamente esecutiva sin dalla sua notificazione (Bovey in: Commentaire romand, CC
II, Basilea 2016, n. 113 ad art. 839). E nel frattempo quei 60 giorni sono
ampiamente scaduti senza che l'istante abbia promosso l'azione per l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale, come ha confermato il Pretore l'8 febbraio
2017.
L'iscrizione provvisoria è quindi decaduta, senza riguardo ai motivi che
possono avere indotto l'interessata a rimanere inattiva. Ne segue che la
procedura d'appello si rivela ormai priva d'interesse giuridico, ovvero pratico
e attuale. Deve così essere stralciata dai ruoli (art. 242 CPC).
4.
La decisione impugnata precisa
che l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria – tuttora iscritta a registro
fondiario – "dovrà essere mantenuta sino alla scadenza del termine di 15
giorni dopo la decisione definitiva della causa di merito intesa a ottenere
l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva". Sta di fatto che in esito
alla omessa introduzione di tale azione viene a mancare una data precisa,
decorsa la quale l'ufficiale del registro fondiario sarebbe abilitato a radiare
l'annotazione d'ufficio. La cancellazione richiede quindi un accertamento
previo circa la decadenza infruttuosa del termine per opera del giudice (DTF 112
II 498 consid. 3 con riferimenti; Mooser
in: Commentaire romand, op. cit., n. 20 ad art. 961; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 ad
art. 976). Contestualmente giova invitare l'ufficiale del registro fondiario a
cancellare, ad avvenuto passaggio in giudicato del presente decreto, le
iscrizioni provvisorie. Il dispositivo sarà comunicato quindi all'ufficiale del
registro fondiario solo con la relativa attestazione.
5.
Rimane da statuire sulle
spese giudiziarie, che in una causa divenuta senza interesse vanno fissate
“secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle
circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia
provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito
della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il
procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). Nel caso specifico
la caducazione della procedura si riconduce al fatto che AO 1 ha lasciato
trascorrere il termine assegnatole dal Pretore senza chiedere l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca, né postulare una proroga prima che il termine scadesse
o quanto meno il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Ciò ha
provocato l'estinzione dell'iscrizione litigiosa. Essa deve quindi sopportare
gli oneri processuali inutilmente cagionati (art. 108 CPC). Le spese vanno
nondimeno ridotte per tenere conto del fatto che la procedura termina con un
decreto di stralcio (art. 21 LTG). AP 1, che ha introdotto appello per il
tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.
6.
Relativamente agli oneri
processuali e alle ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, rispettivamente ha compensato, tale addebito
presupponeva che l'istante promuovesse l'azione volta all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della
procedura di iscrizione provvisoria vanno a carico dell'artigiano o
imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto
l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 516
n. 1407 segg.). Secondo giurisprudenza questa Camera provvede essa medesima a modificarne
l'attribuzione ove siano state poste – almeno in parte – a carico del
proprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2008.182 del 27 febbraio 2009, consid.
5). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio. Ora, per quel
che è delle ripetibili, l'istante chiedeva che l'ipoteca legale di fr. 16
782.18
gravasse le tre proprietà per piani n. 8237, 8239 e 8242 del convenuto.
L'indennità in favore del convenuto va compresa pertanto tra il 15 e il 25% del
valore litigioso, fermo restando che, trattandosi in concreto di un rito
sommario (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una "procedura civile
speciale", l'indennità va fissata tra il 20 e il 70% di tale importo (art.
11.
cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL
3.1.1.7
). La controversia in rassegna potendosi definire sostanzialmente di
media difficoltà, senza dimenticare le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e
l'IVA, al convenuto si legittima così di riconoscere un indennizzo di fr. 1800.–.
7.
Quanto ai rimedi esperibili
contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza
interesse per decadenza delle iscrizioni provvisorie formanti oggetto del
giudizio impugnato e la causa è stralciata dai ruoli.
2. L'ufficiale del registro fondiario
del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, ad avvenuto passaggio in
giudicato di questo decreto, l'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori
decretata in via cautelare il 23 gennaio 2015 senza contraddittorio dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, in favore di AO 1 per l'ammontare di fr. 16
782.18 a carico delle proprietà per piani n. 8237 (pari a 24/1000 della particella n.
2646), n. 8239 (pari a 193/1000 della particella n. 2646)
e n. 8242 (pari a 258/1000 della particella n. 2646)
RFD di __________, intestate a AP 1.
3. Le spese processuali di appello di
fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà
all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
4. Gli oneri della procedura
relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 350.– sono posti
a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 1800.– per ripetibili.
5. Notificazione a:
–
avv.;
– avv..
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in
giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).